N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 settembre 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 settembre 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 16 del 2015 - Procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro - Previsione che le stazioni appaltanti prescindono dal richiedere all'esecutore dei lavori una polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dalle stesse a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonche' che assicuri le medesime stazioni appaltanti contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, a condizione che il soggetto affidatario sia munito di polizza generica di responsabilita' civile - Richiesta della polizza di assicurazione, da parte delle stazioni appaltanti, in casi eccezionali e previa idonea motivazione. Telecomunicazioni - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Modifica alla legge provinciale n. 2 del 2012 - Promozione della banda larga nel territorio provinciale che tiene conto della mappatura geografica del territorio provinciale e della pubblicazione dei risultati di tale mappatura, con cui sono rese note le "zone bianche" nelle quali nessuna impresa ha installato o intende installare una rete ad altissima capacita' - Previsione che l'ulteriore promozione della banda larga e' realizzata a partire da un protocollo, preliminare a un accordo di programma, deliberato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei Comuni - Previsione che l'infrastruttura realizzata dovra' garantire agli operatori di telecomunicazioni l'accesso alla rete in regime di concorrenza e di libera scelta degli utenti finali - Estensione della banda larga nelle "zone bianche" sia attraverso un piano di rete organico sia mediante specifici piani di sviluppo. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2021, n. 5 (Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanita', banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa), artt. 26, comma 1, e 33.(GU n.42 del 20-10-2021 )
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per il
Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale n.
80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,
rappresentato e difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato (fax: 06/96514000; indirizzo PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
contro la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (codice
fiscale n. 00390090215), in persona del Presidente pro tempore della
Giunta provinciale (fax 0471/412299; indirizzi PEC tratti dal
registro «IPA»: adm@pec.prov.bz.it e
praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it; indirizzo PEC tratto dal
«REGINDE»: anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it), con sede in
Bolzano, alla piazza Silvius Magnago n. 1,
per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli
articoli 26, comma 1, e 33 della legge della Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige 23 luglio 2021, n. 5, pubblicata nel Supplemento
n. 2 al B.U. n. 30/Sez. gen. del 29 luglio 2021, giusta deliberazione
del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 23
settembre 9091.
Premesse di fatto
Nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto
Adige/Sudtirol, Supplemento n. 2 al B.U. n. 30/Sez. gen. del 29
luglio 2021, e' stata pubblicata la legge provinciale n. 5 del 23
luglio 2021, intitolata «Modifiche a leggi provinciali in materia di
procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali
e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle
acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente,
territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile,
difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi
pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori,
appalti, igiene e sanita', banda larga, trasporti, politiche sociali,
assistenza e beneficienza, edilizia abitativa».
Talune disposizioni della legge suddetta eccedono le competenze
legislative attribuite alla Provincia Autonoma di Bolzano dagli
articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, intitolato «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige», e invadono le competenze legislative attribuite allo Stato
dall'art. 117, commi 1, 2 e 3 della Costituzione, quindi dall'art.
118, comma 1, della Costituzione, ponendosi altresi' in contrasto con
il principio di leale collaborazione, desumibile dagli articoli 5 e
120 della Costituzione.
In particolare:
1) l'art. 26, comma 1, rubricato Modifiche alla legge
provinciale 17 dicembre 2013, n. 16 «Disposizioni sugli appalti
pubblici», si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l),
della Costituzione, in quanto eccede le competenze legislative
attribuite alla Provincia Autonoma di Bolzano dalle citate
disposizioni dello statuto di autonomia e, dunque, violando gli
articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, invade anche la competenza legislativa esclusiva dello
Stato in materia di «ordinamento civile»;
2) l'art. 33, intitolato Modifica alla legge provinciale 19
gennaio 2012, n. 2, «Promozione della banda larga sul territorio
della provincia», si pone in contrasto con l'art. 117, commi 1 e 2,
lettere a) e m) della Costituzione, in quanto eccede dalle competenze
legislative attribuite alle Province Autonome dalle citate
disposizioni dello statuto di autonomia e, dunque, violando gli
articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, invade anche le competenze legislative esclusive dello
Stato in materia di «rapporti dello Stato con l'Unione europea» e
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale»;
3) il medesimo articolo si pone - quindi - in contrasto con gli
articoli 117, comma 3, e 118, comma 1, della Costituzione e con il
principio di leale collaborazione, desumibile dagli articoli 5 e 120
della Costituzione, nella misura in cui introduce - anche in
violazione degli articoli 8 e 9 dello Statuto di autonomia - una
disciplina che, inerendo all'attuazione della banda larga e
ultra-larga su tutto il territorio nazionale, necessita di un'azione
unitaria realizzabile esclusivamente dallo Stato o, comunque, in
raccordo con esso.
Pertanto, le suddette disposizioni vengono impugnate con il
presente ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche' ne sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il
conseguente annullamento per i seguenti
Motivi di diritto
I - Art. 26, comma 1
1. L'art. 26, comma 1, della legge oggetto di censura prevede che
"1. Dopo il comma 13 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre
2013, n. 16, sono aggiunti i seguenti commi 14 e 15:
«14. Nel caso di procedure di gara per l'affidamento di lavori
di importo inferiore a 500.000,00 euro, le stazioni appaltanti
prescindono dal richiedere all'esecutore dei lavori una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stesse a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonche' che assicuri le
medesime contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori, a condizione che il soggetto
affidatario sia munito di polizza generica di responsabilita' civile;
15. Le stazioni appaltanti possono comunque, in casi
eccezionali e previa idonea motivazione, richiedere la polizza di
assicurazione di cui al comma 14»".
2. Tale disposizione reca quindi una disciplina in materia di
garanzie delle obbligazioni derivanti dalla stipulazione di contratti
pubblici che si pone in evidente contrasto con quella stabilita dal
legislatore statale.
3. In particolare, quest'ultimo ha disciplinato la materia
nell'art. 103, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modifiche e integrazioni, intitolato «Garanzie
definitive».
4. L'articolo appena citato stabilisce, per quanto qui interessa,
che «1. L'appaltatore per sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di cui
all'art. 93, commi 2 e 3, pari al dieci per cento dell'importo
contrattuale e tale obbligazione e' indicata negli atti e documenti a
base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l'importo della garanzia e' indicato nella misura
massima del dieci per cento dell'importo contrattuale. Al fine di
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei
termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e'
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti
per cento. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu'
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo' richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente
articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7,
per la garanzia provvisoria [...].
6. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicalo per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o
forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi.
7. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire e consegnare
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei
documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e' stabilito
l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde
all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate
particolari circostanze che impongano un importo da assicurare
superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e' pari al
cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo
di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga indenni le
stagioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei
confronti della stazione appaltante.
8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di
cui all'art. 35, il titolare del contratto per la liquidazione della
rata di saldo e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del
committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita' e senza che occorrano
consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di
indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti
per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al
quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita'
avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori e'
altresi' obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma
una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al
cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minio di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste
dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con
decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze
[...].
11. E' facolta' dell'amministrazione in casi specifici non
chiedere una garanzia per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2,
lettera a), nonche' per gli appalti da eseguirsi da operatori
economici di comprovata solidita' nonche' per le forniture di beni
che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati,
debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti
direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari,
strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve essere
affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della
garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e' subordinato ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione» (enfasi aggiunte).
5. Dunque, in sede di esecuzione di un contratto pubblico,
l'aggiudicatario e' tenuto a prestare le seguenti garanzie:
a) la «garanzia definitiva», sotto forma di cauzione o
fideiussione, che viene prestata - in occasione della sottoscrizione
del contratto - a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni
assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in
piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale;
b) la cauzione o polizza fideiussoria che viene prestata - in
occasione del pagamento della rata di saldo - a garanzia di eventuali
inadempimenti che dovessero manifestarsi nel periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica
di conformita' (nel caso di appalti di servizi o forniture) e
l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi;
c) la polizza assicurativa che viene prestata - in occasione
della consegna dei lavori - a copertura dei danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento oppure della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori,
nonche' per gli eventuali danni causati a soggetti terzi;
cl) la polizza indennitaria decennale che viene prestata - in
occasione della liquidazione della rata di saldo relativa ai
contratti di appalto aventi ad oggetto lavori di importo superiore al
doppio della soglia comunitaria - a garanzia dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
6. La disciplina provinciale oggetto di censura incide sulla
garanzia sub c), prevedendo che, nelle gare per l'affidamento di
lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, le stazioni appaltanti
sono esonerate dal richiedere all'esecutore dei lavori la
presentazione della suddetta polizza assicurativa, qualora
l'aggiudicatario del contratto di appalto sia munito di una polizza
generica contro la responsabilita' civile.
7. In altri termini, la disposizione impugnata, introduce una
evidente deroga alla disciplina prevista dall'art. 103, comma 7, del
decreto legislativo n. 50/2016, in quanto esonera le stazioni
appaltanti - in relazione ai soli appalti di lavori aggiudicati sul
territorio provinciale e di importo inferiore a 500.000,00 euro - dal
richiedere la garanzia ivi prevista, qualora gli operatori economici
siano in possesso di una polizza generica contro la responsabilita'
civile. Cio' anche nel caso in cui non ricorrano le ipotesi indicate
dal successivo comma 11, che attribuisce alle medesime stazioni
appaltanti la facolta' di prescindere dalla prestazione della
garanzia in relazione a determinate tipologie contrattuali e in casi
specifici debitamente motivati, qualora ne consegua un miglioramento
del prezzo di aggiudicazione.
8. Pertanto, la disciplina introdotta dal legislatore provinciale
e' palesemente incompatibile con quella recata dal legislatore
statale, in quanto per gli appalti di lavori aggiudicati sul
territorio provinciale di importo inferiore a 500.000,00 euro:
a) si esonerano gli operatori economici dalla prestazione della
garanzia de qua se in possesso di una polizza generica contro la
responsabilita' civile, la quale tuttavia non copre i rischi
specifici contemplati dall'art. 103, comma 7, del decreto legislativo
n. 50/2016;
b)) si inverte il rapporto fra «regola» ed «eccezione» previsto
dal citato art. 103, comma 11. Difatti, secondo la disciplina
statale, la regola e' data dalla prestazione della garanzia e
l'eccezione dalla facolta' attribuita alle stazioni appaltanti di
prescindere da essa, qualora - per determinati tipi di appalto -
ricorrano casi specifici debitamente motivati, anche in relazione al
miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Al contrario, secondo la
disciplina censurata, la regola e' l'esonero dalla prestazione della
garanzia e l'eccezione l'acquisizione della medesima «in casi
eccezionali e previa idonea motivazione» (cfr. il comma 15 aggiunto
all'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 dalla
disposizione oggetto di censura).
9. Ebbene, le suddette deroghe alla gia' menzionata disciplina
statale:
a) da un lato, non trovano alcun fondamento normativo nello
Statuto di autonomia e, dunque, violano gli articoli 8 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
b) dall'altro, invadono le competenze legislative attribuite
allo Stato in via esclusiva dall'art. 117, commi 2, lettera l), della
Costituzione in materia di «ordinamento civile».
10. Difatti, l'art. 2 del decreto legislativo n. 50/2016,
recependo gli indirizzi giurisprudenziali gia' espressi da codesta
Ecc.ma Corte, stabilisce che «1. Le disposizioni contenute nel
presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza
legislativa esclusiva statale ira materia di tutela della
concorrenza, ordinamento civile, nonche' nelle altre materie cui e'
riconducibile lo specifico contratto [...].
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento
e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione».
11. Invero, codesta Ecc.ma Corte, gia' prima dell'entrata in
vigore del suddetto decreto legislativo aveva chiarito come le
disposizioni concernenti gli appalti pubblici che regolano gli
aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto
sono riconducibili alla materia «ordinamento civile» (cfr. sentenze
n. 176 del 2018 e n. 269 del 2014); esse, inoltre, recano principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica (cfr. sentenze n. 269 del
2014 e n. 187 del 2013) e norme fondamentali di riforma
economico-sociale (cfr. sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n.
221 del 2010), cui sono tenute a conformarsi anche le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.
12. Codesta Ecc.ma Corte ha altresi' chiarito:
a) da un lato, come siffatte considerazioni, espresse nella
vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono essere
confermate anche in relazione al decreto legislativo n. 50/2016, che
ne ha preso il posto, in attuazione della legge delega 28 gennaio
2016, n. 11 (cfr. sentenza n. 166 del 2019);
b) dall'altro, che esse prescindono dalla rilevanza comunitaria
o meno dell'affidamento e operano, pertanto, anche per le
disposizioni relative ai contratti «sotto soglia» (cfr. sentenze n.
98 e n. 39 del 2020, n. 263 del 2016, n. 184 del 2011, n. 283 e n.
160 del 2009 e n. 401 del 2007).
13. Per tali ragioni, l'art. 26, comma 1, della legge impugnata -
nell'introdurre una disciplina contrastante con quella recata
dall'art. 103, commi 7 e 11, del decreto legislativo n. 50/2016 -
viola gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, che disciplinano le competenze legislative
delle Province autonome di Trento e Bolzano, e l'art. 117, comma 2,
lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza
legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile».
II - Art. 33.
14. L'art. 33 della legge oggetto di censura, intitolato Modifica
alla legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, «Promozione della banda
larga sul territorio della provincia», stabilisce che «1. Dopo il
comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, e
successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 2, 3, 4, 5 e 6:
2. La promozione della banda larga nel territorio della
Provincia Autonoma di Bolzano tiene conto della mappatura geografica
del territorio provinciale realizzata in base alla consultazione
pubblicata dalla Giunta provinciale nel periodo 1° luglio 2020 - 31
luglio 2020 ai sensi e per effetti dell'art. 22 della direttiva (UE)
2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre
2018, e successive modifiche, che istituisce il codice europeo delle
comunicazioni elettroniche; la promozione tiene anche conto della
pubblicazione dei risultati di tale mappatura, con cui sono rese note
le "zone bianche" nelle quali nessuna impresa ha installato o intende
installare una rete ad altissima capacita' o realizzare estensioni
che garantiscano prestazioni pari ad almeno 1 Gbit/s simmetrico in
maniera stabile, continuativa, affidabile prevedibile per ogni
connessione;
3. L'ulteriore promozione della banda larga nel territorio
della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi della presente legge e'
realizzata a partire da un protocollo, preliminare a un accordo di
programma, deliberato dalla Giunta provinciale d'intesa con il
Consiglio dei Comuni, in conformita' alle direttive dell'Unione
europea e alle norme di legge in materia di telecomunicazioni;
4. L'accordo di programma tra la Provincia e i Comuni,
rappresentati dal Consiglio dei Comuni, ha per oggetto le azioni e le
misure organizzative necessarie ad attuare le finalita' della
presente legge attenendosi a criteri di economicita', efficienza ed
efficacia, senza procedere alla costituzione di nuovi apparati o
uffici provinciali o di nuove societa'. In conformita' alla sua
natura di servizio di interesse economico generale, nel territorio
della Provincia Autonoma di Bolzano l'infrastruttura dovra' garantire
l'accesso alla rete in regime di concorrenza agli operatori delle
telecomunicazioni e la libera scelta degli utenti finali, secondo le
norme vigenti in materia di telecomunicazioni;
5. La rete di banda larga, che costituisce servizio di
interesse generale per gli utenti intermedi e per gli utenti finali,
nelle "zone bianche" sara' progressivamente estesa attraverso un
piano di architettura di rete organico e piani di sviluppo assistiti
dalle correlate compensazioni economiche da adottare, sulla base
delle necessarie disposizioni di legge di spesa, in conformita' agli
accordi di cui alla presente legge e in osservanza della normativa
dell'Unione europea;
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono
finalizzate a garantire una realizzazione della banda larga nel
territorio provinciale che sia completa, organica e aggiornata ai
nuovi obiettivi europei in materia di banda larga. Esse stabiliscono
la nuova modalita' di attuazione della finalita' di cui al comma 1
dopo la mappatura geografica del territorio realizzata dalla Giunta
provinciale e la relativa pubblicazione, e costituiscono una nuova
disciplina rispetto a quella gia' precedentemente prevista con le
disposizioni di cui agli articoli seguenti».
15. Dunque, l'art. 33 aggiunge all'art. 1 della legge provinciale
19 gennaio 2012, n. 2, i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
I suddetti commi stabiliscono che - al fine di aggiornare ai
nuovi obiettivi europei la precedente normativa provinciale - la
Provincia Autonoma di Bolzano si impegna a promuovere lo sviluppo
della banda larga nel proprio territorio mediante l'adozione di un
protocollo, al quale seguira' un successivo accordo di programma,
deliberato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio dei
Comuni, nel quale saranno individuate le «azioni e le misure
organizzative necessarie ad attuare le finalita' della presente
legge».
Siffatte iniziative saranno individuate tenendo conto della
mappatura geografica del territorio provinciale realizzata dalla
Provincia Autonoma di Bolzano nel 2020 e delle "zone bianche"
risultanti all'esito di tale mappatura, nelle quali gli operatori
economici non abbiano installato ovvero non intendano installare una
rete ad altissima capacita'.
16. Nel dettaglio, le disposizioni de quibus prevedono che:
a) per la promozione della banda larga nel territorio
provinciale, la Provincia tiene conto della mappatura geografica
realizzata dalla Giunta provinciale nel 2020, nonche' dei risultati
di siffatta mappatura, con cui sono rese note le "zone bianche", dove
non vi sono imprese che abbiano installato ovvero intendano
installare una rete ad altissima capacita' con prestazioni pari ad
almeno 1 Gbit/s;
b) per l'ulteriore promozione della banda larga, la Provincia
Autonoma di Bolzano realizza un protocollo, preliminare ad un accordo
di programma, deliberato dalla Giunta provinciale d'intesa con il
Consiglio dei Comuni;
c) in conformita' alla sua natura di servizio di interesse
economico generale, l'infrastruttura realizzata dovra' garantire agli
operatori di telecomunicazioni l'accesso alla rete in regime di
concorrenza e la libera scelta degli utenti finali;
d) la "banda larga", nelle cosiddette "zone bianche", sara'
estesa sia attraverso un piano di rete organico sia mediante
specifici piani di sviluppo, assistiti dalle relative compensazioni
economiche, che saranno adottate sulla base degli accordi di
programma e alle condizioni previste dalla normativa euro-unitaria.
17. Ebbene, appare evidente come la disciplina sopra sintetizzata
interferisca con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
approvato dal Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021 in esecuzione
del regolamento (UE) 2021/241, e segnatamente con la Missione 1 (C2,
investimento 3).
18. Il suddetto intervento e' dedicato alle «Reti ultraveloci
(banda ultra-larga e 5G)» e, nel testo del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza, si legge che «La nuova strategia europea Digital
Compass stabilisce obiettivi impegnativi per il prossimo decennio:
deve essere garantita entro il 2030 una connettivita' a 1 Gbps per
tutti e la piena copertura 5G delle aree popolate. L'ambizione
dell'Italia e' di raggiungere gli obiettivi europei di trasformazione
digitale in netto anticipo sui tempi, portando connessioni a 1 Gbps
su tutto il territorio nazionale entro il 2026.
Per mantenere la promessa di una Gigabit society universale
basata su un'infrastruttura di reti fisse e mobili ad altissima
capacita', si adotta un approccio neutrale sotto il profilo
tecnologico che ottimizzi l'impiego delle risorse. L'investimento e'
accompagnato da un percorso di semplificazione dei processi
autorizzativi che riconosce le infrastrutture per la cablatura in
fibra ottica e per la copertura 5G come strategiche, velocizzandone
cosi' la diffusione sul territorio.
In particolare, sono state stanziate risorse per:
portare la connettivita' a 1 Gbps (Piano "Italia a 1 Giga") a
circa 8,5 milioni di famiglie, imprese ed enti nelle aree grigie e
nere NGA a fallimento di mercato, puntando alla piena neutralita'
tecnologica e facendo leva sulle migliori tecnologiche disponibili,
sia fissa che FWA. Nel piano sono ricomprese anche circa 450.000
unita' immobiliari situate nelle aree remote (cosiddette case
sparse), non ricomprese nei piani di intervento pubblici precedenti;
completare il Piano "Scuola connessa", per assicurare la
connessione in fibra a 1 Gbps ai 9.000 edifici scolastici rimanenti
(pari a circa il venti per cento del totale);
assicurare connettivita' adeguata (da 1 Gbps fino a 10 Gbps
simmetrici) agli oltre 12.000 punti di erogazione del Servizio
sanitario nazionale (Piano "Sanita' connessa");
dotare diciotto isole minori di un backhauling sottomarino in
libra ottica (Piano "Collegamento isole minori") per migliorare i
collegamenti esistenti e rispondere alle crescenti esigenze di
connettivita' BUL delle famiglie, imprese ed enti presenti;
incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'infrastruttura 5G
nelle aree mobili a fallimento di mercato (Piano "Italia 5G"), ovvero
le zone dove sono state sviluppate solamente reti mobili 3G e non e'
pianificato lo sviluppo di refi 4G o 5G nei prossimi tre anni, o vi
sono reti 4G che non garantiscono una performance adeguata. Nel Piano
sono inclusi interventi per accelerare la diffusione della copertura
5G lungo oltre 2.000 km di corridoi di trasporto europei e 10.000 km
di strade extra-urbane, per abilitare lo sviluppo di servizi a
supporto della sicurezza stradale, della mobilita', della logistica e
del turismo.
Gli interventi previsti sono complementari (e non sostitutivi)
rispetto calle concessioni gia' approvate nelle aree bianche (o con
bandi 5G) e consentono di attivare ulteriori (e non ancora previsti)
investimenti da parte degli operatori privati. Oltre alla copertura
infrastrutturale del Paese, si interviene sulla domanda di
connettivita' di famiglie e imprese, monitorando attentamente il
Piano Voucher in corso al fine di aggiornarlo e, se necessario,
potenziarlo per massimizzare l'impatto del sussidio pubblico erogato»
(cfr. pagine 100 e 101 del documento, enfasi aggiunte).
19. Al fine di attuare i suddetti obiettivi, il Comitato
interministeriale per la transizione digitale, presieduto dal
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ha
approvato, nella seduta del 25 maggio 2021, la Strategia italiana per
la banda ultra-larga («Verso la Gigabit Society»), con la quale sono
state individuate le azioni necessarie al raggiungimento degli
obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione
europea nel 2016 e nel 2021, rispettivamente con la Comunicazione
sulla Connettivita' per un mercato unico digitale europeo (cosiddetta
«Gigabit Society») e la Comunicazione sul decennio digitale
(cosiddetta «Digital Compass») per la trasformazione digitale
dell'Europa entro il 2030.
20. In particolare, la Strategia italiana per la banda
ultra-larga, oltre ad avere come obiettivo il completamento del Piano
di copertura delle aree bianche e delle misure a sostegno della
domanda, prevede ulteriori piani di intervento pubblico per coprire
le aree geografiche in cui l'offerta di infrastrutture e servizi
digitali ad altissima velocita' da parte degli operatori di mercato
e' assente oppure insufficiente (cfr. pagina 3 del documento).
L'obiettivo, cosi' come indicato nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, e' - quindi - quello di portare la connettivita' a 1
Gbit/s su tutto il territorio nazionale entro il 2026, in anticipo
rispetto agli obiettivi europei fissati al 2030 (cfr. ibidem).
21. A tal fine, il primo dei piani di intervento pubblico
previsti dalla citata Strategia - denominato «Italia a 1 Giga» - e'
stato approvato dal Comitato interministeriale per la transizione
digitale il 27 luglio 2021 e, nell'ambito dell'intervento pubblico
statale finanziato con le risorse stanziate nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, ricompreso anche il territorio della Provincia
Autonoma di Bolzano.
22. In particolare, con il Piano «Italia a 1 Giga», il Governo
fornira' «connettivita' ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s
in upload alle unita' immobiliari che, a seguito della mappatura
delle infrastrutture presenti o pianificate al 2026 dagli operatori
di mercato, sono risultate non coperte da almeno una rete in grado di
fornire in maniera affidabile velocita' di connessione in download
pari o superiori a 300 Mbit/s. La connessione ad almeno 1 Gbit/s in
download e 200 Mbit/s in upload verra' fornita senza limiti al volume
di traffico per gli utenti e nel rispetto del principio della
neutralita' tecnologica» (cfr. pagina 3, enfasi aggiunte).
23. A tale scopo, nel suddetto documento, si precisa che:
a) «La scelta della soglia prestazionale di intervento pari a
300 Mbit/s stabile in download e' necessaria per raggiungere, entro
il 2026, l'obiettivo di connettivita' ad almeno 1 Gbit/s definito nel
Digital Compass. Come condiviso anche con la Commissione europea
nelle fasi di definizione del presente Piano, l'efficiente utilizzo
di risorse pubbliche del PNRR richiede di applicare tale soglia in
modo omogeneo per tutti gli utenti per permettendo la realizzazione
del salto di qualita' con la connettivita' ad almeno 1 Gbit/s in
download a favore delle famiglie, delle imprese e delle pubbliche
amministrazioni e consentendo la fruizione dei nuovi servizi a valore
aggiunto da parte di tutti gli attori del mercato» (cfr. pagina 4 del
documento, enfasi aggiunte);
b) «La scelta del modello di intervento da adottare per
l'attuazione del Piano in esame e' strettamente correlata all'esito
dell'attivita' di mappatura [...] Vale al riguardo osservare [...]
che nella maggior parte delle aree del Paese oggetto della mappatura
si verifica una situazione di elevata dispersione di civici
interessati da una o piu' reti NGA ("civici grigi" e "civici neri")
che possono necessitare dell'intervento pubblico per il
raggiungimento degli obiettivi di connettivita' previsti dal Piano.
La presenza di queste aree "miste" impone una visione unitaria
dell'intervento pubblico al fine di garantire il raggiungimento delle
economie di scala e densita', e diminuire i costi di investimento
incrementali sulle reti esistenti» (cfr. pagine 3 e 4 del documento,
enfasi aggiunte);
c) «Il primo adempimento procedurale svolto dal Governo
italiano, ai fini dell'attuazione del piano di intervento nelle aree
"a fallimento di mercato", nelle quali non e' attualmente presente
ne' lo sara' entro i prossimi cinque anni (entro il 2026) almeno una
rete in grado di offrire una velocita' di connessione stabile pari o
superiore a 300 Mbit/s, e' stata la predisposizione di una mappatura
particolareggiata del territorio nazionale. La mappatura ha avuto
luogo sia mediante la pubblicazione, in data 30 aprile 2021, di un
avviso sul sito istituzionale del Governo italiano
www.bandaultralarga.it e sul sito di Infratel www.infratelitalia.it,
sia tramite richieste di informazioni indirizzate, sempre in data 30
aprile 2021, a ciascuno degli operatori di cui all'art. 1, lett. a),
del decreto legislativo n. 259 del 2003» (cfr. pagina 6 del
documento, enfasi aggiunte);
d) «sulla base delle informazioni fornite dagli operatori e'
stato dunque possibile individuare circa 6,2 milioni di indirizzi
civici coperti da reti con velocita' di connessione stabilite
inferiore a 300 Mbit/s e, pertanto, oggetto d'intervento pubblico»
(cfr. pagina 5 del documento);
e) «Il presente Piano di intervento dovra' essere completato
entro la prima meta' del 2026 su scala nazionale, sulla base di uno
specifico cronoprogramma che sara' definito nei bandi di gara per
ciascuna area di intervento e di cui si dovra' dare conto alla
Commissione europea, nel rispetto delle scadenze intermedie previste
nell'ambito del PNRR» (cfr. pagina 12 del documento, enfasi
aggiunte).
24. La suddivisione a livello regionale del numero complessivo di
civici che costituiscono oggetto del Piano "Italia a 1 Giga" e'
riportata nella tabella che segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
25. Come si evince dalla tabella sopra riportata, l'intervento
pubblico statale ha ad oggetto anche il territorio della Provincia
Autonoma di Bolzano; per questa ragione, le disposizioni oggetto di
censura interferiscono necessariamente con l'ambito degli interventi
programmati dal Governo e rischiano, quindi, di pregiudicare la
strategia nazionale di copertura del territorio con reti ultraveloci,
adottata dall'Italia in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha
istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
26. Difatti, il suddetto regolamento - nel delimitare l'ambito di
applicazione del dispositivo in esame - fa riferimento alle aree di
intervento di pertinenza europea, fra le quali e' espressamente
annoverata anche la "trasformazione digitale" (art. 3, paragrafo 1,
lettera b).
Pertanto, con le risorse economiche stanziate nell'ambito del
suddetto dispositivo (art. 6), sono finanziate anche le misure volte
al raggiungimento di tale obiettivo (art. 4, paragrafo 1), fra le
quali l'allegato VI al citato regolamento UE annovera espressamente
lo sviluppo di:
a) «reti a banda larga ad altissima capacita' (reti donali / di
backhaul)» (punto 051);
b) «reti a banda larga ad altissima capacita' (accesso/ linea
locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica
fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)»
(punto 052);
c) «reti a banda larga ad altissima capacita' (accesso/linea
locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica
fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole
abitazioni e uffici)» (punto 053);
d) «reti a banda larga ad altissima capacita' (accesso/linea
locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica
fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)»
(punto 054).
27. Tuttavia, l'assegnazione delle risorse e' condizionata alla
elaborazione di un piano nazionale per la ripresa e la resilienza
(art. 17), che viene sottoposto ad una previa valutazione da parte
della Commissione europea (art. 19) ed approvato dal Consiglio (art.
20).
Inoltre, l'attuazione delle misure e' costantemente monitorata
dalla stessa Commissione europea (art. 29), in quanto il pagamento
dei contributi finanziari e' effettuato solo dopo che lo Stato membro
ha raggiunto gli obiettivi concordati.
28. In particolare, l'art. 24 prevede che «1. I pagamenti dei
contributi finanziari [...] sono effettuati entro il 31 dicembre 2026
conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili.
2. Dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi concordati e
indicali nel Piano per la ripresa e ni resilienza [...], lo Stato
membro interessato presenta alla Commissione una richiesta
debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario
[...].
7. La Commissione valuta in via preliminare, senza indebito
ritardo e al piu' tardi entro due mesi dal ricevimento della
richiesta, se i pertinenti traguardi e obiettivi [...] siano stati
conseguiti in misura soddisfacente [...].
4. Se effettua una valutazione preliminare positiva del
conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi, la
Commissione trasmette le proprie conclusioni al comitato economico e
finanziario e ne chiede il parere sul conseguimento soddisfacente dei
pertinenti traguardi e obiettivi [...].
3. Se effettua una valutazione positiva, la Commissione adotta,
senza indebito ritardo, una decisione che autorizza l'erogazione del
contributo finanziario [...].
6. Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 5, la
Commissione accerta che i traguardi egli obiettivi [...] non sono
stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento della
totalita' o di parte del contributo finanziario [...] e' sospeso
[...].
8. Se lo Stato membro interessato non ha adottato le misure
necessarie entro un periodo di sei mesi dalla sospensione, la
Commissione riduce proporzionalmente l'importo del contributo
finanziario» (enfasi aggiunte).
29. Pertanto, la disciplina recata dalle disposizioni oggetto di
impugnazione:
a) da un lato, pregiudica il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti direttamente dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), e 4
del citato regolamento UE, nonche' - con espresso riferimento alla
banda larga - dall'allegato VI;
b) dall'altro, interferisce con le misure previste dal Governo
nell'ambito del Piano "Italia a 1 Giga", volte proprio a dare
attuazione agli obiettivi stabiliti in sede europea e il cui mancato
raggiungimento comporta la perdita delle risorse comunitarie, secondo
i meccanismi stabiliti dal gia' menzionato art. 24.
30. Difatti, la portata nazionale degli interventi programmati e,
di conseguenza, dell'impegno assunto in sede europea necessitano di
una gestione unitaria della strategia attuativa e non possono
consentire iniziative autonome da parte degli enti territoriali, ivi
incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Ed invero, eventuali interferenze con le misure adottate dal
Governo inciderebbero in questo settore tanto sugli obiettivi
stabiliti direttamente dalla normativa sovranazionale quanto sul buon
esito degli interventi attuativi adottati in sede nazionale, con il
rischio di pregiudicare la stessa assegnazione delle risorse
comunitarie.
31. Per tali ragioni, la normativa oggetto di censura viola tanto
l'art. 117, comma 1, della Costituzione, nella misura in cui -
pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede
europea - comporta una evidente violazione «dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario», quanto l'art. 117, comma 2, lettera
a), della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato la materia relativa ai «rapporti dello Stato
con l'Unione europea». Inoltre, non trovando alcun fondamento nelle
disposizioni dello Statuto di autonomia, viola altresi' gli articoli
8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che disciplinano le competenze legislative delle Province
Autonome di Trento e Bolzano.
32. Peraltro, si evidenzia che gli interventi programmati - a
livello nazionale - in attuazione degli obiettivi stabiliti dal
legislatore euro-unitario attengono ad un servizio di interesse
economico generale e incidono - nell'ordinamento giuridico interno -
sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, che devono necessariamente
essere garantiti in modo uniforme e omogeneo su tutto il territorio
nazionale.
Di qui, il contrasto della normativa provinciale impugnata con
l'ulteriore parametro costituzionale costituito all'art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, che riserva - appunto - la
materia de qua alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
33. In ogni caso, da quanto sopra segnalato, discende che le
disposizioni oggetto di censura sono comunque attinenti alle materie
«governo del territorio» e «ordinamento della comunicazione».
Ne consegue che - in considerazione della necessita' di
assicurare un esercizio unitario del potere amministrativo su tutto
il territorio nazionale - l'attuazione della banda larga e
ultra-larga, come sopra anticipato, non puo' certo essere realizzata
in modo parcellizzato dai singoli enti territoriali ivi comprese le
Province Autonome di Trento e Bolzano.
Al contrario, essa necessita, ai tini del buon esito degli
interventi programmati, di un'azione unitaria che puo' essere
realizzata esclusivamente dallo Stato o, comunque, in raccordo con il
Governo centrale.
34. Difatti, codesta Ecc.ma Corte ha gia' chiarito come sia
«coerente con la matrice teorica e con il significalo pratico della
sussidiarieta' che essa agisca come subsidium quando un livello di
governo sia inadeguato alle finalita' che si intenda raggiungere; ma
se ne e' comprovata un'attitudine ascensionale deve allora
concludersi che, quando l'istanza di esercizio unitario trascende
anche l'ambito regionale, la funzione amministrativa puo' essere
esercitata dallo Stato. Cio' non puo' restare senza conseguenze
sull'esercizio della funzione legislativa, giacche' il principio di
legalita', il quale impone che anche le funzioni assunte per
sussidiarieta' siano organizzate e regolate dalla legge, conduce
logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline
differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative
attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale
possa attendere a un compito siffatto» (cfr. sentenza n. 303 del
2003, enfasi aggiunte).
35. A cio' si aggiunga che, proprio con riguardo
all'individuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione
della banda larga e ultra-larga, codesta Ecc.ma Corte ha altresi'
precisato che «Una simile disciplina, sebbene sia riconducibile, in
via prevalente, alla materia dell'ordinamento delle comunicazioni,
come riconosciuto da questa Corte in relazione al settore degli
impianti di comunicazione elettronica (in particolare, sentenza n.
336 del 2005), risponde, tuttavia, alla necessita' di soddisfare
l'esigenza unitaria corrispondente all'adozione - in armonia con
quanto prescritto dalle fonti comunitarie - di un programma (o
progetto) strategico che definisca, con una «visione a lungo termine
ed equilibrata dei costi e benefici» (cosi' nella citata
Comunicazione della Commissione UE 20 settembre del 2010 su "La banda
larga") gli obiettivi nazionali volti ad assicurare la realizzazione
delle infrastrutture inerenti agli impianti di comunicazione
elettronica a banda larga in maniera diffusa ed omogenea sull'intero
territorio nazionale.
La sussistenza di un esigenza di esercizio unitario della
funzione amministrativa corrispondente all'adozione di un programma
strategico e, conseguentemente, della sua regolamentazione, induce a
ritenere che le disposizioni censurate, innegabilmente dettagliate ed
addirittura autoapplicative, non siano lesive della competenza
regionale in materia di ordinamento delle comunicazioni, in quanto
legittimamente adottate dal legislatore statale in sussidiarieta' ai
sensi dell'art. 118 Cost.
Le misure da esse previste, infatti, in contrasto con quanto
affermato dalla ricorrente, soddisfano, ad un tempo, sia il requisito
della proporzionalita' che quello della pertinenza rispetto allo
scopo perseguito.
Quanto al primo, esso risulta dimostrato, non solo dalla
necessita' di dare attuazione alle indicazioni comunitarie (che fanno
riferimento a programmi operativi atti a definire gli obiettivi
nazionali), ma anche dalla stessa natura «strategica» del progetto,
in relazione alla quale la realizzazione degli interventi in esso
previsti (i quali devono essere individuali in termini omogenei sul
territorio nazionale in modo da garantire che tutte le zone, anche
quelle sottoutilizzate, siano raggiunte dalle necessarie
infrastrutture di rete, idonee ad assicurare l'accesso a tutti alla
banda larga ed ai servizi ad essa connessi) deve procedere «in modo
unitario e coordinato» (cosi' sentenza n. 165 del 2011; sentenza n.
303 del 2003).
Quanto al requisito della pertinenza, di cui la Regione dubita
con riferimento all'intervento del capitale privato, occorre
rilevarne la ricorrenza in considerazione del fatto che la
realizzazione del progetto strategico di individuazione degli
interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di
telecomunicazione a banda larga e ultra-larga non e' demandata
totalmente, ma neanche prevalentemente, alla disponibilita' di
capitale privato. La previsione del «concorso delle imprese e gli
enti titolari di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o
mobile» ed il ed il riferimento al principio di sussidiarieta'
orizzontale e di partenariato pubblico-privato costituiscono mera
attuazione della indicazione comunitaria secondo la quale i programmi
operativi degli Stati membri devono definire un «insieme equilibrato
di interventi destinati a incentivare e a completare gli interventi
del settore privato» ed incoraggiare gli investimenti privati
«attraverso un appropriato coordinamento della pianificazione e delle
norme in materia di condivisione delle infrastrutture fisiche e
attraverso misure finanziarie mirate a ridurre i rischi e promuovere
la creazione di nuove infrastrutture aperte» (Comunicazione della
Commissione UE del 2010 su "La banda larga in Europa"), senza
sollevare in alcun modo lo Stato dal compito di provvedere» (cfr.
sentenza n. 163 del 2012, enfasi aggiunte).
36. Inoltre, «considerata la rilevanza del progetto strategico di
individuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle
infrastrutture di telecomunicazione da banda larga ed ultra larga e
la sua diretta incidenza sul territorio e quindi sulle relative
competenze regionali», risulta costituzionalmente obbligata - in
applicazione del principio di leale collaborazione - «la previsione
di un'intesa fra gli organi statali ed il sistema delle autonomie
territoriali» (cfr. ibidem).
37. Pertanto, dalle precedenti considerazioni, discende che
l'art. 33 della legge impugnata introduce una disciplina della banda
larga che - non trovando alcuna giustificazione normativa nelle
pertinenti disposizioni dello Statuto di autonomia - si pone in
evidente contrasto con l'art. 117, commi 1 e 2, lettere a) e m),
della Costituzione; e di conseguenza, per quanto sopra evidenziato,
con il comma 3 della medesima disposizione, con l'art. 118, comma 1,
della Costituzione e, quindi, con il principio di leale
collaborazione, desumibile dagli articoli 5 e 120 della Costituzione.
P. T. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, gli articoli 26, comma 1, e 33 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 23 luglio 2021, n. 5. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. l'attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 23 settembre 2021, della determinazione di impugnare la legge della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige del 23 luglio 2021, n. 5; 2. la copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Supplemento n. 2 al B.U. n. 30/Sez. gen. del 29 luglio 2021. Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie. Roma, 26 settembre 2021 L'Avvocato dello Stato: Feola Il vice avvocato generale dello Stato: Mariani