AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Smoflipid». (20A01701) 
(GU n.77 del 23-3-2020)

 
       Estratto determina AAM/PPA n. 156 del 25 febbraio 2020 
 
    Autorizzazione della  variazione  di  tipo  II:  B.II.e.1.b.2)  e
conseguente autorizzazione  a  mettere  in  commercio  il  medicinale
SMOFLIPID anche nelle forme e confezioni: 
      «200 mg/ml emulsione per infusione» 1 sacca biofine da 1000  ml
e «200 mg/ml emulsione per infusione» 6 sacche biofine da 1000 ml. 
    Numero di procedura: n. SE/H/0588/001/II/036. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
Smoflipid, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate: 
    Confezione: 
      «200 mg/ml emulsione per infusione» 1 sacca biofine da 1000  ml
- A.I.C. n. 037135201 (in base 10) 13F8V1 (in base 32); 
      «200 mg/ml emulsione per infusione» 6 sacche biofine da 1000 ml
- A.I.C. n. 037135213 (in base 10) 13F8VF (in base 32). 
    Forma farmaceutica: emulsione per infusione. 
    Principi attivi: olio di semi di soia raffinato,  trigliceridi  a
media catena, olio di oliva raffinato, olio di  pesce  arricchito  in
acidi omega-3. 
    Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale  e
domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona (VR), via Camagre  n.
41 - cap 37063, Italia, Codice fiscale n. 03524050238. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le confezioni di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art. 8,  comma  10,  lettera  c),  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le confezioni di cui  all'art.  1  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  Classificazione  ai  fini
della fornitura: medicinali utilizzabili esclusivamente  in  ambiente
ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile OSP. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.