N. 236 SENTENZA 24 novembre - 7 dicembre 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica  da
  COVID-19  -  Sospensione  delle  esecuzioni   e   inefficacia   dei
  pignoramenti  nei  confronti  degli  enti  del  Servizio  sanitario
  nazionale fino al 31 dicembre 2020 -  Denunciata  violazione  della
  tutela giurisdizionale dei diritti  dei  creditori,  del  principio
  della parita' delle  parti,  del  giudicato  costituzionale  -  Non
  fondatezza delle questioni. 
Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica  da
  COVID-19  -  Sospensione  delle  esecuzioni   e   inefficacia   dei
  pignoramenti  nei  confronti  degli  enti  del  Servizio  sanitario
  nazionale  fino  al  31  dicembre  2021-  Violazione  della  tutela
  giurisdizionale  dei  diritti  dei   creditori   -   Illegittimita'
  costituzionale. 
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
  nella legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 117, comma 4; decreto-legge
  31 dicembre 2020, n.  183,  convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 26 febbraio 2021, n. 21, art. 3, comma 8. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 136. 
(GU n.49 del 9-12-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  117,  comma
4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia,  nonche'  di  politiche
sociali   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 17  luglio  2020,  n.  77,
come modificato dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge  31  dicembre
2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione
della  decisione  (UE,  EURATOM)  2020/2053  del  Consiglio,  del  14
dicembre  2020,  nonche'  in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella  legge  26
febbraio 2021, n. 21, promossi dal Tribunale ordinario di Napoli  con
due ordinanze del 4 e 5 gennaio 2021,  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio  Calabria,  con
due ordinanze  del  31  marzo  2021  e  dal  Tribunale  ordinario  di
Benevento con ordinanza del 25 marzo 2021, iscritte, rispettivamente,
ai numeri 82, 89,  98,  99  e  153  del  registro  ordinanze  2021  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri  24,  25,
27 e 41, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visti gli atti di costituzione della Casa di Cura Villa  S.  Anna
spa e della  Coloplast  spa,  nonche'  gli  atti  di  intervento  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    uditi l'avvocato Raffaele Izzo per la Casa di Cura Villa S.  Anna
spa e l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del
Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica e nella camera di  consiglio  del  24
novembre 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 24 novembre 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 4 gennaio  2021,  iscritta  al  n.  82  del
registro  ordinanze  2021,  il  Tribunale  ordinario  di  Napoli   ha
sollevato questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  117,
comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77,  in
riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. 
    Il Tribunale espone di operare quale giudice  dell'esecuzione  in
una procedura espropriativa  a  carico  dell'Azienda  Ospedaliera  di
Rilievo  Nazionale  A.  Cardarelli,   instaurata   con   pignoramento
notificato nel luglio 2019 ad istanza  di  P.  F.  in  forza  di  una
sentenza di condanna emessa nel febbraio 2018 avente  ad  oggetto  il
risarcimento del danno da lui sofferto per la morte di un congiunto. 
    1.1.- Il rimettente  aggiunge  di  dover  emettere  ordinanza  di
assegnazione  della  somma,  avendo  il  terzo  pignorato,  tesoriere
dell'Azienda,  reso  dichiarazione  positiva  di  quantita'  a  norma
dell'art. 547 del codice di procedura civile e non risultando  attivo
il vincolo di impignorabilita' previsto dall'art. l del decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in  materia  sanitaria  e
socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, nella  legge  18
marzo 1993, n. 67. 
    Tuttavia,  ad  avviso  del  giudice   a   quo,   l'ordinanza   di
assegnazione non potrebbe essere emanata per la sopravvenienza  della
disposizione censurata, poiche' questa,  nel  contesto  delle  misure
urgenti di gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ha previsto
la  sospensione  delle  procedure  esecutive  e   l'inefficacia   dei
pignoramenti  nei  confronti  degli  enti  del   Servizio   sanitario
nazionale fino al 31 dicembre 2020. 
    1.2.- Il Tribunale sospetta che la disposizione  censurata  violi
l'art. 24 Cost., «atteso che  il  "sacrificio"  posto  a  carico  dei
creditori degli enti del servizio sanitario nazionale (sotto forma di
improcedibilita' delle azioni esecutive dagli stessi  gia'  promosse)
non appare "bilanciato" con la previsione di un sistema di  effettiva
tutela equivalente». 
    Sarebbe violato anche l'art. 111 Cost. «con riguardo al  concetto
della  "parita'  delle  armi",  atteso  che,  con   la   disposizione
censurata, il legislatore ha finito per introdurre una fattispecie di
ius singulare che - pur  originata  da  comprensibili  preoccupazioni
legate all'emergenza epidemiologica in corso  -  ha  determinato  uno
sbilanciamento fra due posizioni in gioco, esentando quella pubblica,
di   cui   lo   Stato   risponde   economicamente,   dagli    effetti
pregiudizievoli delle condanne giudiziarie subite». 
    1.3.-   Richiamata   la   giurisprudenza   costituzionale   sulle
condizioni di legittimita' delle previsioni di "blocco" delle  azioni
esecutive, e segnatamente il precedente di cui alla sentenza  n.  186
del 2013,  il  rimettente  considera  mancante,  in  particolare,  un
adeguato bilanciamento sostanziale del sacrificio processuale imposto
ai creditori. 
    Tale a suo avviso non  potrebbe  considerarsi  la  mera  facolta'
contestualmente riconosciuta alle Regioni di  chiedere  anticipazioni
di liquidita' alla Cassa depositi e prestiti,  peraltro  in  funzione
del pagamento dei soli debiti di natura  commerciale,  estranei  alla
fattispecie risarcitoria del giudizio principale. 
    1.4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni  inammissibili  o  non
fondate. 
    Secondo l'Avvocatura, la norma  censurata,  in  quanto  volta  al
recupero di liquidita' per  il  miglior  funzionamento  del  servizio
sanitario nella fase dell'emergenza pandemica, e' «giustificata,  sul
piano della ragionevolezza e della proporzionalita', dalla tutela del
bene della salute collettiva», di cui agli artt. 2 e 32 Cost. 
    La gravita' dell'emergenza sanitaria  renderebbe  la  fattispecie
imparagonabile con quella oggetto della sentenza  n.  186  del  2013,
quest'ultima connotata peraltro da un'assai  piu'  lunga  durata  del
"blocco" delle esecuzioni e dall'assenza di misure compensative. 
    Riguardo a tali  misure,  l'Avvocatura  osserva  che  la  Regione
Campania, con deliberazione di Giunta n. 332 del 30 giugno  2020,  ha
autorizzato il ricorso all'anticipazione di liquidita'  prevista  dal
d.l. n. 34 del 2020, in tal  modo  rendendo  possibile  a  P.  F.  di
ottenere il pagamento del suo credito per via alternativa  all'azione
esecutiva, «il che incide non solo sulla fondatezza  ma  anche  sulla
rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalita'». 
    1.5.- E' intervenuto in giudizio, con atto denominato  «[m]emoria
ad adiuvandum», F. M., il quale, senza  chiarire  a  che  titolo  sia
interessato alla vicenda,  ha  chiesto  dichiararsi  l'illegittimita'
costituzionale della disposizione censurata, «nella parte in cui  non
prevede che le  risorse  destinate  al  finanziamento  dell'emergenza
Covid-19 siano inserite fra quelle assolutamente impignorabili di cui
al   [d]ecreto   [m]inisteriale   di   individuazione   dei   servizi
indispensabili all'ente». 
    1.6.- L'Associazione Coordinamento  Ospedalita'  Privata  (ACOP),
ente rappresentativo di strutture  sanitarie  accreditate  presso  il
Servizio sanitario nazionale, ha depositato un'opinione  scritta,  in
qualita' di amicus curiae. 
    L'opinione - ammessa con decreto presidenziale del 6 ottobre 2021
- evoca anch'essa la sentenza n.  186  del  2013,  assumendo  che  la
disposizione  censurata,  per  essere  analoga  a  quella  dichiarata
costituzionalmente  illegittima  da  detta  pronuncia,  integri  «una
patente elusione del giudicato costituzionale». 
    2.- Con ordinanza del 5 gennaio  2021,  iscritta  al  n.  89  del
registro  ordinanze  2021,  il  Tribunale  ordinario  di  Napoli   ha
sollevato questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  117,
comma 4, del  d.l.  n.  34  del  2020,  come  convertito,  sempre  in
riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella procedura  espropriativa
a carico dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli  l  Centro,  instaurata
con pignoramento  notificato  nel  febbraio  2020  ad  istanza  della
DiaSorin spa in forza di un decreto ingiuntivo emesso nel giugno 2019
per il corrispettivo di forniture di laboratorio. 
    Il giudice a quo riferisce  che  il  terzo  pignorato,  tesoriere
dell'ente,  non  ha  reso  la  dichiarazione  di  quantita'   e   che
occorrerebbe quindi disporsi il prosieguo agli  effetti  della  ficta
confessio prevista dall'art. 548 cod. proc.  civ.,  al  che  osta  la
censurata disposizione. 
    2.1.- Gli argomenti addotti ricalcano quelli dell'ordinanza n. 82
del reg. ord. 2021, con l'aggiunta di uno specifico riferimento  alla
durata del "blocco" delle esecuzioni, che - essendo  stata  prorogata
fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 3, comma 8, del  decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di
termini legislativi, di realizzazione di  collegamenti  digitali,  di
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del
14 dicembre 2020, nonche' in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella  legge  26
febbraio 2021, n. 21 - si e' estesa per «un periodo di oltre un  anno
e mezzo, con significativa compressione del diritto dei creditori  di
procedere esecutivamente». 
    2.2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni  inammissibili  o  non
fondate,   spiegando   difese   analoghe   a   quelle    contrapposte
all'ordinanza n. 82 del reg. ord. 2021. 
    Evidenziata  la  necessita'  della  proroga  del   "blocco"   «in
considerazione del protrarsi delle  condizioni  straordinarie  legate
all'emergenza  sanitaria»,  l'Avvocatura  aggiunge  che   la   natura
commerciale del credito della DiaSorin spa ne assicura  il  pagamento
tramite l'anticipazione di liquidita' oggetto  della  delibera  della
Giunta regionale campana n. 332 del 30 giugno 2020. 
    3.- Con ordinanza del 31  marzo  2021,  iscritta  al  n.  98  del
registro ordinanze 2021, il Tribunale amministrativo regionale per la
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questioni
di legittimita' costituzionale dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34
del 2020, come convertito, modificato dall'art. 3, comma 8, del  d.l.
n. 183 del 2020, come convertito, per violazione degli artt.  3,  24,
primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. 
    Il rimettente espone di essere investito del giudizio  instaurato
dalla Casa di Cura Villa S. Anna spa per l'ottemperanza al  giudicato
formatosi su decreto ingiuntivo dalla stessa  ottenuto  nel  febbraio
2019 verso l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per  il
corrispettivo di prestazioni  erogate  in  regime  di  accreditamento
negli anni 2016 e 2017. 
    3.1.- Richiamata la prima ordinanza di rimessione  del  Tribunale
di Napoli, il TAR Calabria ne fa propri gli  argomenti,  declinandoli
con specifico riguardo alla proroga dell'efficacia della disposizione
censurata, che avrebbe determinato  «l'aggravamento  del  margine  di
incertezza in ordine all'an e al  quando  del  soddisfacimento  delle
legittime ragioni creditorie». 
    Per effetto della  proroga,  il  "blocco"  dell'azione  esecutiva
avrebbe  ecceduto  «i   canoni   della   proporzionalita'   e   della
ragionevolezza», anche perche', non essendo stato  in  corrispondenza
prorogato il termine entro  il  quale  le  Regioni  avrebbero  potuto
chiedere l'anticipazione di liquidita' in funzione del pagamento  dei
debiti commerciali, sarebbe stato reso «ancor piu' insoddisfacente  e
inadeguato il supposto e pur parziale meccanismo compensativo». 
    3.2.- Il rimettente evoca  il  parametro  di  cui  all'art.  111,
secondo comma, Cost., oltre che  sotto  il  profilo  dell'alterazione
della "parita' delle armi" tra parte pubblica e parte privata,  anche
per la negativa incidenza che il "blocco"  spiega  sulla  ragionevole
durata del processo esecutivo. 
    Con particolare riguardo alla disposizione di proroga, il giudice
a quo denuncia altresi' la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la
misura in favore degli enti sanitari sarebbe stata  irragionevolmente
protratta oltre il termine finale dello stato di emergenza e comunque
oltre quello stabilito per analoghe fattispecie (segnatamente, per «i
locatori    titolari    di    uno    sfratto    esecutivo»),    cio',
contraddittoriamente, «anche in danno dei soggetti creditori  a  loro
volta  coinvolti,  come  nel   caso   di   specie,   nella   gestione
dell'emergenza sanitaria». 
    3.3.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni  inammissibili  o  non
fondate,  spiegando  difese  analoghe  a  quelle  contrapposte   alle
ordinanze n. 82 e n. 89 del reg. ord. 2021 (al netto del  riferimento
alla delibera della Giunta regionale campana). 
    Sul tema della ragionevolezza della proroga,  l'interveniente  ne
assume la corrispondenza all'imprevedibile sviluppo  della  pandemia,
che avrebbe reso necessaria, a  tutela  dell'«ottimale  funzionamento
delle strutture sanitarie», una durata del "blocco" delle  esecuzioni
piu' ampia, sia in  termini  assoluti,  che  in  raffronto  ad  altre
fattispecie (segnatamente, quella delle esecuzioni  per  rilascio  di
immobili ad uso abitativo). 
    3.4.- Si e' costituita in giudizio la Casa di Cura Villa S.  Anna
spa, che ha chiesto accogliersi le questioni. 
    A sostegno delle proprie conclusioni, la parte evoca la  sentenza
di questa Corte n. 128 del 2021,  che  nel  frattempo  ha  dichiarato
l'illegittimita'   costituzionale   della   seconda   proroga   della
sospensione   delle   procedure   esecutive   inerenti   l'abitazione
principale  del  debitore,  anch'essa   disposta   come   misura   di
contenimento dell'emergenza epidemiologica. 
    La societa' aggiunge di  essere  un  concessionario  di  pubblico
servizio, quale gestore di una casa di cura accreditata, chiamata  ad
erogare  prestazioni  sanitarie  essenziali,   sicche'   la   mancata
remunerazione  determinata  dalla  paralisi  dell'esecuzione  forzata
illogicamente si sarebbe tradotta «in un vulnus nel funzionamento del
servizio sanitario pubblico, ovvero dello stesso  oggetto  dichiarato
dalla norma indubbiata». 
    Sarebbe poi irragionevole che il "blocco"  delle  esecuzioni  nei
confronti degli enti sanitari sia stato prorogato per un  anno  senza
alcuna modulazione, ne' vaglio giudiziale, e  nemmeno  la  riapertura
del termine per le istanze regionali di anticipazione di liquidita'. 
    4.- Con ordinanza del 31  marzo  2021,  iscritta  al  n.  99  del
registro ordinanze 2021, il Tribunale amministrativo regionale per la
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questioni
di legittimita' costituzionale analoghe per  oggetto  e  parametri  a
quelle formulate in pari data dallo stesso giudice. 
    Il rimettente espone di essere investito del ricorso di A. B. per
l'ottemperanza al giudicato su sentenza pronunciata nel dicembre 2018
recante  condanna  dell'Azienda  sanitaria  provinciale   di   Reggio
Calabria al pagamento di differenze retributive. 
    4.1.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni  inammissibili  o  non
fondate, con difese analoghe a quelle contrapposte  all'ordinanza  n.
98 del reg. ord. 2021. 
    5.- Con ordinanza del 25 marzo  2021,  iscritta  al  n.  153  del
registro ordinanze 2021,  il  Tribunale  ordinario  di  Benevento  ha
sollevato questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  117,
comma 4, del d.l. n. 34 del 2020,  come  convertito,  in  riferimento
agli artt. 24, 111 e 136 Cost. 
    Quale giudice dell'esecuzione in una  procedura  espropriativa  a
carico dell'Azienda sanitaria locale di Benevento,  instaurata  dalla
Coloplast spa in forza di un decreto ingiuntivo per il  corrispettivo
di forniture di materiale ospedaliero, il rimettente espone che,  pur
avendo il tesoriere dell'ente reso la dichiarazione di quantita', non
e' stato possibile emettere l'ordinanza di assegnazione della  somma,
in ragione della censurata disposizione. 
    5.1.- Il Tribunale di Benevento fa propri gli  argomenti  esposti
nelle ordinanze di rimessione del Tribunale di Napoli, alle quali  si
richiama;  aggiunge  tuttavia  l'evocazione  del  parametro  di   cui
all'art. 136 Cost., per  avere  la  norma  censurata  sostanzialmente
riprodotto quella  dichiarata  costituzionalmente  illegittima  dalla
citata sentenza n. 186 del 2013. 
    5.2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni  inammissibili  o  non
fondate. 
    L'interveniente spiega difese analoghe a quelle illustrate  negli
altri giudizi incidentali, pur senza fare riferimento  alla  delibera
assunta il 30 giugno 2020 dalla Giunta regionale  campana  in  ordine
all'anticipazione di liquidita'. 
    Al  fine  di  contrastare  la  denuncia  ex   art.   136   Cost.,
l'Avvocatura insiste sugli aspetti  differenziali  della  fattispecie
qui dedotta rispetto a quella oggetto della sentenza n. 186 del 2013. 
    5.3.- Si e' costituita in giudizio la Coloplast spa, aderendo per
intero agli argomenti del rimettente. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con due distinte ordinanze (reg. ord.  n.  82  e  n.  89  del
2021), il Tribunale ordinario di Napoli  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 117, comma 4, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,  sostegno
al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,    con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, in riferimento agli
artt. 24 e 111 della Costituzione. 
    Quale giudice dell'esecuzione instaurata da pignoramenti a carico
di enti sanitari - l'uno per risarcimento del danno da  morte  di  un
paziente (reg. ord. n. 82 del 2021) e l'altro  per  corrispettivo  di
forniture medicali (reg. ord.  n.  89  del  2021)  -,  il  rimettente
denuncia  di  non  poter  procedere  per  la   sopravvenienza   della
disposizione censurata, che, nel contesto  delle  misure  urgenti  di
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  ha  previsto  la
sospensione delle esecuzioni e  l'inefficacia  dei  pignoramenti  nei
confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
    1.1.- Il rimettente sospetta che la disposizione censurata  violi
l'art. 24 Cost., poiche' impone ai creditori degli enti  sanitari  un
sacrificio sotto forma di improcedibilita' delle azioni esecutive non
bilanciato  dalla  predisposizione  di   idonei   mezzi   di   tutela
sostitutiva;  sarebbe  altresi'  violato  l'art.   111   Cost.,   per
l'alterazione della "parita' delle  armi"  in  danno  dell'esecutante
privato e a favore dell'esecutato pubblico. 
    L'ordinanza n. 89 del reg. ord. 2021,  lamentando  la  violazione
dei  medesimi  parametri  sopra  indicati,  aggiunge  uno   specifico
riferimento all'eccessiva durata del "blocco", prorogata  -  mediante
modifica all'indicato art. 117, comma 4 - dal 31 dicembre 2020 al  31
dicembre 2021 ad opera dell'art. 3, comma  8,  del  decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di
termini legislativi, di realizzazione di  collegamenti  digitali,  di
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del
14 dicembre 2020, nonche' in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella  legge  26
febbraio 2021, n. 21. 
    2.- Con due distinte ordinanze (reg. ord.  n.  98  e  n.  99  del
2021), il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione
staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020,  come
convertito, modificato dall'art. 3, comma 8,  del  d.l.  n.  183  del
2020, come convertito, per violazione degli  artt.  3,  24,  primo  e
secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. 
    Il rimettente, in veste di giudice dell'ottemperanza al giudicato
formatosi su decreti ingiuntivi per il corrispettivo  di  prestazioni
d'opera  verso  enti  sanitari,  fa  propri  gli  argomenti   esposti
nell'ordinanza n. 82 del reg. ord. 2021, declinandoli con particolare
riguardo  alla  proroga  della   disposizione   censurata,   ritenuta
irragionevole e sproporzionata. 
    2.1.- Il giudice a quo evoca il parametro di  cui  all'art.  111,
secondo comma, Cost., oltre che  sotto  il  profilo  dell'alterazione
della "parita' delle armi" tra parte pubblica e parte privata,  anche
per la negativa incidenza che il "blocco"  spiega  sulla  ragionevole
durata del processo esecutivo. 
    Quanto alla proroga della misura, il rimettente denuncia altresi'
la   violazione   dell'art.   3   Cost.,   poiche'   sarebbe    stato
irragionevolmente superato lo stesso termine finale  dello  stato  di
emergenza e comunque quello stabilito  per  analoghe  fattispecie  di
sospensione delle esecuzioni,  cio'  peraltro,  contraddittoriamente,
anche in danno di creditori  partecipi  dello  sforzo  collettivo  di
contrasto alla pandemia. 
    3.- Il Tribunale ordinario di Benevento (reg.  ord.  n.  153  del
2021) ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
117,  comma  4,  del  d.l.  n.  34  del  2020,  come  convertito,  in
riferimento agli artt. 24, 111 e 136 Cost. 
    Il rimettente espone di  operare  quale  giudice  dell'esecuzione
instaurata con pignoramento in forza di un decreto ingiuntivo per  il
corrispettivo  di  forniture  di  materiale  ospedaliero,   procedura
sospesa per effetto della disposizione oggetto di censura. 
    3.1.- Fatti propri gli argomenti delle  ordinanze  di  rimessione
del Tribunale di Napoli, il Tribunale di Benevento evoca altresi'  il
parametro di  cui  all'art.  136  Cost.,  denunciando  che  la  norma
censurata   ha   sostanzialmente   riprodotto    quella    dichiarata
costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 186 del 2013. 
    4.- Le questioni sollevate dalle cinque ordinanze  di  rimessione
sono in larga parte coincidenti, sicche' i giudizi vanno riuniti, per
essere definiti con unica decisione. 
    5.- Nel giudizio di cui all'ordinanza n. 82 del reg. ord. 2021 e'
intervenuto ad adiuvandum F. M., senza tuttavia chiarire a che titolo
egli sia interessato dall'espropriazione forzata oggetto del giudizio
principale, nel quale creditore pignoratizio e' P. F. 
    L'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale - nel testo applicabile ratione temporis  -
stabilisce che «[n]ei giudizi in via incidentale possono  intervenire
i titolari di un interesse qualificato, inerente in  modo  diretto  e
immediato al rapporto dedotto in giudizio», sicche'  l'ammissibilita'
dell'intervento presuppone che l'incidenza sulla posizione soggettiva
dell'interveniente sia conseguenza immediata e  diretta  dell'effetto
che la pronuncia  della  Corte  determina  sul  rapporto  sostanziale
oggetto del giudizio a quo (da ultimo, sentenza n.  180  del  2021  e
allegata ordinanza letta all'udienza del 23 giugno 2021, sentenze  n.
128 e n. 46 del 2021). 
    Il silenzio  tenuto  da  F.  M.  sulla  consistenza  del  proprio
interesse preclude  ogni  verifica  sulla  natura  qualificata  dello
stesso, cioe' sulla sua diretta  e  immediata  inerenza  al  rapporto
dedotto nel  giudizio  a  quo,  sicche'  l'intervento  va  dichiarato
inammissibile. 
    6.- Nel giudizio di cui all'ordinanza n. 153 del reg.  ord.  2021
si e' costituita la  Coloplast  spa,  con  memoria  depositata  il  2
novembre 2021, sulla base della procura al difensore  rilasciata  per
il giudizio a quo,  nel  quale  la  societa'  e'  parte;  la  procura
speciale per il giudizio innanzi a questa Corte e'  stata  depositata
solo in data 3 novembre 2021. 
    Ai  sensi  dell'art.  3  delle  Norme  integrative  -  nel  testo
applicabile ratione temporis -,  la  costituzione  delle  parti  deve
avvenire  nel   termine   di   venti   giorni   dalla   pubblicazione
dell'ordinanza  di  rimessione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  mediante
deposito in cancelleria della procura speciale, apposta in calce o  a
margine dell'originale delle deduzioni. 
    Per  giurisprudenza  costante,  questo   termine   ha   carattere
perentorio (da ultimo, sentenze n. 75 del 2021, n. 135 e  n.  40  del
2020, n. 222 del 2018), ed e' violato  anche  se  la  parte  deposita
tardivamente la  procura  speciale,  trattandosi  di  un  adempimento
essenziale per la rituale costituzione in giudizio (sentenza  n.  126
del 2018). 
    Nella specie, l'ordinanza di rimessione e'  stata  pubblicata  in
Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre 2021,  e  quindi  la  Coloplast  spa
avrebbe dovuto costituirsi con deduzioni e procura speciale entro  il
2 novembre 2021: il deposito di quest'ultima in data 3 novembre  2021
risulta tardivo, sicche' la costituzione va dichiarata inammissibile. 
    7.- Intervenendo nei cinque giudizi  incidentali,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha  prospettato  l'inammissibilita'  delle
questioni per difetto  di  motivazione  sulla  rilevanza,  poiche'  i
rimettenti non  avrebbero  considerato  che  i  creditori  potrebbero
ottenere il soddisfacimento dei loro diritti per una via  alternativa
all'esecuzione forzata, segnatamente in virtu' dell'anticipazione  di
liquidita' cui le Regioni possono accedere presso la Cassa depositi e
prestiti, a norma dello stesso d.l. n. 34 del 2020. 
    7.1.- L'art. 115, comma 1, del d.l. n. 34 del  2020  ha  previsto
l'istituzione di un «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili», distinto in due sezioni, con
separate dotazioni, l'una «per debiti diversi da quelli finanziari  e
sanitari» e l'altra per i debiti degli «enti del  Servizio  Sanitario
Nazionale». 
    A norma del successivo art. 116, commi 1 e 4, gli enti  locali  e
le Regioni che, per carenza di  liquidita',  anche  a  seguito  della
situazione straordinaria derivante  dall'epidemia  da  COVID-19,  non
possono  far  fronte  ai  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili maturati  alla  data  del  31  dicembre  2019,  relativi  a
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni
professionali,  possono  chiedere  alla  Cassa  depositi  e  prestiti
un'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti,  a
valere sulla sezione per i debiti  diversi  da  quelli  finanziari  e
sanitari. 
    Analoga anticipazione possono chiedere, a  norma  del  successivo
art. 117, comma 5, le Regioni i cui enti sanitari, per la  situazione
straordinaria derivante dalla pandemia, non riescono a far fronte  ai
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati  alla  data
del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti
e a  obbligazioni  per  prestazioni  professionali,  e  in  tal  caso
l'anticipazione vale sulle risorse della sezione per i  debiti  degli
enti sanitari. 
    7.2.- I rimettenti non hanno ignorato l'esistenza  del  mezzo  di
tutela alternativa correlato a tale anticipazione di  liquidita',  ma
l'hanno giudicato inidoneo, poiche' la richiesta di provvista e' solo
in facolta' della singola Regione,  oltre  ad  essere  funzionale  al
pagamento dei soli debiti commerciali. 
    Trattasi di una  motivazione  non  implausibile,  che  supera  il
controllo "esterno" di ammissibilita' demandato a  questa  Corte  (da
ultimo, sentenze n. 207, n. 181, n. 59 e n. 32 del 2021). 
    7.3.- Anche  qualora  la  singola  Regione  abbia  esercitato  in
concreto la facolta' di chiedere l'anticipazione di liquidita' - cio'
che l'Avvocatura deduce nei giudizi promossi dal Tribunale di  Napoli
-, non si puo' dubitare della  rilevanza  delle  questioni,  giacche'
essa  concerne  l'applicazione  della  disposizione  censurata  e  la
pregiudizialita' rispetto alla definizione  del  processo  principale
(ex multis, sentenze n. 85 del 2020, n. 160 del 2019  e  n.  105  del
2018), non  necessariamente  gli  effetti  concreti  di  un'eventuale
pronuncia di illegittimita' costituzionale per le parti in causa  (ex
plurimis, sentenze n. 172 del 2021, n. 253 e n. 170 del 2019,  n.  20
del 2016). 
    8.-  Nel  merito,  va  innanzitutto  esaminata  la  denuncia   di
violazione, da parte dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020,
del giudicato di cui all'art. 136  Cost.,  questione  prioritaria  in
senso logico-giuridico (tra molte, sentenze n. 256 e n. 231 del 2020,
n. 57 del 2019 e n. 101 del 2018). 
    8.1.- La questione non e' fondata. 
    Il giudicato eluso  risiederebbe,  ad  avviso  del  Tribunale  di
Benevento, nella sentenza n. 186 del 2013,  poiche'  la  disposizione
ora in scrutinio riprodurrebbe quella  dichiarata  costituzionalmente
illegittima da tale sentenza. 
    E' sufficiente constatare tuttavia che oggetto della declaratoria
di illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza n. 186 del 2013
e'  stata  una  previsione  normativa  di  sospensione  delle  azioni
esecutive e inefficacia dei  pignoramenti  -  in  corso  di  giudizio
trasformata dal legislatore  in  una  previsione  di  estinzione  dei
pignoramenti  medesimi  -,  finalizzata  ad  assicurare  il  regolare
pagamento  dei  debiti  oggetto  di  ricognizione  per   le   Regioni
sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari. 
    La sentenza n. 186 del 2013 ha riguardato quindi una misura  solo
esteriormente analoga all'odierna (almeno  nella  versione  anteriore
alla  "estremizzazione"  da  misura  sospensiva  ad  estintiva),   ma
sostanzialmente  diversa  nei   presupposti   applicativi   e   nella
dimensione temporale, giacche' determinata da  storicizzate  esigenze
di rientro del disavanzo  sanitario,  del  tutto  estranee  a  quelle
imposte dall'emergenza pandemica da COVID-19. 
    E' quindi da escludere  la  violazione  del  giudicato  ai  sensi
dell'art. 136 Cost., che si ha  solo  quando  la  nuova  disposizione
mantiene in vita o ripristina gli effetti  della  medesima  struttura
normativa oggetto della pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale
(ex multis, sentenze n. 272 e n. 256 del 2020, n. 101  del  2018,  n.
231 del 2017 e n. 72 del 2013). 
    9.- Sono viceversa fondate le  questioni  sollevate  da  tutti  i
rimettenti in riferimento agli artt. 24 e  111  Cost.,  limitatamente
alla proroga dal 31  dicembre  2020  al  31  dicembre  2021,  di  cui
all'art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020. 
    9.1.- Non influisce  sul  thema  decidendum  la  circostanza  che
l'ordinanza n. 82 del reg. ord. 2021 - a differenza delle altre - non
contenga richiami specifici alla disposizione di proroga. 
    Questa e' intervenuta dopo la  data  di  deliberazione  di  detta
ordinanza (20 dicembre 2020), e quindi costituisce, rispetto ad essa,
ius   superveniens,   che   ha   tuttavia   aggravato,   non    certo
ridimensionato, il vulnus denunciato dal rimettente. 
    Pertanto, come questa Corte ha affermato nella  sentenza  n.  213
del 2021 riguardo ad analoga fattispecie, le questioni possono essere
riferite, negli stessi termini, anche alla disposizione sopravvenuta,
comunque oggetto delle censure degli altri giudici a quibus. 
    Occorre quindi verificare se l'art. 117, comma 4, del d.l. n.  34
del 2020 violi  i  parametri  di  cui  agli  artt.  24  e  111  Cost.
nell'estensione cronologica determinata dall'art.  3,  comma  8,  del
d.l. n. 183 del 2020. 
    9.2.- Come anticipato, l'art. 117, comma 4, del d.l.  n.  34  del
2020  stabilisce  che,  «[a]l  fine  di  far  fronte  alle   esigenze
straordinarie ed urgenti  derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19
nonche' per assicurare al Servizio sanitario nazionale la  liquidita'
necessaria  allo  svolgimento  delle  attivita'  legate  alla  citata
emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti  commerciali»,
nei confronti  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  «non
possono essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive»  (primo
periodo); «[i] pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle  rimesse
finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del  proprio  Servizio
sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in  vigore
del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta  data
e non vincolano  gli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale  e  i
tesorieri», i quali possono quindi disporre delle relative somme  per
le finalita' di gestione dell'emergenza sanitaria e il pagamento  dei
debiti (secondo periodo); «[l]e disposizioni del  presente  comma  si
applicano fino al 31 dicembre 2021» (terzo periodo). 
    Su quest'ultimo periodo ha inciso la modifica apportata dall'art.
3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020, che  alla  scadenza  originaria
del 31 dicembre 2020 ha sostituito quella del 31 dicembre 2021. 
    9.3.- Questa Corte si  e'  gia'  pronunciata  sulla  legittimita'
costituzionale di alcune disposizioni di sospensione delle  procedure
esecutive,  emanate  nell'ambito  della   legislazione   emergenziale
seguita al diffondersi della pandemia da COVID-19. 
    9.3.1.-  Nel  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale,   per
violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, primo e  secondo  comma,
Cost., dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020 - recante  la
proroga dal 31 dicembre 2020 al  30  giugno  2021  della  sospensione
delle  procedure  aventi  ad  oggetto  l'abitazione  principale   del
debitore -, la sentenza n. 128 del 2021 ha ribadito che la tutela  in
executivis  e'  componente  essenziale  del  diritto  di  accesso  al
giudice,  sicche'  la  sospensione  delle  procedure  esecutive  deve
costituire  un  evento  eccezionale,  sorretto  da   un   ragionevole
bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto. 
    Tale sentenza ha rimarcato  che,  se  l'irrompere  dell'emergenza
pandemica da COVID-19 puo' aver giustificato in  una  prima  fase  il
sacrificio  dei  creditori  procedenti  sulla  base  di  un  criterio
applicativo «a maglie larghe», la proroga  della  misura  nelle  fasi
successive avrebbe richiesto da parte del legislatore una  riedizione
e un affinamento del bilanciamento sotteso alla  misura,  poiche'  la
sua invarianza cristallizza un pregiudizio individuale  che  dovrebbe
essere invece strettamente limitato nel tempo. 
    9.3.2.-  Il  differente  esito  del  giudizio   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come
convertito, e dell'art. 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41 (Misure urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli
operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19), convertito,  con  modificazioni,
nella legge 21 maggio 2021, n. 69 - recanti la proroga al  30  giugno
2021 e poi al 31 dicembre 2021 della sospensione dell'esecuzione  dei
provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non  abitativo
- e' stato motivato dalla sentenza n. 213 del 2021 appunto in ragione
della  «progressiva  e   differenziata   riduzione   dell'ambito   di
applicazione della misura in esame, in simmetria  con  l'allentamento
dell'emergenza sanitaria». 
    Infatti, la restrizione  della  prima  proroga  alla  sospensione
dell'esecuzione dei soli provvedimenti di rilascio per morosita' e la
graduazione dell'ulteriore proroga in rapporto alla data di  adozione
del provvedimento medesimo hanno identificato  ragionevoli  punti  di
caduta di «un progressivo adattamento della misura emergenziale». 
    9.4.- Evocata da tutti gli  odierni  rimettenti,  dall'Avvocatura
dello Stato, dalla parte ritualmente costituita e dallo stesso amicus
curiae, la sentenza n. 186 del 2013 ha affermato che uno  svuotamento
legislativo degli effetti di un titolo esecutivo  giudiziale  non  e'
compatibile con l'art. 24 Cost. se non e' limitato  ad  un  ristretto
periodo  temporale  ovvero  controbilanciato   da   disposizioni   di
carattere sostanziale che  garantiscano  per  altra  via  l'effettiva
realizzazione del diritto di credito. 
    In difetto di queste cautele, la disposizione legislativa vulnera
il diritto di azione e si risolve altresi' - come osserva la medesima
sentenza n. 186 del 2013 - in uno «ius  singulare  che  determina  lo
sbilanciamento fra  le  due  posizioni  in  gioco,  esentando  quella
pubblica, di cui lo  Stato  risponde  economicamente,  dagli  effetti
pregiudizievoli  della  condanna  giudiziaria,  con  violazione   del
principio della parita' delle parti di cui all'art. 111 Cost.». 
    9.5.-  L'originaria  durata  del  "blocco"  delle  esecuzioni   e
dell'inefficacia dei pignoramenti disposti dall'art.  117,  comma  4,
del d.l. n. 34 del 2020 era contenuta in poco  piu'  di  sette  mesi,
dall'entrata in vigore del 19 maggio 2020 fino al 31  dicembre  dello
stesso anno. 
    La misura si esauriva  quindi  nella  prima  fase  dell'emergenza
pandemica da COVID-19  -  quella  piu'  acuta  e  destabilizzante  -,
allorche' una sospensione indistinta e generalizzata delle  procedure
esecutive nei confronti degli enti sanitari poteva dirsi  ragionevole
e  proporzionata,  «per  agevolare  una  regolare  programmazione   e
gestione amministrativa e contabile dei pagamenti», come  si  esprime
la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l.
n. 34 del 2020. 
    10.- Sono pertanto  non  fondate  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale concernenti l'art. 117, comma 4, del d.l.  n.  34  del
2020, come convertito, nella sua formulazione originaria. 
    11.-  Nonostante  l'evoluzione  dell'emergenza  sanitaria  e   la
possibilita' di ricalibrare su di essa la  programmazione  di  cassa,
l'art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020 ha prorogato la misura in
danno dei creditori per un  intero  anno  senza  alcun  aggiornamento
della valutazione  comparativa  tra  i  loro  diritti  giudizialmente
accertati e gli interessi dell'esecutato pubblico. 
    In tal modo, gli effetti negativi della protrazione del  "blocco"
delle esecuzioni sono stati lasciati  invariabilmente  a  carico  dei
creditori, tra i quali pure possono trovarsi anche  soggetti  cui  e'
stato riconosciuto un risarcimento in quanto  gravemente  danneggiati
nella salute o  operatori  economici  a  rischio  di  espulsione  dal
mercato. 
    Costituzionalmente tollerabile ab origine, la misura e'  divenuta
sproporzionata e irragionevole per effetto di una  proroga  di  lungo
corso e non bilanciata  da  una  piu'  specifica  ponderazione  degli
interessi in gioco, che ha leso il diritto di tutela  giurisdizionale
ex art. 24 Cost. nonche', al contempo, la parita' delle  parti  e  la
ragionevole durata del processo esecutivo. 
    11.1.- Il protratto sacrificio imposto  ai  creditori  sul  piano
della tutela  giurisdizionale  avrebbe  potuto  essere  ricondotto  a
conformita' con i parametri costituzionali ove fosse stata approntata
una tutela alternativa di contenuto sostanziale. 
    Se e' dubbio che questa potesse rinvenirsi nell'anticipazione  di
liquidita' prevista dall'art. 117, comma 5, del d.l. n. 34 del  2020,
considerato  che  l'accesso  ad  essa  era  rimesso   ad   un'opzione
volontaria del debitore regionale, certo e' che  il  termine  per  la
richiesta di provvista e' scaduto il 7 luglio 2020, e  non  e'  stato
riaperto, cosicche', seppure un meccanismo  compensativo  sussisteva,
esso e' venuto meno in regime di proroga. 
    12.-   Deve    essere    quindi    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del  2020,  come
convertito,  per  violazione  degli  artt.  24  e  111   Cost.,   con
assorbimento della questione di cui all'art. 3 Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara inammissibile l'intervento  di  F.  M.  nel  giudizio
promosso dal Tribunale ordinario di Napoli con  l'ordinanza  iscritta
al n. 82 del registro ordinanze 2021; 
    2) dichiara inammissibile la costituzione della Coloplast spa nel
giudizio  promosso  dal  Tribunale   ordinario   di   Benevento   con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 8,
del decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  recante  «Disposizioni
urgenti in  materia  di  termini  legislativi,  di  realizzazione  di
collegamenti digitali, di esecuzione della  decisione  (UE,  EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia  di
recesso  del  Regno  Unito  dall'Unione  europea»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21; 
    4)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 117, comma 4, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro
e all'economia, nonche' di politiche sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevata  dal  Tribunale  ordinario  di
Benevento,  in  riferimento  all'art.  136  della  Costituzione,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020,  come
convertito,  nella  sua  formulazione   originaria,   sollevate   dal
Tribunale ordinario di Napoli e dal Tribunale ordinario di  Benevento
in  riferimento  agli  artt.  24  e  111  Cost.,  e   dal   Tribunale
amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di  Reggio
Calabria, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo  comma,  e
111, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA