N. 201 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2020

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del  28
maggio  2020  del  sul  ricorso  proposto  da  Malecore   Pierantonio
c/Ministero dell'interno e altri. 
 
Impiego pubblico - Concorsi nelle carriere iniziali  delle  Forze  di
  polizia - Assunzione  degli  allievi  agenti  mediante  scorrimento
  della graduatoria concorsuale - Prevista  limitazione  ai  soggetti
  risultati idonei alla relativa  prova  scritta  d'esame  e  secondo
  l'ordine decrescente  del  voto  in  essa  conseguito,  purche'  in
  possesso, alla data del 1°  gennaio  2019,  dei  requisiti  fissati
  dall'art. 6 del d.P.R. n. 335 del 1982. 
- Decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di sostegno e semplificazione  per  le  imprese  e  per  la
  pubblica amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 11, comma 2-bis, lettera b). 
(GU n.4 del 27-1-2021 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                        Sezione prima quater 
 
    Ha pronunciato  la  presente  Ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  8510  del  2019,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto   da   Pierantonio   Malecore,   rappresentato   e    difeso
dall'avvocato Antonio Pasca, con domicilio digitale come  da  Pec  da
registri di giustizia e domicilio fisico ex  art.  25  c.p.a.  eletto
presso il suo studio in Roma, via Belisario n. 7; 
    Contro  il  Ministero  dell'interno,  in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti di Ciro Luca Spina non costituito in giudizio; 
    Per l'annullamento 
      a) del decreto del Capo della  polizia  n.  333-B/12D.2.17/6686
del 18 maggio 2017, per il  reclutamento  di  un  numero  complessivo
di millecentoquarantotto allievi Agenti della polizia di Stato; 
      b) del decreto del Capo  della  polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del  13  marzo  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 21 del  15
marzo 2019; 
      c) della tabella A, allegata al decreto  di  cui  al  punto  a)
precedente, che elenca i concorrenti in possesso dei nuovi  requisiti
attinenti all'eta' e al titolo di  studio  e  che  non  comprende  il
ricorrente, impedendogli cosi di potere  partecipare  alla  selezione
pubblica; 
      d) della tabella B, allegata al decreto di cui al punto a), che
elenca i concorrenti esclusi dal  procedimento,  avendo  superato  il
previsto limite di eta' anche ai  sensi  dell'art.  2049  del  Codice
dell'ordinamento militare, nella parte in cui impedisce al ricorrente
di partecipare alla selezione pubblica; 
      e) della tabella C, che elenca  i  concorrenti,  che  elenca  i
soggetti  che  non  possono  considerarsi  certamente  esclusi  dalla
procedura di assunzione, rendendosi necessaria  l'apposita  procedura
di verifica di cui all'art.  4,  nella  parte  in  cui  impedisce  ai
ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica; 
      f) del decreto del Capo  della  polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19  aprile  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 32 del  23
aprile 2019; 
      g) di ogni  altro  atto  antecedente,  conseguente  o  comunque
connesso o dipendente; 
    E con i motivi aggiunti 
      h) del decreto del Capo  della  polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto  2019,
pubblicato  il  13  agosto   2019,   sul   sito   web   istituzionale
www.poliziadistato.it che ha approvato «... l'elenco  generale  degli
aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art.  11
comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.   12,   per
l'assunzione  di milleottocentocinquantuno   allievi   agenti   della
Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n.  1...»,  e  «...l'elenco
finale dei  milleottocentocinquantuno  aspiranti  che  devono  essere
avviati al prescritto corso di formazione per  allievi  agenti  della
Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 2 ...»; 
      i) ove occorra, della legge  provvedimento  contenuta  all'art.
11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135  recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese  e  per  la   pubblica   amministrazione»   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  datata  11  febbraio  2019,  n.  12,  ma
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  in  data  12  febbraio  2019,
relativamente  al  punto   sub.   b)   che   limita   le   assunzioni
dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti «in  possesso,
alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui  all'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  nel
testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30  dicembre
2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  2049  del
citato  codice  dell'ordinamento  militare»  ed  impedisce  a   parte
ricorrente di partecipare alla selezione pubblica anche  nella  parte
in cui si pone come legge provvedimento; 
      l)  ove  occorra  dell'art.  1  del   decreto   del   Ministero
dell'interno n. 103/2018, concernente «Regolamento recante norme  per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia
di Stato», nella parte in cui, in attuazione dell'art.  6,  comma  1,
lettera b), decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982,
cosi' come modificato dal decreto legislativo n.  95/2017,  fissa  il
limite massimo di eta' di ventisei anni,  salva  la  possibilita'  di
elevazione fino ad un massimo di tre anni per  il  servizio  militare
prestato,  prevista  dall'art.  2049  del   Codice   dell'ordinamento
militare; e sempre ove  occorra  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/82; 
      m) di ogni  altro  atto  antecedente,  conseguente  o  comunque
connesso o dipendente,  che  attiene  alla  odierna  vicenda,  previa
sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale  (per
contrasto con il principio di ragionevolezza  delle  leggi,  con  gli
articoli 3 e 97 della Costituzione e con il principio  del  legittimo
affidamento e  con  l'art.  11  delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale): 
        della questione di legittimita' costituzionale dell'art.  11,
comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,
convertito con modificazioni dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12,
nella parte in cui prevede  che  l'assunzione  degli  allievi  agenti
della    Polizia    di    Stato,    (...)    nel    limite    massimo
di milleottocentocinquantuno  posti,   mediante   scorrimento   della
graduatoria della prova scritta di esame del  concorso  pubblico  per
l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della  Polizia  di
Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40  del  26  maggio  2017
(...),  avvenga  limitatamente  ai  soggetti  risultati  idonei  alla
relativa prova scritta d'esame e  secondo  l'ordine  decrescente  del
voto in essa conseguito (...) che siano in possesso, alla data del 1°
gennaio 2019, dei  requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049  del  citato  codice
dell'ordinamento militare. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di   costituzione   in   giudizio   di   Ministero
dell'interno; 
    Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio  2020  il  cons.  Ines
Simona Immacolata Pisano; 
 
                                Fatto 
 
    Con il ricorso introduttivo, notificato al Ministero dell'interno
in data 22 giugno 2019, parte ricorrente impugna il decreto del  Capo
della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13  marzo  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 marzo 2019,
n. 21, con il quale e'  stato  avviato  il  procedimento  finalizzato
all'assunzione  di milleottocentocinquantuno  allievi  agenti   della
Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria  della  prova
scritta   di   esame   del   concorso   pubblico   per   l'assunzione
di ottocentonovantre allievi agenti della Polizia di  Stato,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Capo  della  Polizia
del  18  maggio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana   del   26   maggio   2017,   n.   40   nonche',
specificamente, le tabelle A, B e C, allegate al predetto decreto. 
    L'impugnazione del provvedimento  di  avvio  della  procedura  di
assunzione e' stata proposta congiuntamente a quella del decreto  del
Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6  giugno  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2019,
n.  45,  con  il  quale  e'  stata  disposta  la  convocazione   agli
accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica
ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto
8,750 - 8,250 decimi della predetta graduatoria della  prova  scritta
del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi
agenti P.S., interessati al procedimento  finalizzato  all'assunzione
di   milleottocentocinquantuno   allievi   agenti    P.S.    nonche',
specificamente, degli elenchi di cui  agli  allegati  1,  2  e  3  al
predetto decreto. 
    Questo secondo provvedimento e' stato adottato il 6  giugno  2019
dal Ministero, non essendo esso riuscito  a  coprire  tutti  i  posti
disponibili con lo scorrimento avviato il 13 marzo precedente, quando
erano  stati  presi  in  considerazione  i  soli  candidati  con  una
votazione compresa tra  9,50  e  8,875:  pertanto,  il  Ministero  ha
disposto un ulteriore scorrimento della graduatoria,  convocando  per
gli accertamenti di  idoneita'  una  fascia  di  concorrenti  con  un
punteggio inferiore a quello fino ad allora considerato, compreso tra
punti 8,75 e punti 8,25. 
    Parte  ricorrente  dichiara  di  aver  conseguito  una  votazione
compresa nella fascia 8,750 - 8,250 decimi (e, precisamente, 8,  750)
e,  ciononostante,  essere  stata  esclusa  dallo   scorrimento   per
l'assunzione  di milleottocentocinquantuno   allievi   agenti   della
Polizia di Stato,  disposto  con  l'ultimo  decreto  del  Capo  della
Polizia  n.  333-B/12D.3.19  del  6  giugno  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7  giugno  2019,  n.
45, poiche' non in  possesso  dei  nuovi  requisiti  richiesti  dalla
normativa sopravvenuta. 
    Argomenta parte ricorrente che questo decreto costituisce  l'atto
concretamente lesivo  nei  propri  confronti  in  quanto,  nonostante
l'utile collocazione in graduatoria, e' stata esclusa dalla selezione
poiche',  con  i  provvedimenti  impugnati,  lo   scorrimento   della
graduatoria e' stato limitato ai candidati di eta' non  superiore  ai
ventisei anni e in possesso di diploma  di  scuola  media  superiore,
mentre il ricorrente - che aveva preso  parte  al  suddetto  concorso
bandito nel 2017 possedendo  i  requisiti  allora  richiesti  (ed  in
particolare, un'eta' inferiore ai trenta anni) -  alla  data  del  1°
gennaio 2019 aveva compiuto i ventisei anni di eta',  requisito  solo
successivamente  introdotto  dalla  disposizione  normativa  di   cui
trattasi. 
    Parte ricorrente  ha  quindi  concluso  chiedendo  l'annullamento
degli atti impugnati, previa sospensione cautelare  e  ammissione  al
prosieguo  dell'iter  concorsuale,  anche  previa   declaratoria   di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  11,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti
in materia di sostegno e semplificazione per  le  imprese  e  per  la
pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni, dalla  legge
11 febbraio 2019, n. 12, per violazione degli articoli 2, 3, 4, 51  e
97 della Costituzione. 
    Gli atti della procedura sono censurati per i seguenti motivi: 
      violazione  del  principio  generale  di  non   discriminazione
sancito dal  diritto  dell'Unione  e  concretizzato  nella  direttiva
2000/78 del Consiglio europeo, che sancisce  la  non  discriminazione
basata sul requisito  dell'eta',  poiche'  si  vanno  a  preferire  i
candidati piu' giovani a quelli che nelle  procedure  concorsuali  si
sono rivelati piu' meritevoli; 
      violazione del principio del legittimo affidamento; 
      violazione del generale principio meritocratico; 
      violazione dell'art. 97 della Costituzione sul  buon  andamento
ed imparzialita' dell'amministrazione; 
      violazione dell'art. 34 della Costituzione, terzo comma  e  per
violazione del principio di uguaglianza sostanziale ex art.  3  della
Costituzione; 
      violazione articoli 3 e 97 della Costituzione  e  dell'art.  11
delle disposizioni sulla legge in generale. 
    Si solleva eccezione di incostituzionalita' dell'art.  11,  comma
2-bis, lettera b),  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito con modificazioni dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12,
nella parte in cui prevede  che  l'assunzione  degli  allievi  agenti
della   Polizia   di   Stato,   (...)   nel   limite    massimo    di
milleottocentocinquantuno posti,    mediante    scorrimento     della
graduatoria della prova scritta di esame del  concorso  pubblico  per
l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della  Polizia  di
Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40  del  26  maggio  2017
(...),  avvenga  limitatamente  ai  soggetti  risultati  idonei  alla
relativa prova scritta d'esame e  secondo  l'ordine  decrescente  del
voto in essa conseguito (...) che siano in possesso, alla data del 1°
gennaio 2019, dei  requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049  del  citato  codice
dell'ordinamento militare. 
    Il Ministero  dell'interno  si  e'  costituito  in  giudizio  per
resistere al ricorso. 
    Nelle more della trattazione  del  ricorso,  e'  sopravvenuto  il
decreto del Capo della Polizia, pubblicato  il  13  agosto  2019,  di
avvio al corso di  formazione  per milleottocentocinquantuno  allievi
agenti della Polizia di  Stato  selezionati  tramite  lo  scorrimento
della graduatoria. 
    Questo provvedimento, con cui si  e'  conclusa  la  procedura  di
assunzione, e' stato impugnato con  motivi  aggiunti,  notificati  da
parte ricorrente al Ministero  dell'interno  e  al  controinteressato
Spina Ciro Luca il 24 settembre 2019. 
    L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei
confronti di tutti  i  candidati  ammessi  al  corso  di  formazione,
autorizzata dal TAR con ordinanze n. 5327/2019 del 2  agosto  2019  e
7408/2019 del 13 novembre 2019, e'  stata  regolarmente  eseguita  da
parte ricorrente, ma nessun controinteressato  si  e'  costituito  in
giudizio. 
    L'Avvocatura  dello  Stato  ha  eccepito  l'irricevibilita'   del
ricorso per mancata tempestiva impugnativa del decreto 13 marzo 2019,
con  il  quale  e'  stata  avviata   la   procedura   di   assunzione
di milleottocentocinquantuno allievi agenti e sono stati stabiliti  i
requisiti di partecipazione al concorso, ivi compresi il possesso  di
una determinata eta' e di un titolo di studio; l'inammissibilita' per
carenza di  interesse,  in  quanto  anche  qualora,  all'esito  degli
accertamenti,  parte  ricorrente  dovesse   risultare   idonea,   non
riuscirebbe  mai  a  collocarsi  in  posizione  utile,   ovvero   tra
i milleottocentocinquantuno aspiranti in possesso  dei  requisiti  di
cui  all'art.  11,  comma  2-bis  del  decreto-legge   n.   135/2018,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019  e  che  devono
essere avviati al corso di formazione;  nel  merito,  ha  evidenziato
l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, essendo  contestati
i requisiti prescritti da una disposizione di legge, l'art. 11, comma
2-bis del decreto-legge n. 135/2018, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 12/2019. Si tratterebbe di norma conforme ai  principi
costituzionali di ragionevolezza, logicita' ed eguaglianza, oltre che
sorretta da finalita' acceleratorie. 
 
                               Diritto 
 
    Parte ricorrente impugna il provvedimento del 13 marzo 2019 e gli
atti conseguenti con cui il  Ministero  dell'interno  lo  ha  escluso
dalla procedura di assunzione straordinaria basata sullo  scorrimento
di una precedente graduatoria concorsuale in  cui  era  collocata  in
posizione utile per aspirare all'assunzione. 
    Preliminarmente   deve   essere    confutata    l'eccezione    di
irricevibilita' e inammissibilita' del ricorso. 
    Il ricorso, notificato il 1° luglio 2019 al Ministero resistente,
e' tempestivo, perche' il decreto del 13  marzo  2019,  che  ha  dato
avvio alla procedura di scorrimento della graduatoria  da  cui  parte
ricorrente e' stata esclusa, e'  stato  impugnato  congiuntamente  al
provvedimento del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19, pubblicato il
7 giugno 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi  ed  esami»,  mediante  il  quale  e'  stata
disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza  fisica  e
dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti
ricompresi  nella  fascia  di  voto  8,750  -  8,250   decimi   della
graduatoria. 
    Quest'ultimo decreto  costituisce  infatti  l'atto  concretamente
lesivo per i candidati inseriti nella suddetta fascia  di  punteggio,
nella quale era  compresa  parte  ricorrente.  Infatti  il  Ministero
dell'interno, inizialmente, aveva dato esecuzione  alla  legge  sullo
scorrimento della graduatoria con  il  decreto  del  13  marzo  2019,
prendendo in  considerazione  i  soli  candidati  con  una  votazione
compresa  tra  9,50  e  8,875:  poiche'  parte  ricorrente  non   era
interessata alla procedura,  essendo  collocata  in  graduatoria  con
punteggio inferiore, compreso tra 8,75 e 8,25, neppure avrebbe potuto
impugnare immediatamente il decreto del 13 marzo 2019, di avvio della
procedura, per originaria carenza di interesse. 
    Nel mese di giugno 2019 il  Ministero,  non  essendo  riuscito  a
coprire  tutti  i  posti  disponibili,  ha   avviato   un   ulteriore
scorrimento della graduatoria, convocando  per  gli  accertamenti  di
idoneita' una fascia di concorrenti  con  un  punteggio  inferiore  a
quello fino ad allora considerato, fino a punti 8,25. 
    Soltanto allora, quando il Ministero, con il  decreto  pubblicato
il 7 giugno 2019, ha  esteso  lo  scorrimento  della  graduatoria  ai
concorrenti con punteggi inferiori, compresi tra 8,75 e 8,25,  si  e'
concretizzato l'interesse di  parte  ricorrente  alla  partecipazione
alla procedura. 
    Pertanto, il termine di sessanta giorni  per  l'impugnazione  del
provvedimento lesivo,  fissato,  a  pena  di  decadenza,  dal  codice
processuale amministrativo, ha iniziato a decorrere, nei confronti di
parte ricorrente, dal 7 giugno 2019, giorno della  pubblicazione  del
decreto di apertura della procedura di assunzione ad  una  fascia  di
candidati piu' ampia di quella inizialmente prevista. 
    Quanto  alla  inammissibilita'  del  ricorso   per   carenza   di
interesse, il  Collegio  ritiene  l'eccezione  generica  e  priva  di
pregio,  non  potendosi   escludere   ulteriori   scorrimenti   della
graduatoria ed avendo comunque il ricorrente riportato  un  punteggio
pari a quello «minimo» indicato  nella  memoria  dell'amministrazione
(8.750), cosi' che non e' possibile  evincere  se  quantomeno  taluno
dei milletrecentoquattordici  aspiranti   ivi   citati   preceda   il
ricorrente  in  graduatoria  solo  perche'  in  possesso  dei   nuovi
requisiti. 
    Il ricorso e' anche procedibile,  essendo  stato  tempestivamente
impugnato il decreto del 12 agosto 2019  recante  approvazione  della
graduatoria finale dei candidati da assumere mediante avvio al  corso
di  formazione,  con  motivi   aggiunti   notificati   al   Ministero
dell'interno e al controinteressato Ciro Luca Spina il  24  settembre
2019. Anche l'integrazione del contraddittorio per pubblici  proclami
e' stata eseguita nei  termini  e  con  le  modalita'  stabilite  dal
giudice. 
    A  giudizio  del   Collegio,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale della norma applicabile alla fattispecie e'  rilevante
e non manifestamente infondata. 
    Infatti, l'esclusione di  parte  ricorrente  dalla  procedura  di
assunzione e' stata determinata dall'applicazione dell'art. 11, comma
2-bis, lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018,  introdotto,  in
sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio  2019,
n. 12. 
 
                           Sulla rilevanza 
 
    In punto di rilevanza della prospettata questione di legittimita'
costituzionale, si deve considerare che la  previsione  normativa  in
esame ha obbligato l'Amministrazione ad agire nei termini e nei  modi
ritenuti  illegittimi  dalla  parte  ricorrente,  non  lasciando   al
Ministero alcun margine di valutazione per operare nel rispetto degli
affermati principi in materia  di  pubblici  concorsi  e,  in  ultima
analisi, dei principi costituzionali di imparzialita' della PA  e  di
uguaglianza tra i cittadini. 
    Si deve premettere, al riguardo, che il  Ministero  dell'interno,
con decreto del 18 maggio 2017, aveva indetto  un  concorso  pubblico
per il reclutamento di ottocentonovantatre agenti di polizia. 
    Tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un
limite massimo di eta' pari ad anni trenta e il possesso  del  titolo
di studio della licenza media inferiore. 
    Nella graduatoria definitiva del concorso,  oltre  ai  vincitori,
erano collocati tutti i candidati che  avevano  riportato  almeno  la
sufficienza nella prova scritta, ma non erano  stati  convocati,  per
mancanza  di  posti  disponibili,  alle  ulteriori  prove  selettive,
consistenti  nell'accertamento  della  idoneita'  psicofisica,  nella
verifica   dell'efficienza   fisica   attraverso   prove    sportive,
nell'accertamento dell'attitudine al servizio nelle forze di  polizia
mediante test psicologici e colloquio psicoattitudinale. 
    Si trattava quindi di candidati non  ancora  idonei,  non  avendo
essi  completato  la   selezione   concorsuale,   ma   potenzialmente
interessati  ad  eventuali   provvedimenti   di   scorrimento   della
graduatoria, qualora si fossero resi disponibili ulteriori  posti  da
coprire senza l'espletamento di un nuovo concorso. 
    Dopo la conclusione del concorso, il Regolamento che stabilisce i
requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per  l'accesso  alla
qualifica  di  agente  di  polizia  (decreto  del  Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, Ordinamento  del  personale  della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) e' stato modificato
dall'art. 1, comma 1, lettera  e),  n.  1),  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95. 
    Nella nuova e vigente versione l'art. 6 del Regolamento, al comma
1, dispone che «L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante
pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini  italiani
in possesso (tra gli altri) dei seguenti requisiti: 
      b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento
adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; 
      d) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che
consente l'iscrizione ai  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
universitario.» 
    E' successivamente intervenuta la legge 11 febbraio 2019, n.  12,
che  ha  modificato,  in  sede  di   conversione,   l'art.   11   del
decreto-legge n. 135 del 2018, introducendo il comma 2-bis. 
    La disposizione rilevante introdotta dalla legge  di  conversione
e' la seguente: 
      all'art.  11  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per  le
imprese  e  per  la  pubblica  amministrazione,   articolo   dedicato
all'adeguamento  dei  fondi  destinati   al   trattamento   economico
accessorio del personale dipendente della  pubblica  amministrazione,
e' aggiunto il comma 2-bis che cosi' statuisce: 
        «Al fine di semplificare le procedure per  la  copertura  dei
posti non riservati ai sensi dell'art. 703, comma 1, lettera c),  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli  allievi  agenti
della Polizia di Stato, nei limiti delle  facolta'  assunzionali  non
soggette alle riserve di posti di cui al citato art.  703,  comma  1,
lettera c) e nel limite massimo  di milleottocentocinquantuno  posti,
mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta  di  esame
del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi
agenti della Polizia di Stato bandito  con  decreto  del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del  18  maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40
del  26  maggio  2017.  L'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
procede alle predette assunzioni: 
          b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa
prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa
conseguito, ferme restando le riserve  e  le  preferenze  applicabili
secondo la normativa vigente  alla  predetta  procedura  concorsuale,
purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti  di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.» 
    L'art.  11,  comma   2-bis,   del   decreto-legge   n.   135/2018
costituisce,   dunque,   la    norma    presupposta    dall'attivita'
amministrativa contestata che non avrebbe potuto essere  in  concreto
difforme da quanto legislativamente disposto. 
    L'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n.  135/2018,  infatti,
ha obbligato l'Amministrazione dell'interno a disporre lo scorrimento
della  graduatoria   concorsuale   applicando   retroattivamente   la
normativa sopravvenuta  sui  requisiti  di  ammissione  al  concorso,
sfavorevoli ai ricorrenti, limitando  l'assunzione  esclusivamente  a
chi, alla data del 1° gennaio  2019,  fosse  in  possesso  dei  nuovi
requisiti relativi al limite di eta' e al titolo  di  studio  fissati
dall'art. 6, comma  1,  lettera  b),  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1982, nella formulazione vigente. 
    Di conseguenza, non tutti  i  candidati  utilmente  collocati  in
graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla  assunzione  mediante
scorrimento,  purche'  in  possesso  dei  requisiti   psicofisici   e
attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le
prove d'idoneita'. 
    In  particolare,  sono  stati  esclusi  tutti  coloro  che  hanno
superato il limite di eta' di ventisei anni oppure che  non  sono  in
possesso del titolo di studio secondario superiore. 
    Pertanto, mediante gli atti impugnati, parte ricorrente e'  stata
esclusa dalla selezione, avendo superato il limite  massimo  di  eta'
anagrafica  stabilito  dalla  norma  sospettata   di   illegittimita'
costituzionale. 
    Avverso gli atti impugnati  parte  ricorrente  deduce  molteplici
censure,   sostanzialmente    riconducibili    alla    illegittimita'
costituzionale della norma applicata, oltre che  alla  illegittimita'
della norma sotto altri profili. 
    A  giudizio  del  Collegio,  risulta  decisiva  la  questione  di
legittimita' costituzionale,  sollevabile  anche  d'ufficio,  essendo
prive di fondamento le altre censure dedotte con il presente ricorso,
come si chiarira' nella sentenza di merito. 
    Poiche' il provvedimento impugnato ha assunto  a  base  giuridica
l'art. 11, comma 2-bis,  lettera  b)  del  decreto-legge 14  dicembre
2018, n. 135, la questione di legittimita' costituzionale della norma
di legge e' senza dubbio rilevante nel presente giudizio,  in  quanto
la sua eventuale fondatezza e  il  suo  conseguente  accoglimento  da
parte della Corte costituzionale  comporterebbe  l'annullamento,  per
invalidita' derivata, dei provvedimenti impugnati. 
 
                  Sulla non manifesta infondatezza 
 
    A giudizio del  Collegio,  non  e'  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale della norma introdotta dalla
legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  che  ha  modificato,  in  sede  di
conversione,  l'art.  11  del  decreto-legge   n.   135   del   2018,
introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento  alla  lettera
b), nella parte in cui stabilisce che  si  procedera'  all'assunzione
dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso
pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della
Polizia di Stato (bandito  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n.  40  del
26 maggio  2017)  secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa
conseguito «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio  2019,  dei
requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo  vigente  alla  data  di
entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  fatte  salve
le  disposizioni   di   cui   all'art.   2049   del   citato   codice
dell'ordinamento militare.» 
    E' necessario chiarire che non e' censurata l'intera disposizione
normativa  contraddistinta  dalla   lettera   b)   bensi'   la   sola
proposizione che impedisce l'assunzione di tutti i  candidati  idonei
alla prova scritta,  completando  la  disposizione  con  le  seguenti
parole: «purche' in possesso, alla data  del  1°  gennaio  2019,  dei
requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo  vigente  alla  data  di
entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  fatte  salve
le  disposizioni   di   cui   all'art.   2049   del   citato   codice
dell'ordinamento militare.» 
    La limitazione dello scorrimento della graduatoria ai soggetti in
possesso, alla data  del  1°  gennaio  2019,  dei  requisiti  di  cui
all'art. 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, sembra in contrasto con gli  articoli
97 e 3 della Costituzione. 
    Infatti,  non  tutti   i   candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria, che avrebbero potuto aspirare alla  assunzione  mediante
scorrimento,  purche'  in  possesso  dei  requisiti   psicofisici   e
attitudinali, da accertare caso per caso, sono stati convocati per le
prove d'idoneita'. 
    In  particolare,  sono  stati  esclusi  tutti  coloro  che  hanno
superato il limite di eta' di ventisei anni oppure che  non  sono  in
possesso del titolo di studio secondario superiore, pur essendo  essi
in possesso dei requisiti stabiliti dal  bando  di  concorso  per  la
partecipazione alla selezione. 
    Si e'  trattato,  in  sostanza,  di  una  legge-provvedimento  ad
efficacia retroattiva. 
    La giurisprudenza costituzionale ha definito leggi  provvedimento
quelle leggi  che  «contengono  disposizioni  dirette  a  destinatari
determinati» (cfr. sentenze n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e  n.  2
del 1997), ovvero «incidono su un numero determinato  e  limitato  di
destinatari» (cfr. sentenza n. 114 del 2017; n.  24  del  2018),  che
hanno «contenuto particolare e concreto» (cfr.  sentenze  n.  20  del
2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009), «anche in quanto ispirate da
particolari esigenze» (cfr. sentenze n. 270 del 2010  e  n.  429  del
2009). E tali leggi devono soggiacere ad  un  rigoroso  scrutinio  di
legittimita'  costituzionale  per  il  pericolo  di   disparita'   di
trattamento insito in previsioni di tipo particolare  e  derogatorio,
con l'ulteriore precisazione che tale  sindacato  deve  essere  tanto
piu' rigoroso quanto  piu'  marcata  sia  la  natura  provvedimentale
dell'atto legislativo sottoposto a controllo (cfr. sent. 20  novembre
2013, n. 275). 
    La particolarita' della norma in esame consiste  non  solo  nella
applicabilita' limitata ad un singolo concorso, da  cui  consegue  la
qualificazione di essa  come  legge-provvedimento,  ma,  soprattutto,
nella introduzione di un criterio di selezione non previsto dal bando
(eta' non superiore a ventisei  anni,  oltre  che  titolo  di  studio
superiore a quello precedentemente richiesto). 
    Ancora piu' straordinaria e'  la  circostanza  che  questo  nuovo
criterio di selezione, anagrafico e culturale, sia  stato  introdotto
dopo la formazione della graduatoria. 
    La graduatoria, in sostanza, e' stata modificata a posteriori, in
modo  da  escludere  dall'assunzione  numerosi  candidati   utilmente
classificatisi in base al criterio meritocratico  (voto  della  prova
scritta) a beneficio di altri candidati, meno meritevoli,  stando  ai
criteri di valutazione concorsuali, ma piu' giovani di eta' (o  anche
in possesso di un titolo di studio superiore). 
    La  modificazione  della  graduatoria,  in  questo   risiede   la
particolarita' della  fattispecie,  non  e'  stata  disposta  con  un
provvedimento amministrativo, ma con la legge di  conversione  di  un
decreto-legge. 
    Se  la  decisione  di  modificare  la  graduatoria   di   merito,
escludendo alcuni candidati dalle prove di idoneita', in applicazione
di una causa di esclusione introdotta dopo lo svolgimento della prova
d'esame, fosse stata eseguita con un atto amministrativo, non  vi  e'
dubbio  che  quell'atto   sarebbe   stato   annullato   dal   giudice
amministrativo, per palese illegittimita'. 
    Costituisce, infatti, jus receptum nell'ordinamento il  principio
che, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici
concorsi non puo' essere modificata allorquando il concorso sia  gia'
in itinere (Cons. Stato sez. III, 30 settembre 2015, n. 4573). 
    In linea di principio, le norme sopravvenute  non  devono  essere
applicate ai concorsi gia'  banditi,  tranne  il  caso  in  cui  esse
abbiano carattere  interpretativo,  non  potendo  essere  alterati  i
presupposti giuridici del procedimento concorsuale. 
    Modificare le «regole del gioco» mentre la «partita» e' in  corso
determinerebbe la violazione della par condicio  dei  partecipanti  e
del   principio   di   tutela   dell'affidamento    (nella    specie:
dell'affidamento riposto dai candidati nel bando  di  concorso,  atto
costituente la lex specialis della  procedura  selettiva,  sempreche'
non in contrasto con norme imperative vigenti al  momento  della  sua
emanazione). 
    Nel caso controverso, invece, come gia' detto, la  modificazione,
in senso restrittivo, dei requisiti di partecipazione al concorso  e'
intervenuta con una legge-provvedimento che ha riaperto la  procedura
concorsuale,  ammettendo  alla  prosecuzione  della  stessa  solo   i
candidati in possesso di requisiti diversi da  quelli  stabiliti  per
l'ammissione alla prova di esame. 
    Si e' trattato di disposizione formalmente legislativa, ma  priva
dei caratteri di generalita' e astrattezza, disciplinando una ed  una
sola procedura concorsuale, quella avviata con il bando  di  concorso
adottato con il decreto del Capo della Polizia -  Direttore  generale
della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 40 del  26  maggio  2017,
riaperta, dopo  lo  svolgimento  della  prova  scritta,  al  fine  di
consentire le assunzioni autorizzate dalla legge mediante scorrimento
della graduatoria gia' definita. 
    Trattandosi di atto formalmente legislativo, esso e' sottratto ai
rimedi approntati dall'ordinamento avverso gli  atti  della  pubblica
amministrazione, posto che la garanzia della  tutela  giurisdizionale
viene soddisfatta mediante le tecniche rimediali normalmente previste
per gli atti legislativi, potendo gli  stessi  essere  sottoposti  al
sindacato della  Corte  costituzionale,  previa  intermediazione  del
giudice rimettente. In linea  generale  la  giurisprudenza  riconosce
che,   quando   una   determinazione   normalmente   devoluta    alla
discrezionalita' della pubblica amministrazione  viene  adottata  con
legge, non essendo previsto dall'ordinamento un sindacato diffuso  di
costituzionalita' delle leggi, al  privato  cittadino  e'  consentito
chiedere  al  giudice  adito  la  rimessione   della   questione   di
legittimita' costituzionale della legge provvedimento alla  Consulta,
previa delibazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza
della  questione,  non  tollerando  gli  articoli  24  e  113   della
Costituzione alcuna sacca di immunita' per l'operato  della  P.A.  Il
ricorso avverso  la  legge-provvedimento  contiene,  in  pratica,  le
medesime censure che  sarebbero  state  sollevate  nei  riguardi  del
provvedimento che la P.A. ha sostituito con l'atto legislativo  (cfr.
ex multis Tar Puglia, Lecce, sentenza 19 ottobre 2007, n. 3631). 
    Ne consegue che lo scrutinio di legittimita' costituzionale della
legge-provvedimento deve  avvenire  alla  luce  del  principio  della
ragionevolezza.  Sostanzialmente,  il  sindacato  costituzionale   si
sostituisce  al  giudizio  sull'eccesso  di  potere,  posto  che   il
contrasto con il canone della ragionevolezza si rivela  il  risultato
di un giudizio sul merito delle scelte del legislatore che potrebbero
rivelarsi «espressione di un uso distorto della discrezionalita'  che
raggiunga una soglia di evidenza tale da atteggiarsi alla stregua  di
una figura, per cosi' dire,  sintomatica  di  eccesso  di  potere  e,
dunque, di sviamento rispetto  alle  attribuzioni  che  l'ordinamento
assegna alla funzione legislativa» (Corte costituzionale, sentenza n.
313 del 1995). 
    Invero, la ragionevolezza difetta laddove «la legge manchi il suo
obiettivo e tradisca la sua ratio» (Corte costituzionale, sent. n. 43
del 1997). «Ripetutamente, infatti, la  Corte  ha  affermato  che  la
legittimita'  delle  leggi  provvedimento  deve  essere  valutata  in
relazione al loro specifico contenuto; esse, proprio in relazione  al
pericolo di ingiustificate disparita' di trattamento, che  e'  insito
nella adozione di diposizioni legislative di tipo  particolare,  sono
soggette ad un controllo stretto di costituzionalita', essenzialmente
sotto i profili della non arbitrarieta' e  della  ragionevolezza,  in
tal modo garantendo i soggetti interessati dagli  effetti  dell'atto,
il cui scrutinio sara' tanto piu' stringente quanto piu' marcati sono
i profili  provvedimentali  caratteristici  della  legge  soggetta  a
controllo (cosi' ex plurimis, sentenze n. 241 del 2008 e n.  267  del
2007)» (Corte costituzionale, 8 ottobre 2010, n. 289). 
    La legge applicata  nel  caso  controverso,  oltre  ad  avere  il
contenuto sostanziale di un  provvedimento  amministrativo,  presenta
una evidente natura retroattiva, atteso  che  produce  effetti  sulla
graduatoria del concorso che era stata pubblicata in data 27  ottobre
2017, quindi in data antecedente l'entrata in vigore della  legge  11
febbraio 2019, n. 12. 
    In tal modo operando, la legge ha obbligato l'Amministrazione  ad
applicare  i  nuovi  requisiti  di  ammissione   ad   una   procedura
concorsuale  gia'  svolta  e  conclusa   con   l'approvazione   della
graduatoria di merito, di cui si e' disposto  lo  scorrimento,  cosi'
andando ad incidere  su  situazioni  giuridiche  gia'  consolidate  a
seguito dello svolgimento di una fase autonoma del  concorso,  chiusa
in data 27  ottobre  2017,  con  conseguente  lesione  del  legittimo
affidamento  dei  candidati  utilmente  classificati  nella  relativa
graduatoria. 
    Il Giudice delle leggi ha statuito che: «al  legislatore  non  e'
preclusa la possibilita' di emanare norme retroattive, sia innovative
che di interpretazione autentica, purche' tale scelta  normativa  sia
giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso  un  puntuale
bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e  i
valori,    costituzionalmente    tutelati,    potenzialmente     lesi
dall'efficacia a ritroso della norma  adottata.  Tra  tali  valori  -
costituenti limiti generali all'efficacia retroattiva delle  leggi  -
sono ricompresi il  principio  generale  di  ragionevolezza,  che  si
riflette nel  divieto  di  introdurre  ingiustificate  disparita'  di
trattamento; la  tutela  dell'affidamento  legittimamente  sorto  nei
soggetti, quale principio  connaturato  allo  Stato  di  diritto;  la
coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico e il rispetto delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere  giudiziario»  (Corte
costituzionale, 12 aprile 2017, n. 73). 
    Nel caso di specie,  si  dubita  della  conformita'  della  norma
censurata ai canoni di legittimita' appena  indicati,  in  quanto  la
norma sopravvenuta, estendendo retroattivamente i nuovi requisiti  di
partecipazione  ad  un  concorso  bandito,   espletato   e   concluso
precedentemente alla sua entrata in vigore,  appare  irragionevole  e
lesiva del  principio  di  certezza  del  diritto  e  di  tutela  del
legittimo affidamento. 
    In verita', a fronte di  un  evidente  contenuto  provvedimentale
della disposizione di legge sospettata di incostituzionalita', emerge
anche  il  profilo  discriminatorio  e  lesivo   del   principio   di
imparzialita' della P.A. da cui sembra affetta la norma in esame. 
    Non  vi  e'  dubbio   che,   all'atto   dell'approvazione   della
legge-provvedimento,  i  suoi  destinatari  erano  immediatamente   e
aprioristicamente individuabili, tanto dal legislatore, quanto  dalla
pubblica amministrazione, essendo pubblica la graduatoria  di  merito
ed essendo note l'eta' anagrafica e il titolo di studio  di  ciascuno
dei candidati classificati  in  posizione  potenzialmente  utile  per
beneficiare dello scorrimento della graduatoria. 
    I  nuovi,  restrittivi  requisiti  di  assunzione,   andando   ad
applicarsi su una platea di destinatari completamente definita, hanno
consentito alla P.A. di scegliere taluni soggetti, gia'  noti,  cosi'
favorendoli, e di escluderne altri, parimenti riconoscibili. 
    Cio' appare  in  contrasto  con  il  principio  di  imparzialita'
dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione. 
    In sostanza, la disposizione normativa qui censurata, priva,  con
tutta evidenza, dei caratteri di generalita' ed astrattezza, i  quali
sono gia' di per se' presidio e garanzia di eguaglianza, ancorando lo
scorrimento  della  graduatoria  concorsuale  a   nuovi   e   diversi
requisiti, ha consapevolmente  orientato  l'azione  amministrativa  a
tutto  vantaggio  di   un   gruppo   di   soggetti   «nominativamente
individuabili» prima dell'adozione del provvedimento legislativo. 
    In tal modo risulta violato anche  il  principio  di  uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione, riservandosi  un  trattamento
ingiustamente diverso ad alcuni  dei  candidati,  rispetto  ad  altri
inseriti  nella  stessa  graduatoria  che  avrebbero   dovuto   poter
concorrere a parita' di condizioni, essendo tutti in  possesso  degli
stessi requisiti stabiliti dal bando di concorso. 
    Si  deve,  inoltre,  considerare  che,  prima  dello  scorrimento
impugnato, il Ministero, con il proprio decreto n. 333-A/9802 A.2 del
29 ottobre 2018,  aveva  proceduto  ad  un  altro  scorrimento  della
graduatoria concorsuale, incrementando i posti  disponibili  ai  fini
dell'assunzione e  assumendo,  secondo  l'ordine  della  graduatoria,
tutti i candidati gia' convocati e risultati  idonei  alle  verifiche
psico-attitudinali e di efficienza fisica. 
    Questo  precedente  scorrimento   era   avvenuto   allorche'   il
legislatore, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95  e  con
il  decreto  di  attuazione  13  luglio  2018,  n.  103,  aveva  gia'
modificato l'art. 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
335 del 24 aprile 1982, prevedendo  i  nuovi  requisiti.  Eppure,  in
occasione del precedente scorrimento,  disposto  appena quattro  mesi
prima  dell'adozione  del  provvedimento  che  ha  dato  avvio   alla
procedura di assunzione controversa, l'Amministrazione,  giustamente,
aveva tenuto conto dei requisiti a suo tempo stabiliti dal  bando  di
concorso, pur essendo gia' entrati in vigore  i  nuovi  requisiti  di
accesso alla polizia di Stato, per cui,  anche  sotto  tale  profilo,
sembra  essersi  ora  perpetrata  una  irragionevole  violazione  del
principio di uguaglianza. 
    La differente disciplina  delle  due  procedure  di  scorrimento,
espletate a brevissima distanza temporale  l'una  dall'altra,  sembra
non trovare alcuna  giustificazione  ragionevole,  sconfinando  nella
vera e propria arbitrarieta'. 
    Neppure  si  puo'   ritenere   che   la   norma   sospettata   di
incostituzionalita' sia giustificata da finalita' acceleratorie della
selezione. 
    Al contrario, risulta palese  il  rallentamento  della  procedura
provocato  dalla  rideterminazione  dei  requisiti,   essendo   stata
costretta la PA a riesaminare, una per una, le posizioni dei  singoli
candidati, per accertare l'eta' anagrafica e l'eventuale acquisizione
di un titolo di studio superiore a quello in origine richiesto. Se la
norma non fosse stata introdotta, non sarebbe stata necessaria questa
ulteriore  fase  di  verifica   e   il   Ministero   avrebbe   potuto
semplicemente  ammettere  alle  prove  di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale tutti i candidati inseriti in graduatoria, pacificamente
in possesso dei requisiti di ammissione al concorso,  gia'  accertati
nella fase precedente l'espletamento della prova scritta. 
    In conclusione e in necessaria sintesi: 
      non si dubita della legittimita' costituzionale di una norma di
legge che abbia modificato, in  senso  restrittivo,  i  requisiti  di
accesso alle  forze  di  polizia,  introducendo  un  limite  di  eta'
inferiore e richiedendo un titolo di studio piu' elevato,  rientrando
nella  discrezionalita'  legislativa  la   determinazione   di   tali
requisiti,  sempre  che  i  nuovi  requisiti  non   siano   applicati
retroattivamente; 
      neppure si dubita  della  legittimita'  costituzionale  di  una
norma di legge che, al fine di accelerare la procedura di  assunzione
degli agenti di polizia, anziche' bandire un  nuovo  concorso,  abbia
disposto  lo  scorrimento  della  graduatoria  di  un  concorso  gia'
espletato; 
      cio' che appare irragionevole, intrinsecamente  contraddittorio
e in contrasto con i principi costituzionali di  imparzialita'  della
pubblica amministrazione e di eguaglianza di tutti  i  cittadini  che
abbiano partecipato ad un concorso pubblico, nonche' di certezza  del
diritto e di rispetto del  legittimo  affidamento,  e'  l'opzione  di
attingere ad un concorso gia' espletato, modificando retroattivamente
i requisiti di  ammissione  e  procedendo  allo  scorrimento  di  una
graduatoria che viene modificata dopo  la  conclusione  degli  esami,
escludendo   dalla   stessa   taluni   concorrenti    e    procedendo
all'assunzione di altri candidati,  sulla  base  di  un  criterio  di
selezione  inesistente  al  momento  dello  svolgimento  delle  prove
d'esame. 
    Per  completezza  di  trattazione  e'  opportuno   rilevare   che
l'eccezione  di  inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'
costituzionale, sollevata dall'Avvocatura statale in una delle ultime
memorie  difensive,  con  riferimento  alla  sentenza   della   Corte
costituzionale n. 21 del 14 febbraio 2020, e' priva di fondamento. 
    Ad  avviso   della   difesa   statale,   la   questione   sarebbe
inammissibile  perche'  con  essa  si  tenderebbe  ad  ottenere   una
decisione di tipo manipolativo del contenuto della legge. 
    L'eccezione non coglie la netta differenza tra  la  questione  di
legittimita' costituzionale dichiarata inammissibile dalla Corte  con
la sentenza n. 21 del 2020 e quella sollevata nel presente  giudizio.
Nel caso cui fa riferimento l'Avvocatura dello Stato, il  giudice  «a
quo» aveva sollevato la questione di legittimita'  costituzionale  di
una disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 95 del 2017, in
materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, con la  quale,
dopo aver istituito il ruolo direttivo ad esaurimento  della  polizia
di Stato, era stato  stabilito  che  alla  copertura  della  relativa
dotazione organica si sarebbe provveduto  mediante  un  concorso  per
titoli, in esito al quale i vincitori sarebbero stati  nominati  vice
commissari  del  ruolo  direttivo  ad  esaurimento   con   decorrenza
giuridica ed economica dalla  data  di  inizio  del  primo  corso  di
formazione. Ad avviso del giudice rimettente, la prevista  decorrenza
giuridica ed economica dell'inquadramento avrebbe violato il criterio
direttivo della sostanziale equiordinazione delle forze  di  polizia,
non ponendo rimedio al ritardo nella  progressione  in  carriera  del
personale interessato. Condivisibilmente, la Corte costituzionale  ha
dichiarato   inammissibile   la   questione,   non   essendo   chiaro
l'intervento richiesto al giudice costituzionale, in quanto  la  mera
caducazione   della    disposizione    relativa    alla    decorrenza
dell'inquadramento  non  avrebbe  fatto  conseguire   il   risultato,
auspicato dal rimettente, di ottenere la sostanziale  equiordinazione
del personale delle forze di polizia. 
    Completamente diversa e' la questione sollevata  in  questa  sede
processuale, atteso che la caducazione della  proposizione  normativa
«purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare»  contenuta
nell'art. 11, comma 2-bis, lettera B del  decreto-legge  n.  135  del
2018, come convertito in legge dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
determinerebbe, automaticamente, l'effetto di eliminare  i  requisiti
piu'   restrittivi   introdotti   dalla   disposizione   controversa,
assoggettando la  selezione  alla  disciplina  stabilita,  quanto  ai
requisiti  di  partecipazione,  dal  bando  di   concorso   e   dalla
regolamentazione in vigore all'epoca in cui  il  concorso  era  stato
bandito. 
    Per tutte le ragioni  esposte,  questo  Tribunale  amministrativo
regionale  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale  della  norma  recata  dalla
legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  che  ha  modificato,  in  sede  di
conversione,  l'art.  11  del  decreto-legge   n.   135   del   2018,
introducendo il comma 2-bis, con specifico riferimento  alla  lettera
b), nella parte in cui stabilisce che  si  procedera'  all'assunzione
dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d'esame del concorso
pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della
Polizia di Stato (bandito  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n.  40  del
26 maggio  2017)  secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa
conseguito «purche' in possesso, alla data del 1° gennaio  2019,  dei
requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo  vigente  alla  data  di
entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  fatte  salve
le  disposizioni   di   cui   all'art.   2049   del   citato   codice
dell'ordinamento militare» per violazione degli articoli 97 e 3 della
Costituzione. 
    La rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  comporta  la
sospensione del processo in corso. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione prima
quater):  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  2-bis,
lettera b) del decreto-legge n. 135 del 2018, introdotto, in sede  di
conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
nella parte in cui dispone: «purche' in possesso, alla  data  del  1°
gennaio 2019, dei  requisiti  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049  del  citato  codice
dell'ordinamento militare» per contrasto con  gli  articoli  97  e  3
della Costituzione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  sezione,  la  presente
ordinanza sia comunicata alle parti  costituite,  al  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  nonche'  ai  Presidenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  12
maggio  2020,   tenutasi   mediante   collegamento   da   remoto   in
videoconferenza, secondo  quanto  disposto  dall'art.  84,  comma  6,
decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27, con
l'intervento magistrati: 
      Salvatore Mezzacapo, Presidente 
      Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore 
      Lucia Gizzi, Consigliere 
 
                         L'Estensore: Pisano 
 
                      Il Presidente: Mezzacapo 
 
                        Il Segretario: Milana