LEGGE 29 aprile 2021, n. 62 

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, in materia  di  personale  assunto  a  contratto
dalle rappresentanze diplomatiche, dagli  uffici  consolari  e  dagli
istituti italiani di cultura. (21G00072) 
(GU n.114 del 14-5-2021)
 
 Vigente al: 29-5-2021  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 152, primo comma,  le  parole:  «e  gli  istituti
italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli  istituti
italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali»; 
    b) all'articolo 153, primo comma,  le  parole:  «e  gli  istituti
italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli  istituti
italiani di cultura e le delegazioni  diplomatiche  speciali»  ed  e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «I  contratti  di  detti
impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza
del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei
mesi»; 
    c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: «classe accertano,
sentite anche» sono sostituite  dalle  seguenti:  «  categoria  o  le
delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite»; 
    d) all'articolo 155,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dalle prove  d'esame  di
cui al presente comma hanno validita' per diciotto  mesi  dalla  data
della loro approvazione»; 
    e)  i  commi  primo,  secondo  e  terzo  dell'articolo  157  sono
sostituiti dai seguenti: 
      «  La  retribuzione  annua  base  e'  fissata   dal   contratto
individuale sulla base del  costo  della  vita,  delle  retribuzioni,
comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella  stessa
sede da organizzazioni internazionali,  rappresentanze  diplomatiche,
uffici consolari e istituzioni culturali di  altri  Paesi,  in  primo
luogo dell'Unione europea, nonche' delle condizioni del  mercato  del
lavoro  locale,  pubblico  e   privato,   per   mansioni   lavorative
assimilabili a quelle svolte  dagli  impiegati  di  cui  al  presente
titolo.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale a tale fine  si  avvale,  ove  possibile,  di  agenzie
specializzate a livello internazionale. Si tiene altresi' conto delle
indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche
sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La
retribuzione deve comunque essere  congrua  e  adeguata  a  garantire
l'assunzione degli elementi piu' qualificati. 
  La  retribuzione  annua  base  e'  suscettibile  di  revisione   in
relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al  primo
comma. 
  La retribuzione annua base e'  determinata  in  modo  uniforme  per
Paese  e  per  mansioni  omogenee.  Puo'  essere  consentita  in  via
eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi
che presentino un divario particolarmente sensibile nel  costo  della
vita »; 
    f) l'articolo 157-sexies e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 157-sexies (Assenze  dal  servizio).  -  1.  L'astensione
obbligatoria e facoltativa per gravidanza  e  puerperio  e'  regolata
dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale  se
piu' favorevole alla lavoratrice. 
  2. Per i contratti a tempo  indeterminato,  in  caso  di  malattia,
all'impiegato  assente  spetta  l'intera  retribuzione  per  i  primi
novanta giorni e,  nei  successivi  trenta  giorni,  la  retribuzione
ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere  concessi
ulteriori  centottanta  giorni  senza  retribuzione.  Trascorso  tale
periodo massimo di trecento giorni, durante il quale  l'impiegato  ha
diritto  alla  conservazione  del  posto,  si  puo'  procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei  termini
di cui al presente comma, si sommano tutte le  assenze  per  malattia
intervenute nei tre  anni  precedenti  all'episodio  di  malattia  in
corso. 
  3.  Superato  il  periodo  di  prova,  all'impiegato  puo'   essere
autorizzata, per gravi motivi personali o di famiglia, un'assenza dal
servizio non retribuita per non piu' di novanta giorni in un triennio
»; 
    g) l'articolo 159 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 159 (Viaggi di servizio). - 1. In aggiunta alle spese  di
trasporto, all'impiegato a  contratto  che  effettua  un  viaggio  di
servizio sono rimborsate le spese di vitto e di  alloggio  sostenute,
nei limiti previsti  dalle  disposizioni  vigenti  per  i  viaggi  di
servizio del personale di ruolo. 
  2.  Previa  esplicita  richiesta  dell'impiegato  a  contratto  che
effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di
vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in  aggiunta  alle  spese  di
trasporto,  e'  corrisposta  un'indennita'  giornaliera  pari  a   un
trentesimo della retribuzione base lorda in godimento »; 
    h) all'articolo 164, il quarto comma e' sostituito dai seguenti: 
    «Il responsabile della struttura presso cui  presta  servizio  il
dipendente provvede alla  contestazione  scritta  dell'addebito,  con
immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal  momento  in  cui
abbia  avuto  piena  conoscenza  dei  fatti  ritenuti  di   rilevanza
disciplinare. 
  L'impiegato a contratto puo' fornire giustificazioni scritte  entro
venti giorni dalla  contestazione.  In  caso  di  grave  e  oggettivo
impedimento, il termine per la  presentazione  delle  giustificazioni
puo', a richiesta  dell'impiegato,  essere  prorogato  per  una  sola
volta. Il termine per la conclusione del procedimento e' aumentato di
un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa. 
  Il responsabile  della  struttura  conclude  il  procedimento,  con
l'atto di archiviazione o con  l'irrogazione  della  sanzione,  entro
centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. 
  Il dipendente ha  diritto  di  accesso  agli  atti  istruttori  del
procedimento»; 
    i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera e) e'  aggiunta
la seguente: 
      «e-bis)  violazione,  colposa  o  dolosa,  dei  doveri  di  cui
all'articolo 142, di gravita'  tale  da  non  consentire,  anche  per
ragioni  di  sicurezza,  la  prosecuzione  neanche  provvisoria   del
rapporto di lavoro». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 29 aprile 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia