MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 dicembre 2021 

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove
sostanze psicoattive. (21A07274) 
(GU n.297 del 15-12-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope, di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «Testo
unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali; 
  Considerato che nelle predette Tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; 
  Visto  in  particolare  l'art.  14,  comma  1,  lettere  a)  e  d),
concernente i criteri di formazione della Tabella I e  della  Tabella
IV; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  1°  giugno  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  18  giugno  2021,  n.  144,
concernente  l'inserimento  nella  Tabella  I   di   nuove   sostanze
psicoattive, tra cui la sostanza metossipropamina; 
  Tenuto conto delle note pervenute nel primo semestre dell'anno 2021
da parte  dell'Unita'  di  coordinamento  del  Sistema  nazionale  di
allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri, concernenti:  le  segnalazioni  di  nuove
molecole       tra        cui        4-HO-MALT,        protonitazene,
5-cloro-alfa-metiltriptamina,     2C-T-21,     4Cl-MAR,      4Br-MAR,
4-(trifluorometil) U-  47700,  1cP-AL-LAD,  PEAP,  CHM-MDMB-CHMINACA,
4F-3-metil-α-PHP, N-etileptedrone, EDMB-PINACA, identificate  per  la
prima volta in  Europa,  trasmesse  dall'Osservatorio  europeo  sulle
droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto Focale  italiano  nel
periodo aprile-giugno 2021; l'allerta di grado 2 relativa ad un grave
caso  di  intossicazione  correlato  all'assunzione  delle   sostanze
metossipropamina   e   flubromazepam,   registrato   sul   territorio
nazionale, nella Provincia di Reggio Emilia, nel mese di aprile  2021
e  le  informative  sui  sequestri   della   sostanza   ADB-BUTINACA,
effettuati in Italia, a Torino e nella Provincia di Messina, nel mese
di aprile 2021; 
  Considerato   che    le    sostanze    4-HO-MALT,    protonitazene,
5-cloro-alfa-metiltriptamina,     2C-T-21,     4Cl-MAR,      4Br-MAR,
4-(trifluorometil) U- 47700, 1cP-AL-LAD, PEAP sono riconducibili  per
struttura a molecole presenti nella Tabella I di cui al testo unico; 
  Considerato che la sostanza flubromazepam  e'  una  benzodiazepina,
riconducibile per struttura alla molecola Fenazepam,  presente  nella
tabella IV di cui al  testo  unico,  ove  le  benzodiazepine  trovano
generale collocazione, secondo i criteri di  cui  all'art.  14  dello
stesso testo unico; 
  Considerato  che  le  sostanze  CHM-MDMB-CHMINACA,  EDMB-PINACA   e
ADB-BUTINACA risultano gia' sotto controllo in Italia, negli analoghi
di  struttura  derivanti  da  indazol-3-carbossamide,  come  pure  le
sostanze  4F-3-metil-α-PHP  e  N-etileptedrone,  negli  analoghi   di
struttura  derivanti  da   2-amino-1-fenil-1-propanone,   in   quanto
inserite nella Tabella I del testo unico,  all'interno  delle  citate
categorie di sostanze, senza essere denominate specificamente; 
  Tenuto conto che le sostanze  CHM-MDMB-CHMINACA,  4F-3-metil-α-PHP,
N-etileptedrone e EDMB-PINACA sono state  oggetto  di  sequestri  sul
territorio europeo e che sono stati segnalati  quattro  sequestri  di
reperti  contenenti  la   sostanza   ADB-BUTINACA,   effettuati   sul
territorio nazionale, da parte dagli agenti della questura di  Torino
e dei commissariati di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo,  nella
Provincia di Messina, nel mese di aprile 2021; 
  Ritenuto necessario, in relazione  ai  citati  sequestri,  inserire
nella tabella I  del  testo  unico  la  specifica  indicazione  delle
sostanze    CHM-MDMB-CHMINACA,    4F-3-metil-α-PHP,     ADB-BUTINACA,
N-etileptedrone, EDMB-PINACA, per favorirne la pronta  individuazione
da parte delle forze dell'ordine; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
note del 27 maggio 2021, del 28 giugno 2021, del 7 luglio 2021, del 9
luglio 2021 e del 20 luglio  2021  favorevole  all'inserimento  nella
Tabella I del testo unico delle  sostanze  4-HO-MALT,  protonitazene,
5-cloro-alfa-metiltriptamina,     2C-T-21,     4Cl-MAR,      4Br-MAR,
4-(trifluorometil) U-  47700,  1cP-AL-LAD,  PEAP  e  della  specifica
indicazione  delle  sostanze   CHM-MDMB-CHMINACA,   4F-3-metil-α-PHP,
ADB-BUTINACA, N-etileptedrone, EDMB-PINACA  e  all'inserimento  nella
Tabella IV del testo unico della sostanza flubromazepam; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 12 ottobre 2021,  favorevole  all'inserimento  nella
Tabella I del testo unico delle  sostanze  4-HO-MALT,  protonitazene,
5-cloro-alfa-metiltriptamina,     2C-T-21,     4Cl-MAR,      4Br-MAR,
4-(trifluorometil) U-  47700,  1cP-AL-LAD,  PEAP  e  della  specifica
indicazione  delle  sostanze   CHM-MDMB-CHMINACA,   4F-3-metil-α-PHP,
ADB-BUTINACA, N-etileptedrone, EDMB-PINACA  e  all'inserimento  nella
Tabella IV del testo unico della sostanza flubromazepam; 
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  all'aggiornamento   delle
Tabelle I e IV del testo unico, a tutela della  salute  pubblica,  in
considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove  sostanze
psicoattive sul mercato  internazionale,  riconducibile  a  sequestri
effettuati in Italia e in Europa e tenuto conto  del  grave  caso  di
intossicazione registrato sul territorio nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    1cP-AL-LAD (denominazione comune) 
    4-(ciclopropanecarbonil)-N,N-dietil-7-(prop-2-en-1-il)-4,6,6a,7,8
,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide       (denominazione
chimica) 
    1-(ciclopropanecarbonil-6-allil-6-nor-acido             lisergico
dietilammide) (altra denominazione); 
    2C-T-21 (denominazione comune) 
    2-[4-(2-fluoroetilsulfanil)-2,5-dimetossi-fenil]etanammina
(denominazione chimica) 
    4-(2-fluoroetiltio)-2,5-dimetossi-PEA (altra denominazione); 
    4Br-MAR (denominazione comune) 
    5-(4-bromofenil)-4-metil-4,5-diidro-1,3-ossazol-2-ammina
(denominazione chimica) 
    4-bromo-metilaminorex (altra denominazione);  
    4Cl-MAR (denominazione comune) 
    5-(4-clorofenil)-4-metil-4,5-diidro-1,3-ossazol-2-ammina
(denominazione chimica) 
    4-cloro-metilaminorex (altra denominazione);  
    4F-3-metil-α-PHP (denominazione comune) 
    1-(4-fluoro-3-metil-fenil)-2-pirrolidin-1-il-esan-1-one
(denominazione chimica) 
    4F-3-metil-alfa-PHP (altra denominazione);  
    4-HO-MALT (denominazione comune) 
    3-«2-[metil(prop-2-en-1-il)ammino]etil»-1H-indol-4-olo
(denominazione chimica) 
    4-idrossi MALT (altra denominazione);  
    4-(trifluorometil) U- 47700 (denominazione comune) 
    N-(2-(dimetilammino)cicloesil)-N-metil-4-(trifluorometil)benzammi
de (denominazione chimica) 
    4-TFM U-47700 (altra denominazione);  
    5-cloro-alfa-metiltriptamina (denominazione comune) 
    1-(5-cloro-1H-indol-3-il)propan-2-ammina (denominazione chimica) 
    5Cl-AMT (altra denominazione);  
    ADB-BUTINACA (denominazione comune) 
    N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-butil-1H-indazolo-3-c
arbossamide (denominazione chimica);  
    CHM-MDMB-CHMINACA (denominazione comune) 
    Cicloesilmetil
2-(1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoat
o (denominazione chimica) 
    CH-MDMB-CHMINACA (altra denominazione);  
    EDMB-PINACA (denominazione comune) 
    etil 3,3-dimetil-2-[(1-pentilindazolo-3-carbonil)ammino]butanoato
(denominazione chimica) 
    etil  3-metil-N-(1-pentil-1H-indazolo-3-carbonil)valinato  (altra
denominazione);  
    N-etileptedrone (denominazione comune) 
    2-(etilammino)-1-fenileptan-1-one (denominazione chimica) 
    2-(etilammino)-1-fenil-eptan-1-one (altra denominazione) 
    N-etilnoreptedrone (altra denominazione) 
    etileptedrone (altra denominazione);  
    PEAP (denominazione comune) 
    N-etil-1-fenilpentan-2-ammina (denominazione chimica) 
    feniletilamminopentano (altra denominazione);  
    protonitazene (denominazione comune) 
    N,N-dietil-5-nitro-2-[(4-propossifenil)metil]-1H-benzimidazolo-1-
etanammina (denominazione chimica) 
    proponitazene (altra denominazione).  
  2. Nella Tabella IV del decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico la seguente sostanza: 
    Flubromazepam (denominazione comune) 
    7-bromo-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
(denominazione chimica). 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 dicembre 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza