N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2021
Ordinanza del 22 ottobre 2021 del Giudice di pace di Sondrio nel procedimento civile promosso da F. F. G. contro la Prefettura di Sondrio e il Comune di D. . Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Previsione che commina la sanzione accessoria della revoca della patente nei confronti di chi abbia violato l'obbligo custodiale. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 213, comma 8.(GU n.4 del 26-1-2022 )
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO Il giudice di pace di Sondrio, dott.ssa Rosa Terzolo; Letti gli atti del procedimento n. 335/2021, promosso dal sig. F. F. G., nato in ... il... (C.F. ...), con il quale il ricorrente impugnava, unitamente ad altri verbali, l'ordinanza n. ... emessa dal ... in data ... e notificata in data ... con la quale veniva disposta la revoca della patente, per avere il sig. F. violato l'art. 213, comma 8, del codice della strada, avendo circolato alla guida dell'auto modello ... gia' sottoposta a sequestro; Ritenuto che l'art. 213, comma 8 del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), presenti profili di incostituzionalita', nella parte in cui commina, unitamente alla sanzione pecuniaria e alla sanzione accessoria della confisca del veicolo, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, per quanto di seguito esposto: 1) Fatto. L'ordinanza di cui sopra, emessa dalla Prefettura di ..., scaturiva dal verbale n. ... del ..., a mezzo del quale la ... contestava la violazione dell'art. 213, comma 8, codice della strada, per avere il sig. F. circolato alla guida di auto gia' sottoposta a sequestro, comminava la sanzione di euro ..., provvedeva al sequestro del veicolo e all'affidamento dello stesso al custode acquirente. Il veicolo in questione era stato sottoposto a primo sequestro dalla Polizia stradale di Sondrio, che, in data ..., con verbale n. ..., contestava al sig. F. la violazione dell'art. 193, comma 2, codice della strada, in quanto lo stesso circolava alla guida del suddetto mezzo privo di copertura assicurativa. Al momento della proposizione dell'impugnazione da parte del F., era gia' pendente giudizio di legittimita' costituzionale, sollevato dal ... (ordinanza n. ... del ..., Gazzetta Ufficiale ...), relativamente all'art. 213, comma 8 del codice della strada. Con ordinanza del 20 luglio 2021, n. 159, la Corte costituzionale respingeva il giudizio di cui sopra per manifesta inammissibilita', senza entrare nel merito della questione. La scrivente ritiene che sussistano i presupposti per la declaratoria di incostituzionalita' della norma in questione, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della patente, e solleva pertanto questione di legittimita' costituzionale. 2) Violazione dell'art. 3 della Costituzione. La scrivente dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 8, cosi' come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, nella parte in cui commina la sanzione accessoria della revoca della patente nei confronti di chi abbia violato l'obbligo custodiale, ritenendo che tale norma non rispetti i principi di proporzionalita' e ragionevolezza della sanzione e sia pertanto contraria al disposto dell'art. 3 della Costituzione. In particolare, l'art. 213, comma 8, recita «il soggetto che ha assunto la custodia, il quale, durante il periodo in cui il veicolo e' sequestrato, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circoli abusivamente, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis. Il veicolo e' trasferito in proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per l'erario». La norma prevede che per il medesimo fatto storico, la circolazione abusiva con veicolo sequestrato, venga inflitta una prima sanzione pecuniaria, formalmente definita amministrativa «principale» ed una seconda, la revoca della patente appunto, sempre ritenuta amministrativa, ma di carattere accessorio. Posto che per definizione si considera accessorio quello che si accompagna a cio' che e' considerato principale, il concetto di accessorieta' in generale e di sanzione accessoria in particolare postula che la sanzione accessoria debba essere un effetto secondario e marginale rispetto al presupposto principale, vale a dire rispetto alla sanzione principale, che nel caso di specie e' quella pecuniaria. La scrivente ritiene che sia evidente, nella norma in questione, la violazione del principio di proporzionalita' e ragionevolezza, allorche' la sanzione accessoria sia afflittiva al punto tale da appartenere al piu' ampio sistema punitivo «principale», essendo di una gravita', se non superiore, almeno pari alla sanzione pecuniaria inflitta. E' altresi' evidente la sproporzione tra l'inosservanza potenzialmente commessa, quella dell'obbligo di custodia del veicolo oggetto di sequestro, e la sanzione formalmente definita accessoria, la revoca della patente appunto, che comporta una limitazione della liberta' personale che appare eccessiva rispetto alla carica di offensivita' della condotta incriminata. Cio' potrebbe comportare che chi ha violato l'obbligo di custodia percepisca di subire una condanna ingiusta, perche' svincolata dalla gravita' della propria condotta e dal disvalore da essa espresso, con buona pace del carattere rieducativo della pena, che verrebbe percepita come un castigo. Il testo dell'art. 213, codice della strada, vigente prima della modifica del 2018, prevedeva, al comma 4, per la medesima infrazione, accanto alla sanzione principale pecuniaria, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi; sanzione questa che poteva ritenersi effettivamente complementare rispetto alla pena pecuniaria principale, posto che si limitava a comprimere, per un periodo alquanto ristretto, la liberta' di locomozione. Non si puo' negare che anche nella vecchia stesura la norma prevedesse una doppia sanzione, quella pecuniaria e quella della sospensione della patente, ma e' anche vero che la sospensione in luogo della revoca aveva una minore pregnanza, che, come tale, compensava il rigore della norma. La violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' e' ancor piu' evidente se la norma in questione viene confrontata con altre norme del codice della strada, che infliggono la medesima sanzione accessoria a fronte di condotte eterogenee e differenti, sul piano della gravita' e della ratio. La revoca della patente e' infatti disposta nei confronti di colui che si mette alla guida di un veicolo sotto l'effetto di alcol o stupefacenti (articoli 186, 186-bis e 187, codice della strada) o di chi sia privo, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici abilitanti alla guida (art. 130 codice della strada); categorie di soggetti queste che risultano sicuramente meritevoli della revoca della patente, vista la gravita' della loro condotta in termini di pericolo per l'incolumita' dei cittadini e per l'ordine pubblico. Il medesimo trattamento appare sproporzionato se inflitto a chi abbia, seppur abusivamente, circolato con veicolo sequestrato, violando un obbligo, quello di custodia del veicolo, che certo non e' teso a tutelare l'incolumita' dei cittadini o l'ordine pubblico e che non puo' di conseguenza giustificare una limitazione della liberta' personale del trasgressore, quale e' quella che consegue alla revoca della patente. A cio' si aggiunge la circostanza che a tale afflizione non corrisponda un proporzionale beneficio per l'interesse pubblico in termini di sicurezza del traffico o di tutela dell'incolumita' collettiva, beneficio che invece e' sussiste nel caso in cui la patente sia revocata a chi non abbia i requisiti per ottenerla o si metta alla guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. La scrivente, richiamando anche quanto sopra detto in merito al testo della norma in questione vigente prima della modifica del 2018, evidenzia come la nuova stesura dell'art. 213, comma 8, codice della strada, sia il risultato di un processo, ampiamente criticato dalla dottrina, di proliferazione disordinata, nelle leggi speciali e talvolta anche nello stesso corpus normativo, di pene accessorie caratterizzate da una penetrante incidenza sulla sfera giuridica del condannato. Proliferazione che porta al crearsi di situazioni quale quella in questione, che vede il sig. F. sottoposto ad una pesante limitazione della liberta' personale, anche in termini di relazioni e di capacita' lavorativa, per avere violato una regola civilistica. Da ultimo, preso atto di quanto eccepito dalla difesa statale nel corso del procedimento instaurato dal ... e definito con ordinanza del 20 luglio scorso, si evidenzia che, sebbene sia pacifico che il compito di fissare la misura della sanzione sia attribuito alla discrezionalita' del legislatore, e' parimenti incontestato che tale discrezionalita' non possa essere assoluta, ma debba misurarsi con il principio di proporzionalita' della pena; ragion per cui la stessa Corte adita ha riconosciuto di poter sindacare le scelte sanzionatorie del legislatore. Si riporta in proposito quanto disposto nella sentenza n. 115 del 2019: «... se e' vero che non appartengono a questa Corte valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria, di esclusiva pertinenza del legislatore, spettando alla rappresentanza politica il compito di individuare il grado di reazione dell'ordinamento al cospetto della lesione di un determinato bene giuridico, cio' tuttavia non preclude l'intervento di questa stessa Corte laddove le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli e il sistema legislativo consenta l'individuazione di soluzioni, anche alternative tra loro, che, per la omogeneita' che le connota rispetto alla norma censurata, siano tali da ricondurre a coerenza le scelte gia' delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all'eliminazione di ingiustificabili incongruenze». Alla luce di quanto sopra detto, si ritiene che l'art. 213, comma 8, codice della strada, debba essere dichiarato incostituzionale, perche' viola 1'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della revoca della patente, sanzione che dovra' pertanto essere eliminata. 3) Sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione. Sussiste nel caso di specie la rilevanza della questione di legittimita' in relazione alla controversia posta all'esame della scrivente, essendo evidente il collegamento giuridico tra la norma ritenuta incostituzionale e l'atto impugnato (ordinanza prefettizia di revoca della patente). Quanto alla non manifesta infondatezza, essa appare evidente laddove si consideri che la scrivente non possa disapplicare la norma in questione e nemmeno procedere ad un'interpretazione cosiddetta adeguatrice, poiche' ad essere messa in discussione e' la parte della norma che contiene la pena inflitta.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 8, codice della strada, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per le ragioni sopra indicate e nei seguenti termini: nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Sondrio, 14 ottobre 2021 Il Giudice di pace: Terzolo