N. 21 SENTENZA 14 gennaio - 17 febbraio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Caccia  -  Norme  della  Regione  Toscana  -  Controllo  della  fauna
  selvatica  -  Attuazione  dei  piani  di  abbattimento  -  Previsto
  avvalimento dei proprietari o conduttori dei  fondi  nei  quali  si
  attuano i  piani,  delle  guardie  forestali  e  del  personale  di
  vigilanza dei Comuni, nonche', tra gli altri, delle guardie giurate
  private,  purche'  tutti  in  possesso  di  licenza  di  caccia   -
  Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia
  di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione. 
Caccia - Norme della Regione Toscana -  Interventi  di  tutela  della
  produzione agricola e  zootecnica  -  Affiancamento  del  personale
  regionale - Soggetti che  abbiano  frequentato  appositi  corsi  di
  preparazione regionali  sulla  base  di  programmi  concordati  con
  l'ISPRA - Denunciata violazione della competenza esclusiva  statale
  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  -  Non   fondatezza   della
  questione. 
Caccia - Norme della Regione Toscana -  Interventi  di  tutela  della
  produzione agricola e  zootecnica  -  Affiancamento  del  personale
  regionale - Soggetti che  abbiano  frequentato  appositi  corsi  di
  preparazione  regionali  -  Equiparazione  a  essi  dei  cacciatori
  iscritti  in  apposito  registro  regionale,  per  la   specie   di
  riferimento - Violazione  della  competenza  esclusiva  statale  in
  materia di tutela dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale. 
Caccia - Norme della Regione Toscana - Tutela delle zone  agricole  -
  Controllo dei cinghiali  -  Autorizzazione,  in  qualsiasi  periodo
  dell'anno, per i cacciatori abilitati, per i soggetti addetti  alla
  vigilanza venatoria, per  i  proprietari  o  conduttori  dei  fondi
  interessati e per le  squadre  di  caccia  al  cinghiale,  indicate
  dall'ambito territoriale di caccia (ATC)  -  Denunciata  violazione
  della  competenza  esclusiva   statale   in   materia   di   tutela
  dell'ambiente - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in
  motivazione 
- Legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, art.  37,  commi
  3, 4, 4-ter e 4-quater. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s). 
(GU n.8 del 24-2-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  37,  commi
3, 4, 4-ter e 4-quater, della legge della Regione Toscana 12  gennaio
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157  "Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio"), promosso dal Tribunale amministrativo regionale  per  la
Toscana nel procedimento vertente tra l'Associazione italiana per  il
World Wide Fund for Nature (WWF  Italia)  onlus  ong  e  altri  e  la
Regione Toscana e altri, con ordinanza del 9 ottobre  2019,  iscritta
al n. 71 del registro ordinanze  2020  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2020. 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  della   Regione   Toscana   e
dell'Associazione italiana per il World Wide  Fund  for  Nature  (WWF
Italia) onlus ong e altri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  13  gennaio  2021  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    uditi l'avvocato Valentina Stefutti, in collegamento  da  remoto,
ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte  del  30
ottobre 2020, per l'Associazione italiana per il World Wide Fund  for
Nature (WWF Italia) onlus ong e altri e l'avvocato Marcello Cecchetti
per la Regione Toscana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Toscana,  con
ordinanza del 9 ottobre 2019 (reg. ord. n. 71 del 2020), ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 37,  commi  3,  4,
4-ter e 4-quater, della legge della Regione Toscana 3  gennaio  1994,
n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio"), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera  s),
della Costituzione, nella parte in cui estende l'elenco dei  soggetti
abilitati a effettuare le operazioni di controllo  delle  popolazioni
del cinghiale rispetto a quelli previsti dall'art. 19, comma 2, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 
    Le disposizioni regionali richiamate prevedono che: 
    «3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi
ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento  con
modalita' di intervento compatibili con  le  diverse  caratteristiche
ambientali e faunistiche delle  aree  interessate.  Tali  piani  sono
attuati dalla Regione con  il  coinvolgimento  gestionale  degli  ATC
[Ambito territoriale di caccia] e sotto il coordinamento del corpo di
polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la  Regione  puo'
avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano
i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del  personale  di
vigilanza dei comuni, nonche' delle guardie di cui  all'articolo  51,
purche' i soggetti in questione  siano  in  possesso  di  licenza  di
caccia. 
    4.  Per  interventi  di  tutela  della  produzione   agricola   e
zootecnica la Regione puo'  affiancare  al  proprio  personale  anche
soggetti che  abbiano  frequentato  appositi  corsi  di  preparazione
organizzati dalla Regione stessa sulla base di  programmi  concordati
con l'ISPRA. Tali corsi  dovranno  fornire  una  idonea  preparazione
circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali  selvatiche,
la biologia delle specie  selvatiche  oggetto  di  controllo  nonche'
sulle tecniche e le modalita' con cui effettuare il controllo. [...] 
    4 ter. I cacciatori iscritti nel registro di cui all'articolo  28
quater sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie
di riferimento. 
    4 quater. La Regione per  prevenire  o  eliminare  i  danni  alle
produzioni agricole autorizza,  in  qualsiasi  periodo  dell'anno,  i
cacciatori abilitati  ai  sensi  del  comma  4,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi  interessati  e
le squadre di caccia al cinghiale, indicate  dall'ATC,  al  controllo
dei cinghiali». 
    Oggetto del giudizio a quo e' la deliberazione della Giunta della
Regione Toscana 21 gennaio 2019, n. 71, di approvazione del piano  di
controllo  della  specie  cinghiale  per   il   triennio   2019-2021,
impugnata, con unico atto di ricorso, dall'Associazione italiana  per
il World Wide Fund for  Nature  (WWF  Italia)  onlus  ong,  dall'Ente
nazionale protezione animali (ENPA) onlus, dalla Lega antivivisezione
(LAV) onlus Ente morale e dalla Lega per  l'abolizione  della  caccia
(LAC) onlus. 
    L'ordinanza di rimessione riferisce che, secondo  le  ricorrenti,
il piano non rispetterebbe il principio per cui  il  controllo  della
fauna selvatica dovrebbe  avvenire  in  via  prioritaria  utilizzando
metodi ecologici e, solo in subordine all'accertata inefficacia degli
stessi, ricorrendo a piani di abbattimento  debitamente  autorizzati.
Di tali circostanze l'atto  impugnato  non  darebbe  conto,  oltre  a
disattendere immotivatamente il parere dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che tanto aveva rilevato. 
    Inoltre, l'attivita' di controllo programmata  realizzerebbe  una
sostanziale estensione della caccia in braccata al di fuori dei tempi
e degli ambiti indicati dalla legge n. 157 del 1992. 
    Secondo    le    ricorrenti,    infine,    andrebbe     ravvisata
l'illegittimita' costituzionale delle richiamate  disposizioni  della
legge reg.  Toscana  n.  3  del  1994  laddove,  estendendo  l'ambito
previsto dalla  legge  statale,  ricomprenderebbero  tra  i  soggetti
abilitati a effettuare  i  controlli  anche  cacciatori,  squadre  di
caccia al cinghiale e guardie giurate private. 
    1.1.- Il TAR  rimettente  motiva  la  rilevanza  delle  questioni
poiche' il provvedimento impugnato  avrebbe  approvato  il  piano  di
controllo del  cinghiale  sul  fondamento  di  quanto  disposto,  tra
l'altro, dall'art. 37 della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, le  cui
previsioni    inciderebbero    «immediatamente     e     direttamente
sull'attuazione   del   piano   medesimo».   Pertanto,    l'eventuale
illegittimita' costituzionale di  quelle  non  potrebbe  che  rendere
illegittimo anche il piano. 
    1.2.-  Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,   dopo   avere
ricostruito il contenuto delle disposizioni censurate, il  rimettente
ne sostiene il contrasto con l'art. 19, comma 2, della legge  n.  157
del 1992, il quale «[i]n alcun modo [prevederebbe] il  coinvolgimento
dei cacciatori o delle guardie giurate private»  nell'attuazione  dei
piani di abbattimento autorizzati dalle Regioni. Al riguardo, cita la
giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 217 del 2018 e n. 139 del
2017) sul carattere tassativo dell'elenco previsto dalla disposizione
statale, nonche' sulla conseguente riduzione  del  livello  minimo  e
uniforme di tutela dell'ambiente nel caso di una sua integrazione  da
parte del legislatore regionale. 
    Aggiunge inoltre che il tenore del principio di tassativita'  non
consentirebbe di dare rilievo, al fine  di  escludere  il  dubbio  di
costituzionalita', ne' allo specifico  meccanismo  di  selezione  dei
cacciatori da autorizzare per l'attuazione dei piani di abbattimento,
ne'  al  fatto  che  le  funzioni  di   direzione   e   coordinamento
nell'attuazione dei medesimi piani spetterebbero «esclusivamente alle
guardie  venatorie  dipendenti  dalle  amministrazioni  provinciali»,
venendo riservato alle altre figure un ruolo ausiliario. 
    2.- Con atto depositato il 13 luglio 2020  si  e'  costituita  la
Regione Toscana, in persona del presidente pro tempore, chiedendo  in
via principale di dichiarare le questioni infondate. 
    2.1.- La difesa regionale innanzitutto  osserva  che  nei  lavori
preparatori della legge n. 157 del 1992 l'esclusione  dei  cacciatori
dall'attuazione del controllo faunistico sarebbe stata motivata  solo
dalla considerazione della loro sostanziale impreparazione. 
    Sotto tale  profilo  argomenta  poi  che  nemmeno  «l'elenco  del
personale preposto al controllo» indicato dall'art.  19  della  legge
statale indicata  garantirebbe  fino  in  fondo  l'adeguatezza  e  la
preparazione   del    suddetto    personale,    assicurate    invece,
nell'impostazione della legge  n.  157  del  1992,  dal  rispetto  di
condizioni sostanziali e procedurali  piu'  rigorose  di  quelle  del
previgente art. 12 della legge 27 dicembre  1977,  n.  968  (Principi
generali e disposizioni per la protezione e la tutela della  fauna  e
la disciplina della caccia). Al riguardo, rileverebbero l'indicazione
piu' puntuale delle  finalita'  per  cui  e'  ammesso  il  controllo;
l'utilizzo  dei  metodi  ecologici  come  modalita'  ordinaria  dello
stesso,  secondo  le  indicazioni  dell'ISPRA;  la  possibilita'   di
autorizzare piani di  abbattimento  solo  previa  verifica  da  parte
dell'ISPRA dell'inefficacia dei metodi ecologici. 
    Pertanto, conclude la difesa,  la  tassativita'  dell'elenco  del
personale abilitato ai piani di  abbattimento  non  costituirebbe  un
principio fondamentale della materia a norma dell'art. 117 Cost. tale
da  «escludere  soluzioni  organizzative  diverse,  ma  che  comunque
assicurino la preparazione scientifica  ed  ecologica  del  personale
coinvolto». 
    2.2.-  Le  stesse  considerazioni  varrebbero  non  solo  per   i
cacciatori, come appena argomentato, ma anche  per  le  altre  figure
considerate dalle disposizioni censurate ossia, in forza del richiamo
all'art. 51 della stessa legge reg. Toscana n.  3  del  1994:  a)  le
guardie venatorie volontarie e b) le  guardie  ambientali  volontarie
abilitate dalla Regione, nonche' c) le guardie  private  riconosciute
ai sensi del testo unico di pubblica sicurezza, purche' adeguatamente
preparate sulla normativa di  riferimento.  Tali  soggetti,  infatti,
sarebbero legittimati dall'art. 27 della legge  n.  157  del  1992  a
svolgere funzioni di  vigilanza  venatoria  nell'ambito  del  sistema
pubblico, sotto il coordinamento della polizia provinciale (ai  sensi
del comma 7 dell'indicato art. 27). 
    Si tratterebbe  dunque  di  figure  riconducibili  alle  «guardie
venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali» abilitate  ad
attuare i piani di abbattimento ai sensi dell'art. 19, comma 2, della
medesima legge. 
    Inoltre - osserva la Regione  -  alle  guardie  volontarie  delle
associazioni venatorie,  agricole  e  ambientali,  ove  munite  della
qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi  di
pubblica  sicurezza,  la  giurisprudenza  penale  riconoscerebbe   la
qualifica di pubblico ufficiale. 
    Per questi motivi, andrebbe  escluso  il  contrasto  delle  norme
regionali con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992. 
    2.3.-  In  via  subordinata,   la   Regione   Toscana   prospetta
l'illegittimita' costituzionale dello stesso art. 19, comma 2,  della
legge n. 157 del 1992, «nella parte in cui non equipara le regioni  a
statuto ordinario alle Province  autonome  per  quanto  attiene  alle
modalita' attuative dei piani di controllo  della  fauna  selvatica»;
chiede quindi a questa Corte di rimettere  dinanzi  a  se  stessa  le
relative questioni. 
    A causa dell'aumento del numero e della diffusione degli ungulati
selvatici, foriero di  danni  alle  colture,  di  incidenti  stradali
nonche' di ricadute sulle funzioni di controllo della fauna selvatica
previste dalla norma statale, sarebbe infatti mutato il  contesto  in
cui la norma era maturata e di conseguenza  compromessa  l'originaria
funzione di tutela dell'ecosistema. 
    2.3.1.-  L'art.  19,  comma  2,  della  legge  n.  157  del  1992
violerebbe anzitutto l'art. 3 Cost. per  l'ingiustificata  disparita'
di trattamento  rispetto  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, alle quali il successivo comma 3 consentirebbe di attuare  i
piani di abbattimento «anche avvalendosi di  altre  persone,  purche'
munite di licenza per l'esercizio venatorio». 
    Quest'ultima  previsione  non  potrebbe  giustificarsi   con   la
particolare autonomia di cui godono le Province  autonome  e  sarebbe
contraddittoria  con  l'affermata  esigenza  di  escludere  qualsiasi
attenuazione della tutela della fauna, la  quale  dovrebbe  vincolare
sia il legislatore regionale, sia quello statale. Di conseguenza,  se
si ritenesse che l'elenco contenuto nel comma 2 indicato realizzi uno
standard minimo e uniforme di tutela, lo stesso non  potrebbe  essere
derogato neppure  dal  legislatore  statale;  se,  al  contrario,  si
escludesse  detto  carattere  di  standard,  anche   il   legislatore
regionale potrebbe allora integrarlo. 
    La giustificazione della disciplina peculiare per le due Province
autonome non potrebbe nemmeno rinvenirsi in motivazioni di  carattere
territoriale. L'art. 11 della legge n. 157 del 1992 stabilirebbe gia'
un regime particolare per la zona  faunistica  delle  Alpi,  ma  alle
altre Regioni in questa ricomprese non sarebbe estesa la possibilita'
di cui godono le due Province autonome; in ogni caso, tale disciplina
non potrebbe esonerare  dal  rispetto  dei  principi  generali  della
legge. 
    Infine, il trattamento differenziato non sarebbe  collegabile  al
particolare sistema  riservistico  vigente  in  Alto  Adige,  poiche'
questo, organizzando l'attivita' venatoria  secondo  le  consuetudini
locali, sarebbe  percio'  inidoneo  a  giustificare  la  deroga  allo
standard minimo e uniforme di cui al comma 2 dell'art. 19. 
    2.3.2.- La stessa  disposizione  statale,  stabilendo  un  elenco
tassativo, contrasterebbe anche con gli artt. 3, 97, secondo comma, e
119 Cost., violando i principi di ragionevolezza,  buon  andamento  e
autonomia finanziaria regionale. 
    Al riguardo, la Regione innanzitutto sottolinea che il numero dei
cacciatori toscani si sarebbe  dimezzato  tra  il  1995  e  il  2018,
raggiungendo circa 72.000  unita';  dall'altra  parte,  sarebbero  in
costante aumento l'estensione delle aree boscate e  il  numero  degli
ungulati. 
    Cio' inciderebbe anche sulle risorse finanziarie  destinate  alle
funzioni di cui alla legge n. 157 del 1992,  che  dipenderebbero  dal
numero dei cacciatori, dal momento che  l'art.  23,  comma  1,  della
legge  medesima  autorizza  le  Regioni  a  istituire  una  tassa  di
concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio
venatorio proprio «per conseguire i mezzi  finanziari  necessari  per
realizzare i  fini  previsti  dalla  presente  legge  e  dalle  leggi
regionali in materia». 
    La norma  statale  non  consentirebbe  dunque  di  compensare  la
diminuzione delle risorse  con  adeguate  misure  organizzative,  dal
momento  che  obbligherebbe  la  Regione  in  modo  irragionevole  ad
avvalersi soltanto  di  dipendenti  di  altre  amministrazioni  o  di
soggetti privati (i proprietari dei  fondi)  il  cui  apporto,  anche
numerico, sarebbe assai incerto (come documentato  da  una  relazione
allegata della competente direzione regionale). 
    Queste condizioni renderebbero pertanto difficile  realizzare  un
impiego delle risorse umane programmato, efficiente e continuativo, a
scapito del buon andamento delle funzioni esercitate. 
    A sostegno di tali argomenti, inoltre, la Regione  fornisce  dati
sull'andamento degli importi  liquidati  per  i  danni  alle  colture
agricole, il cui aumento sarebbe da  correlare  all'incremento  degli
ungulati, nonche' sulla tipologia  delle  varie  funzioni  attribuite
alle polizie provinciali e sulla  ridotta  consistenza  del  relativo
personale, in servizio alla data del 30 settembre 2017. 
    In tal modo ritiene di  dimostrare  che  l'ipotetica,  eventuale,
sostituzione degli operatori volontari abilitati  dalla  legislazione
regionale con agenti della polizia provinciale comporterebbe spese di
gran  lunga  superiori  agli  attuali  stanziamenti  di  bilancio   e
all'entrata proveniente dalla richiamata tassa di concessione. 
    Infine, la rigidita'  dell'interpretazione  contestata  finirebbe
per imporre una  soluzione  sproporzionata  e  lesiva  dell'autonomia
regionale perche', da un lato non  consentirebbe  di  assolvere  alle
funzioni  delegate  con  la  legge  n.  157  del  1992  e  dall'altro
mancherebbe l'obiettivo della salvaguardia della fauna selvatica, che
sarebbe invece garantito non dalla tassativita' dell'elenco, ma dalle
rigorose  condizioni  sostanziali  e  procedurali  previste  per   il
controllo numerico della fauna stessa. 
    Da ultimo, sono richiamati l'ordine del giorno del 22 giugno 2017
con cui la Conferenza delle Regioni  e  delle  Province  autonome  ha
impegnato il Governo a modificare l'elenco dei soggetti attuatori dei
piani, nonche' una previsione  normativa  che  a  tale  impegno  dava
seguito, inizialmente inserita, ma poi espunta, in  una  proposta  di
legge all'esame della Camera dei deputati. 
    3.- Con atto depositato il 1° luglio 2020 si sono  costituite  le
associazioni ricorrenti nel giudizio a quo, chiedendo  l'accoglimento
delle questioni. 
    Richiamando  la  giurisprudenza  di  questa   Corte,   le   parti
evidenziano che l'innalzamento del  livello  minimo  di  salvaguardia
dell'ambiente stabilito dalla norma statale sarebbe  avvenuto,  nella
specie, solo se il legislatore regionale avesse ridotto il novero dei
soggetti abilitati a effettuare gli  abbattimenti.  Invece,  l'elenco
sarebbe stato ampliato inserendo nuovi soggetti: cio'  contrasterebbe
con la previsione statale, senza che rilevi ne' il  loro  livello  di
preparazione ne' la modalita' con cui gli stessi vengono impiegati. 
    Sottolineano quindi che l'art. 19, comma 2, della  legge  n.  157
del 1992  disciplinerebbe  attivita'  che  esulano  dalla  «attivita'
venatoria, ma attengono esclusivamente alla tutela  dell'ecosistema»,
costituendo quindi norma  interposta  non  derogabile  in  peius  dal
legislatore regionale. 
    4.- Con  successiva  memoria,  la  Regione  Toscana  ha  eccepito
l'inammissibilita' dell'atto introduttivo per difetto di  motivazione
sulla  non  manifesta   infondatezza,   sulla   base   delle   stesse
considerazioni esposte nella sentenza di  questa  Corte  n.  160  del
2020,  che,   compiendo   «una   significativa   apertura»   rispetto
all'indirizzo sulla natura tassativa dell'elenco di cui all'art.  19,
comma 2, della legge n. 157 del 1992, avrebbe ritenuto insufficiente,
ai  fini  della  non  manifesta  infondatezza  della  questione,  una
motivazione  costruita  sul  solo  argomento   dell'ampliamento   del
suddetto elenco da parte della disposizione censurata. 
    Nel presente giudizio vi sarebbe «una situazione analoga» perche'
nell'ordinanza    mancherebbe    un'adeguata    motivazione     circa
l'insufficienza di una specifica abilitazione dei soggetti  coinvolti
e del potere di coordinamento provinciale sugli stessi. 
    L'ordinanza difetterebbe, inoltre,  di  motivazione  anche  sulla
necessita' di applicare nel giudizio a quo tutte le norme  censurate,
perche' il rimettente avrebbe  dovuto  specificare  il  personale  in
concreto autorizzato a effettuare il controllo dall'atto impugnato. 
    4.1.- Nel merito, la Regione  insiste  per  l'infondatezza  delle
questioni,  con  ulteriori   approfondimenti   sull'adeguatezza   dei
programmi  di  formazione  dei  soggetti  coinvolti  nei   piani   di
abbattimento. 
    In conclusione, quindi, ribadisce l'esclusione  di  un  contrasto
con la norma statale interposta perche'  i  soggetti  previsti  dalle
disposizioni  regionali  censurate  sarebbero  forniti  di   adeguata
preparazione e ritenuti idonei  dal  sistema  pubblico  all'esercizio
delle funzioni conferite;  rileverebbero  inoltre,  da  un  lato,  il
potere di coordinamento della polizia provinciale e,  dall'altro,  le
garanzie sostanziali e procedurali previste sia  dall'art.  19  della
legge n. 157 del 1992 sia dall'art. 37 della legge reg. Toscana n.  3
del 1994. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Con  l'ordinanza  indicata   in   epigrafe,   il   Tribunale
amministrativo regionale per la Toscana  ha  sollevato  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  37,  commi  3,  4,  4-ter  e
4-quater, della legge della Regione Toscana  3  gennaio  1994,  n.  3
(Recepimento della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  "Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio"), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera  s),
della Costituzione, nella parte in cui estende l'elenco dei  soggetti
abilitati a effettuare le operazioni di controllo  delle  popolazioni
del cinghiale rispetto a quelli previsti dall'art. 19, comma 2, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 
    1.1.- Le disposizioni regionali censurate prevedono che: 
    «3. La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi
ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento  con
modalita' di intervento compatibili con  le  diverse  caratteristiche
ambientali e faunistiche delle  aree  interessate.  Tali  piani  sono
attuati dalla Regione con  il  coinvolgimento  gestionale  degli  ATC
[Ambito territoriale di caccia] e sotto il coordinamento del corpo di
polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la  Regione  puo'
avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano
i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del  personale  di
vigilanza dei comuni, nonche' delle guardie di cui  all'articolo  51,
purche' i soggetti in questione  siano  in  possesso  di  licenza  di
caccia. 
    4.  Per  interventi  di  tutela  della  produzione   agricola   e
zootecnica la Regione puo'  affiancare  al  proprio  personale  anche
soggetti che  abbiano  frequentato  appositi  corsi  di  preparazione
organizzati dalla Regione stessa sulla base di  programmi  concordati
con l'ISPRA. Tali corsi  dovranno  fornire  una  idonea  preparazione
circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali  selvatiche,
la biologia delle specie  selvatiche  oggetto  di  controllo  nonche'
sulle tecniche e le modalita' con cui effettuare il controllo. [...] 
    4 ter. I cacciatori iscritti nel registro di cui all'articolo  28
quater sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie
di riferimento. 
    4 quater. La Regione per  prevenire  o  eliminare  i  danni  alle
produzioni agricole autorizza,  in  qualsiasi  periodo  dell'anno,  i
cacciatori abilitati  ai  sensi  del  comma  4,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi  interessati  e
le squadre di caccia al cinghiale, indicate  dall'ATC,  al  controllo
dei cinghiali». 
    1.2.- Oggetto  del  giudizio  a  quo  e'  la  legittimita'  della
deliberazione della Giunta della Regione Toscana 21 gennaio 2019,  n.
71 (L.R. 3/94. Approvazione del piano di  controllo  2019-2021  sulla
specie cinghiale in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 e
dell'art. 5 della L.R. 10/2016),  impugnata  da  alcune  associazioni
ambientaliste sulla base di vari motivi di gravame, tra  i  quali  il
giudice a  quo  ritiene  pregiudiziale  l'esame  della  questione  di
legittimita' costituzionale dalle stesse proposta. 
    Secondo    le    ricorrenti,    infatti,    andrebbe    ravvisata
l'illegittimita' costituzionale delle richiamate  disposizioni  della
legge reg.  Toscana  n.  3  del  1994  laddove,  estendendo  l'ambito
previsto dalla  legge  statale,  ricomprenderebbero  tra  i  soggetti
abilitati a effettuare  i  controlli  anche  cacciatori,  squadre  di
caccia al cinghiale e guardie giurate private. 
    1.3.- Il TAR  rimettente  motiva  la  rilevanza  delle  questioni
poiche' il provvedimento impugnato  avrebbe  approvato  il  piano  di
controllo del  cinghiale  sul  fondamento  di  quanto  disposto,  tra
l'altro, dall'art. 37 della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, le  cui
previsioni    inciderebbero    «immediatamente     e     direttamente
sull'attuazione   del   piano   medesimo».   Pertanto,    l'eventuale
illegittimita' costituzionale di  quelle  non  potrebbe  che  rendere
illegittimo anche il piano. 
    1.4.-  Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,   dopo   avere
ricostruito il contenuto delle disposizioni censurate, l'ordinanza ne
sostiene il contrasto con l'art. 19, comma 2, della legge n. 157  del
1992, il quale «[i]n alcun modo [prevederebbe] il coinvolgimento  dei
cacciatori o delle guardie giurate private» nell'attuazione dei piani
di abbattimento autorizzati  dalle  Regioni:  cita  in  proposito  la
giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 217 del 2018 e n. 139 del
2017) sul carattere tassativo  dell'elenco  previsto  dalla  suddetta
disposizione statale e sulla conseguente riduzione del livello minimo
e uniforme di tutela dell'ambiente nel caso di ampliamento del novero
dei soggetti da parte del legislatore regionale. 
    Aggiunge inoltre che il tenore del principio di tassativita'  non
consentirebbe di dare rilievo, al fine  di  escludere  il  dubbio  di
costituzionalita', ne' al meccanismo di selezione dei  cacciatori  da
autorizzare per l'attuazione dei piani di abbattimento, ne' al  fatto
che le funzioni di  direzione  e  coordinamento  nell'attuazione  dei
medesimi piani spetterebbero «esclusivamente alle  guardie  venatorie
dipendenti dalle amministrazioni provinciali», venendo riservato alle
altre figure un ruolo ausiliario. 
    2.-    Vanno    preliminarmente    disattese     le     eccezioni
d'inammissibilita'  spiegate  dalla  Regione  Toscana  nella  propria
memoria. 
    2.1.- Sotto un primo profilo, argomenta la parte, l'ordinanza  di
rimessione non avrebbe adeguatamente  motivato  in  ordine  alla  non
manifesta infondatezza delle questioni, essendosi  cosi'  «verificata
una  situazione   analoga»   a   quella   che   avrebbe   determinato
l'inammissibilita' della  questione  di  legittimita'  costituzionale
dichiarata dalla sentenza di questa Corte n. 160 del 2020. 
    L'argomento non convince: l'atto introduttivo presenta,  infatti,
una plausibile e specifica motivazione a sostegno della non manifesta
infondatezza,  esplicitata  sia  attraverso  il  confronto   tra   il
contenuto delle disposizioni censurate e l'elenco di cui all'art. 19,
comma 2, della legge n. 157 del 1992, sia con l'affermazione  che  la
maggiore estensione soggettiva delle prime realizzerebbe  un'indebita
integrazione del secondo  e,  pertanto,  una  riduzione  del  livello
minimo e uniforme di tutela  in  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost. 
    Inoltre, a differenza  di  quanto  ritiene  la  Regione,  non  e'
apodittica  l'affermazione  del  rimettente  sull'impossibilita'   di
superare il dubbio di costituzionalita' in ragione del meccanismo  di
selezione dei soggetti privati coinvolti e del  coordinamento  su  di
essi  esercitato  da  quelli  pubblici;  tale  motivazione,   benche'
sintetica, e' infatti chiaramente  ricollegata,  in  via  principale,
alla  tassativita'  dell'elenco,  come  del  resto  risultante  dalla
giurisprudenza di questa Corte. 
    2.2.-  Sotto  un  secondo  profilo,  l'eccepita  inammissibilita'
conseguirebbe al difetto di motivazione sulla rilevanza. 
    Anche tale eccezione va respinta:  la  motivazione  proposta  dal
rimettente risulta infatti  adeguata  e  sufficiente  a  superare  il
vaglio dell'ammissibilita', in quanto, da  un  lato  afferma  che  il
provvedimento impugnato e' stato approvato sul fondamento  di  quanto
disposto, tra l'altro, dall'art. 37 della legge reg. Toscana n. 3 del
1994, le cui previsioni inciderebbero immediatamente  e  direttamente
sull'attuazione del piano di  controllo  del  cinghiale;  dall'altro,
constata che l'eventuale illegittimita' costituzionale di quelle  non
potrebbe che «rendere illegittimo anche il piano de quo». 
    In effetti, la riferibilita'  delle  attivita'  disciplinate  dal
piano di controllo al censurato  art.  37  emerge  gia'  dall'oggetto
della delibera di Giunta regionale impugnata,  che  menziona  proprio
questa disposizione; inoltre, il contenuto precettivo di ognuna delle
disposizioni censurate puo'  agevolmente  ritenersi  implicato  -  al
contrario   di   quanto   sostenuto   dalla   difesa   regionale    -
nell'attuazione del piano stesso. 
    Deve, in sostanza, concludersi che l'ordinanza di  rimessione  ha
sufficientemente dimostrato la necessita' di applicare nel giudizio a
quo le specifiche norme censurate. 
    3.-   L'esame   del   merito   richiede,   preliminarmente,    di
contestualizzare il contenuto dell'art. 19, comma 2, della  legge  n.
157 del 1992, che il rimettente assume quale parametro interposto per
sollevare le questioni di costituzionalita' in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Tale disposizione, nell'ambito della legge  statale  n.  157  del
1992, disciplina il controllo  della  fauna  selvatica  nei  seguenti
termini: 
    «2.  Le  regioni,  per  la  migliore  gestione   del   patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo,  per  motivi  sanitari,  per  la
selezione biologica, per la tutela del patrimonio  storico-artistico,
per  la  tutela  delle  produzioni  zoo-agro-forestali  ed   ittiche,
provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica  anche  nelle
zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato  selettivamente,
viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi  ecologici  su
parere  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica.  Qualora
l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti  metodi,  le  regioni
possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani  devono  essere
attuati dalle  guardie  venatorie  dipendenti  dalle  amministrazioni
provinciali.  Queste   ultime   potranno   altresi'   avvalersi   dei
proprietari o conduttori dei fondi  sui  quali  si  attuano  i  piani
medesimi,  purche'  muniti  di  licenza  per  l'esercizio  venatorio,
nonche' delle guardie forestali e delle guardie  comunali  munite  di
licenza per l'esercizio venatorio». 
    In base a tale struttura normativa  il  controllo  faunistico  si
qualifica come un'attivita' che non e' svolta per fini  venatori,  in
quanto  attiene   prevalentemente   alla   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema (sentenza n. 217  del  2018),  ma  che  si  intreccia
funzionalmente  anche  con  finalita'  riconducibili   a   competenze
regionali concorrenti o residuali  (basti  pensare  alla  tutela  del
suolo e alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali). 
    Per  questo  motivo  tale  attivita',  diretta  a  realizzare  il
«controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle  zone  vietate
alla caccia», da un lato viene  assegnata  alle  Regioni,  dall'altro
viene procedimentalizzata, prevedendo il rispetto di un principio  di
gradualita'. 
    Essa, infatti, deve essere svolta «di norma  mediante  l'utilizzo
di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale  per  la  fauna
selvatica» e solo in caso di verificata inefficacia di tali metodi le
Regioni possono autorizzare piani di abbattimento, che, a loro volta,
devono essere  «attuati  dalle  guardie  venatorie  dipendenti  dalle
amministrazioni provinciali», cui e' consentito  avvalersi  anche  di
altri soggetti, pero' specificamente indicati. 
    La norma, in altre parole, si sviluppa  assegnando  alle  Regioni
l'attivita' del controllo  delle  specie  di  fauna  selvatica  pero'
coinvolgendo, con riguardo ai piani di abbattimento,  soprattutto  il
personale delle Province. 
    3.1.- Su tale previsione, a partire dalla  sentenza  n.  392  del
2005 si e' sviluppato un filone giurisprudenziale di questa Corte che
ha   ritenuto   «tassativo»   l'elenco   dei   soggetti   autorizzati
all'esecuzione dei piani di abbattimento, e cio' sull'assunto per cui
«una sua integrazione  da  parte  della  legge  regionale  riduce  il
livello minimo e  uniforme  di  tutela  dell'ambiente»  (ex  plurimis
sentenza n. 139 del 2017). 
    Tale orientamento, che quindi ha iniziato a formarsi ormai  oltre
quindici anni fa, deve essere oggi  parzialmente  riconsiderato  alla
luce di alcune condizioni specifiche  di  ordine  sia  normativo  sia
fattuale, nel frattempo sensibilmente mutate. 
    3.1.1. - Quanto alle prime,  occorre  innanzitutto  rilevare  che
negli ultimi anni l'ente Provincia, alle cui guardie venatorie,  come
si e' visto, l'art. 19 della legge n. 157  del  1992  affida  in  via
principale il compito dell'attuazione dei piani di  abbattimento,  e'
stato oggetto di un complesso e travagliato processo di  riforma  che
ha condotto, in ogni caso, all'indubbio esito di un ridimensionamento
delle rispettive funzioni e,  conseguentemente,  anche  del  relativo
personale. 
    In particolare,  per  quanto  qui  interessa,  tale  processo  ha
determinato una significativa riduzione del personale appartenente ai
corpi e ai servizi di polizia provinciale:  ad  esempio,  negli  enti
toscani nel periodo dal 2010 al  2019  tale  personale  si  e'  quasi
dimezzato, come risulta dai dati del conto annuale di cui all'art. 60
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche) e come anche emerge dagli  atti  difensivi  della  Regione
(dove si rileva il fenomeno e si sottolinea la recente consistenza di
tale personale). 
    3.1.2.- Quanto alle seconde, va evidenziato l'aumento costante  e
significativo  delle  popolazioni  di  determinate  specie  di  fauna
selvatica (specialmente ungulati e, in particolare, cinghiali). 
    Tale fenomeno  trova  le  sue  cause  non  solo  nella  descritta
riduzione  del  personale  provinciale  in  concreto   destinato   al
controllo numerico della fauna selvatica, ma anche in altri  processi
recenti e complessi, tra cui la riduzione  delle  aree  agricole,  il
correlato spopolamento delle aree collinari e montane, il progressivo
aumento  delle  superfici  boscate,  la  diminuzione  del  numero  di
cacciatori (come risulta dalla documentazione prodotta dalla  Regione
Toscana, con sostanziale conferma  nel  rapporto  ISPRA  «Banca  dati
ungulati. Status, distribuzione,  consistenza,  gestione  e  prelievo
venatorio delle popolazioni di ungulati in Italia», 2009). 
    3.1.3. - La  combinazione  delle  suddette  condizioni  determina
rilevanti  criticita'  a  danno  degli  ecosistemi:  ad  esempio,  lo
sviluppo  sostenibile  delle  foreste,  che  implica  un   equilibrio
armonioso tra le componenti forestali e faunistiche,  puo'  risultare
compromesso dal brucamento selettivo degli ungulati  che,  nel  lungo
periodo,  puo'  modificare  la  struttura  e  la   composizione   dei
popolamenti forestali, se non addirittura comprometterne l'esistenza. 
    Criticita' che si manifestano, peraltro, anche con riguardo  alle
attivita' antropiche: ormai significativi sono i danni alle attivita'
agricole, sia in termini economici per il settore che di indennizzi a
carico degli enti pubblici; inoltre,  e'  in  aumento  il  numero  di
incidenti stradali causati da ungulati. 
    4.-  Tale  evoluzione  non  puo'  non  essere  considerata  nello
scrutinio sulle questioni sollevate dal rimettente, a  partire  dalla
prima, che concerne il comma 3 dell'art. 37 della legge reg.  Toscana
n. 3 del 1994. 
    Essa non e' fondata. 
    La disposizione in oggetto, dopo aver correttamente affermato  il
ricordato  principio  di   gradualita',   in   sostanza   stabilisce,
attraverso il richiamo al successivo art. 51 -  rubricato  «Vigilanza
venatoria» -,  che  nell'attuazione  dei  piani  di  abbattimento  la
Regione puo'  avvalersi,  oltre  che  di  soggetti  gia'  previsti  o
comunque riconducibili al comma 2 dell'art. 19 della legge n. 157 del
1992, anche di ulteriori  soggetti,  purche'  muniti  di  licenza  di
caccia; si tratta in particolare,  ai  sensi  della  lettera  f)  del
suddetto art.  51,  delle  «guardie  venatorie  volontarie»  e  delle
«guardie ambientali  volontarie»  (entrambe  figure  che  individuano
soggetti privati muniti anche della qualifica  di  guardia  giurata),
nonche', ai sensi della successiva lettera g), delle guardie giurate,
«purche' adeguatamente preparate sulla normativa di riferimento». 
    Si  tratta  quindi  di  soggetti  ulteriori,  rispetto  a  quelli
elencati dalla norma statale, ma che non sono identificabili in  meri
cacciatori:   presentano,   infatti,   elementi   di   qualificazione
pubblicistica, essendo, in forme diverse, ricompresi tra  le  persone
gia' abilitate, peraltro in seguito a una specifica formazione,  allo
svolgimento dell'attivita' di vigilanza venatoria, e cio' in forza di
quanto stabilisce l'art. 27, comma 6, della stessa legge n.  157  del
1992, che prevede, per queste figure, «corsi  di  preparazione  e  di
aggiornamento [...] sulla tutela dell'ambiente e della fauna e  sulla
salvaguardia delle produzioni agricole». 
    Inoltre, la norma impugnata dispone espressamente che  al  «corpo
di   polizia   provinciale»   rimanga   assegnato   il   ruolo    del
«coordinamento» dei piani di abbattimento, a dimostrazione che questi
ulteriori soggetti risultano, in ogni caso,  coinvolti  in  un  ruolo
meramente ausiliario. 
    4.1. - In questi termini e alla luce  del  quadro  in  precedenza
descritto, l'integrazione disposta dalla  norma  regionale  censurata
merita di essere  considerata  come  un'espressione  legislativa  che
aumenta lo  standard  minimo  di  tutela  ambientale  previsto  dalla
disposizione statale: e' infatti rivolta a  riportare  a  un  livello
fisiologico la consistenza  del  personale  qualificato  destinato  a
eseguire i piani di abbattimento,  cio'  che  appare  necessario  per
attuare gli obiettivi,  anche  di  tutela  dell'ecosistema,  previsti
dallo stesso comma 2 dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992. 
    La  giurisprudenza  di  questa  Corte,  del  resto,  e'  costante
nell'affermare   che   la   collocazione   della   materia    «tutela
dell'ambiente [e] dell'ecosistema» tra quelle di esclusiva competenza
statale non comporta che la disciplina statale vincoli in  ogni  caso
l'autonomia delle Regioni. «Il carattere trasversale della materia, e
quindi la sua potenzialita' di  estendersi  anche  nell'ambito  delle
competenze riconosciute alle Regioni,  mantiene,  infatti,  salva  la
facolta'  di  queste   di   adottare,   nell'esercizio   delle   loro
attribuzioni legislative, norme di tutela piu' elevata» (sentenza  n.
7 del 2019). 
    Questa Corte ha anche precisato che «la valutazione intorno  alla
previsione di  standard  ambientali  piu'  elevati  non  puo'  essere
realizzata nei termini di un  mero  automatismo  o  di  una  semplice
sommatoria [...] ma  deve  essere  valutata  alla  luce  della  ratio
sottesa all'intervento normativo e dell'assetto di interessi  che  lo
Stato ha ritenuto di delineare nell'esercizio  della  sua  competenza
esclusiva» (sentenza n. 147 del 2019). 
    E'   quindi   certamente   significativo,   proprio   in   questa
prospettiva, considerare che lo stesso ISPRA, e gia' prima l'Istituto
nazionale  per  la  fauna  selvatica  (INFS),  hanno  realisticamente
riconosciuto che  «[m]olto  spesso  la  disponibilita'  di  personale
d'istituto  [ossia  le  guardie  provinciali  e  gli  altri  soggetti
pubblici di cui all'art. 19, comma 2, della  legge  statale]  non  e'
sufficiente per la realizzazione  dei  piani  di  controllo»  (ISPRA,
Linee guida per la gestione degli ungulati, 2013), rilevando altresi'
che «una intensa  e  diffusa  attivita'  di  controllo  necessita  un
impegno in termini di personale al quale difficilmente  si  riesce  a
far fronte con l'intervento delle sole figure  istituzionali»  (INFS,
Linee guida per la gestione del cinghiale, 2003). 
    Si puo' quindi concludere che la censurata  integrazione,  da  un
lato, non si svolge in contrasto  con  la  ratio  della  disposizione
statale, ne' altera la  procedimentalizzazione  da  questa  prevista:
l'autorizzazione  dei   piani   di   abbattimento   e   la   verifica
dell'attuazione dei medesimi restano, infatti, attivita' di esclusiva
competenza dell'amministrazione pubblica,  al  cui  personale  rimane
inoltre assegnato il coordinamento della fase esecutiva. 
    Dall'altro, essa e' funzionale all'effettivo conseguimento  anche
delle stesse,  prevalenti,  finalita'  di  tutela  ambientale  -  che
altrimenti  rischierebbero  di  rimanere   inattuate   a   causa   di
un'inadeguata disponibilita' di personale qualificato  -  in  ragione
delle quali la norma statale prevede il controllo faunistico. 
    La norma censurata, riconducibile, come  si  e'  visto,  anche  a
plurime competenze legislative regionali (tra le quali il governo del
territorio, l'agricoltura, la  protezione  civile,  la  tutela  della
salute),  risulta  quindi  funzionale  a  consentire  di   perseguire
effettivamente le suddette finalita'; pertanto si dimostra  idonea  a
incrementare lo standard minimo di tutela ambientale stabilito  dalla
legge statale. 
    5.- La seconda questione sollevata  dal  rimettente  riguarda  il
comma 4 dell'art. 37 della legge reg. Toscana n.  3  del  1994  e  si
sviluppa  sul  presupposto  interpretativo   che   tra   i   soggetti
considerati dalla norma vi  sarebbero  anche  i  cacciatori,  che  la
Regione potrebbe affiancare al personale preposto per  interventi  di
tutela della produzione agricola e zootecnica, compresi  i  piani  di
abbattimento, in contrasto con il carattere tassativo dell'elenco  di
cui al comma 2 dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992. 
    5.1.- Tale presupposto e' corretto, in quanto la norma  censurata
appare rivolta a ricomprendere interventi di controllo numerico della
fauna selvatica e a coinvolgere, per l'attuazione dei connessi  piani
di abbattimento, anche i cacciatori, sempre «che abbiano  frequentato
appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla
base di programmi concordati con l'ISPRA». 
    In questa direzione depongono alcuni indici, in  particolare:  a)
l'uso del termine «cacciatori», riferito alla disposizione in  esame,
da  parte  del   successivo   comma   4-ter;   b)   l'interpretazione
storico-sistematica del comma 4 in combinato disposto con il comma  3
(laddove,  in  precedenza,  la  Provincia  era  sia   competente   ad
autorizzare i piani di abbattimento di cui al comma 3 e  ad  attuarli
con le proprie guardie dipendenti, sia facoltizzata ad «affiancare al
proprio personale» i soggetti di cui al comma 4, plausibilmente anche
per l'attuazione dei predetti piani); c)  l'attuazione  regolamentare
data alla disposizione  stessa,  in  base  alla  quale  ai  corsi  di
abilitazione al  controllo  della  fauna  selvatica  potevano  essere
ammessi «i cacciatori  in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio
venatorio da almeno un anno» (art. 113,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente della Giunta della Regione Toscana 26 luglio 2011, n.  33,
recante «Regolamento di attuazione della legge regionale  12  gennaio
1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 -  Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio"»). 
    5.2.- La questione non e' fondata. 
    Si ripropongono infatti le medesime argomentazioni sviluppate  al
punto 4.1., con la  conseguenza  che  l'integrazione  disposta  dalla
norma regionale, anche in questo caso, e peraltro con evidenza ancora
maggiore, assume il carattere di un intervento rivolto a incrementare
lo standard di tutela ambientale fissato dalla disposizione statale. 
    Nell'impianto dell'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992,
infatti, la possibilita' di coinvolgere i  cacciatori  nei  piani  di
abbattimento  dipende  unicamente:  a)   dalla   loro   qualita'   di
proprietari  o  conduttori  dei  fondi  interessati  dai   piani   di
abbattimento, oppure b) dalla circostanza di essere  convocati  dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Al contrario, nella norma censurata, la medesima possibilita'  e'
subordinata alla ben piu' pertinente condizione di aver acquisito una
formazione  specifica,  «sulla  base  di  programmi  concordati   con
l'ISPRA», senza che  sia  sufficiente  la  mera  titolarita'  di  una
licenza venatoria, come invece stabilito, da questo punto  di  vista,
dalla norma statale. Non e' peraltro indifferente precisare, anche in
questo caso, che proprio il citato INFS ha avuto modo di  soffermarsi
sulla «figura del "coadiutore ai piani di controllo",  qualifica  che
puo' essere conseguita  dalle  diverse  tipologie  di  cacciatori  di
ungulati in seguito ad uno specifico corso di formazione con relativo
esame di  abilitazione»  (INFS,  Linee  guida  per  la  gestione  del
cinghiale, 2003). 
    Infine, va anche qui considerato che il  coinvolgimento  di  tale
categoria di cacciatori non puo' che avvenire sotto il  coordinamento
della polizia provinciale, come del resto e' espressamente  stabilito
dal precedente comma 3 con  riguardo  alla  disciplina  generale  dei
piani di abbattimento. 
    6.- La terza censura del  rimettente  concerne  invece  il  comma
4-ter dell'art. 37 della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, in  quanto
in sostanza stabilisce che, anche ai fini dell'attuazione  dei  piani
di abbattimento, i cacciatori abilitati alla caccia di selezione agli
ungulati e a  quella  al  cinghiale  con  determinate  tecniche  («in
braccata e girata») sono equiparati a quelli formati e selezionati in
base al precedente comma 4. 
    La questione e' fondata. 
    Pur essendo previsto che  anche  questa  specifica  categoria  di
cacciatori debba frequentare un corso e superare una prova finale, e'
dirimente considerare che la  disposizione  che  li  abilita  (l'art.
28-quater, comma 2, della medesima legge reg. Toscana n. 3 del  1994)
non esplicita, a differenza del precedente comma 4, che  i  programmi
del corso sono concordati con l'ISPRA e riguardano anche le modalita'
con cui effettuare il  controllo.  Piu'  genericamente  si  limita  a
prevedere, come nota il rimettente, «la frequenza ad un corso  ed  il
superamento di un esame finale comprendente una prova scritta  e  una
prova di tiro con carabina». 
    La differenza  assume  un  rilievo  sostanziale,  trattandosi  di
abilitazioni relative  ad  attivita'  di  natura  diversa:  l'una  di
carattere meramente venatorio, seppur "qualificata", l'altra,  quella
prevista dal comma 4, realizzata per finalita' di tutela ambientale. 
    E' quindi evidente che la norma  censurata,  a  differenza  delle
altre due prima considerate, deroga all'art. 19, comma 2, della legge
n. 157 del 1992, ma non realizza un incremento dello standard  minimo
di tutela ambientale fissato dalla disposizione statale: essa si pone
quindi in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Da  questo  punto  di  vista,  a  differenza  dell'ipotesi  prima
considerata, trova conferma la giurisprudenza di questa Corte che  ha
costantemente  escluso  che  l'elenco  dei   soggetti   abilitati   a
partecipare alla realizzazione dei piani di abbattimento possa essere
integrato  attraverso  il  mero  coinvolgimento  dei  cacciatori  (da
ultimo, sentenze n. 44 del 2019 e n. 217 del 2018), senza  quindi  la
previsione di specifici e adeguati programmi di formazione in materia
di tutela ambientale. 
    7.-  Infine,  oggetto  dell'ultima  questione  sollevata  e'   la
previsione di cui al comma 4-quater dell'art.  37  della  legge  reg.
Toscana n. 3 del 1994, ai sensi del quale «[l]a Regione per prevenire
o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in  qualsiasi
periodo dell'anno, i cacciatori abilitati ai sensi  del  comma  4,  i
soggetti di cui all'articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi
interessati e le squadre di caccia al cinghiale,  indicate  dall'ATC,
al controllo dei cinghiali». 
    Secondo  il  rimettente,  anche  questa  norma  realizzerebbe  il
denunciato  contrasto  con  la  norma  interposta  statale,   laddove
consentirebbe di autorizzare al «controllo dei  cinghiali»  anche  le
guardie giurate private, mediante il  richiamo  ai  soggetti  di  cui
all'art. 51 della stessa legge reg.  Toscana  n.  3  del  1994,  e  i
cacciatori; questi ultimi, sia  in  quanto  abilitati  ai  sensi  del
precedente comma 4, sia come componenti delle «squadre di  caccia  al
cinghiale». 
    7.1.- La questione non e' fondata, nei termini che seguono. 
    E'  infatti  possibile,  a  differenza  di  quanto  ritenuto  dal
rimettente, una lettura costituzionalmente orientata  della  suddetta
norma,  nel  senso  che  il  termine   «controllo   dei   cinghiali»,
genericamente  utilizzato  nella   stessa,   e'   bensi'   riferibile
esclusivamente a quello attuato con metodi  ecologici,  senza  alcuna
possibilita' di estenderlo anche ai piani di abbattimento, del  resto
mai evocati nel testo della disposizione in oggetto. 
    Da cio' consegue che la norma censurata viene  ad  assumere,  con
riferimento alla specie  cinghiale,  un  carattere  di  chiusura  nel
sistema delineato dall'art. 37 della legge  reg.  Toscana  n.  3  del
1994, e che non sussiste alcun contrasto con il comma 2 dell'art.  19
della legge n. 157 del 1992. L'elenco dei soggetti previsto  da  tale
norma statale si  riferisce,  infatti,  soltanto  all'attuazione  dei
piani di abbattimento, in quanto  realizzano  la  extrema  ratio  del
controllo  faunistico,  mentre  la  medesima  prescrizione  la  norma
statale non dispone  in  relazione  a  quei  metodi  che,  in  quanto
ecologici,  non  possono  nemmeno  potenzialmente  trasmodare  «nella
compromissione  della  sopravvivenza  di  alcune  specie  faunistiche
ancorche' nocive» (sentenza n. 392 del 2005). 
    Pertanto,  cosi'  interpretato,  il  censurato   comma   4-quater
dell'art. 37 della legge reg. Toscana n. 3  del  1994  non  determina
alcun contrasto con la norma interposta statale, dal momento  che  e'
da intendersi riferito esclusivamente al controllo ecologico. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  37,  comma
4-ter, della legge della  Regione  Toscana  12  gennaio  1994,  n.  3
(Recepimento della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  "Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio"); 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge reg. Toscana n.
3 del 1994, sollevate, in riferimento all'art.  117,  secondo  comma,
lettera  s),  della  Costituzione,   dal   Tribunale   amministrativo
regionale per la Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3) dichiara non fondata, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   37,   comma
4-quater, della legge reg. Toscana  n.  3  del  1994,  sollevata,  in
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,  dal  TAR
per la Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA