PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 ottobre 2021 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  Potenziamento
del  servizio  di  pubblica  utilita'  1500.  (Ordinanza   n.   804).
(21A06585) 
(GU n.266 del 8-11-2021)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e'  stato  prorogato  fino  al  31
gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del  13  gennaio
2021 che ha prorogato il citato stato di emergenza fino al 30  aprile
2021 e la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021  che
ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino  al  31
luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23  luglio  2021,  n.  105,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26  marzo  2020,  n.
658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile
2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e  667  del  22
aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n.
673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020,  n.  684  del  24
luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n.
691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto  2020,  n.  693  del  17
agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020,
n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707  del  13
ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020,
n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715  del
25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre
2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre  2020,  n.  728  del  29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n.  735  del  29  gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2  febbraio  2021,  738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio  2021,  n.  740  del  12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742  del  16  febbraio
2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17  marzo  2021,  n.
752 del 19 marzo 2021, n. 768 del 14  aprile  2021,  n.  772  del  30
aprile 2021, n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n.
777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio  2021,  n.  781  del  28
maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n.
787 del 23 agosto 2021, n. 790 del 3 settembre 2021,  n.  791  del  3
settembre 2021 e n. 794 del  7  settembre  2021  recanti:  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 414 del 7 febbraio 2020, recante la nomina del segretario generale
del Ministero della salute quale soggetto attuatore per  la  gestione
delle attivita' connesse alla  gestione  dell'emergenza  relativa  al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 13 febbraio 2020, n. 635,  con  la  quale  e'  stata  autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale, intestata al segretario
generale del Ministero della salute, quale «Soggetto attuatore» degli
interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del  3  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
rep. n. 532 del 18 febbraio  2020  recante  integrazione,  compiti  e
funzioni del soggetto attuatore; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 e, in particolare, l'art. 1, con  il
quale il soggetto attuatore di cui al citato  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020,
e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dei poteri di  cui
all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  e'  stato
autorizzato ad affidare in  outsourcing,  per  il  potenziamento  del
Servizio 1500-numero di pubblica utilita', relativo all'infezione  da
nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di contact center di  primo
livello; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 716 del 26  novembre  2020,  n.
736 del 30 gennaio 2021, n. 772 del 30 aprile 2021 e n.  786  del  31
luglio 2021 con le quali, tra l'altro, il citato  soggetto  attuatore
e' stato autorizzato a prorogare  l'affidamento  in  outsourcing  del
servizio di contact center di primo livello per il potenziamento  del
Servizio 1500 di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020 fino al
termine dello stato di emergenza; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  14  maggio
2021, registrato alla Corte dei conti  in  data  20  maggio  2021  al
foglio n. 1789, con il quale e' stato nominato  il  nuovo  segretario
generale del Ministero della salute; 
  Tenuto conto che e' stato  registrato,  nel  corso  della  stagione
estiva, un imprevisto  e  significativo  aumento  delle  chiamate  al
numero di pubblica utilita' - 1500 in considerazione  delle  numerose
richieste di  informazioni  da  parte  dei  cittadini  relative  alle
certificazioni  verdi  che  ha  reso   necessario   e   improrogabile
l'incremento degli operatori del contact center del servizio di primo
livello 1500 con conseguente aumento dei costi; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  recante  «misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening» ed, in particolare, l'art. 7, che ha modificato l'art.  1,
comma 621-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»,  il  quale  prevede  che  «il
Ministero della salute assicura il servizio  di  assistenza  tecnica,
mediante  risposta   telefonica   o   di   posta   elettronica,   per
l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9
del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  quale  servizio
supplementare  rispetto  a  quello  di   contact   center   reso   in
potenziamento del Servizio 1500-numero di pubblica utilita',  di  cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
civile dell'8 marzo  2020,  n.  645,  anche  ai  fini  dell'eventuale
integrazione dei rapporti negoziali in essere.  Per  il  servizio  di
assistenza tecnica  per  l'acquisizione  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 e' autorizzata per l'anno 2021, la spesa  di  4  milioni  di
euro.»; 
  Visto che il succitato art. 7 del decreto-legge 21 settembre  2021,
n. 127, ha, tra l'altro, previsto il  passaggio  delle  attivita'  in
tema  di  acquisizione  delle  certificazioni  verdi  Covid-19  dalla
competente   struttura   per   l'innovazione   tecnologica    e    la
digitalizzazione della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  al
Ministero della salute in potenziamento del Servizio 1500 - numero di
pubblica anche  ai  fini  dell'eventuale  integrazione  dei  rapporti
negoziali in essere e la copertura finanziaria dei relativi oneri; 
  Considerato che l'acquisizione di tali nuove competenze comporta un
ulteriore incremento dei costi in considerazione  dell'aumento  delle
chiamate al Servizio 1500-numero di pubblica utilita'; 
  Ravvisate  le  caratteristiche  della  indifferibilita'  e  urgenza
dell'ampliamento e dell'integrazione del  citato  Servizio  1500  che
costituisce pubblico servizio a tutela della  collettivita',  la  cui
interruzione  nel  vigente  periodo   di   emergenza   epidemiologica
determina un mancato adempimento  delle  misure  poste  in  essere  a
tutela della salute dei cittadini; 
  Considerato che  per  ragioni  di  interesse  pubblico  nonche'  di
celerita' ed efficienza delle prestazioni da erogare agli utenti,  si
rende necessario ampliare ed integrare l'attivita' di contact  center
di primo livello di detto servizio gia' affidato in outsourcing  alla
medesima  societa',  come  previsto  dal  richiamato   art.   7   del
decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127; 
  Tenuto conto che nella contabilita' speciale intestata al  soggetto
attuatore del Ministero della salute di cui  all'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020,
le risorse attualmente disponibili non coprono le ulteriori  esigenze
del suddetto servizio cosi' come attualmente strutturato; 
  Considerato che l'acquisizione di tale nuova competenza comporta un
ulteriore incremento dei  costi  dovuto  al  previsto  aumento  delle
chiamate al  numero  di  pubblica  utilita'  1500  e  che  il  citato
decreto-legge n. 127 del 2021 assegna risorse  per  la  copertura  di
parte dei costi dei nuovi servizi; 
  Vista la nota del Ministero della salute dell'8 ottobre 2021; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il soggetto attuatore del Ministero della salute e'  autorizzato
ad ampliare ed integrare, fino al 31 dicembre 2021,  il  servizio  di
contact center  di  primo  livello  attivato  ai  sensi  dell'art.  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
645 dell'8 marzo 2020 gia' affidato in outsourcing. 
  2. Il soggetto attuatore e' autorizzato ad incrementare le  risorse
della  contabilita'   speciale,   aperta   ai   sensi   dell'art.   2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
635 del 13 febbraio 2020, per sopperire anche  al  pregresso  aumento
dei costi del servizio di contact  center  di  primo  livello  dovuto
all'imprevista  intensificazione   delle   chiamate   dei   cittadini
pervenute al numero di pubblica utilita' 1500. 
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1  e  2,
quantificati nel limite massimo complessivo di euro 8.000.000,00  per
l'anno 2021, si provvede a valere sulla contabilita' speciale di  cui
alla citata ordinanza n. 635 del 2020. Il Ministero della  salute  e'
autorizzato a trasferire sulla predetta contabilita'  speciale  dette
risorse allocate sul  capitolo  4393  del  Centro  nazionale  per  la
prevenzione e il controllo delle malattie (CCM). Al  tale  fine,  per
l'anno 2021, il capitolo 4393 e' integrato per  un  importo  pari  ad
euro   4.200.000,00,   mediante   corrispondente    utilizzo    dello
stanziamento del Fondo di cui al capitolo 1084 istituito nello  stato
di previsione della spesa  del  Ministero  della  salute,  e  per  un
importo pari a 3.800.000,00 euro con le risorse  assegnate  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021. 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 ottobre 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio