N. 205 SENTENZA 7 - 28 ottobre 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Locazioni di immobili urbani - Procedimento per convalida di  sfratto
  per morosita' - Speciale sanatoria (termine cosiddetto di grazia) -
  Condizioni -  Necessita'  di  pagare  integralmente,  oltre  quanto
  dovuto per canoni e oneri accessori, anche per le spese processuali
  - Denunciata sproporzione sul diritto di abitazione  dell'intimato,
  disparita' di trattamento,  nonche'  violazione  del  principio  di
  solidarieta' e del giusto processo - Manifesta  infondatezza  delle
  questioni. 
Locazioni di immobili urbani - Procedimento per convalida di  sfratto
  per morosita' - Facolta' e non obbligo, per il conduttore intimato,
  di nominare un avvocato nella  fase  sommaria  del  procedimento  -
  Denunciata disparita' tra le due parti processuali, violazione  del
  dovere di solidarieta'  e  del  principio  del  giusto  processo  -
  Inammissibilita' delle questioni. 
- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art.  55,  quinto  comma;  codice  di
  procedura civile, artt. 660, sesto comma, e 663. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 111. 
(GU n.44 del 3-11-2021 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,   Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  55,  quinto
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), e degli artt. 660, sesto comma, e 663 del codice
di procedura civile, promossi dal Tribunale ordinario di  Modena  con
ordinanze  del  15  aprile  e   del   3   ottobre   2019,   iscritte,
rispettivamente, ai numeri 73 e 74  del  registro  ordinanze  2020  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  27,  prima
serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 6  ottobre  2021  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    deliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 15 aprile 2019 (r.o. n. 73  del  2020),  il
Tribunale ordinario di Modena ha sollevato questioni di  legittimita'
costituzionale dell'art. 55, quinto  comma,  della  legge  27  luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle  locazioni  di  immobili  urbani),  in
riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione. 
    Il  giudice  rimettente  riferisce   che,   nell'ambito   di   un
procedimento per convalida di sfratto per  morosita',  il  conduttore
aveva ottenuto il termine cosiddetto di grazia  di  cui  all'art.  55
della legge n. 392 del 1978  e,  nel  rispetto  dello  stesso,  aveva
pagato i canoni e gli accessori, ma non anche  le  spese  processuali
comprese nell'importo complessivo fissato dal giudice. 
    In punto di rilevanza, il Tribunale di Modena evidenzia  che,  in
virtu' dell'orientamento consolidato della Corte di  cassazione,  per
il quale il conduttore entro il termine concesso e' tenuto  a  pagare
integralmente quanto dovuto per  canoni,  oneri  accessori  e  spese,
dovrebbe ritenere non integrata  la  speciale  sanatoria  di  cui  al
predetto art. 55. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva,
in riferimento all'art. 3 Cost., che, in una situazione  come  quella
sottoposta al proprio esame, la convalida dello  sfratto  inciderebbe
tuttavia  in  modo   sproporzionato   sul   diritto   di   abitazione
dell'intimato che ha sanato la morosita'  quanto  ai  canoni  e  agli
oneri accessori  e  determinerebbe  un'ingiustificata  disparita'  di
trattamento, poiche' negli  altri  giudizi  civili  le  spese  devono
essere recuperate successivamente alla definizione degli stessi. 
    Il Tribunale di Modena sottolinea, inoltre, che la necessita'  di
convalidare  lo  sfratto  anche  in  una  fattispecie   come   quella
sottoposta al proprio esame,  potrebbe  porsi  in  contrasto  con  il
principio di solidarieta' espresso dall'art. 2 Cost.,  principio  che
deve declinarsi, nell'esecuzione del rapporto negoziale, mediante  il
rispetto, da parte di entrambi i contraenti, degli obblighi di  buona
fede e correttezza. 
    Assume, infine, il giudice rimettente la violazione del principio
del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., inteso  come  presidio
contro l'esercizio  dell'azione  in  forme  eccedenti  rispetto  alla
tutela dell'interesse  sostanziale  con  compromissione  del  diritto
all'abitazione del conduttore, anche nelle ipotesi in cui,  a  fronte
di un obiettivo sforzo  dello  stesso,  date  le  sue  condizioni  di
difficolta', la lesione dell'interesse  economico  del  locatore  sia
soltanto eventuale, come nel caso in cui residui il  pagamento  delle
sole spese processuali che potrebbero essere corrisposte, secondo  le
regole proprie degli altri procedimenti civili, dopo  la  definizione
del giudizio. 
    2.- Con atto depositato in data 21 luglio 2020, e' intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  e  ha  chiesto  che  le
questioni vengano dichiarate manifestamente infondate in  riferimento
a tutti i parametri, atteso che, a differenza di  quanto  prospettato
dal giudice rimettente, la norma censurata e' espressione di un favor
normativo per il conduttore, poiche' deroga  in  via  eccezionale  ai
principi  generali  in  materia  di  risoluzione  per  inadempimento,
consentendo all'intimato di  beneficiare  di  un  ulteriore  termine,
rispetto  alla  scadenza   prevista   nel   contratto,   per   sanare
integralmente la morosita'. Proprio in forza di  questa  deroga  alle
regole ordinarie, e' ragionevole che il diritto vivente  pretenda  un
esatto e tempestivo adempimento entro il termine cosiddetto di grazia
in questione da  parte  del  conduttore  anche  rispetto  alle  spese
processuali, in quanto si tratta di somme spettanti al  locatore  che
ha  dovuto  promuovere  il   procedimento   di   sfratto   a   fronte
dell'inadempimento dell'intimato e non puo' essere cosi'  "costretto"
a proseguire il giudizio ovvero ad incardinarne un altro al solo fine
di recuperare dette spese. 
    L'interveniente assume, infine, la genericita' delle censure  del
Tribunale di  Modena  in  riferimento  alla  dedotta  violazione  del
principio del giusto processo di  cui  all'art.  111  Cost.,  poiche'
nella specie la legge ricollega direttamente determinati  effetti  al
verificarsi dei relativi presupposti senza attribuire  alcun  margine
di discrezionalita' all'autorita' giudiziaria. 
    3.- Con ordinanza del 3 ottobre 2019 (r.o. n. 74  del  2020),  il
Tribunale  di  Modena  ha   sollevato   questioni   di   legittimita'
costituzionale, in via gradata, degli artt. 660, sesto comma,  e  663
del codice di procedura civile nonche' dell'art.  55,  quinto  comma,
della legge n. 392 del 1978, in riferimento agli artt. 3,  24  e  111
Cost. 
    Il giudice rimettente riferisce che era stato incardinato dinanzi
a se' un procedimento di convalida di sfratto per morosita', relativo
ad un contratto di locazione ad uso abitativo, e  che  i  conduttori,
comparsi  personalmente  all'udienza   senza   l'assistenza   di   un
difensore, avevano dedotto di aver diritto al contributo pubblico per
la  morosita'  incolpevole  di  cui  all'art.   6,   comma   5,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia
di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno  alle  politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa integrazione guadagni
e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, nella
legge 28 ottobre 2013, n. 124; di aver consegnato a parte  locatrice,
tramite  un'agenzia  immobiliare,  il  relativo   modulo   in   vista
dell'acquisizione del necessario consenso; che  l'agenzia  non  aveva
loro restituito il modulo in quanto l'altra parte ne aveva  rifiutato
la sottoscrizione. 
    A fronte di tali difese del conduttore, era  stato  disposto  dal
giudice a quo un  ordine  di  esibizione  del  modulo  nei  confronti
dell'agenzia immobiliare, ordine rimasto  inevaso  e  reiterato  alla
successiva udienza,  nel  corso  della  quale  i  conduttori  avevano
chiesto e ottenuto il termine cosiddetto di grazia per  la  sanatoria
della morosita'. 
    Riferisce ancora in punto di fatto il Tribunale di Modena che, in
data  13  settembre  2019,  il  legale  rappresentante   dell'agenzia
immobiliare aveva depositato in cancelleria una  dichiarazione  nella
quale dava atto di aver consegnato ad uno degli intimanti  il  modulo
contenente la richiesta del conduttore  del  contributo  ex  art.  6,
comma 5, del d.l. n. 102 del 2013, come convertito, e che,  tuttavia,
tale modulo non era stato  sottoscritto  in  quanto  i  locatori  gli
avrebbero riferito di non voler prestare il loro consenso, necessario
per l'erogazione del contributo ai conduttori. 
    Persistendo la morosita' degli intimati,  all'udienza  cosiddetta
di verifica della sanatoria della stessa ex art. 55  della  legge  n.
392 del 1978,  parte  locatrice  insisteva  per  la  convalida  dello
sfratto. 
    4.- Cio' premesso, in punto di rilevanza, osserva il Tribunale di
Modena che, in conformita' al  diritto  vivente  sull'interpretazione
del predetto art. 55 della legge n. 392 del 1978, dovrebbe  procedere
alla convalida dell'intimato sfratto, non  essendo  stata  sanata  la
morosita' entro il termine concesso. 
    Quanto alla non manifesta  infondatezza,  il  giudice  rimettente
assume,  tuttavia,  la  violazione,  da  parte   delle   disposizioni
censurate,  degli  artt.  24  e  111  Cost.,   poiche'   l'emanazione
dell'ordinanza di convalida si porrebbe in contrasto con gli elementi
acquisiti nel corso del processo,  atteso  che  il  mancato  consenso
della parte locatrice  ha  impedito  ai  conduttori  di  accedere  ai
contributi pubblici per la morosita' incolpevole. Si sarebbe  di  qui
determinata  una  situazione  processuale  pregiudizievole   per   il
conduttore, dipendente soltanto dalla disparita'  tra  le  due  parti
processuali,  disparita'  che  deriverebbe   in   particolare   dalla
circostanza che i locatori erano assistiti da un difensore tecnico  e
i conduttori no,  stante  la  mera  facolta',  e  non  l'obbligo,  di
nominare  un  avvocato  per  l'intimato  nella  fase   sommaria   del
procedimento. 
    5.- Con atto depositato in data 21 luglio 2020, e' intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale,  deducendo,  in  via  pregiudiziale,
l'inammissibilita' per difetto di rilevanza delle censure, poiche' le
stesse sarebbero meramente  ipotetiche,  atteso  che  non  potrebbero
individuarsi in alcun passaggio dell'ordinanza di rimessione elementi
tali da far ritenere che, in  caso  di  assistenza  da  parte  di  un
difensore  tecnico,  si  sarebbe   potuta   evitare   una   pronuncia
sfavorevole a carico della parte conduttrice. 
    Nel merito, l'interveniente ha dedotto la  non  fondatezza  delle
questioni sollevate, sia per  l'ampia  discrezionalita'  della  quale
gode il  legislatore  processuale  nell'individuazione  del  tipo  di
controversie nelle  quali  e'  necessaria  l'assistenza  tecnica  del
difensore, sia perche', in ogni caso, la difesa personale non  e'  un
obbligo, bensi' una facolta' che la parte esercita liberamente, senza
che possa incidere per i meno abbienti la preoccupazione di sostenere
gli  oneri  economici  correlati  al  mandato  difensivo,  stante  la
possibilita'  di  beneficiare,  ricorrendone   i   presupposti,   del
patrocinio a spese dello Stato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 15 aprile 2019 (r.o. n. 73  del  2020),  il
Tribunale ordinario di Modena ha sollevato questioni di  legittimita'
costituzionale dell'art. 55, quinto  comma,  della  legge  27  luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle  locazioni  di  immobili  urbani),  in
riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione. 
    Il  giudice  rimettente  riferisce,  in  punto  di  fatto,   che,
nell'ambito  di  un  procedimento  per  convalida  di   sfratto   per
morosita', il conduttore aveva  ottenuto  il  termine  cosiddetto  di
grazia per la relativa sanatoria, provvedendo al pagamento dei canoni
e degli accessori, ma non  anche  delle  spese  processuali  comprese
nell'importo complessivo fissato dal giudice. 
    Di qui, il Tribunale  di  Modena,  in  virtu'  della  consolidata
interpretazione nel diritto vivente dell'art. 55 della legge  n.  392
del 1978, nel senso che il conduttore entro il  termine  concesso  e'
tenuto  a  pagare  integralmente  quanto  dovuto  per  canoni,  oneri
accessori e spese processuali, dovrebbe escludere il  perfezionamento
della speciale  sanatoria  di  cui  all'art.  55  e  poi  convalidare
l'intimato sfratto  o  comunque  ritenere  risolto  il  contratto  di
locazione. 
    Dubita,  quindi,  il  giudice   rimettente   della   legittimita'
costituzionale  della  disposizione  censurata  in  primo  luogo   in
riferimento  all'art.  3   Cost.,   atteso   che   l'emanazione   del
provvedimento di convalida ove residui il pagamento delle sole  spese
processuali, da un  lato,  inciderebbe  in  modo  sproporzionato  sul
diritto di abitazione dell'intimato e, da un altro, comporterebbe una
disparita' di trattamento in danno dello stesso rispetto  agli  altri
giudizi civili nei quali la parte vittoriosa puo' recuperare le spese
solo dopo la definizione degli stessi. 
    Il Tribunale di  Modena  dubita,  inoltre,  della  compatibilita'
dell'art. 55, quinto comma, della  legge  n.  392  del  1978  con  il
principio di solidarieta' espresso dall'art. 2 Cost., principio  che,
come  riconosciuto   ormai   da   tempo   nella   giurisprudenza   di
legittimita',   deve   declinarsi,   nell'esecuzione   del   rapporto
negoziale, mediante il rispetto, da parte di entrambi  i  contraenti,
degli obblighi di buona fede  e  correttezza  che  ne  presidiano  lo
svolgimento. 
    Assume infine il  rimettente  la  violazione  del  principio  del
giusto processo di cui  all'art.  111  Cost.,  inteso  come  presidio
contro  l'esercizio  dell'azione  in  forme  eccedenti,  o  devianti,
rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, come chiarito  dalla
giurisprudenza di legittimita', laddove la predetta norma  impone  la
risoluzione del contratto, con conseguente compromissione del diritto
all'abitazione del conduttore, anche nelle ipotesi in cui,  a  fronte
di un obiettivo sforzo  dello  stesso,  date  le  sue  condizioni  di
difficolta', la lesione dell'interesse  economico  del  locatore  sia
soltanto eventuale, come nel caso in cui residui  solo  il  pagamento
delle spese processuali che potrebbero essere corrisposte secondo  le
regole proprie degli altri procedimenti civili  dopo  la  definizione
del giudizio. 
    2.- Con ordinanza del 3 ottobre 2019 (r.o. n. 74  del  2020),  il
Tribunale  di  Modena  ha   sollevato   questioni   di   legittimita'
costituzionale, in via gradata, degli artt. 660, sesto comma,  e  663
del codice di procedura civile e dell'art. 55,  quinto  comma,  della
legge n. 392 del 1978, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. 
    Il  giudice  rimettente  riferisce   che,   nell'ambito   di   un
procedimento per convalida di sfratto per morosita', relativo  ad  un
contratto di locazione  ad  uso  abitativo,  i  conduttori,  comparsi
personalmente  all'udienza   avevano   formulato   alcune   deduzioni
afferenti il proprio diritto al contributo pubblico per la  morosita'
incolpevole di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge  31  agosto
2013, n. 102 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU,  di  altra
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle  politiche  abitative  e  di
finanza  locale,  nonche'  di  cassa  integrazione  guadagni   e   di
trattamenti  pensionistici),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 28 ottobre 2013, n. 124, contributo  del  quale  non  avrebbero
tuttavia potuto beneficiare in  quanto,  come  riferito  dall'agenzia
immobiliare incaricata, parte locatrice non avrebbe  sottoscritto  il
relativo modulo implicante il necessario consenso  della  stessa  per
l'erogazione del predetto contributo. 
    All'udienza successiva, rimasto inevaso e reiterato  l'ordine  di
esibizione del  modulo  nei  confronti  dell'agenzia  immobiliare,  i
conduttori avevano chiesto e ottenuto il termine cosiddetto di grazia
per la sanatoria della morosita'. 
    Solo  poco  prima  dell'udienza  volta  alla  verifica  di   tale
sanatoria  era  stata  depositata,  in  ottemperanza  all'ordine   di
esibizione, una dichiarazione del legale rappresentante  dell'agenzia
che aveva confermato le deduzioni degli intimati. Peraltro, stante la
persistente morosita' degli stessi, alla predetta udienza  cosiddetta
di verifica la parte  locatrice  insisteva  per  la  convalida  dello
sfratto. 
    Il Tribunale di Modena  assume  la  violazione,  da  parte  delle
disposizioni censurate, degli  artt.  3,  24  e  111  Cost.,  poiche'
l'emanazione dell'ordinanza di convalida dello  sfratto  per  mancata
sanatoria della morosita' si porrebbe in contrasto con  gli  elementi
acquisiti nel corso del processo, in  virtu'  dei  quali  il  mancato
consenso della parte locatrice ha impedito ai conduttori di  accedere
ai  contributi  pubblici  per   la   morosita'   incolpevole,   cosi'
determinando  una  situazione  processuale   per   essi   sfavorevole
dipendente soltanto dalla disparita' tra le  due  parti  processuali.
Tale disparita' deriverebbe, in particolare, dalla circostanza che  i
locatori erano assistiti da un difensore e non invece  i  conduttori,
stante la mera facolta' e non l'obbligo, per l'intimato, di  nominare
un avvocato nella fase sommaria del procedimento. 
    In particolare, la mancanza della difesa tecnica avrebbe impedito
ai conduttori di  dedurre  adeguatamente,  sul  piano  giuridico,  il
dovere degli intimanti, in un'ottica di  solidarieta'  e  buona  fede
nell'esecuzione del rapporto negoziale, di fornire  il  consenso  per
l'accesso  al  contributo  pubblico  per  la  morosita'  incolpevole,
istituto la cui ratio, analoga a quella dell'art. 55 della  legge  n.
392 del 1978, e' quella di consentire al conduttore  la  prosecuzione
della locazione ad uso abitativo anche in situazioni di difficolta'. 
    Secondo quanto evidenziato dal giudice a quo, i conduttori,  solo
se assistiti da un legale, avrebbero potuto difendersi adeguatamente,
ad esempio opponendosi sin dalla prima udienza alla  convalida  dello
sfratto, facendo leva  sul  proprio  diritto  al  contributo  per  la
morosita' incolpevole e sulla mancata cooperazione  dei  locatori  ai
fini  dell'ottenimento  dello  stesso  ovvero  deducendo  all'udienza
cosiddetta di verifica il nesso causale tra  l'omessa  ricezione  del
contributo, dovuta a tale mancata cooperazione, e la  violazione  del
termine per la sanatoria della morosita'. 
    3.- Le questioni sollevate dalle  due  ordinanze  di  rimessione,
seppur diverse, sono comunque connesse per  la  parziale  coincidenza
delle norme censurate e dei parametri evocati. 
    Possono quindi essere riuniti, per  essere  decisi  con  un'unica
sentenza, i due giudizi incidentali. 
    4.-  Le  questioni  sollevate  dal  Tribunale  di   Modena,   con
l'ordinanza  iscritta  al  n.  73  reg.  ord.  dell'anno  2020,  sono
manifestamente infondate. 
    Questa Corte, infatti, con la sentenza n. 79 del 2020 si e'  gia'
pronunciata  sulle  stesse  a  fronte  di  altre  due  ordinanze   di
rimessione, di analogo tenore, del medesimo Tribunale di Modena. 
    In particolare, anche con riferimento alla problematica  -  nella
fattispecie concreta all'esame  del  giudice  a  quo  -  relativa  al
mancato  pagamento  delle  sole  spese  processuali  da   parte   del
conduttore entro il termine cosiddetto di  grazia,  questa  Corte  ha
ritenuto non fondate le  questioni  di  legittimita'  costituzionale,
sollevate con riferimento agli stessi parametri di cui agli artt.  2,
3 e 111 Cost., dell'art. 55 della legge n.  392  del  1978,  laddove,
come costantemente interpretato nella giurisprudenza di legittimita',
comporta che non possa darsi sanatoria giudiziale della morosita' ove
il pagamento di quanto  dovuto  dall'intimato  a  titolo  di  canoni,
interessi e spese non sia tempestivo e integrale. A tal  riguardo  ha
osservato che «[i]l  legislatore  ha  incluso  le  spese  processuali
nell'importo complessivo perche' operi, in favore del conduttore,  la
speciale sanatoria in sede giudiziale del quinto comma dell'art.  55,
nel contesto di un bilanciamento complessivo  delle  posizioni  delle
parti e in considerazione del "sacrificio" richiesto al locatore  che
non ottiene, alla prima udienza,  la  convalida  dell'intimazione  di
sfratto, pur persistendo in quel  momento  la  morosita'  e  mancando
l'opposizione dell'intimato», sottolineando, altresi', che «[r]ientra
nella  discrezionalita'  del  legislatore  modellare   gli   istituti
processuali,  soprattutto  quando   hanno   carattere   speciale   ed
eccezionale, come appunto e' la sanatoria in sede giudiziale prevista
dalla disposizione censurata». 
    Fermo  restando  il  mancato   perfezionamento   della   speciale
sanatoria di cui al predetto art. 55, quinto comma,  della  legge  n.
392 del 1978, unica disposizione censurata, anche nell'ipotesi in cui
residui soltanto il pagamento delle spese  processuali,  e'  comunque
rimesso alla valutazione del giudice  del  procedimento  la  verifica
della sussistenza delle condizioni richieste per la  convalida  dello
sfratto secondo il codice di rito, in particolare nella parte in  cui
l'art. 663, terzo comma, cod. proc. civ., prescrive che «la convalida
e' subordinata all'attestazione in giudizio del locatore  o  del  suo
procuratore  che  la  morosita'  persiste»  (ex  plurimis,  Corte  di
cassazione, sezione terza civile, sentenza 11 gennaio 2001, n. 332). 
    5.- Le questioni sollevate dallo stesso Tribunale di Modena,  con
l'ordinanza iscritta al n. 74 reg. ord. dell'anno 2020,  sono  invece
inammissibili. 
    6.- Il giudice rimettente lamenta - con riferimento ai  parametri
sopra indicati e soprattutto in relazione  al  principio  del  giusto
processo (art. 111, secondo comma, Cost.)  -  l'asimmetria  difensiva
delle  parti  laddove  l'intimato  compaia  personalmente,  come   e'
facoltizzato a fare  secondo  l'espressa  previsione  dell'art.  660,
sesto  comma,  cod.  proc.  civ.,  che  cio'  consente   «[a]i   fini
dell'opposizione e del  compimento  delle  attivita'  previste  negli
articoli da 663 a 666». 
    La  parte  intimata,  comparsa  in  giudizio,  puo',   senza   il
patrocinio prescritto in  generale  dall'art.  82  cod.  proc.  civ.,
compiere personalmente, nel procedimento di  convalida,  tipici  atti
defensionali, che normalmente appartengono all'attivita' della difesa
tecnica mediante un procuratore legalmente esercente. In  particolare
l'intimato, comparso in  udienza,  puo'  personalmente  sia  proporre
l'opposizione alla richiesta di convalida dello sfratto (ex art.  663
cod. proc. civ.), sia sollevare eccezioni, quali esse siano (ex  art.
665 cod.  proc.  civ.),  le  quali,  se  fondate  su  prova  scritta,
precludono al  giudice  di  pronunciare,  su  istanza  del  locatore,
ordinanza  non  impugnabile   di   rilascio   dell'immobile   locato,
immediatamente esecutiva. 
    Assume il giudice rimettente che,  allorche'  l'intimato  compaia
personalmente, e non gia' con  il  patrocinio  di  un  difensore,  ci
sarebbe un'asimmetria, che ridonderebbe in violazione soprattutto del
principio del giusto  processo,  declinato  come  necessaria  parita'
delle parti (art.  111,  secondo  comma,  Cost.),  in  ragione  della
circostanza che, mentre la parte attrice intimante (il  locatore)  e'
assistita necessariamente da un  avvocato  (ex  art.  82  cod.  proc.
civ.), l'intimato, parte convenuta (il conduttore), e' -  seppur  per
sua libera scelta - senza difesa tecnica; cio'  ne  pregiudicherebbe,
in  concreto,  la  tutela  giurisdizionale  ove  vengano  in  rilievo
problematiche giuridicamente complesse. 
    7.- Orbene, questa situazione processuale, che il giudice  a  quo
ritiene contraria agli  evocati  parametri,  si  e'  presentata,  nel
giudizio principale, gia' alla prima udienza  di  comparizione,  come
risulta chiaramente dall'ordinanza di rimessione nella quale  si  da'
atto che la parte intimata, comparsa personalmente, ha  eccepito  una
circostanza  di  fatto  (rifiuto  dei  locatori   di   attestare   la
stipulazione del contratto di locazione, con relativa  registrazione,
al fine dell'accesso del conduttore al fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli), la quale  avrebbe  potuto  essere  formulata  in
termini giuridici piu' puntuali  ove  la  parte  stessa  fosse  stata
assistita  da  difensore  abilitato.  Trattasi  del  fondo  istituito
dall'art. 6, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013, come convertito,  che
e'  previsto  in  favore  di  chi,  versando  in  una  situazione  di
sopravvenuta impossibilita' a  provvedere  al  pagamento  del  canone
locativo in ragione  della  perdita  o  consistente  riduzione  della
capacita' reddituale del nucleo familiare, e' destinatario di un atto
di intimazione  di  sfratto  per  morosita',  con  citazione  per  la
convalida, sempre che si tratti di un contratto di locazione  ad  uso
abitativo regolarmente registrato, erogato con decreto del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo  2016,  recante  «Fondo
nazionale  destinato  agli  inquilini  morosi  incolpevoli   di   cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124.
Riparto annualita' 2016 (59,73 milioni)». 
    Cio' nonostante, il giudizio e' proseguito in  ulteriori  udienze
di rinvio dal momento che il  giudice,  senza  neppure  precisare  se
l'eccezione della parte intimata potesse essere,  o  no,  qualificata
come opposizione alla convalida, ha proceduto  adottando  -  peraltro
d'ufficio, con una sorta di "soccorso istruttorio" (al punto  che  la
stessa ordinanza di rimessione parla di «obiettiva forzatura del dato
normativo») - l'ordine di esibizione al terzo ai sensi dell'art.  210
cod. proc. civ. per acquisire la documentazione  utile  a  supportare
tale eccezione. 
    Tuttavia, all'udienza successiva, la parte intimata ha chiesto  e
ottenuto il termine di grazia di cui all'art. 55 della legge  n.  392
del 1978 con ulteriore rinvio dell'udienza. 
    Infine, solo in  sede  di  udienza  cosiddetta  di  verifica,  il
giudice - chiamato ad accertare se si fosse perfezionata,  o  no,  la
fattispecie della speciale sanatoria della morosita' prevista da tale
ultima disposizione -  ha  sollevato  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale senza affatto indicare quale rilevanza esse  potessero
ormai  avere  in  uno  stadio  cosi'  avanzato  del  procedimento  di
convalida. 
    8.- Si ha quindi  che  dette  questioni  risultano  essere  state
sollevate  solo  nel  corso  dell'udienza  fissata  per  la  verifica
dell'esatto adempimento del conduttore a  seguito  della  concessione
del termine di grazia, ossia in  un  momento  processuale  nel  quale
un'eventuale pronuncia di accoglimento di questa Corte,  nei  termini
(peraltro perplessi) indicati dal giudice  rimettente,  non  potrebbe
produrre alcuna incidenza per la definizione del giudizio. 
    Invero, per un  verso,  con  la  richiesta  del  termine  di  cui
all'art. 55 della legge n. 392 del 1978,  il  conduttore  mostra  una
voluntas solvendi incompatibile con l'opposizione alla convalida (tra
le molte, Corte di  cassazione,  sezione  terza  civile,  sentenze  7
ottobre 2008, n. 24764 e 23 dicembre 2003, n. 19772) e, per un altro,
una volta spirato il predetto termine  senza  che  sia  stata  pagata
integralmente la somma fissata dal giudice, tale  circostanza  assume
rilievo  nel  senso  di  escludere  la  eccezionale  sanatoria  della
morosita' secondo quanto stabilito dall'art. 55 della  legge  n.  392
del 1978 (sentenza n. 79 del 2020). 
    Ne' il giudice rimettente si e'  confrontato,  eventualmente  per
disattenderla, con la richiamata giurisprudenza di  legittimita'  che
ritiene la richiesta  del  termine  di  grazia  non  compatibile  con
l'opposizione alla convalida e  comunque  ne  comporta  la  implicita
rinuncia. 
    A cio' si aggiunge la sostanziale contraddittorieta' del  petitum
perche' da una parte il giudice rimettente chiede  di  eliminare  del
tutto, nell'art. 660, sesto comma, cod. proc. civ.,  la  possibilita'
che «ai  fini  dell'opposizione  e  del  compimento  delle  attivita'
previste  negli  articoli  da  663  a  666   [sia]   sufficiente   la
comparizione personale dell'intimato». 
    D'altra parte vorrebbe, invece,  che  la  comparizione  personale
dell'intimato, che ne abbia pregiudicato la difesa,  escluda  di  per
se' la convalida dello sfratto ai sensi dell'art. 663 cod. proc. civ.
e parimenti escluda la risoluzione del contratto  di  locazione  ove,
concesso il termine di grazia ai sensi dell'art. 55  della  legge  n.
392 del 1978, sia mancato il pagamento integrale della  somma  a  tal
fine fissata dal giudice. 
    9.-  In  definitiva,  l'insufficiente  e  perplessa   motivazione
dell'ordinanza di rimessione quanto alla rilevanza delle questioni di
legittimita' costituzionale, sollevate in sede di cosiddetta verifica
della sanatoria della morosita' entro il concesso termine di  grazia,
inficia irrimediabilmente la loro ammissibilita'. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 55, quinto comma,  della  legge
27 luglio 1978,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili
urbani), sollevate, in riferimento  agli  artt.  2,  3  e  111  della
Costituzione, dal Tribunale  ordinario  di  Modena,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 660, sesto comma,  e  663  del  codice  di
procedura civile e dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 392 del
1978, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24  e  111  Cost.,  dal
Tribunale di Modena, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA