N. 76 SENTENZA 25 febbraio - 24 aprile 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio  e  contabilita'   pubblica   -   Subentro   delle   Regioni
  nell'esercizio delle funzioni non  fondamentali  delle  Province  e
  delle Citta' metropolitane - Riassegnazione delle relative  risorse
  - Omessa previsione - Ricorso della  Regione  Puglia  -  Denunciata
  lesione  della  potesta'  legislativa   regionale,   dell'autonomia
  finanziaria e di spesa e dell'equilibrio di bilancio,  nonche'  del
  principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Completa  compensazione  a  favore
  delle Regioni del minor  gettito  IRAP  conseguente  alla  modifica
  della base imponibile - Omessa previsione - Ricorso  della  Regione
  Puglia - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria e di spesa e
  dell'equilibrio  di  bilancio,  nonche'  del  principio  di   leale
  collaborazione - Non fondatezza della questione. 
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 833,  835  e  841;  e
  art. 3, in  combinato  disposto  con  la  Tabella  2,  Missione  2,
  Programma 3. 
- Costituzione, artt. 117, 119, primo e quarto comma, e 120,  secondo
  comma, ultimo periodo. 
(GU n.18 del 29-4-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  commi
833, 835 e 841, e 3, della legge 30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  insieme  allo  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  Tabella  2,
Missione 2, Programma 2.5., Azione reintegro del minor  gettito  IRAP
destinato alle Regioni sul costo del lavoro, promosso  dalla  Regione
Puglia con ricorso notificato  il  1°-6  marzo  2019,  depositato  in
cancelleria l'11 marzo 2019, iscritto al n. 46 del  registro  ricorsi
2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  23,
prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  25  febbraio  2020  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi l'avvocato Pierluigi  Balducci  per  la  Regione  Puglia  e
l'avvocato dello Stato Paolo Gentili; 
    deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso  spedito  per  la  notifica  il  1°  marzo  2019,
ricevuto il 6  marzo  2019  e  depositato  il  successivo  11  marzo,
iscritto al n. 46 del reg. ric. 2019, la Regione Puglia  ha  promosso
questioni di legittimita' costituzionale degli artt.  1,  commi  833,
835 e 841, e 3, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), in riferimento agli artt. 117
e 119, primo e quarto comma, della Costituzione, nonche' al principio
di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 
    Le richiamate disposizioni sono impugnate insieme allo  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), Tabella
n. 2, Missione 2, allegato alla stessa, innanzitutto nella  parte  in
cui non hanno disposto  l'assegnazione  alle  Regioni  delle  risorse
connesse all'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province
attribuite alle Regioni stesse. 
    Inoltre, gli articoli indicati, insieme allo stato di  previsione
del MEF, Tabella n. 2, Missione 2, Programma 3 (recte: 2.5.)  «Azione
reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del
lavoro», allegato alla suddetta legge, sono  oggetto  del  dubbio  di
costituzionalita' anche nella parte in  cui  non  hanno  previsto  il
trasferimento alle Regioni di somme volte a compensare del  tutto  il
minor  gettito  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
(IRAP) determinatosi per effetto delle deduzioni di cui  all'art.  1,
comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2015)». 
    La Regione Puglia, nel formulare le impugnazioni, ricorda che  la
Missione 2 ha ad oggetto le relazioni finanziarie  con  le  autonomie
territoriali, ed il Programma 2.5. riguarda i rapporti finanziari con
enti territoriali. 
    2.-  Nell'illustrare   la   questione   relativa   alla   mancata
assegnazione delle  risorse  connesse  all'esercizio  delle  funzioni
provinciali non fondamentali, trasferite alle Regioni, la  ricorrente
premette quanto segue. 
    3.- La Regione Puglia ricorda che la legge 7 aprile 2014,  n.  56
(Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni), nel distinguere le funzioni fondamentali
da quelle non fondamentali svolte dalle Province, ha stabilito che le
seconde dovessero essere assegnate ad altri enti dallo Stato e  dalle
Regioni, secondo le rispettive competenze,  in  attuazione  dell'art.
118 Cost. 
    Con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e   organizzative   connesse   con
l'esercizio delle funzioni provinciali) sono stati fissati i  criteri
per l'individuazione dei beni  e  delle  risorse  finanziarie,  umane
strumentali e organizzative, connesse  all'esercizio  delle  funzioni
provinciali da trasferire. 
    La legge n. 190 del 2014, attesa  l'intervenuta  riorganizzazione
degli enti locali e la conseguente preventiva  riduzione  dei  costi,
all'art. 1, comma 418, ha stabilito, a carico delle Province e  delle
Citta' metropolitane, un contributo per il contenimento  della  spesa
corrente. 
    4.- La Regione Puglia ha provveduto a dare attuazione alla  legge
n. 56 del 2014, con  la  legge  regionale  30  ottobre  2015,  n.  31
(Riforma del sistema di governo regionale e territoriale), e  con  la
legge  regionale  27  maggio  2016,  n.  9   (Disposizioni   per   il
completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale
30 ottobre 2015, n. 31 "Riforma del sistema di  governo  regionale  e
territoriale"). 
    In particolare, l'art. 2 della legge reg. Puglia n. 9  del  2016,
ha disposto il  trasferimento  alla  Regione  di  una  pluralita'  di
funzioni che, in precedenza, erano esercitate dalle Province. 
    Tuttavia, al trasferimento delle  funzioni  provinciali  in  capo
alla Regione non  e'  corrisposto  il  trasferimento  delle  relative
risorse da parte dello Stato. 
    La legge n. 145  del  2018,  difatti,  a  suo  avviso,  nulla  ha
previsto in termini di assegnazione di risorse alle  Regioni  per  lo
svolgimento delle funzioni provinciali non fondamentali  alle  stesse
trasferite. 
    5.- Tanto premesso, la Regione Puglia illustra le ragioni poste a
fondamento del dubbio di legittimita' costituzionale. 
    6.- La ricorrente ripercorre la giurisprudenza costituzionale che
ha esaminato la  questione  dell'attribuzione  agli  enti,  che  sono
subentrati  nell'esercizio  delle  funzioni  non  fondamentali  delle
Province, delle relative risorse. 
    In particolare, richiama le sentenze n. 137 e n. 84 del  2018,  e
n. 205 del 2016. 
    Ricorda che con la sentenza n. 205 del 2016, i cui principi  sono
stati ribaditi dalla sentenza n. 84 del 2018, la Corte  ha  affermato
che le somme acquisite allo Stato, a seguito  della  riduzione  della
spesa corrente delle  Province  conseguente  al  trasferimento  delle
funzioni non fondamentali delle  stesse,  andavano  riassegnate  agli
enti subentranti. 
    A sua volta, la  pronuncia  n.  137  del  2018  ha  statuito  che
«[p]oiche' l'interpretazione accolta dalla sentenza n. 205  del  2016
di questa Corte non ha trovato riscontro nel successivo operato dello
Stato,  si  rende  ora  necessario  sancire  il  dovere  statale   di
riassegnazione delle risorse con una pronuncia di accoglimento». 
    7.- Dunque, la Regione Puglia deduce  che,  nel  caso  in  esame,
sussisterebbero    tutte     le     condizioni     per     dichiarare
l'incostituzionalita' delle norme impugnate. 
    Sarebbe, infatti,  palese  l'individuazione  delle  funzioni  non
fondamentali un tempo svolte dalle Province e assegnate alla  Regione
Puglia (art. 2 della legge regionale n. 9 del 2016). 
    Al contempo, il bilancio regionale evidenzierebbe le somme  spese
per lo svolgimento delle funzioni medesime. 
    Peraltro, il recupero delle somme non  corrisposte  non  potrebbe
non essere  adottato  tempestivamente  atteso  che,  come  si  poteva
leggere nella sentenza n. 6 del 2019, «le  diacroniche  rimodulazioni
derivanti dalle pronunzie di questa Corte non possono essere rinviate
ad libitum, ma devono  essere  adottate  tempestivamente  e  comunque
entro la prima manovra di finanza pubblica utile, perche'  altrimenti
gli interessi costituzionalmente tutelati rimarrebbero nella sostanza
privi di garanzia». 
    8.- Poiche' le disposizioni impugnate non hanno  attribuito  alle
Regioni  le  risorse  per  l'esercizio  delle  nuove  funzioni,  essa
ricorrente  ha  dovuto  fare  ricorso  ad  altre  disponibilita'  del
bilancio regionale, vedendo lesa la propria autonomia  finanziaria  e
di spesa, nonche' l'equilibrio di bilancio, in  violazione  dell'art.
119, primo e quarto comma, Cost. 
    9.- Le norme impugnate,  inoltre,  lederebbero  il  principio  di
leale collaborazione, di  cui  all'art.  120  Cost.,  atteso  che  il
riordino delle funzioni non  fondamentali  e'  stato  disposto  anche
attraverso l'accordo sancito in sede  di  Conferenza  unificata  l'11
settembre 2014. 
    10.- Anche nel  prospettare  la  questione  relativa  al  mancato
trasferimento di risorse per sopperire  al  minor  gettito  IRAP,  la
Regione Puglia svolge alcune considerazioni preliminari. 
    11.- La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,  in  attuazione  dell'articolo  119   della
Costituzione),  nel  fissare  i  criteri  direttivi,  ha  predisposto
l'esclusione di interventi statali  sulle  basi  imponibili  e  sulle
aliquote dei tributi che non fossero del proprio livello di governo. 
    In caso di intervento dello Stato sui tributi degli enti  locali,
pero', la legge ha  precisato  che  «[...]  essi  sono  possibili,  a
parita' di funzioni amministrative conferite, solo  se  prevedono  la
contestuale adozione di misure per la completa  compensazione  [...]»
delle conseguenti minori entrate (art. 2, comma 2, lettera  t,  della
legge n. 42 del 2009). 
    12.- Parimenti, con riferimento ai  tributi  propri  derivati,  e
alle  addizionali  sui  tributi  erariali,  l'art.  11  del   decreto
legislativo 6 novembre  2011,  n.  68  (Disposizioni  in  materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario), ha disposto, al comma 1, che  «[g]li
interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi
regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2),
della citata legge n. 42  del  2009  sono  possibili,  a  parita'  di
funzioni amministrative conferite, solo se prevedono  la  contestuale
adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica  di
aliquota o attribuzione di altri tributi». 
    13.- Tuttavia, la legge n. 190 del 2014, all'art. 1, comma 20, ha
modificato la determinazione della base imponibile IRAP, a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso, senza  che  fosse
prevista alcuna forma di compensazione a favore  delle  Regioni  e  a
carico dello Stato. 
    Successivamente, per compensare il minor gettito IRAP che  si  e'
venuto a determinare, l'art. 8, comma 13-duodecies, del decreto-legge
19 giugno 2015, n.  78  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti
territoriali.  Disposizioni  per   garantire   la   continuita'   dei
dispositivi   di   sicurezza   e   di   controllo   del   territorio.
Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario   nazionale
nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni  industriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015 n.  125,  ha
previsto l'attribuzione alle Regioni  di  contributi,  per  gli  anni
2015, 2016 e successivi, ma  in  misura  non  adeguata  a  compensare
completamente il minor gettito provocato dall'intervento statale. 
    13.1.- Come si puo' evincere, in particolare, dalla nota del  MEF
del 5 novembre 2015, e dall'intesa adottata  in  sede  di  Conferenza
Stato-Regioni il 27  luglio  2017,  a  fronte  di  un  gettito  IRAP,
precedente al 2015, di euro 109.641.000, negli  anni  successivi,  ad
avviso della ricorrente,  vi  sarebbe  stato  un  minor  gettito  nei
seguenti termini: euro 17.376,570, per l'anno 2015, euro  29.705.500,
per l'anno 2016, euro 25.050.560, per l'anno 2017,  euro  21.126.570,
per l'anno 2018, euro 18.588.570, per l'anno 2019. 
    13.2.- A sostegno delle proprie argomentazioni, la Regione Puglia
rileva che l'importo  di  cui  alla  Tabella  n.  2  dello  stato  di
previsione del MEF,  Programma  2.5.,  Azione  «Reintegro  del  minor
gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del  lavoro»,  allegato
alla legge n. 145 del 2018, e la quota ad essa spettante in base alle
previsioni dell'intesa del 27 luglio 2017, pur essendo corrispondente
al contributo previsto dal  citato  decreto-legge,  sarebbe  parziale
rispetto alla completa compensazione dovuta dallo Stato. 
    13.3.- Dopo aver svolto tali considerazioni, la Regione prospetta
censure simili a quelle esposte con riguardo alla prima questione che
ha promosso. 
    Deduce che il maggior effetto negativo, verificatosi sul  gettito
delle manovre regionali IRAP, sarebbe attestato proprio dai prospetti
predisposti dal MEF, ai  sensi  dell'art.  77-quater,  comma  6,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133,  ed
inviati alle Regioni in sede di quantificazione annuale  dei  gettiti
relativi all'ultimo anno consuntivabile. 
    13.4.-  La  mancata  compensazione  del   minor   introito   IRAP
violerebbe la  propria  autonomia  finanziaria  ed  il  principio  di
corrispondenza tra funzioni e risorse, non  consentendo  l'equilibrio
di bilancio, in contrasto con l'art. 119, primo e quarto comma, Cost. 
    13.5.- Sussisterebbe, altresi', la violazione  del  principio  di
leale collaborazione, in relazione all'intesa  adottata  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano il 27 luglio 2017. 
    14.- Entrambe le questioni sono  promosse  anche  in  riferimento
all'art. 117 Cost., che, tra l'altro, affida alle Regioni la potesta'
legislativa  nelle   materie   non   espressamente   riservate   alla
legislazione dello Stato. 
    La potesta' legislativa regionale  risulterebbe  anche  lesa  dal
legislatore statale, in quanto, con le denunciate omissioni, lo Stato
interverrebbe  nella  materia  concorrente  del  coordinamento  della
finanza pubblica, oltre il proprio ambito competenziale. 
    15.- Con atto depositato il 15 aprile  2019,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, e' intervenuto nel  giudizio,  giusta  delibera
del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019. 
    15.1.- Assume innanzitutto la difesa dello Stato che  il  ricorso
e' inammissibile in quanto: censura la legge nel  suo  complesso;  si
fonda su elementi generici, atteso che non e' precisata ne' l'entita'
del trasferimento, ne'  i  relativi  beneficiari;  la  riassegnazione
delle   risorse   e'   priva   di   automatismo   e   rientra   nella
discrezionalita' del legislatore. 
    La Regione, inoltre, non avrebbe dimostrato  l'impossibilita'  di
svolgere in tutto o in parte le specifiche funzioni trasferite, senza
incorrere in maggiori spese. 
    15.2.- Nel merito, la difesa dello  Stato  chiede  che  la  prima
questione sia dichiarata non fondata. 
    Le norme censurate sono state adottate dallo Stato nell'esercizio
della potesta'  legislativa  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. 
    Le decisioni in tema di redistribuzione delle  risorse  rientrano
nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato, e  sono  conformi
alle linee interpretative delineate nella sentenza n.  205  del  2016
della Corte. 
    Il concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle
Citta' metropolitane, richiesto dalla legge n. 190 del  2014,  e  poi
prorogato dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66 (Misure urgenti per la competitivita'  e  la  giustizia  sociale),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, ha,
tra i suoi presupposti, la riduzione della spesa  del  personale  sul
bilancio delle Province, determinata dalla riduzione della  dotazione
organica di tali enti. 
    Tale riduzione di spesa, evidentemente, si riflette  sui  bilanci
regionali una volta che le  funzioni  gia'  provinciali  siano  state
trasferite alle Regioni, per le quali, quindi,  il  trasferimento  di
funzioni non dovrebbe, per definizione, tradursi in  un  aggravio  di
spesa. 
    In sostanza, le somme versate dalle Province allo Stato  derivano
dalla riduzione della spesa corrente: dunque, i risparmi in questione
fanno parte della manovra complessiva di contenimento  della  finanza
pubblica. 
    15.3.-  Inoltre,  l'intervento  additivo  invocato   rientrerebbe
nell'ambito delle  scelte  di  bilancio  che,  come  affermato  dalla
sentenza di questa Corte n. 188 del  2015,  comportano  decisioni  di
natura politico economica che sono costituzionalmente riservate  alla
determinazione dei Governi e delle Aule assembleari; e in particolare
l'eventuale restituzione delle somme  a  suo  tempo  acquisite  dallo
Stato non necessariamente avrebbe dovuto  essere  effettuato  con  la
legge di bilancio, in quanto ogni legge sarebbe potenzialmente idonea
a soddisfare le pretese finanziarie derivanti dalla riforma. 
    Le sentenze di questa Corte n. 84 del 2018 e n. 205 del 2016  non
avrebbero affermato il dovere dello  Stato  di  assegnare  agli  enti
subentranti nell'esercizio  delle  funzioni  non  fondamentali  delle
Province tutte le risorse di cui all'art. 1, comma 418,  della  legge
n.  190  del  2014,  ma  solo  quelle  concretamente  connesse   allo
svolgimento delle funzioni stesse. 
    Quindi,  la  garanzia  che  il  riordino  di  tali  funzioni  sia
accompagnato dal passaggio delle relative risorse, potrebbe  assumere
un rilievo costituzionalmente apprezzabile nel solo caso  in  cui  lo
Stato si  fosse  appropriato  puramente  e  semplicemente  di  quelle
risorse, costringendo  gli  enti  subentranti  a  rinvenire  i  fondi
necessari nell'ambito del proprio bilancio,  adeguato  alle  funzioni
preesistenti. 
    Ma, ad avviso dell'Avvocatura, non risulterebbe in alcun modo che
proprio le disposizioni impugnate avrebbero prodotto  tale  specifica
situazione, circostanza che  in  ogni  caso  la  ricorrente,  avrebbe
dovuto dimostrare. 
    16.- L'Avvocatura generale dello Stato  prospetta  che  anche  la
seconda questione promossa dalla Regione Puglia non sarebbe fondata. 
    Il minor gettito IRAP, conseguente alla rimodulazione della  base
imponibile dell'imposta attuata dal legislatore statale con l'art. 1,
comma 20, della legge n. 190 del 2014, si inseriva nell'ambito di una
manovra di politica economica finalizzata  a  ridurre  la  componente
fiscale del costo del lavoro. 
    Tale disposizione sarebbe collegata alla  disciplina  di  cui  al
d.l. n. 78 del 2015, come convertito, che aveva compensato le  minori
entrate regionali, derivanti da  detta  manovra,  con  uno  specifico
contributo, a decorrere dal 2016. 
    Le disposizioni da ultimo richiamate sarebbero espressione  della
competenza legislativa esclusiva statale nella  materia  del  sistema
tributario dello Stato. 
    Ne' d'altro canto, attesa la naturale  variabilita'  annuale  del
gettito IRAP, potrebbe ritenersi fondata  la  pretesa  a  un  ristoro
esattamente corrispondente al gettito conseguito  anteriormente  alla
modifica della base imponibile, come operata a partire dal 2015,  con
la legge di bilancio di quell'anno. 
    17.- La Regione Puglia ha depositato memoria con la quale resiste
alle difese del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    In  particolare,  prospetta  che   proprio   dalle   disposizioni
impugnate si evince che nessuna  risorsa  e'  stata  attribuita  alle
Regioni per sostenere l'attribuzione delle funzioni non  fondamentali
e completamente compensare il minore gettito IRAP. 
    A sostegno della specificita' delle censure, la Regione Puglia ha
depositato documentazione (relazione  del  4  luglio  2019,  delibera
della Giunta regionale n. 2199 del 12 dicembre  2017,  prospetti  del
MEF), da cui si potrebbe  evincere  l'entita'  dei  trasferimenti  ai
destinatari delle funzioni provinciali trasferite. 
    Quanto al minor gettito IRAP, la Regione richiama le difese  gia'
svolte, e l'inadeguatezza del contributo di  cui  all'art.  8,  comma
13-duodecies del d.l. n. 78 del 2015, come convertito. 
    Dalla documentazione depositata del MEF e  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, successiva al ricorso,  avente  a  oggetto  i
prospetti contenenti le distribuzioni, su base regionale, delle stime
del gettito di  competenza  per  il  quadriennio  2018-2021,  da  cui
risulterebbe, in particolare, il minor gettito  realizzatosi  per  il
bilancio regionale pugliese. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione  Puglia  ha  promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale della legge 30 dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021),  in  riferimento  agli  artt.
117, 119, primo  e  quarto  comma,  della  Costituzione,  nonche'  al
principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. 
    2.- La prima questione ha ad oggetto gli artt. 1, commi 833,  835
e 841, e 3, della legge n.  145  del  2018,  insieme  allo  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), Tabella
n. 2, Missione 2, allegato alla stessa, in quanto  tali  disposizioni
non prevedono l'assegnazione  alle  Regioni  delle  risorse  connesse
all'esercizio  delle  funzioni  non   fondamentali   delle   Province
attribuite alle Regioni medesime. 
    2.1.- I commi 833 e 835 impugnati prevedono, rispettivamente,  un
contributo complessivo alle  Regioni  a  statuto  ordinario,  pari  a
2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019, e pari a 1.746,2 milioni  di
euro per l'anno 2020, per rilanciare e accelerare  gli  investimenti,
ripartito per ciascuna Regione secondo  le  tabelle  allegate,  salvo
modifiche da sancire in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
    Il comma 841 poi, stabilisce le modalita', per l'anno 2019 e  per
l'anno 2020, del concorso  alla  finanza  pubblica  delle  Regioni  a
statuto ordinario per il settore  non  sanitario,  con  l'obbligo  di
effettuare gli investimenti, secondo le indicazioni dei commi  834  e
836 dell'art. 1 della medesima legge. 
    L'art. 3 della legge n. 145 del 2018, a  sua  volta,  prevede  al
comma 1: «[s]ono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2)». 
    La Tabella 2 relativa al MEF, alla Missione 2, riporta  le  spese
per le relazioni finanziarie con  le  autonomie  territoriali,  e  al
Programma 2.5., indica le spese per i rapporti  finanziari  con  enti
territoriali, tra cui rientra il reintegro  del  minor  gettito  IRAP
destinato alle Regioni sul costo del lavoro. 
    3.- La Regione dubita della legittimita' costituzionale di queste
norme, in quanto la priverebbero delle  risorse  corrispondenti  alle
nuove funzioni esercitate, e la costringerebbero ad utilizzare  somme
destinate ad altre voci del bilancio regionale. 
    Pertanto, le disposizioni impugnate inciderebbero sulla  potesta'
legislativa regionale  di  cui  all'art.  117  Cost.,  e  lederebbero
l'autonomia finanziaria e di spesa, minando l'equilibrio di bilancio,
in violazione dell'art. 119, primo e quarto comma, Cost., atteso  che
la  sottrazione  di  risorse  fa   venir   meno   il   principio   di
corrispondenza tra funzioni e risorse. 
    Lederebbero, inoltre, il principio di leale collaborazione di cui
all'art.  120  Cost.,  poiche'  il  riordino   delle   funzioni   non
fondamentali era stato disposto anche attraverso l'accordo sancito in
sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014. 
    4.-   E'   opportuno   ricapitolare   il   quadro   normativo   e
giurisprudenziale di riferimento. 
    4.1.- La legge 7 aprile 2014, n. 56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di  comuni)  ha
inciso sull'assetto delle Province e delle Citta' metropolitane sotto
il profilo organizzativo e sotto quello funzionale. 
    In particolare per le Province, la legge  n.  56  del  2014,  tra
l'altro, ha individuato le loro funzioni fondamentali, e ha stabilito
che le altre funzioni dovevano essere riallocate dallo Stato e  dalle
Regioni in base all'art. 118 Cost., con conseguente  passaggio  delle
risorse finanziarie e umane connesse alle funzioni trasferite. 
    La riforma tendeva anche a  produrre  una  rilevante  diminuzione
della spesa provinciale. 
    4.2.- E' seguito un complesso iter normativo e regolamentare  che
progressivamente, anche grazie a misure adottate  in  attuazione  del
principio  di   leale   collaborazione,   ha   dato   attuazione   al
trasferimento delle funzioni non fondamentali. 
    Particolarmente significativa e' la legge 23  dicembre  2014,  n.
190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2015)»,  con  cui  il
legislatore riteneva «necessario intervenire, sia per  imprimere  una
spinta acceleratoria, sia  per  assicurare  l'uniformita'  dei  nuovi
assetti istituzionali» (sentenza n. 159 del 2016). 
    4.3.- A sua volta la Regione  Puglia  ha  proceduto  al  riordino
delle funzioni amministrative regionali delle  Province,  delle  aree
vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali  e  della  Citta'
metropolitana di Bari, con la legge regionale 30 ottobre 2015, n.  31
(Riforma del sistema di governo regionale e territoriale). 
    Con la successiva legge della Regione Puglia 27 maggio  2016,  n.
9,  recante  «Disposizioni  per  il  completamento  del  processo  di
riordino previsto dalla  legge  regionale  30  ottobre  2015,  n.  31
(Riforma del  sistema  di  governo  regionale  e  territoriale)»,  la
Regione ha trasferito a se stessa funzioni  amministrative  delegate,
conferite o comunque esercitate dalle Province prima  della  data  di
entrata in vigore della legge regionale medesima (art. 2). 
    5.-  Questa  Corte  e'  gia'  stata   chiamata   a   pronunciarsi
sull'assegnazione da  parte  dello  Stato  delle  risorse  agli  enti
subentranti   nell'esercizio   delle   funzioni    provinciali    non
fondamentali trasferite. 
    5.1.- La sentenza n. 205 del 2016 ha esaminato, tra  l'altro,  la
questione con la quale  si  censurava,  in  relazione  all'art.  119,
primo, secondo e terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 418, della legge
n. 190 del 2014, che disponeva il passaggio di risorse  dal  bilancio
degli enti di area vasta a quello statale  senza  prescrizioni  sulla
destinazione di tali risorse  dichiarandola  non  fondata  in  quanto
«[...] disponendo  il  comma  418  che  le  risorse  affluiscano  «ad
apposito capitolo di entrata  del  bilancio  dello  Stato  [...]»  la
disposizione va correttamente interpretata nel senso «[...] che  tale
allocazione sia destinata, per quel che  riguarda  le  risorse  degli
enti  di  area  vasta  connesse  al  riordino  delle   funzioni   non
fondamentali, a una successiva riassegnazione agli  enti  subentranti
nell'esercizio delle stesse funzioni non fondamentali [...]. E, cosi'
intesa, essa si risolve in  uno  specifico  passaggio  della  vicenda
straordinaria di trasferimento delle risorse da detti enti  ai  nuovi
soggetti ad essi subentranti nelle funzioni  riallocate,  vicenda  la
cui gestione deve necessariamente essere affidata allo Stato [...]». 
    5.2.- In continuita' con questi principi, la successiva  sentenza
n. 137 del 2018, ha accolto  in  parte,  solo  con  riferimento  alle
risorse connesse allo svolgimento  delle  funzioni  non  fondamentali
delle Province, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
16, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50  (Disposizioni
urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi
sismici e misure per lo  sviluppo),  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 21 giugno 2017, n. 96. 
    La disposizione impugnata aveva modificato l'art. 1,  comma  418,
della legge n. 190 del 2014, senza sancire il dovere dello  Stato  di
riassegnare agli enti subentrati nell'esercizio  delle  funzioni  non
fondamentali le risorse di cui allo  stesso  comma  418,  connesse  a
queste ultime. 
    Nella sentenza da ultimo indicata  si  e'  quindi  affermato  che
«[n]el momento in cui lo Stato avvia un processo  di  riordino  delle
funzioni non fondamentali delle  province,  alle  quali  erano  state
assegnate risorse per svolgerle, in attuazione dell'art.  119  Cost.,
questa stessa norma costituzionale impedisce che lo Stato si appropri
di quelle risorse, costringendo gli enti subentranti (Regioni o  enti
locali)  a  rinvenire  i  fondi  necessari  nell'ambito  del  proprio
bilancio,  adeguato  alle  funzioni  preesistenti.  L'omissione   del
legislatore statale lede l'autonomia di spesa degli enti in questione
[...]  e  si  pone  altresi'  in  contrasto  con  il   principio   di
corrispondenza tra funzioni e risorse [...], perche' all'assegnazione
delle funzioni non corrisponde l'attribuzione delle relative risorse,
nonostante quanto richiesto dalla  legge  n.  56  del  2014  e  dalla
sentenza n. 205 del 2016 di questa Corte». 
    Veniva  anche  puntualizzato  che  «[...]  resta  riservata  alla
legislazione statale la quantificazione delle risorse da  trasferire,
tenuto conto del costo delle  funzioni  stesse  e  delle  complessive
esigenze di bilancio» (citata sentenza n. 137 del 2018). 
    5.3.- Successivamente, sono state sottoposte al vaglio di  questa
Corte alcune disposizioni  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che  avrebbero  dato
luogo alla violazione dell'art. 119 Cost., per  la  mancanza  di  una
riassegnazione delle risorse recuperate dalle Province e dalle Citta'
metropolitane agli enti subentranti nelle funzioni trasferite. 
    La relativa sentenza n. 83 del 2019,  pur  ribadendo  i  principi
sopra riportati, e in  particolare  che  «[l]a  riassegnazione  delle
risorse, nell'ambito del processo di riorganizzazione,  e'  priva  di
qualsiasi automatismo e comporta scelte  in  ordine  alle  modalita',
all'entita' e ai tempi, rimesse al legislatore statale», e' stata  di
inammissibilita' per la genericita' del ricorso, in cui le  lamentate
violazioni dell'autonomia finanziaria regionale non erano  comprovate
da una adeguata analisi complessiva del bilancio regionale. 
    6.-  Delineato  il  quadro  normativo  e   giurisprudenziale   di
riferimento  in  materia,  si  puo'  passare  a  esaminare  la  prima
questione. 
    7.- Vanno disattese le  eccezioni  di  inammissibilita'  proposte
dalla difesa dello Stato. 
    Il dubbio di costituzionalita' e' formulato dalla Regione  Puglia
rispetto a specifiche disposizioni della legge  di  bilancio  per  il
2019 e non vi  e'  genericita'  o  incertezza  delle  censure  e  del
petitum. 
    Inoltre, non puo' affermarsi, come deduce  l'Avvocatura  generale
dello Stato, che la questione non poteva essere  proposta  attraverso
l'impugnazione delle norme di bilancio. 
    Questa Corte ha gia' ritenuto che «[l]a restituzione delle  somme
a suo tempo acquisite dallo Stato non necessariamente avrebbe  dovuto
essere effettuata con la legge di bilancio, in quanto ogni  legge  e'
potenzialmente idonea a soddisfare le pretese  finanziarie  derivanti
dalla riforma [...]» (sentenza n. 84 del 2018). 
    Le  norme  di  bilancio,  dunque,  anche  se  non  sono  la  sede
necessaria per l'attribuzione di risorse alle  Regioni  e  agli  enti
locali, possono comunque costituire il veicolo per un  contributo  ad
hoc. 
    7.1.- Sempre in via preliminare, va rilevato che  la  censura  di
violazione dell'art. 117 Cost., in quanto  carente  di  specifiche  e
puntuali argomentazioni, e' priva di autonomia argomentativa rispetto
alla dedotta lesione dell'art. 119, primo e quarto comma, Cost. ed e'
pertanto manifestamente inammissibile. 
    8.-  Nel  merito,  la  questione,   relativamente   ai   restanti
parametri, non e' fondata. 
    9.- Il trasferimento  alle  Regioni  e  agli  enti  locali  delle
funzioni non fondamentali delle Province costituisce il risultato  di
un  complesso  procedimento  di  riforma,  nel   quale   ha   assunto
particolare rilevanza una prima fase, in cui progressivamente  si  e'
andato delineando il nuovo assetto delle competenze non  fondamentali
gia' facenti  capo  alle  Province,  e  in  cui,  dunque,  sussisteva
l'esigenza di una specifica attribuzione agli enti subentranti  delle
risorse acquisite allo Stato dalle Province. 
    E' quanto affermato dalla sentenza n. 205 del 2016, secondo  cui:
«[l]a previsione del versamento al bilancio statale di risorse frutto
della riduzione della spesa da parte degli  enti  di  area  vasta  va
dunque inquadrata nel percorso della complessiva riforma in itinere».
Essa  costituisce  «[...]  uno  specifico  passaggio  della   vicenda
straordinaria di trasferimento delle risorse da detti enti  ai  nuovi
soggetti ad essi subentranti nelle funzioni riallocate [...]». 
    E le  peculiari  esigenze  connesse  all'avvio  del  processo  di
riordino  delle  funzioni  non  fondamentali  delle   Province   sono
richiamate anche nella sentenza n. 137 del 2018 che, nella  sostanza,
fa riferimento al quadro normativo originario (la legge  n.  190  del
2014). 
    In tale fase iniziale le funzioni trasferite sono rimaste "altre"
rispetto al complesso  delle  funzioni  regionali,  richiedendosi  un
impegno di progressiva assimilazione e organizzazione nel piu'  ampio
contesto  delle  attribuzioni  delle  Regioni:  vi  era   quindi   la
necessita' di assegnare alle stesse  le  risorse  che  in  precedenza
erano  attribuite  alle  Province  in  relazione  alle  funzioni  poi
trasferite,  assegnazione  poi  effettuata  sulla  base  dell'accordo
raggiunto  nella  Conferenza  unificata   dell'11   settembre   2014,
richiamato dalla ricorrente. 
    E' evidente, al contrario, che, a  distanza  di  oltre  sei  anni
dalla riforma,  le  funzioni  trasferite  si  devono  ormai  ritenere
indifferenziate rispetto alle altre funzioni regionali: esse, dunque,
devono trovare copertura nel complesso del bilancio regionale. 
    10.- Cio' non esclude che possa esservi, e possa assumere rilievo
costituzionale, una carenza di  disponibilita'  finanziaria  tale  da
pregiudicare il principio di cui  all'art.  119,  quarto  comma,  del
finanziamento integrale delle funzioni regionali. 
    La giurisprudenza costituzionale (da ultimo, citata  sentenza  n.
83 del 2019) e' costante nell'affermare che  l'autonomia  finanziaria
costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta  una
rigida garanzia quantitativa, e che le  risorse  disponibili  possono
subire modifiche, a condizione  pero'  che  eventuali  riduzioni  non
pregiudichino lo svolgimento  delle  funzioni  attribuite  agli  enti
territoriali medesimi (sentenze n. 275 e n. 10 del 2016, n.  188  del
2015). 
    In  tal  caso,  grava   sul   ricorrente   l'onere   di   provare
l'irreparabile pregiudizio lamentato in relazione alla violazione del
principio dell'art. 119, quarto comma, Cost. 
    11.- La questione, tuttavia,  e'  stata  proposta  dalla  Regione
Puglia  con  esclusivo  riferimento  alla  mancata   previsione   del
trasferimento di specifiche risorse per le funzioni trasferite, senza
alcuna considerazione del complessivo quadro finanziario e della  sua
adeguatezza; e in questi termini, alla stregua  delle  considerazioni
fin qui svolte, non puo' essere accolta. 
    12.- La seconda questione verte sugli artt. 1, commi 833,  835  e
841, e 3, insieme allo stato di previsione del  MEF,  Tabella  n.  2,
Missione 2, Programma 2.5., Azione «Reintegro del minor gettito  IRAP
destinato alle Regioni sul costo del lavoro», allegato alla  suddetta
legge, in quanto tali norme non stabiliscono  il  trasferimento  alle
Regioni  di  tutte  le  somme  inerenti   il   minor   gettito   IRAP
determinatosi per effetto delle misure di cui all'art. 1,  comma  20,
della legge n. 190 del 2014. 
    12.1.- La ricorrente censura le norme  indicate  in  quanto,  non
prevedendo  la  completa  compensazione  del  minor   gettito   IRAP,
determinato  dalla  modifica  della  base   imponibile,   lederebbero
l'autonomia finanziaria della Regione, non  consentendo  l'equilibrio
di bilancio, nonche' il principio di corrispondenza  tra  funzioni  e
risorse, cosi' violando gli artt. 119, primo e quarto  comma,  e  117
Cost. 
    Sussisterebbe,  inoltre,  la  lesione  del  principio  di   leale
collaborazione di cui all'art. 
    120  Cost.,  in   relazione   all'intervento   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano (intesa 141/CSR del 27 luglio 2017). 
    13.-   In   via   preliminare,   va   affermata   la    manifesta
inammissibilita' della questione promossa con riguardo  all'art.  117
Cost., in quanto carente di specifiche e puntuali argomentazioni. 
    14.- Anche in questo caso si rende  necessario  un  inquadramento
normativo e giurisprudenziale della questione. 
    Come e' noto l'IRAP e' stata introdotta nell'ordinamento sia  per
incrementare  l'autonomia  finanziaria   delle   Regioni,   sia   per
sostituire entrate che venivano considerate oramai non piu' attuali. 
    Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha  affermato  che  la
disciplina del tributo in esame rientra  nella  potesta'  legislativa
esclusiva statale in materia  tributaria,  ai  sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost., con la conseguenza che la  potesta'
legislativa attribuita alle Regioni deve essere esercitata nei limiti
fissati dal legislatore statale (sentenze n. 128 del 2019  e  n.  177
del 2014). 
    14.1.-  Su  tale  presupposto,  gia'  l'art.   11   del   decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una
addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'   riordino   della
disciplina dei tributi locali), ha ammesso in deduzione «i contributi
per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le
spese relative agli apprendisti  e  [...]  quelle  per  il  personale
assunto con contratti di formazione lavoro»; e  successivamente,  con
l'art. 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)», sono state stabilite ulteriori
deduzioni sulla base  imponibile  IRAP  in  relazione  al  costo  del
lavoro. L'art. 1, comma 20, della legge n. 190 del 2014, si inserisce
in  tale  linea  di  intervento,  nell'ambito  peraltro   di   scelte
strategiche volte a ridurre  il  cosiddetto  "cuneo  fiscale"  e  per
questa via il costo del lavoro. 
    14.2.- Non vi e' dubbio che anche in questo caso e' derivata  una
riduzione delle entrate per le Regioni, e  che  queste  ultime  hanno
"diritto" a una compensazione, ai sensi del criterio direttivo di cui
all'art. 2, comma 2, lettera t), della legge 5  maggio  2009,  n.  42
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione), cui seguiva l'art.  11,  comma
1, del decreto legislativo 6 novembre 2011, n.  68  (Disposizioni  in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario  e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario). 
    Tuttavia, se e' pur vero che queste norme fanno riferimento a una
"completa" compensazione, e' anche vero che nel provvedere alla  loro
applicazione occorre tener conto  di  un  complesso  di  fattori  che
inevitabilmente  introducono  una  componente   di   discrezionalita'
finanziaria, esercitata peraltro nella specie con risultati condivisi
nella intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  del
27 luglio 2017. 
    Infatti, a fronte di una rilevante scelta di politica  economica,
quale  quella  compiuta  con  la  riduzione  del  cosiddetto   "cuneo
fiscale", i cui effetti positivi dovrebbero interessare le Regioni  e
i loro cittadini, non meno che lo Stato, una certa elasticita'  della
compensazione appare giustificata, in una prospettiva finanziaria non
angusta. 
    Sul piano tecnico, poi, occorre considerare che non e'  possibile
determinare a priori l'entita' della riduzione del gettito  IRAP  che
consegue alla variazione della base imponibile, in quanto  lo  stesso
varia di anno in  anno,  cosicche'  la  quantificazione  del  ristoro
richiede  una  operazione  fondata  su   previsioni   e   presunzioni
caratterizzate da una inevitabile approssimazione. 
    14.3.- Ebbene, al fine di compensare le minori entrate, l'art. 8,
comma  13-duodecies,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,   n.   78
(Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge  6
agosto 2015, n. 125, ha previsto un apposito contributo -  meccanismo
di ristoro e compensazione (sentenza n. 29 del 2018) - che,  in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano (la ricordata intesa del  27
luglio 2017), e' stato unanimemente ritenuto adeguato, in uno spirito
di quella leale collaborazione, la cui lesione viene  immotivatamente
denunciata. 
    Ne', d'altra parte, la Regione ha dimostrato che la riduzione del
gettito sia di entita' tale da  pregiudicarne  lo  svolgimento  delle
funzioni regionali, producendo uno squilibrio  incompatibile  con  le
esigenze complessive della spesa regionale (sentenze n. 29 del  2018,
n. 140 del 2017 e n. 121 del 2013). 
    15.- Anche in questo caso si  deve  pertanto  concludere  per  la
infondatezza della questione sotto tutti i profili denunciati. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2019-2021), insieme allo stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, Programma 2.5.,
Azione reintegro del minor gettito IRAP destinato  alle  Regioni  sul
costo del lavoro, ad essa allegato, promosse, in riferimento all'art.
117 della Costituzione, dalla Regione Puglia con il ricorso  indicato
in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, della  legge
n. 145 del 2018, insieme  allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  Tabella  2,  Missione  2,  ad  essa
allegato, promossa, in  riferimento  all'art.  119,  primo  e  quarto
comma, e al principio di leale collaborazione  di  cui  all'art.  120
Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, commi 833, 835 e 841, e 3, della  legge
n. 145 del 2018, insieme  allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione 2, Programma 2.5.,
Azione reintegro del minor gettito IRAP destinato  alle  Regioni  sul
costo del lavoro, ad essa allegato, promossa, in riferimento all'art.
119, primo e quarto comma, e al principio di leale collaborazione  di
cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso  indicato
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA