MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 ottobre 2020 

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni.
Inserimento nella tabella I della sostanza isotonitazene. (20A05477) 
(GU n.255 del 15-10-2020)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «Testo unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali; 
  Considerato che nelle tabelle I, II,  III  e  IV  del  testo  unico
trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto
di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; 
  Visto in particolare l'art. 14, lettera  a),  punto  1)  del  testo
unico che  prevede  l'inserimento  nella  tabella  I  delle  sostanze
ottenibili per sintesi che siano riconducibili per struttura  chimica
o per effetti a quelle oppiacee; 
  Viste  le  note  pervenute  nel  primo  semestre  2020   da   parte
dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce
del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, concernenti le  segnalazioni  e  un  iniziale  rapporto
complessivo  sull'aumento  delle  identificazioni  in  Europa  e  sui
potenziali rischi derivanti dalla nuova molecola  isotonitazene,  che
l'Osservatorio europeo sulle droghe e le  tossicodipendenze  (EMCDDA)
ha trasmesso al Punto focale italiano nei mesi di febbraio  e  aprile
2020; 
  Vista l'informativa pervenuta in data 6 marzo  2020  da  parte  del
Ministero degli affari esteri sul rischio del  dilagare  dell'uso  di
tale sostanza, negli Stati Uniti e in Canada; 
  Considerato che la sostanza isotonitazene e'  un  potente  oppioide
sintetico, riconducibile per struttura all'etonitazene presente nella
tabella I del testo unico, con effetti simili a quelli del fentanil e
di altri analgesici oppiacei, che possono provocare  nel  consumatore
il rischio di insufficienza respiratoria acuta  e  di  intossicazioni
fatali per arresto respiratorio; 
  Considerato  che  la  molecola  isotonitazene  e'  disponibile  sul
mercato  delle  droghe  in  Europa,  almeno  dall'aprile  2019,  come
risulta: da sequestri di polizia in Estonia, Germania,  Lettonia,  da
un sequestro doganale in Svezia,  da  un  campione  ottenuto  tramite
acquisto in Belgio e da campioni biologici provenienti da un caso  di
decesso nel Regno Unito, rilevati nel periodo  aprile  2019  -  marzo
2020; 
  Tenuto conto dei casi di decesso correlati all'assunzione di  detta
sostanza registrati sul territorio europeo: in  Germania  (un  caso),
nel Regno Unito (un caso) ed in altri paesi: in Canada (tre  casi)  e
negli Stati Uniti  (diciotto  casi),  riferiti  allo  stesso  periodo
aprile 2019 - marzo 2020; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota del 2 aprile 2020, favorevole all'inserimento  nella  tabella  I
del testo unico della sostanza isotonitazene; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 14 luglio  2020,  favorevole  all'inserimento  nella
tabella I della sostanza isotonitazene; 
  Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della tabella  I  del
testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione  anche
della presenza di  diversi  casi  di  decesso  associati  al  consumo
isotonitazene e dei rischi connessi alla sua diffusione  sul  mercato
illecito  delle  droghe,  riconducibile  a  sequestri  effettuati  in
Europa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,  e'  inserita,
secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza: 
       isotonitazene (denominazione comune) 
      N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimi
dazol-1-etanamina (denominazione chimica). 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° ottobre 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza