PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 gennaio 2022 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Toscana nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  delle
precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal  31  dicembre  2020
all'11 gennaio 2021 in parte del territorio delle Province di Lucca e
di Pistoia. (Ordinanza n. 818). (22A00195) 
(GU n.11 del 15-1-2022)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio  2021,
con la quale e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza delle precipitazioni nevose  verificatesi  nei  giorni
dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio  2021  in  parte  del  territorio
delle Province di Lucca e di Pistoia, con annesso elenco  dei  comuni
interessati dagli eventi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del  25  marzo  2021,  n.  756  recante:  «Disposizioni  urgenti   di
protezione  civile  in  conseguenza   delle   precipitazioni   nevose
verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio  2021  in
parte del territorio delle Province di Lucca e di Pistoia»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021  con
la quale e' stato prorogato, di cinque mesi, lo stato di emergenza in
conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei  giorni  dal
31 dicembre 2020  all'11  gennaio  2021  nel  territorio  dei  comuni
colpiti delle Province di Lucca e di Pistoia; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021 con
cui lo stanziamento di risorse di cui  all'art.  1,  comma  3,  della
delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio  2021,  e'  stato
integrato con l'importo di euro 770.000,00 a valere sul Fondo per  le
emergenze nazionali di cui  all'art.  44,  comma  1,  del  richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista la nota  del  5  ottobre  2021  del  commissario  delegato  -
Presidente  della  Regione  Toscana   con   cui   chiede   l'adozione
dell'ordinanza  prevista  dall'art.   26   del   richiamato   decreto
legislativo n. 1/2018; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota del  10  dicembre
2021; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Toscana  e'  individuata   quale   amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
756  del  25  marzo  2021,  nel   coordinamento   degli   interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati  in  premessa,  pianificati   e
approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  dirigente  del  settore
protezione civile regionale  della  Regione  Toscana  e'  individuato
quale  soggetto  responsabile   delle   iniziative   finalizzate   al
completamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della  citata  ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 756/2021 e nelle
eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla
data di adozione  della  presente  ordinanza.  Il  predetto  soggetto
provvede,  altresi',  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
commissario delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  della  citata
ordinanza n. 756/2021  provvede  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile una relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti  adottati,  degli  interventi  conclusi  e
delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della Regione  Toscana,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6264 aperta ai sensi della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 756/2021, che  viene  al  medesimo  intestata  fino  al  26
ottobre 2022. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilita'
speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati  e  approvati,
vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 
  6.  Il  soggetto   responsabile   e'   autorizzato   a   presentare
rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui
al  comma  2,  da  sottoporre  alla   preventiva   approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, nell'ambito  delle  quali  puo'
disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla
scadenza dello stato  di  emergenza,  le  cui  somme  possono  essere
destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente  connessi
al superamento dell'emergenza di  che  trattasi  e  ricompresi  nelle
fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto
legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma
6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' predisporre
un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati
al superamento dell'emergenza in rassegna, da realizzare a  cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione Toscana che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di
cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.
Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al  completamento   di   detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione delle attivita' svolte. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 gennaio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio