N. 103 SENTENZA 22 aprile - 29 maggio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Atto e provvedimento amministrativo - Norme della Provincia  autonoma
  di  Bolzano  -  Rilascio  o  rinnovo  di  concessioni  di  impianti
  funiviari a  uso  turistico-sportivo,  qualificabili  come  servizi
  pubblici ai sensi della normativa provinciale  -  Necessita'  dello
  svolgimento di  procedure  di  evidenza  pubblica  -  Esclusione  -
  Ricorso  del  Governo  -   Denunciata   violazione   dei   principi
  fondamentali e convenzionali in materia di tutela della concorrenza
  - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio  2018,  n.  10,
  artt. 44, comma 3, e 45. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma,  lettera  e);  Trattato  sul
  funzionamento dell'Unione europea, artt. 49, 56  e  106;  Direttiva
  2014/23/UE, artt. 3, 30 e 41. 
(GU n.23 del 3-6-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Augusto Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 44, comma
3, e 45 della legge della Provincia autonoma  di  Bolzano  11  luglio
2018, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento
degli  uffici  e  personale,  istruzione,  formazione  professionale,
sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e
dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque  pubbliche,  caccia  e
pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanita',
politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia
abitativa agevolata, lavoro,  economia,  cave  e  torbiere,  entrate,
commercio,  turismo   e   industria   alberghiera,   rifugi   alpini,
artigianato, finanze e ricerca), promosso dal Tribunale regionale  di
giustizia  amministrativa,   sezione   autonoma   di   Bolzano,   nel
procedimento vertente tra l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato (AGCM) e la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  altro,  con
ordinanza del 25  ottobre  2018,  iscritta  al  n.  39  del  registro
ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito il Giudice relatore Francesco Vigano' nell'udienza  del  22
aprile 2020, svolta senza discussione orale,  ai  sensi  del  decreto
della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera c),
su  istanza  dell'unica  parte  costituita,  Provincia  autonoma   di
Bolzano, pervenuta in data 10 aprile 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 22 aprile 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 25 ottobre 2018, il Tribunale regionale  di
giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano,  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 44, comma  3,  e
45 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n.
10 (Modifiche di leggi provinciali in materia  di  ordinamento  degli
uffici e  personale,  istruzione,  formazione  professionale,  sport,
cultura, enti  locali,  servizi  pubblici,  tutela  del  paesaggio  e
dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque  pubbliche,  caccia  e
pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanita',
politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia
abitativa agevolata, lavoro,  economia,  cave  e  torbiere,  entrate,
commercio,  turismo   e   industria   alberghiera,   rifugi   alpini,
artigianato, finanze e ricerca), in riferimento all'art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli artt.  30  e
164, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice
dei contratti pubblici), e in riferimento all'art. 117, primo  comma,
Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva  2014/23/UE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26  febbraio  2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonche' agli  artt.
49, 56 e 106  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE). 
    1.1.- Il rimettente espone di essere investito dell'impugnazione,
da parte dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato
(AGCM),  di  un  provvedimento   del   30   agosto   2017,   adottato
dall'assessore provinciale alla mobilita' della Provincia autonoma di
Bolzano, con cui e' stata rinnovata ad una  societa'  per  azioni  la
concessione di una linea di trasporto funiviario in servizio pubblico
nella provincia di Bolzano. 
    Riferisce  il  giudice  a  quo  che  l'AGCM  -  in  seguito  alla
segnalazione da parte di  una  societa'  che  lamentava  di  trovarsi
«nella pratica impossibilita' di partecipare alle gare previste dalla
normativa a tutela della concorrenza,  perche'  le  stesse,  dato  il
sistema vigente sul territorio della Provincia Autonoma  di  Bolzano,
non vengono bandite, ma sostituite da un  sistema  opaco  di  rinnovi
concertati con le societa' attualmente concessionate» - aveva avviato
nei confronti della Provincia autonoma un procedimento precontenzioso
ai sensi dell'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287  (Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato),  aventi  ad  oggetto,
tra l'altro, un provvedimento di rinnovo di concessioni di impianti a
fune per uso turistico-sportivo. Esaminate le osservazioni  formulate
dalla Provincia autonoma, l'AGCM ha impugnato  il  provvedimento,  ai
sensi del medesimo  art.  21-bis,  ritenendolo  in  contrasto  con  i
principi  nazionali  e  dell'Unione  europea  posti  a  tutela  della
concorrenza. 
    Riferisce altresi' il rimettente che la Provincia autonoma si  e'
costituita nel  giudizio  a  quo,  eccependo  l'inammissibilita'  del
ricorso per mancata impugnazione  del  provvedimento  concernente  la
concessione   del   bene   (foreste   appartenenti   al    patrimonio
indisponibile  della  Provincia)  sul  quale  l'impianto   funiviario
insiste, e contestando nel merito la qualificazione del provvedimento
impugnato come  contratto  di  concessione  ai  sensi  della  vigente
normativa nazionale e comunitaria  invocata  dal  ricorrente.  Si  e'
altresi' costituita la societa' concessionaria, concludendo parimenti
nel senso della infondatezza del ricorso. 
    Il rimettente espone quindi che, nelle more del giudizio  a  quo,
e' entrata in vigore la legge prov. Bolzano n. 10  del  2018,  i  cui
artt. 44 e 45 hanno modificato la legge della Provincia  autonoma  di
Bolzano 30 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli  impianti  a  fune  e
prescrizioni  per  gli   ostacoli   alla   navigazione   aerea).   In
particolare, l'art. 44, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 10  del
2018 ha sostituito l'art 5, comma 1, della legge prov. Bolzano  n.  1
del 2006,  disponendo  che  «[l]a  costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione,  ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo  164,  comma  1,  secondo
periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50»;  mentre  il
successivo art. 45 prevede che «[l]e concessioni di  cui  alle  leggi
provinciali 8 novembre 1973, n. 87,  e  successive  modifiche,  e  30
gennaio 2006, n.  1,  e  successive  modifiche,  che  autorizzano  la
costruzione e l'esercizio di  impianti  a  fune  ad  uso  sportivo  o
turistico-ricreativo,  e  i  relativi   rinnovi,   rilasciati   prima
dell'entrata in vigore della  presente  legge,  si  configurano  come
provvedimenti autorizzatori  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'art. 164, comma 1, secondo periodo, del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50». 
    Poiche' il richiamato art. 164, comma  1,  secondo  periodo,  del
d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che le  disposizioni  della  propria
Parte III non si applicano ai  «provvedimenti,  comunque  denominati,
con  cui  le  amministrazioni  aggiudicatrici,  a  richiesta  di   un
operatore economico, autorizzano,  stabilendone  le  modalita'  e  le
condizioni, l'esercizio di un'attivita' economica che puo'  svolgersi
anche  mediante  l'utilizzo  di  impianti  o  altri   beni   immobili
pubblici»,  il  giudice  a  quo  rileva  che  l'effetto  delle  nuove
disposizioni introdotte dal legislatore provinciale con la  legge  n.
10 del 2018 e' quello di «escludere  i  provvedimenti  relativi  alla
costruzione e all'esercizio di tali impianti (e i  relativi  rinnovi)
dall'ambito di applicazione della disciplina dell'evidenza pubblica»;
e cio' tanto con riferimento al futuro (in forza del citato art.  44,
comma 3, della legge prov.  Bolzano  n.  10  del  2018),  quanto  con
riferimento alle concessioni e ai rinnovi gia' rilasciati  (in  forza
dell'art. 45). 
    1.2.- Il rimettente dubita, tuttavia, che gli artt. 44, comma  3,
e 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018 siano compatibili con i
parametri  costituzionali  sopra  menzionati,  proprio   in   ragione
dell'esclusione - stabilita da dette disposizioni - dei provvedimenti
relativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fune a uso
turistico-sportivo  dall'ambito  di  applicazione  della   disciplina
dell'evidenza pubblica, posta a tutela della concorrenza  dal  codice
dei contratti pubblici, in adempimento di  obblighi  discendenti  dal
diritto dell'Unione europea. 
    1.3.- Le questioni sarebbero, anzitutto, rilevanti,  dal  momento
che,  per  effetto  del  combinato  disposto  delle  due   menzionate
disposizioni, la Provincia autonoma di Bolzano sarebbe «legittimata a
sottrarre  le  concessioni  (e  i  relativi  rinnovi)  inerenti  alla
costruzione e  gestione  degli  impianti  a  fune  all'obbligo  della
procedura concorsuale ad evidenza pubblica, compresi i  provvedimenti
di rinnovo delle concessioni degli impianti a fune a uso  sportivo  o
turistico-ricreativo adottati  prima  dell'entrata  in  vigore  della
legge  provinciale  n.  10  del  2018»,  come  quello  impugnato  nel
procedimento a quo. 
    1.4.-  Le  questioni  sarebbero,  altresi',  non   manifestamente
infondate. 
    Il rimettente osserva anzitutto che il rinnovo della  concessione
di cui si controverte ha ad oggetto una linea di trasporto funiviario
definita «in servizio pubblico», costituita da una seggiovia triposto
situata nel comprensorio sciistico della Val Senales.  Tale  impianto
e' classificato come «ad  uso  sportivo  o  turistico-ricreativo»,  e
«insiste su  un  terreno  appartenente  al  patrimonio  indisponibile
(Foreste) della Provincia autonoma di Bolzano», dato a sua  volta  in
concessione per nove anni alla  medesima  societa'  che  gestisce  la
funivia con separato provvedimento del 16 giugno 2016. 
    Ritiene  il  giudice  a  quo  che   l'affidamento   in   gestione
dell'impianto di cui e' causa debba essere ricondotto alla  tipologia
delle concessioni di servizi pubblici. 
    Fattori distintivi dei servizi pubblici  sarebbero,  in  effetti,
«l'idoneita' a soddisfare in modo diretto le esigenze proprie di  una
platea indifferenziata di  utenti,  e  [...]  la  sottoposizione  del
gestore a una serie di obblighi  volti  a  conformare  l'espletamento
dell'attivita' a  norme  di  continuita',  regolarita',  capacita'  e
qualita', cui non potrebbe essere assoggettata una  comune  attivita'
economica». Costituirebbero servizi pubblici, in definitiva, tutte le
«attivita' esercitate per erogare prestazioni svolte [recte: volte] a
soddisfare  i  bisogni  collettivi  ritenuti  indispensabili  in   un
determinato contesto sociale»; nozione che corrisponderebbe  peraltro
a quella del diritto dell'Unione di «servizio di interesse  economico
generale», menzionata negli artt. 14 e 106 TFUE. 
    L'impianto di seggiovia di cui e' causa, gestito  da  privati  su
terreno appartenente  al  patrimonio  indisponibile  della  Provincia
autonoma, potrebbe allora definirsi  come  un  servizio  a  rilevanza
economica, essendo offerto a una platea indifferenziata di  utenti  e
rispondendo a un «interesse collettivo  indispensabile  nel  contesto
locale»,  nonche'  «all'interesse  pubblico  della   Provincia   alla
promozione dello sport, del turismo e dell'economia di montagna». 
    Una tale  qualificazione  sarebbe  confermata  da  un  «Piano  di
settore degli impianti di risalita e delle piste da  sci»,  approvato
con deliberazione della Giunta provinciale nel  2014,  nel  quale  si
afferma espressamente che «[l]a specificita' degli impianti di  paese
e dei piccoli comprensori sciistici si inserisce  all'interno  di  un
contesto ben piu' ampio di interventi pubblici  miranti  al  sostegno
dei trasporti a fune, giustificati dal  fatto  che  costituiscono  un
servizio pubblico svolto nell'interesse generale». 
    La giurisprudenza amministrativa avrebbe,  del  resto,  affermato
gia' in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo  codice  dei
contratti pubblici  del  2016  l'inquadramento  come  concessione  di
pubblico servizio dell'affidamento a terzi della gestione di impianti
sportivi, con conseguente necessita' che  la  scelta  del  contraente
avvenga all'esito di un confronto concorrenziale,  nel  rispetto  dei
principi desumibili dal diritto primario dell'Unione europea. 
    Ai sensi, poi, del codice dei contratti  pubblici  del  2016,  la
concessione de qua sarebbe, piu' in particolare,  riconducibile  alla
nozione di «concessione  di  servizi»,  definita  come  «contratto  a
titolo oneroso, stipulato per iscritto, in virtu'  del  quale  una  o
piu' stazioni appaltanti affidano a uno o piu' operatori economici la
fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione dei lavori
di cui alla lettera  ll),  riconoscendo  a  titolo  di  corrispettivo
unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto  del  contratto  o
tale diritto accompagnato da un prezzo, con  assunzione  in  capo  al
concessionario  del  rischio  operativo  legato  alla  gestione   dei
servizi» (art. 3, comma 1, lettera vv, cod. contratti  pubblici).  La
procedura di aggiudicazione  di  un  tale  contratto  di  concessione
dovrebbe pertanto avvenire in conformita' all'art. 164, comma 2,  del
medesimo codice, e conseguentemente  mediante  procedure  a  evidenza
pubblica. 
    Una  tale  interpretazione  sarebbe  altresi'  stata   confermata
dall'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), che con deliberazione
n. 1300 del 14 dicembre 2016 ha espresso l'avviso che la gestione  di
impianti sportivi con rilevanza economica debba essere  affidata  nel
rispetto delle previsioni di cui al codice dei contratti pubblici. 
    Alle concessioni in esame non potrebbe invece  essere  applicata,
come  sostenuto  dalla  Provincia  autonoma,   la   deroga   poc'anzi
menzionata prevista dall'art. 164, comma  1,  secondo  periodo,  cod.
contratti pubblici. Cio' in ragione del fatto  che  la  stessa  legge
prov. Bolzano n. 1 del 2006,  all'art.  3,  comma  1,  chiarisce  che
«tutte le  linee  funiviarie  sono  impianti  in  servizio  pubblico,
escluse  quelle  utilizzate  gratuitamente  ed   esclusivamente   dal
proprietario/dalla proprietaria, dai suoi congiunti, dal personale di
servizio, da ospiti occasionali e da persone  addette  all'assistenza
medica, alla sicurezza pubblica, alla manutenzione ed altro e  quelle
adibite al trasporto di materiale»,  lasciando  cosi'  intendere  che
ogni altra tipologia di linea funiviaria ricada nell'ampio genus  dei
servizi pubblici  di  interesse  generale,  il  cui  affidamento  non
potrebbe  che  avvenire  secondo  procedure  concorsuali  a  evidenza
pubblica. 
    Ulteriori elementi contenuti nella legge prov. Bolzano n.  1  del
2006  deporrebbero  nel  senso  della  natura  di  servizio  pubblico
dell'oggetto della concessione, come  in  particolare  la  disciplina
della  decadenza  e  della  revoca  dalla  concessione,  nonche'   la
possibilita'  espressamente   riservata   all'assessore   provinciale
competente di approvare le tariffe massime per le corse  singole,  le
modalita'  di  esercizio  e  gli  orari  del  servizio.  Inoltre,  il
regolamento  di  esecuzione  della  legge   provinciale   in   parola
stabilisce che tutti i concessionari sono tenuti a osservare le norme
e le prescrizioni stabilite  nel  «disciplinare  tipo  approvato  dal
direttore della  Ripartizione  provinciale  Mobilita'»,  che  prevede
regole dettagliate concernenti lo svolgimento del servizio,  tra  cui
modalita' di svolgimento che garantiscano l'uso delle lingue italiana
e tedesca. 
    Tutti gli elementi sin qui indicati, «lungi dal caratterizzare un
semplice  titolo  abilitativo  allo   svolgimento   di   un'attivita'
economica privata», come  sostenuto  dalla  difesa  della  Provincia,
risulterebbero  invece  tipici  delle  concessioni  di   servizi   di
interesse generale, che - se di rilevanza economica, come nel caso di
specie - dovrebbero essere affidate mediante  procedure  ad  evidenza
pubblica. 
    Dal momento, infine, che  la  tutela  della  concorrenza  e'  una
materia  trasversale  che  si  intreccia  inestricabilmente  con   le
competenze  esclusive  della  Provincia  autonoma,  i   principi   di
liberalizzazione e  di  promozione  della  concorrenza  espressi  dal
codice  dei  contratti  pubblici  sarebbero  destinati  senz'altro  a
prevalere   sulle   contrarie   disposizioni    della    legislazione
provinciale, determinandone cosi' l'illegittimita' costituzionale nei
termini dedotti dall'ordinanza di rimessione. 
    2.- Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano,  chiedendo  che  le  questioni   siano   dichiarate,   anche
manifestamente, inammissibili o, comunque, infondate. 
    2.1.- Esse sarebbero, innanzitutto, manifestamente  inammissibili
in   ragione   dell'insufficiente   descrizione   della   fattispecie
sottoposta all'esame del giudice a quo, il quale  avrebbe  omesso  di
dar  conto  dell'attivita'  istruttoria  svolta  dall'AGCM,  che   ha
«archiviato  ben  sette  provvedimenti  di  rinnovo  di   altrettante
concessioni funiviarie riferite ad impianti a fune ad uso sportivo  o
turistico-ricreativo  per  la  accertata  proprieta'  privata   delle
stazioni a valle e  a  monte  degli  impianti  funiviari  oggetto  di
rinnovo». L'unica  ragione  per  la  quale  la  stessa  AGCM  avrebbe
impugnato il solo decreto concernente la concessione di cui e'  causa
risiederebbe nel fatto che essa ha ad oggetto un impianto a fune  che
insiste  su  terreno   appartenente   al   patrimonio   indisponibile
provinciale. «Quel che potrebbe incidere in materia concorrenziale» -
rileva la Provincia autonoma - «non e' il rilascio della  concessione
funiviaria, non trattandosi di un servizio pubblico, ma piuttosto  il
presupposto provvedimento  di  concessione  del  terreno,  certamente
pubblico, appartenente al patrimonio  indisponibile  (Foreste)  della
Provincia autonoma di Bolzano», provvedimento rilasciato dalla stessa
Provincia il 16 giugno del 2016 ma non impugnato dall'AGCM.  Di  qui,
ad avviso della difesa provinciale, la natura meramente di  principio
delle  questioni  sollevate   dall'ordinanza   di   rimessione,   non
suscettibili di spiegare effetto nel giudizio a quo. 
    Il mancato chiarimento  su  tale  -  ad  avviso  della  Provincia
autonoma - decisivo profilo  determinerebbe  allora  l'impossibilita'
per  questa  Corte,  alla  luce  del  principio  dell'autosufficienza
dell'ordinanza di rimessione, di valutare l'effettiva rilevanza delle
questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal rimettente. 
    2.2.- In secondo  luogo,  le  questioni  sarebbero  ulteriormente
inammissibili, in  quanto  il  rimettente  non  avrebbe  esperito  il
necessario tentativo di interpretazione conforme  delle  disposizioni
censurate, in esito al quale  avrebbe  dovuto  concludere  nel  senso
della necessita' dell'affidamento della gestione  di  un  impianto  a
fune tramite gara  «solo  nei  casi  ove  l'impianto  a  fune  svolga
realmente  un  servizio   pubblico   locale   di   trasporto»,   oggi
disciplinato dalla legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  23
novembre 2015, n. 15 (Mobilita'  pubblica),  mentre  la  legge  prov.
Bolzano n. 1 del 2006 disciplinerebbe unicamente le  condizioni  e  i
presupposti tecnici  per  consentire  la  costruzione  e  l'esercizio
dell'impianto, mediante il rilascio  del  relativo  provvedimento  di
concessione. 
    2.3.-  Le  questioni  sarebbero  infine  inammissibili   perche',
secondo  la  Provincia   autonoma,   l'eventuale   dichiarazione   di
incostituzionalita' delle disposizioni censurate lascerebbe  in  vita
l'impianto normativo preesistente della legge prov. Bolzano n. 1  del
2006, sulla cui base e' stato rilasciato il provvedimento  impugnato;
cio' che renderebbe irrilevanti le questioni medesime. 
    2.4. - Nel merito, le questioni sarebbero comunque infondate. 
    La Provincia autonoma di Bolzano illustra preliminarmente che  il
caso concreto riguarda la gestione  di  una  seggiovia  triposto  nel
comprensorio sciistico della Val Senales. L'impianto  insiste  su  un
ghiacciaio a 2775 metri  sul  livello  del  mare,  sopra  un  terreno
appartenente al patrimonio indisponibile della Provincia stessa. Tale
terreno e' stato oggetto nel 2016 di  un  autonomo  provvedimento  di
rinnovo di concessione in  favore  della  societa'  che  gestisce  la
funivia, provvedimento che non e' mai  stato  impugnato.  Oggetto  di
impugnazione nel procedimento a quo e' stato, invece,  il  successivo
provvedimento di rinnovo della concessione della linea  di  trasporto
funiviario, rilasciato nell'agosto 2017. 
    Dopo  avere  menzionato  le  norme  dello  statuto  speciale   di
autonomia per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.  670,
recante «Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige»)  che
attribuiscono  alla  Provincia   autonoma   di   Bolzano   competenze
legislative primarie in materia, in particolare, di «comunicazione  e
trasporti di  interesse  provinciale,  compresi  la  regolamentazione
tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia» (art. 8, numero 18),
la difesa provinciale passa in rassegna la disciplina legislativa con
la quale  tale  competenza  e'  stata  esercitata,  soffermandosi  in
particolare sulla legge prov. Bolzano n. 15 del 2015, il cui art.  11
prevede  l'affidamento  secondo  le  procedure  a  evidenza  pubblica
previste dall'Unione europea per la realizzazione e  la  gestione  di
impianti a  fune  per  l'esercizio  di  servizi  pubblici  locali  di
trasporto. 
    Procedure a evidenza pubblica non sono previste, invece, per  gli
impianti a fune a uso sportivo o  turistico-ricreativo,  dalla  legge
prov. Bolzano n. 1 del 2006, sulla cui base e'  stato  rilasciato  il
rinnovo  della  concessione  impugnata  nel  giudizio  a  quo,  e  in
relazione alla quale sono intervenute le disposizioni  censurate  dal
rimettente. 
    Ad avviso della Provincia autonoma, gia' prima del  «chiarimento»
introdotto  con  la  legge  prov.  Bolzano  n.  10   del   2018,   la
«concessione» di siffatti impianti ai sensi dell'art. 5  della  legge
prov. Bolzano  n.  1  del  2006  non  poteva  essere  considerata  un
«contratto  pubblico   di   concessione   soggetto   alla   direttiva
2014/23/UE».  A  prescindere  dal  fatto  che  il  provvedimento   in
questione  e'  previsto  dalla  disposizione  menzionata  anche   per
l'esercizio di impianti al servizio esclusivo di clienti di  esercizi
pubblici  e  scuole  di  sci  gestiti  da  privati  -  impianti   che
evidentemente  non  potrebbero  essere  considerati   quali   servizi
pubblici -, si osserva che il  termine  «concessione»  non  puo'  che
intendersi, nel contesto della legge prov. Bolzano  n.  1  del  2006,
come  «un  provvedimento  amministrativo  che  abilita  il   soggetto
richiedente alla costruzione e/o all'esercizio di un impianto a fune,
di qualunque tipo esso sia», salva poi la necessita' di  distinguere,
nell'ambito di tali impianti, tra quelli che «costituiscono, da  soli
o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico,
un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri
stessi»  -  e  che  sarebbero  soggetti  alla  disciplina   posta   a
salvaguardia della concorrenza in virtu'  della  citata  legge  prov.
Bolzano n. 15 del 2015  -  e  quelli  invece  a  finalita'  meramente
turistica  o  sportiva,  ai  quali  questa  disciplina  non   sarebbe
applicabile. 
    L'espressione «concessione» utilizzata nella legge prov.  Bolzano
n.  1  del  2006  sarebbe  stata,  d'altronde,  utilizzata  in  altre
normative della Provincia autonoma - ad esempio nell'art.  66,  comma
2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n.
13  (Legge  urbanistica  provinciale)  -  come   mero   sinonimo   di
provvedimento abilitativo, come si  evincerebbe  anche  dall'uso,  da
parte della legge prov. Bolzano n. 1 del 2006, del termine «rilascio»
e non «affidamento» della concessione;  provvedimento,  quest'ultimo,
che sarebbe caratterizzato da un  termine  di  durata  soltanto  allo
scopo di «garantire la  massima  sorveglianza  e  manutenzione  degli
impianti da parte dei titolari». 
    Ne' a diverse conclusioni  conduce,  ad  avviso  della  Provincia
autonoma,  l'espressa  qualificazione  da  parte  della  legge  prov.
Bolzano n. 1 del 2006 degli impianti soggetti a concessione come  «in
servizio pubblico». Il sintagma  dovrebbe  qui  intendersi,  infatti,
come meramente funzionale a distinguere gli «impianti a  fune  aperti
al pubblico nello svolgimento  di  un'attivita'  imprenditoriale»  da
quelli ad uso strettamente privato,  quali  quelli  menzionati  -  in
negativo - dall'art. 3, comma 1, della legge provinciale in parola, e
cioe' dagli impianti utilizzati «gratuitamente ed esclusivamente  dal
proprietario/dalla proprietaria, dai suoi congiunti, dal personale di
servizio, da ospiti occasionali e da persone  addette  all'assistenza
medica, alla sicurezza pubblica, alla manutenzione ed altro e  quelle
adibite al trasporto di materiale». E cio' in conformita' ad  un  uso
linguistico risalente nella stessa legislazione italiana  in  materia
(e' citato il regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696,  recante
«Norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri
mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie»). 
    In definitiva, il provvedimento di concessione di  cui  e'  causa
sarebbe, secondo la Provincia autonoma di Bolzano, «da annoverare tra
i provvedimenti amministrativi che abilitano un determinato  soggetto
all'esecuzione di una determinata opera [...] e all'esercizio di  una
determinata attivita' economica per il tramite di  quell'opera  (alla
stregua delle autorizzazioni richieste per molte attivita' economiche
private)». 
    Gli stessi indicatori utilizzati dal rimettente  a  dimostrazione
della natura di servizio pubblico della gestione di impianti  a  fune
come servizio pubblico ai fini della disciplina interna ed europea  a
tutela della concorrenza  non  sarebbero  probanti.  Molte  attivita'
economiche gestite dai privati (come la  distribuzione  del  cibo,  o
l'installazione ed  esercizio  degli  impianti  di  distribuzione  di
carburanti) rispondono - osserva la difesa provinciale - all'esigenza
di soddisfare bisogni essenziali dell'intera popolazione, e  tuttavia
non sono considerate nel nostro ordinamento  come  pubblici  servizi,
soggetti come tali  alla  disciplina  di  tutela  della  concorrenza.
D'altra parte, le regole imposte ai gestori  di  impianti  a  fune  a
scopo   sportivo   o   turistico-ricreativo   mediante   i   relativi
provvedimenti di concessione  sarebbero  semplicemente  ricollegabili
all'esigenza di prevenire i peculiari rischi  connessi  all'attivita'
di trasporto esercitata. 
    Quanto alla giurisprudenza amministrativa  citata  nell'ordinanza
di rimessione, essa sarebbe - ad avviso della  difesa  provinciale  -
tutta riferita a impianti sportivi di proprieta' di enti territoriali
e rientranti nel patrimonio indisponibile di quegli enti,  in  quanto
tali ovviamente destinati al soddisfacimento di interessi collettivi;
di talche'  la  qualifica  di  pubblico  servizio  dell'attivita'  di
gestione di tali impianti operata dalla giurisprudenza richiamata dal
rimettente  non  sarebbe  stata  in   questi   casi   dedotta   dalle
caratteristiche oggettive  dell'attivita'  esercitata,  bensi'  dalla
proprieta' degli  impianti  stessi.  «Prova  ne  sia»  -  osserva  la
Provincia autonoma -  «che  nessuno  potrebbe  pensare  di  sostenere
seriamente che la gestione di un palazzetto dello sport di proprieta'
privata debba essere oggetto di una concessione di pubblico  servizio
da parte del comune nel cui territorio fosse costruito (si pensi,  p.
es., ad alcuni stadi di proprieta' di societa' di calcio di serie  A,
come la Juventus e l'Udinese - piscine private  aperte  al  pubblico,
circoli tennistici, campi da golf, etc.)». 
    Rispetto  specificamente  agli  impianti  a  fune  con  finalita'
sportiva  o  turistico-ricreativa  (peraltro  in  larga   maggioranza
interconnessi con piste da sci soggette ad autorizzazione,  e  non  a
concessione, nonche' con i sistemi di innevamento artificiale e altre
strutture  turistico-ricreative)  sarebbe  innegabile  che  il   loro
esercizio  risponda  all'interesse  pubblico  della  Provincia   alla
promozione dello sport, del  turismo  e  dell'economia  di  montagna;
cionondimeno,  la  quasi  totalita'  di  tali  impianti  sarebbe   di
proprieta' privata dei loro stessi gestori, e  insisterebbe  -  salve
rare eccezioni,  di  cui  la  funivia  oggetto  del  giudizio  a  quo
costituirebbe un esempio  -  su  suoli  privati,  o  su  terreno  del
patrimonio  disponibile   degli   enti   locali.   Ne'   esisterebbe,
nell'ordinamento  provinciale,  alcuna   norma   che   preveda   come
obbligatoria l'istituzione di un servizio pubblico locale  avente  ad
oggetto il trasporto mediante impianti da fune  ad  uso  turistico  o
sportivo (a differenza di quanto accade per  gli  impianti  integrati
nel  servizio  di  trasporto   provinciale),   o   che   ne   riservi
l'istituzione e la gestione alla Provincia stessa o ai Comuni. 
    Tutto cio' e' sottolineato, osserva la difesa provinciale, in una
delibera della Giunta provinciale del 2012, nella quale si  da'  atto
che i  quasi  quattrocento  impianti  a  fune  in  servizio  pubblico
presenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano  «nascono
da iniziative private e si sostanziano  in  un  trasporto  di  natura
essenzialmente  ricreativa,  sportiva  e/o  turistica  e  quindi  non
costituiscono un servizio  pubblico  locale  a  rete»,  salve  talune
eccezioni, funzionali al collegamento di centri abitati e che -  come
tali - sono soggette alla disciplina dei servizi  pubblici  in  forza
della citata legge prov. Bolzano n. 15 del 2015, e salva comunque  la
possibilita'  per  i  singoli  Comuni  di  stipulare  «contratti   di
servizio» con i titolari delle  concessioni,  segnatamente  ai  sensi
dell'art. 15-bis della  legge  prov.  Bolzano  n.  1  del  2006,  per
specifiche finalita' di carattere sociale. 
    La difesa provinciale analizza quindi  ulteriori  delibere  della
Giunta   provinciale,   nelle    quali    si    individuano    regole
sull'insediamento di nuove strutture sciistiche, ma  non  si  devolve
alla Provincia autonoma il compito di  sviluppare  il  sistema  degli
impianti a fune, pur riconoscendone il rilievo ai fini dello sviluppo
turistico  ed  economico  del  territorio  provinciale  «come  ragion
d'essere di un sistema specifico di provvidenze economiche  per  quel
settore»: provvidenze peraltro che, con  riferimento  specifico  agli
impianti turistici  e  sportivi,  verrebbero  comunque  concesse  nel
rispetto delle regole comunitarie sugli aiuti  di  Stato,  secondo  i
principi gia' dettati dalla Commissione europea in una  Comunicazione
del 2002 (e' citata la Comunicazione 2002/C 172/2,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del  18  luglio  2002,  in
particolare ai paragrafi 17 e 41-43), in cui era stato esplicitamente
affermato che quel tipo di impianti non svolge un servizio  economico
di interesse generale. Tali provvidenze sarebbero comunque espressive
di  una  «finalita'  di  sostegno  di  un  intero  settore  economico
privato»: «[i]n sostanza» - argomenta la Provincia - «i finanziamenti
per la costruzione ed  il  rinnovo  degli  impianti  a  fune  ad  uso
turistico o  sportivo-ricreativo»  non  sarebbero  concessi  «perche'
quegli impianti svolgono un servizio pubblico di interesse  generale,
ma perche' essi sono strutture  importanti  per  lo  sviluppo  di  un
settore fondamentale per l'economia della Provincia, quale il turismo
di montagna». 
    Le modifiche introdotte nella legge prov. Bolzano n. 1  del  2006
dalle disposizioni in questa sede censurate non avrebbero  fatto  che
confermare un assetto normativo che era gia'  chiaramente  desumibile
dal testo previgente. Esse non avrebbero, in particolare, "sottratto"
la  concessione  prevista  nella   legge   del   2006   alle   regole
sull'evidenza  pubblica  valevoli  per  i   contratti   pubblici   di
concessione, ma avrebbero soltanto chiarito l'estraneita'  di  quelle
regole all'impianto normativo della legge provinciale in questione. 
    La difesa provinciale passa quindi analiticamente in  rassegna  i
singoli indici valorizzati dall'ordinanza di  rimessione  a  sostegno
dell'asserita natura di servizio pubblico dell'attivita'  soggetta  a
concessione, confutandone la significativita'. Non decisivo  sarebbe,
in particolare,  il  potere  riconosciuto  all'assessore  provinciale
competente di approvare le tariffe massime, anche perche' in concreto
la Provincia autonoma di Bolzano  non  avrebbe  mai  esercitato  tale
potere in riferimento ai singoli impianti,  a  differenza  di  quanto
accade per le tariffe praticate  dagli  impianti  che  assicurano  il
collegamento tra centri abitati e che, come tali, sono integrati  nel
sistema tariffario provinciale, svolgendo un  servizio  di  trasporto
pubblico  generale.   Le   ulteriori   prescrizioni   contenute   nei
provvedimenti di concessione riguarderebbero invece essenzialmente la
sicurezza degli utenti e le indispensabili  attivita'  di  vigilanza,
secondo un modello comune  a  molti  provvedimenti  autorizzatori  di
attivita' economiche private, in funzione della tutela  di  interessi
pubblici generali sui quali esse sono suscettibili  di  incidere.  In
questa medesima ottica troverebbero piana spiegazione anche le  norme
in materia di  decadenza  e  revoca  dalla  concessione,  connesse  a
ipotesi di  grave  inadempimento  degli  obblighi  stabiliti  con  la
concessione, e parimenti comuni a molti  provvedimenti  di  carattere
meramente autorizzatorio, anche in materia di esercizi pubblici. 
    Alla luce di tali considerazioni, ben si comprenderebbe la scelta
del legislatore provinciale di esplicitare, mediante le  disposizioni
in questa sede censurate, che la  «concessione»  di  cui  alla  legge
prov. Bolzano n. 1 del 2006 costituisce un atto rientrante nel novero
dei provvedimenti di cui all'art. 164, comma 1, secondo periodo, cod.
contratti   pubblici   (a    sua    volta    costituente    specifica
concretizzazione  della  clausola   di   esclusione   contenuta   nel
considerando n.  14  della  direttiva  2014/23/UE),  e  pertanto  non
soggetto alla disciplina prevista  a  tutela  della  concorrenza  nei
contratti di  servizi  pubblici;  e  che  la  definizione,  contenuta
nell'art. 3 della medesima legge prov. Bolzano  n.  1  del  2006,  di
«impianti a fune in servizio pubblico»  deve  intendersi  in  realta'
come  equivalente  a  quella  di  «impianti  destinati  al   pubblico
esercizio» (art. 2, comma 2-bis, legge prov. Bolzano n. 1  del  2006,
come inserito dall'art. 44, comma 1, della legge prov. Bolzano n.  10
del 2018), in conformita' del resto al  significato  gia'  desumibile
dall'esame del contesto originario  della  legge  -  con  conseguente
conferma dell'affidamento riposto  da  tutti  i  concessionari  delle
quasi quattrocento funivie attualmente in  esercizio  nel  territorio
della Provincia autonoma di Bolzano. 
    Ove fosse accolta la prospettiva  dell'ordinanza  di  rimessione,
invece, le concessioni di tutti gli impianti a fune dovrebbero  senza
eccezione - ancorche' si tratti di impianti privati che insistano  su
terreni  privati  -  essere  oggetto  di  bandi  pubblici.  Una  tale
prospettiva, osserva la difesa provinciale, non  e'  stata  sostenuta
nemmeno dall'AGCM, e si porrebbe in frontale  contraddizione  con  la
«scelta di politica economica della Provincia autonoma di Bolzano  di
lasciare, di norma, il settore della realizzazione e  gestione  degli
impianti a fune  -  cosi',  come  [...]  delle  altre  strutture  che
compongono le aree sciabili attrezzate nelle montagne  altoatesine  -
alla libera (ma regolamentata,  come  tutte  le  altre  attivita'  ad
impatto  ambientale,  territoriale  ed  umano)  iniziativa  economica
privata, garantita dall'articolo 41  Cost.,  riservando  alla  stessa
Provincia il ruolo di regolatrice di quel  settore  in  funzione  del
necessario contemperamento dei diversi interessi  generali  coinvolti
nello sviluppo di quel settore». 
    Una scelta, quella della Provincia autonoma,  che  pienamente  si
giustificherebbe anche alla luce della  considerazione  che  «nessuna
norma, ne' a livello dell'Unione  europea,  ne'  a  livello  statale,
stabilisce che l'esercizio di un impianto a fune ad  uso  sportivo  o
turistico-ricreativo debba obbligatoriamente essere fatto oggetto  di
un servizio pubblico locale». 
    Nell'ordinamento potrebbero anzi reperirsi  indicatori  di  segno
contrario, a livello normativo  cosi'  come  giurisprudenziale  (sono
citate, in particolare, varie pronunce della Corte di  cassazione  in
merito al classamento catastale degli impianti a fune  con  finalita'
turistico-sportive in aree montane, le  quali  escludono  che  simili
impianti  possano  essere  considerati  come  un  mezzo  pubblico  di
trasporto: Corte di cassazione, sezione sesta  civile,  ordinanze  30
gennaio 2018, n. 2206; 6 ottobre 2017, n. 23478; 20 gennaio 2017,  n.
1442; sentenza 24 febbraio 2015, n. 3733). 
    Del resto, osserva la Provincia autonoma, la  stessa  Commissione
europea ha escluso - nella gia' citata Comunicazione del 2002  -  che
«gli  impianti  a  fune  destinati  principalmente   agli   sciatori»
(paragrafo 17) o «gli impianti a  fune  finalizzati  ad  un'attivita'
sportiva»  (paragrafo  41)  forniscano  un  servizio   di   interesse
economico generale, precisando che tale conclusione non  puo'  essere
«infirmat[a] dal fatto che la costruzione e  il  funzionamento  degli
impianti a fune sono soggetti a concessione, il che obbliga l'impresa
ad effettivamente gestire l'impianto e a trasportare tutti gli utenti
ai prezzi  correnti.  E'  prassi  normale  che  un  certo  numero  di
professioni   ed   attivita'   siano   soggette   ad   una   speciale
autorizzazione e a  determinati  requisiti.  A  questo  riguardo,  la
situazione degli operatori  degli  impianti  a  fune  non  differisce
sostanzialmente da quella delle imprese di altri settori»  (paragrafo
43). 
    Nulla vieta, rileva infine la Provincia autonoma, che una Regione
o una Provincia autonoma  -  nell'esercizio  della  propria  potesta'
legislativa -  possa  determinarsi  nel  senso  di  considerare  come
servizio pubblico da assumere tra i propri compiti  istituzionali  la
gestione di tutti gli impianti a fune, come parrebbe avere  fatto  la
Regione Lazio a mezzo della legge della  Regione  Lazio  9  settembre
1983, n. 59 (Disciplina in materia di funivie, sciovie  e  slittovie,
piste per la pratica dello sci e relative  infrastrutture);  ma  tale
esempio costituirebbe sinora un unicum, avendo la  generalita'  delle
Regioni e le due Province autonome -  tra  cui  la  stessa  Provincia
autonoma di Bolzano - optato per il diverso modello che  lascia  alla
libera iniziativa economica tale tipologia di attivita', senza  porsi
in  tal  modo  in  contrasto  con   alcuna   superiore   disposizione
concernente la concorrenza: ne' a  livello  statale,  ne'  a  livello
dell'Unione europea. 
    2.5.- In prossimita'  dell'udienza,  la  difesa  della  Provincia
autonoma ha depositato memoria, in cui ha ulteriormente ribadito  gli
argomenti gia' svolti in sede di costituzione in giudizio. 
    3.- L'AGCM, parte ricorrente  nel  giudizio  a  quo,  non  si  e'
costituita nel presente giudizio, cosi' come non si e' costituita  la
societa' resistente, concessionaria della funivia di cui e' causa. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale regionale di giustizia  amministrativa,  sezione
autonoma  di  Bolzano,  ha  sollevato   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 44,  comma  3,  e  45  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018,  n.  10  (Modifiche  di
leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale,
istruzione, formazione professionale, sport,  cultura,  enti  locali,
servizi pubblici, tutela  del  paesaggio  e  dell'ambiente,  energia,
utilizzazione  di  acque  pubbliche,  caccia  e   pesca,   protezione
antincendi  e  civile,  urbanistica,  igiene  e  sanita',   politiche
sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa
agevolata, lavoro, economia, cave  e  torbiere,  entrate,  commercio,
turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato,  finanze
e ricerca), in riferimento all'art. 117, secondo comma,  lettera  e),
della Costituzione, in relazione agli artt. 30 e 164,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti
pubblici), e in riferimento all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione agli artt. 3,  30  e  41  della  direttiva  2014/23/UE  del
Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   del   26   febbraio   2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonche' agli  artt.
49, 56 e 106  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE). 
    Ad avviso del rimettente,  le  due  disposizioni  censurate,  non
prevedendo la necessita' di una procedura a evidenza pubblica per  il
rilascio o il rinnovo di concessioni  di  impianti  funiviari  a  uso
turistico-sportivo, qualificabili  come  servizi  pubblici  ai  sensi
della  normativa  provinciale,  si  porrebbero  in  contrasto  con  i
principi stabiliti a tutela della concorrenza dal diritto dell'Unione
europea, e segnatamente dalla direttiva 2004/23/UE,  nonche'  con  il
codice dei contratti pubblici, che ha trasposto a livello nazionale i
medesimi  principi,  con   cio'   violando   entrambi   i   parametri
costituzionali invocati. 
    2.-  Ai  fini  di  una  migliore  comprensione  delle   questioni
sottoposte all'esame di questa Corte, conviene anzitutto chiarire  il
contenuto delle disposizioni censurate e  ricostruire  sinteticamente
il quadro normativo in cui esse si inseriscono. 
    2.1.- L'art. 44, comma 3, della legge prov.  Bolzano  n.  10  del
2018 sostituisce il comma 1 dell'art. 5 della legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano 30 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli  impianti
a fune e prescrizioni  per  gli  ostacoli  alla  navigazione  aerea),
disponendo che «[l]a costruzione e l'esercizio degli impianti a  fune
in servizio pubblico sono soggetti a concessione ai sensi e  per  gli
effetti di cui  all'articolo  164,  comma  1,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». 
    L'art. 45 prevede invece che «[l]e concessioni di cui alle  leggi
provinciali 8 novembre 1973, n. 87,  e  successive  modifiche,  e  30
gennaio 2006, n.  1,  e  successive  modifiche,  che  autorizzano  la
costruzione e l'esercizio di  impianti  a  fune  ad  uso  sportivo  o
turistico-ricreativo,  e  i  relativi   rinnovi,   rilasciati   prima
dell'entrata in vigore  della  presente  legge  si  configurano  come
provvedimenti autorizzatori  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 164, comma 1, secondo periodo, del  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50». 
    A sua volta, l'art. 164, comma 1, secondo periodo, cod. contratti
pubblici,  richiamato  da   entrambe   le   disposizioni   censurate,
stabilisce che «[i]n ogni caso, le disposizioni della presente  Parte
non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati,  con  cui  le
amministrazioni  aggiudicatrici,  a   richiesta   di   un   operatore
economico, autorizzano, stabilendone le modalita'  e  le  condizioni,
l'esercizio  di  un'attivita'  economica  che  puo'  svolgersi  anche
mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici». 
    Dunque, con l'art. 44, comma 3, della legge prov. Bolzano  n.  10
del 2018,  la  Provincia  autonoma  dispone  che  le  concessioni  da
rilasciarsi  dopo  l'entrata   in   vigore   della   medesima   legge
provinciale, e  relative  alla  generalita'  degli  impianti  a  fune
disciplinati dalla legge prov.  Bolzano  n.  1  del  2016,  non  sono
soggette alle disposizioni di cui  alla  Parte  III  del  codice  dei
contratti   pubblici,   e   in   particolare   all'obbligo   per   le
amministrazioni pubbliche di indire procedure a evidenza pubblica, in
applicazione della  clausola  di  esclusione  contenuta  nel  secondo
periodo del comma 1 della disposizione del codice - l'art. 164 -  che
definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della  medesima  Parte
III. 
    L'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018 si  riferisce,
invece, alle concessioni e ai relativi rinnovi relativi a impianti  a
fune rilasciate anteriormente alla entrata in vigore della legge,  ai
sensi della legge della Provincia  autonoma  di  Bolzano  8  novembre
1973, n. 87  (Disciplina  delle  linee  di  trasporto  funiviario  in
servizio pubblico) e  della  legge  prov.  Bolzano  n.  1  del  2006,
disponendo che tali concessioni «si  configurano  come  provvedimenti
autorizzatori» riconducibili alla previsione dello stesso  art.  164,
comma  1,  secondo  periodo,  del  codice  dei  contratti   pubblici,
ricadendo cosi'  al  di  fuori  dell'ambito  delle  disposizioni  che
impongono l'indizione di procedure a evidenza pubblica. 
    2.2.- Le  modifiche  in  parola  si  innestano  sulla  disciplina
generale  degli   impianti   a   fune,   che   e'   oggi   imperniata
fondamentalmente attorno alla legge prov.  Bolzano  n.  1  del  2006,
cosi' come modificata dalla stessa legge  prov.  Bolzano  n.  10  del
2018. 
    Come chiarisce il suo art. 1, la legge prov.  Bolzano  n.  1  del
2006 disciplina gli impianti a fune «in servizio pubblico e privato»,
permettendone la  realizzazione  e  la  gestione  subordinatamente  a
«concessione» (art. 5) nel caso degli impianti in servizio  pubblico,
ai quali e' dedicato il Titolo  II  della  legge  (articoli  da  3  a
30-bis), e a mera «autorizzazione» (art. 31) nel caso degli  impianti
in servizio privato, cui e' dedicato il Titolo III (articoli da 31  a
39). 
    La nozione di «impianti in servizio pubblico» - da cui si  ricava
a contrario quella di  impianti  in  servizio  privato  -  si  desume
dall'art. 3, comma 1, della legge stessa, ove si  dispone  che  «[a]i
fini della presente legge tutte le linee funiviarie sono  considerate
impianti in servizio pubblico, escluse quelle adibite al trasporto di
materiale e quelle utilizzate  gratuitamente  ed  esclusivamente  dal
proprietario/dalla proprietaria, dai suoi congiunti, dal personale di
servizio, da ospiti occasionali e da persone  addette  all'assistenza
medica, alla sicurezza pubblica, alla manutenzione ed altro e  quelle
adibite al trasporto di materiale». 
    L'art. 2, comma 2-bis, inserito  dall'art.  44,  comma  1,  della
legge prov. Bolzano n.  10  del  2018,  oggi  chiarisce  che  «[s]ono
impianti a fune  in  servizio  pubblico  gli  impianti  destinati  al
pubblico esercizio». 
    Ai sensi dell'art. 4, nel  testo  sostituito  dalla  legge  prov.
Bolzano n.  10  del  2018,  le  funivie  «in  servizio  pubblico»  si
distinguono, a loro volta, in tre categorie: a) «impianti a  fune  in
servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli  o
in proseguimento con altre linee di trasporto in  servizio  pubblico,
un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri
stessi,  e  che  sono  realizzati  con  veicoli  chiusi   aventi   le
caratteristiche fissate con regolamento di esecuzione»; b)  «impianti
a  fune  ad  uso  sportivo  o  turistico-ricreativo»,  a  loro  volta
suddivisi in quattro subcategorie; c)  «sciovie  ad  uso  sportivo  e
turistico-ricreativo» che non fanno parte  di  un  sistema  di  linee
collegate o interdipendenti tra loro. 
    Il procedimento di concessione disciplinato dal Titolo  II  della
legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 (artt. 5 e seguenti)  e  successive
modificazioni non prevede l'indizione di alcuna gara pubblica, ed  e'
delineato in modo da presupporre, per il suo avvio, una richiesta  da
parte del singolo soggetto interessato. La concessione e'  rilasciata
dall'assessore provinciale competente in materia di mobilita', previa
acquisizione di una vasta serie di pareri e di  documenti  attestanti
la conformita' del progetto di costruzione dell'impianto  alle  norme
vigenti e la sua compatibilita' paesaggistica e urbanistica (art. 7).
E' prevista una durata massima della concessione pari a 30 o 20  anni
a seconda della categoria cui l'impianto e' riconducibile  (art.  8),
ed e' prevista altresi' la possibilita' di un rinnovo della stessa su
richiesta del concessionario  uscente  (art.  9).  Il  titolare  puo'
essere dichiarato decaduto dalla  concessione  in  caso  di  ripetute
violazioni degli obblighi derivanti dalla concessione medesima  o  da
disposizioni di legge o regolamentari (art. 11), e  -  limitatamente,
oggi, alle funivie di prima  categoria  -  puo'  cedere  a  terzi  la
concessione,   previa   autorizzazione   da   parte    dell'assessore
provinciale  competente  (art.  12).  La  concessione  relativa  alle
funivie  di  prima  categoria  puo'  essere,  inoltre,  revocata  per
comprovate esigenze di pubblico interesse, previa  corresponsione  di
un indennizzo calcolato secondo le  modalita'  previste  dalla  legge
(art. 13). Le tariffe e, se del caso,  gli  orari  delle  funivie  di
prima categoria  sono  inoltre  soggetti  ad  approvazione  da  parte
dell'assessore provinciale competente (art. 15). 
    Ai sensi dell'art. 15-bis, inserito dall'art. 7, comma  1,  della
legge della Provincia autonoma di  Bolzano  19  luglio  2013,  n.  11
(Norme   in   materia   di   artigianato,   industria,   procedimento
amministrativo, promozione  delle  attivita'  economiche,  trasporti,
commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili
attrezzate,  guide  alpine   -   guide   sciatori,   rifugi   alpini,
amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonche'
agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze  in  materia
di radiodiffusione),  «[i]  comuni  possono  stipulare  contratti  di
servizio con i titolari delle concessioni di impianti di risalita  di
paese e di impianti a fune di  piccoli  comprensori  sciistici».  «Si
tratta in tal caso» - prosegue l'art. 15-bis -  «di  un  servizio  di
interesse  pubblico  del  comune,  in   quanto   viene   offerta   la
possibilita' di apprendere  e  praticare  lo  sport  dello  sci  alla
popolazione locale». 
    I successivi articoli da 16 a 19 dettano poi  alcune  regole  per
l'ipotesi  particolare  in  cui   vengano   proposte   piu'   domande
concorrenti per la realizzazione del medesimo  impianto  o  di  linee
finitime o interferenti, occorrendo in tal caso un esame  comparativo
(art. 18, comma 1) secondo criteri dettati in parte dalla legge, e in
parte dal regolamento di esecuzione. 
    Gli  articoli  da  20  a  23  prevedono  norme  in   materia   di
espropriazione e costituzione coattiva di diritti reali in favore del
concessionario, mentre gli articoli da 24 a 30 dettano una  serie  di
disposizioni sulla progettazione, costruzione e sorveglianza  tecnica
sull'impianto. 
    L'art. 30-bis, inserito dall'art. 15, comma 1, della legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 17 novembre 2017, n.  21  (Disposizioni
per l'adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di  Bolzano
derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   all'Unione    europea),
disciplina infine l'erogazione di contributi da parte della Provincia
autonoma  «per  il  finanziamento  di   interventi   riguardanti   la
costruzione,   il   miglioramento    qualitativo,    l'ammodernamento
tecnologico, anche  parziale,  l'aumento  della  portata  oraria,  la
sostituzione di parti dell'impianto, la revisione periodica  prevista
dalla  normativa  vigente   [...],   nonche'   il   miglioramento   e
l'aggiornamento tecnologico dei sistemi per  la  distribuzione  e  la
lettura  dei  titoli  di  viaggio»  (comma  1),  precisando  che   la
concessione dei contributi avviene  «nel  rispetto  della  disciplina
dell'Unione europea sugli  aiuti  di  Stato»  (comma  2),  secondo  i
criteri indicati nello stesso art. 30-bis. 
    2.3.- La difesa della Provincia autonoma  di  Bolzano  evidenzia,
peraltro, che la disciplina di cui alla legge prov. Bolzano n. 1  del
2006 si integra, per cio' che  concerne  gli  impianti  a  fune,  con
quella dettata da altre leggi provinciali, tra cui  spicca  la  legge
della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  23  novembre  2015,  n.   15
(Mobilita' pubblica). L'art. 2  di  tale  ultima  legge  considera  i
trasporti  funiviari  potenzialmente  compresi  tra  i  «servizi   di
trasporto in linea», integrati nel «sistema di  trasporto  pubblico».
Il successivo art. 37 chiarisce, in proposito,  che  «[g]li  impianti
funiviari non di proprieta' della provincia di Bolzano, che collegano
localita' stabilmente abitate, possono essere integrati  nel  sistema
di trasporto integrato». In questa ipotesi, l'art. 11 stabilisce  che
essi  debbano  essere  «affidati  secondo   le   procedure   previste
dall'Unione europea», e dunque - come  sottolinea  la  stessa  difesa
provinciale - a mezzo di procedure a evidenza pubblica. 
    Da una lettura sistematica della legge prov.  Bolzano  n.  1  del
2006, e successive modificazioni, e della legge prov. Bolzano  n.  15
del 2015 si evince dunque che le funivie «in  servizio  pubblico»  di
prima categoria ai sensi dell'art. 4, lettera a), della  legge  prov.
Bolzano n. 1 del 2006 coincidono con quelle oggetto della  disciplina
di cui all'art. 37 della legge  prov.  Bolzano  n.  15  del  2015,  e
possono in concreto  essere  incorporate  nel  sistema  di  trasporto
integrato della Provincia; con conseguente necessaria indizione delle
procedure a evidenza pubblica previste dall'art. 11  di  quest'ultima
legge. Tale disciplina non  copre  invece,  allo  stato  attuale  del
diritto provinciale, le funivie di seconda e terza  categoria,  e  in
particolare quelle a uso  sportivo  o  turistico-ricreativo,  tra  le
quali rientra l'impianto oggetto del giudizio a quo. 
    3.- Cio' premesso, occorre esaminare i profili di  ammissibilita'
delle questioni prospettate. 
    3.1.- Pur in assenza di specifica eccezione sul  punto  da  parte
della Provincia autonoma, va anzitutto dichiarata  l'inammissibilita'
delle questioni aventi a oggetto l'art.  44,  comma  3,  della  legge
prov. Bolzano n. 10 del 2018, in  ragione  dell'irrilevanza  di  tale
disposizione nel giudizio a quo. 
    Il provvedimento di rinnovo della concessione di cui e' causa e',
infatti, stato emanato sulla base della legge prov. Bolzano n. 1  del
2006 prima delle modifiche ad essa apportate dal  predetto  art.  44,
comma 3, che hanno effetto pacificamente soltanto per il futuro e non
possono, pertanto, trovare applicazione nel giudizio a  quo  ai  fini
della valutazione della legittimita' del provvedimento impugnato. 
    Rilevante nel caso di specie e' dunque soltanto l'art.  45  della
legge prov.  Bolzano  n.  10  del  2018,  stante  la  sua  dichiarata
efficacia retroattiva,  e  dunque  la  sua  applicabilita'  anche  al
provvedimento la cui legittimita' e' in discussione  nel  giudizio  a
quo. 
    3.2.- Con riferimento all'art.  45,  il  rimettente  solleva  due
questioni: la prima  in  riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost.; la seconda  in  riferimento  all'art.  117,  primo
comma, Cost. 
    Entrambe le questioni sono formulate, in sostanza,  in  relazione
ai medesimi principi posti a tutela della concorrenza nelle procedure
di aggiudicazione dei contratti di concessione di  servizi  pubblici;
principi fissati tanto dal diritto dell'Unione europea - e come  tali
invocati a supporto della censura ex art. 117, primo comma, Cost.  -,
quanto dal codice dei contratti  pubblici,  che  traspone  a  livello
nazionale quei medesimi principi, che secondo il rimettente sarebbero
violati dalla disposizione provinciale censurata, la quale, incidendo
illegittimamente sulla disciplina statale in materia di tutela  della
concorrenza,  violerebbe  cosi'  anche  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. 
    3.2.1.- Quanto all'art. 117,  primo  comma,  Cost.,  va  peraltro
dichiarata l'inammissibilita' della censura nella  parte  in  cui  e'
formulata in relazione agli artt. 49, 56 e 106 TFUE,  non  avendo  il
rimettente svolto la benche' minima argomentazione volta  a  chiarire
perche' la disposizione censurata si ponga in  contrasto  con  queste
tre disposizioni di diritto primario dell'Unione europea. 
    Ammissibile puo',  invece,  essere  considerata  la  censura  con
riferimento agli artt. 3, 30 e 41  della  direttiva  2014/23/UE,  dal
momento che - pur non avendo  svolto  il  ricorrente  alcuna  analisi
relativa  a  ciascun  articolo  invocato  -  le   tre   disposizioni,
complessivamente considerate,  enunciano  i  principi  dai  quali  si
ricava la regola generale della necessaria previsione di procedure  a
evidenza pubblica per l'assegnazione di contratti aventi  ad  oggetto
servizi  pubblici,  regola  della  cui  violazione  da  parte   della
disposizione  censurata  il  rimettente  si  duole.  L'art.  3  della
direttiva enuncia, infatti, i  principi  fondamentali  (parita',  non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita')  delle  procedure  di
aggiudicazione; l'art. 30 inaugura il Titolo II dedicato alle  «norme
sull'aggiudicazione  di  concessioni»,  richiamando  tra  l'altro   i
principi di cui  all'art.  3;  mentre  l'art.  41  detta  i  principi
fondamentali sui criteri  di  aggiudicazione,  richiamando  ancora  i
principi di cui all'art. 3. 
    3.2.2.- Quanto alla censura formulata  con  riferimento  all'art.
117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,   essa   deve   parimenti
considerarsi ammissibile. 
    Vero e', come osserva  la  difesa  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano,  che  le  disposizioni   censurate   incidono   su   materie
pacificamente riservate  alla  competenza  primaria  della  Provincia
medesima, tra le  quali  -  in  particolare  -  la  «comunicazione  e
trasporti di  interesse  provinciale,  compresi  la  regolamentazione
tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia», ai sensi  dell'art.
8,  numero  18),  dello  statuto  speciale  di   autonomia   per   il
Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»);  dal  che  discende
che a rigore sarebbe stato onere del rimettente spiegare  perche'  ad
essa Provincia autonoma dovrebbe essere applicato il Titolo  V  della
Costituzione e non lo statuto speciale (in questo senso  la  sentenza
n. 119 del 2019). 
    Tuttavia, il rimettente pone a fondamento della  propria  censura
gli artt. 30 e 164,  secondo  comma,  cod.  contratti  pubblici,  che
enunciano i «principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di  appalti
e concessioni»  (tra  cui  i  principi  di  libera  concorrenza,  non
discriminazione, trasparenza,  proporzionalita',  pubblicita')  (art.
30), chiarendo poi che tali  principi  si  applicano  alle  procedure
relative ai «contratti di aggiudicazione  di  lavori  pubblici  o  di
servizi» (art. 164, secondo comma).  Tali  principi,  sostanzialmente
riproduttivi di  quelli  del  diritto  dell'Unione  europea  poc'anzi
menzionati, costituiscono  senza  alcun  dubbio  «norme  fondamentali
delle riforme economico-sociali della Repubblica»  (sentenza  n.  166
del 2019), al cui rispetto le stesse competenze legislative  primarie
della Provincia autonoma di Bolzano sono subordinate ai  sensi  dello
statuto speciale (art. 4, cui rinvia il citato art. 8); e cio'  tanto
piu' laddove si consideri «il legame che corre, in detta materia, tra
l'ordinamento interno  e  quello  derivato  dal  diritto  dell'Unione
europea», con conseguente «imprescindibile  uniformita'  territoriale
di regolazione», come gia' affermato da questa Corte con  riferimento
ad altro statuto di autonomia speciale (sentenza n. 109 del 2018). 
    E'  lo  stesso  codice  dei  contratti  pubblici,  del  resto,  a
stabilire, per le Regioni a statuto speciale e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, l'obbligo di adeguare la propria legislazione
ai contenuti normativi del codice medesimo, «secondo le  disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di  attuazione»  (art.
2, comma 3, cod. contratti pubblici). 
    3.3.- Quanto alle eccezioni di inammissibilita'  sollevate  dalla
difesa della Provincia autonoma di Bolzano, essa  sostiene  anzitutto
la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  per   difetto   di
sufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo,
in particolare in relazione all'omessa compiuta  ricostruzione  -  da
parte  del  rimettente  -  dei  procedimenti  precontenziosi  avviati
dall'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  (AGCM),
conclusisi con la decisione di  impugnare  soltanto  uno  degli  otto
provvedimenti di rinnovo di altrettante  concessioni  di  impianti  a
fune che erano stati oggetto di tali procedimenti. 
    La decisione di impugnare proprio  il  provvedimento  relativo  a
quella concessione,  osserva  la  Provincia,  sarebbe  stata  assunta
dall'AGCM in relazione alla circostanza che quella  sola  concessione
e' riferita a un impianto che insiste su un terreno  appartenente  al
patrimonio  indisponibile  della  Provincia,   la   cui   concessione
demaniale  alla  societa'  proprietaria   dell'impianto   era   stata
rinnovata    con    autonomo    provvedimento.    L'unica     ragione
dell'impugnazione  del  provvedimento  da  parte  dell'AGCM  sarebbe,
pertanto,   da   individuare   nell'asserita   illegittimita'   della
concessione del bene demaniale provinciale senza gara; profilo questo
che, peraltro, non avrebbe  alcuna  rilevanza  nel  giudizio  a  quo,
concernente il successivo provvedimento di rinnovo avente  a  oggetto
la concessione dell'impianto funiviario,  sulla  base  di  una  legge
provinciale  che  non  compie  alcuna  distinzione  a  seconda  della
proprieta' dei terreni su cui l'impianto insiste. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    A prescindere dalle valutazioni che possono avere indotto  l'AGCM
ad  impugnare  soltanto  il  provvedimento  di  rinnovo  oggetto  del
giudizio a quo, i dubbi di legittimita' costituzionale sollevati  dal
rimettente concernono infatti - come risulta evidente dalla sintetica
esposizione piu' sopra  compiuta  (Ritenuto  in  fatto,  1.4.)  -  la
mancata previsione, da  parte  della  legislazione  provinciale,  del
ricorso a procedure a  evidenza  pubblica  per  le  concessioni  e  i
relativi rinnovi concernenti la totalita' degli impianti a  fune  per
finalita' turistico-sportiva, a  prescindere  dalla  circostanza  che
essi insistano su terreni di proprieta' pubblica o privata. 
    Se, dunque,  la  prospettazione  del  rimettente  risultasse  nel
merito fondata,  ne  conseguirebbe  la  necessita'  di  annullare  il
provvedimento di rinnovo impugnato nel  giudizio  a  quo,  in  quanto
rilasciato in assenza di alcuna procedura a evidenza pubblica. Il che
basta ad assicurare la rilevanza delle questioni sollevate. 
    3.4.-    La    Provincia    eccepisce,    in    secondo    luogo,
l'inammissibilita' delle questioni in ragione del mancato esperimento
di  un  tentativo  di  interpretazione  conforme   della   disciplina
censurata, in esito alla quale - a suo avviso - il rimettente avrebbe
dovuto concludere nel senso della necessita'  dell'affidamento  della
gestione di un impianto a  fune  tramite  gara  «solo  nei  casi  ove
l'impianto a fune svolga realmente un  servizio  pubblico  locale  di
trasporto» ai sensi della legge prov. Bolzano n. 15 del 2015. 
    L'eccezione attiene in verita' al merito delle questioni, ed anzi
al  loro  nucleo  essenziale:  che  si  risolve  nel  quesito  se  la
concessione degli impianti  a  fune  a  uso  turistico-sportivo  e  i
relativi rinnovi - non abbracciati dalla disciplina della legge prov.
Bolzano n. 15 del 2015 - potessero legittimamente  essere  rilasciati
senza una previa procedura a evidenza pubblica, al metro del  diritto
della concorrenza dell'Unione europea e  delle  corrispondenti  norme
statali contenute nel codice dei contratti pubblici.  Avendo  escluso
che le disposizioni censurate potessero essere interpretate nel senso
di richiedere comunque l'indizione di procedure a  evidenza  pubblica
anche per gli impianti in esame -  cio'  che  la  Provincia  autonoma
ovviamente non contesta -,  il  rimettente  del  tutto  coerentemente
assume che proprio la possibilita' di rilasciare, in assenza di gara,
la concessione e gli eventuali rinnovi per tale tipologia di impianti
contrasti con i parametri costituzionali invocati. 
    Dal che l'infondatezza anche di questa eccezione. 
    3.5.-  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  eccepisce,   infine,
l'inammissibilita'    delle    questioni,    giacche'     l'eventuale
dichiarazione di  incostituzionalita'  delle  disposizioni  censurate
lascerebbe in vita  l'impianto  normativo  preesistente  della  legge
prov. Bolzano n. 1 del 2006, sulla cui base e'  stato  rilasciato  il
provvedimento impugnato; cio' che renderebbe irrilevanti le questioni
medesime. 
    Anche questa eccezione e' infondata. 
    La legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 non disponeva alcunche'  sul
procedimento di concessione, limitandosi - all'art. 5, nella versione
antecedente alle modificazioni apportate  dall'art.  44  della  legge
prov. Bolzano n. 10 del 2018 - a rinviare all'uopo al regolamento  di
esecuzione. 
    L'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10  del  2018,  in  questa
sede censurato, manifesta invece - tramite il richiamo all'art.  164,
comma 1, secondo periodo,  cod.  contratti  pubblici  -  l'inequivoca
volonta' del legislatore provinciale di non subordinare a procedura a
evidenza pubblica la concessione o il rinnovo di «impianti a fune  ad
uso   sportivo   o   turistico-ricreativo».   La   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale di questa disposizione,  auspicata  dal
rimettente, consentirebbe in ipotesi a quest'ultimo di  valutare  se,
alla luce del complessivo quadro normativo in vigore al  momento  del
rinnovo della concessione di cui e' causa, la necessita' di una  gara
- pur non espressamente prevista dalla legge prov. Bolzano n.  1  del
2006 - potesse comunque desumersi da altre norme in vigore,  tra  cui
lo stesso codice dei contratti pubblici. 
    Cio' e' sufficiente  ai  fini  della  rilevanza  delle  questioni
prospettate, nei limiti sopra precisati (supra, 3.1. e 3.2.). 
    4.- Nel  merito,  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, e secondo  comma,
lettera e), Cost. necessitano di una trattazione congiunta, posto che
entrambe - come gia' si e' avuto modo di osservare (supra,  3.2.2.  e
3.2.3.)  -  si  imperniano  sulla  allegata  incompatibilita'   della
disposizione censurata rilevante nel giudizio a quo - l'art. 45 della
legge prov. Bolzano n. 10 del 2018 - con la  disciplina,  di  diritto
dell'Unione (ex artt. 3,  30  e  41  della  direttiva  2014/23/UE)  e
nazionale (ex artt. 30 e 164, comma 2, cod. contratti pubblici),  che
impone procedure a evidenza pubblica per l'affidamento di concessioni
di servizi pubblici. 
    A giudizio di questa Corte, tali questioni non sono fondate. 
    4.1.- Il dubbio di legittimita' costituzionale che  questa  Corte
e' chiamata a esaminare investe l'art. 45 della legge  prov.  Bolzano
n. 10 del 2018, il quale - disponendo che le concessioni e i relativi
rinnovi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge  medesima
«si configurano come provvedimenti autorizzatori, ai sensi e per  gli
effetti  di  cui  all'art.  164,  comma  1,  secondo  periodo»,  cod.
contratti pubblici - intende in effetti  confermare  la  legittimita'
della costante prassi applicativa della disciplina posta dalla  legge
prov. Bolzano n. 1 del 2006, in base alla quale le concessioni  degli
impianti a fune venivano  rilasciate  su  richiesta  dell'interessato
senza alcuna procedura a evidenza pubblica (salvi i  casi  rientranti
nell'ambito applicativo dell'art. 11 della legge prov. Bolzano n.  15
del 2015, che corrispondono alle concessioni delle funivie  di  prima
categoria ai sensi dell'art. 4 della legge prov.  Bolzano  n.  1  del
2006, in quanto siano incorporate nei sistemi di trasporto  integrato
locale, su cui supra, 2.2. e 2.3.). 
    Dal momento che le censure sottoposte a questa  Corte  concernono
esclusivamente la compatibilita' o  meno  dell'art.  45  della  legge
prov. Bolzano  n.  10  del  2018  con  la  disciplina  dettata  dalla
direttiva 2014/23/UE e dal codice dei contratti pubblici  -  restando
in  particolare  estraneo  al  presente  giudizio  ogni  profilo   di
legittimita'  costituzionale  concernente  la  natura  di  norma   di
interpretazione autentica, ovvero di norma retroattiva con  carattere
innovativo  della  disposizione  censurata  -  il  thema   decidendum
consiste, in  buona  sostanza,  nel  determinare  se  il  legislatore
provinciale fosse legittimato a stabilire, o anche solo a  confermare
(come sostiene la Provincia autonoma), che le concessioni  rilasciate
ai sensi della legge prov. Bolzano n. 1 del 2006  non  necessitassero
di alcuna procedura a evidenza pubblica in forza del richiamato  art.
164, comma 1, secondo  periodo,  cod.  contratti  pubblici,  che  per
l'appunto esenta talune categorie di  provvedimento  dall'obbligo,  a
carico dell'amministrazione, di indire procedure a evidenza pubblica. 
    Come gia' rammentato,  tale  disposizione  testualmente  prevede:
«[i]n  ogni  caso,  le  disposizioni  della  presente  Parte  non  si
applicano  ai  provvedimenti,  comunque  denominati,   con   cui   le
amministrazioni  aggiudicatrici,  a   richiesta   di   un   operatore
economico, autorizzano, stabilendone le modalita'  e  le  condizioni,
l'esercizio  di  un'attivita'  economica  che  puo'  svolgersi  anche
mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici». 
    Il  considerando  n.  14  della  direttiva  2014/23/UE,  che   ne
costituisce il diretto antecedente a livello di  diritto  dell'Unione
europea, dal canto suo dispone:  «non  dovrebbero  configurarsi  come
concessioni determinati atti dello Stato membro, quali autorizzazioni
o licenze, con cui lo Stato  membro  o  una  sua  autorita'  pubblica
stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attivita' economica,
inclusa  la  condizione  di  eseguire  una  determinata   operazione,
concesse di norma su richiesta  dell'operatore  economico  e  non  su
iniziativa   dell'amministrazione    aggiudicatrice    o    dell'ente
aggiudicatore e nel cui quadro l'operatore economico rimane libero di
recedere dalla fornitura dei lavori o servizi. Nel caso di tali  atti
dello Stato membro, si applicano  le  disposizioni  specifiche  della
direttiva 2006/123/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio.  A
differenza  di  detti  atti  dello  Stato  membro,  i  contratti   di
concessione stabiliscono obblighi reciprocamente vincolanti in virtu'
dei quali l'esecuzione  di  tali  lavori  o  servizi  e'  soggetta  a
specifici requisiti definiti  dall'amministrazione  aggiudicatrice  o
dall'ente aggiudicatore e aventi forza esecutiva». 
    Occorrera' dunque chiarire se la «concessione» di impianti a fune
(recte, della realizzazione e della gestione di tali impianti, e  poi
dei relativi rinnovi) prevista dalla legge prov.  Bolzano  n.  1  del
2006 rientrasse effettivamente tra i  «contratti  di  concessione  di
lavori o servizi» - soggetti come tali all'obbligo  di  indizione  di
procedure a evidenza pubblica, ai sensi della direttiva 2014/23/UE  e
della stessa Parte III cod. contratti pubblici  -,  o  invece  tra  i
provvedimenti  autorizzatori,  «comunque  denominati»,  di  attivita'
economiche private semplicemente regolate dall'amministrazione, ma al
di  fuori  di  un  rapporto   sinallagmatico   che   crei   «obblighi
reciprocamente vincolanti» tra quest'ultima e il privato. 
    4.2.- Sul punto, non puo' attribuirsi  rilievo  decisivo  all'uso
dell'espressione «concessione» nella legge prov.  Bolzano  n.  1  del
2006. Essenziale e' soltanto se si tratti di  un  provvedimento  che,
«comunque denominato», nella sostanza abbia contenuto  autorizzatorio
di un'attivita' economica privata, conformemente  ai  limiti  e  alle
prescrizioni eventualmente fissati  dall'amministrazione  competente,
ovvero istituisca un vero e proprio rapporto sinallagmatico (id  est,
un «contratto») con l'amministrazione  medesima,  con  assunzione  di
obblighi - in particolare - di effettiva  prestazione  dell'attivita'
oggetto della concessione, a sua volta qualificabile  come  «servizio
pubblico». 
    Non  a  torto  la  difesa   della   Provincia   sottolinea   come
l'utilizzazione del termine  «concessione»  fosse  in  passato  assai
frequente  nella  legislazione  statale,  regionale  e  della  stessa
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  a  indicare  provvedimenti   nella
sostanza autorizzatori di attivita' economiche o inerenti al  diritto
di proprieta'  (come  nel  caso  dei  provvedimenti  di  «concessione
edilizia», previsti sino a tempi non lontani anche dalla legislazione
nazionale), che nulla avevano in comune con la «concessione di lavori
o servizi» (pubblici) di cui parlano ora, all'unisono,  la  direttiva
2014/23/UE e il codice dei contratti pubblici. 
    4.3.-  Ne'  puo'  attribuirsi   rilievo   decisivo   all'espressa
(auto)qualificazione degli impianti a  fune,  ad  opera  dell'art.  3
della legge prov. Bolzano n. 1 del 2006, come «servizio pubblico». 
    Tale qualificazione ha l'evidente  finalita'  di  distinguere  le
funivie destinate a una generalita'  di  utenti  e  quelle  destinate
invece a uso privato, secondo la formula definitoria contenuta  nello
stesso  art.   3   («utilizzate   gratuitamente   ed   esclusivamente
dall'esercente, dai suoi congiunti, dal  personale  di  servizio,  da
ospiti occasionali e da persone addette all'assistenza  medica,  alla
sicurezza pubblica, alla manutenzione ed altro»): soltanto alle prime
applicandosi la disciplina del Titolo II della legge in  parola,  che
prevede  tra  l'altro  un  procedimento  di  concessione  assai  piu'
articolato e complesso di quello (regolato dal Titolo III)  richiesto
ai fini dell'«autorizzazione» per la realizzazione e  l'esercizio  di
una funivia a uso privato. Quest'ultima e' normalmente di  dimensioni
assai piu' contenute e, proprio perche'  utilizzata  da  una  cerchia
ristretta di persone, non richiede l'ampio  spettro  di  verifiche  e
controlli   che   caratterizza   invece,   a   tutela   primariamente
dell'incolumita' pubblica, le funivie utilizzate  da  una  pluralita'
indeterminata di persone. Nella logica della legge prov. Bolzano n. 1
del 2006, la nozione di  impianto  «in  servizio  pubblico»  coincide
dunque con quella di impianto «destinato al pubblico esercizio», come
precisato ora dal nuovo comma 2-bis dell'art. 2 della legge, inserito
dall'art. 44, comma 1, della legge prov.  Bolzano  n.  10  del  2018;
restando  invece  ancora  da  dimostrare  che,  alla  stregua   della
disciplina allora vigente, i gestori di simili impianti esercitassero
un servizio pubblico. 
    Ne', ancora, puo' essere  sopravvalutata  la  qualificazione  dei
trasporti  a  fune  come  «servizio  pubblico  svolto  nell'interesse
generale» contenuta  in  un  «Piano  di  settore  degli  impianti  di
risalita e delle piste da sci» approvato dalla Giunta della Provincia
autonoma di Bolzano nel 2014. Anche a prescindere  dal  rilievo,  pur
importante, che tale  qualificazione  concerneva  in  quel  documento
indistintamente l'intera gamma degli  impianti  funiviari,  e  dunque
anche quelli (di prima categoria) che la Provincia autonoma considera
come autentico «servizio pubblico» ai fini della normativa del codice
dei contratti pubblici,  occorre  in  effetti  sottolineare  come  il
precipuo scopo  dell'affermazione  fosse,  nel  contesto  del  Piano,
quello di  giustificare  i  contributi  finanziari  assicurati  dalla
Provincia stessa alle imprese nella realizzazione e nella  successiva
gestione degli impianti; contributi che, tuttavia, ben possono  anche
essere letti, come meglio si dira', in  chiave  di  mero  sostegno  a
un'attivita' imprenditoriale privata, considerata di ovvio  interesse
per l'economia locale (fermo restando l'obbligo  del  rispetto  della
normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato). 
    4.4.-  Al  di  la'  dunque  degli   -   equivoci   -   indicatori
terminologici, questa Corte e' chiamata a valutare  se  la  Provincia
autonoma di  Bolzano,  nella  sostanza,  consideri  il  trasporto  di
persone  mediante  impianti  a  fune  come  un  proprio  compito,  da
realizzare per mezzo di  imprese  legate  alla  Provincia  stessa  da
contratti di concessione. 
    In effetti, la qualificazione in termini  di  «servizio  pubblico
locale di rilevanza economica» ai sensi della legislazione nazionale,
o quella (gia' considerata omologa alla prima dalla giurisprudenza di
questa Corte: sentenze n.  325  del  2010  e  n.  272  del  2004)  di
«servizio di interesse economico generale» ai sensi della  disciplina
dell'Unione europea, non dipendono tanto dalla natura  dell'attivita'
svolta,  quanto  dalla  circostanza  che  l'ente  pubblico  abbia  in
concreto inteso assumersi la responsabilita' dell'attivita' stessa  a
beneficio dei  consociati;  responsabilita'  che  poi  potra'  essere
svolta in proprio, ovvero attraverso affidamenti cosiddetti in house,
o ancora delegandone l'esercizio a imprese private mediante contratti
di concessione. 
    Non a caso, l'art. 4 della direttiva 2014/23/UE - in ossequio del
resto a  quanto  affermato  dal  Protocollo  n.  26  sui  servizi  di
interesse generale, e in  armonia  con  l'art.  36  della  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione  europea  (CDFUE)  -  «fa  salva  la
liberta', per gli Stati  membri,  di  definire,  in  conformita'  del
diritto dell'Unione, quali essi ritengano essere servizi  d'interesse
economico  generale,  in  che  modo  tali  servizi   debbano   essere
organizzati e finanziati, in conformita' delle regole sugli aiuti  di
Stato, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti». 
    Il che significa che ciascuno Stato, e ciascun ente  territoriale
dotato di autonomia politica, resta libero, in linea di principio, di
stabilire quali prestazioni debbano costituire «servizi di  interesse
economico generale» per le proprie comunita' di riferimento (Corte di
giustizia dell'Unione europea, sentenze 21 dicembre  2011,  in  causa
C-242/10, Enel Produzione SpA, e 20 aprile 2010, in  causa  C-265/08,
Federutility), ed eventualmente di affidarne l'erogazione  a  imprese
private mediante la stipula di  contratti  di  concessione  ai  sensi
della stessa direttiva 2014/23/UE. 
    Ora, la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  nell'esercizio  della
discrezionalita' riconosciutale dalla direttiva (e,  a  valle,  dallo
stesso  codice  dei  contratti  pubblici),  ha  certamente  mostrato,
mediante la legge prov. Bolzano n. 15 del 2015, di  considerare  come
autentico  servizio  pubblico  locale  l'esercizio   degli   impianti
funiviari di prima categoria  integrati  nella  rete  provinciale  di
trasporto  che  collegano  localita'  stabilmente  abitate  ai  sensi
dell'art. 37 della legge prov. Bolzano n. 15 del 2015 (supra,  2.3.),
prevedendo  coerentemente  procedure  di   affidamento   a   evidenza
pubblica. 
    Non ritiene invece questa Corte che la Provincia  autonoma  abbia
compiuto analoga scelta con riguardo agli impianti di funivie  a  uso
sportivo  o   turistico-ricreativo,   non   integrate   nel   sistema
provinciale  dei  trasporti  pubblici.  Qui  la  scelta   e'   stata,
piuttosto, quella di lasciare lo sviluppo e  la  gestione  di  queste
attivita' alla libera iniziativa economica  privata,  alla  quale  si
deve - sin da epoca  assai  anteriore  all'entrata  in  vigore  della
disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela della
concorrenza nella gestione dei pubblici servizi - la realizzazione  e
la  continuativa  gestione  di  diverse  centinaia  di  impianti   di
risalita. Da quanto e' emerso nel presente giudizio,  d'altra  parte,
tali impianti  sono  in  massima  parte  di  proprieta'  di  privati,
insistono su terreni di  proprieta'  privata,  e  sono  armonicamente
integrati  con  sistemi  di   piste,   impianti   di   nebulizzazione
artificiale,  scuole  da   sci,   attrezzature   alberghiere   e   di
ristorazione, parimenti realizzati  e  gestiti  da  imprese  private;
senza che mai la Provincia abbia sentito la necessita' di assumere in
proprio il compito della realizzazione e del successivo esercizio  di
impianti di risalita funzionali non gia' al collegamento  tra  centri
stabilmente abitati, ma semplicemente alla pratica sportiva e all'uso
turistico-ricreativo. 
    La disciplina della «concessione»  della  realizzazione  e  della
successiva gestione di questa tipologia di impianti a fune, contenuta
nella legge prov. Bolzano n.  1  del  2006,  appare  a  questa  Corte
coerente con una simile scelta di fondo, rientrante  nella  sfera  di
autonomia riconosciuta alla Provincia autonoma tanto dall'ordinamento
nazionale  quanto  dal  diritto  dell'Unione  europea  rilevante   in
materia. 
    Anzitutto, la legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 non  consente  di
equiparare  la  concessione  ivi  disciplinata   a   un   «contratto»
caratterizzato dalla previsione di prestazioni corrispettive, in  cui
- in particolare - il concessionario risulti obbligato, nei confronti
dell'amministrazione concedente, a erogare il  servizio  oggetto  del
contratto stesso: nessuna conseguenza di natura contrattuale  e',  in
particolare, prevista a carico  del  concessionario  per  l'eventuale
omessa realizzazione dell'opera, o  per  la  mancata  erogazione  del
servizio. La "concessione" appare piuttosto come un provvedimento che
"abilita" l'impresa richiedente alla realizzazione dell'opera, e  poi
al suo successivo esercizio, nel rispetto  delle  condizioni  fissate
dalla concessione; e dunque  come  un  provvedimento  nella  sostanza
"autorizzatorio"  di  un'attivita'  economica,  sia  pure  fortemente
conformata, che come tale non rientra nell'ambito  applicativo  della
direttiva 2014/23/UE e della  Parte  III  del  codice  dei  contratti
pubblici, giusta il disposto del considerando n. 14  della  direttiva
medesima e dell'art. 164, comma 1, secondo periodo, del codice. 
    Quanto poi  all'amministrazione  concedente,  essa  e'  concepita
dalla legge provinciale non gia' come domina dell'attivita' economica
in questione, ma piuttosto come soggetto a) chiamato a una penetrante
supervisione sugli  impianti  in  questione,  a  tutela  dei  plurimi
interessi pubblici che potrebbero essere pregiudicati  dall'attivita'
stessa (infra, 4.4.1.),  e  assieme  b)  impegnato  a  promuovere  lo
sviluppo  di  questa  attivita'   imprenditoriale,   concepita   come
funzionale alla crescita dell'economia locale  nel  cruciale  settore
del turismo (infra, 4.4.2.), oltre che c) interessato a stimolare una
puntuale collaborazione con le imprese private  che  gia'  esercitano
gli  impianti   in   forza   dell'autorizzazione   provinciale,   per
l'esecuzione   di   prestazioni   di   rilievo   pubblico   negoziate
successivamente  tra  tali  imprese  e  le  singole   amministrazioni
comunali attraverso appositi  «contratti  di  servizio»  (distinti  e
autonomi  rispetto  al  provvedimento   autorizzatorio   provinciale)
(infra, 4.4.3.). Obiettivi, questi,  pienamente  compatibili  con  il
riconoscimento   della   natura   dell'attivita'    come    attivita'
imprenditoriale privata - avente ad oggetto la fornitura  di  servizi
economici al pubblico - soggetta ad  autorizzazione  e  vigilanza  da
parte della pubblica amministrazione. 
    4.4.1.-      Un'incisiva      attivita'      di      supervisione
dell'amministrazione   concedente   sull'attivita'   si   rende   qui
necessaria per ragioni ovvie, legate in primo luogo alle esigenze  di
tutela della sicurezza degli utenti  e  dell'incolumita'  pubblica  -
esigenze particolarmente evidenti in relazione agli impianti  a  fune
sospesi -, oltre che della stessa attivita' agricola e pastorizia. 
    Tale supervisione  si  esplica  anzitutto  durante  il  complesso
procedimento autorizzatorio (art. 7 della legge prov.  Bolzano  n.  1
del 2006), nel cui ambito si innesta il sub-procedimento  concernente
l'approvazione  del   progetto   funiviario   e   della   costruzione
dell'impianto (art. 24), che coinvolge  numerosi  uffici  chiamati  a
esprimere il proprio  parere  preventivo  rispetto  al  provvedimento
finale, di competenza dell'assessore provinciale alla mobilita'.  Una
successiva attivita' di vigilanza si svolge poi in fase  di  collaudo
funzionale e di nullaosta all'esercizio pubblico (art.  25),  nonche'
attraverso l'esercizio di poteri di sorveglianza tecnica e  revisioni
periodiche a cura dell'ufficio provinciale competente in  materia  di
trasporti  funiviari,  che  e'  dotato  del  potere   di   sospendere
l'esercizio dell'impianto «in presenza di fatti tali da  pregiudicare
la sicurezza dell'impianto» medesimo (art. 27). 
    4.4.2.-  L'amministrazione  provinciale  ha,  parallelamente,  da
sempre sostenuto le  imprese  impegnate  nella  costruzione  e  nella
gestione  di   impianti   a   fune,   anche   a   uso   turistico   e
sportivo-ricreativo;  politica,  questa,  che  trova  oggi  esplicito
riconoscimento nell'art. 30-bis della legge prov. Bolzano  n.  1  del
2006, aggiunto ad opera della legge prov.  Bolzano  n.  21  del  2017
(supra, 2.2.). 
    Tale previsione  sottende,  naturalmente,  il  riconoscimento  da
parte  della  Provincia  autonoma  dell'importanza  strategica  dello
sviluppo  degli  impianti  a  fune  per  l'economia  locale;  ma  non
autorizza a concludere che tutti  gli  impianti  a  fune  -  compresi
quelli ad uso sportivo o  turistico-ricreativo  -  siano  considerati
dalla  Provincia  medesima  come   funzionali   all'erogazione   alla
popolazione di un «servizio pubblico» destinato a soddisfare  bisogni
collettivi  ritenuti  indispensabili  in  un   determinato   contesto
sociale, ne' che la Provincia  autonoma  abbia  inteso  in  tal  modo
assumere tra i propri compiti quello di  assicurare  l'erogazione  di
tale  servizio  tramite  contratti  di  concessione  ai  sensi  della
direttiva 2014/23/UE e della  Parte  III  del  codice  dei  contratti
pubblici. 
    I finanziamenti regolati dall'art. 30-bis citato restano, dunque,
interpretabili come contributi pubblici ad attivita'  imprenditoriali
che forniscono  servizi  al  pubblico,  gestiti  da  imprese  private
all'interno di una logica di mercato, nella  quale  l'amministrazione
si limita ad assicurare incentivi di carattere  finanziario  (che  in
quanto tali,  come  afferma  la  stessa  legge  provinciale,  debbono
svolgersi «nel rispetto della disciplina  dell'Unione  europea  sugli
aiuti di Stato»). 
    4.4.3.-  Tutto  cio'  non  appare  in   contraddizione   con   la
possibilita' per i Comuni di stipulare - con le imprese gia' titolari
di una concessione rilasciata dalla Provincia autonoma ai sensi della
legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 - puntuali «contratti di  servizio»
per  assicurare   ai   propri   cittadini   determinate   prestazioni
(evidentemente a prezzi di favore, sulla base appunto di  accordi  di
volta in volta conclusi  con  i  concessionari  degli  impianti),  al
dichiarato fine di offrire loro  «la  possibilita'  di  apprendere  e
praticare lo sport dello  sci»,  secondo  quanto  previsto  dall'art.
15-bis della stessa legge prov.  Bolzano  n.  1  del  2006,  inserito
dall'art. 7, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013. 
    Il fatto che la disposizione in questione definisca in termini di
«servizio di  interesse  pubblico  del  comune»  le  prestazioni  che
costituiscono l'oggetto di  tali  contratti  -  riservate  alla  sola
popolazione locale - non implica ovviamente  che  l'intera  attivita'
delle funivie a uso sportivo o  turistico-ricreativo,  esercitata  in
massima parte in favore di  turisti  non  residenti  nella  Provincia
autonoma, debba anch'essa essere qualificata come «servizio  pubblico
locale» ai sensi della  normativa  dell'Unione  europea  e  nazionale
assunta dal rimettente come parametro interposto. 
    4.5.- L'esame dell'ulteriore  disciplina  contenuta  nella  legge
prov. Bolzano n. 1 del 2006 non e' in grado di smentire la chiave  di
lettura poc'anzi illustrata. 
    Nella logica di agevolazione dello sviluppo  della  realizzazione
di  impianti   funiviari,   considerati   strategici   nel   contesto
dell'economia   locale,   trovano   anzitutto   giustificazione    le
disposizioni che concernono la possibilita'  per  il  titolare  della
concessione di ottenere dalla  pubblica  amministrazione,  una  volta
riscontrato il fallimento delle trattative con i  privati  coinvolti,
l'espropriazione di beni  immobili  o  la  costituzione  coattiva  di
diritti reali in suo favore, in quanto necessari per la costruzione e
l'esercizio degli impianti medesimi, salva  la  corresponsione  delle
indennita' di legge  nei  confronti  dei  proprietari  espropriati  o
gravati dal nuovo diritto  reale  (artt.  20-23).  Simili  previsioni
caratterizzano anche la disciplina di  attivita'  economiche  private
soggette a mera autorizzazione, che lo  Stato  o  gli  enti  pubblici
territoriali abbiano comunque interesse  a  promuovere  (si  veda  ad
esempio l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387,
recante  «Attuazione  della  direttiva   2001/77/CE   relativa   alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'»). 
    D'altra parte, il venir meno della concessione  -  per  qualsiasi
causa  -  determina  di  regola  l'obbligo  a  carico  dell'esercente
dell'impianto di «provvedere al ripristino dello  stato  dei  luoghi,
alla demolizione delle costruzioni  fuori  terra  e  all'asporto  del
materiale di risulta» (art. 14), a meno che altre  imprese  intendano
succedere  alla  precedente   titolare;   il   che   faticherebbe   a
giustificarsi,   ove   l'esercizio   dell'impianto   dismesso   fosse
qualificabile quale autentico «servizio pubblico»  che  la  Provincia
autonoma si era impegnata ad assicurare. 
    Non sorprende, poi, che il reiterato inadempimento degli obblighi
fissati dalla normativa  vigente  o  dallo  stesso  provvedimento  di
concessione - a  tutela,  in  particolare,  dei  rilevanti  interessi
pubblici che potrebbero essere pregiudicati dall'esercizio di  questi
impianti (supra, 4.4.2.) - comporti la decadenza  dalla  concessione.
Ne' risulta incompatibile con la ratio complessiva della  disciplina,
cosi' come sin qui ricostruita, la previsione di una possibile revoca
della concessione (art. 13) - peraltro oggi confinata alle funivie di
prima categoria, e pertanto non  piu'  possibile  per  quelle  a  uso
sportivo o turistico-ricreativo, in forza di una modifica  introdotta
allo stesso art. 13 dall'art. 44, comma 10, della legge prov. Bolzano
n. 10 del 2018 - previa corresponsione di un'indennita', in  presenza
di «comprovate esigenze di pubblico interesse», dal momento che  tale
possibilita'  e'  prevista  per  la  generalita'  dei   provvedimenti
amministrativi (art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.  241,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto  di   accesso   ai   documenti   amministrativi»),   compresi
evidentemente quelli a contenuto autorizzatorio. 
    Quanto infine al potere di approvare tariffe massime e  orari  di
esercizio  di  cui  all'art.  15,  su  cui  insiste  l'ordinanza   di
rimessione, deve  rilevarsi  come  tale  potere  -  che  peraltro  la
Provincia  autonoma  di  Bolzano  riferisce  non  essere  mai   stato
esercitato in concreto in riferimento ai singoli impianti - era stato
originariamente previsto nel contesto di una  legge  che  ancora  non
distingueva in modo netto tra funivie esercitanti  effettivamente  un
«servizio   pubblico   economico   locale»   secondo   le   categorie
amministrativistiche odierne, come quelle integrate  nel  sistema  di
trasporti pubblici provinciali, e il complesso degli altri impianti a
fune, tra cui  quelle  a  uso  sportivo  o  turistico-ricreativo.  La
discrasia e' stata oggi, non a caso, corretta dall'art. 44, comma 12,
della legge prov. Bolzano  n.  10  del  2018,  che  ha  espressamente
escluso  un  tale  potere  dell'amministrazione  in  relazione,   tra
l'altro, alle funivie a uso sportivo o turistico-ricreativo  che  qui
vengono in considerazione. 
    4.6.- Fermo restando l'obbligo,  a  carico  della  Provincia,  di
indire procedure a evidenza pubblica in  relazione  ai  provvedimenti
concessori di terreni demaniali o comunque  di  proprieta'  pubblica,
non puo' attribuirsi rilievo dirimente  -  ai  fini  della  decisione
delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale  sottoposte   oggi
all'attenzione di questa Corte - alla circostanza che  l'impianto  di
cui  si  controverte  nel  giudizio  a  quo  insista  su  un  terreno
appartenente al patrimonio indisponibile della Provincia autonoma. 
    Come si e' gia' avuto modo di osservare (supra, 3.3.), l'AGCM  ha
impugnato di fronte  al  Tribunale  rimettente  il  provvedimento  di
concessione di una funivia  a  uso  sportivo  o  turistico-ricreativo
rilasciato ai sensi della legge prov. Bolzano n. 1 del 2006 in favore
di una societa'  che  era  gia'  titolare  di  concessione  demaniale
relativa  al  terreno  in  parola,  rilasciata  anteriormente  e  mai
impugnata nei termini  di  legge.  Nel  giudizio  a  quo  non  e'  in
discussione   la   legittimita'   di   quest'ultimo    provvedimento:
legittimita' che avrebbe potuto essere valutata, in  particolare,  al
diverso metro della compatibilita'  con  l'art.  12  della  direttiva
2006/123/UE, che impone lo svolgimento di una procedura di  selezione
tra i candidati potenziali «[q]ualora  il  numero  di  autorizzazioni
disponibili per una determinata attivita' [di  fornitura  di  servizi
dietro retribuzione da parte di un operatore  economico  privato,  ai
sensi dell'art. 4 della direttiva  medesima]  sia  limitato  per  via
della scarsita' delle risorse  naturali»,  come  tipicamente  avviene
allorche' l'attivita' economica da autorizzare sia destinata a essere
esercitata su un bene demaniale o comunque appartenente al patrimonio
indisponibile di un ente pubblico. 
    Oggetto del giudizio a quo e', invece, unicamente la legittimita'
del successivo provvedimento di rinnovo della concessione della linea
funiviaria; e, conseguentemente, oggetto  del  presente  procedimento
incidentale e' la conformita' della disciplina provinciale relativa a
questa tipologia di provvedimenti  -  e  non  gia'  alle  concessioni
demaniali  eventualmente  presupposte  -  in  relazione  ai  principi
desumibili dalla direttiva 2014/23/UE  e  dal  codice  dei  contratti
pubblici, che il rimettente ritiene debbano  applicarsi  a  tutte  le
concessioni di impianti  a  fune  destinati  al  pubblico  esercizio,
indipendentemente dalla circostanza  se  essi  insistano  su  terreni
pubblici o privati. 
    4.7.- La conclusione cosi' raggiunta non  e'  contraddetta  dalla
giurisprudenza amministrativa citata dal rimettente (infra,  4.7.1.),
ne' dalle posizioni sinora assunte dall'AGCM (infra, 4.7.2.) e  dalla
stessa Commissione europea (infra, 4.7.3.). 
    4.7.1.- Quanto alla giurisprudenza amministrativa, a  ragione  la
difesa provinciale osserva che dalle decisioni concernenti impianti a
fune nella Regione Lazio  (si  vedano  in  particolare  Consiglio  di
Stato, sezione quinta, sentenza 9  marzo  2015,  n.  1171;  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda,  sentenza  1°
settembre 2014, n. 9264; TAR  Lazio,  sezione  seconda,  sentenze  18
novembre 2011, n. 901 e 22 marzo 2011, n. 2538)  non  possono  trarsi
indicazioni utili nella presente controversia,  dal  momento  che  la
legge della Regione Lazio 9 settembre  1983,  n.  59  (Disciplina  in
materia di funivie, seggiovie, sciovie  e  slittovie,  piste  per  la
pratica dello sci  e  relative  infrastrutture)  riflette  l'evidente
concezione dell'intera attivita' di  trasporto  a  fune  (comprensiva
degli impianti a finalita' sportiva e turistico-ricreativa) da  parte
del legislatore regionale  come  vero  e  proprio  servizio  pubblico
locale,  assoggettato  come  tale  a  una  specifica   programmazione
regionale che disciplina la stessa localizzazione degli impianti e ad
un espresso «potere di iniziativa»  degli  enti  locali  in  materia.
Questi ultimi sono inoltre tenuti, in base alla  legge  regionale  in
questione, a provvedere alla costruzione e alla  successiva  gestione
degli impianti - di preferenza - in  economia  da  parte  degli  enti
locali stessi, ovvero - in subordine  -  mediante  aziende  speciali,
ovvero ancora - in  via  di  ulteriore  subordine  -  in  «regime  di
concessione» a imprese private (artt. 4 e seguenti). In questo quadro
normativo     imperniato     sull'iniziativa     dell'amministrazione
aggiudicante, del tutto coerente e' la regola dell'esame  comparativo
delle eventuali domande di concessione (art. 8), nel rispetto  di  un
procedimento a evidenza pubblica che deve -  oggi  -  necessariamente
rispettare i principi della direttiva 2014/23/UE e  della  Parte  III
del codice dei contratti pubblici. 
    Sarebbe pero' del tutto  arbitrario  dedurre  che  tali  principi
debbano valere anche per diversi ordinamenti territoriali, che - come
la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  hanno  invece  regolato   il
procedimento  concessorio  dell'esercizio  di  impianti  a  fune  sul
presupposto dell'iniziativa  di  un  privato:  il  quale  chieda  per
l'appunto di  essere  autorizzato  a  costruire,  e  poi  a  gestire,
l'impianto a fune, in molti  casi  su  un  terreno  gia'  di  propria
proprieta', allo scopo di esercitare un'attivita' imprenditoriale  di
fornitura di servizi commerciali aventi a oggetto impianti  destinati
all'uso sportivo e turistico-ricreativo. 
    Parimenti inconferente risulta la  giurisprudenza  amministrativa
concernente impianti sportivi di proprieta' di enti  pubblici  locali
(si vedano, ad esempio, Consiglio di Stato, sezione quinta,  sentenze
26 luglio 2016, n. 3380, relativa a una piscina  comunale;  2  maggio
2013, n. 2385, relativa a campi da tennis comunali; 20 febbraio 2009,
n. 1030, relativa ancora a campi da tennis comunali), la cui gestione
e' evidentemente concepita come  un  «servizio  pubblico»  assicurato
alla collettivita' dall'amministrazione proprietaria dell'impianto, e
il  cui  affidamento,  del  tutto  conseguentemente,  richiedera'  lo
svolgimento di  procedure  a  evidenza  pubblica,  nel  rispetto  dei
principi posti dalla direttiva  2014/23/UE  e  dalla  Parte  III  del
codice dei contratti pubblici. 
    4.7.2.- La stessa AGCM, che pure ha impugnato il provvedimento di
rinnovo della concessione di cui e' causa nel giudizio a quo,  sembra
avere  deciso  di  concentrare  i  propri  rilievi  critici   -   che
originariamente concernevano altri sette rinnovi analoghi - su questo
solo provvedimento, in ragione essenzialmente della circostanza  (che
si e' chiarito, peraltro, non essere decisiva nel presente  giudizio)
che l'impianto autorizzato insiste sul patrimonio indisponibile della
Provincia, a differenza di quanto accadeva per  gli  altri  impianti,
rispetto  ai  quali  l'Autorita'   si   e'   evidentemente   ritenuta
soddisfatta dalle spiegazioni ricevute dalla Provincia autonoma. 
    L'AGCM  dunque  non  sembra  pretendere   -   e   comunque,   non
costituendosi in giudizio, non ha mostrato  di  pretendere  avanti  a
questa Corte - che la Provincia indica procedure a evidenza  pubblica
per le concessioni e i relativi rinnovi  concernenti  la  generalita'
degli  impianti  a  fune,  compresi  quelli   ad   uso   sportivo   o
turistico-ricreativo che  insistano  su  terreni  privati;  dovendosi
peraltro  precisare,  ancora  una  volta,  che  l'esigenza  di   tali
procedure rispetto alle  funivie  che  insistano  invece  su  terreni
pubblici deriva non gia' dalla direttiva 2014/23/UE ne'  dalla  Parte
III del codice dei contratti  pubblici,  bensi'  -  come  giustamente
rimarcato dalla stessa AGCM nel parere reso al Dipartimento  per  gli
affari regionali e le autonomie presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri sulla legge prov. Bolzano n. 10 del 2018 (n. AS1537  del
5 settembre 2018) - dalla  direttiva  2006/123/UE,  che  e'  estranea
all'orizzonte decisionale del presente giudizio. 
    4.7.3.-  Infine,  significativo  e'  che  la  stessa  Commissione
europea - nell'unica occasione, nota a questa Corte, in  cui  risulta
sinora essersi occupata del servizio di  trasporto  a  fune  per  uso
sportivo o turistico-ricreativo - ha espressamente affermato che  gli
impianti in parola «non forniscono un servizio di interesse economico
generale»,  posto  che  «non  soddisfano  esigenze  fondamentali   di
carattere generale della popolazione, ma sono finalizzati a  generare
profitti per il tramite degli sport invernali»;  rimarcando  altresi'
che tale conclusione  non  risulta  «infirmat[a]  dal  fatto  che  la
costruzione e il funzionamento degli impianti a fune sono soggetti  a
concessione»,  essendo  «prassi  normale  che  un  certo  numero   di
professioni  e  di  attivita'  siano   soggette   ad   una   speciale
autorizzazione  e  a  determinati  requisiti»  (Comunicazione  2002/C
172/02, paragrafo 43). 
    5.-  La  ritenuta  non  fondatezza  dei  dubbi  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del  2018
in relazione ai principi  desumibili  dalla  direttiva  2016/23/UE  e
dalla Parte III  del  codice  dei  contratti  pubblici  non  esclude,
naturalmente, la necessita' del puntuale  rispetto,  da  parte  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  dei  principi  sanciti  da   altre
discipline di diritto  dell'Unione  europea  e  nazionale  prevalenti
sulle competenze provinciali, tra cui - segnatamente - da un  lato  i
principi di cui alla direttiva 2006/123/UE, in particolare  allorche'
l'impianto insista su terreni demaniali o appartenenti al  patrimonio
pubblico indisponibile, e dall'altro  la  disciplina  in  materia  di
aiuti di Stato, alla quale  resta  subordinata  la  legittimita'  dei
finanziamenti pubblici riconosciuti alle  imprese  concessionarie  di
impianti di funivie ad  uso  sportivo  o  turistico-ricreativo,  come
quella oggetto del procedimento a quo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 44, comma 3,  della  legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano  11  luglio  2018,  n.  10  (Modifiche  di  leggi
provinciali in materia  di  ordinamento  degli  uffici  e  personale,
istruzione, formazione professionale, sport,  cultura,  enti  locali,
servizi pubblici, tutela  del  paesaggio  e  dell'ambiente,  energia,
utilizzazione  di  acque  pubbliche,  caccia  e   pesca,   protezione
antincendi  e  civile,  urbanistica,  igiene  e  sanita',   politiche
sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa
agevolata, lavoro, economia, cave  e  torbiere,  entrate,  commercio,
turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato,  finanze
e ricerca), sollevate, in riferimento all'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione, in relazione agli  artt.  30  e  164,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici), e in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,
Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva  2014/23/UE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26  febbraio  2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonche' agli  artt.
49, 56 e 106  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa,  sezione
autonoma di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018,
sollevata, in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione agli artt. 49, 56 e 106 TFUE, dal  Tribunale  regionale  di
giustizia  amministrativa,   sezione   autonoma   di   Bolzano,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del  2018
sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),
Cost., in relazione agli artt. 30 e  164,  comma  2,  cod.  contratti
pubblici, e in riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione agli artt. 3, 30  e  41  della  direttiva  2014/23/UE,  dal
Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma  di
Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA