MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1 giugno 2021 

Divieto di prescrizione ed esecuzione di  preparazioni  magistrali  a
scopo dimagrante di estratti di Citrus aurantium L.ssp.  Amara  Engl.
purificati ai fini dell'arricchimento in  sinefrina  con  percentuale
finale superiore al 10%. (21A03634) 
(GU n.143 del 17-6-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art 32 della Costituzione; 
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1706,  recante
«Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione  degli  ordini  delle
professioni  sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle
professioni stesse»; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio  1998,  n.  23  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94,  ed  in  particolare
l'art. 5, che detta le disposizioni in  materia  di  prescrizione  di
preparazioni magistrali; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modificazioni, e in particolare l'art. 154, comma 2, che prevede  che
il Ministro della salute puo' vietare l'utilizzazione di  medicinali,
anche preparati  in  farmacia,  ritenuti  pericolosi  per  la  salute
pubblica; 
  Richiamato il vigente codice deontologico del farmacista nonche' il
vigente codice di deontologia medica; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  3  dicembre  2008  (del
quale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 304  del  31  dicembre  2008),  con  il  quale  e'  stato
approvato il testo della  XII  edizione  della  Farmacopea  ufficiale
della Repubblica italiana; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 26  febbraio  2010  (del
quale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 77 del 2 aprile 2010), con il quale  e'  stato  approvato
l'allegato  «Integrazioni  e  correzioni  alla  XII  edizione   della
Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018, recante:
«Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII  edizione  della
Farmacopea ufficiale  della  Repubblica  italiana»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno 2018
- Supplemento ordinario n. 27; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2018, recante:
«Aggiornamento della Tabella n. 3 della XII edizione della Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto 3 dicembre
2008 e rettifica delle Tabelle nn. 2 e 6 del decreto 17 maggio  2018,
recante:  «Aggiornamento  e  revisione  di  alcuni  testi  della  XII
edizione  della  Farmacopea  ufficiale  della  Repubblica   italiana»
pubblicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 188 del 14 agosto 2018; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 giugno 2020,  recante
«Aggiornamento delle tabelle numeri 3, 4, 5 e 7  della  XII  edizione
della Farmacopea ufficiale della Repubblica  italiana  approvata  con
decreto 3 dicembre 2008  e  rettifica  del  decreto  17  maggio  2018
recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione
della Farmacopea ufficiale  della  Repubblica  italiana»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  174  del  13
luglio 2020; 
  Vista la Farmacopea Europea 10ª edizione e successive modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  22  dicembre  2016
recante:  «Divieto  di  prescrizione   di   preparazioni   magistrali
contenenti il principio attivo sertralina ed altri», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2017, cosi' come modificato dal
decreto 31 marzo 2017, recante: «Modifiche  al  decreto  22  dicembre
2016, recante: "Divieto di prescrizione  di  preparazioni  magistrali
contenenti il principio attivo sertralina ed altri" e disposizioni in
materia di preparazioni galeniche  a  scopo  dimagrante»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2017), ed in  particolare
l'art. 2; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018, recante:
«Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di  sostanze  e
preparati  vegetali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 224 del 26 settembre  2018,
e successive modificazioni; 
  Viste le  relazioni  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  del  27
settembre 2017, 21 agosto 2019, 17 febbraio 2020  e  29  aprile  2020
redatte ai sensi del succitato art. 2  del  decreto  ministeriale  31
marzo 2017 ed il parere del 27 gennaio 2021, n. CNRVF/2695; 
  Visti i pareri dell'Agenzia italiana del farmaco del  10  settembre
2020, n. 98875 e del 10 marzo 2021, n. 24387; 
  Visto  il  parere  della  Direzione  generale  per  l'igiene  e  la
sicurezza degli alimenti e la  nutrizione  dell'8  ottobre  2020,  n.
DGISAN/35185; 
  Ravvisata la necessita di emanare,  sulla  base  delle  valutazioni
effettuate dall'Istituto superiore di sanita', dall'Agenzia  italiana
del farmaco e dalla Direzione generale per l'igiene  e  la  sicurezza
degli alimenti e la  nutrizione,  un  provvedimento  cautelativo  che
disponga il divieto in capo ai medici di prescrivere ed ai farmacisti
di allestire preparazioni a scopo dimagrante di  estratti  di  Citrus
aurantium L.ssp. Amara Engl. purificati ai fini dell'allestimento  in
sinefrina con percentuale finale superiore al 10%; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' fatto divieto ai medici di prescrivere  e  ai  farmacisti  di
eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante  di  estratti  di
Citrus   aurantium   L.ssp.   Amara   Engl.   purificati   ai    fini
dell'arricchimento in sinefrina con percentuale finale  superiore  al
10%. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione. 
    Roma, 1° giugno 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza