MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 22 gennaio 2021 

Fissazione  di  un  nuovo  termine  per  la  conclusione  dei  lavori
autorizzati con decreti n. 943 del 23 dicembre 2015 e n.  43  del  30
gennaio 2017. (21A02860) 
(GU n.115 del 15-5-2021)

 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», e in  particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato»,  e  in
particolare  l'art.  2,  comma  276,  che,  al  fine  di   conseguire
l'adeguamento strutturale e antisismico  degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)», e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le
leggi di settore, ha previsto la  soppressione  delle  erogazioni  di
contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome
di Trento e Bolzano; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalle  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province», e in particolare l'art. 10; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,   e   in
particolare l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale  si  e'  disposto
che a  partire  dall'esercizio  finanziario  2013  tutte  le  risorse
relative all'edilizia scolastica e, quindi, anche la comma di euro 20
milioni venisse iscritta nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di
competenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1,  comma
160, nel quale e' stato stabilito di  demandare  ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione  dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle  risorse  di  cui  al
Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis  del  citato
decreto-legge n. 269 del 2003; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento della protezione  civile,  14  settembre  2005,  recante
«Norme tecniche per le costruzioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni»; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29
dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19  maggio  2010,  n.
3879, 2 marzo 2011, n.  3927,  che  hanno  stabilito  gli  interventi
ammissibili a finanziamento, hanno individuato le relative  procedure
di finanziamento e hanno ripartito, tra regioni e province  autonome,
le risorse dell'annualita' 2008, 2009,  2010  e  2011  destinate  nel
predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
ottobre   2015,   su   proposta   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con il quale sono stati definiti  i
termini e le modalita' di attuazione degli interventi di  adeguamento
strutturale e antisismico, in  attuazione  dell'art.  1,  comma  160,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' sono state ripartite,  su
base regionale, le risorse relative alle annualita' 2014 e 2015; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, che istituisce, senza nuovi o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  una  commissione
composta  da  due  rappresentanti  del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  da  due  rappresentanti   del
Dipartimento della protezione civile e presieduta dal direttore della
Direzione  generale  per  gli  interventi  in  materia  di   edilizia
scolastica, i fondi  strutturali  per  l'istruzione  e  l'innovazione
digitale del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, al fine di garantire l'istruttoria sulle istanze  presentate
dalle regioni competenti e di individuare gli interventi  ammessi  al
finanziamento; 
  Visto l'art. 4 del predetto decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 12 ottobre 2015, con il quale e' stato stabilito che  le
regioni dovevano trasmettere alla Direzione generale degli interventi
in  materia  di  edilizia  scolastica,  per  la  gestione  dei  fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione  digitale  il  piano
degli interventi entro il 30 novembre 2015; 
  Visto altresi' l'art. 6 del predetto decreto del 12  ottobre  2015,
con  il  quale  e'  stato  disposto  che  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  sono  individuati
gli interventi sulla base dei piani predisposti dalle regioni, previa
istruttoria della commissione di cui all'art. 1 del medesimo decreto,
e sono definiti i termini per la progettazione e per l'aggiudicazione
dei lavori, nonche' le modalita' di rendicontazione  e  di  eventuale
revoca del finanziamento in caso di inadempienza; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca 23 dicembre 2015, n.  943,  con  il  quale  sono  stati
approvati gli interventi rientranti nella  programmazione  2014-2015,
cosi' come individuati dalle singole regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 gennaio  2017,  n.  43,  con  il  quale  sono  stati
autorizzati ulteriori interventi sempre a valere sulla programmazione
2014-2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1048,  con  il  quale  sono  stati
finanziati gli interventi rientranti nella programmazione  2016-2017,
cosi' come individuati dalle singole regioni; 
  Dato atto che l'art. 2, comma 2, del citato  decreto  del  Ministro
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 23 dicembre 2015, n.
943 prevede che la durata dei lavori autorizzati non puo' eccedere  i
due anni dall'avvenuta aggiudicazione degli stessi; 
  Dato  atto che  l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 gennaio 2017, n.
43 conferma il medesimo termine di due anni  dall'aggiudicazione  dei
lavori per il completamento degli stessi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 19 luglio 2019, n. 677, con il quale il termine per  il
completamento  dei  lavori,  autorizzati  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23  dicembre  2015,
n. 943 e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 gennaio 2017, n. 43, e' stato  fissato  in  un  anno
dalla data di  pubblicazione  dello  stesso  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Dato atto che il sopracitato  decreto  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25  settembre  2019,  n.
225 e che, pertanto, il termine di conclusione lavori e'  scaduto  in
data 25 settembre 2020; 
  Considerato che  l'art.  1,  comma  2,  del  suddetto  decreto  del
Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca  19  luglio
2019, n. 677 prevede che il mancato rispetto del  termine  di  durata
dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del finanziamento; 
  Dato atto che, a seguito delle ordinarie attivita' di  monitoraggio
e di rendicontazione degli interventi autorizzati con  i  sopracitati
decreti ministeriali, e' emerso che alcuni enti locali,  pur  essendo
in avanzato stato di esecuzione, non sono riusciti  a  rispettare  la
predetta data per il completamento dei lavori di edilizia scolastica,
a causa dell'emergenza epidemiologica in atto  da  COVID-19,  che  ha
determinato la sospensione dei cantieri per alcuni mesi; 
  Ritenuto necessario  garantire  comunque  l'interesse  pubblico  al
completamento  degli  interventi  di   adeguamento   alla   normativa
antisismica, al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e  degli
ambienti di apprendimento e il completamento dei  lavori  in  essere,
anche alla luce delle gravi conseguenze  in  capo  agli  enti  locali
derivanti da una revoca del finanziamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  termine  per  il  completamento  dei  lavori  in  corso  di
esecuzione, autorizzati con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 23  dicembre  2015,  n.  943  e  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 30 gennaio 2017, n. 43, e' fissato in dodici mesi dalla  data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  2. Eventuali ulteriori proroghe del termine  di  cui  al  comma  1,
anche con riferimento agli interventi  autorizzati  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   29
dicembre 2017, n. 1048,  possono  essere  concesse  con  decreto  del
direttore della Direzione generale competente in materia di  edilizia
scolastica. 
  3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1  e'  causa  di
decadenza dal finanziamento concesso. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma. 22 gennaio 2021 
 
                                                Il Ministro: Azzolina 

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 336