MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 luglio 2020 

Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la  realizzazione
di progetti relativi a interventi  di  efficientamento  energetico  e
sviluppo territoriale sostenibile. (20A03615) 
(GU n.173 del 11-7-2020)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l'art. 30,  comma  14-bis,  che
prevede, a decorrere dall'anno 2020,  l'assegnazione  ai  comuni  con
popolazione  inferiore  a  1.000  abitanti,  di  contributi  per   la
realizzazione di progetti relativi ad interventi  di  efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile  di  cui  al  comma  1
dello  stesso  art.  30,  richiamando  l'applicazione,   per   quanto
compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e  13  del  medesimo
art. 30; 
  Visto l'art. 30, comma 14-quater del citato decreto-legge n. 34 del
2019 , che dispone, per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 14-bis e 14-ter, l'istituzione, nello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire  in
misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalita'  di  cui  ai
medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per  contributi
dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del  1°  giugno  2019,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'art.  1,  comma
1091,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  che  si   intende
corrispondentemente ridotta di pari importo; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini  per  l'adozione  di
decreti legislativi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 125,  comma  1,  che  ha
prorogato di sei mesi i termini previsti dall'art. 30, comma  14-bis,
del decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Visto che nello stato di previsione del  Ministero  dello  sviluppo
economico per l'anno 2020, risultano disponibili per le finalita'  di
cui  al  presente  decreto  euro  37.500.000,00  sul  capitolo   7351
«Contributi a favore dei comuni per investimenti  di  efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile»; 
  Considerato che, ai sensi del citato art.  30,  comma  14-bis,  del
decreto-legge n. 34  del  2019,  a  ciascun  comune  con  popolazione
inferiore a 1000 abitanti deve essere assegnato un contributo di pari
importo; 
  Considerato che l'importo del contributo da  assegnare  a  ciascuno
dei 1.940 comuni con popolazione inferiore  a  1.000  abitanti,  come
risultanti dall'elenco di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero  dell'interno  14
gennaio 2020, e' pari ad euro 19.329,89; 
  Rilevato altresi' che i  comuni  beneficiari  del  contributo  sono
tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 novembre 2020,
pena la decadenza automatica del contributo concesso; 
  Considerata la necessita' di provvedere al  riparto  delle  risorse
tra i comuni in conformita' con le disposizioni sopra richiamate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Ripartizione dei contributi per l'anno 2020 
 
  1. In applicazione del comma 14-bis dell'art. 30 del  decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58, e' assegnato,  per  l'anno  2020,  un  contributo
dell'importo di euro 19.329,89 in favore di ciascuno dei 1.940 comuni
con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all'allegato 1) al
presente  decreto,  per  la  realizzazione  di  progetti  relativi  a
interventi di  efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale
sostenibile. 
  2. Il comune beneficiario  del  contributo  e'  tenuto  ad  avviare
l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli  interventi  entro
il 15 novembre 2020, pena  la  decadenza  automatica  del  contributo
concesso. 
  3. Ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse di cui  al
comma 1, trovano applicazione, per quanto compatibili, i commi 3,  4,
6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 30 del  decreto-legge  n.  34  del
2019. 
  4.  Con  successivo  provvedimento  del  direttore  generale  della
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico, sono dettate le  disposizioni  operative  per  la
fruizione del contributo di cui al comma 1. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 2 luglio 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo
integrale del decreto, comprensivo di tutti gli  allegati,  e'  stato
pubblicato nel sito internet del Ministero dello  sviluppo  economico
all'indirizzo www.mise.gov.it