N. 149 SENTENZA 9 giugno - 13 luglio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Diritto d'autore - Liberalizzazione  della  gestione  collettiva  dei
  diritti d'autore - Estensione dell'attivita' di intermediazione, in
  precedenza riservata alla Societa' italiana degli autori ed editori
  (SIAE),  ad  altri  organismi  di  gestione  collettiva  -  Novella
  introdotta da decreto-legge - Denunciata carenza dei presupposti di
  straordinaria  necessita'   ed   urgenza,   nonche'   mancanza   di
  organicita' rispetto alle finalita' del decreto  -  Non  fondatezza
  delle questioni. 
- Decreto-legge  16   ottobre   2017,   n.   148,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, art. 19. 
- Costituzione, art. 77, secondo comma. 
(GU n.29 del 15-7-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19  del
decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.  148  (Disposizioni  urgenti  in
materia finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili.  Modifica  alla
disciplina  dell'estinzione  del  reato  per  condotte  riparatorie),
convertito, con modificazioni, in legge  4  dicembre  2017,  n.  172,
«ovvero, secondo altra prospettazione dogmatica, della relativa legge
di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, almeno nella  parte  relativa
alla conferma dell'art. 19 del D.L. n. 148 del  2017»,  promosso  dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione  terza,  nel
procedimento vertente tra la  Societa'  italiana  autori  ed  editori
(SIAE) e altro e l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
(AGCOM), con ordinanza del 16 aprile 2019, iscritta  al  n.  198  del
registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visti gli atti di costituzione della  Federazione  autori,  della
Societa' italiana autori ed editori (SIAE) e dell'Associazione Lea  -
Liberi editori e autori, nonche' l'atto d'intervento  del  Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    uditi il Giudice relatore Giuliano Amato,  gli  avvocati  Stefano
Astorri per la Federazione autori, Massimo Luciani e Maurizio  Mandel
per la Societa' italiana autori ed editori (SIAE), Guido  Scorza  per
l'Associazione Lea - Liberi editori e autori e l'avvocato dello Stato
Gianni De Bellis  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nell'udienza pubblica del 9 giugno 2020, svolta, ai sensi del decreto
della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a)
e d), in collegamento da remoto, su richiesta  degli  avvocati  Paolo
Turco, Maria Grazia Maxia, Maurizio Mandel, Domenico  Luca  Scordino,
Massimo Luciani, Guido Scorza, Ernesto Belisario, Gianni De Bellis  e
Pietro Garofoli, pervenute in data 16, 25, 29 maggio e 3 giugno 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio,  sezione
terza, con ordinanza del 16 aprile 2019, ha sollevato, in riferimento
all'art.  77,  secondo  comma,  della  Costituzione,   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148 (Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria  e  per
esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione  del
reato per condotte riparatorie), convertito,  con  modificazioni,  in
legge 4 dicembre 2017, n. 172, «ovvero, secondo altra  prospettazione
dogmatica, della relativa legge di conversione 4  dicembre  2017,  n.
172, almeno nella parte relativa alla conferma dell'art. 19 del  D.L.
n. 148 del 2017». 
    1.1.- La disposizione censurata modifica gli artt. 15-bis  e  180
della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio),  estendendo  l'attivita'
di intermediazione del diritto d'autore, in precedenza riservata alla
Societa' italiana autori ed editori (da qui: SIAE), anche agli  altri
organismi  di  gestione  collettiva  (da  qui:  OGC),  come  definiti
dall'art. 2, comma l, del decreto legislativo 15 marzo  2017,  n.  35
(Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva  dei
diritti d'autore e  dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l'uso
online nel mercato interno). 
    2.- Premette in fatto il  giudice  rimettente  che  le  questioni
traggono origine dal ricorso proposto dalla SIAE  per  l'annullamento
dell'elenco degli OGC e delle entita' di  gestione  indipendenti  (da
qui: EGI) - redatto ai sensi dell'art. 5, comma l, Allegato A,  della
deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  (da
qui:  AGCOM)  del  19  ottobre  2017,  n.  396/17/CONS   (Regolamento
sull'esercizio delle competenze di  cui  al  decreto  legislativo  15
marzo 2017, n. 35 in  materia  di  gestione  collettiva  dei  diritti
d'autore e dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di  licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l'uso  online
nel mercato interno) -  nella  parte  in  cui  include  fra  gli  OGC
l'Associazione Lea - Liberi editori e autori (da qui: LEA). 
    Secondo la SIAE, infatti, LEA, costituita  in  data  14  dicembre
2017, sarebbe un soggetto in continuita' con Soundreef Ltd. (da  qui:
Soundreef), societa' di diritto inglese  interamente  controllata  da
Soundreef  Spa,  societa'  di  diritto  italiano.  LEA,  quindi,  non
possiederebbe alcuna delle caratteristiche  necessarie  per  svolgere
l'attivita' d'intermediazione dei diritti d'autore, che  l'art.  180,
primo comma, della legge n. 633 del 1941 consente alla  SIAE  e  agli
altri OGC, come disciplinati dall'art. 2 del d.lgs. n. 35  del  2017,
dunque a un soggetto che «come finalita' unica o principale  gestisce
diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto  di
piu' di un titolare  di  tali  diritti,  a  vantaggio  collettivo  di
questi» e che «soddisfi uno o entrambi i seguenti  requisiti:  a)  e'
detenuto o controllato dai propri membri; b)  non  persegue  fini  di
lucro». Siffatta attivita', invece, non e' consentita  alle  EGI,  di
cui all'art.  2,  comma  2,  del  d.lgs.  n.  35  del  2017,  con  la
precisazione che quelle stabilite all'estero, ai sensi del successivo
art. 20, comma 2 (come modificato dall'art. 19, comma 3,  lettera  b)
del d.l. n.  148  del  2017,  come  convertito),  possono  esercitare
l'attivita'  di  concessione  delle  licenze,  di  percezione  e   di
riscossione dei diritti sul territorio italiano solo sulla base di un
accordo di rappresentanza con la SIAE o con un altro OGC stabilito in
Italia.  Per  gli  OGC  stabiliti  in  Italia,  inoltre,  l'esercizio
dell'attivita' d'intermediazione e'  subordinato  alla  verifica  del
rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8 del d.lgs. n. 35 del 2017
da parte dell'AGCOM (art. 19, comma 2, del d.l. n. 148 del 2017, come
convertito), requisiti di cui LEA sarebbe priva. 
    2.1.- Secondo il Collegio rimettente, l'art. 19 del d.l.  n.  148
del 2017,  come  convertito,  costituirebbe  un  parametro  normativo
necessario ai fini della valutazione della fondatezza  delle  domande
proposte dalla SIAE nel giudizio a  quo  -  basate  sul  difetto  dei
presupposti necessari per l'iscrizione di LEA nell'elenco degli OGC -
recando le norme legittimanti l'esercizio del potere d'iscrizione  da
parte   dell'AGCOM.   Pertanto,   la   questioni   di    legittimita'
costituzionale sarebbero rilevanti ai fini della decisione in  ordine
alla  fondatezza  della  domanda  di  accertamento   proposta   dalla
ricorrente  nel  giudizio  a  quo,  poiche'  un'eventuale   pronuncia
d'illegittimita' costituzionale della norma di  riferimento  «sarebbe
(ancor piu') satisfattoria delle pretese della SIAE». 
    2.2.- In  punto  di  non  manifesta  infondatezza  il  TAR  Lazio
asserisce il contrasto delle  disposizioni  oggetto  di  censura  con
l'art. 77 Cost., con riguardo  ai  presupposti  per  la  decretazione
d'urgenza. 
    2.2.1.- Ricorda il rimettente che l'utilizzo del decreto-legge in
carenza dei presupposti lede il principio di separazione dei  poteri;
inoltre, le norme adottate con tale strumento devono comunque  essere
omogenee e rispondere a finalita' specifiche e  organiche,  idonee  a
fronteggiare e a rispondere a specifiche situazioni di  necessita'  e
urgenza. Invero, l'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri)  prescrive  inequivocabilmente
che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo  e
corrispondente   al   titolo.   In   proposito,   la   giurisprudenza
costituzionale ha da tempo chiarito che tale disposizione costituisce
esplicitazione  dell'art.  77  Cost.,   imponendo   il   collegamento
dell'intero decreto-legge  al  caso  straordinario  di  necessita'  e
urgenza che giustifica l'eccezionale potere del Governo di esercitare
la  funzione  legislativa  senza  previa  delegazione  da  parte  del
Parlamento (si richiama la sentenza n. 22 del 2012). 
    2.2.1.1.-  Nel  caso  di  specie  non   si   evincerebbe   alcuna
giustificazione collegabile alla necessita' e urgenza  di  provvedere
in ordine all'importante modifica del sistema  d'intermediazione  nel
settore del diritto d'autore. Al contrario, la finalita' di  un  piu'
compiuto  recepimento  della  direttiva  2014/26/UE,  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014  «sulla  gestione
collettiva dei diritti  d'autore  e  dei  diritti  connessi  e  sulla
concessione di licenze  multiterritoriali  per  i  diritti  su  opere
musicali  per  l'uso  online  nel  mercato  interno»,  evidenzierebbe
proprio il  carattere  ordinario  dell'intervento.  Inoltre,  sarebbe
impossibile  riscontrare  il  necessario  requisito  dell'organicita'
delle  disposizioni  contenute  nel  d.l.  n.  148  del  2017,   come
convertito, che risponderebbe a ratio e finalita' non univoche  e  di
difficile individuazione, desumibili gia'  dall'oggetto,  recante  la
dizione «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e  per  esigenze
indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per
condotte riparatorie». Sarebbe anzi possibile trarre  la  conclusione
che le esigenze indifferibili riguardino aspetti di natura  economica
e 1'urgenza attenga a ragioni  di  finanza  pubblica,  rispetto  alle
quali il censurato art. 19, intitolato «Liberalizzazione  in  materia
di collecting diritti d'autore» si rivelerebbe  del  tutto  estraneo.
Infatti, lo stesso articolo non avrebbe alcuna  diretta  e  rilevante
relazione con il bilancio dello Stato, atteso che la SIAE e  gli  OGC
hanno il compito di raccogliere, amministrare e distribuire i diritti
d'autore, che non confluiscono nell'erario. 
    2.2.1.2.- Si dovrebbe peraltro considerare che la  disciplina  in
esame segue all'intervento normativo di cui al d.lgs. n. 35 del 2017,
con il quale il legislatore, pochi mesi prima,  aveva  provveduto  ad
adeguare la normativa nazionale alle regole comunitarie dettate dalla
direttiva 2014/26/UE. Ragioni  di  sistematicita'  avrebbero  dovuto,
sostiene il Collegio rimettente, indurre a operare una riforma  cosi'
importante con uno strumento legislativo diverso e piu' coerente  con
quello sul quale ha inciso la novella legislativa. 
    L'urgenza  del  provvedere  risulterebbe  ulteriormente  smentita
dalla considerazione che la materia disciplinata dal  censurato  art.
19 e' stata a lungo al centro di un ampio dibattitto,  che  ha  visto
intervenire anche le istituzioni europee. Si tratterebbe, quindi,  di
una riforma sistematica e ordinamentale, intervenuta su un tema  che,
come osservato, non ha origine, nella sua interezza  e  complessita',
da un «caso straordinario di necessita' e d'urgenza»  (e'  richiamata
la  sentenza  di  questa  Corte  n.  220  del  2013).   Inoltre,   il
decreto-legge avrebbe previsto  una  disposizione  che  richiederebbe
ulteriori misure attuative, demandate nella specie all'AGCOM, per  la
concreta determinazione del  proprio  contenuto  precettivo.  Il  che
costituirebbe un ulteriore argomento nel  senso  dell'esclusione  dei
presupposti di necessita' e urgenza. 
    2.2.1.3.- Tali conclusioni non potrebbero essere superate neppure
in base a esigenze di  «abrogazione  dello  storico  monopolio  SIAE»
nell'attuale contesto delle attivita' d'intermediazione  dei  diritti
d'autore, perche' il decreto-legge non sarebbe adeguato «a realizzare
una riforma organica  e  di  sistema,  che  non  solo  trova  le  sue
motivazioni in  esigenze  manifestatesi  da  non  breve  periodo,  ma
richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali
da poter rendere indispensabili sospensioni di  efficacia,  rinvii  e
sistematizzazioni   progressive,   che   mal   si   conciliano    con
l'immediatezza di effetti connaturata al  decreto-legge,  secondo  il
disegno costituzionale» (sentenza n. 220 del 2013). 
    Ne' tali dubbi potrebbero essere  fugati  in  base  ai  contenuti
della  relazione  illustrativa  al  menzionato   decreto-legge,   che
giustificherebbe  l'intervento  legislativo   sulla   necessita'   di
recepire  quanto  chiesto  dalla  Direzione  generale  UE  "Reti   di
comunicazione e contenuti delle tecnologie" (da qui: DG CONNECT), che
aveva segnalato al Governo italiano l'opportunita'  di  riconsiderare
il regime di monopolio  della  SIAE  in  materia  di  collecting  del
diritto  d'autore.  La  relazione,   infatti,   non   farebbe   alcun
riferimento  esplicito  all'urgenza  dell'intervento   e   i   rischi
richiamati sarebbero indicati in via  meramente  ipotetica,  fondando
viceversa la disposizione sulla necessita' di  dare  attuazione  alla
richiamata direttiva UE. Non risulterebbe e, comunque, non  sarebbero
specificamente allegate o richiamate  concrete  contingenze  tali  da
rendere  attuale  e  imminente   il   pericolo   di   un   intervento
sovranazionale in funzione sanzionatoria, evocato  in  via  meramente
potenziale. 
    Andrebbero infine considerate le connesse  questioni  di  diritto
internazionale  privato,  che  la   (nuova)   disciplina   in   esame
involgerebbe, da risolvere alla luce del contesto  di  armonizzazione
della direttiva 2014/26/UE,  questioni  legate  all'applicazione  del
novellato art. 180 della legge n. 633 del 1941. In altri termini,  la
materia  avrebbe  dovuto  indurre  a  un  piu'  meditato   intervento
normativo che consentisse di chiarire, ad  esempio,  il  criterio  di
collegamento internazional-privatistico  applicabile  alle  attivita'
degli OGC e delle EGI, ai titolari o ai  diritti  stranieri,  tenendo
conto dei diversi orientamenti emersi in proposito. 
    2.2.2.- Ricorda il  giudice  rimettente  che  al  piu'  risalente
orientamento  della  giurisprudenza  costituzionale,  che  negava  la
sindacabilita' di ogni vizio del decreto-legge a seguito della  legge
di conversione (si richiamano le sentenze n. 263 del 1994,  n.  1060,
n. 1035, n. 1033, n. 810 e n. 808 del 1988, n. 243 del 1987 e n.  108
del 1986), sul presupposto della configurazione di quest'ultima  come
forma di novazione, e' subentrato quello  espresso  a  partire  dalla
sentenza  n.  29  del  1995,  che  ha  per  la  prima  volta  escluso
l'efficacia sanante della legge di  conversione,  poiche'  l'evidente
mancanza del presupposto di necessita' e urgenza si  configura  quale
vizio in procedendo della stessa legge di conversione. 
    Tale assunto ha trovato conferma nella sentenza n. 171  del  2007
ed e' stato ribadito nelle successive pronunce  (sono  richiamate  le
sentenze n. 220 del 2013 e n. 128 del 2008). Inoltre, le sentenze  n.
22 del 2012 e n. 32 del 2014, pur senza occuparsi direttamente  della
carenza  dei  presupposti  di  necessita'   e   di   urgenza,   hanno
circoscritto i limiti dell'emendabilita' del decreto-legge in sede di
conversione, dichiarando l'illegittimita' costituzionale delle «norme
eterogenee» (ossia prive di qualsivoglia  legame  con  la  ratio  del
decreto-legge originario e, quindi, con i suoi presupposti). 
    Secondo il giudice a quo potrebbe tuttora ritenersi meritevole di
positiva considerazione anche la tesi secondo cui la  conversione  in
legge da parte del Parlamento abbia l'effetto  di  sanare,  sia  pure
solo ex nunc, l'eventuale assenza dei presupposti per la decretazione
d'urgenza,  in  quanto  le   norme   del   decreto-legge   potrebbero
considerarsi recepite a ogni  effetto  dalla  legge  di  conversione,
fonte  primaria   completamente   imputabile   al   Parlamento,   che
costituisce  il  principale  centro  di  esercizio  della  sovranita'
popolare di cui all'art. 1 Cost. Cio'  varrebbe  quantomeno  in  quei
casi in cui la riserva di legge prevista dalla Costituzione  richieda
solo la legge in senso sostanziale  e  non  approvata  attraverso  un
procedimento  di  formazione  «ordinario-parlamentare»  (come  accade
invece per altre materie, quale quella penale); procedimento certo in
grado di offrire piu' ampie garanzie di confronto tra  maggioranza  e
minoranza,  che  risulterebbero,  al  contrario,  in  qualche  misura
potenzialmente compromesse dalla procedura, speciale e  contingentata
nei tempi, prevista per l'approvazione della legge di conversione del
decreto-legge. Ove la Costituzione non dia rilevanza al modo  in  cui
la legge si forma, pero', la circostanza  che  essa  venga  approvata
utilizzando impropriamente la  speciale  procedura  prevista  per  la
conversione del decreto-legge perderebbe rilievo, nel momento in  cui
il Parlamento, nell'esercizio della sua sovranita',  faccia  proprio,
sia pure in questo caso soltanto con efficacia ex nunc, l'atto avente
forza di legge adottato dal Governo in  assenza  dei  presupposti  di
necessita' e urgenza. 
    2.2.3.-  In  conclusione,   pur   opinando   che   possa   essere
sopravvenuta  una  sanatoria,  sebbene  con  effetti  solo  ex  nunc,
dell'originaria carenza dei presupposti legittimanti la  decretazione
d'urgenza per effetto della legge di conversione, alla luce del  piu'
recente orientamento della giurisprudenza costituzionale  il  giudice
rimettente ritiene  comunque  di  dover  sollevare  le  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art.  l  del  d.l.  n.  3  del  2015
(recte: dell'art. 19 del d.l. n. 148 del  2017),  per  originario  (e
manifesto) difetto dei presupposti ex art. 77 Cost.; ovvero,  secondo
altra prospettazione dogmatica, della legge n. 172 del  2017,  almeno
nella parte relativa alla conferma dell'art. 19 del d.l. n.  148  del
2017, per avere quest'ultima convertito il predetto decreto-legge pur
nell'evidente difetto dei presupposti essenziali. 
    3.- Con atto depositato in cancelleria  il  3  dicembre  2019  e'
intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che la questioni siano dichiarate inammissibili e  comunque
infondata. 
    3.1.- Riguardo ai  presupposti  di  necessita'  e  urgenza  delle
disposizioni censurate, la  difesa  statale  rileva  che  gli  stessi
dovrebbero essere rintracciati nell'impossibilita'  di  un  ulteriore
differimento dell'adeguamento dell'ordinamento  interno  ai  principi
comunitari in materia di collecting di diritto d'autore di  cui  alla
direttiva 2014/26/UE («direttiva Barnier»). Tale direttiva era  stata
si' recepita dal d.lgs. n. 35 del 2017, ma  lasciando  inalterato  il
monopolio della SIAE nel  mercato  dell'intermediazione  dei  diritti
d'autore;  di  talche'  si  sarebbe  reso  necessario   un   puntuale
intervento regolatore in materia, non  piu'  differibile,  diretto  a
consentire il rispetto del generale principio di libera  concorrenza,
delineato non solo dalla legislazione antimonopolistica  dell'UE,  ma
anche dalla stessa Costituzione (art. 41). 
    L'introduzione del censurato art. 19 del d.l. n.  148  del  2017,
quindi, non soltanto avrebbe posto fine  all'annosa  questione  della
raccolta  e  distribuzione  dei  diritti  d'autore  in   assenza   di
concorrenza da parte della  SIAE,  ma  avrebbe  consentito  anche  di
evitare l'annunciata apertura di una procedura d'infrazione da  parte
della Commissione europea  per  il  non  corretto  recepimento  della
direttiva Barnier. 
    L'eventuale  accoglimento   delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale, cosi', se da un lato determinerebbe  la  reviviscenza
della  disciplina  interna  previgente,  contrastante  con  l'attuale
quadro normativo comunitario, dall'altro ripristinerebbe di fatto  il
monopolio  SIAE,  eliminando  il  mercato  dell'intermediazione   dei
diritti d'autore, con grave nocumento per gli autori, nonche' per gli
operatori che abbiano avviato le loro attivita' in tale mercato. 
    Andrebbe  poi  considerato  che  il  controllo  di   legittimita'
costituzionale sui presupposti della decretazione  d'urgenza  risulta
esercitabile  soltanto  nei  limiti  della  evidente   mancanza   dei
presupposti  stessi,  anche  dopo  la  conversione  in  legge   (sono
richiamate le sentenze di questa Corte n. 272 e n. 62  del  2005,  n.
285, n. 196, n. 178 e n. 6 del 2004 e n. 341 del 2003; l'ordinanza n.
2 del 2005). Tale evidente mancanza dei  requisiti  di  necessita'  e
urgenza non sarebbe rilevabile nel caso  di  specie,  atteso  che  il
legislatore, per  evitare  una  procedura  d'infrazione,  si  sarebbe
trovato a dover intervenire urgentemente nella  materia  del  diritto
d'autore, ponendo fine al monopolio della SIAE in ottemperanza  della
normativa sovranazionale.  E,  a  tal  proposito,  la  giurisprudenza
costituzionale avrebbe gia' ritenuto che il rischio di una  procedura
di infrazione possa costituire di per se' motivo che  giustifichi  la
decretazione d'urgenza (e' richiamata la sentenza di questa Corte  n.
244 del 2016). 
    3.2.- Riguardo  all'asserita  violazione  dei  requisiti  sanciti
dall'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del  1988,  secondo  cui  i
decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e  di
contenuto   specifico,   omogeneo   e   corrispondente   al   titolo,
l'Avvocatura generale dello Stato precisa che  il  d.l.  n.  148  del
2017, come convertito, diversamente dalla lettura data dall'ordinanza
di rimessione, non atterrebbe a  esigenze  indifferibili  nella  sola
materia finanziaria. La «Premessa» del decreto, infatti, ben porrebbe
in evidenza  come  il  contenuto  dello  stesso  attenga  anche  alla
«straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure per esigenze
indifferibili, in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali, di personale delle Forze di polizia  e  militare,  di
imprese, ambiente, cultura e sanita'». L'indifferibilita', in specie,
sarebbe  data  dalla  contingenza   storica,   caratterizzata   dalla
necessita', riconosciuta anche dal giudice rimettente, di armonizzare
compiutamente la normativa interna a quella comunitaria  in  tema  di
liberalizzazione in materia di collecting di diritti d'autore. 
    Le norme di cui al  censurato  art.  19,  dunque,  risulterebbero
caratterizzate, cosi' come previsto dalla rubrica, nonche' dal Titolo
III,  dello  stesso  decreto,  da  esigenze  d'indifferibilita';   la
specificita' e l'omogeneita' rispetto  al  testo  del  decreto-legge,
quindi,  dovrebbero  essere  esaminate  in   ordine   alle   esigenze
indifferibili in materia di imprese e cultura,  non  necessitando  di
essere ricercate altrove. Sarebbe pertanto erroneo  ricondurre,  come
fa il giudice a quo, l'urgenza alla sola materia finanziaria. 
    Al riguardo, conclude l'Avvocatura dello Stato, questa  Corte  ha
di recente precisato, in una  fattispecie  analoga,  che  la  urgente
necessita' del provvedere «"[...] puo' riguardare una  pluralita'  di
norme   accomunate   dalla   natura   unitaria   delle    fattispecie
disciplinate, ovvero anche dall'intento  di  fronteggiare  situazioni
straordinarie  complesse  e  variegate,  che  richiedono   interventi
oggettivamente eterogenei, afferenti quindi  a  materie  diverse,  ma
indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni
straordinarie venutesi a determinare"  (sentenza  n.  22  del  2012)»
(sentenza n. 244 del 2016). 
    4.- Con atto depositato in cancelleria il 27 novembre 2019 si  e'
costituita nel presente giudizio  la  Federazione  autori,  chiedendo
l'accoglimento delle questioni sollevate dal TAR Lazio. 
    4.1.- La difesa della parte, nel  riportarsi  alle  ragioni  gia'
svolte nel giudizio a quo, precisa in punto di rilevanza che,  se  il
denunciato art. 19 del d.l. n. 148 del 2017, come  convertito,  fosse
annullato, la SIAE otterrebbe una decisione satisfattiva, poiche'  il
giudice rimettente dovrebbe affermare la carenza di  un  fondamentale
presupposto abilitante l'attivita'  di  intermediazione  dei  diritti
d'autore degli OGC e, nel caso di specie, di LEA. 
    4.2.-  Le  questioni  sarebbe  altresi'  fondate  per  violazione
dell'art. 76 (recte: 77)  Cost.,  in  virtu'  dell'insussistenza  dei
presupposti per la decretazione d'urgenza, poiche' dall'insieme delle
disposizioni del d.l. n.  148  del  2017,  come  convertito,  sarebbe
evidente che l'indifferibilita' riguarda aspetti di natura economica,
dove l'urgenza atterrebbe a  esigenze  di  finanza  pubblica,  a  cui
sarebbe estraneo quanto disposto  dall'art.  19.  Nessuna  diretta  e
significativa influenza, infatti, le norme censurate potrebbero avere
sui conti dello Stato, posto che la SIAE e gli OGC hanno  il  compito
di raccogliere, amministrare e distribuire i diritti  d'autore  e  le
relative somme non passano per l'erario. Vero e' che l'atto normativo
non abbisogna di motivazione, ma la dichiarata  indifferibilita',  se
non collegabile a  ragioni  finanziarie,  resterebbe  inimmaginabile,
tanto piu' che la riforma segue al d.lgs. n. 35 del 2017,  che  pochi
mesi  prima  ha  provveduto  ad  adeguare  il  sistema  alle   regole
comunitarie. Tale disciplina, quindi, non sarebbe  stata  considerata
urgente e, anzi, e' intervenuta anni dopo la direttiva a cui lo Stato
doveva adeguarsi. Sarebbe allora del  tutto  illogico  associare  una
riforma di sistema, che demolisce  un  monopolio  quasi  secolare,  a
ragioni di urgenza, tali da non consentire un intervento  legislativo
ordinario. 
    In tal senso, la sentenza di questa  Corte  n.  22  del  2012  ha
riconosciuto il vizio di quella parte di  una  legge  di  conversione
recante - accanto alla disciplina di «interventi urgenti  in  materia
tributaria e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle  famiglie»  -  una
normativa «a regime», del tutto slegata da  contingenze  particolari.
Seppure la citata pronuncia riguardasse norme  aggiunte  in  fase  di
conversione, cio' non inciderebbe sul principio,  cosi'  sintetizzato
nella massima, secondo cui  «l'inserimento  delle  norme  denunciate,
stante il loro carattere di eterogeneita' rispetto all'oggetto o alla
finalita' del  decreto  spezza  il  legame  logico-giuridico  tra  la
valutazione fatta dal  Governo  dell'urgenza  del  provvedere  ed  "i
provvedimenti provvisori con forza di legge", di cui al comma secondo
dell'art. 77 Cost.,  il  quale  impone  il  collegamento  dell'intero
decreto-legge al caso straordinario di necessita' e urgenza,  che  ha
indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare
la  funzione  legislativa  senza  previa  delegazione  da  parte  del
Parlamento». 
    L'inserimento di norme estranee al contesto che impone  l'urgenza
sarebbe vieppiu' illegittimo se contenuto nel  testo  originario  del
decreto-legge, poiche' gli  inserimenti  successivi  sono  deliberati
direttamente dal Parlamento, il che  dovrebbe  far  considerare  piu'
attenuata l'arbitrarieta'  della  scelta  governativa;  nel  caso  in
esame, all'opposto, l'organo legislativo si sarebbe  limitato  a  una
mera ratifica del testo proposto dal Governo,  non  avendo  in  nulla
modificato l'art. 19 in discussione. 
    La tesi in esame, argomenta ancora la parte, troverebbe  conferma
anche nella sentenza di questa Corte n. 171 del 2007, secondo cui «la
preesistenza di una situazione di fatto comportante la  necessita'  e
l'urgenza di provvedere  tramite  l'utilizzazione  di  uno  strumento
eccezionale, quale  il  decretolegge,  costituisce  un  requisito  di
validita' costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che
l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in  primo
luogo un vizio di illegittimita' costituzionale del decreto-legge che
risulti   adottato    al    di    fuori    dell'ambito    applicativo
costituzionalmente previsto» (nello stesso senso, sentenza n. 128 del
2008). 
    4.3.- La disciplina di cui  al  censurato  art.  19  sarebbe  poi
asistematica, illogica e incoerente, introducendo, in un  sistema  da
antica data governato da  un  ente  pubblico,  soggetti  che  possono
operare con gli stessi compiti e funzioni, ma che  non  hanno  alcuna
connotazione pubblicistica. 
    L'irragionevolezza  si  coglierebbe  considerando  che  la   SIAE
svolge,  accanto  al  compito  di  esazione  dagli   utilizzatori   e
corresponsione agli autori dei loro  diritti  patrimoniali,  funzioni
solidaristiche, attraverso  l'apposito  fondo,  nonche'  di  sviluppo
della  cultura,  attraverso  iniziative  e  programmi  di   carattere
sociale. Inoltre, la SIAE gode di poteri ispettivi e coercitivi,  che
non attengono  agli  organismi  di  gestione,  i  quali  resterebbero
soggetti privati. Non si realizzerebbe, quindi, un  corretto  sistema
concorrenziale, ma si  confonderebbero  tipologie  di  operatori  non
omologabili. 
    5.- Con atto depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019  si  e'
costituita in giudizio la SIAE, la quale, ferma restando la  facolta'
di  ulteriormente  dedurre,  ha  chiesto  che   sia   innanzi   tutto
determinato l'oggetto della pretesa dalla stessa parte  fatta  valere
nel giudizio a quo. 
    5.1.- Ricostruita in fatto  la  vicenda,  la  difesa  della  SIAE
precisa che non sarebbe esatto affermare che «un'eventuale  pronuncia
di illegittimita' costituzionale della norma di  riferimento  sarebbe
(ancor piu') satisfattoria delle pretese della SIAE».  Tali  pretese,
infatti, sarebbero integralmente soddisfatte con l'accoglimento delle
domande annullatoria e risarcitoria del giudizio a quo, a  cui  certo
non osterebbe il d.l. n. 148 del 2017. Anzi,  tale  affermazione  del
rimettente parrebbe lasciar intendere che  il  ricorso  dalla  stessa
proposto fosse fondato e potesse essere accolto anche  senza  avviare
la   presente    fase    incidentale,    semplicemente    constatando
l'impossibilita' di qualificare LEA quale OGC. 
    Pertanto, la difesa della SIAE conclude che suo  primo  interesse
sarebbe l'affermazione da parte di questa Corte, in via principale  o
come  obiter  dictum,  della  correttezza  delle  suesposte  premesse
interpretative, con statuizione che  ben  potrebbe  precedere  quella
relativa alla fondatezza o meno del vizio prospettato dal rimettente. 
    6.- Con atto depositato in cancelleria il 3 dicembre 2019  si  e'
costituita  in  giudizio  LEA,  chiedendo  che  le  questioni   siano
dichiarate inammissibili o comunque infondate. 
    6.1.- L'inammissibilita' potrebbe essere dichiarata  per  diversi
profili. 
    6.1.1.- In primo luogo, le  questioni  sarebbero  irrilevanti  ai
fini della definizione del  giudizio  a  quo,  ove  dovrebbe  trovare
applicazione, ratione temporis,  non  gia'  la  norma  contenuta  nel
decreto-legge, ma quella contenuta nella legge  di  conversione,  che
avrebbe determinato una novazione della fonte. 
    Ne deriva che la questione  relativa  all'eventuale  carenza  dei
presupposti di straordinaria necessita' e urgenza per l'adozione  del
decreto-legge dovrebbe sempre considerarsi irrilevante ai fini  della
definizione  del  giudizio  principale.  Ne'  la  semplice  eventuale
identita'  di  contenuto   tra   la   disposizione   originaria   del
decreto-legge e quella oggetto di novazione da parte della  legge  di
conversione potrebbe valere a far perdere  di  vista  la  sostanziale
distinzione  esistente  tra  i  due  diversi  provvedimenti,   aventi
autonoma forza di legge. 
    Dall'inapplicabilita' del decreto-legge deriverebbe, de plano, la
palese   inammissibilita'    delle    questioni    di    legittimita'
costituzionale sollevate dal rimettente, stante la sua irrilevanza ai
fini   della   definizione   del   giudizio.   Cio'   a   prescindere
dall'eventuale efficacia sanante della legge di conversione  rispetto
a vizi del decreto-legge, nonche' alla questione  dei  margini  della
sindacabilita', ex art. 77 Cost., della legge di conversione. 
    6.1.2.- In secondo luogo, la questioni sarebbero irrilevanti  per
quanto concerne i commi 1 e 3 dell'art. 19 del decreto-legge  n.  148
del 2017, poiche' il giudice a  quo  sarebbe  chiamato  ad  applicare
esclusivamente il comma 2 dello stesso art. 19. 
    Il   giudizio   principale,   infatti,   verte   sulla    pretesa
illegittimita' del provvedimento con il quale l'AGCOM ha iscritto LEA
nel registro degli OGC autorizzati a operare in Italia, in quanto  in
possesso dei requisiti di legge dei quali, stando alla prospettazione
della ricorrente, la resistente  sarebbe  priva.  Tale  provvedimento
troverebbe il suo fondamento, come detto, esclusivamente nel comma  2
dell'art. 19. 
    6.2.- Nel merito le questioni sarebbero in ogni caso infondate. 
    6.2.1.- Sarebbe pacifico ed espressamente riferito  dallo  stesso
rimettente che con il decreto-legge oggetto  di  censura  il  Governo
avrebbe  inteso  porre  rimedio  alla  mancata   compatibilita'   tra
l'ordinamento  nazionale  e  quello  europeo,  con   riferimento   al
recepimento della direttiva 2014/26/UE, come confermato  anche  dalla
relazione illustrativa del decreto-legge. 
    Se tale premessa e' corretta, tuttavia, l'ordinanza di rimessione
avrebbe evidentemente omesso di considerare il disposto dell'art.  37
della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  (Norme   generali   sulla
partecipazione dell'Italia alla  formazione  e  all'attuazione  della
normativa e delle politiche dell'Unione europea), a norma  del  quale
il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari
europei possono proporre al Consiglio  dei  ministri  l'adozione  dei
provvedimenti, anche urgenti,  diversi  dalla  legge  di  delegazione
europea e dalla legge europea, necessari a fronte di  atti  normativi
dell'Unione  europea  o  di  sentenze  della   Corte   di   giustizia
dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure  d'infrazione  nei
confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento,
qualora il termine per provvedervi risulti  anteriore  alla  data  di
presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della
legge europea relativa all'anno di riferimento. 
    Secondo  tale  disposizione,  dunque,  l'esigenza   di   adeguare
l'ordinamento nazionale a quello europeo rappresenterebbe sempre  una
di quelle ipotesi di necessita' e urgenza in presenza delle quali,  a
norma dell'art. 77 Cost., il Governo puo' ricorrere alla decretazione
d'urgenza. Ne', d'altra  parte,  il  rimettente  avrebbe  argomentato
alcunche' circa eventuali circostanze per le quali tale  disposizione
dovrebbe considerarsi inapplicabile alla fattispecie all'origine  del
presente giudizio. 
    Non sarebbe lecito, in conclusione, dubitare  che  la  richiamata
disposizione di legge non faccia altro che codificare una valutazione
naturale e obbligata: il Governo, in presenza di  una  condizione  di
violazione  dell'ordinamento  comunitario  potrebbe,  anzi  dovrebbe,
agire, anche in  via  d'urgenza,  per  rimuovere  tale  condizione  e
uniformare l'ordinamento interno a quello europeo. 
    6.2.2.- Le  questioni  sarebbero  altresi'  infondate  in  virtu'
dell'intervenuta conversione del decreto-legge. 
    A prescindere  da  qualsivoglia  considerazione  in  ordine  alla
natura almeno perplessa dell'ordinanza di rimessione, nella parte  in
cui richiama i due  contrapposti  orientamenti  della  giurisprudenza
costituzionale   circa   l'ammissibilita'   di   una   questione   di
legittimita'  costituzionale,  per   carenza   dei   presupposti   di
straordinaria necessita' e urgenza di cui all'art. 77  Cost.,  di  un
decreto legge a seguito della sua  conversione,  in  una  fattispecie
quale quella oggetto del presente procedimento la  questione  sarebbe
senz'altro inammissibile. 
    La legge di  conversione,  infatti,  sarebbe  un  atto  normativo
autonomo, diverso e distinto rispetto al decreto-legge che  converte.
A seguito della conversione  del  decreto-legge,  pertanto,  solo  la
legge di conversione  potrebbe,  eventualmente,  formare  oggetto  di
sindacato di  legittimita'  costituzionale.  In  tal  senso,  non  si
dovrebbe  neppure  parlare  di  efficacia  sanante  della  legge   di
conversione giacche', evidentemente, non  potrebbe  sanarsi  qualcosa
che  non  sia  piu'  giuridicamente  esistente.  E,  in  ogni   caso,
qualsivoglia questione relativa all'eventuale sanatoria  sarebbe  del
tutto irrilevante ai fini della decisione  del  giudizio  principale,
non essendo il decreto-legge in quanto tale suscettibile  di  trovare
applicazione. 
    Il  tenore  letterale  del  secondo  comma  dell'art.  77   Cost.
chiarirebbe  che  l'eccezionalita'  e   la   straordinarieta'   della
decretazione d'urgenza risiedono nella circostanza  che  atti  aventi
efficacia normativa  siano  adottati  sotto  la  responsabilita'  del
Governo. Sarebbe tale anomalia, rispetto  al  riparto  costituzionale
dei poteri, che rappresenterebbe la ratio  dei  rigorosi  presupposti
alla cui sussistenza e' subordinata l'esercitabilita'  da  parte  del
Governo  del  potere  accordatogli,  in  via   straordinaria,   dalla
Costituzione   e   della   natura   precaria   e    temporanea    che
contraddistinguerebbe  l'efficacia  dei  provvedimenti  d'urgenza  di
matrice governativa. Con la conversione in  legge  del  decreto  piu'
volte menzionato, quindi, qualsivoglia  responsabilita'  del  Governo
verrebbe   evidentemente   sostituita   dalla   responsabilita'   del
Parlamento, che eserciterebbe in maniera piena la propria autonomia e
sovranita' di titolare del potere legislativo. 
    Non sarebbe quindi convincente il piu' recente orientamento della
giurisprudenza costituzionale a supporto della perenne sindacabilita'
anche di una legge  di  conversione  per  carenza  dei  requisiti  di
straordinaria necessita' e urgenza del decreto-legge  convertito,  in
ragione della circostanza  che,  in  caso  contrario,  il  Parlamento
diverrebbe libero di derogare alle regole di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 77 Cost. Tale assunto, infatti, non sarebbe coerente con la
portata del secondo periodo del comma  terzo  del  medesimo  art.  77
Cost., che, come e' noto, stabilisce  che  il  Parlamento  e'  sempre
libero di regolare con legge i rapporti giuridici  sorti  sulla  base
dei  decreti  non  convertiti.  Accedendo  alla  predetta   tesi   si
arriverebbe, in sostanza, al  paradosso  che  il  Parlamento  sarebbe
libero di sanare gli effetti  di  un  decreto-legge  non  convertito,
anche laddove  adottato  in  assenza  dei  necessari  presupposti  di
straordinaria necessita' e urgenza, mentre non potrebbe  far  proprio
il contenuto di un decreto-legge  in  sede  di  conversione  qualora,
all'atto dell'adozione del decreto,  difettassero  i  presupposti  di
necessita' e urgenza. 
    Ne' a giustificare la distinzione potrebbe addursi il  fatto  che
la  legge  di  conversione  arrivi  all'esito  di   un   procedimento
semplificato, a differenza della  legge  ex  art.  77,  terzo  comma,
secondo periodo, Cost. A prescindere, infatti, dalla circostanza  che
le differenze tra i due procedimenti si esaurirebbero sostanzialmente
nella velocita' del primo rispetto al secondo in  termini,  peraltro,
non  unici,  ne'  significativi,  questa  Corte  avrebbe  gia'  avuto
occasione di chiarire che il predetto principio vale anche laddove  a
sanare gli effetti di un precedente  decreto-legge  decaduto  si  sia
provveduto con la legge  di  conversione  di  un  successivo  decreto
(sentenza n. 84 del 1996). 
    Ratio  e  spirito  del  terzo  comma  dell'art.  77   Cost.,   in
conclusione,  sarebbero  esclusivamente   volti   a   trasferire   al
Parlamento, superata la fase dell'urgenza, la  piena  responsabilita'
di ogni eventuale iniziativa normativa assunta dal Governo al fine di
ripristinare l'ordinaria ripartizione tra i poteri. 
    Da tali considerazioni deriva, secondo la parte, che la questione
di legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  TAR  Lazio  andrebbe
dichiarata inammissibile perche' «manifestamente  infondata»,  stante
l'insindacabilita' di una legge di conversione  di  un  decreto-legge
per pretesa carenza dei presupposti di necessita' e urgenza. 
    6.2.3.- Aggiunge la difesa di LEA che, in ogni caso,  il  ricorso
al decreto-legge  sarebbe  stato  giustificato  dalla  necessita'  di
completare e perfezionare il recepimento  nell'ordinamento  nazionale
della direttiva 2014/26/UE, superando talune  perplessita'  sollevate
dalla Commissione europea nell'ambito di un  procedimento  prodromico
all'avvio di un'eventuale  procedura  di  infrazione  per  violazione
degli  obblighi  nascenti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione
europea. 
    Nel caso di  specie,  la  direttiva  2014/26/UE  prevedeva  quale
termine per il suo recepimento la data del 10 aprile 2016. Il Governo
italiano,   tuttavia,   non   aveva    provveduto    tempestivamente,
determinando cosi' la Commissione europea  a  metterlo  in  mora  con
lettera del 26  maggio  2016.  Successivamente,  allorquando  con  il
d.lgs. n. 35 del 2017 il Governo italiano ha proceduto al recepimento
della  citata  direttiva  e  ha  trasmesso,  al  fine  d'interrompere
l'indicata procedura di infrazione, lo schema del citato decreto alla
Commissione europea, gli uffici di quest'ultima  hanno  rappresentato
taluni dubbi e perplessita'  in  merito  alla  circostanza  che  tale
recepimento potesse considerarsi coerente alla richiamata  direttiva,
con particolare riferimento proprio alla mancata apertura del mercato
dell'intermediazione dei diritti d'autore agli OGC. In tale  contesto
il Governo, non essendo piu' in grado di intervenire  sul  menzionato
decreto legislativo frattanto approvato (il 15 marzo  2017),  avrebbe
dovuto far ricorso al decreto-legge  per  sottrarsi  al  rischio  che
fosse avviata un'ulteriore procedura di infrazione o,  comunque,  che
l'ordinamento  nazionale  continuasse   a   risultare   incompatibile
rispetto a quello europeo, quando erano ormai gia' trascorsi 18  mesi
rispetto alla data fissata per il recepimento della direttiva. 
    Si tratterebbe di una fattispecie  perfettamente  sovrapponibile,
come gia' ricordato, a quella tipizzata dall'art. 37 della  legge  n.
234 del 2012 e, pertanto, non residuerebbero spazi per  un  sindacato
di  legittimita'  costituzionale  in  ordine  alla  sussistenza   dei
presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza. In ogni caso,
l'esigenza di  adeguare  l'ordinamento  nazionale  a  quello  europeo
costituirebbe,  anche  per  la  giurisprudenza   costituzionale,   un
presupposto idoneo a far  ritenere  ragionevole  la  valutazione  del
Governo in ordine alla sussistenza dei presupposti  di  straordinaria
necessita'  e  urgenza  per  l'adozione  di  un  decreto-legge  (sono
richiamate le sentenze n. 287 del 2016 e n. 272 del 2005). 
    Infine, andrebbe sempre ricordato che il sindacato in ordine alla
sussistenza della necessita' e urgenza  e'  limitato  alla  manifesta
irragionevolezza e arbitrarieta' della valutazione del Governo. 
    7.- In prossimita' dell'udienza di discussione, la  difesa  della
SIAE ha presentato una memoria  con  cui  ha  integrato  quanto  gia'
dedotto in sede di costituzione in  giudizio,  chiedendo  il  rigetto
delle questioni di legittimita' costituzionale. 
    7.1.-   In   primo   luogo,   si   sottolinea   che   l'obiettivo
dell'attuazione di una direttiva  europea  non  farebbe  sorgere  una
presunzione iuris  et  de  iure  di  ricorrenza  dei  presupposti  di
necessita' e urgenza del decreto-legge. 
    Nella specie, tale ricorrenza non  sarebbe  dimostrata,  poiche',
come affermato dalla stessa difesa statale, la relazione illustrativa
del disegno di legge di conversione del d.l. n.  148  del  2017,  con
riferimento   al   censurato   art.   19,   richiama   l'opportunita'
dell'intervento alla luce dei rilevi degli uffici  della  Commissione
europea  in  relazione  al  regime  di  monopolio  della   SIAE.   La
motivazione,  quindi,  sarebbe  solo  apparente,  anzitutto   perche'
riferita  alla  mera  opportunita'  e  non  alla  necessita'  di   un
intervento, senza nulla dire  sull'urgenza  del  provvedere  e  senza
allegare l'esistenza di una procedura d'infrazione  concretamente  in
atto e in procinto di concludersi. 
    In secondo luogo, non sarebbe un argomento valido quanto  addotto
dal Presidente del Consiglio dei ministri, ossia  che  l'accoglimento
delle  questioni  determinerebbe  la  reviviscenza  della   normativa
abrogata e con questo  la  violazione  dei  principi  eurounitari  di
libera concorrenza. Ove cosi' fosse, infatti, rientrerebbe nei poteri
della Corte costituzionale (si richiama la sentenza n. 10  del  2015)
modulare gli effetti temporali della propria  pronuncia,  consentendo
al legislatore l'attuazione della direttiva nelle  forme  consuete  e
non in quella anomala della decretazione d'urgenza. 
    Sarebbe poi evidente la non omogeneita'  del  decreto-legge,  che
comporrebbe in un solo mosaico un  insieme  di  tessere  incapaci  di
disegnare  un   quadro   unitario.   Ne'   varrebbe   obiettare   che
l'omogeneita'  potrebbe   anche   non   essere   contenutistica,   ma
teleologica, perche', nella specie,  a  disposizioni  in  materia  di
termini o di  calamita'  naturali  se  ne  aggiungerebbero  altre  di
carattere strutturale, che non avrebbero nulla a che vedere l'una con
l'altra, come quelle in  materia  fiscale,  contabile  e  societaria.
Disposizioni che, appunto, non sarebbero solo di  contenuto  diverso,
ma possiederebbero  anche  diverse  gradazioni  di  necessita'  e  di
urgenza, sino (come nel caso di specie) a non possederne affatto. 
    7.2.- Inconsistenti  sarebbero  poi  i  rilevi  effettuati  dalla
difesa di LEA. 
    7.2.1.- Da  una  parte,  non  troverebbe  fondamento  l'eccezione
d'inammissibilita' relativa al venire censurato solo il decreto-legge
e non la legge di  conversione.  Nell'ordinanza,  infatti,  il  vizio
lamentato concernerebbe proprio il decreto-legge in quanto convertito
in legge. 
    Dall'altra parte, palesemente infondata sarebbe anche l'eccezione
d'inammissibilita' per  irrilevanza,  in  virtu'  della  sopravvenuta
legge di conversione, tenuto conto dell'ormai  costante  orientamento
della giurisprudenza costituzionale sulla sindacabilita' della  legge
di conversione per vizi del decreto-legge. 
    7.2.2.-  Erroneo  sarebbe  anche  l'argomento  secondo   cui   la
possibilita'   di   ricorrere   alla   decretazione   d'urgenza   per
l'attuazione di una direttiva UE troverebbe fondamento  nell'art.  37
della  legge  n.  234  del  2012.  Tale  disposizione,  infatti,   fa
riferimento alla necessita' di far  fronte  all'avvio  di  «procedure
d'infrazione  nei  confronti  dell'Italia  che  comportano   obblighi
statali di adeguamento, qualora il termine  per  provvedervi  risulti
anteriore alla data di presunta entrata  in  vigore  della  legge  di
delegazione europea  o  della  legge  europea  relativa  all'anno  di
riferimento». Nella specie, non vi  sarebbe  stata  in  corso  alcuna
procedura di infrazione e l'eventuale distonia fra il  d.lgs.  n.  35
del 2017 e la direttiva Barnier non  avrebbe  potuto  legittimare  il
Governo, di per se', a intervenire in via  d'urgenza,  altrimenti  si
sarebbe configurata la giustificazione di un'urgenza  auto-procurata,
pretendendo il Governo di provvedere  per  un  eventuale  errore  nel
disporre in via d'ordinaria normazione delegata. 
    Vero e' che la Commissione europea aveva aperto una procedura  di
infrazione nei confronti dell'Italia (proc. n. 2016/0368) e  che,  in
data 10 febbraio del 2017,  la  DG  CONNECT  aveva  rappresentato  al
Governo italiano alcune perplessita' relative all'art. 4 dello schema
di decreto legislativo (che fa salvo il monopolio SIAE), poi divenuto
il d.lgs.  n.  35  del  2017.  Ciononostante,  nessuna  procedura  di
infrazione e' stata aperta dopo l'emanazione del decreto  legislativo
e, in risposta  all'interrogazione  in  sede  di  Parlamento  europeo
"E-006529-17",  il  22  dicembre   2017,   la   Commissione   avrebbe
specificato che la procedura d'infrazione riguardava solo la  mancata
comunicazione delle misure di recepimento  nell'ordinamento  italiano
della direttiva 2014/26/UE e che il caso era stato  archiviato  il  4
ottobre 2017,  semplicemente  a  seguito  della  notificazione  delle
misure di attuazione della direttiva. 
    Si dovrebbe altresi' considerare che il  Governo  italiano  aveva
piena conoscenza della sentenza della Corte di giustizia  dell'Unione
europea, sezione quarta, 27 febbraio 2014, C-351/12, OSA, in  cui  si
era affermato che la  gestione  obbligatoria  dei  diritti  d'autore,
ancorche' costituisca una restrizione  alla  libera  prestazione  dei
servizi, e' compatibile con  il  diritto  europeo,  se  e  in  quanto
finalizzata a tutelare i diritti di  proprieta'  intellettuale,  dato
che essa e' idonea a consentire una gestione efficace di tali diritti
nonche' un controllo efficace del loro rispetto. 
    La  giurisprudenza  costituzionale,   d'altronde,   confermerebbe
l'assenza dei presupposti di necessita' e urgenza, che non potrebbero
derivare da esigenze auto-procurate (si richiama la sentenza  n.  220
del  2013).  Infatti,  e'   vero   che   l'attuazione   delle   norme
euro-unitarie  e'  stata  ritenuta  legittimante   l'intervento   con
decreto-legge, ad esempio, in materia bancaria; cio',  tuttavia,  non
semplicemente   in   base   alla   mera   esigenza   di    provvedere
all'attuazione, bensi' anche in virtu' del ricorrere di condizioni di
vera necessita' e urgenza (e' richiamata la sentenza n. 99 del  2018,
che riprende la sentenza n. 287 del 2016). 
    Il ricorso al decreto-legge,  quindi,  si  giustificherebbe  solo
laddove l'urgente necessita' di provvedere sia connessa  all'esigenza
di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata
attuazione delle norme europee di settore (si richiama la sentenza di
questa Corte n. 244 del 2016), mentre nel caso di specie non esisteva
alcuna  procedura  di  infrazione  successiva  all'attuazione   della
direttiva. La stessa prassi sarebbe orientata in tal  senso,  perche'
lo  strumento  del  decreto-legge  sarebbe  stato   sempre   motivato
dall'esigenza di porre rimedio a procedure d'infrazione  suscettibili
di portare alla condanna dell'Italia. 
    7.3.- Infine, la difesa della SIAE  asserisce  l'inammissibilita'
degli argomenti addotti dalla Federazione autori, che prospetta anche
la violazione del principio di ragionevolezza, in quanto  tale  vizio
non e' stato rilevato dal giudice a quo, risultando  dunque  estraneo
al thema decidendum. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  ha
sollevato,  in  riferimento  all'art.  77,   secondo   comma,   della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  19
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148  (Disposizioni  urgenti  in
materia finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili.  Modifica  alla
disciplina  dell'estinzione  del  reato  per  condotte  riparatorie),
convertito, con modificazioni, in legge  4  dicembre  2017,  n.  172,
«ovvero, secondo altra prospettazione dogmatica, della relativa legge
di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, almeno nella  parte  relativa
alla conferma dell'art. 19 del D.L. n. 148 del 2017». 
    1.1.- La disposizione censurata modifica gli artt. 15-bis  e  180
della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio), consentendo  l'attivita'
di intermediazione del diritto d'autore, in precedenza riservata alla
Societa' italiana autori ed editori (da qui: SIAE), anche agli  altri
organismi  di  gestione  collettiva  (da  qui:  OGC),  come  definiti
dall'art. 2, comma l, del decreto legislativo 15 marzo  2017,  n.  35
(Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva  dei
diritti d'autore e  dei  diritti  connessi  e  sulla  concessione  di
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l'uso
online nel mercato interno). 
    2.-   Secondo   il   giudice   rimettente    tale    disposizione
contrasterebbe con l'art. 77 Cost., con riguardo ai  presupposti  per
la decretazione d'urgenza. 
    2.1.-  In  primo  luogo,  infatti,   non   sussisterebbe   alcuna
giustificazione collegabile alla necessita' e urgenza  di  provvedere
in ordine alla censurata modifica del sistema  d'intermediazione  nel
settore  del  diritto  d'autore,  che  avrebbe  natura   di   riforma
ordinamentale  e  non  sarebbe  neppure  immediatamente  applicabile,
rinviando a ulteriori misure attuative. 
    2.2.- In  secondo  luogo,  mancherebbe  il  necessario  requisito
dell'organicita' delle disposizioni contenute nel  d.l.  n.  147  del
2018, come convertito, che risponderebbe a finalita' non univoche, ma
comunque collegate a esigenze indifferibili in  materia  finanziaria,
rispetto alle quali il censurato art. 19  si  rivelerebbe  del  tutto
estraneo, disciplinando una materia  priva  di  diretta  e  rilevante
relazione con il bilancio dello Stato, atteso che i diritti  d'autore
non confluiscono nell'erario. 
    3.-   Preliminarmente   deve   essere    esaminata    l'eccezione
d'inammissibilita', sollevata dalla difesa  dell'Associazione  Lea  -
Liberi editori e autori (da qui: LEA), parte nel giudizio a quo,  per
irrilevanza delle questioni, in  quanto  il  giudice  a  quo  avrebbe
censurato una disposizione del d.l. n. 147 del 2018, come convertito,
che non potrebbe pero' piu'  trovare  applicazione  in  virtu'  della
novazione  della  fonte  determinata  dalla  legge  di   conversione.
Eccezione a cui si lega l'ulteriore argomento in forza del  quale  la
questione di legittimita' costituzionale  sarebbe  inammissibile  una
volta intervenuta la legge  di  conversione,  che  avrebbe  efficacia
sanante rispetto al decreto-legge. 
    3.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    Da un lato,  l'ordinanza  di  rimessione  appunta  il  dubbio  di
legittimita' costituzionale sulla disposizione dell'art. 19 del  d.l.
n. 148 del 2017, cosi' come confermata dalla  legge  di  conversione.
Dall'altro  lato,  costituisce  ormai  costante  orientamento   della
giurisprudenza costituzionale, a partire dalla  sentenza  n.  29  del
1995, che la conversione in legge non ha efficacia sanante  dei  vizi
del decreto-legge, poiche' l'evidente  mancanza  dei  presupposti  di
necessita'  e  urgenza  configura  tanto  un  vizio  di  legittimita'
costituzionale del decreto-legge, quanto un vizio in procedendo della
stessa legge di conversione (tra le tante, sentenze n. 97  del  2019,
n. 287 del 2016, n. 10 del 2015, n. 93 del 2011, n. 83 del  2010,  n.
128 del 2008 e n. 171 del 2007). 
    4.- Secondo la difesa di  LEA  le  questioni  sarebbero  altresi'
inammissibili per irrilevanza in relazione ai commi 1 e  3  dell'art.
19 del d.l.  n.  148  del  2017,  come  convertito,  in  quanto  tali
disposizioni non dovrebbero trovare applicazione nel giudizio a  quo.
Quest'ultimo, infatti, riguarderebbe la verifica  dei  requisiti  per
l'iscrizione nel registro degli OGC, disciplinata dal  solo  comma  2
dell'art. 19, secondo cui per gli OGC stabiliti in Italia l'esercizio
dell'attivita' di intermediazione e' in ogni  caso  subordinata  alla
verifica del rispetto dei requisiti da parte  dell'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni (da qui: AGCOM). 
    4.1.- Anche tale eccezione non e' fondata. 
    In primo luogo, infatti, l'art. 19, comma 3, lettera a), modifica
l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 35 del 2017 proprio in relazione  al
provvedimento  di  verifica  dei  requisiti;   dunque,   anche   tale
disposizione trova sicuramente applicazione nel giudizio a quo. 
    In  secondo  luogo,  l'iscrizione  nel  registro  degli  OGC   ha
l'effetto di  consentire  agli  stessi  di  svolgere  l'attivita'  di
intermediazione sul diritto d'autore - prevista degli artt. 15-bis  e
180 della legge n. 633 del 1941, su cui interviene l'art. 19, comma 1
- senza, tra l'altro, dover raggiungere un accordo di  rappresentanza
con la SIAE. Tale  condizione,  infatti,  e'  stata  eliminata  dalla
modifica all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n.  35  del  2017,  operata
dall'art. 19, comma 3, lettera b), del d.l. n. 148 del 2017, restando
solo per le entita' di gestione indipendenti (da qui: EGI). 
    Ne consegue che i commi 1 e  3  del  citato  art.  19  -  la  cui
violazione  e'  richiamata  tra  i  motivi  di  ricorso  avverso   il
provvedimento dell'AGCOM impugnato nel giudizio a quo - recano  norme
che, per cio' stesso, rilevano in tale giudizio. 
    5.-  Sempre  in  via  preliminare,  da  ultimo,   devono   essere
dichiarate inammissibili le doglianze della difesa della  Federazione
autori,   anch'essa   parte   nel   giudizio   principale,   relative
all'illogicita' e irragionevolezza della disciplina di  cui  all'art.
19 del d.l. n. 148 del 2017, come convertito (dunque, implicitamente,
alla violazione dell'art. 3 Cost.). Si tratta,  infatti,  di  censure
non contenute nell'ordinanza di rimessione e, pertanto,  estranee  al
thema decidendum. 
    6.- Nel merito le questioni non sono fondate. 
    6.1.- Va premesso che le  disposizioni  censurate  riguardano  la
materia  dell'intermediazione  del  diritto  d'autore,  su   cui   e'
intervenuto il d.lgs. n. 35 del 2017, che ha  recepito  la  direttiva
2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014 «sulla gestione collettiva dei diritti d'autore  e  dei  diritti
connessi e sulla  concessione  di  licenze  multiterritoriali  per  i
diritti su opere musicali  per  l'uso  online  nel  mercato  interno»
(«direttiva Barnier»). 
    6.1.1.- La direttiva Barnier  ha  dettato  norme  concernenti  la
struttura organizzativa degli OGC e i rapporti tra gli autori e  tali
organismi, con l'obiettivo di armonizzare  le  regole  sull'attivita'
delle  organizzazioni  e  delle  societa'  di  gestione   collettiva.
Principio  fondamentale  e'  il  riconoscimento  agli  autori   della
liberta' di scegliere il soggetto a cui assegnare,  in  concreto,  le
varie tipologie di diritti previsti dalla legge (art. 5). A tal  fine
(art. 3), pertanto, oltre agli OGC possono costituirsi le EGI,  ossia
enti di carattere commerciale, sebbene non sia previsto che gli Stati
debbano  permettere  l'adozione   anche   del   modello   apertamente
commerciale di gestione. 
    La direttiva  Barnier  non  affronta  direttamente  il  tema  del
monopolio legale degli OGC nei rispettivi Paesi di origine, su cui si
era pronunciata la Corte di giustizia  dell'Unione  europea,  sezione
quarta, con la sentenza 27 febbraio 2014, C-351/12, OSA,  affermando,
sulla base del diritto dell'Unione allora vigente, la  compatibilita'
tra la gestione obbligatoria dei diritti d'autore e il  principio  di
libera prestazione dei servizi. Nondimeno, i ricordati principi della
direttiva gettano certamente le basi per la progressiva erosione  dei
monopoli legali. 
    6.1.2.- La normativa europea e' stata recepita dal d.l.gs. n.  35
del 2017 nell'ordinamento italiano, in cui, com'e' noto, la  gestione
del diritto d'autore e' stata riservata dalla legge n. 633  del  1941
alla SIAE. 
    Il d.lgs. n. 35 del 2017 ha  distinto  nettamente  tra  gli  OGC,
soggetti senza scopo di  lucro  detenuti  o  controllati  dai  propri
membri, e le EGI, che  perseguono  fini  di  lucro  e  non  sono  ne'
detenute ne' controllate, direttamente o indirettamente, dai titolari
dei diritti (art. 2). Si e' cosi' previsto (art. 4, comma  2)  che  i
titolari dei diritti possano affidare a un OGC o a una  EGI  di  loro
scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie  o  dei
tipi di opere e degli altri materiali protetti  per  i  territori  da
essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'UE di nazionalita',
di residenza o di stabilimento dell'OGC, dell'EGI e del titolare  dei
diritti. Era fatto salvo, pero', quanto disposto dall'art. 180  della
legge n. 633 del 1941, ossia la riserva  alla  SIAE  per  l'attivita'
d'intermediazione nella gestione dei diritti d'autore. In conseguenza
di cio', la liberta' di scelta da parte degli autori era  limitata  a
OGC o EGI stabilite all'estero, che potevano operare, tuttavia,  solo
previo accordo con la SIAE (art. 20 del d.lgs. n. 35 del 2017). 
    Pur affermando il principio di liberta' di scelta della  gestione
del diritto d'autore, pertanto,  il  d.lgs.  n.  35  del  2017  aveva
mantenuto il monopolio legale della SIAE in materia. 
    6.1.3.- Il mantenimento del monopolio ha suscitato  perplessita',
emerse nel  corso  dell'interlocuzione  con  le  istituzioni  europee
relativa  alla  procedura  d'infrazione   aperta   per   il   mancato
recepimento della direttiva Barnier, dato che il  d.lgs.  n.  35  del
2017 non era ancora entrato  in  vigore  alla  scadenza  del  termine
fissato dalla stessa direttiva (10 aprile 2016). 
    La Direzione generale UE "Reti di comunicazione e contenuti delle
tecnologie" (da qui: DG CONNECT), con lettera dell'8  febbraio  2017,
pronunciandosi sullo schema di quello che sarebbe poi divenuto l'art.
4 del citato decreto  legislativo,  ha  cosi'  segnalato  al  Governo
italiano l'opportunita' di riconsiderare il regime di monopolio della
SIAE  in  materia  di  gestione  collettiva  del  diritto   d'autore.
Nondimeno, la normativa di recepimento e' comunque entrata in vigore,
dopo circa un mese da  tale  lettera,  senza  variazioni,  mentre  la
risposta del Governo italiano e' intervenuta  solo  il  12  settembre
2017. Ivi, come risulta dall'interrogazione a risposta immediata  del
28 settembre 2017 n.  5-12302,  resa  nella  VII^  Commissione  della
Camera dei deputati, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo e il Sottosegretario di Stato per le politiche  europee
hanno manifestato l'intenzione di procedere a un ulteriore intervento
normativo, al fine di realizzare una piu'  compiuta  liberalizzazione
del settore, anticipando cosi' i contenuti dell'art. 19 del  d.l.  n.
148 del 2017. 
    In tal modo, nessuna  nuova  procedura  di  infrazione  e'  stata
aperta e il procedimento  gia'  avviato  e'  stato  archiviato  il  4
ottobre 2017, a seguito si' della sola notificazione del d.lgs. n. 35
del 2017, ma anche di tale risposta del Governo italiano. 
    6.1.4.- Il censurato art. 19, comma l, del d.l. n. 148 del  2017,
come convertito, e' dunque intervenuto in tale contesto,  modificando
gli artt. 15-bis e 180 della legge n. 633 del 1941. In conseguenza di
cio', l'attivita' d'intermediazione dei  diritti  d'autore  e'  stata
consentita anche agli altri OGC, i  quali,  come  finalita'  unica  o
principale, gestiscano diritti d'autore o diritti connessi ai diritti
d'autore per conto  di  piu'  di  un  titolare  di  tali  diritti,  a
vantaggio  collettivo  di  questi  e  che,  alternativamente,   siano
detenuti o controllati dai propri membri ovvero non  perseguano  fini
di lucro. Per gli OGC stabiliti in Italia, in ogni caso,  l'esercizio
dell'attivita' d'intermediazione e'  subordinato  alla  verifica,  da
parte dell'AGCOM, del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8 del
d.lgs. n. 35 del  2017,  la  cui  assenza  ben  potrebbe  determinare
l'esclusione dall'elenco degli OGC. 
    6.2.- Alla luce di tale ricostruzione dei fatti  puo'  affermarsi
come l'intervento del  legislatore  non  possa  dirsi  manifestamente
privo dei presupposti di necessita' e urgenza. 
    6.2.1.- La scelta  di  provvedere  attraverso  lo  strumento  del
decreto-legge,  infatti,  puo'  essere  rinvenuta  nella  necessita',
riconosciuta   anche   dal   giudice   rimettente,   di   armonizzare
compiutamente la normativa interna a quella comunitaria  in  tema  di
liberalizzazione  in  materia  di  gestione  collettiva  dei  diritti
d'autore e nell'urgenza di evitare l'apertura  di  una  procedura  di
infrazione. D'altronde, questa Corte ha gia' precisato che alla  base
di un decreto-legge possano esservi i ritardi connessi all'attuazione
della disciplina comunitaria, specie ove caratterizzata da una  lunga
trattativa tra l'Italia e gli organi europei  (sentenza  n.  272  del
2005). 
    Infatti, se e'  vero  che  non  e'  stata  aperta  una  procedura
d'infrazione per censurare espressamente l'inesatto recepimento della
direttiva Barnier da parte del d.lgs. n. 35  del  2017,  cio'  appare
motivato anche dal fatto che ai  dubbi  sollevati  dalle  istituzioni
europee mentre era in  corso  il  tardivo  recepimento  della  stessa
direttiva ha fatto seguito una rapida  modifica  del  citato  decreto
legislativo.  La  qual  cosa  ha   evitato   un'ulteriore   procedura
d'infrazione,  essendo  stati  gia'  manifestati   e   affrontati   i
potenziali profili di  contrasto  tra  la  normativa  italiana  e  il
diritto europeo, rimossi appunto dalle censurate disposizioni. 
    In  conclusione,  l'urgente  necessita'  di  provvedere  di   cui
all'art. 19  del  d.l.  n.  148  del  2017,  a  prescindere  da  ogni
valutazione sull'applicabilita' al caso di specie dell'art. 37  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali  sulla  partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e  delle
politiche dell'Unione  europea),  risulta  connessa  all'esigenza  di
superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per la mancata
attuazione delle norme europee di settore. Esigenze  gia'  da  questa
Corte ritenute  sufficienti  a  escludere  la  carenza  evidente  dei
presupposti di necessita' e urgenza (sentenza n. 244 del 2016). 
    6.2.2.- Ne' tale carenza potrebbe  dipendere  dal  fatto  che  le
norme censurate non siano  immediatamente  applicabili,  rinviando  a
successivi  provvedimenti  attuativi  dell'AGCOM.  La  giurisprudenza
costituzionale,  infatti,  ha  in  piu'  occasioni  chiarito  che  la
necessita' di provvedere con  urgenza  non  postula  inderogabilmente
un'immediata applicazione delle disposizioni normative contenute  nel
decreto-legge (sentenze n. 97 del 2019, n. 5 del 2018, n. 236, n. 170
e n. 16 del 2017). 
    6.3.-  Non  possono  trovare  accoglimento  neanche  le   censure
concernenti  il  difetto  di  omogeneita'  del  decreto-legge  e,  in
particolare, l'eterogeneita' dell'art. 19 del d.l. n. 148  del  2017,
come convertito, rispetto alle finalita' dello stesso decreto. 
    6.3.1.- Questa Corte ha chiarito che l'omogeneita' costituisce un
requisito  del  decreto-legge  sin   dalla   sua   origine,   poiche'
«l'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla  finalita'  del
decreto spezza il legame logico-giuridico tra  la  valutazione  fatta
dal  Governo  dell'urgenza  del  provvedere   ed   "i   provvedimenti
provvisori con forza di legge",  di  cui  alla  norma  costituzionale
citata» (sentenza n. 22 del 2012). 
    Nondimeno, l'urgente necessita' del  provvedere  puo'  riguardare
anche una pluralita'  di  norme  accomunate  non  solo  dalla  natura
unitaria delle fattispecie disciplinate,  ma  anche  dall'intento  di
fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata,  che
richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti  a
materie diverse, ma indirizzati tutti all'unico scopo  di  approntare
urgentemente rimedi a tale situazione. Si tratta,  nella  specie,  di
quei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo»,  che
possono in tal senso risultare omogenei rispetto allo scopo (cosi' le
sentenze n. 137 del 2018, n. 170 e n. 16 del 2017 e n. 32 del  2014).
seppure non siano per tale ragione esenti  da  possibili  censure  in
riferimento al requisito dell'omogeneita'. 
    6.3.2.- Cio' precisato, la «Premessa» del d.l. n. 148 del 2017 fa
riferimento alla «straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prevedere
misure per  esigenze  indifferibili,  in  materia  di  partecipazione
dell'Italia alle missioni internazionali, di personale delle Forze di
polizia e militare, di imprese,  ambiente,  cultura  e  sanita'».  Si
tratta, pertanto, di un ampio quadro di misure, che  accompagnano  la
manovra  di  bilancio  per  il  2018,  incentrate  principalmente  su
interventi fiscali, ma estese anche ad altre linee d'intervento, come
per i provvedimenti strutturali in materia di imprese, di trasporti e
di cultura. La ratio dell'intervento legislativo, in  altri  termini,
e' riconducibile a due distinte finalita', di ampia  portata:  da  un
lato, le misure di natura finanziaria e contabile; dall'altro, quelle
per esigenze indifferibili con riferimento a sei ambiti materiali: 1)
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali; 2) personale
delle forze di polizia  e  militari;  3)  imprese;  4)  ambiente;  5)
cultura; 6) sanita'. 
    Il d.l. n. 148 del 2017, d'altronde, rientra tra i provvedimenti,
comunemente denominati «decreti fiscali», recanti  quegli  interventi
indifferibili che sono discussi dal  Parlamento  parallelamente  alla
legge di bilancio, a volte in quanto ad essa  strettamente  connessi,
ma altre volte perche' contenenti misure necessarie  e  indifferibili
che difficilmente potrebbero essere  oggetto  di  esame  parlamentare
nell'arco temporale della sessione di bilancio, se  non  inserite  in
uno dei provvedimenti destinati all'approvazione in tale sessione. 
    Cio' non esclude che le disposizioni ivi contenute possano essere
oggetto di censura, quando non omogenee rispetto all'oggetto  e  alle
finalita' dell'intervento legislativo, specie ove introdotte in  sede
di conversione. Nel caso in esame, tuttavia,  il  censurato  art.  19
s'inserisce all'interno delle linee d'intervento del d.l. n. 148  del
2017, che reca misure in materia d'imprese e cultura in cui rientrano
senz'altro le  attivita'  relative  all'intermediazione  sul  diritto
d'autore. Non a caso, il dossier parlamentare  del  Comitato  per  la
legislazione, pur esprimendo taluni dubbi relativi all'omogeneita' di
alcune misure del decreto-legge, in particolare quelle introdotte  in
sede di conversione, non recava osservazioni sull'art. 19. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148  (Disposizioni
urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica
alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte  riparatorie),
convertito, con modificazioni, in legge  4  dicembre  2017,  n.  172,
sollevate,  in  riferimento  all'art.  77,   secondo   comma,   della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale  per  il  Lazio,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE