GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 15 aprile 2021 

Nuove regole deontologiche per trattamenti a  fini  statistici  o  di
ricerca scientifica effettuati  nell'ambito  del  Sistema  Statistico
nazionale. (Provvedimento n. 133). (21A02616) 
(GU n.104 del 3-5-2021)

 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vice presidente, il dott.  Agostino  Ghiglia,  l'avv.  Guido  Scorza,
componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
«regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati»   (di   seguito
«regolamento»); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  recante  il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga  la  direttiva  95/46/CE»  (di
seguito «Codice»); 
  Visto,  in  particolare,  l´art.  2-quater  del  Codice  il   quale
attribuisce al Garante il compito di promuovere, nell'osservanza  del
principio di rappresentativita' e tenendo conto delle raccomandazioni
del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione
di Regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni
di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e),  9,  paragrafo
4, e al capo IX del regolamento, di verificarne la  conformita'  alle
disposizioni vigenti, anche attraverso  l'esame  di  osservazioni  di
soggetti interessati e di contribuire a garantirne la diffusione e il
rispetto; 
  Viste le «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici  o
di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema  statistico
nazionale»,   Allegato   A.4   al   Codice   (di   seguito    «Regole
deontologiche») e in particolare, gli articoli 4-bis e  6,  comma  2,
delle medesime Regole deontologiche; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  recante  le
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica» e in particolare, l'art. 6-bis
del medesimo decreto; 
  Visto il regolamento n. 1/2019  concernente  le  procedure  interne
aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti  e
all'esercizio dei poteri demandati  al  Garante  e,  in  particolare,
l'art. 23 (Deliberazione del 4 aprile 2019, di  seguito  «regolamento
interno») 
  Ferma restando la facolta' del Garante di promuovere l'adozione  di
ulteriori  Regole  deontologiche  negli  ambiti  indicati   dall'art.
2-quater del Codice; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art.   15   del    regolamento    del    Garante    n.    1/2000
sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del  Garante  per
la protezione  dei  dati  personali,  in  www.gpdp.it,  doc.  web  n.
1098801; 
  Relatore il prof. Pasquale Stanzione; 
 
                              Premesso 
 
1. Quadro normativo di riferimento. 
  L'art. 20, commi 3 e 4 del decreto legislativo  101  del  2018,  ha
conferito al Garante il  compito  di  verificare  la  conformita'  al
regolamento delle disposizioni contenute nei codici di deontologia  e
buona condotta di cui agli allegati A.1,  A.2,  A.3,  A.4  e  A.6  al
Codice, rinominandole Regole deontologiche. 
  Su tale base, con il provvedimento n.  514  del  19  dicembre  2018
(doc.  web  n.  9069677),   l'Autorita'   ha   adottato   le   Regole
deontologiche  per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di   ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema  statistico  nazionale
che costituiscono l'attuale allegato A.4 al Codice. 
  L'Autorita', nel processo di revisione dei Codici di deontologia  e
di buna condotta, ha svolto un intervento rigorosamente  circoscritto
alla verifica della compatibilita' delle regole ivi contenute con  il
rinnovato quadro  normativo  nonche',  laddove  necessario,  di  mero
aggiornamento  dei  riferimenti  normativi  presenti  nel  Codice  di
deontologia e di attualizzazione  della  terminologia  utilizzata  al
fine di renderla coerente con quella unionale e nazionale. 
  Come si evince dal richiamato provvedimento del 19  dicembre  2018,
sono  numerose  le   disposizioni   che   l'Autorita'   ha   ritenuto
incompatibili con il regolamento e con il Codice come  novellato  dal
decreto legislativo n. 101 del 2018. Cio', in  quanto  il  previgente
Codice di deontologia e di buona condotta non poteva tener conto  del
nuovo  approccio  alla  protezione  dei  dati  personali  basato,  in
particolare, sui principi di responsabilizzazione e di protezione dei
dati sin dalla  progettazione  e  per  impostazione  predefinita  che
permeano  il  regolamento  (articoli  5,  par.  2,  24   e   25   del
regolamento). 
  Cio' ha inevitabilmente portato a un ridimensionamento degli ambiti
regolamentati dalle vigenti Regole  deontologiche.  Nel  corso  della
propria attivita' istituzionale e soprattutto  del  costante  dialogo
con l'Istat, l'Ufficio ha potuto tuttavia rilevare come, da un  lato,
il vuoto normativo causato dalla revisione del previgente  Codice  di
deontologia e buona condotta  in  ambito  Sistan  e,  dell'altro,  il
mutato  contesto  (che  si  caratterizza  anche  per  un  cambiamento
sostanziale  delle  modalita'  di  realizzazione   della   statistica
ufficiale), rendano urgente l'adozione di nuove Regole  deontologiche
in tale settore, che riflettano altresi' i cambiamenti e l'evoluzione
tecnologica occorsi. 
 
2. Principio di rappresentativita' e categorie interessate. 
  Le Regole deontologiche devono essere promosse nell'osservanza  del
principio di rappresentativita'  (art.  2-quater  del  Codice)  e  il
Garante e' chiamato ad indicare i criteri generali in base  ai  quali
sara' verificato e valutato il rispetto di tale principio  (art.  23,
comma 2 e 24, comma 5 del regolamento interno). 
  Al riguardo, in via preliminare, si ritiene  opportuno  evidenziare
che le Regole  deontologiche  che  si  intendono  promuovere  con  la
presente  deliberazione  sono  destinate   a   trovare   applicazione
nell'ambito del Sistema statistico nazionale. Il Sistan e' la rete di
soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese  e  agli  organismi
internazionali l'informazione statistica  ufficiale.  Esso  comprende
l'Istat  (al  quale  e'  attribuito  un  ruolo   di   indirizzo,   di
coordinamento, di promozione e di assistenza tecnica  alle  attivita'
statistiche degli enti e degli uffici facenti parte  del  Sistan,  ex
art. 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 322  del  1989);
l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche  (Inapp)
(ente d'informazione statistica);  gli  uffici  di  statistica  delle
amministrazioni dello Stato e di altri enti  pubblici,  degli  uffici
territoriali del Governo, delle regioni e  province  autonome,  delle
province, delle camere di commercio (CCIAA), dei  comuni,  singoli  o
associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni  pubbliche
e private che  svolgono  funzioni  di  interesse  pubblico  (art.  2,
decreto legislativo 322 del 1989) (1) . 
  Per l'esercizio delle specifiche funzioni attribuite  all'Istat  in
ambito Sistan  esso  si  avvale  inoltre  del  supporto  del  Comstat
(Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione  statistica,
art. 17, decreto legislativo 322 del 1989). 
  Da cio' emerge che, nonostante la finalita' perseguita dai soggetti
che partecipano o fanno parte  del  Sistan  sia  la  medesima,  ossia
quella volta alla creazione dell'informazione  statistica  ufficiale,
essi possono essere anche molto differenti gli uni  dagli  altri  per
natura giuridica  (pubblici  o  privati)  nonche'  per  dimensioni  e
compiti istituzionali attribuiti all'amministrazione di appartenenza. 
  Su tali basi, il Garante,  tenendo  conto  della  specificita'  del
settore e delle particolari caratteristiche del trattamento,  ritiene
che il principio di rappresentativita'  possa  ritenersi  soddisfatto
non  solo  dalla  circostanza  che  lo  schema  delle  nuove   Regole
deontologiche venga presentato, tra gli altri, dall'Istat ma che esso
debba ricavarsi anche da altri elementi tra cui: 
    1. il numero o la percentuale di potenziali proponenti le  Regole
deontologiche fra i titolari del trattamento operanti nel settore  di
riferimento; 
    2. l'esperienza dei  soggetti  proponenti  nel  settore  e  nelle
attivita' di trattamento inerenti alle regole; 
    3. la necessita' che venga fornita adeguata prova  della  massima
condivisione  dello  schema  di   Regole   deontologiche   sottoposto
all'attenzione del Garante con i soggetti che fanno parte del  Sistan
e con il Comstat. 
  Il Garante e' chiamato, inoltre, a definire quali  sono  i  criteri
per individuare le categorie interessate. 
  A  tale  riguardo,  trattandosi  di  regole  destinate  a   trovare
applicazione   in   ambito   Sistan,   i   soggetti   che    potranno
sottoscriverle, quindi  le  categorie  interessate,  sono  unicamente
quelli che fanno parte o partecipano al Sistema statistico  nazionale
all'atto dell'entrata in vigore della presente deliberazione  e  fino
all'adozione delle Regole stesse (articoli 23, comma 2 e 24, comma  5
del regolamento interno). 
  Si invitano pertanto i soggetti  pubblici  e  privati  appartenenti
alle categorie interessate aventi titolo a  sottoscrivere  le  Regole
deontologiche  a  darne  comunicazione  all'Autorita',  eventualmente
tramite l'Istat in virtu' dei compiti di indirizzo e coordinamento di
cui all'art. 15, comma 1,  lettera  c)  del  decreto  legislativo  n.
322/1989, entro il termine  di sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
della  presente  deliberazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana e a fornire informazioni e documentazione  idonee
a comprovare, in particolare, la loro  rappresentativita'  (art.  23,
comma 2, secondo periodo del regolamento interno). 
 
3. Interesse qualificato. 
  Il Garante e' altresi' chiamato a valutare  la  sussistenza  di  un
interesse in capo a soggetti  comunque  interessati  all'applicazione
delle Regole deontologiche ancorche' non tenuti  alla  sottoscrizione
delle stesse (art. 24, comma 5). 
  Si  ritiene  che  possano  definirsi  portatori  di  un   interesse
qualificato, in questo ambito: 
    a. tutti i soggetti a  cui  e'  fatto  obbligo  di  fornire  dati
all'Istat anche per le rilevazioni previste dal programma  statistico
nazionale (art. 7, decreto legislativo 322 del 1989); 
    b. gli interessati, nella misura in cui le  Regole  deontologiche
possono incidere sulla definizione della  portata  delle  deroghe  ai
diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 del regolamento; 
    c. i soggetti che possono accedere, per il perseguimento di scopi
scientifici, ai dati raccolti per scopi statistici in ambito Sistan. 
  Si  invitano  pertanto  i  soggetti  portatori  di   un   interesse
qualificato secondo i criteri sopra definiti  a  darne  comunicazione
all'Autorita',  entro   il   termine   di   sessanta   giorni   dalla
pubblicazione della presente deliberazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e a fornire informazioni  e  documentazione
idonee a comprovare, in particolare, il proprio interesse qualificato
alla materia (articoli 23, comma 3 del regolamento interno). 
 
4. Ambiti di intervento. 
  L'Autorita', nell'incoraggiare la piu' proficua cooperazione tra  i
soggetti appartenenti al Sistan e  le  altre  categorie  di  soggetti
interessati nell'organizzazione e nello svolgimento dei lavori  volti
alla redazione delle nuove  Regole  deontologiche,  evidenzia  taluni
ambiti che, in base alla  piu'  recente  esperienza,  necessitano  di
specifica regolamentazione (art. 25, comma 2,  regolamento  interno).
Ci si riferisce in particolare a: 
    criteri per la valutazione del rischio di  identificazione  degli
interessati, affinche' tengano maggiormente conto  del  principio  di
responsabilizzazione; 
    casi in cui il titolare possa raccogliere dati  personali  presso
un soggetto rispondente in nome e per conto di un altro  (cd.  proxy)
ai sensi dell'art. 105, comma 3, del Codice; 
    comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema statistico
nazionale, per  ulteriori  scopi  di  ricerca  scientifica,  per  una
maggiore armonizzazione con l'art. 5-ter del decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33 e con la direttiva n. 11/2018 del  Comstat  recante
le «Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai  dati  elementari
del Sistema statistico nazionale»; 
    conservazione dei dati, al fine di rendere in particolare  chiari
e  prevedibili  gli  ulteriori  trattamenti  consentiti  e  definire,
quindi, le ulteriori finalita' e  tempi  di  conservazione  dei  dati
raccolti per il perseguimento di scopi statistici (art.  5,  par.  1,
lettera  b)  del  regolamento;  art.  6-bis,  comma  4,  del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322); 
    esercizio dei diritti spettanti agli interessati anche al fine di
definire la portata delle deroghe eventualmente applicabili. 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante 
 
  ai sensi dell'art. 2-quater  del  Codice,  promuove  l'adozione  di
nuove Regole deontologiche per trattamenti a  fini  statistici  o  di
ricerca scientifica effettuati  nell'ambito  del  Sistema  statistico
nazionale, Allegato A.4 al Codice; 
  ai sensi degli articoli 23, comma 2 e 24, comma 5  del  regolamento
interno stabilisce che: 
    il principio di rappresentativita' si intende soddisfatto  tenuto
conto degli elementi di cui al punto 2) della premessa della presente
deliberazione e le categorie interessate sono  indicate  al  medesimo
punto; 
    i  predetti  soggetti,  che   ritengano   di   avere   titolo   a
sottoscrivere le regole  per  trattamenti  a  fini  statistici  o  di
ricerca scientifica effettuati  nell'ambito  del  Sistema  statistico
nazionale,  sono  invitati  a  darne   comunicazione   all'Autorita',
eventualmente tramite l'Istat e a  fornire  documentazione  idonee  a
comprovare, in particolare, la loro rappresentativita'; 
    ai sensi degli articoli 23, comma 3 e 24, comma 5 del regolamento
interno stabilisce che: 
    si definiscono portatori di un interesse qualificato  i  soggetti
di cui al punto 3) della premessa della presente deliberazione; 
    tali soggetti sono invitati a darne comunicazione all'Autorita' e
a fornire informazioni  e  documentazione  idonee  a  comprovare,  in
particolare, il proprio interesse qualificato alla materia. 
  Le comunicazioni di cui al presente dispositivo, dovranno pervenire
all'Autorita'      all'indirizzo      di      posta       elettronica
regoledeontologichesistan@gpdp.it.  entro  il  termine  di   sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  della  presente   deliberazione   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il Garante dispone la  trasmissione  della  presente  deliberazione
all'ufficio  pubblicazione  leggi  e  decreti  del  Ministero   della
giustizia per la sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 aprile 2021 
 
                                  Il presidente e relatore: Stanzione 
Il segretario generale: Mattei 
 
__________ 

(1) cfr. www.istat.it