MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 marzo 2021 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  nelle  Regioni  Calabria,
Toscana e Valle d'Aosta. (21A01968) 
(GU n.75 del 27-3-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.  1,
commi 16-bis e seguenti; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021,  nei  termini   della   sua   efficacia,   recante   «Ulteriori
disposizioni attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
recante "Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante
"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021,  n.  15,  recante
"Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti   sul
territorio   nazionale    per    il    contenimento    dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19"»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visto il verbale del 26 marzo 2021 della Cabina di regia di cui  al
richiamato  decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile   2020,
unitamente all'allegato report n. 45, dal quale, risulta -  all'esito
del monitoraggio dei dati epidemiologici in coerenza  con  il  citato
documento di «Prevenzione e risposta  a  COVID-19:  evoluzione  della
strategia e pianificazione nella fase di transizione per  il  periodo
autunno-invernale» - che «Tredici Regioni/PPAA hanno un  Rt  puntuale
maggiore di uno. Tra queste, una Regione (Valle  d'Aosta)  ha  un  Rt
compatibile  con  uno  scenario  di  tipo  4,   un'altra   (Calabria)
compatibile con uno scenario di tipo 3»; 
  Visto che dal medesimo verbale del 26 marzo 2021  della  Cabina  di
regia risulta altresi'  che  le  Regioni  Calabria  e  Valle  d'Aosta
presentano un'incidenza superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti  ed
un livello di rischio moderato ad alta probabilita' di progressione; 
  Visto il verbale della seduta straordinaria della Cabina  di  regia
del 26 marzo 2021, dal quale si evince che  «la  Regione  Toscana  ha
fornito  una  rettifica   del   dato   raccolto   nell'ambito   della
sorveglianza di dati aggregati coordinata dallo stesso dicastero  con
inserimento di un numero  maggiore  di  nuovi  casi  incidenti  nella
settimana 19-25 marzo 2021. Sebbene tale  inserimento  non  modifichi
l'incidenza  settimanale  a   livello   nazionale,   questo   impatta
sull'incidenza regionale per cui risulta  una  incidenza  settimanale
pari a 251 casi per 100.000 abitanti»; 
  Vista,  altresi',  la  nota  del  26  marzo   2021   del   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Preso atto della sussistenza dei presupposti  di  cui  all'art.  1,
commi 16-quater e 16-septies,  del  citato  decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33 relativamente alle Regioni Calabria e  Valle  d'Aosta  ai
fini dell'applicazione delle misure di  cui  al  Capo  V  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 
  Preso atto della sussistenza dei presupposti  di  cui  all'art.  1,
comma 2 del decreto-legge 13 marzo 2021,  n.  30  relativamente  alla
Regione Toscana ai fini dell'applicazione delle misure di cui al Capo
V del citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
marzo 2021; 
  Sentiti i  Presidenti  delle  Regioni  Calabria,  Toscana  e  Valle
d'Aosta; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Calabria, Toscana e
                            Valle d'Aosta 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte  salve  le  eventuali
misure piu' restrittive gia' adottate, alle Regioni Calabria, Toscana
e Valle d'Aosta si applicano le misure di cui al Capo  V  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 
  2. La presente ordinanza  produce  effetti  dal  primo  giorno  non
festivo successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,  ai
sensi dell'art. 39 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 marzo 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 704