COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 13 gennaio 2021 

Istruzioni di vigilanza per le societa' che gestiscono fondi pensione
aperti, adottate ai sensi dell'art. 5-decies, comma  1,  del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (21A00277) 
(GU n.20 del 26-1-2021)

 
                     LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
                         SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
«Disciplina delle forme pensionistiche  complementari»  (di  seguito:
decreto n. 252/2005), come  modificato  dal  decreto  legislativo  13
dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n.  147/2018),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17  gennaio  2019  ed  entrato  in
vigore il 1° febbraio 2019; 
  Vista la direttiva (UE) 2016/2341  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14  dicembre  2016,  relativa  alle  attivita'  e  alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali; 
  Visto l'art. 5-decies del decreto n. 252/2005, in base al quale  le
societa' e gli enti che gestiscono fondi  pensione  costituiti  nella
forma di patrimoni separati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h)
del  medesimo  decreto,  sono   tenuti   ad   assicurare,   in   modo
proporzionato alla dimensione,  alla  natura,  alla  portata  e  alla
complessita' delle attivita' del fondo pensione, l'assolvimento degli
obblighi previsti  dagli  articoli  4-bis,  5-bis,  5-ter,  5-quater,
5-sexies, 5-septies e 5-nonies del decreto legislativo  n.  252/2005,
in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo  settore  di
riferimento; 
  Visto lo stesso art. 5-decies del decreto n. 252/2005  nella  parte
in cui dispone altresi' che la COVIP, sentite la Banca  d'Italia,  la
CONSOB e l'IVASS, adotta specifiche istruzioni di vigilanza  al  fine
di garantire  l'assolvimento  dei  citati  obblighi  da  parte  delle
societa' che gestiscono fondi pensione aperti; 
  Vista  la  deliberazione  del  29  luglio  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 7 agosto 2020,  con  cui  la  COVIP  ha
emanato le «Direttive  alle  forme  pensionistiche  complementari  in
merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre  2018,  n.
147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341»; 
  Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito  della  procedura
di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 1°  aprile
2020; 
  Sentito il parere di Banca  d'Italia,  CONSOB  e  IVASS,  ai  sensi
dell'art. 5-decies del decreto n. 252/2005; 
 
                               Adotta 
 
                       le seguenti istruzioni: 
 
  Istruzioni di  vigilanza  per  le  societa'  che  gestiscono  fondi
pensione aperti, adottate ai sensi dell'art. 5-decies,  comma  1  del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
  Con il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n.  147  (di  seguito:
decreto n. 147/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  14  del
17 gennaio  2019,  e'  stata  data  attuazione  alla  direttiva  (UE)
2016/2341, del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  14  dicembre
2016,  relativa  alle  attivita'  e   alla   vigilanza   degli   enti
pensionistici aziendali o professionali. 
  Il recepimento  della  direttiva  e'  stato  realizzato  attraverso
un'ampia  e  articolata  revisione  della  disciplina   delle   forme
pensionistiche complementari, contenuta  nel  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005). Le modifiche
al decreto sono entrate in vigore il 1° febbraio 2019. 
  Nell'ambito delle novita' introdotte nel decreto  n.  252/2005,  il
nuovo art. 5-decies dispone che  le  societa'  che  gestiscono  fondi
pensione costituiti  nella  forma  di  patrimoni  separati  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera h) (fondi pensione aperti), assicurano,
in modo proporzionato alla dimensione, alla natura,  alla  portata  e
alla complessita' delle attivita' del fondo pensione,  l'assolvimento
degli obblighi previsti dagli articoli 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater,
5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies, in coerenza con gli assetti
organizzativi del rispettivo settore di riferimento. 
  Sempre ai sensi dell'art. 5-decies sopra citato, la COVIP,  sentite
la Banca d'Italia, la CONSOB  e  l'IVASS,  e'  chiamata  ad  adottare
specifiche   istruzioni   di   vigilanza   al   fine   di   garantire
l'assolvimento dei citati obblighi. 
  Le presenti istruzioni di vigilanza  sono  pertanto  finalizzate  a
dare attuazione al predetto art. 5-decies del  decreto  n.  252/2005,
cosi' da allineare i  comportamenti  delle  societa'  che  gestiscono
fondi pensione aperti alle previsioni ivi richiamate. 
  Ai fini delle presenti istruzioni, si intendono quali «societa' che
gestiscono fondi pensione aperti» le societa'  al  cui  interno  sono
costituiti i fondi pensione aperti e, cioe', le societa'  istitutrici
di detti fondi o quelle che  sono  successivamente  subentrate  nella
titolarita' degli stessi. Inoltre, ogni riferimento alle  «Istruzioni
di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie direttive  alle  forme
pensionistiche   complementari»   e'   da   intendersi   fatto   alla
deliberazione COVIP del 29 luglio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 7 agosto 2020. 
  Le istruzioni sono articolate in paragrafi, che seguono per lo piu'
l'ordine degli articoli richiamati dall'art. 5-decies del decreto  n.
252/2005, cosi'  da  facilitare  l'individuazione  delle  novita'  ed
evidenziare gli interventi da realizzare e la relativa tempistica. 
  In  particolare,  le  istruzioni  definiscono   le   modalita'   di
coordinamento della normativa del decreto n.  252/2005,  in  tema  di
governance,  con  gli  ordinamenti  di  settore  delle  societa'  che
gestiscono  fondi  pensione  aperti,  nell'ottica  di  salvaguardarne
l'applicazione, in caso di eventuale sovrapposizione di discipline. 
  Salvo che non sia diversamente previsto dalle presenti  istruzioni,
restano valide tutte le disposizioni adottate  dalla  COVIP,  nonche'
gli orientamenti e circolari della stessa, riguardanti anche i  fondi
pensione aperti e le relative societa', che risultino in essere  alla
data di entrata in vigore del decreto n. 147/2018. 
  Tenuto  conto  della  ratio  delle  norme  e   del   principio   di
proporzionalita', sono  escluse  dall'ambito  di  applicazione  delle
presenti istruzioni le societa' interessate da processi  di  cessione
di tutti i fondi pensione aperti da loro gestiti ad  altra  societa',
deliberati entro il 30 aprile 2021. 
 
1. Sistema di governo. 
  Nel nuovo art. 4-bis del decreto n. 252/2005, richiamato  dall'art.
5-decies del medesimo decreto, sono previsti i requisiti generali  in
materia di sistema  di  governo  cui  debbono  uniformarsi  anche  le
societa' che gestiscono fondi pensione aperti (di seguito: societa'),
per quanto attiene alle attivita' rilevanti ai  fini  della  gestione
dei fondi stessi. 
  Il sistema di governo di ciascuna societa' - per i profili relativi
alla gestione dei fondi pensione aperti - e' in particolare disegnato
in modo tale da  rispondere  alla  prioritaria  esigenza,  attuale  e
prospettica, di tutela degli aderenti e  dei  beneficiari  dei  fondi
stessi e di salvaguardia della piena separazione patrimoniale tra  il
patrimonio di ciascun fondo pensione aperto  e  il  patrimonio  della
societa' e degli altri clienti. 
  In tale ottica, occorre assicurare l'efficienza e  l'efficacia  dei
processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea  individuazione
e gestione dei rischi, nonche' l'attendibilita'  e  l'integrita'  dei
dati e delle  informazioni,  anche  contabili,  inerenti  ai  profili
gestionali dei fondi pensione aperti e lo svolgimento delle attivita'
nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione. 
  Le societa' individuano  e  formalizzano,  a  tal  fine,  procedure
operative che definiscano in modo chiaro il riparto delle funzioni  e
delle responsabilita' tra tutti i vari soggetti  che  sono  coinvolti
nella operativita' dei predetti fondi. 
  Il sistema assicura  altresi'  l'ordinata,  completa  e  tempestiva
circolazione  delle  informazioni  rilevanti  tra  tutti  i  soggetti
coinvolti in tale attivita', nonche' la tempestiva segnalazione delle
eventuali disfunzioni e violazioni  riscontrate  -  con  riguardo  ai
fondi pensione aperti - al soggetto o organo competente  ad  attivare
le misure correttive. Le procedure interne sono strutturate  in  modo
da garantire che le  segnalazioni  vengano  prontamente  esaminate  e
valutate. 
  Un ruolo centrale riveste l'adozione da parte delle societa' di  un
sistema di controllo interno, quale efficace presidio  per  garantire
il rispetto delle regole, la funzionalita' del sistema  gestionale  e
la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalita'. 
  Tale sistema,  strutturato  secondo  la  normativa  di  settore  di
ciascuna societa', in particolare prevede un insieme  organizzato  di
procedure di verifica dell'operativita' dei  fondi  pensione  aperti,
che  complessivamente  assicuri  la  verifica  di  conformita'  della
gestione dei predetti  fondi  rispetto  alla  normativa  nazionale  e
dell'Unione europea, sia  essa  primaria  o  secondaria,  nonche'  la
rispondenza  alle  previsioni  stabilite  dai  regolamenti  e   dalle
procedure operative. 
  Ove  non  gia'  previsto,  le  societa'  provvedono  pertanto,   in
conformita' alle regole di funzionamento dei  rispettivi  ordinamenti
di settore, ad adottare un sistema di controlli interni relativamente
ai fondi pensione aperti dalle stesse gestiti. 
  Il decreto n. 252/2005, non prevede l'obbligo  di  dotarsi  di  una
apposita funzione  di  compliance.  L'istituzione  di  una  specifica
funzione di compliance e' quindi rimessa alle  singole  societa',  le
quali terranno a tal fine conto di quanto previsto  dalla  rispettiva
normativa di settore. Rimane comunque ferma l'esigenza  che  ciascuna
societa' si strutturi in modo da assicurare che le procedure  interne
siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme  e
di regole e procedure deliberate dall'organo di  amministrazione,  al
fine  di  evitare  il  rischio  di  incorrere  in  sanzioni,  perdite
finanziarie o danni di reputazione in conseguenza  di  violazioni  di
norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione.  Ove  non
diversamente previsto dalla normativa di settore,  la  compliance  fa
parte del sistema di controllo interno della societa'. 
  L'adeguatezza e l'efficienza del complessivo sistema  di  controllo
interno forma inoltre oggetto di riesame - almeno  per  la  parte  di
attivita' riferita alla gestione del fondo pensione aperto - da parte
di una separata funzione (funzione di revisione interna), che  potra'
essere, a sua  volta,  interna  alla  societa'  ovvero  esterna  alla
stessa, compatibilmente con le disposizioni del  proprio  settore  di
appartenenza. In merito  a  tale  funzione  si  fa  rinvio  a  quanto
precisato nell'apposito paragrafo. 
  E', poi, prevista  l'adozione  di  misure  idonee  a  garantire  la
continua e regolare operativita' del fondo pensione aperto  anche  in
situazioni di emergenza. Le societa' sono  tenute  a  dotarsi  di  un
piano di emergenza (contingency  plan),  altrimenti  detto  anche  di
continuita' operativa,  nel  quale  sono  definiti,  tra  l'altro,  i
meccanismi  e  i  processi  interni  per  la  gestione  di  eventuali
criticita' dei fondi  pensione  aperti.  Il  piano  di  emergenza  e'
soggetto  a  periodica  revisione  ed  e'  reso  noto  al   personale
interessato  dal  piano  stesso,  cosi'  da   assicurare   la   piena
consapevolezza  delle  attivita'  da  espletare   al   ricorrere   di
situazioni di emergenza. 
  Il piano di emergenza per i fondi  pensione  aperti  di  cui  sopra
potra' confluire nei piani di continuita' operativa o di emergenza di
cui le societa' siano gia' dotate,  nel  rispetto  delle  regole  del
settore di appartenenza. La periodicita' di revisione  del  piano  di
emergenza e i criteri e le modalita'  con  le  quali  il  piano  deve
essere  reso  noto  al  personale  interessato  sono  definiti  dalla
societa', nel rispetto delle regole di funzionamento  del  rispettivo
ordinamento di settore. 
  Il sistema di governo della societa', per la  parte  relativa  alla
gestione dei  fondi  pensione  aperti  e  salvo  quanto  piu'  avanti
precisato, e' descritto in un apposito documento, da  redigersi,  con
cadenza  annuale,  e  da  pubblicarsi  sul  sito  web   della   forma
pensionistica/societa' unitamente al rendiconto dei fondi stessi,  in
cui ne viene fornita una rappresentazione  strettamente  limitata  ai
profili gestionali che assumono rilievo con riferimento a tali fondi. 
  Il «Documento sul sistema  di  governo  societario  afferente  alla
gestione dei fondi pensione aperti» ha per oggetto: 
    a)  l'organizzazione  della  societa'  rilevante  per  i  profili
gestionali inerenti ai fondi pensione aperti, ivi incluse le funzioni
e/o attivita' che risultano esternalizzate; 
    b) una descrizione sintetica di come sono organizzati i controlli
interni rilevanti per i fondi pensione aperti; 
    c) una descrizione sintetica di come e' organizzato il sistema di
gestione dei rischi rilevante per i fondi pensione aperti; 
    d) una descrizione sintetica di come sono  organizzati  i  flussi
informativi tra le strutture aziendali e il  responsabile  del  fondo
pensione aperto e viceversa; 
    e)  le  informazioni  essenziali  relative   alla   politica   di
remunerazione del  responsabile  del  fondo  pensione  aperto  e  dei
titolari delle funzioni fondamentali di  gestione  dei  rischi  e  di
revisione  interna  (qualora  tali  ultime  figure   siano   previste
dall'ordinamento di settore della societa' e' possibile far rinvio ad
altri documenti, disponibili al pubblico, previsti dalla normativa di
settore). 
  Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione  della  societa',
rilevante per il  fondo  pensione  aperto,  sono  riportati  anche  i
compiti e le responsabilita' dei soggetti, organi e  strutture  della
societa'  coinvolti  nel  processo  di  investimento  del  patrimonio
separato del fondo pensione  aperto.  Dalla  data  di  redazione  del
predetto «Documento sul sistema di  governo»  tali  informazioni  non
dovranno,  pertanto,  piu'  essere  riportate  nel  documento   sulla
politica di investimento, di  cui  all'art.  6,  comma  5-quater  del
decreto n. 252/2005. 
  La prima  pubblicazione  del  «Documento  sul  sistema  di  governo
societario afferente alla gestione dei fondi pensione aperti»  andra'
effettuata nel 2021, unitamente al rendiconto per il 2020,  cosi'  da
poter  fornire,   a   seguito   dell'avvenuta   realizzazione   degli
adeguamenti   prescritti,   un   quadro   esauriente   e   aggiornato
dell'assetto organizzativo  societario  dedicato  alla  gestione  dei
fondi pensione aperti. 
  Laddove le tematiche sopra elencate  siano  gia'  descritte  in  un
documento, redatto dalla societa' in conformita' alla  normativa  del
proprio ordinamento di settore, e questo sia pubblicato sul sito  web
della  societa'   medesima,   e'   possibile   non   procedere   alla
predisposizione del «Documento  sul  sistema  di  governo  societario
afferente alla gestione dei fondi pensione aperti», a condizione  che
il documento sia integrato con un'apposita sezione  recante  evidenza
delle specificita' relative alla gestione dei fondi pensione aperti. 
 
2. Funzioni fondamentali. 
  In merito alle funzioni fondamentali, l'art. 5-decies  del  decreto
n. 252/2005 richiama, con riferimento alle  societa'  che  gestiscono
fondi pensione aperti, l'art. 5-ter (sulla  gestione  dei  rischi)  e
l'art. 5-quater (sulla funzione di revisione  interna)  del  medesimo
decreto. 
  L'attribuzione  dei  relativi  compiti  e   l'articolazione   delle
funzioni  nell'ambito  dell'assetto  organizzativo   delle   societa'
avvengono secondo le regole dei rispettivi ordinamenti,  ben  potendo
essere svolte da soggetti, anche  esterni,  che  tali  funzioni  gia'
svolgono nell'ambito  del  complessivo  disegno  organizzativo  delle
societa'. 
  Pur in presenza di  un'analoga  funzione  fondamentale  nell'ambito
societario, le societa' possono, ove ritenuto opportuno  e  ove  cio'
non contrasti con la disciplina di settore,  istituire  una  distinta
funzione di gestione dei rischi e/o di revisione interna dedicata  al
fondo pensione aperto. 
  Laddove una o piu' di  tali  funzioni  non  fossero,  invece,  gia'
istituite, le societa' provvederanno alla relativa attivazione. 
  Nella declaratoria dei compiti assegnati ai titolari delle funzioni
fondamentali, redatta in conformita' alla normativa  di  settore,  e'
fatto esplicito riferimento alla circostanza che  tali  compiti  sono
svolti anche con riguardo ai  fondi  pensione  aperti  gestiti  dalle
societa'. 
  I compiti  specifici  di  ciascuna  delle  suddette  funzioni  sono
individuati negli  articoli  da  5-ter  a  5-quater  del  decreto  n.
252/2005; al riguardo si vedano i successivi paragrafi delle presenti
istruzioni. 
  I titolari delle funzioni fondamentali comunicano le  risultanze  e
le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito  di  responsabilita',
per quanto riguarda il fondo pensione aperto, ai  soggetti  e  organi
individuati  dall'ordinamento  interno  societario.   Sono   altresi'
tenuti, in conformita' a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 5 del
sopra  citato  decreto,  a  comunicare  alla  COVIP   le   situazioni
problematiche riscontrate nello svolgimento della propria  attivita',
per quanto attiene ai fondi pensione aperti, qualora  le  stesse  non
abbiano  trovato,  come  dovrebbero,  soluzione   all'interno   della
societa'. 
  Le  societa'  assicurano  ai  titolari  delle   predette   funzioni
fondamentali  la  sussistenza  delle  condizioni  necessarie  per  un
efficace svolgimento delle proprie  competenze,  che  sia  obiettivo,
equo e indipendente. 
  Infine, va da se' che figura distinta rispetto  ai  titolari  delle
funzioni fondamentali e' quella del responsabile di cui  all'art.  5,
commi 2 e 3 del decreto n. 252/2005, a cui la  normativa  attribuisce
il compito di verificare, in modo autonomo  e  indipendente,  che  la
gestione  della  forma  pensionistica  sia  svolta,  a  tutela  degli
aderenti e nel rispetto della normativa vigente  e  delle  previsioni
stabilite nei regolamenti e nei contratti. 
  Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP puo' richiedere, ai sensi
dell'art. 19, comma 3 del decreto n. 252/2005, in qualsiasi  momento,
tra gli altri, ai titolari delle funzioni  fondamentali  di  fornire,
per quanto di rispettiva competenza, informazioni  e  valutazioni  su
qualsiasi questione relativa al fondo  pensione  aperto,  nonche'  la
trasmissione di dati e documenti  riguardanti  lo  stesso  fondo.  La
COVIP puo' altresi', in base al successivo comma 4,  lettera  a)  del
medesimo art. 19, convocare presso di se' i titolari  delle  funzioni
fondamentali. 
  Con riguardo alle attivita' attinenti ai fondi pensione aperti,  in
caso di violazione trovano poi  applicazione  i  poteri  sanzionatori
della COVIP, di cui all'art. 19-quater del decreto n. 252/2005. 
  L'art. 4-bis, comma 3 del  decreto  n.  252/2005,  prevede  inoltre
l'adozione di politiche scritte in relazione a ciascuna  delle  sopra
indicate  funzioni  fondamentali.  Tali  politiche   possono   essere
riportate nei documenti societari la cui redazione sia gia'  prevista
dalle disposizioni di settore,  eventualmente  integrandoli  per  gli
aspetti di piu' specifica pertinenza dei fondi  pensione  aperti.  Le
politiche  in  parola  sono  soggette  a  revisione   periodica,   in
conformita' alle previsioni del settore di appartenenza;  in  difetto
la revisione e' effettuata almeno ogni tre anni e comunque in caso di
variazioni significative del settore interessato. 
  Con riferimento all'attivita'  connessa  alla  gestione  dei  fondi
pensione aperti, le societa'  sono  tenute  a  uniformarsi  a  quanto
indicato nel presente paragrafo entro e non oltre il 30 aprile 2021. 
  L'art. 5-decies del  decreto  n.  252/2005  non  richiama,  invece,
l'art.  5-quinquies  del  medesimo  decreto,  che  non  trova  dunque
applicazione. 
 
3. Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi. 
  L'art. 5-ter del decreto n. 252/2005, richiamato dall'art. 5-decies
del medesimo decreto, prevede  per  i  fondi  pensione  l'obbligo  di
dotarsi  di  un   sistema   organico   di   gestione   dei   rischi -
specificandone gli elementi essenziali e i  rischi  da  considerare -
nonche' l'obbligo di attivare una funzione di gestione dei rischi. 
  In particolare, sotto il profilo dei rischi, le  societa'  sono  in
primo  luogo  tenute  a  individuare,  in   ragione   della   propria
organizzazione e della dimensione,  natura,  portata  e  complessita'
dell'attivita' connessa alla gestione del fondo  pensione  aperto,  i
rischi cui e' esposto il fondo pensione aperto e quelli  che  gravano
sugli aderenti e beneficiari, valutando quali rischi  dell'elenco  di
cui al comma 4, dell'art. 5-ter,  sono  pertinenti  e  gli  ulteriori
rischi rilevanti, tenendo altresi' conto di quanto previsto dal comma
5 del medesimo articolo. Il sistema di gestione dei rischi  tiene  in
debita considerazione i rischi come sopra individuati. 
  Quanto, poi, alla integrazione del suddetto sistema nella struttura
organizzativa  e  nei  processi  decisionali  della  societa',  fermo
restando quanto sopra previsto, trovano applicazione le  disposizioni
del settore di appartenenza. 
  Laddove l'ordinamento di settore non preveda un sistema di gestione
dei rischi e una  specifica  funzione  di  gestione  dei  rischi,  le
societa' si uniformano alle previsioni  di  cui  all'art.  5-ter  del
decreto n. 252/2005 per cio'  che  riguarda  la  gestione  dei  fondi
pensione aperti, secondo le  modalita'  di  cui  alle  istruzioni  di
vigilanza dettate dalla COVIP  nelle  proprie  direttive  alle  forme
pensionistiche complementari, con riferimento al succitato articolo. 
 
4. Funzione di revisione interna (internal audit). 
  L'art. 5-quater  del  decreto  n.  252/2005,  richiamato  dall'art.
5-decies del medesimo decreto, descrive i compiti della  funzione  di
revisione interna. 
  Le societa' che gia' risultano dotate di una funzione di  revisione
interna sono chiamate, pertanto, ad integrarne le funzioni  in  linea
con l'art. 5-quater, comma 2 del decreto n. 252/2005. 
  Quanto, poi, alle modalita' organizzative di detta funzione,  fermo
restando quanto sopra previsto, trovano applicazione le  disposizioni
del  settore  di  appartenenza.  La  funzione  di  revisione  interna
riferisce,  inoltre,  le  risultanze  delle  analisi  compiute  e  le
eventuali disfunzioni e criticita' rilevate secondo le modalita' e la
periodicita' definite dalla societa' nel rispetto della normativa  di
settore. 
  Laddove, invece, l'ordinamento di settore non preveda una  funzione
di revisione interna, le societa' si uniformano  alle  previsioni  di
cui all'art. 5-quater del decreto n. 252/2005, per cio' che  riguarda
la  gestione  dei  fondi  pensione  aperti.  Trovano  in   tal   caso
applicazione alle societa', anche per quanto riguarda le modalita'  e
la periodicita', le istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle
proprie  direttive  alle  forme  pensionistiche  complementari,   con
riferimento al  succitato  articolo.  In  questo  caso,  le  societa'
assicurano la separatezza della funzione di revisione  interna  dalle
altre funzioni. 
  In ogni caso, la relazione della funzione di revisione interna, per
la parte  relativa  alla  gestione  del  fondo  pensione  aperto,  e'
trasmessa anche al responsabile del fondo stesso. 
 
5. Requisiti   di   professionalita'   e   onorabilita',   cause   di
  ineleggibilita' e di incompatibilita' e situazioni impeditive. 
  L'art. 5-sexies  del  decreto  n.  252/2005,  richiamato  dall'art.
5-decies del medesimo decreto, prevede che con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali siano definiti  i  requisiti  di
professionalita' e onorabilita', le cause  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita' e le situazioni impeditive e detta  disposizioni  in
merito ai controlli che gli organi dei fondi pensione/societa' devono
effettuare circa la verifica della sussistenza di queste  situazioni.
A tale previsione normativa e' stata data attuazione con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 giugno 2020, n. 108,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 4 settembre 2020. 
  Per quanto riguarda nello specifico i  requisiti  del  responsabile
del  fondo  pensione  aperto  e  dei  componenti  dell'organismo   di
rappresentanza trovano applicazione l'art. 5-sexies  del  decreto  n.
252/2005 e la sopra indicata normativa di attuazione. 
  Con riferimento alle funzioni fondamentali di gestione dei rischi e
di  revisione  interna,  si  applicano,  ove  esistenti,   le   norme
dell'ordinamento  di  settore  delle   societa'.   Laddove,   invece,
l'ordinamento di settore non prescriva l'istituzione  delle  predette
funzioni, le societa' si uniformano alle previsioni di  cui  all'art.
5-sexies del decreto n.  252/2005,  e  alla  succitata  normativa  di
attuazione, per cio' che riguarda  la  gestione  dei  fondi  pensione
aperti. 
 
6. Esternalizzazione (outsourcing) e scelta del fornitore. 
  L'art. 5-septies del  decreto  n.  252/2005,  richiamato  dall'art.
5-decies  del   medesimo   decreto,   detta   disposizioni   per   le
esternalizzazioni delle attivita' e delle  funzioni,  tra  cui  anche
quelle fondamentali. Inoltre, l'art. 4-bis, comma 3 del sopra  citato
decreto, richiamato sempre dall'art. 5-decies,  prescrive  l'adozione
di una politica di esternalizzazione. 
  Salvo quanto di seguito meglio precisato, le  previsioni  contenute
nelle norme di cui sopra sono tenute presenti dalle  societa',  avuto
anche riguardo alle istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle
proprie direttive alle forme  pensionistiche  complementari,  e  sono
applicate  compatibilmente  con  le  disposizioni   in   materia   di
esternalizzazioni del proprio settore di appartenenza. 
  L'esternalizzazione non esonera gli  organi  della  societa'  dalle
rispettive responsabilita'. 
  In ogni caso, alle societa' e' richiesto di garantire, in  caso  di
esternalizzazione,   che   non   si   producano   effetti    negativi
sull'attivita' di vigilanza della COVIP e sulla qualita' dei  servizi
resi agli aderenti e beneficiari dei fondi pensione aperti. 
  Le societa' possono, relativamente ai fondi pensione aperti,  anche
esternalizzare le funzioni fondamentali, se cio' non sia in contrasto
con la normativa del proprio settore di appartenenza.  Anche  in  tal
caso, ove la normativa di settore non prescriva  l'istituzione  della
funzione fondamentale, trovano applicazione i  requisiti  di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  11  giugno
2020, n. 108, e l'organo di amministrazione della societa' e'  tenuto
a effettuare le verifiche di cui all'art. 7 del medesimo decreto. 
  Per l'esternalizzazione relativa alla  gestione  amministrativa  (e
cioe' al service amministrativo concernente i fondi pensione aperti),
nonche' per l'eventuale esternalizzazione, in tutto o in parte, della
gestione finanziaria del fondo pensione  aperto,  l'informativa  alla
COVIP  e'  data  dopo  la  stipula  del  contratto,  ma  prima  della
decorrenza dell'esternalizzazione. Ancorche' il conferimento di  tali
incarichi non sia oggetto di approvazione preventiva della COVIP,  le
societa' inviano detta informativa alla  COVIP  entro  trenta  giorni
dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima che il  contratto
diventi operativo. All'informativa andra' allegata anche copia  della
convenzione  di  esternalizzazione  che  e'  stata  stipulata.   Tale
informativa non determina l'apertura, da  parte  della  COVIP  di  un
procedimento   amministrativo   di   autorizzazione,   ne'   comporta
l'espressione di un assenso preventivo. 
  Quanto sopra trova applicazione  anche  alle  esternalizzazioni  di
funzioni fondamentali che siano state istituite in  attuazione  delle
presenti istruzioni. Quanto, poi, alle esternalizzazioni  aventi  per
oggetto una  funzione  fondamentale  istituita  in  conformita'  alla
normativa  del  rispettivo  settore,  l'informativa  alla  COVIP   e'
trasmessa contestualmente alla  comunicazione  data  alla  rispettiva
autorita' di vigilanza, a condizione che  sia  effettuata  prima  che
l'esternalizzazione diventi operativa; altrimenti la comunicazione e'
effettuata nei termini sopra indicati. 
  Le  ulteriori  esternalizzazioni  effettuate  dalle  societa'   con
specifico riferimento ai fondi pensione aperti sono  comunicate  alla
COVIP;  la  comunicazione  segue  la  stipula  del  contratto  e   va
effettuata entro trenta giorni dalla  sottoscrizione,  a  prescindere
dalla decorrenza del contratto stesso. In questo  caso  il  contratto
andra' inviato alla COVIP solo su eventuale richiesta della stessa. 
  Le informative alla COVIP di cui  sopra  comprendono  l'indicazione
sintetica del nominativo del fornitore, il luogo di ubicazione  dello
stesso, l'attivita' esternalizzata, la data di inizio della fornitura
e  la  durata  del  contratto.  Le  societa'   comunicano,   inoltre,
tempestivamente alla COVIP se in corso di contratto sono  intervenute
modifiche rilevanti degli elementi sopra indicati  e  relazionano  in
ordine alla successiva cessazione del contratto di  esternalizzazione
e delle modalita' di eventuale re-internalizzazione dell'attivita'. 
  Essendo  l'esternalizzazione   una   modalita'   alternativa   allo
svolgimento delle medesime attivita' tramite  soggetti  interni  alla
societa',  non  si   ha   «esternalizzazione»   per   l'incarico   di
depositario. 
  Gli adempimenti informativi di cui sopra sono posti in  essere  con
riferimento alle esternalizzazioni successive alla entrata in  vigore
delle presenti istruzioni. 
  L'art. 19, comma 2, lettera i) del decreto n. 252/2005 attribuisce,
inoltre, esplicitamente  alla  COVIP  il  potere  di  controllare  le
attivita'  esternalizzate   e   ri-esternalizzate.   Con   le   nuove
disposizioni e' stato,  in  particolare,  attribuito  alla  COVIP  il
potere di richiedere informazioni sulle  esternalizzazioni  sia  alle
societa' sia ai fornitori di servizi, nonche'  quello  di  effettuare
ispezioni  presso  i  fornitori   delle   attivita'   esternalizzate,
accedendo ai relativi locali, se non sono gia' sottoposti a vigilanza
prudenziale di altra autorita'. 
  Le societa' che esternalizzano una loro attivita'  o  una  funzione
fondamentale rilevante per i fondi pensione aperti a soggetti che non
sono sottoposti a vigilanza prudenziale di altra  autorita'  adottano
le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le  seguenti
condizioni: il fornitore del servizio sia tenuto a cooperare  con  la
COVIP in relazione alla funzione o all'attivita'  esternalizzata;  la
societa' e la COVIP abbiano accesso effettivo ai dati  relativi  alle
funzioni o  attivita'  esternalizzate;  la  COVIP  abbia  un  accesso
effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e  sia  in
grado di esercitare tali diritti  di  accesso.  In  particolare,  gli
accordi  di   esternalizzazione   futuri   dovranno   necessariamente
contemplare tali situazioni. Per quelli gia' in  essere  le  societa'
dovranno  tempestivamente   procedere   al   loro   aggiornamento   e
adeguamento alle previsioni normative vigenti. 
  E',   inoltre,   necessario   specificare    negli    accordi    di
esternalizzazione che anche il titolare della funzione  di  revisione
interna della societa' puo' svolgere controlli (audit) sull'attivita'
del fornitore di servizi  ed  e'  legittimato  ad  accedere  ai  suoi
locali. 
  Le presenti  istruzioni  sostituiscono,  per  quanto  concerne  gli
adempimenti  informativi  nei  riguardi  della  COVIP  relativi  alle
esternalizzazioni, le indicazioni  contenute  nella  circolare  COVIP
dell'11 agosto 1999, protocollo n. 3702. 
 
7. Politica di remunerazione. 
  L'art. 5-octies  del  decreto  n.  252/2005,  richiamato  dall'art.
5-decies del medesimo decreto, detta  l'obbligo  di  dotarsi  di  una
politica  di  remunerazione  e  individua,  in  modo  dettagliato,  i
principi cui la politica di remunerazione deve uniformarsi. 
  Le societa' sono chiamate ad adeguarsi  a  tali  prescrizioni,  con
riferimento  al  responsabile  dei  fondi   pensione   aperti.   Tale
adempimento e' da realizzare, altresi', con riferimento  ai  titolari
delle funzioni fondamentali, qualora tali figure non  siano  previste
dall'ordinamento di settore della societa'  e  siano  state  pertanto
attivate, con riferimento ai fondi  pensione  aperti,  in  attuazione
delle  presenti  istruzioni.  Nella  politica  di  remunerazione   e'
precisato se tali costi sono a carico del  fondo  pensione  aperto  o
della societa', ed eventualmente in che misura sono  tra  gli  stessi
ripartiti. 
  In particolare, relativamente ai soggetti di cui sopra, le societa'
adottano,  entro  e  non  oltre  il  30  aprile  2021,  politiche  di
remunerazione in forma  scritta  che  siano  coerenti  con  la  sana,
prudente ed efficace gestione dei fondi pensione aperti e  in  linea,
da  un  lato,  con  gli  obiettivi  strategici,  la  redditivita'   e
l'equilibrio dei fondi stessi nel lungo termine  e,  dall'altro,  con
gli interessi sempre a lungo termine degli  aderenti  e  beneficiari.
Resta fermo il rispetto  delle  normative  di  settore  eventualmente
applicabili alle societa'. 
  Tali politiche possono essere inserite all'interno della piu' ampia
politica di remunerazione societaria adottata in conformita'  con  la
normativa  del  settore  di  appartenenza.  In   questo   caso   sono
riesaminate  periodicamente  secondo  la  tempistica  prevista  dalla
normativa di settore. Ove, invece, dovessero formare  oggetto  di  un
documento  distinto,  saranno  soggette  ad  una   revisione   almeno
triennale. 
  Si  intende  quale  remunerazione  ogni   pagamento   o   beneficio
determinato in misura fissa o variabile, incluse eventuali componenti
accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente,  in  qualsiasi
forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni in  natura)
in cambio delle  prestazioni  di  lavoro  o  dei  servizi  resi  alla
societa'. 
  La politica di remunerazione e' definita  prendendo  a  riferimento
quantomeno i seguenti aspetti: 
    a) la struttura del  sistema  di  remunerazione  (es.  componente
fissa, parte variabile, criteri di attribuzione); 
    b) il ruolo dei soggetti ai  quali  si  applica  la  politica  di
remunerazione; 
    c) i presidi adottati dalla societa' al fine di  evitare  che  la
remunerazione corrisposta possa compromettere in  qualunque  modo  il
rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse  del
fondo  pensione  aperto,  nonche'   l'obiettivita',   l'autonomia   e
l'indipendenza dei soggetti sopra indicati. 
  La politica  di  remunerazione  e'  resa  pubblica  solo  nei  suoi
elementi essenziali; non rientrano in tale ambito le informazioni  di
dettaglio  circa  la  remunerazione  effettivamente  corrisposta   ai
singoli soggetti. Tale pubblicita' si realizza,  come  precisato  nel
paragrafo 1, attraverso l'inserimento nel «Documento sul  sistema  di
governo» delle informazioni essenziali  e  pertinenti  relative  alla
policy adottata con riferimento alla politica di remunerazione. 
 
8. Valutazione interna del rischio. 
  Infine, l'art. 5-decies del decreto  n.  252/2005  richiama  l'art.
5-nonies del  medesimo  decreto,  il  quale  introduce  l'obbligo  di
effettuare periodicamente una «valutazione interna del  rischio»  con
riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo  pensione,  dando
evidenza di cio' che deve formare oggetto di valutazione. 
  Le previsioni di cui sopra sono  tenute  presenti  dalle  societa',
avuto anche riguardo alle istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP
nelle proprie direttive alle forme  pensionistiche  complementari,  e
sono comunque  applicate  compatibilmente  con  le  disposizioni  del
proprio settore di appartenenza in materia di valutazione interna del
rischio. 
  La descrizione dei metodi di cui  la  societa'  si  e'  dotata  per
effettuare la valutazione interna  del  rischio  con  riferimento  al
fondo pensione aperto puo' essere contenuta  all'interno  della  piu'
generale politica di gestione dei rischi della societa'. 
  Laddove, invece, l'ordinamento di settore non preveda una attivita'
di valutazione  interna  del  rischio,  le  societa'  sono  tenute  a
uniformarsi alle previsioni di cui all'art. 5-nonies del  decreto  n.
252/2005, per cio'  che  riguarda  la  gestione  dei  fondi  pensione
aperti. Trovano in tal  caso  applicazione  alle  societa'  anche  le
istruzioni di vigilanza dettate al riguardo dalla COVIP nelle proprie
direttive  alle  forme   pensionistiche   complementari.   La   prima
valutazione interna del rischio  del  fondo  pensione  aperto  e'  da
effettuarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021. 
 
    Roma, 13 gennaio 2021 
 
                                                Il Presidente: Padula 
Il segretario: Tais