MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 10 aprile 2020 

Disposizioni  relative  alla   riduzione   compensata   dei   pedaggi
autostradali per transiti effettuati  nell'anno  2019.  (Delibera  n.
1/2020). (20A02187) 
(GU n.100 del 16-4-2020)

 
 
                            IL PRESIDENTE 
             del comitato centrale per l'albo nazionale 
          delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 
             l'autotrasporto di cose per conto di terzi 
 
  Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  451,  convertito  con
legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2,  comma  3,
che assegna al Comitato centrale per l'Albo  degli  autotrasportatori
risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza
della  circolazione,  anche  con   riferimento   all'utilizzo   delle
infrastrutture; 
  Visto l'art. 45 della legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  che,  a
decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste  dalle
disposizioni normative teste' citate; 
  Visto il capitolo di spesa  1330  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  denominato  «Somme
assegnate al Comitato centrale per  l'Albo  degli  autotrasportatori»
sul quale sono iscritte le risorse finanziarie,  di  volta  in  volta
definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini  di
modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
dicembre  2019  «Ripartizione  in  capitoli  delle  unita'  di   voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2020 e per il  triennio  2020-2022»,  che  prevede
l'iscrizione di euro 148.541.587 per ciascuno degli anni 2020 e  2021
sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la direttiva del Ministro n. 148 del 7 aprile 2020, in  corso
di registrazione, con la quale, tra l'altro, e' stato disposto che il
Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul  capitolo  1330
per l'anno 2020 per  la  copertura  delle  riduzioni  compensate  dei
pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2019
dalle  imprese  con   sede   nell'Unione   europea   che   effettuano
autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonche'  del
contenzioso pregresso, per un importo pari a euro 146.041.587; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19»  nonche'  i  successivi   provvedimenti
d'urgenza volti a fronteggiare l'emergenza collegata alla  diffusione
del virus Covid-19, garantendo la salute dei cittadini ed al contempo
sostenendo il sistema produttivo e salvaguardando la forza lavoro; 
  Considerato che, nell'attuale  contesto  emergenziale,  il  settore
dell'autotrasporto merci, se da un lato  continua  ad  assicurare  il
rifornimento costante dei beni di prima necessita', svolgendo in  tal
modo  un  primario  servizio  di   assistenza   alla   collettivita',
dall'altro sta fortemente risentendo della chiusura  delle  attivita'
produttive su tutto il territorio nazionale che determina  una  forte
contrazione dei volumi di fatturato, tale da porre a rischio non solo
la  sopravvivenza  del  settore  ma  anche  la  stessa  attivita'  di
rifornimento dei beni di primaria necessita'; 
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di porre in essere  ogni  utile
iniziativa  che  muova  nella  direzione   di   assicurare   sostegno
produttivo ed economico alle imprese di autotrasporto merci  iscritte
all'Albo nazionale degli autotrasportatori; 
  Ritenuto che la sollecita conclusione delle procedure e conseguente
erogazione del rimborso dei costi sostenuti dalle citate imprese  per
i pedaggi autostradali  relativi  ai  transiti  effettuati  nell'anno
2019, di cui alla citata direttiva ministeriale, possa contribuire  a
raggiungere la finalita' sopra indicata cosi' immettendo nel  settore
parte della liquidita' necessaria a fronteggiare le  difficolta'  del
momento; 
  Dato atto che l'eccezionalita' della  situazione  attuale  richiede
l'adozione di misure straordinarie volte a comprimere  al  massimo  i
tempi di attivazione, svolgimento e definizione del  procedimento  di
riduzione compensata dei costi sostenuti per i  pedaggi  autostradali
relativi all'anno 2019; 
  Considerato che: 
    e'    disponibile    ed    operativo    sul     sito     internet
www.alboautotrasporto.it    l'applicativo     informatico     pedaggi
finalizzato alla prenotazione della  domanda  ed  espletamento  della
relativa procedura per il conseguimento  della  riduzione  compensata
dei pedaggi autostradali; 
    che la citata procedura informatica si  articola  nelle  seguenti
fasi: 
      fase 1 - prenotazione della domanda; 
      fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma  ed
invio della domanda; 
  Ritenuto che, nelle more della registrazione da parte degli  organi
di controllo  della  direttiva  ministeriale  sopra  indicata  e  con
salvezza di  ogni  diversa  decisione,  sia  possibile  attivare  con
immediatezza la fase 1  -  prenotazione  della  domanda  al  fine  di
consentire fin da subito alle imprese interessate di poter  prenotare
la domanda per conseguire il rimborso relativo all'anno  2019  e  che
comunque la conclusione dell'intera  procedura  e'  subordinata  alla
registrazione degli organi di controllo della direttiva del Ministro; 
  Accertato che la richiesta di prenotazione della domanda  da  parte
delle imprese  di  autotrasporto  interessate,  trasmessa  attraverso
l'applicativo  Pedaggi,  non  costituisce  di  per  se'  titolo  alla
corresponsione del rimborso in questione ma, nella modalita' definita
ai sensi della presente delibera,  e'  esclusivamente  finalizzata  a
comprimere i tempi dei definizione del  procedimento  a  salvaguardia
degli   interessi   generali   sopra   esplicitati    e,    pertanto,
l'accettazione della medesima domanda, la  definizione  dei  relativi
criteri di ripartizione e l'effettiva erogazione dei rimborsi  rimane
soggetta al perfezionamento della citata  direttiva  ministeriale,  a
seguito dell'apposizione del visto  di  regolarita'  da  parte  degli
organi di controllo e della  relativa  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  nonche'  alla  emanazione  delle
conseguenti delibere di attuazione; 
  Ritenuto, quindi, di dover procedere ad adottare in  via  d'urgenza
la presente delibera al fine di avviare da subito la sola  fase  1  -
prenotazione della domanda con le modalita' previste dall'applicativo
Pedaggi citato, prendendo a riferimento  il  manuale  utente  impresa
rinvenibile                          al                          link
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-p
edaggi; 
  Sentite  le  Associazioni  di  rappresentanza  delle   imprese   di
autotrasporto merci; 
  Ritenuto, infine, per le finalita' sopra dette, che la prenotazione
della domanda potra' essere richiesta dal 20 al 27 aprile 2020; 
 
                              Delibera: 
 
                              TITOLO I 
 
                         DISPOSIZIONI COMUNI 
 
  1. La prenotazione della domanda per le  riduzioni  compensate  dei
pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che,  alla
data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell'anno 2019: 
    a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo  nazionale  delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose
per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6  giugno  1974,  n.
298; 
    b) quali cooperative aventi  i  requisiti  mutualistici,  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577 e successive  modificazioni,  oppure  quali
consorzi o quali societa' consortili costituiti a norma del Libro  V,
titolo X, capo  I,  sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi
nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto,  risultavano  iscritti  al
predetto Albo nazionale degli autotrasportatori; 
    c) quali imprese di autotrasporto di merci  per  conto  di  terzi
oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi  dell'Unione
europea risultavano titolari di  licenza  comunitaria  rilasciata  ai
sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992; 
    d) quali imprese  oppure  quali  raggruppamenti  aventi  sede  in
Italia  esercenti  attivita'  di  autotrasporto  in   conto   proprio
risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui  all'art.  32
della legge 6 giugno 1974, n. 298; 
    e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro
Paese dell'Unione europea, esercitavano l'attivita' di  autotrasporto
in conto proprio. 
  I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale
degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio  2019,  possono
richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data
di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d),  titolari
delle licenze  ivi  previste  successivamente  al  1°  gennaio  2019,
possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi  effettuati  dopo
la data di rilascio di dette licenze. 
  2. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi  di  pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il  1°  gennaio
2019, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data  di
utilizzo del predetto servizio. 
 
                              TITOLO II 
 
                       PRESENTAZIONE DOMANDE  
 
  3. Il procedimento utile a richiedere  il  beneficio  di  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 e'  esperibile,
a  pena  di  irricevibilita',   attraverso   l'apposito   applicativo
«pedaggi»   presente   sul   portale   dell'Albo   nazionale    degli
autotrasportatori    e    raggiungibile    all'indirizzo     internet
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-p
edaggi. A tal fine e'  necessario  preliminarmente  registrarsi  allo
stesso Portale  attraverso  la  procedura  attivabile  dall'indirizzo
https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti 
  4. Le attivita' attraverso le quali  l'utente  deve  utilizzare  il
predetto applicativo «pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni
ed alle modalita' indicate nel manuale scaricabile dal medesimo  link
dell'applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni  e
modalita' sono di seguito definite «operazioni». 
  5. Il procedimento utile a richiedere  il  beneficio  di  riduzione
compensata dei pedaggi autostradali di cui al punto 1 si articola  in
due fasi: 
    fase 1 - prenotazione della domanda; 
    fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda  e  firma  ed
invio della domanda. 
  Sara' possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e
firma ed invio della domanda - esclusivamente ai soggetti  che  hanno
precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui  al  punto
8, la fase 1 - prenotazione della domanda. 
  6.  Nella  fase  1  -  prenotazione  della  domanda   il   soggetto
richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i  propri
dati identificativi  e  quelli  relativi  ai  codici  cliente  a  se'
imputabili, come rilasciati dalla societa' di gestione dei pedaggi. 
  7. Successivamente alla chiusura della fase  1,  i  dati  acquisiti
sono inviati alla societa' di gestione dei pedaggi che, in  relazione
a ciascun codice cliente indicato con  la  prenotazione,  rilascia  i
relativi  codici  supporto  di  rilevazione  dei  transiti  ad   essi
abbinati. 
  8. I termini per richiedere il beneficio della riduzione compensata
dei  pedaggi  autostradali  di  cui   al   punto   1,   a   pena   di
inammissibilita' sono stabiliti come segue: 
    fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 20 aprile
2020 e fino alle ore 14,00 del 27 aprile 2020. 
  9. La richiesta  di  prenotazione  della  domanda  da  parte  delle
imprese   di   autotrasporto   interessate,   trasmessa    attraverso
l'applicativo  Pedaggi,  non  costituisce  di  per  se'  titolo  alla
corresponsione  del  rimborso  in  questione.  L'accettazione   della
domanda, la  definizione  dei  relativi  criteri  di  ripartizione  e
l'effettiva   erogazione   dei   rimborsi    rimane    soggetta    al
perfezionamento  della  citata  direttiva  ministeriale,  a   seguito
dell'apposizione del visto di regolarita' da parte  degli  Organi  di
controllo e della relativa  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana nonche' alla emanazione  delle  conseguenti
delibere di attuazione. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e'  applicabile  a  decorrere  dal  giorno  20
aprile 2020. 
 
    Roma, 10 aprile 2020 
 
                                             Il Presidente: Di Matteo