COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 9 giugno 2021 

Programmi operativi complementari  di  azione  e  coesione  2014-2020
(articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020). (Delibera  n.  41/2021).
(21A05295) 
(GU n.216 del 9-9-2021)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di  rafforzare  il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  il  25  settembre
2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio  2021,  il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (di  seguito  CIPE)
assuma  la  denominazione  di  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS
o Comitato); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013, del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 aprile 2020, che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda  misure  specifiche
volte a fornire  flessibilita'  eccezionale  nell'impiego  dei  fondi
strutturali e di investimento  europei,  di  seguito  Fondi  SIE,  in
risposta all'epidemia da COVID-19; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le
competenze  del  CIPE  in  tema  di  coordinamento  delle   politiche
comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito
degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione  degli  indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede  comunitaria,  per
il  coordinamento  delle  iniziative  delle  amministrazioni  a  essa
interessate e  l'adozione  di  direttive  generali  per  il  proficuo
utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che,  ai  commi  26  e  27,
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di  politiche  di  coesione  di  cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, recante «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi  inclusa  la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'art.  61,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242
e 245, che disciplina i  criteri  di  cofinanziamento  dei  programmi
europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio,  nonche'
i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai
programmi cofinanziati dai Fondi SIE; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata  legge  n.
147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2015)», che ha previsto il finanziamento dei programmi  di  azione  e
coesione a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui
all'art. 5 della citata legge n.  183  del  1987,  nei  limiti  della
dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione
2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al  netto
delle assegnazioni attribuite a titolo di  cofinanziamento  nazionale
ai programmi operativi nazionali e  regionali  finanziati  dai  Fondi
SIE; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata  legge  n.
147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma  670,  della  citata
legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli
interventi complementari finanziati dal citato  Fondo  di  rotazione,
sia  assicurato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato   (MEF/RGS),
attraverso  le   specifiche   funzionalita'   del   proprio   sistema
informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS
del 30 aprile 2015, n. 18; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
n. 77; 
  Visto, in particolare, l'art. 241 del citato  decreto-legge  n.  34
del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione  all'approvazione
da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al  citato
art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio
2020 e per gli anni 2020 e 2021, le  risorse  del  Fondo  sviluppo  e
coesione  (di  seguito  FSC)  rinvenienti  dai  cicli   programmatori
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere  destinate,  in  via
eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a  carattere  nazionale,
regionale o locale connessa  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
economica  e  sociale  conseguente  alla  pandemia  da  COVID-19,  in
coerenza con la riprogrammazione che, per  le  stesse  finalita',  le
Amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei
programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento  (UE)  n.
2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo  2020  e
del regolamento  (UE)  n.  2020/558  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso
riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, la relativa  proposta
e' approvata dalla Cabina di Regia di  cui  all'art.  1,  comma  703,
lettera c), della citata legge n. 190 del  2014,  dandone  successiva
informativa  al  CIPE,  secondo  le  regole   e   le   modalita'   di
riprogrammazione, previste per il ciclo di programmazione 2014-2020; 
  Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020,
che disciplina la fattispecie  della  rendicontazione  sui  programmi
operativi dei Fondi SIE  di  spese  emergenziali  gia'  anticipate  a
carico del bilancio dello Stato,  prevedendo,  tra  l'altro,  che  le
risorse   rimborsate   dall'Unione   europea,   a    seguito    della
rendicontazione delle spese emergenziali, gia'  anticipate  a  carico
del   bilancio   dello   Stato,   sono   riassegnate   alle    stesse
amministrazioni che abbiano proceduto alla  relativa  rendicontazione
sui propri programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza  dei
rispettivi  importi,  per  essere  destinate  alla  realizzazione  di
programmi operativi complementari, vigenti o da  adottarsi  e  tenuto
conto che, ai sensi dello medesimo art. 242  e  in  attuazione  delle
modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 2020/558 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorita' di  gestione
di  programmi  operativi  2014-2020  dei  fondi  strutturali  europei
possono richiedere l'applicazione del tasso di  cofinanziamento  fino
al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate  nelle
domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1°  luglio
2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese  emergenziali
anticipate  a  carico  dello  Stato  e  che  «Ai  medesimi  programmi
complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate le risorse  a
carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del  tasso  di
cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568 recante «Approvazione del regolamento per  l'organizzazione  e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la  attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16
aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale, tra l'altro,  l'onorevole  Maria  Rosaria  Carfagna  e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021 con il quale al Ministro senza  portafoglio,  onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il Sud e la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021 concernente la delega di funzioni al Ministro per il  Sud  e  la
coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato
segretario del CIPESS, e gli e' stata assegnata,  tra  le  altre,  la
delega  ad  esercitare  le  funzioni  spettanti  al  Presidente   del
Consiglio dei ministri in materia  di  coordinamento  della  politica
economica e programmazione degli investimenti pubblici  di  interesse
nazionale; 
  Viste le delibere CIPE 28 gennaio 2015, n.  8  e  n.  10,  relative
all'accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi SIE  2014
- 2020 e alla definizione dei  relativi  criteri  di  cofinanziamento
pubblico nazionale, adottate in accordo  con  quanto  disposto  dalla
citata legge n. 183 del 1987; 
  Viste le delibere CIPE 6 novembre 2015, n. 94, 23 dicembre 2015, n.
114, 1° maggio 2016, n. 10, n. 11 e n. 12, 10 agosto 2016, n. 27,  n.
44, n. 45, n. 46 e n. 47, 1° dicembre 2016, n. 58, 3 marzo 2017, n. 6
e n. 7, 10 luglio 2017, n. 52, n. 53, n.  54,  n.  55  e  n.  56,  28
febbraio 2018, n. 20, n. 21 e n. 22,  28  novembre  2018,  n.  71,  4
aprile 2019, n. 11 e n. 16, 20 maggio 2019, n. 30 e n. 31, 24  luglio
2019, n. 44, 21 novembre 2019, n. 73, 17 marzo 2020, n. 5, 28  luglio
2020, n. 47 di approvazione dei programmi complementari di  azione  e
coesione  2014/2020   e   di   assegnazione   delle   risorse   della
programmazione  di  azione  e   coesione   2014/2020   destinate   al
completamento della programmazione 2007/2013; 
  Visti gli accordi  tra  il  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale e le amministrazioni centrali e  regionali  titolari  di
programmi finanziati con i fondi strutturali  2014/2020,  siglati  ai
sensi del comma 6 dell'art. 242 del citato decreto-legge  n.  34  del
2020, con i quali, tra l'altro, sono stati previsti in via indicativa
gli importi dei programmi operativi dei fondi SIE rendicontabili  per
spese emergenziali gia' anticipate a carico dello Stato; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  Sud  e  la
coesione territoriale, prot. n. 667-P del 18 maggio 2021,  aggiornata
con modifiche dalla nota DPCOE prot. n. 2805 del 4 giugno  2021,  con
la quale e' stata trasmessa la proposta di  delibera  per  il  CIPESS
redatta dal competente Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri con allegato  uno  schema
di delibera predisposto in accordo con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze-RGS-IGRUE, recante la disciplina  dei  nuovi  programmi
operativi complementari; 
  Rilevato che, con tale schema di delibera, in attuazione di  quanto
previsto dall'art. 242 del decreto-legge n. 34  del  2020  e  per  le
finalita' ivi indicate, sono istituiti, nel  caso  di  programmi  non
ancora adottati, o incrementati, nel caso  di  programmi  vigenti,  i
programmi complementari di azione e coesione per tenere  conto  delle
nuove risorse che vi confluiscono a seguito  dei  rimborsi  derivanti
dalla rendicontazione di  spese  anticipate  a  carico  dello  Stato,
secondo quanto previsto indicativamente negli accordi tra il Ministro
per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e
regionali sopra citati; 
  Tenuto  conto  che  sono  tuttora  in  corso   le   operazioni   di
rendicontazione, a cura delle Autorita' di gestione dei programmi dei
fondi strutturali europei, delle  spese  anticipate  a  carico  dello
Stato, ai sensi della  suddetta  normativa  e  che  soltanto  con  la
chiusura  del  relativo  periodo  contabile  potra'  essere  definito
l'ammontare  delle  risorse  rimborsate   dall'Unione   europea   che
confluiscono nei programmi complementari gia' adottati  o  ancora  da
adottare; 
  Considerato che, nell'immediato, le amministrazioni coinvolte hanno
la necessita' di attivare le risorse rimborsate  dall'Unione  europea
nell'ambito dei rispettivi programmi complementari man  mano  che  si
rendono disponibili sia a  seguito  della  rendicontazione  di  spese
anticipate  a  carico  dello   Stato,   liberando,   per   le   quote
corrispondenti,   le   eventuali   risorse    nazionali    del    FSC
temporaneamente appostate per le medesime  finalita'  sia  a  seguito
dell'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento; 
  Considerato che sulla citata modifica del programma  la  Conferenza
Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 3
giugno 2021; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica  (CIPE)»,  cosi'  come   modificata   dalla
delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante  «Regolamento  interno
del Comitato interministeriale per la programmazione economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della presente seduta del Comitato; 
  Acquisita la prescritta  intesa  sui  programmi  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Delibera: 
 
  In attuazione di quanto previsto dall'art. 242 del decreto-legge n.
34 del 2020 e per le finalita' ivi indicate, sono istituiti, nel caso
di programmi  non  ancora  adottati,  o  incrementati,  nel  caso  di
programmi vigenti, i  seguenti  programmi  complementari  per  tenere
conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei  rimborsi
derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate  a  carico  dello
Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi  tra  il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale e  le  amministrazioni
centrali e regionali titolari di programmi  finanziati  con  i  fondi
strutturali 2014/2020 citati in premessa. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  *Fonte: elaborazione DPCoe-Nuvap su documenti di  programmazione  e
dati Sistema nazionale di monitoraggio al 31 dicembre 2020. 
  1) La dotazione attuale dei programmi complementari comprende anche
le seguenti quote di risorse destinata ai completamenti: POC  Cultura
15,1 milioni di  euro;  POC  Legalita'  56,3  milioni  di  euro;  POC
Campania 496,5 milioni di euro; POC Calabria 111,8 milioni  di  euro;
POC Sicilia 249,3 milioni di euro. 
  2) Il programma complementare Scuola comprende anche 3,9 milioni di
euro FSC 2014/2020, come indicato nella delibera CIPE n. 30/2019. 
  3) La dotazione attuale  dei  programmi  complementari  Basilicata,
Molise e Puglia comprende anche le seguenti quote  che  fanno  carico
sui bilanci delle rispettive Regioni (Molise  7,4  milioni  di  euro;
Basilicata 82,6 milioni di euro; Puglia 801,1 milioni di euro). 
  4) Per il POC Puglia la dotazione di cassa a carico  del  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e'  pari  provvisoriamente  a
1.662 milioni di euro come previsto dalla delibera CIPE n. 47/2020. 
  Le amministrazioni titolari sono autorizzate ad attivare le risorse
di cui al precedente capoverso, nei limiti in  cui  le  stesse  siano
affluite in favore  del  programma  complementare  di  competenza,  a
seguito delle rendicontazioni di spesa  presentate  alla  Commissione
europea come spese anticipate a carico dello Stato. 
  Le amministrazioni titolari sono autorizzate ad attivare, altresi',
ulteriori quote di risorse a carico del Fondo  di  rotazione  di  cui
alla citata legge n. 183 del 1987, resesi disponibili  a  seguito  di
rendicontazioni di  spesa  effettuate  a  totale  carico  dell'Unione
europea a  seguito  dell'utilizzo  di  un  tasso  di  cofinanziamento
europeo del 100 per cento. 
  L'attivazione delle risorse e'  subordinata  all'aggiornamento  dei
dati nel sistema nazionale di monitoraggio all'interno del quale, per
ciascun programma complementare richiamato nella precedente  tabella,
e' creata una linea-azione provvisoria denominata  «Risorse  ex  art.
242 decreto-legge n. 34/2020» alla quale collegare i progetti,  nelle
more dell'individuazione delle specifiche linee di azione in sede  di
approvazione definitiva dei POC. 
  Una volta completate le operazioni di rendicontazione e definita la
chiusura del periodo contabile 1° luglio 2020 - 30  giugno  2021,  le
amministrazioni  titolari  dei  programmi  dovranno  individuare,  in
accordo con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione
territoriale, il quadro al 30 giugno 2021  degli  importi  finanziari
che confluiscono nei programmi complementari ai sensi del citato art.
242 del citato decreto-legge n.  34  del  2020.  In  via  successiva,
questo  Comitato  procede  alla  rimodulazione  o  approvazione   dei
programmi complementari di cui alla tabella che precede, adeguando le
rispettive dotazioni finanziarie, secondo la procedura indicata nella
delibera CIPE n. 10 del  2015.  Resta  fermo  che,  sempre  ai  sensi
dell'art.  242  citato,  a  chiusura  di  ulteriori   operazioni   di
rendicontazione intervenute  successivamente  al  30  giugno  2021  a
fronte di spese anticipate dallo Stato, le  amministrazioni  titolari
dei programmi potranno individuare il quadro degli ulteriori  importi
finanziari che confluiscono nei programmi complementari, adeguando le
rispettive dotazioni finanziarie secondo le  procedure  di  cui  alla
delibera CIPE n. 10 del 2015. 
  Con la delibera CIPESS che approva i POC «definitivi»,  i  progetti
gia' inviati al Sistema nazionale  di  monitoraggio,  associati  alla
linea-azione  provvisoria  «Risorse  ex  art.  242  decreto-legge  n.
34/2020» dovranno essere riassociati alle pertinenti linee/azioni dei
piani finanziari approvati. 
  Le amministrazioni titolari, in linea con gli adempimenti  previsti
dalla  citata  delibera  CIPE  n.  10  del  2015,   assicurano,   con
riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera: 
    1)  il  rispetto  della  normativa  nazionale  e  europea  e   la
regolarita' delle spese; 
    2) la predisposizione  di  un  adeguato  sistema  di  gestione  e
controllo  ovvero,  nel  caso  di  programmi  complementari  vigenti,
l'utilizzo del sistema di gestione e controllo in essere; 
    3)  l'invio  dei  dati  di  attuazione  al   sistema   unico   di
monitoraggio RGS - IGRUE. 
  Le  amministrazioni  titolari  inoltrano  apposita   richiesta   di
rimborso al Ministero dell'economia e  delle  finanze-RGS-IGRUE,  che
provvede,   come   sopra   indicato,   nei   limiti   delle   risorse
effettivamente  disponibili  a  seguito   dei   rimborsi   effettuati
dall'Unione europea, a valere sui rispettivi programmi FESR e FSE,  a
fronte di rendicontazioni di spesa per l'emergenza gia' anticipate  a
carico dello Stato  ovvero  per  le  quote  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui  alla  citata  legge  n.  183  del  1987  a  seguito
dell'utilizzo di un tasso di  cofinanziamento  europeo  del  100  per
cento. 
  Le amministrazioni titolari dei programmi assicurano, altresi',  la
messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare
e  rimuovere  eventuali  frodi  e  irregolarita'.  In  tutti  i  casi
accertati  di  decadenza  dal  beneficio  finanziario  concesso,   le
predette amministrazioni  sono  responsabili  del  recupero  e  della
restituzione  delle  corrispondenti  somme  erogate,  a   titolo   di
anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione  di
cui alla citata legge n. 183  del  1987.  Ai  sensi  della  normativa
vigente, il Fondo di  rotazione  suddetto  provvede  al  recupero  di
eventuali risorse non restituite, anche  mediante  compensazione  con
altri importi spettanti alla medesima  amministrazione,  sia  per  lo
stesso sia per altri interventi. 
    Roma, 9 giugno 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il segretario: Tabacci 

Registrata alla Corte dei conti il 31 agosto 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1254