N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 2020
Ordinanza del 22 maggio 2020 del Tribunale di Mantova nel procedimento civile promosso da Galbiati S.r.l. contro Giambarda Doriano, Artigiana Profilati di Passali Raffaella e Fiorella Gabriele S.n.c. e Concordato Preventivo Artigiana Profilati di Passali Raffaella e Fiorella Gabriele S.n.c.. Procedimento civile - Misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare - Svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto - Modalita' di partecipazione del giudice - Previsione che lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 83, comma 7, lettera f), come modificata dall'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19).(GU n.36 del 2-9-2020 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Seconda Sezione Civile
Ordinanza, art. 23, legge 1° marzo 1953, n. 87.
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3980/2019 il giudice
istruttore dott. Giorgio Bertola letto il ricorso depositato da
Galbiati S.r.l. in data 28 novembre 2019;
Rilevato che il giudice a quo dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 83, comma 7, lettera f) del decreto-legge n.
18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 cosi' come modificato
dall'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 28/2020
ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata per i
seguenti
m o t i v i
1. - Rilevanza
In ordine alla rilevanza della sollevanda questione di
legittimita' costituzionale si osserva: il giudice a quo e' chiamato
a trattare il procedimento R.G. n. 3980/2019 chiamato alla prossima
udienza del 26 maggio 2020 con le modalita' di trattazione di cui
all'art. 83, comma 7, lettera f) del decreto-legge n. 18/2020,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020 come da
autorizzazione concessa dal Presidente del Tribunale con
provvedimenti del 27 marzo e 5 maggio 2020.
Alla prossima udienza i procuratori delle parti si collegheranno
alla stanza virtuale del giudice messa a disposizione dalla direzione
generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia per mezzo dell'applicativo Microsoft Teams.
I procuratori delle parti potranno collegarsi alla stanza
virtuale dai rispettivi studi professionali/private abitazioni. Al
contrario il sottoscritto magistrato, in forza del disposto dell'art.
83, comma 7, lettera f), sara' costretto a recarsi in ufficio presso
il Tribunale di Mantova che e' ricompreso nel distretto di Corte
d'appello di Brescia.
La norma che disciplina le modalita' di celebrazione della
odierna udienza con collegamento da remoto non prevedeva, nella
formulazione vigente al momento della entrata in vigore del
decreto-legge n. 18/2020 poi convertito nella legge n. 27/2020,
alcuna particolare disposizione quanto al luogo nel quale si doveva
trovare il giudice per poter utilizzare il software Microsoft Teams e
la stanza virtuale fornita dalla DGSIA.
Solo con la modifica dell'art. 3, comma 1, lettera c) del
decreto-legge n. 28/2020 e' stata aggiunta la specificazione che
«dopo le parole: "deve in ogni caso avvenire", sono aggiunte le
seguenti: "con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e"»
cosi' obbligando il giudice a recarsi presso l'ufficio giudiziario
per potersi collegare alla propria stanza virtuale Teams che invece
tecnicamente potrebbe essere utilizzata a prescindere dal luogo
fisico dal quale si trova collegato il giudice purche' abbia a
disposizione una connessione internet, una webcam ed un microfono.
Quanto alla rilevanza della questione sottoposta alla Corte
costituzionale, e' pienamente consapevole il giudice remittente che,
avendo la norma richiamata vigenza fino al 31 luglio 2020 data fino
alla quale e' possibile ad oggi utilizzare tale forma di trattazione
dei procedimenti civili, la questione si sarebbe potuta superare
semplicemente rinviando la trattazione del procedimento ad una data
posteriore al 31 luglio 2020.
Si osserva tuttavia che il procedimento di cui si tratta pende
dal novembre 2019 ed ha tra le sue parti una procedura concorsuale
cosi' che la sua trattazione e' ex lege prioritaria cosi' che non era
possibile differirne ulteriormente la trattazione.
Tale condizione rende attuale la rilevanza della questione cosi'
come richiesto anche dalla sentenza n. 91/2013 (red. Cartabia)
dovendo necessariamente fare applicazione della norma oggetto della
questione cosi' come prospettata.
Ancora sotto il profilo della rilevanza appare necessario
valutare se, ipotizzando che la decisione della Corte costituzionale
possa intervenire in un periodo successivo al 31 luglio 2020, la
questione rivesta il carattere di attualita' per come definito con
costanza dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (per un
esame della tematica si rimanda ai quaderni dell'ufficio studi della
Corte costituzionale dell'ottobre 2016 ed alla raccolta di decisioni
ivi contenute).
Sul punto, in disparte il fatto che nulla impedirebbe alla Corte
costituzionale ritenutane l'urgenza, di trattare la questione in data
anteriore al 31 luglio 2020 poiche' gli artt. 25 e 26 della legge n.
87 dell'11 marzo 1953 consentirebbero di adottare una decisione in
appena quaranta giorni, si deve osservare che se e' pur vero che lo
strumento previsto dalla lettera f) del comma 7 dell'art. 83,
decreto-legge n. 18/2020 e' attualmente previsto solo fino al 31
luglio 2020, non e' possibile escludere che alla data del 31 luglio
la situazione epidemiologica, che ha giustificato la sua
introduzione, possa protrarsi soprattutto nei territori sui quali
insiste l'ufficio giudiziario del giudice a quo che e' collocato nel
distretto di Corte d'appello di Brescia al cui interno e' ricompreso
anche il territorio di Bergamo e Brescia la cui situazione
epidemiologica puo' certamente dirsi avere i caratteri del notorio
quanto alla diffusivita' della pandemia da COVID-19 cosi' che la
rimozione della norma sospettata di illegittimita' costituzionale
appare necessaria alla luce della attuale situazione di fatto
presente nel territorio lombardo e del suo possibile prolungamento.
Per una migliore comprensione della diffusivita' del virus nel
territorio lombardo appare utile riportare i dati aggiornati alla
data dell'8 maggio reperibili sul sito istituzionale dell'Istituto
superiore di sanita': Sintesi dei dati principali - Lombardia:
79.369 infezioni diagnosticate dai laboratori di riferimento
regionale;
eta' mediana 66 anni (0aa-100aa);
14.611 decessi.
Parte di provvedimento in formato grafico
Come ricorda la Corte costituzionale la questione deve essere
attuale nel senso che il giudice remittente non deve aver esaurito il
potere di decidere sulla questione la quale richiede l'applicazione
della norma sospettata di illegittimita' costituzionale (sentenza n.
200/2014) come e' nel caso di specie considerato che il procedimento
ex art. 702-bis del codice di procedura civile, non e' stato ancora
deciso neppure quanto alla valutazione se operare o meno la sua
conversione da rito sommario a rito ordinario.
2. - Non manifesta infondatezza
In ordine alla non manifesta infondatezza della questione
sollevata, va osservato che l'obbligo di essere presenti in ufficio
per il magistrato per poter utilizzare la connessione da remoto con
Microsoft Teams, previsto dalla lettera f) del comma 7 dell'art. 83,
decreto-legge n. 18/2020, e' un obbligo attualmente sancito
esclusivamente per le udienze che deve celebrare il giudice civile
non ritrovandosi analoga imposizione, quantomeno in modo cosi'
esplicito, per qualsivoglia altro magistrato (sia esso penale,
amministrativo, contabile, tributario).
Neppure il giudice costituzionale ha ritenuto di imporsi la
presenza fisica in ufficio per fare ricorso allo strumento telematico
per trattare i procedimenti sottoposti al suo esame come si evince
dal provvedimento del 20 aprile 2020 del Presidente della Corte
costituzionale prof.ssa Cartabia nel quale si apprende che:
1) durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, fino al
30 giugno 2020 e comunque sino a nuovo provvedimento, i lavori della
Corte costituzionale proseguono secondo le seguenti modalita':
a) la partecipazione dei giudici alle Camere di consiglio e
alle udienze pubbliche puo' avvenire anche mediante collegamenti da
remoto e il luogo da cui essi si collegano e' considerato Camera di
consiglio o aula di udienza a tutti gli effetti di legge;
b) le modalita' di cui alla lettera precedente possono
essere adottate per ogni altra riunione della Corte, dei suoi giudici
e organi interni, incluse le adunanze per deliberazioni
amministrative, nonche' quelle dell'ufficio di presidenza, delle
commissioni e dei gruppi di lavoro.
La manifesta irragionevolezza e disparita' di trattamento che la
norma, cosi' come modificata dall'art. 3, comma 1, lettera c) del
decreto-legge n. 28/2020, riserva alle modalita' di partecipazione
all'udienza civile da parte del giudice e' resa ancora piu' evidente
dal fatto che, nell'attuale situazione epidemiologica dei territori
lombardi, essa costringe il giudice, per vero solo quello civile, a
recarsi presso l'ufficio giudiziario esponendosi lungo tutto il
viaggio e durante la permanenza nei locali del Tribunale, ad essere
contagiato od a contagiare soggetti terzi laddove dovesse risultare
un positivo asintomatico, il tutto al solo fine di poter utilizzare
lo strumento informatico Microsoft Teams che al contrario potrebbe
egualmente essere utilizzato con il collegamento da un luogo diverso
dall'ufficio giudiziario. Questo elemento espone inutilmente il
giudice a rischi per la salute facilmente evitabili proprio grazie
agli strumenti tecnici forniti dal Ministero della giustizia (art. 32
della Costituzione) che invece consentirebbero una trattazione
dell'udienza da remoto in tutta sicurezza.
La norma in esame appare irragionevole anche perche' omette di
considerare se le dotazioni informatiche degli uffici giudiziari
siano adeguate per sopportare il flusso di dati che verrebbe generato
se tutti i magistrati dell'ufficio utilizzassero contemporaneamente
la banda internet per svolgere udienza in collegamento da remoto come
emerge dalle prime segnalazioni pervenute da svariati uffici
giudiziari che segnalano difficolta' di collegamento nelle ore della
giornata di maggior traffico.
In tal senso conforta le valutazioni del giudice a quo anche il
parere reso dal Consiglio Superiore della Magistratura n.
18/PP/2020 - Parere sul decreto-legge del 30 aprile 2020, n. 28:
«Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni
di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia
di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di
coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e
contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta
COVID-19.» - Settore civile (relatore consigliere Braggion).
Nel parere si legge tra l'altro «In assoluta controtendenza
rispetto a quanto precedentemente previsto dal decreto-legge n. 18,
come convertito dalla legge n. 27 del 2020, e' la innovazione
disposta dall'art. 1, comma 1, lettera c), decreto-legge n. 28/2020,
per la quale "lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire
con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario", oltre che,
come gia' previsto, "con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti". E'
difficile individuare la ratio di tale scelta del legislatore, in
mancanza di una sua illustrazione nella relazione di accompagnamento,
non risultando necessaria la presenza del giudice nell'ufficio
giudiziario per la celebrazione dell'udienza da remoto. Infatti,
poiche' in ogni caso nessuna delle parti viene in contatto fisico con
il giudice, la presenza fisica di quest'ultimo nell'ufficio
giudiziario non aggiunge nulla quanto alla modalita' di espletamento
del contraddittorio simultaneo e quanto alla sua qualita' intrinseca.
Ne' tale presenza semplifica la gestione dell'udienza da parte del
giudice o l'attivita' degli avvocati, i quali sono tenuti al rispetto
delle medesime regole tecniche, senza che il primo possa richiedere
un ausilio qualificato per risolvere eventuali inconvenienti tecnici.
Dal momento che nella stragrande maggioranza dei casi l'udienza
civile e' notoriamente celebrata senza la presenza fisica del
cancelliere (ne' il decreto-legge n. 28 prevede l'obbligo della sua
presenza in caso di processo da remoto), l'unica ipotetica
giustificazione di tale presenza in ufficio sarebbe quella di
garantire la funzionalita' dell'udienza da remoto. Si tratta,
tuttavia, di una ipotesi che non puo' trovare riscontro nella
realta', posto che e' evidente che tale assistenza, in quanto
garantita mediante procedure di help desk da remoto, risulta fruibile
anche dal domicilio del magistrato, mentre gli uffici informatici dei
tribunali, in considerazione della loro ridotta dotazione, non
sarebbero in grado di garantire interventi tecnici in tempo reale per
tutti i giudici. Tutta da verificare, poi, e' la capacita' della rete
informatica dei diversi uffici giudiziari di reggere il carico di
lavoro conseguente allo svolgimento contestuale di numerose udienze
da remoto. L'obbligo di presenza del giudice non trova spiegazione
neanche nella necessita' che l'udienza sia preceduta da un rituale
invito a partecipare rivolto agli avvocati. La formula utilizzata
dalla disposizione contenuta nella lettera f) implica che la
comunicazione avvenga tramite Pec a cura della cancelleria ("Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed
al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno,
ora e modalita' di collegamento"), il che presuppone, naturalmente,
che l'avviso sia disposto con congruo anticipo, per consentire la
partecipazione effettiva, e non di certo il giorno dell'udienza.
Ancora, la norma non puo' trovare giustificazione nella possibilita'
che gli avvocati, le parti o gli ausiliari conservino comunque la
possibilita' di recarsi fisicamente presso la sede fisica ove si
trova il giudice, in quanto e' evidente che cio' contrasterebbe non
solo, ovviamente, con il principio del distanziamento sociale, ma
anche con la linearita' dello strumento, che mal si presta alla
celebrazione di una udienza "ibrida", in parte in presenza e in parte
da remoto. La necessaria presenza fisica in ufficio, peraltro,
potrebbe inutilmente determinare l'impossibilita' di svolgere le
udienze da remoto sia nel caso in cui vi sia una temporanea
impraticabilita' dell'ufficio per la necessita' di sanificazione
conseguente alla scoperta di casi positivi, sia nel caso in cui i
giudici siano positivi asintomatici oppure, anche se negativi,
debbano permanere in isolamento domiciliare a causa del precedente
contatto con persone risultate positive. Va altresi' rilevato che la
norma in esame, prevedendo la necessita' della presenza fisica del
giudice nell'ufficio giudiziario, deve intendersi riferita sia
all'organo giudicante monocratico sia a quello collegiale. In tale
ultimo caso, pero', la norma non chiarisce se i componenti del
collegio debbano essere contestualmente presenti nell'aula di udienza
o se gli stessi possano mettersi in collegamento tra loro da remoto,
ciascuno dal proprio ufficio o comunque da locali interni all'ufficio
giudiziario. Deve, infine, evidenziarsi che l'art. 4, comma 1,
intervenendo sull'art. 84, relativo al processo amministrativo - con
disposizione analoga a quella dettata dall'art. 85, come modificato
dall'art. 5 del decreto-legge n. 28 del 2020, sul processo contabile
-, stabilisce che "il luogo da cui si collegano i magistrati, gli
avvocati e il personale addetto e' considerato udienza a tutti gli
effetti di legge'', e quindi esclude l'obbligo di presenza del
collegio presso l'ufficio giudiziario, con una soluzione opposta a
quella relativa al processo civile. Peraltro, anche per il processo
penale, ove consentito da remoto, non viene disposto alcun obbligo
per il giudice di presenza fisica presso l'ufficio giudiziario (art.
83, comma 12-bis)».
Come ben evidenziato nel parere proposto dalla sesta commissione
del CSM, la norma appare irragionevole e contraddittoria anche con
se' stessa nella parte in cui al comma 12-quinquies del medesimo art.
83 laddove e' previsto che: «12-quinquies. Dal 9 marzo 2020 al 30
giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le
deliberazioni collegiali in Camera di consiglio possono essere
assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si
collegano i magistrati e' considerato Camera di consiglio a tutti
effetti di legge».
Tale previsione comporta quindi l'effetto irragionevole che il
giudice civile, monocratico o collegiale, dovrebbe recarsi in ufficio
per utilizzare Teams per collegarsi con i procuratori delle parti, le
parti medesime od il CTU, tutti in collegamento dai propri luoghi
personali, per poi invece, al termine dell'udienza, potersi spostare
in un luogo diverso e meno soggetto all'afflusso del pubblico
indifferenziato per collegarsi nuovamente con Teams con i membri del
collegio per deliberare la decisione conseguente alla celebrazione
dell'udienza svoltasi in ufficio, ma da remoto.
La irragionevolezza della norma traspare pure dal tenore della
relazione accompagnatoria al decreto-legge la quale non spiega le
ragioni che rendano necessaria la presenza del giudice in ufficio (si
veda sul punto il dossier n. 251 che, quanto alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 3 spiega che: «La lettera c) interviene sul comma
7, dell'art. 83, che elenca le misure organizzative che potranno
essere adottate dai capi degli uffici giudiziari. In particolare, per
quanto riguarda la possibilita' di svolgere le udienze civili
mediante collegamenti da remoto (lettera f) del comma 7), il
decreto-legge precisa che il giudice dovra' essere fisicamente
presente nell'ufficio giudiziario; saranno gli altri partecipanti
all'udienza - difensori, parti private, eventualmente pubblico
ministero - che potranno collegarsi da remoto con l'ufficio
giudiziario. Conseguentemente, le udienze civili (alle quali debbano
partecipare solo difensori, parti e ausiliari del giudice, nonche'
per quelle finalizzate all'assunzione di informazioni presso la
pubblica amministrazione) possono essere svolte mediante collegamenti
da remoto, con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione delle parti. L'individuazione e la
disciplina di questi collegamenti sono demandate ad un provvedimento
del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia, che e' stato emanato lo scorso 20 marzo.
Nei casi in cui si intenda svolgere l'udienza mediante collegamento
da remoto il giudice deve non solo dare congruo avviso alle parti e
eventualmente al pubblico ministero dell'ora e della modalita' di
collegamento, ma anche dare atto a verbale delle modalita' con cui si
accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti e, nel caso delle
parti, anche della loro libera volonta'. Il giudice dovra' trovarsi
presso l'ufficio giudiziario e di tutte le operazioni dovra' essere
dato atto nel processo verbale»).
La norma in esame si appalesa anche manifestamente irragionevole
poiche' in contrasto con la circolare della Presidenza del Consiglio
dei ministri n. 1 del 2020 («Misure incentivanti per il ricorso a
modalita' flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa»),
che ha, in particolare al punto 3, indicato l'importanza del ricorso
al lavoro agile, alla flessibilita' di svolgimento della prestazione
lavorativa, nonche' a strumenti per la partecipazione da remoto a
riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call
conference).
La predetta esigenza e' posta a fondamento anche dell'art. 87,
comma 1 del decreto-legge n. 18/2020 laddove dispone che, fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile
e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli
uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le
attivita' indifferibili che richiedono necessariamente la presenza
sul luogo di lavoro.
Come si ricava proprio dal comma 12-quinquies dell'art. 83 del
decreto-legge n. 18/2020 la presenza in ufficio non sarebbe affatto
necessaria visto che «Il luogo da cui si collegano i magistrati e'
considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge» cosi'
che se il mezzo tecnologico e' idoneo per celebrare la Camera di
consiglio, non e' oggettivamente comprensibile perche' non lo possa
essere per celebrare l'udienza, peraltro solo quella civile perche'
la limitazione vale solo per le udienze civili, considerato che lo
strumento tecnico e' il medesimo sia per le udienze che per le Camere
di consiglio.
P.Q.M. Il giudice istruttore dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 83, comma 7, lettera f) del decreto-legge n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 28/2020 per il palese contrasto con gli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione. Letto l'art. 23, legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 295 del codice di procedura civile. Rimette gli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale e dispone la sospensione del procedimento a quo in attesa della decisione della Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera ed al Presidente del Senato. Si comunichi altresi' alle parti costituite. Mantova, 22 maggio 2020 Il giudice istruttore: Bertola