N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 2021

Ordinanza del 22 ottobre 2021 del Giudice  di  pace  di  Sondrio  nel
procedimento civile promosso da F. F.  G.  contro  la  Prefettura  di
Sondrio e il Comune di D. . 
 
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative  -  Misura  cautelare
  del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa -
  Previsione che commina la sanzione accessoria  della  revoca  della
  patente nei confronti di chi abbia violato l'obbligo custodiale. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 213, comma 8. 
(GU n.4 del 26-1-2022 )
 
                UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO 
 
    Il giudice di pace di Sondrio, dott.ssa Rosa Terzolo; 
    Letti gli atti del procedimento n. 335/2021, promosso dal sig. F.
F. G., nato in ... il... (C.F.  ...),  con  il  quale  il  ricorrente
impugnava, unitamente ad altri verbali, l'ordinanza n. ... emessa dal
... in data ... e notificata in data ... con la quale veniva disposta
la revoca della patente, per avere il sig.  F.  violato  l'art.  213,
comma 8,  del  codice  della  strada,  avendo  circolato  alla  guida
dell'auto modello ... gia' sottoposta a sequestro; 
    Ritenuto che l'art. 213,  comma  8  del  decreto  Legislativo  30
aprile 1992, n.  285  (codice  della  strada),  presenti  profili  di
incostituzionalita', nella parte  in  cui  commina,  unitamente  alla
sanzione pecuniaria e alla sanzione  accessoria  della  confisca  del
veicolo, la sanzione accessoria della revoca della patente di  guida,
per quanto di seguito esposto: 
1) Fatto. 
    L'ordinanza  di  cui  sopra,  emessa  dalla  Prefettura  di  ...,
scaturiva dal verbale n. ... del  ...,  a  mezzo  del  quale  la  ...
contestava la violazione dell'art. 213, comma 8, codice della strada,
per avere il sig. F. circolato alla guida di auto gia'  sottoposta  a
sequestro, comminava la sanzione di euro ..., provvedeva al sequestro
del veicolo e all'affidamento dello stesso al custode acquirente. 
    Il veicolo in questione era stato sottoposto  a  primo  sequestro
dalla Polizia stradale di Sondrio, che, in data ..., con  verbale  n.
..., contestava al sig. F. la  violazione  dell'art.  193,  comma  2,
codice della strada, in quanto lo stesso  circolava  alla  guida  del
suddetto mezzo privo di copertura assicurativa. 
    Al momento della proposizione dell'impugnazione da parte del  F.,
era gia' pendente giudizio di legittimita' costituzionale,  sollevato
dal  ...  (ordinanza  n.  ...  del  ...,  Gazzetta  Ufficiale   ...),
relativamente all'art. 213, comma 8 del codice della strada. 
    Con ordinanza del 20 luglio 2021, n. 159, la Corte costituzionale
respingeva il giudizio di cui sopra per  manifesta  inammissibilita',
senza entrare nel merito della questione. 
    La  scrivente  ritiene  che  sussistano  i  presupposti  per   la
declaratoria di incostituzionalita' della norma in  questione,  nella
parte in cui  prevede  la  sanzione  accessoria  della  revoca  della
patente, e solleva pertanto questione di legittimita' costituzionale. 
2) Violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    La scrivente dubita della legittimita'  costituzionale  dell'art.
213, comma 8, cosi' come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito in legge n. 132 del 1° dicembre 2018, nella  parte
in cui commina la sanzione accessoria della revoca della patente  nei
confronti di chi abbia violato l'obbligo  custodiale,  ritenendo  che
tale  norma  non  rispetti   i   principi   di   proporzionalita'   e
ragionevolezza della sanzione e sia pertanto  contraria  al  disposto
dell'art. 3 della Costituzione. 
    In particolare, l'art. 213, comma 8, recita «il soggetto  che  ha
assunto la custodia, il quale, durante il periodo in cui  il  veicolo
e' sequestrato, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente
che  altri  vi  circoli  abusivamente,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della  revoca  della
patente.  L'organo  di  polizia  dispone  l'immediata  rimozione  del
veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti  di  cui  all'art.
214-bis. Il veicolo e' trasferito in proprieta' al soggetto a cui  e'
consegnato, senza oneri per l'erario». 
    La  norma  prevede  che  per  il  medesimo  fatto   storico,   la
circolazione abusiva con  veicolo  sequestrato,  venga  inflitta  una
prima  sanzione  pecuniaria,  formalmente   definita   amministrativa
«principale» ed una seconda, la revoca della patente appunto,  sempre
ritenuta amministrativa, ma di carattere accessorio. 
    Posto che per definizione si considera accessorio quello  che  si
accompagna a cio' che  e'  considerato  principale,  il  concetto  di
accessorieta' in generale e di  sanzione  accessoria  in  particolare
postula che la sanzione accessoria debba essere un effetto secondario
e marginale rispetto al presupposto principale, vale a dire  rispetto
alla  sanzione  principale,  che  nel  caso  di  specie   e'   quella
pecuniaria. 
    La scrivente ritiene che sia evidente, nella norma in  questione,
la violazione del principio  di  proporzionalita'  e  ragionevolezza,
allorche' la sanzione accessoria sia  afflittiva  al  punto  tale  da
appartenere al piu' ampio sistema punitivo «principale»,  essendo  di
una gravita', se non superiore, almeno pari alla sanzione  pecuniaria
inflitta. 
    E'  altresi'  evidente   la   sproporzione   tra   l'inosservanza
potenzialmente commessa, quella dell'obbligo di custodia del  veicolo
oggetto di sequestro, e la sanzione formalmente definita  accessoria,
la revoca della patente appunto, che comporta una  limitazione  della
liberta' personale che  appare  eccessiva  rispetto  alla  carica  di
offensivita' della condotta incriminata. 
    Cio' potrebbe comportare che chi ha violato l'obbligo di custodia
percepisca di subire una condanna ingiusta, perche' svincolata  dalla
gravita' della propria condotta e dal disvalore da essa espresso, con
buona  pace  del  carattere  rieducativo  della  pena,  che  verrebbe
percepita come un castigo. 
    Il testo dell'art. 213, codice della strada, vigente prima  della
modifica del 2018, prevedeva, al comma 4, per la medesima infrazione,
accanto   alla   sanzione   principale   pecuniaria,   la    sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi; sanzione questa che poteva  ritenersi  effettivamente
complementare rispetto alla pena pecuniaria principale, posto che  si
limitava a comprimere, per un periodo alquanto ristretto, la liberta'
di locomozione. 
    Non si puo' negare che  anche  nella  vecchia  stesura  la  norma
prevedesse una doppia sanzione,  quella  pecuniaria  e  quella  della
sospensione della patente, ma e' anche vero  che  la  sospensione  in
luogo della revoca  aveva  una  minore  pregnanza,  che,  come  tale,
compensava il rigore della norma. 
    La violazione del principio di ragionevolezza e  proporzionalita'
e' ancor piu' evidente se la norma in questione viene confrontata con
altre norme del codice  della  strada,  che  infliggono  la  medesima
sanzione accessoria a fronte di condotte eterogenee e differenti, sul
piano della gravita' e  della  ratio.  La  revoca  della  patente  e'
infatti disposta nei confronti di colui che si mette alla guida di un
veicolo sotto  l'effetto  di  alcol  o  stupefacenti  (articoli  186,
186-bis e 187, codice della strada) o di chi sia privo, con carattere
permanente, dei requisiti psichici e  fisici  abilitanti  alla  guida
(art. 130 codice della strada);  categorie  di  soggetti  queste  che
risultano sicuramente meritevoli della revoca della patente, vista la
gravita' della loro condotta in termini di pericolo per l'incolumita'
dei cittadini e per l'ordine pubblico. 
    Il medesimo trattamento appare sproporzionato se inflitto  a  chi
abbia,  seppur  abusivamente,  circolato  con  veicolo   sequestrato,
violando un obbligo, quello di custodia del veicolo, che certo non e'
teso a tutelare l'incolumita' dei cittadini o l'ordine pubblico e che
non puo' di conseguenza giustificare una limitazione  della  liberta'
personale del trasgressore, quale e' quella che consegue alla  revoca
della patente. 
    A cio' si aggiunge la  circostanza  che  a  tale  afflizione  non
corrisponda un proporzionale beneficio per  l'interesse  pubblico  in
termini di  sicurezza  del  traffico  o  di  tutela  dell'incolumita'
collettiva, beneficio che invece e'  sussiste  nel  caso  in  cui  la
patente sia revocata a chi non abbia i requisiti per ottenerla  o  si
metta alla guida sotto l'effetto di alcol o stupefacenti. 
    La scrivente, richiamando anche quanto sopra detto in  merito  al
testo della norma in questione vigente prima della modifica del 2018,
evidenzia come la nuova stesura dell'art. 213, comma 8, codice  della
strada, sia il risultato di un processo, ampiamente  criticato  dalla
dottrina, di  proliferazione  disordinata,  nelle  leggi  speciali  e
talvolta anche nello stesso  corpus  normativo,  di  pene  accessorie
caratterizzate da una penetrante incidenza sulla sfera giuridica  del
condannato. Proliferazione che porta al crearsi di  situazioni  quale
quella in questione, che vede il sig. F. sottoposto  ad  una  pesante
limitazione della liberta' personale, anche in termini di relazioni e
di capacita' lavorativa, per avere violato una regola civilistica. 
    Da ultimo, preso atto di quanto eccepito dalla difesa statale nel
corso del procedimento instaurato dal ... e  definito  con  ordinanza
del 20 luglio scorso, si evidenzia che, sebbene sia pacifico  che  il
compito di fissare la  misura  della  sanzione  sia  attribuito  alla
discrezionalita' del legislatore, e' parimenti incontestato che  tale
discrezionalita' non possa essere assoluta, ma debba misurarsi con il
principio di proporzionalita' della pena; ragion per  cui  la  stessa
Corte  adita  ha  riconosciuto   di   poter   sindacare   le   scelte
sanzionatorie del legislatore. 
    Si riporta in proposito quanto disposto nella sentenza n. 115 del
2019: «... se e' vero che non appartengono a questa Corte valutazioni
discrezionali di dosimetria sanzionatoria,  di  esclusiva  pertinenza
del legislatore, spettando alla rappresentanza politica il compito di
individuare il grado di reazione dell'ordinamento al  cospetto  della
lesione di un determinato bene giuridico, cio' tuttavia non  preclude
l'intervento di questa stessa Corte laddove le  scelte  sanzionatorie
adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente  arbitrarie
o irragionevoli e il sistema legislativo consenta l'individuazione di
soluzioni, anche alternative tra loro, che, per la omogeneita' che le
connota rispetto alla norma censurata, siano  tali  da  ricondurre  a
coerenza le scelte gia' delineate a tutela  di  un  determinato  bene
giuridico, procedendo puntualmente, ove  possibile,  all'eliminazione
di ingiustificabili incongruenze». 
    Alla luce di quanto sopra detto, si ritiene che l'art. 213, comma
8, codice della strada,  debba  essere  dichiarato  incostituzionale,
perche' viola 1'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede
la sanzione accessoria  della  revoca  della  patente,  sanzione  che
dovra' pertanto essere eliminata. 
3)  Sulla  rilevanza  e  sulla  non  manifesta   infondatezza   della
questione. 
    Sussiste nel caso di  specie  la  rilevanza  della  questione  di
legittimita' in relazione alla  controversia  posta  all'esame  della
scrivente, essendo evidente il collegamento giuridico  tra  la  norma
ritenuta incostituzionale e l'atto impugnato  (ordinanza  prefettizia
di revoca della patente). 
    Quanto alla non  manifesta  infondatezza,  essa  appare  evidente
laddove si consideri che la scrivente non possa disapplicare la norma
in questione e nemmeno  procedere  ad  un'interpretazione  cosiddetta
adeguatrice, poiche' ad essere messa in discussione e' la parte della
norma che contiene la pena inflitta. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art.  213,  comma  8,  codice  della
strada, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per le  ragioni
sopra indicate e nei seguenti termini: nella parte in cui prevede  la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. 
    Sospende il giudizio e dispone la trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata  alle  parti  in
causa ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento oltre  che  al
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
        Sondrio, 14 ottobre 2021 
 
                     Il Giudice di pace: Terzolo