N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 settembre 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 30 settembre 2021 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Appalti pubblici -  Norme  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Modifiche alla legge provinciale n. 16 del 2015 - Procedure di gara
  per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000,00  euro
  - Previsione che le stazioni appaltanti prescindono dal  richiedere
  all'esecutore dei lavori una polizza di assicurazione  a  copertura
  dei danni subiti dalle stesse a causa del  danneggiamento  o  della
  distruzione totale  o  parziale  di  impianti  e  opere  nel  corso
  dell'esecuzione  dei  lavori,  nonche'  che  assicuri  le  medesime
  stazioni appaltanti contro  la  responsabilita'  civile  per  danni
  causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, a  condizione
  che il soggetto affidatario  sia  munito  di  polizza  generica  di
  responsabilita' civile - Richiesta della polizza di  assicurazione,
  da parte delle stazioni appaltanti, in casi  eccezionali  e  previa
  idonea motivazione. 
Telecomunicazioni - Norme  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Modifica alla legge provinciale n. 2 del 2012  -  Promozione  della
  banda larga  nel  territorio  provinciale  che  tiene  conto  della
  mappatura   geografica   del   territorio   provinciale   e   della
  pubblicazione dei risultati di tale mappatura, con  cui  sono  rese
  note le "zone bianche" nelle quali nessuna impresa ha installato  o
  intende installare una rete ad altissima capacita' - Previsione che
  l'ulteriore promozione della banda larga e' realizzata a partire da
  un protocollo, preliminare a un accordo  di  programma,  deliberato
  dalla Giunta provinciale d'intesa con il  Consiglio  dei  Comuni  -
  Previsione che l'infrastruttura realizzata  dovra'  garantire  agli
  operatori di telecomunicazioni l'accesso alla  rete  in  regime  di
  concorrenza e di libera scelta degli  utenti  finali  -  Estensione
  della banda larga nelle "zone bianche" sia attraverso un  piano  di
  rete organico sia mediante specifici piani di sviluppo. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano  23  luglio  2021,  n.  5
  (Modifiche  a  leggi  provinciali  in   materia   di   procedimento
  amministrativo,  cultura,  enti  locali,   uffici   provinciali   e
  personale, formazione  professionale,  istruzione,  utilizzo  delle
  acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente,
  territorio e paesaggio, servizio antincendio e  protezione  civile,
  difesa  del  suolo  e  opere  idrauliche,  ordinamento   forestale,
  esercizi pubblici, commercio, artigianato,  guide  alpine  e  guide
  sciatori,  appalti,  igiene  e  sanita',  banda  larga,  trasporti,
  politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia  abitativa),
  artt. 26, comma 1, e 33. 
(GU n.42 del 20-10-2021 )
    Ricorso  ai  sensi  dell'art.  127  della  Costituzione  per   il
Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   (codice   fiscale   n.
80188230587), in persona del Presidente del  Consiglio  pro  tempore,
rappresentato e difeso in virtu' di  legge  dall'Avvocatura  Generale
dello     Stato      (fax:      06/96514000;      indirizzo      PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),   presso   i   cui   uffici   e'
legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, 
    contro la Provincia Autonoma di  Bolzano  -  Alto  Adige  (codice
fiscale n. 00390090215), in persona del Presidente pro tempore  della
Giunta  provinciale  (fax  0471/412299;  indirizzi  PEC  tratti   dal
registro            «IPA»:            adm@pec.prov.bz.it            e
praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it;  indirizzo   PEC   tratto   dal
«REGINDE»:  anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it),  con   sede   in
Bolzano, alla piazza Silvius Magnago n. 1, 
    per la declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 26, comma 1, e 33 della legge della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano - Alto Adige 23 luglio 2021, n. 5, pubblicata nel Supplemento
n. 2 al B.U. n. 30/Sez. gen. del 29 luglio 2021, giusta deliberazione
del Consiglio  dei  ministri  assunta  nella  seduta  del  giorno  23
settembre 9091. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    Nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino  -  Alto
Adige/Sudtirol, Supplemento n. 2 al  B.U.  n.  30/Sez.  gen.  del  29
luglio 2021, e' stata pubblicata la legge provinciale  n.  5  del  23
luglio 2021, intitolata «Modifiche a leggi provinciali in materia  di
procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali
e personale, formazione  professionale,  istruzione,  utilizzo  delle
acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio  e  dell'ambiente,
territorio e paesaggio, servizio  antincendio  e  protezione  civile,
difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale,  esercizi
pubblici, commercio, artigianato,  guide  alpine  e  guide  sciatori,
appalti, igiene e sanita', banda larga, trasporti, politiche sociali,
assistenza e beneficienza, edilizia abitativa». 
    Talune disposizioni della legge suddetta eccedono  le  competenze
legislative attribuite  alla  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  dagli
articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
1972, n. 670, intitolato «Approvazione del testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige», e invadono le competenze legislative  attribuite  allo  Stato
dall'art. 117, commi 1, 2 e 3 della  Costituzione,  quindi  dall'art.
118, comma 1, della Costituzione, ponendosi altresi' in contrasto con
il principio di leale collaborazione, desumibile dagli articoli  5  e
120 della Costituzione. 
    In particolare: 
      1)  l'art.  26,  comma  1,  rubricato  Modifiche   alla   legge
provinciale 17 dicembre  2013,  n.  16  «Disposizioni  sugli  appalti
pubblici», si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera  l),
della  Costituzione,  in  quanto  eccede  le  competenze  legislative
attribuite  alla  Provincia  Autonoma   di   Bolzano   dalle   citate
disposizioni dello statuto  di  autonomia  e,  dunque,  violando  gli
articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
1972, n. 670, invade anche la competenza legislativa esclusiva  dello
Stato in materia di «ordinamento civile»; 
      2) l'art. 33, intitolato Modifica  alla  legge  provinciale  19
gennaio 2012, n. 2, «Promozione  della  banda  larga  sul  territorio
della provincia», si pone in contrasto con l'art. 117, commi 1  e  2,
lettere a) e m) della Costituzione, in quanto eccede dalle competenze
legislative  attribuite   alle   Province   Autonome   dalle   citate
disposizioni dello statuto  di  autonomia  e,  dunque,  violando  gli
articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
1972, n. 670, invade anche le competenze legislative esclusive  dello
Stato in materia di «rapporti dello Stato  con  l'Unione  europea»  e
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni  concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale»; 
      3) il medesimo articolo si pone - quindi - in contrasto con gli
articoli 117, comma 3, e 118, comma 1, della Costituzione  e  con  il
principio di leale collaborazione, desumibile dagli articoli 5 e  120
della  Costituzione,  nella  misura  in  cui  introduce  -  anche  in
violazione degli articoli 8 e 9 dello  Statuto  di  autonomia  -  una
disciplina  che,  inerendo  all'attuazione  della   banda   larga   e
ultra-larga su tutto il territorio nazionale, necessita di  un'azione
unitaria realizzabile esclusivamente  dallo  Stato  o,  comunque,  in
raccordo con esso. 
    Pertanto, le  suddette  disposizioni  vengono  impugnate  con  il
presente ricorso ex art. 127 della  Costituzione,  affinche'  ne  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne  sia  pronunciato  il
conseguente annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
I - Art. 26, comma 1 
    1. L'art. 26, comma 1, della legge oggetto di censura prevede che
"1. Dopo il comma 13 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre
2013, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi 14 e 15: 
      «14. Nel caso di procedure di gara per l'affidamento di  lavori
di importo  inferiore  a  500.000,00  euro,  le  stazioni  appaltanti
prescindono dal richiedere all'esecutore dei lavori  una  polizza  di
assicurazione che copra i danni  subiti  dalle  stesse  a  causa  del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale  di  impianti  e
opere nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonche' che  assicuri  le
medesime contro la responsabilita' civile per danni causati  a  terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori, a condizione  che  il  soggetto
affidatario sia munito di polizza generica di responsabilita' civile; 
      15.  Le  stazioni  appaltanti   possono   comunque,   in   casi
eccezionali e previa idonea motivazione,  richiedere  la  polizza  di
assicurazione di cui al comma 14»". 
    2. Tale disposizione reca quindi una  disciplina  in  materia  di
garanzie delle obbligazioni derivanti dalla stipulazione di contratti
pubblici che si pone in evidente contrasto con quella  stabilita  dal
legislatore statale. 
    3.  In  particolare,  quest'ultimo  ha  disciplinato  la  materia
nell'art. 103, del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive   modifiche   e   integrazioni,    intitolato    «Garanzie
definitive». 
    4. L'articolo appena citato stabilisce, per quanto qui interessa,
che  «1.  L'appaltatore  per  sottoscrizione   del   contratto   deve
costituire una  garanzia,  denominata  "garanzia  definitiva"  a  sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di cui
all'art. 93, commi 2 e  3,  pari  al  dieci  per  cento  dell'importo
contrattuale e tale obbligazione e' indicata negli atti e documenti a
base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di
procedure di gara  realizzate  in  forma  aggregata  da  centrali  di
committenza,  l'importo  della  garanzia  e'  indicato  nella  misura
massima del dieci per cento dell'importo  contrattuale.  Al  fine  di
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei
termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con  ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire  e'  aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci  per
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento  e'
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti
per cento. La cauzione e' prestata  a  garanzia  dell'adempimento  di
tutte le obbligazioni del contratto  e  del  risarcimento  dei  danni
derivanti dall'eventuale  inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,
nonche'  a  garanzia  del  rimborso  delle  somme  pagate   in   piu'
all'esecutore rispetto alle  risultanze  della  liquidazione  finale,
salva  comunque   la   risarcibilita'   del   maggior   danno   verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla  data  di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato
di regolare esecuzione. La stazione  appaltante  puo'  richiedere  al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia  ove  questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in  caso  di  inottemperanza  la
reintegrazione  si  effettua  a  valere  sui  ratei  di   prezzo   da
corrispondere  all'esecutore.  Alla  garanzia  di  cui  al   presente
articolo si applicano le riduzioni previste dall'art.  93,  comma  7,
per la garanzia provvisoria [...]. 
    6.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  e'  subordinato   alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria  bancaria
o  assicurativa  pari  all'importo  della  medesima  rata  di   saldo
maggiorato del tasso di interesse legale  applicalo  per  il  periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo  e
della verifica di conformita'  nel  caso  di  appalti  di  servizi  o
forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi. 
    7. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire e  consegnare
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza di assicurazione che copra  i  danni  subiti
dalle  stazioni  appaltanti  a  causa  del  danneggiamento  o   della
distruzione  totale  o  parziale  di   impianti   ed   opere,   anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.  Nei
documenti e negli atti a base di gara o di affidamento  e'  stabilito
l'importo della  somma  da  assicurare  che,  di  norma,  corrisponde
all'importo del contratto  stesso  qualora  non  sussistano  motivate
particolari  circostanze  che  impongano  un  importo  da  assicurare
superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la  stazione
appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori il  cui  massimale  e'  pari  al
cinque per cento della somma assicurata per le opere, con  un  minimo
di 500.000 euro ed un massimo di  5.000.000  di  euro.  La  copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e  cessa  alla
data di emissione del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del
certificato di regolare esecuzione o  comunque  decorsi  dodici  mesi
dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal   relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la  polizza
assicurativa e' sostituita  da  una  polizza  che  tenga  indenni  le
stagioni appaltanti da tutti i  rischi  connessi  all'utilizzo  delle
lavorazioni in garanzia o  agli  interventi  per  la  loro  eventuale
sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato  pagamento  delle
somme  dovute  a  titolo  di  premio  o  di  commissione   da   parte
dell'esecutore  non  comporta  l'inefficacia   della   garanzia   nei
confronti della stazione appaltante. 
    8. Per i lavori di importo superiore al doppio  della  soglia  di
cui all'art. 35, il titolare del contratto per la liquidazione  della
rata di saldo e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data  di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla  data  di
ultimazione dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato,  una
polizza indennitaria decennale  a  copertura  dei  rischi  di  rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi  derivanti  da  gravi
difetti costruttivi. La polizza  deve  contenere  la  previsione  del
pagamento  dell'indennizzo  contrattualmente  dovuto  in  favore  del
committente  non  appena  questi  lo  richieda,  anche  in   pendenza
dell'accertamento  della  responsabilita'  e  senza   che   occorrano
consensi  ed  autorizzazioni  di  qualunque  specie.  Il  limite   di
indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti
per cento  del  valore  dell'opera  realizzata  e  non  superiore  al
quaranta per cento, nel rispetto del  principio  di  proporzionalita'
avuto riguardo alla natura  dell'opera.  L'esecutore  dei  lavori  e'
altresi' obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma
una polizza di assicurazione della responsabilita' civile  per  danni
cagionati a  terzi,  con  decorrenza  dalla  data  di  emissione  del
certificato di collaudo provvisorio o  del  certificato  di  regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari  al
cinque per cento del valore dell'opera realizzata  con  un  minio  di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 
    9. Le garanzie fideiussorie e le  polizze  assicurative  previste
dal presente codice sono conformi  agli  schemi  tipo  approvati  con
decreto del Ministero dello sviluppo economico  di  concerto  con  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   e   previamente
concordato con le banche e le  assicurazioni  o  loro  rappresentanze
[...]. 
    11.  E'  facolta'  dell'amministrazione  in  casi  specifici  non
chiedere una garanzia per gli appalti di cui all'art.  36,  comma  2,
lettera a),  nonche'  per  gli  appalti  da  eseguirsi  da  operatori
economici di comprovata solidita' nonche' per le  forniture  di  beni
che per la loro natura, o per  l'uso  speciale  cui  sono  destinati,
debbano  essere  acquistati  nel  luogo  di  produzione   o   forniti
direttamente  dai  produttori  o  di  prodotti  d'arte,   macchinari,
strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve  essere
affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della
garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e' subordinato  ad  un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione» (enfasi aggiunte). 
    5. Dunque, in  sede  di  esecuzione  di  un  contratto  pubblico,
l'aggiudicatario e' tenuto a prestare le seguenti garanzie: 
        a) la  «garanzia  definitiva»,  sotto  forma  di  cauzione  o
fideiussione, che viene prestata - in occasione della  sottoscrizione
del  contratto  -  a  garanzia  dell'adempimento  delle  obbligazioni
assunte  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti   dall'eventuale
inadempimento, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate  in
piu'  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della   liquidazione
finale; 
      b) la cauzione o polizza fideiussoria che viene prestata  -  in
occasione del pagamento della rata di saldo - a garanzia di eventuali
inadempimenti che dovessero manifestarsi  nel  periodo  intercorrente
tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica
di conformita' (nel  caso  di  appalti  di  servizi  o  forniture)  e
l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi; 
      c) la polizza assicurativa che viene prestata  -  in  occasione
della consegna dei lavori  -  a  copertura  dei  danni  subiti  dalla
stazione  appaltante  a  causa  del   danneggiamento   oppure   della
distruzione  totale  o  parziale   di   impianti   e   opere,   anche
preesistenti, verificatisi  nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori,
nonche' per gli eventuali danni causati a soggetti terzi; 
      cl) la polizza indennitaria decennale che viene prestata  -  in
occasione  della  liquidazione  della  rata  di  saldo  relativa   ai
contratti di appalto aventi ad oggetto lavori di importo superiore al
doppio della soglia comunitaria - a garanzia  dei  rischi  di  rovina
totale o parziale dell'opera ovvero dei  rischi  derivanti  da  gravi
difetti costruttivi. 
    6. La disciplina provinciale  oggetto  di  censura  incide  sulla
garanzia sub c), prevedendo che,  nelle  gare  per  l'affidamento  di
lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, le stazioni appaltanti
sono  esonerate  dal   richiedere   all'esecutore   dei   lavori   la
presentazione   della   suddetta   polizza   assicurativa,    qualora
l'aggiudicatario del contratto di appalto sia munito di  una  polizza
generica contro la responsabilita' civile. 
    7. In altri termini, la  disposizione  impugnata,  introduce  una
evidente deroga alla disciplina prevista dall'art. 103, comma 7,  del
decreto  legislativo  n.  50/2016,  in  quanto  esonera  le  stazioni
appaltanti - in relazione ai soli appalti di lavori  aggiudicati  sul
territorio provinciale e di importo inferiore a 500.000,00 euro - dal
richiedere la garanzia ivi prevista, qualora gli operatori  economici
siano in possesso di una polizza generica contro  la  responsabilita'
civile. Cio' anche nel caso in cui non ricorrano le ipotesi  indicate
dal successivo comma  11,  che  attribuisce  alle  medesime  stazioni
appaltanti  la  facolta'  di  prescindere  dalla  prestazione   della
garanzia in relazione a determinate tipologie contrattuali e in  casi
specifici debitamente motivati, qualora ne consegua un  miglioramento
del prezzo di aggiudicazione. 
    8. Pertanto, la disciplina introdotta dal legislatore provinciale
e'  palesemente  incompatibile  con  quella  recata  dal  legislatore
statale,  in  quanto  per  gli  appalti  di  lavori  aggiudicati  sul
territorio provinciale di importo inferiore a 500.000,00 euro: 
      a) si esonerano gli operatori economici dalla prestazione della
garanzia de qua se in possesso di  una  polizza  generica  contro  la
responsabilita'  civile,  la  quale  tuttavia  non  copre  i   rischi
specifici contemplati dall'art. 103, comma 7, del decreto legislativo
n. 50/2016; 
      b)) si inverte il rapporto fra «regola» ed «eccezione» previsto
dal citato  art.  103,  comma  11.  Difatti,  secondo  la  disciplina
statale, la  regola  e'  data  dalla  prestazione  della  garanzia  e
l'eccezione dalla facolta' attribuita  alle  stazioni  appaltanti  di
prescindere da essa, qualora - per  determinati  tipi  di  appalto  -
ricorrano casi specifici debitamente motivati, anche in relazione  al
miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Al contrario, secondo  la
disciplina censurata, la regola e' l'esonero dalla prestazione  della
garanzia  e  l'eccezione  l'acquisizione  della  medesima  «in   casi
eccezionali e previa idonea motivazione» (cfr. il comma  15  aggiunto
all'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre  2015,  n.  16  dalla
disposizione oggetto di censura). 
    9. Ebbene, le suddette deroghe alla  gia'  menzionata  disciplina
statale: 
      a) da un lato, non trovano  alcun  fondamento  normativo  nello
Statuto di autonomia e, dunque,  violano  gli  articoli  8  e  9  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,
recante l'approvazione del testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
      b) dall'altro, invadono le  competenze  legislative  attribuite
allo Stato in via esclusiva dall'art. 117, commi 2, lettera l), della
Costituzione in materia di «ordinamento civile». 
    10.  Difatti,  l'art.  2  del  decreto  legislativo  n.  50/2016,
recependo gli indirizzi giurisprudenziali gia'  espressi  da  codesta
Ecc.ma Corte,  stabilisce  che  «1.  Le  disposizioni  contenute  nel
presente  codice  sono  adottate  nell'esercizio   della   competenza
legislativa  esclusiva  statale   ira   materia   di   tutela   della
concorrenza, ordinamento civile, nonche' nelle altre materie  cui  e'
riconducibile lo specifico contratto [...]. 
    3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento
e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione». 
    11. Invero, codesta Ecc.ma  Corte,  gia'  prima  dell'entrata  in
vigore del  suddetto  decreto  legislativo  aveva  chiarito  come  le
disposizioni  concernenti  gli  appalti  pubblici  che  regolano  gli
aspetti privatistici della conclusione ed  esecuzione  del  contratto
sono riconducibili alla materia «ordinamento civile»  (cfr.  sentenze
n. 176 del 2018 e n. 269 del 2014); esse,  inoltre,  recano  principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica (cfr. sentenze n. 269 del
2014  e  n.  187  del  2013)  e   norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale (cfr. sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n.
221 del 2010), cui sono tenute  a  conformarsi  anche  le  Regioni  a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. 
    12. Codesta Ecc.ma Corte ha altresi' chiarito: 
      a) da un lato, come  siffatte  considerazioni,  espresse  nella
vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono essere
confermate anche in relazione al decreto legislativo n. 50/2016,  che
ne ha preso il posto, in attuazione della  legge  delega  28  gennaio
2016, n. 11 (cfr. sentenza n. 166 del 2019); 
      b) dall'altro, che esse prescindono dalla rilevanza comunitaria
o  meno  dell'affidamento  e  operano,   pertanto,   anche   per   le
disposizioni relative ai contratti «sotto soglia» (cfr.  sentenze  n.
98 e n. 39 del 2020, n. 263 del 2016, n. 184 del 2011, n.  283  e  n.
160 del 2009 e n. 401 del 2007). 
    13. Per tali ragioni, l'art. 26, comma 1, della legge impugnata -
nell'introdurre  una  disciplina  contrastante  con   quella   recata
dall'art. 103, commi 7 e 11, del decreto  legislativo  n.  50/2016  -
viola gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, che disciplinano  le  competenze  legislative
delle Province autonome di Trento e Bolzano, e l'art. 117,  comma  2,
lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la  competenza
legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile». 
II - Art. 33. 
    14. L'art. 33 della legge oggetto di censura, intitolato Modifica
alla legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, «Promozione della banda
larga sul territorio della provincia», stabilisce  che  «1.  Dopo  il
comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2,  e
successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6: 
      2.  La  promozione  della  banda  larga  nel  territorio  della
Provincia Autonoma di Bolzano tiene conto della mappatura  geografica
del territorio provinciale  realizzata  in  base  alla  consultazione
pubblicata dalla Giunta provinciale nel periodo 1° luglio 2020  -  31
luglio 2020 ai sensi e per effetti dell'art. 22 della direttiva  (UE)
2018/1972 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  dicembre
2018, e successive modifiche, che istituisce il codice europeo  delle
comunicazioni elettroniche; la promozione  tiene  anche  conto  della
pubblicazione dei risultati di tale mappatura, con cui sono rese note
le "zone bianche" nelle quali nessuna impresa ha installato o intende
installare una rete ad altissima capacita'  o  realizzare  estensioni
che garantiscano prestazioni pari ad almeno 1  Gbit/s  simmetrico  in
maniera  stabile,  continuativa,  affidabile  prevedibile  per   ogni
connessione; 
      3. L'ulteriore promozione  della  banda  larga  nel  territorio
della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi della presente legge  e'
realizzata a partire da un protocollo, preliminare a  un  accordo  di
programma,  deliberato  dalla  Giunta  provinciale  d'intesa  con  il
Consiglio dei  Comuni,  in  conformita'  alle  direttive  dell'Unione
europea e alle norme di legge in materia di telecomunicazioni; 
      4.  L'accordo  di  programma  tra  la  Provincia  e  i  Comuni,
rappresentati dal Consiglio dei Comuni, ha per oggetto le azioni e le
misure  organizzative  necessarie  ad  attuare  le  finalita'   della
presente legge attenendosi a criteri di economicita',  efficienza  ed
efficacia, senza procedere alla  costituzione  di  nuovi  apparati  o
uffici provinciali o di  nuove  societa'.  In  conformita'  alla  sua
natura di servizio di interesse economico  generale,  nel  territorio
della Provincia Autonoma di Bolzano l'infrastruttura dovra' garantire
l'accesso alla rete in regime di  concorrenza  agli  operatori  delle
telecomunicazioni e la libera scelta degli utenti finali, secondo  le
norme vigenti in materia di telecomunicazioni; 
      5.  La  rete  di  banda  larga,  che  costituisce  servizio  di
interesse generale per gli utenti intermedi e per gli utenti  finali,
nelle "zone bianche"  sara'  progressivamente  estesa  attraverso  un
piano di architettura di rete organico e piani di sviluppo  assistiti
dalle correlate compensazioni  economiche  da  adottare,  sulla  base
delle necessarie disposizioni di legge di spesa, in conformita'  agli
accordi di cui alla presente legge e in  osservanza  della  normativa
dell'Unione europea; 
      6.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  articolo   sono
finalizzate a garantire  una  realizzazione  della  banda  larga  nel
territorio provinciale che sia completa,  organica  e  aggiornata  ai
nuovi obiettivi europei in materia di banda larga. Esse  stabiliscono
la nuova modalita' di attuazione della finalita' di cui  al  comma  1
dopo la mappatura geografica del territorio realizzata  dalla  Giunta
provinciale e la relativa pubblicazione, e  costituiscono  una  nuova
disciplina rispetto a quella gia'  precedentemente  prevista  con  le
disposizioni di cui agli articoli seguenti». 
    15. Dunque, l'art. 33 aggiunge all'art. 1 della legge provinciale
19 gennaio 2012, n. 2, i commi 2, 3, 4, 5 e 6. 
    I suddetti commi stabiliscono che -  al  fine  di  aggiornare  ai
nuovi obiettivi europei la  precedente  normativa  provinciale  -  la
Provincia Autonoma di Bolzano si impegna  a  promuovere  lo  sviluppo
della banda larga nel proprio territorio mediante  l'adozione  di  un
protocollo, al quale seguira' un  successivo  accordo  di  programma,
deliberato dalla Giunta provinciale d'intesa  con  il  Consiglio  dei
Comuni,  nel  quale  saranno  individuate  le  «azioni  e  le  misure
organizzative necessarie  ad  attuare  le  finalita'  della  presente
legge». 
    Siffatte  iniziative  saranno  individuate  tenendo  conto  della
mappatura geografica  del  territorio  provinciale  realizzata  dalla
Provincia Autonoma  di  Bolzano  nel  2020  e  delle  "zone  bianche"
risultanti all'esito di tale mappatura,  nelle  quali  gli  operatori
economici non abbiano installato ovvero non intendano installare  una
rete ad altissima capacita'. 
    16. Nel dettaglio, le disposizioni de quibus prevedono che: 
      a)  per  la  promozione  della  banda  larga   nel   territorio
provinciale, la Provincia  tiene  conto  della  mappatura  geografica
realizzata dalla Giunta provinciale nel 2020, nonche'  dei  risultati
di siffatta mappatura, con cui sono rese note le "zone bianche", dove
non  vi  sono  imprese  che  abbiano  installato   ovvero   intendano
installare una rete ad altissima capacita' con  prestazioni  pari  ad
almeno 1 Gbit/s; 
      b) per l'ulteriore promozione della banda larga,  la  Provincia
Autonoma di Bolzano realizza un protocollo, preliminare ad un accordo
di programma, deliberato dalla Giunta  provinciale  d'intesa  con  il
Consiglio dei Comuni; 
      c) in conformita' alla sua  natura  di  servizio  di  interesse
economico generale, l'infrastruttura realizzata dovra' garantire agli
operatori di telecomunicazioni  l'accesso  alla  rete  in  regime  di
concorrenza e la libera scelta degli utenti finali; 
      d) la "banda larga", nelle  cosiddette  "zone  bianche",  sara'
estesa  sia  attraverso  un  piano  di  rete  organico  sia  mediante
specifici piani di sviluppo, assistiti dalle  relative  compensazioni
economiche,  che  saranno  adottate  sulla  base  degli  accordi   di
programma e alle condizioni previste dalla normativa euro-unitaria. 
    17. Ebbene, appare evidente come la disciplina sopra sintetizzata
interferisca  con  il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e   Resilienza,
approvato dal Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021 in  esecuzione
del regolamento (UE) 2021/241, e segnatamente con la Missione 1  (C2,
investimento 3). 
    18. Il suddetto intervento e'  dedicato  alle  «Reti  ultraveloci
(banda ultra-larga e 5G)» e, nel testo del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, si  legge  che  «La  nuova  strategia  europea  Digital
Compass stabilisce obiettivi impegnativi per  il  prossimo  decennio:
deve essere garantita entro il 2030 una connettivita' a  1  Gbps  per
tutti e la  piena  copertura  5G  delle  aree  popolate.  L'ambizione
dell'Italia e' di raggiungere gli obiettivi europei di trasformazione
digitale in netto anticipo sui tempi, portando connessioni a  1  Gbps
su tutto il territorio nazionale entro il 2026. 
    Per mantenere la  promessa  di  una  Gigabit  society  universale
basata su un'infrastruttura di  reti  fisse  e  mobili  ad  altissima
capacita',  si  adotta  un  approccio  neutrale  sotto   il   profilo
tecnologico che ottimizzi l'impiego delle risorse. L'investimento  e'
accompagnato  da  un  percorso  di   semplificazione   dei   processi
autorizzativi che riconosce le infrastrutture  per  la  cablatura  in
fibra ottica e per la copertura 5G come  strategiche,  velocizzandone
cosi' la diffusione sul territorio. 
    In particolare, sono state stanziate risorse per: 
      portare la connettivita' a 1 Gbps (Piano "Italia a 1  Giga")  a
circa 8,5 milioni di famiglie, imprese ed enti nelle  aree  grigie  e
nere NGA a fallimento di mercato,  puntando  alla  piena  neutralita'
tecnologica e facendo leva sulle migliori  tecnologiche  disponibili,
sia fissa che FWA. Nel piano  sono  ricomprese  anche  circa  450.000
unita'  immobiliari  situate  nelle  aree  remote  (cosiddette   case
sparse), non ricomprese nei piani di intervento pubblici precedenti; 
      completare  il  Piano  "Scuola  connessa",  per  assicurare  la
connessione in fibra a 1 Gbps ai 9.000 edifici  scolastici  rimanenti
(pari a circa il venti per cento del totale); 
      assicurare connettivita' adeguata (da 1 Gbps  fino  a  10  Gbps
simmetrici) agli  oltre  12.000  punti  di  erogazione  del  Servizio
sanitario nazionale (Piano "Sanita' connessa"); 
      dotare diciotto isole minori di un backhauling  sottomarino  in
libra ottica (Piano "Collegamento isole  minori")  per  migliorare  i
collegamenti  esistenti  e  rispondere  alle  crescenti  esigenze  di
connettivita' BUL delle famiglie, imprese ed enti presenti; 
      incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'infrastruttura  5G
nelle aree mobili a fallimento di mercato (Piano "Italia 5G"), ovvero
le zone dove sono state sviluppate solamente reti mobili 3G e non  e'
pianificato lo sviluppo di refi 4G o 5G nei prossimi tre anni,  o  vi
sono reti 4G che non garantiscono una performance adeguata. Nel Piano
sono inclusi interventi per accelerare la diffusione della  copertura
5G lungo oltre 2.000 km di corridoi di trasporto europei e 10.000  km
di strade extra-urbane,  per  abilitare  lo  sviluppo  di  servizi  a
supporto della sicurezza stradale, della mobilita', della logistica e
del turismo. 
    Gli interventi previsti sono complementari  (e  non  sostitutivi)
rispetto calle concessioni gia' approvate nelle aree bianche  (o  con
bandi 5G) e consentono di attivare ulteriori (e non ancora  previsti)
investimenti da parte degli operatori privati. Oltre  alla  copertura
infrastrutturale  del  Paese,  si   interviene   sulla   domanda   di
connettivita' di famiglie  e  imprese,  monitorando  attentamente  il
Piano Voucher in corso al  fine  di  aggiornarlo  e,  se  necessario,
potenziarlo per massimizzare l'impatto del sussidio pubblico erogato»
(cfr. pagine 100 e 101 del documento, enfasi aggiunte). 
    19.  Al  fine  di  attuare  i  suddetti  obiettivi,  il  Comitato
interministeriale  per  la  transizione  digitale,   presieduto   dal
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,  ha
approvato, nella seduta del 25 maggio 2021, la Strategia italiana per
la banda ultra-larga («Verso la Gigabit Society»), con la quale  sono
state  individuate  le  azioni  necessarie  al  raggiungimento  degli
obiettivi  di  trasformazione  digitale  indicati  dalla  Commissione
europea nel 2016 e nel 2021,  rispettivamente  con  la  Comunicazione
sulla Connettivita' per un mercato unico digitale europeo (cosiddetta
«Gigabit  Society»)  e  la  Comunicazione   sul   decennio   digitale
(cosiddetta  «Digital  Compass»)  per  la   trasformazione   digitale
dell'Europa entro il 2030. 
    20.  In  particolare,  la  Strategia  italiana   per   la   banda
ultra-larga, oltre ad avere come obiettivo il completamento del Piano
di copertura delle aree bianche  e  delle  misure  a  sostegno  della
domanda, prevede ulteriori piani di intervento pubblico  per  coprire
le aree geografiche in cui  l'offerta  di  infrastrutture  e  servizi
digitali ad altissima velocita' da parte degli operatori  di  mercato
e' assente oppure insufficiente (cfr. pagina 3 del documento). 
    L'obiettivo, cosi' come indicato nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, e' - quindi - quello di  portare  la  connettivita'  a  1
Gbit/s su tutto il territorio nazionale entro il  2026,  in  anticipo
rispetto agli obiettivi europei fissati al 2030 (cfr. ibidem). 
    21. A tal  fine,  il  primo  dei  piani  di  intervento  pubblico
previsti dalla citata Strategia - denominato «Italia a 1 Giga»  -  e'
stato approvato dal Comitato  interministeriale  per  la  transizione
digitale il 27 luglio 2021 e,  nell'ambito  dell'intervento  pubblico
statale finanziato con le risorse stanziate nel  Piano  Nazionale  di
Ripresa e Resilienza, ricompreso anche il territorio della  Provincia
Autonoma di Bolzano. 
    22. In particolare, con il Piano «Italia a 1  Giga»,  il  Governo
fornira' «connettivita' ad almeno 1 Gbit/s in download e  200  Mbit/s
in upload alle unita' immobiliari  che,  a  seguito  della  mappatura
delle infrastrutture presenti o pianificate al 2026  dagli  operatori
di mercato, sono risultate non coperte da almeno una rete in grado di
fornire in maniera affidabile velocita' di  connessione  in  download
pari o superiori a 300 Mbit/s. La connessione ad almeno 1  Gbit/s  in
download e 200 Mbit/s in upload verra' fornita senza limiti al volume
di traffico per  gli  utenti  e  nel  rispetto  del  principio  della
neutralita' tecnologica» (cfr. pagina 3, enfasi aggiunte). 
    23. A tale scopo, nel suddetto documento, si precisa che: 
      a) «La scelta della soglia prestazionale di intervento  pari  a
300 Mbit/s stabile in download e' necessaria per  raggiungere,  entro
il 2026, l'obiettivo di connettivita' ad almeno 1 Gbit/s definito nel
Digital Compass. Come condiviso  anche  con  la  Commissione  europea
nelle fasi di definizione del presente Piano,  l'efficiente  utilizzo
di risorse pubbliche del PNRR richiede di applicare  tale  soglia  in
modo omogeneo per tutti gli utenti per permettendo  la  realizzazione
del salto di qualita' con la connettivita'  ad  almeno  1  Gbit/s  in
download a favore delle famiglie, delle  imprese  e  delle  pubbliche
amministrazioni e consentendo la fruizione dei nuovi servizi a valore
aggiunto da parte di tutti gli attori del mercato» (cfr. pagina 4 del
documento, enfasi aggiunte); 
      b) «La  scelta  del  modello  di  intervento  da  adottare  per
l'attuazione del Piano in esame e' strettamente  correlata  all'esito
dell'attivita' di mappatura [...] Vale al  riguardo  osservare  [...]
che nella maggior parte delle aree del Paese oggetto della  mappatura
si  verifica  una  situazione  di  elevata  dispersione   di   civici
interessati da una o piu' reti NGA ("civici grigi" e  "civici  neri")
che   possono   necessitare   dell'intervento   pubblico    per    il
raggiungimento degli obiettivi di connettivita' previsti  dal  Piano.
La presenza di  queste  aree  "miste"  impone  una  visione  unitaria
dell'intervento pubblico al fine di garantire il raggiungimento delle
economie di scala e densita', e diminuire  i  costi  di  investimento
incrementali sulle reti esistenti» (cfr. pagine 3 e 4 del  documento,
enfasi aggiunte); 
      c)  «Il  primo  adempimento  procedurale  svolto  dal   Governo
italiano, ai fini dell'attuazione del piano di intervento nelle  aree
"a fallimento di mercato", nelle quali non  e'  attualmente  presente
ne' lo sara' entro i prossimi cinque anni (entro il 2026) almeno  una
rete in grado di offrire una velocita' di connessione stabile pari  o
superiore a 300 Mbit/s, e' stata la predisposizione di una  mappatura
particolareggiata del territorio nazionale.  La  mappatura  ha  avuto
luogo sia mediante la pubblicazione, in data 30 aprile  2021,  di  un
avviso    sul    sito    istituzionale    del    Governo     italiano
www.bandaultralarga.it e sul sito di Infratel  www.infratelitalia.it,
sia tramite richieste di informazioni indirizzate, sempre in data  30
aprile 2021, a ciascuno degli operatori di cui all'art. 1, lett.  a),
del  decreto  legislativo  n.  259  del  2003»  (cfr.  pagina  6  del
documento, enfasi aggiunte); 
      d) «sulla base delle informazioni fornite  dagli  operatori  e'
stato dunque possibile individuare circa  6,2  milioni  di  indirizzi
civici  coperti  da  reti  con  velocita'  di  connessione  stabilite
inferiore a 300 Mbit/s e, pertanto,  oggetto  d'intervento  pubblico»
(cfr. pagina 5 del documento); 
      e) «Il presente Piano di intervento  dovra'  essere  completato
entro la prima meta' del 2026 su scala nazionale, sulla base  di  uno
specifico cronoprogramma che sara' definito nei  bandi  di  gara  per
ciascuna area di intervento e  di  cui  si  dovra'  dare  conto  alla
Commissione europea, nel rispetto delle scadenze intermedie  previste
nell'ambito  del  PNRR»  (cfr.  pagina  12  del   documento,   enfasi
aggiunte). 
    24. La suddivisione a livello regionale del numero complessivo di
civici che costituiscono oggetto del  Piano  "Italia  a  1  Giga"  e'
riportata nella tabella che segue: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    25. Come si evince dalla tabella  sopra  riportata,  l'intervento
pubblico statale ha ad oggetto anche il  territorio  della  Provincia
Autonoma di Bolzano; per questa ragione, le disposizioni  oggetto  di
censura interferiscono necessariamente con l'ambito degli  interventi
programmati dal Governo  e  rischiano,  quindi,  di  pregiudicare  la
strategia nazionale di copertura del territorio con reti ultraveloci,
adottata dall'Italia in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  febbraio  2021,  che  ha
istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
    26. Difatti, il suddetto regolamento - nel delimitare l'ambito di
applicazione del dispositivo in esame - fa riferimento alle  aree  di
intervento di pertinenza  europea,  fra  le  quali  e'  espressamente
annoverata anche la "trasformazione digitale" (art. 3,  paragrafo  1,
lettera b). 
    Pertanto, con le risorse  economiche  stanziate  nell'ambito  del
suddetto dispositivo (art. 6), sono finanziate anche le misure  volte
al raggiungimento di tale obiettivo (art. 4,  paragrafo  1),  fra  le
quali l'allegato VI al citato regolamento UE  annovera  espressamente
lo sviluppo di: 
      a) «reti a banda larga ad altissima capacita' (reti donali / di
backhaul)» (punto 051); 
      b) «reti a banda larga ad altissima capacita'  (accesso/  linea
locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica
fino al punto di distribuzione  nel  luogo  servito  per  condomini)»
(punto 052); 
      c) «reti a banda larga ad  altissima  capacita'  (accesso/linea
locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica
fino  al  punto  di  distribuzione  nel  luogo  servito  per  singole
abitazioni e uffici)» (punto 053); 
      d) «reti a banda larga ad  altissima  capacita'  (accesso/linea
locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica
fino alla stazione di base per comunicazioni  senza  fili  avanzate)»
(punto 054). 
    27. Tuttavia, l'assegnazione delle risorse e'  condizionata  alla
elaborazione di un piano nazionale per la  ripresa  e  la  resilienza
(art. 17), che viene sottoposto ad una previa  valutazione  da  parte
della Commissione europea (art. 19) ed approvato dal Consiglio  (art.
20). 
    Inoltre, l'attuazione delle misure  e'  costantemente  monitorata
dalla stessa Commissione europea (art. 29), in  quanto  il  pagamento
dei contributi finanziari e' effettuato solo dopo che lo Stato membro
ha raggiunto gli obiettivi concordati. 
    28. In particolare, l'art. 24 prevede che  «1.  I  pagamenti  dei
contributi finanziari [...] sono effettuati entro il 31 dicembre 2026
conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con  le
risorse finanziarie disponibili. 
    2. Dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi  concordati  e
indicali nel Piano per la ripresa e ni  resilienza  [...],  lo  Stato
membro  interessato   presenta   alla   Commissione   una   richiesta
debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario
[...]. 
    7. La Commissione  valuta  in  via  preliminare,  senza  indebito
ritardo e  al  piu'  tardi  entro  due  mesi  dal  ricevimento  della
richiesta, se i pertinenti traguardi e obiettivi  [...]  siano  stati
conseguiti in misura soddisfacente [...]. 
    4.  Se  effettua  una  valutazione   preliminare   positiva   del
conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi,  la
Commissione trasmette le proprie conclusioni al comitato economico  e
finanziario e ne chiede il parere sul conseguimento soddisfacente dei
pertinenti traguardi e obiettivi [...]. 
    3. Se effettua una valutazione positiva, la  Commissione  adotta,
senza indebito ritardo, una decisione che autorizza l'erogazione  del
contributo finanziario [...]. 
    6. Se, a seguito della valutazione di  cui  al  paragrafo  5,  la
Commissione accerta che i traguardi egli  obiettivi  [...]  non  sono
stati  conseguiti  in  misura  soddisfacente,  il   pagamento   della
totalita' o di parte del  contributo  finanziario  [...]  e'  sospeso
[...]. 
    8. Se lo Stato membro  interessato  non  ha  adottato  le  misure
necessarie entro  un  periodo  di  sei  mesi  dalla  sospensione,  la
Commissione  riduce  proporzionalmente   l'importo   del   contributo
finanziario» (enfasi aggiunte). 
    29. Pertanto, la disciplina recata dalle disposizioni oggetto  di
impugnazione: 
      a) da un lato, pregiudica  il  raggiungimento  degli  obiettivi
stabiliti direttamente dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), e 4
del citato regolamento UE, nonche' - con  espresso  riferimento  alla
banda larga - dall'allegato VI; 
      b) dall'altro, interferisce con le misure previste dal  Governo
nell'ambito del Piano  "Italia  a  1  Giga",  volte  proprio  a  dare
attuazione agli obiettivi stabiliti in sede europea e il cui  mancato
raggiungimento comporta la perdita delle risorse comunitarie, secondo
i meccanismi stabiliti dal gia' menzionato art. 24. 
    30. Difatti, la portata nazionale degli interventi programmati e,
di conseguenza, dell'impegno assunto in sede europea  necessitano  di
una  gestione  unitaria  della  strategia  attuativa  e  non  possono
consentire iniziative autonome da parte degli enti territoriali,  ivi
incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano. 
    Ed invero, eventuali interferenze  con  le  misure  adottate  dal
Governo  inciderebbero  in  questo  settore  tanto  sugli   obiettivi
stabiliti direttamente dalla normativa sovranazionale quanto sul buon
esito degli interventi attuativi adottati in sede nazionale,  con  il
rischio  di  pregiudicare  la  stessa  assegnazione   delle   risorse
comunitarie. 
    31. Per tali ragioni, la normativa oggetto di censura viola tanto
l'art. 117, comma 1,  della  Costituzione,  nella  misura  in  cui  -
pregiudicando il  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  in  sede
europea - comporta una evidente  violazione  «dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario», quanto l'art. 117,  comma  2,  lettera
a), della  Costituzione,  che  riserva  alla  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato la materia relativa ai  «rapporti  dello  Stato
con l'Unione europea». Inoltre, non trovando alcun  fondamento  nelle
disposizioni dello Statuto di autonomia, viola altresi' gli  articoli
8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.
670,  che  disciplinano  le  competenze  legislative  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano. 
    32. Peraltro, si evidenzia che gli  interventi  programmati  -  a
livello nazionale -  in  attuazione  degli  obiettivi  stabiliti  dal
legislatore euro-unitario  attengono  ad  un  servizio  di  interesse
economico generale e incidono - nell'ordinamento giuridico interno  -
sulla  determinazione  dei  livelli  essenziali   delle   prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali,  che  devono  necessariamente
essere garantiti in modo uniforme e omogeneo su tutto  il  territorio
nazionale. 
    Di qui, il contrasto della normativa  provinciale  impugnata  con
l'ulteriore parametro costituzionale costituito all'art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, che riserva  -  appunto  -  la
materia de qua alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    33. In ogni caso, da quanto  sopra  segnalato,  discende  che  le
disposizioni oggetto di censura sono comunque attinenti alle  materie
«governo del territorio» e «ordinamento della comunicazione». 
    Ne  consegue  che  -  in  considerazione  della   necessita'   di
assicurare un esercizio unitario del potere amministrativo  su  tutto
il  territorio  nazionale  -  l'attuazione  della   banda   larga   e
ultra-larga, come sopra anticipato, non puo' certo essere  realizzata
in modo parcellizzato dai singoli enti territoriali ivi  comprese  le
Province Autonome di Trento e Bolzano. 
    Al contrario, essa  necessita,  ai  tini  del  buon  esito  degli
interventi  programmati,  di  un'azione  unitaria  che  puo'   essere
realizzata esclusivamente dallo Stato o, comunque, in raccordo con il
Governo centrale. 
    34. Difatti, codesta Ecc.ma  Corte  ha  gia'  chiarito  come  sia
«coerente con la matrice teorica e con il significalo  pratico  della
sussidiarieta' che essa agisca come subsidium quando  un  livello  di
governo sia inadeguato alle finalita' che si intenda raggiungere;  ma
se  ne  e'  comprovata   un'attitudine   ascensionale   deve   allora
concludersi che, quando l'istanza  di  esercizio  unitario  trascende
anche l'ambito regionale,  la  funzione  amministrativa  puo'  essere
esercitata dallo Stato.  Cio'  non  puo'  restare  senza  conseguenze
sull'esercizio della funzione legislativa, giacche' il  principio  di
legalita',  il  quale  impone  che  anche  le  funzioni  assunte  per
sussidiarieta' siano organizzate  e  regolate  dalla  legge,  conduce
logicamente ad escludere  che  le  singole  Regioni,  con  discipline
differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative
attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale
possa attendere a un compito siffatto»  (cfr.  sentenza  n.  303  del
2003, enfasi aggiunte). 
    35.   A   cio'   si   aggiunga   che,   proprio   con    riguardo
all'individuazione degli interventi  finalizzati  alla  realizzazione
della banda larga e ultra-larga, codesta  Ecc.ma  Corte  ha  altresi'
precisato che «Una simile disciplina, sebbene sia  riconducibile,  in
via prevalente, alla materia  dell'ordinamento  delle  comunicazioni,
come riconosciuto da questa  Corte  in  relazione  al  settore  degli
impianti di comunicazione elettronica (in  particolare,  sentenza  n.
336 del 2005), risponde,  tuttavia,  alla  necessita'  di  soddisfare
l'esigenza unitaria corrispondente  all'adozione  -  in  armonia  con
quanto prescritto dalle  fonti  comunitarie  -  di  un  programma  (o
progetto) strategico che definisca, con una «visione a lungo  termine
ed  equilibrata  dei  costi   e   benefici»   (cosi'   nella   citata
Comunicazione della Commissione UE 20 settembre del 2010 su "La banda
larga") gli obiettivi nazionali volti ad assicurare la  realizzazione
delle  infrastrutture  inerenti  agli   impianti   di   comunicazione
elettronica a banda larga in maniera diffusa ed omogenea  sull'intero
territorio nazionale. 
    La  sussistenza  di  un  esigenza  di  esercizio  unitario  della
funzione amministrativa corrispondente all'adozione di  un  programma
strategico e, conseguentemente, della sua regolamentazione, induce  a
ritenere che le disposizioni censurate, innegabilmente dettagliate ed
addirittura  autoapplicative,  non  siano  lesive  della   competenza
regionale in materia di ordinamento delle  comunicazioni,  in  quanto
legittimamente adottate dal legislatore statale in sussidiarieta'  ai
sensi dell'art. 118 Cost. 
    Le misure da esse previste,  infatti,  in  contrasto  con  quanto
affermato dalla ricorrente, soddisfano, ad un tempo, sia il requisito
della proporzionalita' che  quello  della  pertinenza  rispetto  allo
scopo perseguito. 
    Quanto  al  primo,  esso  risulta  dimostrato,  non  solo   dalla
necessita' di dare attuazione alle indicazioni comunitarie (che fanno
riferimento a programmi  operativi  atti  a  definire  gli  obiettivi
nazionali), ma anche dalla stessa natura «strategica»  del  progetto,
in relazione alla quale la realizzazione  degli  interventi  in  esso
previsti (i quali devono essere individuali in termini  omogenei  sul
territorio nazionale in modo da garantire che tutte  le  zone,  anche
quelle   sottoutilizzate,   siano    raggiunte    dalle    necessarie
infrastrutture di rete, idonee ad assicurare l'accesso a  tutti  alla
banda larga ed ai servizi ad essa connessi) deve procedere  «in  modo
unitario e coordinato» (cosi' sentenza n. 165 del 2011;  sentenza  n.
303 del 2003). 
    Quanto al requisito della pertinenza, di cui  la  Regione  dubita
con  riferimento  all'intervento  del   capitale   privato,   occorre
rilevarne  la  ricorrenza  in  considerazione  del   fatto   che   la
realizzazione  del  progetto  strategico  di   individuazione   degli
interventi  finalizzati  alla  realizzazione  dell'infrastruttura  di
telecomunicazione a  banda  larga  e  ultra-larga  non  e'  demandata
totalmente,  ma  neanche  prevalentemente,  alla  disponibilita'   di
capitale privato. La previsione del «concorso  delle  imprese  e  gli
enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o
mobile» ed il  ed  il  riferimento  al  principio  di  sussidiarieta'
orizzontale e di  partenariato  pubblico-privato  costituiscono  mera
attuazione della indicazione comunitaria secondo la quale i programmi
operativi degli Stati membri devono definire un «insieme  equilibrato
di interventi destinati a incentivare e a completare  gli  interventi
del  settore  privato»  ed  incoraggiare  gli  investimenti   privati
«attraverso un appropriato coordinamento della pianificazione e delle
norme in materia  di  condivisione  delle  infrastrutture  fisiche  e
attraverso misure finanziarie mirate a ridurre i rischi e  promuovere
la creazione di nuove  infrastrutture  aperte»  (Comunicazione  della
Commissione UE del  2010  su  "La  banda  larga  in  Europa"),  senza
sollevare in alcun modo lo Stato dal  compito  di  provvedere»  (cfr.
sentenza n. 163 del 2012, enfasi aggiunte). 
    36. Inoltre, «considerata la rilevanza del progetto strategico di
individuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione  delle
infrastrutture di telecomunicazione da banda larga ed ultra  larga  e
la sua diretta incidenza  sul  territorio  e  quindi  sulle  relative
competenze regionali»,  risulta  costituzionalmente  obbligata  -  in
applicazione del principio di leale collaborazione -  «la  previsione
di un'intesa fra gli organi statali ed  il  sistema  delle  autonomie
territoriali» (cfr. ibidem). 
    37.  Pertanto,  dalle  precedenti  considerazioni,  discende  che
l'art. 33 della legge impugnata introduce una disciplina della  banda
larga che -  non  trovando  alcuna  giustificazione  normativa  nelle
pertinenti disposizioni dello Statuto  di  autonomia  -  si  pone  in
evidente contrasto con l'art. 117, commi 1 e  2,  lettere  a)  e  m),
della Costituzione; e di conseguenza, per quanto  sopra  evidenziato,
con il comma 3 della medesima disposizione, con l'art. 118, comma  1,
della  Costituzione  e,   quindi,   con   il   principio   di   leale
collaborazione, desumibile dagli articoli 5 e 120 della Costituzione. 
 
                              P. T. M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittimi,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
indicati ed illustrati, gli articoli 26, comma 1, e  33  della  legge
della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 23 luglio  2021,  n.
5. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
      1. l'attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 23  settembre  2021,
della determinazione di impugnare la legge della  Provincia  Autonoma
di Bolzano - Alto Adige del 23 luglio 2021, n. 5; 
      2. la copia della  legge  regionale  impugnata  pubblicata  nel
Supplemento n. 2 al B.U. n. 30/Sez. gen. del 29 luglio 2021. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
      Roma, 26 settembre 2021 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Feola 
 
 
                       Il vice avvocato generale dello Stato: Mariani