DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 2020 

Rimborsi spettanti  ai  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  dei
volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi  professionisti  e
alle organizzazioni di volontariato per le  attivita'  di  protezione
civile autorizzate. (20A02714) 
(GU n.127 del 18-5-2020)

 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  «Codice  della
protezione civile» di seguito denominato Codice, e,  in  particolare:
l'art. 31, concernente la partecipazione dei cittadini alle attivita'
di protezione civile anche  attraverso  il  volontariato  organizzato
operante nel settore della protezione civile; l'art. 32, comma 2  che
prevede  la  promozione  da  parte  del  Servizio   nazionale   della
protezione civile della piu' ampia  partecipazione  del  volontariato
organizzato alle attivita' di protezione civile; l'art. 39 recante la
disciplina sul rimborso ai datori di lavoro pubblici  o  privati  dei
volontari; l'art. 40 relativo  alle  procedure  per  il  rimborso  ai
volontari; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  9
novembre 2012, recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita'  di
protezione civile»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma  2,  lettera  b)  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31
luglio 2019, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n.  245  del  18  ottobre  2019,  recante
«Costituzione del Comitato nazionale del volontariato  di  protezione
civile»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
ottobre  2018,  recante   «Condizioni,   termini   e   modalita'   di
applicazione  delle   disposizioni   contenute   nell'art.   38   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  finalizzate  a  consentire  il
riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro
dei volontari di protezione civile previsti dall'art. 9, comma 5  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,  con
le modalita' del credito d'imposta»; 
  Vista la circolare della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della protezione civile del  25  gennaio  2019,  recante
«Disposizioni per il riconoscimento dei benefici  normativi  previsti
dall'art. 39  del  decreto  legislativo  n.  1  del  2018.  Modalita'
attuative per il  credito  d'imposta  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»; 
  Vista la risoluzione dell'Agenzia  delle  entrate  n.  55/E  del  5
giugno 2019, recante  disposizioni  relative  al  riconoscimento  dei
benefici normativi nelle modalita' attuative del credito d'imposta ai
sensi di quanto previsto dall'art. 38 del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, con indicazione del codice tributo 6898; 
  Ravvisata la necessita' di definire  in  una  direttiva,  ai  sensi
dell'art.  40,  comma  5  del  Codice  della  protezione  civile,  le
modalita' e le  procedure  per  la  presentazione  delle  istanze  di
rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei
rimborsi spettanti; 
  Acquisito il parere del  Comitato  nazionale  del  volontariato  di
protezione civile nella seduta del 12 novembre 2019; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  15
gennaio 2020; 
 
                                Emana 
 
la seguente direttiva inerente le modalita' e  le  procedure  per  la
presentazione delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici
o privati, - anche con le modalita' del credito di imposta  ai  sensi
dell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189  -  per  gli
emolumenti versati al  lavoratore  impegnato  come  volontario  e  ai
volontari    lavoratori    autonomi/liberi    professionisti    delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonche'  per  la
relativa  istruttoria  e  la  conseguente  erogazione  dei   rimborsi
spettanti per le spese  autorizzate  in  occasione  di  attivita'  di
pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica
e diffusione  della  cultura  e  della  conoscenza  della  protezione
civile. 
 
1. Premessa. 
 
  Con l'entrata in vigore del  decreto  legislativo  n.  1  del  2018
«Codice della protezione civile» (decreto legislativo n. 1/2018),  in
riferimento  all'attuazione  degli  articoli  39  e  40,  si  ritiene
necessario  procedere  all'aggiornamento  delle  modalita'  e   delle
procedure relative alla  presentazione  delle  istanze  di  rimborso,
all'istruttoria e conseguente erogazione dei rimborsi medesimi. 
  Al fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della
tipologia  e/o  natura  dell'attivita'  autorizzata,  nella   propria
autonomia  istruttoria,  sono  invitate  a  seguire  le  linee  guida
adottate da  questo  Dipartimento  relativamente  alle  richieste  di
rimborso  presentate   dai   datori   di   lavoro,   dai   lavoratori
autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato
ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018. 
  A tale scopo  e'  stato  predisposto  un  allegato  tecnico,  parte
integrante della presente direttiva, recante  modalita'  e  procedure
per la presentazione delle istanze di rimborso. 
  Le regioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15,  comma  1
del Codice e in ragione della  tipologia  e/o  natura  dell'attivita'
autorizzata, nell'ambito della propria autonomia, si  attengono  agli
indirizzi contenuti nella presente direttiva. 
  Nella richiesta di accreditamento  Fondi  per  le  spese  sostenute
presentata al  Dipartimento  della  protezione  civile  da  parte  di
regioni, deve essere riportata la seguente dicitura: «Quanto indicato
nel presente modulo rispetta i criteri, le modalita' e  le  procedure
indicate  nella  direttiva  del  24  febbraio  2020  ai  fini   della
presentazione delle istanze di rimborso, della relativa istruttoria e
della conseguente erogazione dei rimborsi spettanti». 
  La modulistica contenuta nell'allegato tecnico, dove sono  presenti
tutti gli elementi  informativi  indispensabili  per  procedere  alla
istruttoria  ed  al  rimborso,  viene   pubblicata   sul   sito   del
Dipartimento della protezione civile. 
  Le regioni, che dispongono  di  modulistica  propria  e  di  idonei
supporti  informatici,  per  la  presentazione  della  richiesta   di
rimborso in modalita' telematica, riportano gli elementi  informativi
essenziali di cui all'allegato tecnico alla presente direttiva. 
  Qualora l'autorizzazione al  rimborso  spese  sia  predisposta  dal
Dipartimento della protezione civile, le richieste di  rimborso  sono
inoltrate  esclusivamente  tramite  Posta   elettronica   certificata
all'indirizzo protezionecivile@pec.governo.it 
 
2. Modalita' e  procedure  per  la  presentazione  delle  istanze  di
  rimborso, anche con le modalita' del credito di  imposta  ai  sensi
  dell'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  da  parte
  dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari. 
 
  I datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi
1, 2 e 3  dell'art.  39  del  Codice  di  protezione  civile  possono
avanzare domanda di rimborso degli  emolumenti  versati  al  soggetto
che,  ai  sensi  dell'art.  40,  comma  1  del  Codice  ha  reso   la
comunicazione di attivazione, che provvede, a seguito di istruttoria,
ad effettuare il rimborso, nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio, degli oneri derivanti dalla partecipazione, come volontari,
dei propri dipendenti ad attivita' autorizzate di protezione civile. 
  Il comma 4 del suddetto art. 39 del Codice sancisce che i datori di
lavoro pubblici o  privati  dei  volontari  possono  alternativamente
richiedere di usufruire dei rimborsi con  le  modalita'  del  credito
d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229. 
  Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre
2018, adottato di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana - Serie generale - n. 18 del 22 gennaio 2019, sono stabilite
le condizioni,  i  termini  e  le  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni del citato art. 38. 
  Le modalita' e le procedure per la presentazione delle  istanze  di
rimborso di cui al presente paragrafo  sono  riportate  nel  punto  2
dell'allegato tecnico  e  il  datore  di  lavoro  per  richiedere  il
rimborso  deve  compilare  il  modello  1  del   predetto   allegato,
scaricabile dal sito www.protezionecivile.gov.it 
 
3. Modalita' e procedure per la presentazione  delle  istanze  per  i
  rimborsi da parte dei volontari lavoratori autonomi per il  mancato
  guadagno giornaliero. 
 
  I volontari, lavoratori autonomi e liberi  professionisti,  possono
avanzare domanda di rimborso al soggetto che, ai sensi dell'art.  40,
comma 1 del Codice, ha reso la comunicazione di attivazione,  per  il
ristoro del mancato guadagno giornaliero  per  la  partecipazione  ad
attivita' autorizzate di protezione civile, compilando il  modello  2
dell'allegato       tecnico,       scaricabile        dal        sito
www.protezionecivile.gov.it 
  La definizione del calcolo giornaliero  e'  stabilita  dall'Agenzia
delle entrate. 
  Le modalita' e le procedure per la presentazione delle  istanze  di
rimborso di cui al presente paragrafo  sono  riportate  nel  punto  3
dell'allegato tecnico. 
 
4. Modalita' e procedure per la presentazione  delle  istanze  per  i
  rimborsi  da  parte  delle  organizzazioni   di   volontariato   di
  protezione  civile  per  le  spese  autorizzate  per  attivita'  di
  pianificazione,    emergenza,    addestramento     e     formazione
  teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della
  protezione civile. 
 
  Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco  centrale  e
negli elenchi territoriali del volontariato organizzato di protezione
civile il cui impiego e' stato autorizzato in occasione di emergenze,
pianificazione,  addestramento   e   formazione   teorico-pratica   e
diffusione della cultura e della conoscenza della protezione  civile,
possono richiedere al soggetto che, ai sensi dell'art.  40,  comma  1
del Codice, ha reso la  comunicazione  di  attivazione,  il  rimborso
delle spese sostenute in occasione delle attivita' svolte. 
  Le modalita' e le procedure per la presentazione delle  istanze  di
rimborso di cui al presente paragrafo  sono  riportate  nel  punto  4
dell'allegato       tecnico,       scaricabile        dal        sito
www.protezionecivile.gov.it 
 
5. Norma di salvaguardia. 
 
  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale  e
delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi  dei  rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione. 
 
6. Clausola di invarianza finanziaria. 
 
  All'attuazione della presente  direttiva  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica. 
 
7. Disposizioni transitorie e finali. 
 
  A decorrere dalla data di pubblicazione  della  presente  direttiva
sono abrogati: 
    la circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della protezione civile n. 54056 del 26 novembre 2004; 
    il paragrafo 2 della direttiva del Presidente del  Consiglio  dei
ministri del 9 novembre 2012, recante «Benefici  normativi  a  favore
dei volontari  di  protezioni  civili  e  delle  loro  organizzazioni
(articoli  9  e  10,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
194/2001)». 
  Fino all'adozione della presente direttiva,  continuano  a  trovare
applicazione le disposizioni previgenti. 
  La presente direttiva viene  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 febbraio 2020 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            

Registrata alla Corte dei conti il 16 aprile 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 818 
 
                               _______ 
 
Avvertenza: 
    Per la consultazione dell'allegato tecnico  si  rimanda  al  sito
ufficiale del Dipartimento della protezione civile al  seguente  link
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti
/ProvvedimentiOrganiPolitici/index.html