N. 24 ORDINANZA 10 - 18 febbraio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Contraddittorio davanti alla Corte  costituzionale  -  Intervento  di
  FEDERBINGO  (Federazione  italiana  dei  concessionari  dei  giochi
  bingo) nei giudizi in via incidentale - Richiesta tardiva - Difetto
  di titolarita' di un interesse qualificato - Inammissibilita' degli
  interventi. 
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1047. 
- Costituzione, artt. 3, 11, 41 e 117, primo comma; Carta dei diritti
  fondamentali dell'Unione europea, artt. 16, 20 e 21. 
(GU n.8 del 24-2-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
1047, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2018-2020),  modificativo  dell'art.  1,
comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge  di
stabilita' 2014), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, sezione seconda, con  due  ordinanze  del  26  marzo  2019,
rispettivamente iscritte ai numeri 99 e 100  del  registro  ordinanze
2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  27,
prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visti gli atti di costituzione di Play Game  srl,  di  Play  Line
srl, di B.E. srl e Coral srl, di M. S. e Bingo srl, dell'Associazione
concessionari bingo (ASCOB),  nonche'  gli  atti  di  intervento  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    visti gli atti di intervento, la richiesta di accesso  agli  atti
del  fascicolo  processuale,  nonche'  la  memoria  depositata  il  2
febbraio  2021,  della  FEDERBINGO   -   Federazione   italiana   dei
concessionari dei giochi bingo; 
    udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    deliberato nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021. 
    Ritenuto che, con due ordinanze di analogo tenore,  il  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 41, nonche'  11  e  117,  primo  comma,
della Costituzione - questi ultimi due in relazione agli artt. 16, 20
e  21  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  europea
(CDFUE),  proclamata  a  Nizza  il  7  dicembre  2000  e  adattata  a
Strasburgo  il  12  dicembre  2007  -   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); 
    che, nel modificare l'art. 1, comma 636, della legge 27  dicembre
2013, n. 147, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2014)»,  la
disposizione censurata, alla lettera a), differisce al  30  settembre
2018 il termine entro il quale l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli
procede alla gara per la riattribuzione delle concessioni  del  gioco
del bingo e, al contempo, alla lettera b), eleva gli  importi  dovuti
dai concessionari, operanti in regime  di  proroga  tecnica,  a  euro
7.500 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici  giorni,
e a euro 3.500 per  ogni  frazione  di  mese  inferiore  ai  quindici
giorni; 
    che, ad avviso del TAR Lazio, questa disposizione violerebbe,  in
primo luogo,  l'art.  3  Cost.,  per  il  carattere  irragionevole  e
sproporzionato dell'aumento di quanto  dovuto  dai  concessionari  in
regime di proroga tecnica, disposto in mancanza di alcuna indagine in
ordine  all'effettiva  sostenibilita'  di  tale  onere  e  senza  una
correlazione con la cifra da porre a base d'asta per le nuove gare; 
    che la disposizione censurata si porrebbe in contrasto, altresi',
con l'art. 41 Cost.,  poiche'  l'ulteriore  protrarsi  della  proroga
tecnica, in corso dal 2013, di fatto senza una precisa  delimitazione
temporale, priverebbe gli operatori della possibilita' di valutare la
convenienza economica della scelta, data l'incertezza  circa  l'avvio
della nuova gara; 
    che, infine, sarebbero violati gli artt. 11 e 117,  primo  comma,
Cost., in relazione, sia ai  principi  di  uguaglianza  davanti  alla
legge e di non discriminazione, di cui agli artt. 20 e 21 CDFUE,  sia
al riconoscimento della liberta' di impresa, di cui all'art. 16 della
stessa CDFUE; 
    che in entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che  le  questioni  siano  dichiarate
inammissibili, o comunque non fondate; 
    che, con atti rispettivamente depositati in ciascuno dei  giudizi
il 20 gennaio 2021, e' intervenuta  ad  adiuvandum  la  FEDERBINGO  -
Federazione italiana dei concessionari dei giochi bingo  -  assumendo
di essere portatrice di un interesse qualificato,  inerente  in  modo
diretto ed immediato al rapporto dedotto in giudizio; 
    che negli stessi atti di intervento  la  FEDERBINGO  ha  chiesto,
previa decisione di  questa  Corte  sull'ammissibilita'  del  proprio
intervento in giudizio, di prendere visione e trarre copia degli atti
processuali, ai sensi dell'art. 4-bis delle Norme integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale; 
    che con provvedimento del 26 gennaio 2021, notificato alle parti,
e' stata fissata la camera di consiglio del 10 febbraio 2021  per  la
trattazione relativa alla decisione sull'ammissibilita' degli atti di
intervento della FEDERBINGO. 
    Considerato  che  gli  interventi  ad  adiuvandum   spiegati   da
FEDERBINGO - Federazione italiana dei concessionari dei giochi  bingo
- devono essere dichiarati inammissibili; 
    che gli artt. 4 e 4-bis delle Norme  integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale - come modificate dalla delibera di
questa  Corte  in  sede  non  giurisdizionale  dell'8  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  17,  serie
generale, del 22  gennaio  2020,  ed  entrata  in  vigore  il  giorno
successivo alla suddetta pubblicazione, ai sensi  dell'art.  8  della
medesima delibera -  disciplinano  le  modalita'  di  intervento  nel
giudizio costituzionale di soggetti diversi dalle parti del  giudizio
a quo; 
    che, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, delle Norme  integrative,
ove l'interveniente, come nel  caso  di  specie,  faccia  istanza  di
acceso agli atti processuali, questa Corte decide sull'ammissibilita'
dell'intervento con deliberazione da assumere in camera di consiglio; 
    che, ai sensi dell'art. 4,  comma  4,  delle  Norme  integrative,
l'atto di intervento «deve essere depositato non oltre  venti  giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dell'atto  introduttivo
del giudizio»; questo termine ha natura perentoria e non ordinatoria,
con la conseguenza che  l'intervento  operato  dopo  la  scadenza  e'
inammissibile (ex plurimis, sentenze n.  81  del  2018  con  allegata
ordinanza letta all'udienza del 20 marzo 2018, n. 242  del  2016,  n.
303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009, n. 190 del 2006; ordinanza n.
195 del 2016); 
    che, nel caso in esame, le ordinanze di rimessione n. 99 e n. 100
del 2019 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 27,  prima
serie  speciale,  del  3  luglio  2019,  ma  l'intervento  e'   stato
depositato il 20 gennaio 2021, quindi ben oltre il menzionato termine
stabilito dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative; 
    che, d'altra parte, non ricorrono i presupposti per la rimessione
in termini invocata dalla difesa della FEDERBINGO, facendo leva sulle
sopravvenute modifiche delle  Norme  integrative,  concernenti  anche
l'art. 4; 
    che le richiamate modifiche, infatti,  non  hanno  riguardato  il
termine di costituzione dell'interveniente, che e'  rimasto  immutato
rispetto alla precedente disciplina; 
    che,  inoltre,  l'intervento  in  giudizio  della  FEDERBINGO  e'
inammissibile anche sotto un ulteriore profilo; 
    che, ai sensi dell'art. 4,  comma  7,  delle  Norme  integrative,
«[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i  titolari  di
un interesse qualificato, inerente in modo  diretto  e  immediato  al
rapporto dedotto in giudizio»; 
    che, come gia' rilevato nelle ordinanze n. 202, n. 111  e  n.  37
del 2020, tale disposizione ha recepito la costante giurisprudenza di
questa Corte in ordine  all'ammissibilita'  dell'intervento  spiegato
nei giudizi in via incidentale da soggetti diversi  dalle  parti  del
giudizio principale; 
    che, in base a detta giurisprudenza,  i  soggetti  che  non  sono
parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale
di  legittimita'  costituzionale  solo  ove  siano  titolari  di   un
interesse   qualificato,   immediatamente   inerente   al    rapporto
sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse  semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di  censura  (ex
plurimis, sentenze n. 158  del  2020  con  allegata  ordinanza  letta
all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del  2020  con
allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 e n.
98 del 2019, n. 217, n. 180 e n. 77 del 2018,  n.  70  e  n.  33  del
2015); 
    che, nel caso in esame, la FEDERBINGO, oltre a non  essere  parte
dei giudizi principali, non e' titolare di un interesse  qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in  giudizio,
che  ne  legittimi  l'intervento,  atteso  che  essa  non  vanta  una
posizione   giuridica    suscettibile    di    essere    pregiudicata
immediatamente   e   irrimediabilmente   dall'esito   del    giudizio
incidentale, bensi' un mero, indiretto  e  piu'  generale,  interesse
connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi  economici  e
professionali dei propri iscritti; 
    che, pertanto, gli  interventi  della  FEDERBINGO  devono  essere
dichiarati inammissibili anche per  questo  ulteriore  e  concorrente
motivo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  inammissibili  gli  interventi   della   FEDERBINGO   -
Federazione italiana dei concessionari dei giochi bingo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA