N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 luglio 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 31 luglio  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Legge  di  semplificazione
  2020 - Disposizioni per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
  riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)  a  seguito
  dell'emanazione delle conclusioni sulle best  available  techniques
  (BAT) - Previsione che, di  norma,  la  conferenza  di  servizi  e'
  indetta in forma semplificata e in modalita' asincrona. 
- Legge della Regione Lombardia 21  maggio  2020,  n.  11  (Legge  di
  semplificazione 2020), art. 20, comma 1. 
(GU n.38 del 16-9-2020 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587;  pec  per  il
ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso  i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 legalmente domicilia; 
    Contro la Regione Lombardia (c.f. 80050050154),  in  persona  del
Presidente  pro  tempore,  con  sede  in  Milano,  piazza  Citta'  di
Lombardia, 1 per la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
della Legge Regione Lombardia n. 11 del 21 maggio 2020  -  «Legge  di
semplificazione 2020», limitatamente all'art. 20, comma  1,  come  da
delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2020. 
    Sul B.U.R. Lombardia del 25 maggio 2020, supplemento  n.  22,  e'
stata pubblicata la legge regionale della Lombardia 21 maggio 2020 n.
11 - «Legge di semplificazione 2020». 
    Il  Governo  ritiene  che  tale  legge  sia   censurabile   nella
disposizione  supra  indicata,  e  propone  pertanto   questione   di
legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma l Cost. per
i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. Illegittimita' costituzionale dell'art.  20,  comma  1,  della
Legge Regione Lombardia 21 maggio 2020, n. 11, per contrasto con  gli
articoli 97, 117, secondo comma, lettera m) e lettera  s)  Cost.,  in
riferimento all'art. 29-quater, comma 5, del decreto  legislativo  n.
152 del 2006, come modificato dall'art. 5, comma 1,  lettera  b,  del
decreto legislativo n. 127 del 2017 (norma interposta). 
    L'art. 20 della Legge della Regione Lombardia n. 11 del 2020 reca
disposizioni contrastanti con  la  competenza  esclusiva  statale  in
materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (art. 117,  comma
2, lettera  s),  Cost.),  comportando  l'esercizio  di  una  potesta'
legislativa regionale non finalizzata alla mera  semplificazione  del
procedimento  autorizzatorio,  e  travalicando  cosi'   l'ambito   di
competenza costituzionalmente assegnato alle regioni. 
    Questa la norma impugnata: 
        «Art.   20.   Disposizioni   per   la   semplificazione   dei
procedimenti di riesame delle  AIA  a  seguito  di  emanazione  delle
conclusioni sulle BAT. 
    In vigore dal 26 maggio 2020. 
    1. Al fine di consentire una maggiore celerita'  nell'istruttoria
dei procedimenti di autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA),  in
caso  di  riesami  effettuati   a   seguito   dell'emanazione   delle
conclusioni sulle BAT ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3,  lettera
a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia
ambientale),  purche'  in  assenza  di   modifiche   che   implichino
l'attivazione delle procedure di valutazione  di  impatto  ambientale
(VIA) o di verifica di assoggettabilita'  a  VIA,  la  conferenza  di
servizi e' indetta, di norma, in forma semplificata  e  in  modalita'
asincrona, secondo la disciplina di cui all'art. 14-bis della legge 7
agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
preferibilmente, ove possibile,  mediante  le  modalita'  telematiche
messe a disposizione dalla Giunta regionale». 
    Come si legge, l'art.  20,  comma  1,  prevede  che  al  fine  di
consentire una maggiore celerita' nell'istruttoria  dei  procedimenti
di autorizzazione integrata ambientale  (AIA),  in  caso  di  riesami
effettuati a seguito  dell'emanazione  delle  conclusioni  sulle  BAT
(best available techniques - migliori tecniche disponibili) ai  sensi
dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 - purche' in assenza di modifiche che  implichino
l'attivazione delle procedure di valutazione  di  impatto  ambientale
(VIA) o di verifica di assoggettabilita' a VIA  -  la  conferenza  di
servizi e' indetta, di norma, in forma semplificata  e  in  modalita'
asincrona, secondo la disciplina di cui all'art. 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241,  preferibilmente,  ove  possibile,  mediante  le
modalita' telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale. 
    Tale previsione normativa  non  risulta  coerente  con  le  norme
statali - in particolare con l'art. 29-quater, comma 5,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art.  5,  comma  1,
lettera b, del  decreto  legislativo  n.  127  del  2017  -  che,  al
contrario, impongono espressamente il ricorso alla modalita' sincrona
per le conferenze di servizi AIA. 
    L'art. 29-quater, infatti, al comma 5  («5.  La  convocazione  da
parte   dell'autorita'   competente,    ai    fini    del    rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita  Conferenza  di
servizi, alla quale sono invitate le  amministrazioni  competenti  in
materia ambientale e comunque, nel caso  di  impianti  di  competenza
statale, i Ministeri  dell'interno,  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre  al  soggetto
richiedente  l'autorizzazione,  nonche',  per  le  installazioni   di
competenza regionale, le  altre  amministrazioni  competenti  per  il
rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio
dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge  7
agosto  1990,  n.  241,   e   successive   modificazioni»)   richiama
espressamente il solo art. 14-ter («conferenza simultanea») e non  il
14-bis («conferenza semplificata»), della legge  7  agosto  1990,  n.
241. 
    Cio' posto, la disciplina generale della conferenza  di  servizi,
come modificata dal decreto  legislativo  30  giugno  2016,  n.  127,
recante «Norme  per  il  riordino  della  disciplina  in  materia  di
conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto
2015,  n.  124»,  rientra  nell'ambito  della  potesta'   legislativa
esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo,  lettera
m), della Costituzione, come  chiarito  dall'art.  29,  comma  2-ter,
della stessa legge n. 241 del 1990. 
    Essa, pertanto, ai sensi  dell'art.  29,  comma  2-quater,  della
suddetta legge n. 241 del 1990, prevale sulle discipline  legislative
regionali, non potendo le regioni  stesse  e  gli  enti  locali,  nel
disciplinare  i  procedimenti  amministrativi  di  loro   competenza,
stabilire garanzie inferiori a quelle  assicurate  ai  privati  dalle
disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
ai commi 2-bis e 2-ter, bensi' ulteriori livelli di tutela. 
    Con le modifiche introdotte dal decreto legislativo  n.  127  del
2016 la conferenza di servizi decisoria puo' svolgersi  di  norma  in
forma semplificata e in modalita' «asincrona», ossia senza  riunione,
mediante  la  semplice  trasmissione  per  via  telematica,  tra   le
amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze  con
le  relative  documentazioni  e  delle  determinazioni:  il  relativo
procedimento e' delineato dal  nuovo  art.  14-bis,  della  legge  n.
241/1990. 
    Fuori dalle ipotesi considerate, e' prevista, poi, la  conferenza
in forma  simultanea  ed  in  modalita'  sincrona,  con  riunione  in
presenza delle diverse  amministrazioni  coinvolte.  Tale  modalita',
disciplinata dal nuovo  art.  14-ter  della  legge  n.  241/1990,  e'
destinata  ad  operare,  specialmente   nei   casi   di   particolare
complessita'  della  decisione  da  assumere.  Con  riferimento  alle
determinazioni assunte all'esito  di  questo  tipo  di  procedimenti,
codesta Corte costituzionale (sentenza n. 147 del 2019)  ha  chiarito
che il provvedimento unico non sostituisce  i  diversi  provvedimenti
emessi  all'esito  dei  procedimenti  amministrativi,  di  competenza
eventualmente   anche   regionale,   che   possono   interessare   la
realizzazione del progetto, ma li  ricomprende  nella  determinazione
che conclude la conferenza di servizi (comma 7 del nuovo art.  27-bis
decreto legislativo n. 152/2006, introdotto dall'art.  16,  comma  2,
del decreto legislativo n. 104 del 2017). 
    Orbene, secondo una ipotesi gia' prevista dal decreto legislativo
30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il  riordino  della  disciplina  in
materia di conferenze di servizi, in  attuazione  dell'art.  2  della
legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata, per quel che rileva,
dall'art. 29-quater, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
le  autorizzazioni   integrate   ambientali   rilasciate   ai   sensi
dell'anzidetto   decreto,   sostituiscono   ad   ogni   effetto    le
autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX  alla  relativa
Parte Seconda, e sono quindi comprensive delle  altre  autorizzazioni
necessarie alla realizzazione del progetto; hanno, dunque, una natura
unitaria, includendo in un unico atto i  singoli  titoli  abilitativi
emessi a  seguito  della  conferenza  di  servizi,  che,  come  noto,
riunisce  in  unica  sede  decisoria   le   diverse   amministrazioni
competenti. 
    Posto quanto precede, non puo' non sottolinearsi che, come  anche
recentemente affermato da codesta Corte costituzionale, la  normativa
in tema di VIA/AIA rappresenta, «anche in attuazione  degli  obblighi
comunitari,  un  livello  di  protezione  uniforme  che   si   impone
sull'intero territorio nazionale,  pur  nella  concorrenza  di  altre
materie di competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2019  e  n.  198
del 2018). 
    L'unitarieta' e l'allocazione in capo allo Stato delle  procedure
relative  a  progetti  di  maggior  impatto  ambientale  e  rilevanza
risponde «ad una esigenza di  razionalizzazione  e  standardizzazione
funzionale all'incremento della qualita' della  risposta  ai  diversi
interessi coinvolti, con il  correlato  obiettivo  di  realizzare  un
elevato livello di protezione del bene ambientale»  (sentenze  n.  93
del 2019 en. 198 del 2018). 
    Protezione  ambientale   comunque   rientrante   nella   potesta'
legislativa esclusiva  dello  Stato,  ex  art.  117,  secondo  comma,
lettera s). 
    Il  rispetto  delle  suesposte  finalita'  costituisce,  inoltre,
espressione   del   principio   di   buon    andamento    dell'azione
amministrativa derivante dall'art. 97 della Costituzione. 
    La  disciplina  della  VIA/AIA  e'  mossa  dalla  necessita'   di
affiancare  alla  tutela   ambientale   anche   la   semplificazione,
razionalizzazione  e  velocizzazione  dei   procedimenti   che   sono
espressione del buon andamento dell'azione  amministrativa:  esigenze
che sarebbero frustrate da interventi regionali  che,  incidendo  sul
relativo procedimento, si riverberano significativamente sul relativo
portato, in aperta  contraddizione  con  le  scelte  del  legislatore
statale. 
    In siffatta cornice non e' casuale, a tale  riguardo,  che  anche
l'art. 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del  2006,  pur
riconoscendo  uno  spazio  di  intervento  alle  regioni  e  province
autonome, ne definisca  tuttavia  il  perimetro  d'azione  in  ambiti
specifici e puntualmente precisati. 
    Fuori da  questi  ambiti  e'  dunque  preclusa  alle  regioni  la
possibilita' di incidere sul dettato normativa che attiene a siffatti
procedimenti  unitari   autorizzatori   cosi'   come   definiti   dal
legislatore  nazionale,  di  per  se'  caratterizzati  da   specifica
complessita'. 
    Per le esposte ragioni, la Legge della Regione  Lombardia  n.  11
del   2020   limitatamente   all'art.   20,    comma    1,    risulta
costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli 97, 117,
comma secondo, lettera m)  ed  s),  Cost.,  in  riferimento  all'art.
29-quater, comma 5, del decreto legislativo n.  152  del  2006,  come
modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
n. 127 del 2017. 
    Per questi motivi la suddetta legge  regionale  viene  impugnata,
limitatamente alle norme sopra evidenziate, ai  sensi  dell'art.  127
della Costituzione. 
 
                                P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo   e    conseguentemente
annullare l'art. 20, comma 1, della legge Regione Lombardia n. 11 del
21 maggio 2020 - «Legge  di  semplificazione  2020»,  pubblicata  sul
B.U.R. Lombardia del 25 maggio  2020,  supplemento  n.  22,  come  da
delibera del Consiglio dei ministri in data 22  luglio  2020,  per  i
motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri del  22
luglio 2020; 
        2. legge regionale  Lombardia  n.  11  del  21  maggio  2020,
pubblicata sul B.U.R. Lombardia del 25 maggio  2020,  supplemento  n.
22. 
          Roma, 24 luglio 2020 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Di Leo 
 
                                 Il Vice Avvocato generale: Figliolia