AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Fenilefrina Laboratoire Aguettant» (20A05160) 
(GU n.241 del 29-9-2020)

 
     Estratto determina AAM/A.I.C. n. 125 del 17 settembre 2020 
 
    Procedura europea n. SE/H/1849/001/DC 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale:  FENILEFRINA
LABORATOIRE AGUETTANT, nella forma e confezioni alle condizioni e con
le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare  A.I.C.:  Laboratoire  Aguettant,  con  sede  legale   e
domicilio fiscale in 69007 Lione, 1 Rue  Alexander  fleming,  Francia
(FR).  
    Confezione: 
      «100 microgrammi/ml soluzione iniettabile o  per  infusione»  1
flaconcino in vetro da 20 ml -  A.I.C.  n.  048200012  (in  base  10)
1FYYBD (in base 32); 
      «100 microgrammi/ml soluzione iniettabile o per  infusione»  10
flaconcini in vetro da 20 ml -  A.I.C.  n.  048200024  (in  base  10)
1FYYBS (in base 32) 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile o per infusione 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Dopo l'apertura: il medicinale deve essere usato immediatamente. 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
      questo medicinale non richiede alcuna  temperatura  particolare
di conservazione. Tenere il flaconcino nell'imballaggio  esterno  per
proteggere il medicinale dalla luce. 
    Composizione: 
      principio attivo: Fenilefrina cloridrato 100 microgrammi/ml 
    eccipienti: 
      sodio cloruro 
      sodio citrato 
      acido citrico monoidrato 
      sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH) 
      acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Laboratoire aguettant 1, Rue  Alexander  Fleming,  69007  Lyon,
Francia 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'  ipotensione  durante
anestesia spinale, epidurale o generale. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
 
                      Classe di rimborsabilita' 
 
    Apposita sezione della  classe  di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  OSP  -   Medicinale
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC,  nei  casi  applicabili,   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto
di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se  il  principio  attivo  viene  inserito
nell'elenco delle date di riferimento per  l'Unione  europea  (elenco
EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea  dei  medicinali.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.