CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 24 giugno 2021 

Modifiche del  regolamento  interno  del  Consiglio  superiore  della
magistratura. (21A03984) 
(GU n.152 del 28-6-2021)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
        Presidente del Consiglio superiore della magistratura 
 
  Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195; 
  Visto il testo attualmente  vigente  del  regolamento  interno  del
Consiglio superiore della magistratura; 
  Viste le delibere in data 23 giugno 2021 con le quali il  Consiglio
superiore della magistratura ha approvato: 
    la modifica dell'art. 12, comma 2, del regolamento interno; 
    la modifica dell'art. 38, sostituendo i commi 3 e 4, eliminando i
commi 5, 6 e 7 del regolamento interno ed introducendo,  dopo  l'art.
38, l'art. 38 bis, nonche' la modifica degli articoli 77, comma  2  e
81, comma 5, del regolamento interno; 
    la modifica dell'art. 46 del regolamento interno, riformulando in
particolare  il  contenuto  del  comma  5,  nonche'  la   numerazione
originaria dei commi successivi, aggiungendo il comma 8; 
 
                              Decreta: 
 
  La modifica del comma 2  dell'art.  12  del  R.I.  nei  termini  di
seguito indicati: 
 
                              Art. 12. 
Magistrati addetti alla segreteria.  Nomina  dei  magistrati  addetti
        alla segreteria e all'Ufficio Studi e Documentazione 
 
  «2. Le nomine dei magistrati addetti alla segreteria e  all'Ufficio
Studi e Documentazione sono deliberate dal Consiglio,  a  seguito  di
interpello comunicato a tutti i magistrati in servizio,  su  proposta
della Terza commissione d'intesa con il Comitato  di  Presidenza.  Il
Consiglio,  con  circolare  approvata   su   proposta   della   Terza
commissione, stabilisce le modalita' della selezione pubblica.». 
  La modifica dei commi 3 e  4  dell'art.  38  R.I.  nei  termini  di
seguito indicati: 
 
                              Art. 38. 
       Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi 
 
  «3. Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando  sulla
proposta della Commissione ai sensi dell'art. 47. 
  4. Si applica, in quanto compatibile, il comma 8  dell'articolo  38
bis, fatta esclusione del primo inciso.». 
  L'eliminazione dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 38 R.I. 
  L'inserimento dopo l'art. 38 R.I. del seguente art. 38 bis R.I.: 
 
                             Art. 38 bis 
Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi per specifici
uffici della Corte di Cassazione, per la designazione dei Procuratori
europei delegati e per il conferimento dei posti di sostituto  presso
          la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo 
 
  «1. La  procedura  di  voto  di  cui  al  presente  articolo  trova
applicazione per i trasferimenti e le assegnazioni di  sedi  per  gli
uffici del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione,  per  il
conferimento dei posti di sostituto  presso  la  Direzione  Nazionale
Antimafia  e  Antiterrorismo,  per  la  designazione  dei   candidati
all'incarico  di  Procuratore  europeo  delegato,  nonche'   per   il
conferimento delle  funzioni  di  legittimita'  presso  la  Corte  di
Cassazione e di Sostituto procuratore generale  presso  la  Corte  di
Cassazione. 
  2. Nei  casi  di  cui  al  comma  precedente,  fatto  salvo  quanto
specificamente previsto dalla circolare in tema di  designazione  dei
Procuratori europei delegati, la Commissione competente  individua  i
posti vacanti che devono essere coperti, pubblica il  relativo  bando
sul portale unico istituzionale e ricorre  alle  ulteriori  forme  di
pubblicita' atte  a  garantire  la  generalita'  e  la  tempestivita'
dell'informazione. 
  3. La Commissione, trascorso  un  congruo  termine  dalla  data  di
pubblicazione del  bando,  indica,  per  ciascuna  proposta  da  essa
presentata al Consiglio, il punteggio attribuito a ciascun candidato,
parametro per parametro e  complessivo,  secondo  i  criteri  fissati
dalle relative circolari. 
  4. Prima dell'inizio della discussione in Consiglio e'  ammessa  la
presentazione di  modifiche  alla  proposta  o  alle  proposte  della
Commissione,  con  motivata  indicazione  del  diverso  punteggio  da
attribuire, complessivamente  e  per  singoli  parametri,  a  ciascun
singolo candidato. 
  5. Se e' stata  formulata  una  sola  proposta  e  non  sono  state
presentate modifiche questa e' posta in votazione  con  le  modalita'
previste dall'articolo 45. 
  6. Qualora siano state  formulate  anche  a  seguito  di  modifiche
presentate in adunanza plenaria a norma del comma quarto due  o  piu'
proposte, si procede prima a porre in  votazione,  con  le  modalita'
stabilite dall'articolo 45, l'approvazione dei  criteri  generali  di
valutazione delle singole  proposte  e,  subito  dopo,  il  punteggio
attribuito ai candidati che abbiano ricevuto la medesima valutazione,
per ciascun parametro, in tutte le proposte presentate. 
  7. Qualora non vi siano candidati  che  abbiano  ricevuto  medesima
valutazione, per ciascun parametro, in tutte le proposte formulate, e
comunque rispetto ai candidati per i quali non sia realizzata  questa
condizione,  il  Consiglio  procede,  con   le   modalita'   previste
dall'articolo  45,  all'attribuzione,  per  ciascun  candidato,   del
punteggio  da  assegnare.  La  votazione  ha  luogo   candidato   per
candidato, in ordine alfabetico crescente. Per ciascun  candidato  il
Consiglio  procede,  con  unica  votazione,  a  votare  le   proposte
formulate;  qualora  nessuna  di  esse  consegua,   all'esito   della
votazione, la maggioranza  dei  voti  validamente  espressi,  vengono
portate ad ulteriore votazione le sole due proposte che, anche se tra
di esse paritarie, abbiano conseguito il maggior numero di voti e tra
queste  ultime   si   intende   approvata   quella   che,   all'esito
dell'ulteriore votazione, consegue piu' voti. In caso di  persistente
parita' di voti, si applica l'art. 47, comma 5. 
  8. La graduatoria  dei  magistrati  assegnatari  viene  determinata
all'esito delle votazioni di cui al comma 7, collocando in ordine  di
anzianita' decrescente nel ruolo i  candidati  che,  all'esito  della
votazione, hanno riportato eguale punteggio complessivo.  Quando,  in
esito alle deliberazioni del Consiglio,  le  assegnazioni  dei  posti
risultano anche solo in  parte  difformi  da  quelle  proposte  dalla
Commissione competente, il provvedimento  finale  e'  trasmesso  alla
stessa Commissione esclusivamente per il coordinamento della relativa
motivazione. Il testo della deliberazione viene depositato presso  la
segreteria generale.  Dell'avvenuto  deposito  viene  data  immediata
comunicazione ai componenti del Consiglio i quali, nei  sette  giorni
successivi,  possono  formulare  osservazioni  e  chiedere  che   sul
coordinamento della motivazione si pronunci il Consiglio; in  assenza
di  tale  richiesta,  la  deliberazione  si  intende  definitivamente
approvata. 
  9. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, puo' contestualmente
segnalare al Ministro della Giustizia, per  gli  adempimenti  di  sua
competenza, l'opportunita' che esso abbia effetto con urgenza.». 
  La modifica dell'art. 46 del R.I., riformulando in  particolare  il
contenuto del comma 5, nonche' la numerazione  originaria  dei  commi
successivi aggiungendo il comma 8 nei termini di seguito indicati: 
 
                              Art. 46. 
                        Questioni incidentali 
 
  «5. Terminato l'esame delle richieste di  rinvio,  delle  questioni
preclusiva e sospensiva, si procede alle votazioni sulle proposte  di
assunzioni istruttorie e  di  rinvio  in  Commissione  per  qualsiasi
adempimento. 
  Il Consiglio potra' acquisire direttamente documentazione  presente
negli atti del Consiglio o da richiedere ai  dirigenti  degli  uffici
giudiziari, al Consiglio direttivo della Corte  di  Cassazione  o  ai
Consigli giudiziari e, all'esito, potra'  deliberare  il  ritorno  in
commissione o decidere nel merito. 
  Gli adempimenti istruttori diversi da quelli di  cui  al  capoverso
precedente sono demandati alla  competente  Commissione,  che  potra'
comunque  compiere  anche  ogni  altro  atto   istruttorio   ritenuto
necessario ed eventualmente, al termine dell'istruttoria,  modificare
la proposta originaria. 
  In ogni caso il Presidente della  seduta  puo',  preliminarmente  e
senza  dibattito  sul  punto,  limitare  la  discussione  alle   sole
richieste di assunzioni istruttorie o di ulteriori adempimenti ovvero
ad altre questioni incidentali, anche sopravvenute che si  presentino
di immediato rilievo, riservando alla fase immediatamente  successiva
la discussione e la definizione del merito. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma  8,  i
componenti sono tenuti a formulare, a pena di decadenza, le richieste
di rinvio della pratica in Commissione in un'unica seduta. 
  7. I richiami al regolamento, sull'ordine del  giorno,  sull'ordine
dei lavori, sulla posizione della questione o sulla  priorita'  delle
votazioni hanno la precedenza sulla questione principale. 
  8. Tutte le questioni incidentali sono votate per alzate  di  mano.
Sulla questione preclusiva, anche  se  sollevata  con  piu'  proposte
diversamente motivate, si effettua comunque un'unica  votazione.  Nel
concorso di piu' proposte intese alla sospensione o al  rinvio  della
discussione  a  date  diverse,  il  Consiglio  e'  chiamato  prima  a
deliberare  sul  rinvio  o  sulla  sospensione  e  poi,  in   seguito
all'eventuale approvazione, sulla data del nuovo esame o sulla durata
della sospensione. In seguito alla decisione sulla richiesta o  sulle
richieste di rinvio in Commissione formulate contestualmente ai sensi
del comma 5, una successiva nuova richiesta,  anche  se  diversamente
motivata, non e' ammissibile, salvo che non si fondi su circostanze o
elementi sopravvenuti.». 
  La modifica del comma 2  dell'art.  77  del  R.I.  nei  termini  di
seguito indicati: 
 
                              Art. 77. 
                     Relazione delle Commissioni 
 
  «2. Salvo quanto previsto dall'art. 38 bis, commi 6  e  7,  se  una
delibera concerne piu' persone e un componente ne  fa  richiesta,  si
procede a votazione separata per ciascuna persona, purche' l'esito di
ciascuna  deliberazione  mantenga  piena  autonomia  di  effetti.  Si
applica in tal caso l'art. 49, comma 2, ultimo periodo.». 
  La modifica del comma 5  dell'art.  81  del  R.I.  nei  termini  di
seguito indicati: 
 
                              Art. 81. 
Esame degli emendamenti e votazione per parti separate della proposta
                  cui non sono riferiti emendamenti 
 
  «5. Se non sono presentati emendamenti,  quando  il  testo  di  una
proposta da mettere ai voti contiene piu' disposizioni o si riferisce
a piu' soggetti od oggetti, ed e' suscettibile di essere distinto  in
piu' parti aventi ciascuna un proprio significato normativo e logico,
salvo quanto previsto dall'art. 38 bis, commi  6  e  7,  e'  comunque
ammessa la votazione per parti separate e si applica l'art. 49, comma
2, ultimo periodo.  La  proposta  puo'  essere  avanzata  da  ciascun
componente; su di essa il Consiglio delibera per  alzata  di  mano  e
senza discussione.». 
    Dato a Roma, addi' 24 giugno 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                        Il segretario generale: Viola