MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 febbraio 2021 

Modifica  del  decreto  22  aprile  2020,  inerente  al  «Sistema  di
tracciabilita' della  circolazione,  nel  territorio  nazionale,  dei
prodotti  lubrificanti»  di  cui  all'articolo  7-bis   del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. (21A00731) 
(GU n.33 del 9-2-2021)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 7-bis del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive  modificazioni,  che
ha introdotto un sistema di tracciabilita'  della  circolazione,  nel
territorio nazionale,  degli  oli  lubrificanti  ed  altri  specifici
prodotti, demandando, al  comma  6,  la  statuizione  delle  relative
modalita' di attuazione ad un decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto l'art. 130, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 che in particolare: 
    al numero 1), ha  modificato  il  comma  6  dell'art.  7-bis  del
predetto testo unico n. 504 del 1995, al fine di stabilire  che,  con
il decreto previsto dal comma 6  del  medesimo  art.  7-bis,  possano
essere determinati limiti quantitativi dei prodotti  contemplati  nel
predetto art. 7-bis e specifiche modalita' relative al loro trasporto
o confezionamento, in relazione ai quali le disposizioni inerenti  al
predetto sistema di tracciabilita' non trovano applicazione; 
    al numero 2), ha modificato il comma 7 del medesimo  art.  7-bis,
allo scopo di prevedere la possibilita' di stabilire,  attraverso  il
predetto decreto, limiti capacitivi dei contenitori, nei  quali  sono
trasportate  le  preparazioni  lubrificanti,  differenti  da   quelli
previsti dallo stesso comma 7 ai fini dell'applicazione  del  sistema
di tracciabilita' di cui all'art. 7-bis; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
aprile 2020, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 118 del 9 maggio  2020  che,  in  applicazione  dell'art.
7-bis, comma 6,  del  predetto  testo  unico  n.  504  del  1995,  ha
stabilito le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel
medesimo art. 7-bis; 
  Considerato che il predetto decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 22 aprile 2020 ha individuato in 210 litri la capacita'
massima di un contenitore al di sopra della quale l'olio lubrificante
in esso contenuto debba considerarsi allo stato sfuso e  che,  tenuto
conto della necessita' di lasciare un adeguato margine di riempimento
dello stesso allo scopo di consentire il trasporto in  sicurezza  dei
prodotti lubrificanti in esso contenuti, tale capacita' massima  deve
intendersi riferita alla capacita' utile del medesimo contenitore; 
  Ritenuto  che,  in  relazione  alle  caratteristiche  dei  prodotti
lubrificanti da trasportare, la predetta capacita' utile  massima  di
210 litri puo' considerarsi corrispondente ad una capacita'  nominale
massima di 220 litri; 
  Ritenuto opportuno, per motivi di  semplificazione  amministrativa,
applicare un  trattamento  uniforme  agli  oli  lubrificanti  e  alle
preparazioni  lubrificanti,   in   ragione   della   loro   affinita'
merceologica, ai  fini  della  connotazione  dello  stato  sfuso  dei
medesimi prodotti e quindi dell'applicazione agli stessi del  sistema
di tracciabilita' introdotto dall'art. 7-bis del predetto testo unico
n. 504 del 1995; 
  Considerata l'opportunita' di modificare il  predetto  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020 allo  scopo  di
prevedere, cosi'  come  consentito  dall'art.  7-bis,  comma  7,  del
predetto testo unico  n.  504  del  1995,  limiti  di  capacita'  dei
contenitori delle  preparazioni  lubrificanti  differenti  da  quelli
espressamente   stabiliti   nel   medesimo   comma    7    ai    fini
dell'applicazione del sistema di tracciabilita' di  cui  al  predetto
art. 7-bis; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifica al decreto del Ministro dell'economia 
                 e delle finanze del 22 aprile 2020 
 
  1. Al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  22
aprile 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 118  del  9  maggio  2020,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 4, nel comma 9, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Qualora  i  prodotti  lubrificanti  siano  introdotti  nel
territorio nazionale con l'utilizzo di rete ferroviaria, al  soggetto
autorizzato e' consentito indicare, a completamento del CAR emesso, i
dati di cui al comma 2, lettere c) e d), al termine del trasferimento
su rotaia e prima dell'inizio del percorso su strada»; 
    b) all'art. 9, nel comma 1: 
      1. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dei prodotti
lubrificanti,  provenienti  da  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea,  qualora  confezionati  in  contenitori   aventi   capacita'
nominale massima di 220 litri;»; 
  2. la lettera c) e' soppressa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 febbraio 2021 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri