MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 24 novembre 2020 

Bando per l'insegnamento delle discipline di  specializzazione  della
Scuola  archeologica  italiana  in  Atene  nel  triennio   2021-2023.
(21A00228) 
(GU n.15 del 20-1-2021)

 
  IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
            IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 16 marzo 1987, n. 118, e  successive  modificazioni,
recante «Norme relative alla Scuola archeologica italiana in  Atene»,
e, in particolare, l'art. 12, comma 3; 
  Visto l'art. 7 dello statuto della scuola  di  specializzazione  in
archeologia e corsi  di  perfezionamento  della  Scuola  archeologica
italiana  di  Atene,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 ottobre 1988, concernente gli insegnamenti previsti; 
  Considerato che dalla data del 1° gennaio 2021 saranno  vacanti  le
seguenti discipline: 
    1. Archeologia e antichita' egee 
    2. Archeologia e storia dell'arte greca 
    3. Archeologia e storia dell'arte romana 
    4. Archeologia e storia dell'arte tardo antica e proto bizantina 
    5. Epigrafia e antichita' greche 
    6. Numismatica greca e romana 
    7. Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi 
    8. Topografia e urbanistica antica 
    9. Metodologia della ricerca archeologica 
    10. Teoria e tecnica del restauro architettonico; 
  Vista la proposta formulata dal direttore della Scuola archeologica
italiana di Atene in data 15 maggio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I professori universitari ordinari di ruolo in  servizio  almeno
fino alla data del 31 dicembre 2023 per l'insegnamento, nel  triennio
2021-2023, delle discipline citate  in  premessa  possono  presentare
domanda,  corredata  dalla  documentazione  didattica  e  scientifica
svolta nelle suddette materie d'insegnamento, al Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo entro trenta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  2. La domanda di cui al precedente comma, dovra'  essere  corredata
dall'autorizzazione preventiva del proprio Rettore,  purche'  non  si
determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di
appartenenza, a condizione comunque che l'attivita'  non  rappresenti
detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro
affidate dall'universita' di appartenenza,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 6, commi 10 e 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  3.  Entro  i  trenta  giorni  successivi  il   direttore   generale
Archeologia,  belle  arti  e  paesaggio,  nell'ambito  delle  domande
all'uopo presentate,  individua  terne  di  professori  per  ciascuna
disciplina. Il direttore della Scuola propone la nomina dei  docenti,
scegliendoli tra coloro che sono compresi nelle predette terne. 
  4. La nomina e' disposta dal Ministro per i  beni  e  le  attivita'
culturali  e  per  il  turismo,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, e ha durata triennale. 
 
    Roma, 24 novembre 2020 
 
                                      Il Ministro per i beni          
                            e le attivita' culturali e per il turismo 
                                           Franceschini               
 
          Il Ministro           
dell'universita' e della ricerca 
            Manfredi