MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2021 

Modifiche al decreto 14 febbraio 2017, recante condizioni e modalita'
per  l'accesso  da   parte   delle   imprese   operanti   nell'ambito
dell'economia sociale ai finanziamenti agevolati  concessi  a  valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca. (21A05301) 
(GU n.217 del 10-9-2021)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  da  354  a   361,   relativi
all'istituzione, presso la gestione  separata  di  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a., del Fondo rotativo per il sostegno  alle  imprese  e
gli  investimenti  di  ricerca,  finalizzato  alla  concessione  alle
imprese di finanziamenti  agevolati  sotto  forma  di  anticipazioni,
rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 357, della citata  legge  n.
311 del 2004, che prevede l'adozione di  un  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro competente, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  con  il  quale  sono  stabiliti,  in
relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355 e nel rispetto
dei principi contenuti nei commi dal 354 al 361 e nelle delibere  del
CIPE, i requisiti e le  condizioni  per  l'accesso  ai  finanziamenti
agevolati; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati  i  criteri,
le condizioni e le modalita' di concessione  della  garanzia  statale
sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti  S.p.a.  a  valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge  n.  311  del
2004; 
  Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del  15
novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative  del
monitoraggio  dei  finanziamenti  agevolati  e   l'intervento   della
garanzia dello Stato, adottato ai  sensi  dell'art.  3  del  predetto
decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»  e,  in  particolare,  l'art.  30,
comma 3, il quale prevede che, fermo  restando  quanto  previsto  dai
commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre  2012  e,  a
decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun  anno,  sono  destinate
alle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile di cui  all'art.
23, comma 2, del medesimo decreto-legge, nel limite  massimo  del  70
per cento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico 26 aprile  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  5  giugno
2013, che stabilisce le modalita' di ricognizione delle  risorse  non
utilizzate del Fondo rotativo per il  sostegno  alle  imprese  e  gli
investimenti di ricerca e reca in allegato una prima ricognizione  di
risorse non utilizzate, per un importo pari  a  1.847,63  milioni  di
euro da destinare per il 70 per cento agli interventi del  Fondo  per
la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del  decreto-legge  n.  83
del 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119
del 21 febbraio 2014, concernente la misura del  tasso  di  interesse
sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in  ricerca,
emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge n. 311 del 2004; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
187 del 26 giugno 2014; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita'  regionale  2014  -
2020, approvata dalla Commissione europea il 16  settembre  2014  (SA
38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369
del 17 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  3  luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 224 del 26 settembre 2015, che istituisce, ai sensi  dell'art.  1,
comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime  di  aiuto
volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in
tutto il territorio nazionale, per il perseguimento  degli  interessi
generali e delle finalita'  di  utilita'  sociale  individuati  dalla
normativa di settore; 
  Vista la delibera del CIPE n. 74  del  6  agosto  2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio
2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge  n.  311  del
2004, approva l'assegnazione a favore del  Ministero  dello  sviluppo
economico, per gli interventi di  sostegno  all'economia  sociale  da
realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3
luglio 2015, di risorse pari a euro  200.000.000,00  a  valere  sulla
quota del 30 per cento  delle  risorse  del  Fondo  rotativo  per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti  di  ricerca  non  destinate
agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art.
23 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  109  del  12  maggio
2017, che stabilisce, ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del  predetto
decreto 3 luglio 2015, le condizioni e le modalita' per l'accesso  ai
finanziamenti agevolati concessi, a valere sul Fondo rotativo per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, da  parte  delle
imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale; 
  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  8  marzo
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 112 del 16 maggio 2017, che individua i  criteri  e  le  modalita'
nonche' la dotazione finanziaria per la  concessione  e  l'erogazione
del  contributo  non  rimborsabile  in  favore  di  imprese  operanti
nell'ambito dell'economia sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del
predetto decreto 3 luglio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  11  giugno
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 179 del  17  luglio  2020,  con  il  quale  sono  state  apportate
integrazioni e modificazioni al citato  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 3 luglio 2015, al fine di perseguire una  migliore
operativita' dell'intervento agevolativo semplificando, altresi',  le
procedure di accesso; 
  Ritenuto necessario modificare  le  disposizioni  del  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, 14 febbraio  2017,  al  fine  di  semplificare  le
procedure di accesso alle agevolazioni  in  linea  con  le  modifiche
apportate dal predetto decreto del Ministro dello sviluppo  economico
11 giugno 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
  concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  il
  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,  14  febbraio  2017  richiamato  in
premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 1: 
      1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, e successive modifiche e integrazioni»; 
      2) alla lettera g), dopo le parole «dell'economia sociale» sono
aggiunte le  parole  «o  culturale  e  creativo»  e  l'importo  «euro
200.000,00» e' sostituito da «euro 100.000,00»; 
    b) all'art. 2, comma 1, dopo le  parole  «dell'economia  sociale»
sono aggiunte le parole «o culturale e creativo»; 
    c) all'art. 3, il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Alle
risorse di cui al presente articolo si applicano le previsioni di cui
all'art. 7, comma 3, del decreto 3 luglio 2015.»; 
    d) all'art. 5, comma 3, le parole da «, in possesso dei  seguenti
requisiti di esperienza  specifica»  a  «non  sia  inferiore  a  euro
100.000.000,00» sono soppresse; 
    e) all'art. 6, comma 1, al secondo periodo, la parola  «pari»  e'
sostituita dalla parola «fino»; 
    f) all'art. 7: 
      1) alla lettera b) del comma 1, dopo la parola «Ministero» sono
aggiunte  le  seguenti:  «,   comprendente   anche   la   valutazione
dell'impatto socio-ambientale o culturale e creativo del programma di
investimento»; 
      2) la lettera c) del comma 1 e' soppressa; 
      3) al comma 2, le parole «,  e  di  un  allegato  tecnico  alla
predetta  delibera  redatto  secondo  gli   schemi   definiti   nella
Convezione, nel quale e' evidenziata la validita'  del  programma  di
investimento in termini di  impatti  socio-ambientali  dello  stesso,
rilevati sulla base degli elementi di cui all'art. 8» sono soppresse; 
      4) al comma 3, le parole «, trasmettendo gli  esiti  istruttori
positivi al Comitato di cui al comma 1, lettera c)»  sono  sostituite
dalle seguenti «.  Nel  caso  in  cui  l'esito  dell'istruttoria  sia
positivo, il Ministero lo comunica a CDP che provvede  ai  sensi  del
comma 5»; 
      5) il comma 4 e' soppresso; 
      6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.  Con  riferimento
alla fase di cui alla lettera d)  del  comma  1,  in  caso  di  esito
positivo dell'istruttoria di cui al comma 3, CDP adotta  la  delibera
di finanziamento agevolato e la trasmette al Ministero.  La  delibera
e'  adottata  entro  i   10   giorni   lavorativi   successivi   alla
comunicazione del Ministero recante gli esiti istruttori.»; 
    g) all'art. 8: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Valutazione
dell'impatto socio-ambientale o culturale e creativo dei programmi di
investimento»; 
      2) al comma 1, dopo le parole «socio-ambientale» sono  aggiunte
le parole «o culturale e creativo» e le parole  «comma  2,  la  Banca
finanziatrice» sono sostituite con le parole «comma 1, il Ministero»; 
      3) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:  «c)
raggiungimento di specifici obiettivi  volti  alla  valorizzazione  e
salvaguardia dell'ambiente, alla rigenerazione urbana  e  al  turismo
sostenibile nonche'  alla  sostenibilita'  ambientale  dell'attivita'
d'impresa,  anche  attraverso  la  decarbonizzazione,  il   riuso   e
l'utilizzo  di  materiali  riciclati,  di  prodotti  e  sottoprodotti
derivanti dai cicli produttivi  in  alternativa  alle  materie  prime
vergini, la riduzione della produzione dei rifiuti, l'eco-design,  la
riduzione dell'uso della plastica e la  sostituzione  della  plastica
con materiali alternativi;»; 
      4) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «d)
raggiungimento di  specifici  obiettivi  volti  alla  salvaguardia  e
valorizzazione dei  beni  storico-culturali  o  al  perseguimento  di
finalita' culturali e creative o di utilita'  sociale,  di  rilevante
interesse  pubblico,  all'interno  di   una   comunita'   o   di   un
territorio.»; 
    h) all'art. 11, il comma 3 e' soppresso. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 luglio 2021 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                              Giorgetti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 800