MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIRETTIVA 19 marzo 2021 

Attuazione delle disposizioni in materia di  contratti  di  sviluppo.
(21A01852) 
(GU n.82 del 6-4-2021)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al  comma  4,
che il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,
provvede a ridefinire le modalita' e i  criteri  per  la  concessione
delle agevolazioni e la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
citato art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, anche  al  fine  di
accelerare le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del  citato  art.  3,
comma 4, del decreto-legge n. 69 del  2013,  in  materia  di  riforma
della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651  del
2014  dello  strumento  dei  contratti  di  sviluppo   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto 9 dicembre  2014  che  prevede
che l'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -  Invitalia  (nel  seguito  «Agenzia»),
soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base  delle
direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6,
del  medesimo  decreto  che  prevede  che   il   Ministero   comunica
all'Agenzia, ai fini dello svolgimento delle  attivita'  istruttorie,
l'ammontare delle  risorse  finanziarie  disponibili  indicandone  la
fonte finanziaria e le specifiche finalita'; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» che,  all'art.  1,  comma  84,
prevede che, al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo
la  realizzazione  di  programmi  in  grado  di  ridurre  il  divario
socio-economico tra le aree territoriali del Paese e  di  contribuire
ad un  utilizzo  efficiente  del  patrimonio  immobiliare  nazionale,
nonche'  di  favorire  la   crescita   della   catena   economica   e
l'integrazione settoriale: 
    a) la soglia di accesso allo strumento agevolativo dei  contratti
di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, e' ridotta a 7,5  milioni  di
euro per i programmi di  investimento  che  prevedono  interventi  da
realizzare nelle aree interne del  Paese  ovvero  il  recupero  e  la
riqualificazione di  strutture  edilizie  dismesse.  Per  i  medesimi
programmi,  l'importo  minimo   dei   progetti   d'investimento   del
proponente e' conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro; 
    b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attivita'
di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli  possono
essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione,  alla
ristrutturazione  e  all'ampliamento   di   strutture   idonee   alla
ricettivita'    e    all'accoglienza     dell'utente,     finalizzati
all'erogazione di servizi di ospitalita' connessi alle  attivita'  di
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli.   Ai
predetti  investimenti  si   applicano   le   rispettive   discipline
agevolative vigenti; 
  Visti, altresi', i commi 85 e 86 del medesimo art. 1 che,  ai  fini
dell'attuazione delle disposizioni recate dal  comma  84,  prevedono,
rispettivamente, che il Ministero dello sviluppo economico impartisce
all'Agenzia le direttive eventualmente necessarie e un'autorizzazione
di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di  30  milioni  di
euro per l'anno 2022; 
  Ritenuto necessario, alla luce di quanto  previsto  dal  richiamato
art. 1, comma 85, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  fornire
all'Agenzia  le  opportune  direttive  per  perseguire  la   corretta
attuazione  delle  previsioni  recate  dalla  predetta   disposizione
normativa; 
 
                                Emana 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della  corretta  attuazione  delle  disposizioni  recate
dall'art. 1, comma 84, lettera a), della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, si applicano le seguenti previsioni: 
    a) le aree interne del Paese sono quelle individuate dall'Accordo
di partenariato approvato dalla Commissione europea con decisione  di
esecuzione C(2014) 8021  final  del  29  ottobre  2014  e  successive
modificazioni e integrazioni. L'elenco dei  comuni  rientranti  nelle
predette aree e' riportato nella competente sezione del sito internet
del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it e dell'Agenzia
www.invitalia.it 
    b)  ai  fini  della  verifica  della  sussistenza  del  requisito
connesso al recupero e alla riqualificazione  di  strutture  edilizie
dismesse, le imprese devono fornire all'Agenzia idonea documentazione
dalla quale possa essere accertata l'ultima attivita' esercitata  nel
sito interessato, la data di dismissione, l'attuale proprieta'  e  lo
stato conservativo del sito; 
    c) nel caso di programmi di sviluppo composti  da  piu'  progetti
d'investimento, ciascun progetto deve necessariamente essere  ubicato
nelle  aree  interne  del  Paese  o  riguardare  il  recupero  e   la
riqualificazione di strutture  edilizie  dismesse.  Resta  fermo  che
l'Agenzia, nell'ambito delle valutazioni istruttorie  di  competenza,
procedera' a valutare puntualmente la sussistenza di  un  vincolo  di
stretta connessione e funzionalita' tra i singoli  progetti  per  una
migliore fruizione del prodotto turistico e per la  caratterizzazione
del territorio di riferimento di cui all'art. 7, comma 1, del decreto
del 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. 
  2. Ai fini della  corretta  attuazione  delle  disposizioni  recate
dall'art. 1, comma 84, lettera b), della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, si applicano le seguenti previsioni: 
    a) gli  investimenti  funzionali  all'erogazione  di  servizi  di
ospitalita'  devono  essere   realizzati   dai   medesimi   soggetti,
proponente o aderenti,  che  realizzano  i  progetti  concernenti  la
trasformazione e commercializzazione di prodotti  agricoli.  Ai  fini
del rispetto dei limiti  dimensionali  previsti  dal  decreto  del  9
dicembre  2014  e  successive  modifiche  e   integrazioni   per   il
complessivo programma di sviluppo e per i  progetti  di  investimento
del soggetto proponente e  delle  eventuali  imprese  aderenti,  sono
computati esclusivamente gli investimenti concernenti le attivita' di
trasformazione e commercializzazione di prodotti  agricoli.  Ai  fini
della  verifica  dei  predetti  limiti  dimensionali,   non   vengono
computati gli investimenti funzionali all'erogazione  di  servizi  di
ospitalita', per  i  quali  non  sono  previsti  limiti  dimensionali
minimi; 
    b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche  nel
caso in cui il programma di sviluppo sia proposto da piu' soggetti in
forma congiunta tramite lo strumento  del  contratto  di  rete;  ogni
impresa retista deve presentare almeno un  progetto  di  investimento
riguardante l'attivita' di trasformazione e  commercializzazione  dei
prodotti agricoli; 
    c)  il  progetto  di  investimento  riguardante  l'attivita'   di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli presentato
dal soggetto proponente o dall'impresa  aderente  deve  risultare  di
dimensione significativa rispetto agli investimenti previsti  per  la
ricettivita' e l'accoglienza proposti dai  medesimi  soggetti,  anche
con  riferimento  agli  effetti  economici  derivanti  dalle  diverse
componenti del progetto di investimento. 
  3. Resta fermo che, ad avvenuto esaurimento delle risorse destinate
dall'art. 1, comma 86, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  le
istanze con le caratteristiche previste dalla medesima legge  saranno
esaminate  ed  accolte,  nel  rispetto  dell'ordine  cronologico   di
presentazione, nei limiti della  capienza  della  dotazione  generale
dello strumento agevolativo. 
 
    Roma, 19 marzo 2021 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti