N. 160 SENTENZA 23 giugno - 22 luglio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Paesaggio  -  Norme  della   Regione   Siciliana   -   Autorizzazione
  paesaggistica - Procedimento semplificato - Formazione del silenzio
  assenso nell'ipotesi di inerzia  del  soprintendente  -  Violazione
  della competenza statutaria in materia di tutela  del  paesaggio  -
  Illegittimita' costituzionale. 
Paesaggio - Norme della Regione Siciliana - Elenchi degli  interventi
  esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a  procedura
  autorizzatoria   semplificata   -   Possibili   specificazioni    e
  rettificazioni  da  parte  dell'assessore  regionale  competente  -
  Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di  tutela
  del paesaggio, della competenza esclusiva  statale  in  materia  di
  tutela del paesaggio ed esorbitanza dalle competenze  statutarie  -
  Non fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5, artt.  8,  commi
  6, e 13. 
- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo  comma,  lettera  s);  statuto
  della Regione Siciliana, art. 14, lettera n). 
(GU n.30 del 28-7-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,   Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 8,  commi
4 e 6, e 13 della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019,  n.  5
(Individuazione   degli   interventi   esclusi    dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria  semplificata),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 17-19 luglio 2019,  depositato  in  cancelleria  il  22
luglio 2019, iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2019 e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  37,  prima   serie
speciale, dell'anno 2019. 
    Udita  nell'udienza  pubblica  del  22  giugno  2021  la  Giudice
relatrice Daria de Pretis; 
    udito l'avvocato dello Stato Salvatore Faraci per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 17-19 luglio 2019, depositato il 22
luglio 2019 e iscritto  al  n.  81  del  registro  ricorsi  2019,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 8, commi
4 e 6, e 13 della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019,  n.  5
(Individuazione   degli   interventi   esclusi    dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria  semplificata),
in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera  s),  della
Costituzione, nonche' all'art. 14,  lettera  n),  del  regio  decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione Siciliana),
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. 
    Con tale legge il legislatore regionale ha  adeguato  il  proprio
ordinamento alle disposizioni contenute nel d.P.R. 13 febbraio  2017,
n. 31 (Regolamento recante individuazione  degli  interventi  esclusi
dall'autorizzazione   paesaggistica   o   sottoposti   a    procedura
autorizzatoria semplificata). 
    1.1.- L'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019  prevede,
al comma 4, che «[i]l  procedimento  autorizzatorio  semplificato  si
conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di
sessanta   giorni   dal   ricevimento   della   domanda   da    parte
dell'Amministrazione procedente, che e' immediatamente comunicato  al
richiedente», e, al comma 6, che «[t]rascorsi sessanta  giorni  senza
che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali abbia  adottato
il provvedimento richiesto si forma il silenzio assenso». 
    Secondo  il  ricorrente,   tali   disposizioni   eccedono   dalle
competenze legislative primarie in materia di «tutela del  paesaggio»
attribuite alla Regione Siciliana dall'art.  14,  lettera  n),  dello
statuto speciale, in quanto si porrebbero in contrasto con  le  norme
di grande riforma economico-sociale  rappresentate  dalla  disciplina
contenuta nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137) e nel citato d.P.R. n.  31  del  2017.  Questa
disciplina, adottata dallo Stato nell'esercizio della sua  competenza
legislativa   esclusiva   nella   materia   «tutela    dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost., fungerebbe da limite  anche  alla  potesta'
legislativa primaria delle regioni a  statuto  speciale,  richiedendo
«una strategia istituzionale ad  ampio  raggio,  che  si  esplica  in
un'attivita' pianificatoria estesa sull'intero territorio nazionale»,
salva la facolta' delle stesse regioni di adottare  norme  di  tutela
ambientale piu' elevata nell'esercizio di competenze  che  concorrano
con quella dell'ambiente. 
    I commi 4 e 6 dell'art. 8 contrasterebbero, in  particolare,  con
l'art. 11 del d.P.R. n. 31 del 2017, che,  richiamando  espressamente
gli artt. 146 e 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 (d'ora in avanti:  cod.
beni culturali), non prevede alcuna ipotesi di  silenzio  assenso  in
luogo dell'autorizzazione paesaggistica, ma, al comma 9,  prevede  il
silenzio assenso solo per il parere del  soprintendente,  e  mantiene
ferma la necessita' che l'amministrazione procedente - che, ad avviso
del ricorrente, «nella Regione Siciliana [...] e' la  Soprintendenza»
- provveda formalmente al rilascio dell'autorizzazione. 
    Non essendo consentito  al  legislatore  regionale  adottare  una
disciplina difforme da quella contenuta nella «normativa nazionale di
riferimento», le norme impugnate violerebbero, pertanto, gli  evocati
parametri  costituzionali.   Esse   comporterebbero,   infatti,   una
diminuzione del livello di tutela dei beni culturali e  paesaggistici
garantito a livello nazionale e una  «significativa  alterazione  del
principio di prevalenza gerarchica degli strumenti di tutela dei beni
culturali e paesaggistici e della titolarita'  delle  Amministrazioni
di tutela a cio' preposte». 
    1.2.- L'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019  prevede
che  «l'Assessore  regionale  per  i  beni  culturali  e  l'identita'
siciliana  puo'  apportare  con  proprio  decreto  specificazioni   e
rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati A  e  B  fondate  su
esigenze   tecniche   ed   applicative,   nonche'   variazioni   alla
documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata  ed
al correlato modello di cui all'Allegato D». 
    La disposizione violerebbe gli artt.  9  e  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost. per ragioni analoghe a  quelle  sopra  esposte  con
riferimento all'impugnazione dell'art. 8, commi 4 e 6.  Eccedendo,  a
sua volta, dalle competenze statutarie  in  materia  di  «tutela  del
paesaggio», anch'essa contrasterebbe con le norme di  grande  riforma
economico-sociale contenute nel  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio nonche', in particolare, nell'art. 18 del d.P.R. n. 31  del
2017, disposizione, quest'ultima, che attribuisce  solo  al  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali, secondo una procedura aggravata
che prevede un'intesa con la conferenza unificata, la prerogativa  di
apportare con decreto «specificazioni e rettificazioni» agli Allegati
«A» e «B» allo stesso d.P.R. n. 31 del 2017. 
    La norma regionale impugnata si porrebbe, dunque,  in  «netto  ed
insanabile contrasto con lo spirito e il dettato del Codice dei  Beni
Culturali e con i principi costituzionali in materia  di  tutela  del
paesaggio e dell'ambiente, allentando, sino a vanificarla, per alcune
tipologie di opere, la tutela dei beni  culturali  e  paesaggistic[i]
costituzionalmente garantita dall'art. 9 della Costituzione». 
    Sussisterebbe, altresi', la  violazione  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost., verificandosi anche in questa  ipotesi  una
«significativa alterazione del  principio  di  prevalenza  gerarchica
degli strumenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici e  della
titolarita' delle Amministrazioni di tutela a cio' preposte,  sanciti
dal codice dei beni culturali», e un «abbassamento degli standard  di
tutela ambientale». 
    2.- La Regione Siciliana non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  impugnato  gli
artt. 8, commi 4 e 6, e 13 della  legge  della  Regione  Siciliana  6
maggio  2019,  n.  5   (Individuazione   degli   interventi   esclusi
dall'autorizzazione   paesaggistica   o   sottoposti   a    procedura
autorizzatoria semplificata), con la quale il  legislatore  regionale
ha adeguato il proprio ordinamento alle  disposizioni  contenute  nel
d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  (Regolamento  recante  individuazione
degli  interventi   esclusi   dall'autorizzazione   paesaggistica   o
sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). 
    Le questioni sono state promosse in riferimento agli  artt.  9  e
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonche'  all'art.
14, lettera n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455
(Statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2. 
    2.- L'art. 8 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019 prevede, al
comma  4,  che  «[i]l  procedimento  autorizzatorio  semplificato  si
conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di
sessanta   giorni   dal   ricevimento   della   domanda   da    parte
dell'Amministrazione procedente, che e' immediatamente comunicato  al
richiedente», e, al comma 6, che, «[t]rascorsi sessanta giorni  senza
che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali abbia  adottato
il provvedimento richiesto si forma il silenzio assenso». 
    Introducendo il silenzio assenso sulla domanda di  autorizzazione
paesaggistica, queste disposizioni contrasterebbero con la disciplina
dettata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137), e dal d.P.R. n. 31 del 2017, il cui art.  11,
nel  regolare  il   procedimento   semplificato   di   autorizzazione
paesaggistica per interventi e opere di lieve  entita',  prevede,  al
comma 9, che il  silenzio  assenso  si  formi  solo  sul  parere  del
soprintendente, ferma restando la  necessita'  che  l'amministrazione
procedente  rilasci  l'autorizzazione  con  provvedimento   espresso.
Trattandosi di disciplina che esprime norme qualificabili come grandi
riforme economico-sociali, dettate dallo Stato in materia di  «tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art.
117, secondo comma,  lettera  s),  Cost.,  il  legislatore  regionale
avrebbe ecceduto dalla competenza primaria in materia di «tutela  del
paesaggio», attribuita alla Regione Siciliana  dal  citato  art.  14,
lettera n), dello statuto speciale. 
    2.1.- Prima di  esaminare  il  merito,  va  delimitato  il  thema
decidendum. 
    Come visto, il ricorrente ha impugnato i commi 4 e 6 dell'art.  8
della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019. Il comma 4 - che  fissa  in
sessanta giorni dal ricevimento della domanda il «termine  tassativo»
entro il quale deve essere adottato il provvedimento  conclusivo  del
procedimento  -  e'  tuttavia  estraneo  alle  censure  proposte  nel
ricorso, che  si  concentrano  esclusivamente  sul  silenzio  assenso
previsto dal comma 6 dello stesso articolo per il caso di inerzia del
soprintendente allo spirare del predetto  termine.  Ne'  tra  le  due
norme sussiste un collegamento tale per cui  l'eventuale  caducazione
del comma 6 dovrebbe necessariamente investire il comma 4. 
    Di conseguenza, l'oggetto delle  questioni  relative  all'art.  8
della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019 va limitato al suo comma 6. 
    2.2.- Nel merito, la questione promossa in  riferimento  all'art.
14, lettera n), dello statuto speciale siciliano e' fondata. 
    2.2.1.- A norma dell'art. 146, comma 9, del  d.lgs.  n.  204  del
2004 (d'ora in  avanti:  cod.  beni  culturali),  un  regolamento  di
delegificazione («da emanarsi ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il  31  dicembre  2008,  su
proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza  unificata»)  doveva
stabilire «procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione
in relazione ad interventi di lieve entita'  in  base  a  criteri  di
snellimento e concentrazione dei procedimenti,  ferme,  comunque,  le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni». La  previsione  e'
stata attuata dapprima con l'adozione del d.P.R. 9  luglio  2010,  n.
139 (Regolamento recante procedimento semplificato di  autorizzazione
paesaggistica  per  gli  interventi  di  lieve   entita',   a   norma
dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42, e successive modificazioni). 
    Successivamente, l'art. 12, comma 2, del decreto-legge 31  maggio
2014, n. 83  (Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  del  patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura  e  il  rilancio  del  turismo),
convertito, con modificazioni, nella legge n. 29 luglio 2014, n. 106,
ha  previsto  che,  con  un  nuovo  regolamento  di  delegificazione,
venissero  «dettate  disposizioni  modificative  e   integrative   al
regolamento di cui all'articolo 146, comma  9,  quarto  periodo,  del
Codice dei beni culturali e del paesaggio [...], al fine di  ampliare
e precisare le ipotesi di interventi di lieve entita',  nonche'  allo
scopo di operare  ulteriori  semplificazioni  procedimentali,  ferme,
comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni». Su
questa base e' stato adottato il citato d.P.R. n. 31 del 2017, il cui
art. 19 ha abrogato il d.P.R. n. 139 del 2010. 
    Il profilo del procedimento autorizzatorio semplificato che viene
qui in rilievo riguarda le conseguenze della mancata  espressione  da
parte del soprintendente del parere vincolante nei termini fissati al
comma 5 dell'art. 11 del d.P.R. n. 31  del  2017  (venti  giorni  dal
ricevimento    della    proposta    di     accoglimento     trasmessa
dall'amministrazione procedente, che si identifica  nella  regione  o
nell'ente da essa delegato, ai senti dell'art. 1, comma 1, lettera c,
del medesimo regolamento). Per questo caso, il comma 9  dello  stesso
art. 11  prevede  che  trovi  applicazione  l'istituto  del  silenzio
assenso di cui all'art. 17-bis della legge  7  agosto  1990,  n.  241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi), inserito dall'art. 3,  comma
1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». 
    In questo modo, l'assenso del soprintendente  sulla  proposta  di
accoglimento ricevuta dall'amministrazione procedente  si  forma  per
silentium, ma cio'  non  esonera  quest'ultima  dalla  necessita'  di
concludere il  procedimento  con  una  decisione  espressa,  come  si
desume, del resto, dall'ultima parte del citato comma 9 dell'art.  11
del d.P.R. n. 31 del 2017, secondo cui l'amministrazione  procedente,
una  volta   formatosi   il   silenzio   assenso   sul   parere   del
soprintendente,    «provvede    al    rilascio    dell'autorizzazione
paesaggistica». Cio', in linea con il divieto stabilito all'art.  20,
comma 4, della legge  n.  241  del  1990,  che  esclude  radicalmente
l'applicazione  del  silenzio  assenso  nei  rapporti  verticali  tra
privati  e  pubbliche  amministrazioni  preposte  alla   tutela   dei
cosiddetti "interessi sensibili", tra cui,  per  quanto  qui  rileva,
quelli  relativi  agli  atti  e  ai  procedimenti   riguardanti   «il
patrimonio culturale e paesaggistico». 
    2.2.2.- L'art. 13, comma 2, del d.P.R. n.  31  del  2017  prevede
che, «[i]n ragione dell'attinenza  delle  disposizioni  del  presente
decreto alla  tutela  del  paesaggio,  ai  livelli  essenziali  delle
prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117,  secondo  comma,
lettera m),  della  Costituzione,  nonche´  della  natura  di  grande
riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione
procedimentale previste in esso  e  nel  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133 [...], le regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria  legislazione  ai
sensi dei rispettivi statuti  speciali  e  delle  relative  norme  di
attuazione. Sino al  predetto  adeguamento  trovano  applicazione  le
disposizioni regionali vigenti». 
    In dichiarata attuazione di questa disposizione e' stata adottata
la legge reg. Siciliana n. 5 del 2019, che disciplina «gli interventi
e le opere esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti  al
procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica»  (art.  1,
comma 1), e che, in effetti, all'art. 8,  rubricato  «Semplificazioni
procedimentali», lo definisce nel dettaglio. Sennonche',  il  modello
procedimentale in essa disegnato, per  quanto  all'apparenza  non  si
discosti da quello dell'art. 11 del d.P.R. n. 31  del  2017,  finisce
per atteggiarsi in modo profondamente  diverso  da  esso,  una  volta
calato nello specifico sistema  siciliano  di  gestione  del  vincolo
paesaggistico. 
    Occorre ricordare che  la  Regione  Siciliana  gode  di  potesta'
legislativa primaria in materia di «tutela del paesaggio» e che,  nel
suo esercizio, essa ha stabilito  che  tutte  le  attribuzioni  degli
organi centrali e periferici dello Stato nella materia - attribuzioni
trasferite alla Regione dall'art. 1 del d.P.R. 30 agosto 1975, n. 637
(Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia
di tutela del  paesaggio  e  di  antichita'  e  belle  arti)  -  sono
esercitate  dall'Assessorato  regionale   dei   beni   culturali   ed
ambientali e della pubblica istruzione  (art.  3  della  legge  della
Regione Siciliana 1° agosto  1977,  n.  80,  recante  «Norme  per  la
tutela, la valorizzazione e  l'uso  sociale  dei  beni  culturali  ed
ambientali nel territorio della Regione siciliana»),  ora  denominato
Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identita'  siciliana,
di cui sono organi periferici le «Soprintendenze per i beni culturali
ed ambientali» istituite su base provinciale (a  loro  volta  passate
alle dipendenze della Regione in base a quanto previsto  dall'art.  3
del citato d.P.R. n. 637 del 1975). La stessa legislazione  siciliana
affida  poi  alle   soprintendenze   il   rilascio   o   il   diniego
dell'autorizzazione paesaggistica (art.  46,  comma  1,  della  legge
della  Regione  Siciliana  28   dicembre   2004,   n.   17,   recante
«Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005»). 
    In  linea  con  questo  assetto  organizzativo,  la  legge   reg.
Siciliana n. 5 del 2019 ha assegnato  alla  «Soprintendenza  ai  beni
culturali ed ambientali» competente per territorio (art. 8, comma  1)
la definizione del procedimento semplificato,  con  provvedimento  da
adottare  «entro  il  termine  tassativo  di  sessanta   giorni   dal
ricevimento della domanda» (art. 8, comma 4). 
    L'attribuzione  del  potere  decisorio  alla  soprintendenza   e'
evidentemente  incompatibile  con  la  previa  acquisizione  del  suo
parere, il quale resta assorbito nella decisione finale. Ne  consegue
che il silenzio assenso  previsto  dalla  norma  regionale  impugnata
assume, nel descritto sistema, una valenza del tutto diversa rispetto
a quanto disciplinato all'art. 11, comma 9,  del  d.P.R.  n.  31  del
2017: non si tratta infatti, in  questo  caso,  di  silenzio  assenso
endoprocedimentale,  destinato  a  essere  seguito  comunque  da   un
provvedimento conclusivo espresso dell'amministrazione procedente, ma
di un silenzio assenso  provvedimentale,  destinato  a  tenere  luogo
dell'autorizzazione  paesaggistica  richiesta,  secondo   lo   schema
generale dell'art. 20 della stessa legge n. 241 del 1990. 
    2.2.3.-  Per  costante  giurisprudenza  di  questa   Corte,   «la
conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'articolo
117, secondo comma, lettera s),  Cost.,  alla  cura  esclusiva  dello
Stato» (ex plurimis, sentenze n. 178 e n. 172 del 2018 e n.  103  del
2017). 
    Per quanto riguarda segnatamente le regioni ad autonomia speciale
dotate, in base al loro statuto, di competenze a loro volta esclusive
nella materia, questa Corte ha affermato in molteplici occasioni  che
il legislatore statale «conserva il potere,  "nella  materia  'tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali', di cui all'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto
della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali  o
culturali (per tutte, sentenza n. 51 del 2006) [...] di vincolare  la
potesta' legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, cosi'
che  le  norme  qualificabili  come  'riforme  economico-sociali'  si
impongono al legislatore di  queste  ultime"  (sentenza  n.  238  del
2013)» (sentenza n.  172  del  2018,  in  relazione  alla  competenza
primaria della Regione Siciliana in materia di tutela del  paesaggio;
nello stesso senso, piu' di recente, sentenze n.  130  del  2020,  in
relazione alla medesima competenza della Regione Siciliana, e n.  118
del 2019, sull'analoga competenza  primaria  della  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste). 
    Per cio' che qui rileva, sono state espressamente qualificate  da
questa Corte come norme di grande riforma economico-sociale, idonee a
vincolare anche le regioni a statuto speciale,  le  disposizioni  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  che  disciplinano  la
gestione dei beni soggetti a tutela, e in particolare il suo art. 146
(sentenze n. 101 del 2021, n. 172 del 2018, n. 189 del 2016 e n.  238
del 2013; nello stesso  senso,  in  relazione  alle  disposizioni  in
materia di pianificazione di cui agli  artt.  135  e  143,  comma  1,
lettera c, cod. beni culturali, sentenze n. 178 del 2018, n. 103  del
2017, n. 210 del 2014 e n. 308 del 2013). 
    Con  specifico  riferimento  al  procedimento  per  il   rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, questa Corte ha affermato  che  la
legislazione regionale non puo' prevedere una  procedura  diversa  da
quella dettata dalla legge  statale,  perche'  alle  regioni  non  e'
consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione  ambientale
che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il  territorio
nazionale,  fra  i  quali  rientra   l'autorizzazione   paesaggistica
(sentenze n. 74 del 2021, n. 189 del 2016, n. 238 del  2013,  n.  235
del 2011, n. 101 del 2010 e n. 232 del 2008). 
    Su questo  presupposto  e'  stata  dichiarata  costituzionalmente
illegittima una disposizione della  Regione  Sardegna  che  sottraeva
all'autorizzazione paesaggistica interventi su  aree  vincolate  «non
rilevanti a fini urbanistici ed edilizi», per contrasto, tra l'altro,
con il richiamato art. 146 «e con l'Allegato 1 del d.P.R. n. 139  del
2010»,  recante  l'«elenco  tassativo  degli  interventi  di   "lieve
entita'" assoggettati a procedimento semplificato  di  autorizzazione
paesaggistica»  (sentenza  n.  189  del  2016;  nello  stesso  senso,
sentenza n. 101 del 2021, in relazione al contrasto  con  l'art.  146
cod. beni culturali di una disposizione della  Regione  Sardegna  che
ammetteva per l'intero anno solare il  posizionamento  sugli  arenili
«delle strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo» in
mancanza della positiva valutazione di compatibilita' paesaggistica). 
    Allo  stesso  modo   sono   state   ritenute   costituzionalmente
illegittime   in    quanto    contrastanti    con    la    disciplina
dell'autorizzazione paesaggistica dettata  dall'art.  146  cod.  beni
culturali  -  comprensiva   delle   prescrizioni   sul   parere   del
soprintendente - alcune disposizioni legislative della stessa Regione
Siciliana, impugnate in  riferimento  a  parametri  costituzionali  e
statutari identici a quelli evocati in questa sede (sentenza  n.  172
del 2018). 
    2.2.4.- Il ricorrente lamenta il contrasto  fra  la  disposizione
regionale impugnata e l'art. 11, comma 9, del d.P.R. n. 31 del  2017,
il quale, richiamando espressamente gli artt. 146  e  149  cod.  beni
culturali, riferisce la formazione tramite silenzio assenso  al  solo
parere vincolante del soprintendente, tenendo ferma la necessita'  di
un provvedimento  espresso  dell'amministrazione  a  conclusione  del
procedimento. 
    Per quanto la citata norma regolamentare non costituisca, per  la
sua posizione nella gerarchia delle fonti, strumento normativo idoneo
a veicolare le grandi riforme economico-sociali (sentenza n. 207  del
2012, in relazione al precedente regolamento di cui al d.P.R. n.  139
del 2010), essa costituisce senza  dubbio  espressione  dei  principi
enunciati dalla legge, in particolare dagli artt. 146 e 149 cod. beni
culturali, che,  come  visto,  costituiscono  norme  fondamentali  di
riforma  economico-sociale  idonee  a  vincolare  anche  la  potesta'
legislativa regionale primaria. Cio' che  viene  in  rilievo  e',  in
particolare, l'esclusione del silenzio assenso per i provvedimenti in
materia di tutela del paesaggio ad  opera  dell'art.  146  cod.  beni
culturali,  che  prevede  invece,  al  comma  10,   appositi   rimedi
sostitutivi nel caso di inerzia dell'amministrazione procedente. Tale
esclusione si pone in  linea  con  il  principio  generale  stabilito
all'art. 20, comma 4, della legge n.  241  del  1990,  che  vieta  la
formazione   per   silentium   del   provvedimento   conclusivo   nei
procedimenti implicanti la tutela di "interessi sensibili",  come  e'
testualmente confermato, d'altro canto, dal comma 9 dello stesso art.
146, la' dove,  nel  prevedere  che  con  norme  regolamentari  siano
stabilite procedure autorizzatorie semplificate per gli interventi di
lieve entita', tiene «ferme [...] le esclusioni di cui [all'articolo]
20,  comma  4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni». 
    Introducendo una regola contrastante con una  norma  fondamentale
di riforma economico-sociale della legislazione statale,  la  Regione
Siciliana ha superato i limiti della propria competenza  primaria  in
materia di tutela del paesaggio ai sensi dell'art.  14,  lettera  n),
dello statuto speciale. Si deve  dunque  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 6, della legge reg. Siciliana n.  5
del 2019. 
    Le altre questioni restano assorbite. 
    3.- La seconda disposizione impugnata e' l'art.  13  della  legge
reg.  Siciliana  n.  5  del   2019,   rubricato   «Specificazioni   e
rettificazioni». Con esso e' attribuito all'«Assessore regionale  per
i beni culturali e l'identita' siciliana» il potere di «apportare con
proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi  di  cui
agli Allegati A e B, fondate su  esigenze  tecniche  ed  applicative,
nonche'   variazioni   alla   documentazione   richiesta   ai    fini
dell'autorizzazione semplificata  ed  al  correlato  modello  di  cui
all'Allegato D». 
    Gli allegati a cui si riferisce la norma (che costituiscono parte
integrante della stessa legge regionale, come previsto dal  suo  art.
1, comma 2) riguardano, rispettivamente: l'elenco degli «[i]nterventi
ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica»
(allegato «A»); l'elenco degli «interventi di lieve entita'  soggetti
a  procedimento  autorizzatorio  semplificato»  (allegato  «B»);   il
modello  di  «[r]elazione  paesaggistica  semplificata»,   che   deve
accompagnare l'istanza di  autorizzazione  di  cui  all'allegato  «C»
(allegato «D»). Essi coincidono, nella loro articolazione e nei  loro
contenuti, con i corrispondenti allegati «A», «B» e «D» del d.P.R. n.
31 del 2017, che, all'art. 18, attribuisce al  Ministro  dei  beni  e
delle attivita` culturali e del turismo (ora Ministro della  cultura)
il potere, da esercitare «previa intesa con la conferenza unificata»,
di specificarli e rettificarli, nonche' di prevedere variazioni  alla
documentazione richiesta. 
    Secondo  il  ricorrente,   anche   l'attribuzione   all'Assessore
regionale del  potere  assegnato  dalla  legge  statale  al  Ministro
eccederebbe dalle competenze statutarie della Regione in  materia  di
«tutela del paesaggio» e violerebbe gli stessi parametri evocati  nel
censurare l'art. 8, comma 6. 
    3.1.- Le questioni non sono fondate. 
    Con la disposizione impugnata la Regione Siciliana, nel legittimo
esercizio della sua potesta' legislativa in materia  di  «tutela  del
paesaggio», si e' limitata a indicare l'organo chiamato  a  esprimere
il previsto potere di specificazione  e  rettificazione.  E  cio'  ha
fatto in conformita'  con  il  proprio  assetto  organizzativo  nella
stessa materia, secondo cui - come gia' ricordato (al punto 2.2.2.) -
le competenze degli organi  centrali  e  periferici  dello  Stato  in
materia   di   beni   culturali   ed   ambientali   sono   esercitate
dall'Assessore regionale dei beni culturali  ed  ambientali  e  della
pubblica istruzione (art. 3 della legge  reg.  Siciliana  n.  80  del
1977), ora Assessore regionale dei beni  culturali  e  dell'identita'
siciliana. 
    Se, invero,  i  caratteri  dei  provvedimenti  autorizzativi,  lo
svolgimento del  relativo  procedimento  e  gli  stessi  contenuti  e
criteri del potere da esercitare sono definiti  in  modo  vincolante,
anche per la Regione Siciliana, dalla citata normativa  statale,  che
presenta per tali aspetti natura di  norma  fondamentale  di  riforma
economico-sociale, lo stesso non si  puo'  dire  per  quanto  attiene
all'individuazione dell'organo  competente  a  esercitare  l'indicato
potere, la quale rientra,  in  assenza  di  limiti  specifici,  nelle
scelte proprie della potesta' esclusiva regionale. Cosi' come non  e'
mai stato in discussione che competente al rilascio dei provvedimenti
autorizzativi  e'  il   soprintendente,   quale   organo   periferico
regionale, si deve ritenere che, alla stessa maniera e nell'esercizio
delle stesse attribuzioni normative, legittimamente la Regione  abbia
affidato all'Assessore regionale dei beni culturali e  dell'identita'
siciliana  l'attivita',  riservata  dalla  legislazione  statale   al
Ministro della cultura, consistente nell'apportare  specificazioni  e
rettificazioni agli allegati della legge  reg.  Siciliana  n.  5  del
2019, sulla base di «esigenze  tecniche  ed  applicative»  -  la  cui
esistenza potra'  essere  comunque  vagliata  nella  competente  sede
giurisdizionale - che l'Assessore stesso e'  chiamato  a  riscontrare
nel puntuale rispetto dei vincoli sostanziali della stessa  normativa
statale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 6,
della  legge  della  Regione  Siciliana   6   maggio   2019,   n.   5
(Individuazione   degli   interventi   esclusi    dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata); 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019,
promosse dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  riferimento
agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera  s),  della  Costituzione,
nonche' all'art. 14, lettera n), del  regio  decreto  legislativo  15
maggio 1946, n. 455 (Statuto della Regione Siciliana), convertito  in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, con il ricorso  indicato
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattrice 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE