N. 30 SENTENZA 11 gennaio - 3 febbraio 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ordinamento  penitenziario  -  Detenzione  domiciliare   speciale   -
  Applicazione provvisoria della misura in caso di grave  pregiudizio
  per  il  minore,  come  previsto  per  la  detenzione   domiciliare
  ordinaria -  Omessa  previsione  -  Violazione  dell'interesse  del
  bambino alla cura genitoriale -  Illegittimita'  costituzionale  in
  parte qua. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-quinquies. 
- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, 30, 31 e 117, primo  comma;
  Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 3, paragrafo  1;  Carta
  dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 24, paragrafo 2. 
(GU n.6 del 9-2-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel   giudizio   di   legittimita'    costituzionale    dell'art.
47-quinquies  della   legge   26   luglio   1975,   n.   354   (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'), promosso  dal  Magistrato  di
sorveglianza di Siena, nel procedimento di sorveglianza ad istanza di
G. M., con ordinanza del 2 febbraio 2021,  iscritta  al  n.  109  del
registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  G.  M.,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  dell'11  gennaio  2022  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    uditi l'avvocato Michele Passione per G. M.  e  l'avvocato  dello
Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 2 febbraio 2021, iscritta  al  n.  109  del
registro ordinanze 2021, il Magistrato di sorveglianza  di  Siena  ha
sollevato  questioni   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.
47-quinquies  della   legge   26   luglio   1975,   n.   354   (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative  e  limitative  della  liberta'),  in  quanto   esso,   non
prevedendo per  la  detenzione  domiciliare  speciale  l'applicazione
provvisoria  consentita  dall'art.  47-ter,  comma  1-quater,   della
medesima legge per la detenzione  domiciliare  ordinaria,  violerebbe
gli artt. 3, 27, terzo comma,  30,  31  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione. 
    Il  rimettente  espone  di  dover  provvedere   sull'istanza   di
ammissione alla detenzione domiciliare speciale in via provvisoria ed
urgente avanzata da G. M., persona  con  residua  pena  detentiva  da
espiare di anni dodici, mesi tre e giorni diciassette, padre  di  una
figlia minore di anni dieci, alla cura della quale la  madre  sarebbe
impossibilitata per ragioni di salute. 
    1.1.- In ordine alla rilevanza delle questioni, il giudice a  quo
osserva che la denunciata lacuna normativa non e' colmabile  per  via
interpretativa e che l'applicazione urgente della misura  domiciliare
da parte dell'organo monocratico  e'  resa  necessaria  nel  caso  di
specie a tutela del superiore interesse della minore, in attesa della
decisione del tribunale di sorveglianza. 
    Il rimettente aggiunge che l'applicazione provvisoria per ragioni
di urgenza di misure alternative alla detenzione e'  prevista,  oltre
che per la detenzione domiciliare ordinaria, anche per  l'affidamento
in prova al servizio sociale  e  la  semiliberta',  per  quest'ultima
essendo intervenuta in senso estensivo la sentenza n. 74 del 2020  di
questa Corte. 
    1.2.- In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
reputa che l'omessa previsione  dell'applicazione  provvisoria  violi
l'art. 3 Cost. per irragionevolezza, proprio in  quanto  riferita  ad
una misura di tutela  della  prole  minore,  qual  e'  la  detenzione
domiciliare speciale. 
    Sarebbe altresi' violato l'art. 27, terzo comma, Cost.,  giacche'
la necessita' di attendere la decisione  collegiale  renderebbe  "non
umana" la pena sofferta dal genitore, che sa privo di  assistenza  il
figlio minore di anni dieci. 
    Il grave pregiudizio che potrebbe derivarne al minore stesso e al
rapporto parentale evidenzierebbe inoltre la violazione  degli  artt.
30 e 31 Cost. 
    Infine, sarebbero violate le fonti sovranazionali  che  affermano
la preminenza dell'interesse del minore -  si  menzionano  l'art.  3,
paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva  con  legge  27
maggio 1991, n. 176, nonche' l'art. 24, paragrafo 2, della Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a  Nizza
il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 - come
interposte dall'art. 117, primo comma, Cost. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni  inammissibili  o  non
fondate. 
    2.1.-  Le  questioni  sarebbero  inammissibili  per  difetto   di
rilevanza,  non  avendo  l'ordinanza  di  rimessione  dato  conto  di
un'indagine effettiva circa lo stato  di  salute  della  madre  della
minore  e  l'assenza  di  altri  congiunti  in  grado   di   accudire
quest'ultima, all'infuori del padre. 
    2.2.- Nel merito, le questioni  sarebbero  non  fondate,  poiche'
l'interesse del minore alla relazione con il genitore  condannato  ad
espiare una pena detentiva non godrebbe di una  tutela  assoluta,  se
non quando l'eta' del bambino sia inferiore ad un anno, ipotesi nella
quale  l'art.  146,  primo  comma,  numero  2),  del  codice   penale
stabilisce il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. 
    Ad   avviso    dell'interveniente,    la    mancata    previsione
dell'anticipazione con provvedimento monocratico e  in  via  sommaria
della  detenzione  domiciliare  speciale  si  giustificherebbe  quale
esercizio ragionevole di discrezionalita'  legislativa,  segnatamente
nel  raffronto  con  la  detenzione  domiciliare  ordinaria,  perche'
requisito della misura non anticipabile e' l'avvenuta  espiazione  di
un terzo della pena, e quindi meno stringente sarebbe  la  necessita'
di un provvedimento urgente,  «in  quanto  il  minore,  figlio  della
persona condannata, puo' aver  gia'  trascorso  svariati  anni  della
propria esistenza lontano dal proprio genitore». 
    Inoltre,  poiche'  l'ammissione   alla   detenzione   domiciliare
speciale richiede l'insussistenza di un concreto pericolo di recidiva
ed e' concedibile anche ai condannati per gravi reati puniti con pena
superiore ai quattro anni di reclusione,  non  sarebbe  irragionevole
che il legislatore abbia escluso al riguardo la  cognizione  sommaria
del giudice monocratico, esigendo viceversa «un accertamento completo
e approfondito», riservato al tribunale di sorveglianza. 
    L'Avvocatura  generale  osserva  che  per  analoghe  ragioni   il
legislatore  non  ha  previsto   l'applicazione   provvisoria   della
semiliberta'  «nel  caso  in  cui  l'istanza  provenga   da   persona
condannata a pene  medio-lunghe»,  cioe'  quando  la  pena  detentiva
ancora da espiare  superi  i  quattro  anni  di  reclusione,  opzione
discrezionale  sulla  quale  la  sentenza  n.  74  del  2020  non  e'
intervenuta. 
    3.-  Si  e'  costituito   in   giudizio   G.   M.,   sollecitando
l'accoglimento delle questioni. 
    Egli assume  di  avere  diritto  all'applicazione  della  misura,
avendo scontato piu' di un terzo della pena  ed  essendo  il  residuo
estraneo a delitti ostativi, attesa inoltre, quanto  alla  necessita'
di cura della figlia minore di  anni  dieci,  l'impossibilita'  della
madre di provvedervi per ragioni  di  salute  e  l'assenza  di  altri
congiunti in grado di farlo in sua vece. 
    Fatti propri gli argomenti spesi dal rimettente, la parte ritiene
costituzionalmente   necessario   consentire   al    magistrato    di
sorveglianza l'applicazione provvisoria della detenzione  domiciliare
speciale quando l'urgenza non permetta di attendere la decisione  del
tribunale di sorveglianza e, in tal senso, invoca per  questa  misura
alternativa  un  intervento  additivo  analogo   a   quello   operato
dall'indicata sentenza n. 74 del 2020 per la semiliberta'. 
    D'altro canto, atteso  che  la  rilevanza  delle  questioni  deve
essere  valutata  ex  ante,  non  dovrebbero   avere   incidenza   le
circostanze sopravvenute, cioe' che medio  tempore  la  minore  abbia
superato i dieci anni  d'eta'  e  il  Tribunale  di  sorveglianza  di
Firenze  abbia  respinto  l'istanza  di  applicazione  della  misura,
provvedimento - quest'ultimo - che la parte riferisce tempestivamente
impugnato per cassazione. 
    In  prossimita'  dell'udienza,  la  parte  stessa  ha  depositato
memoria, replicando agli argomenti della difesa statale e  insistendo
sulle conclusioni gia' formulate. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Magistrato  di  sorveglianza  di  Siena,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe (reg.  ord.  n.  109  del  2021),  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 47-quinquies della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario  e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, 30, 31  e  117,  primo
comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione  agli  artt.  3,
paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New
York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva  con  legge  27
maggio 1991, n. 176, e 24,  paragrafo  2,  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata  a  Nizza  il  7
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. 
    Ad avviso del rimettente, la  disposizione  censurata  violerebbe
gli  evocati  parametri  nella  parte  in  cui  non  prevede  per  la
detenzione domiciliare speciale l'applicazione provvisoria consentita
dall'art. 47-ter, comma 1-quater, ordin.  penit.  per  la  detenzione
domiciliare ordinaria; in tal modo sarebbe irragionevolmente preclusa
la concessione urgente di una misura di tutela della prole di  tenera
eta'  e  verrebbero  lesi  i  principi  di   umanita'   della   pena,
essenzialita' della cura genitoriale e preminenza dell'interesse  del
minore. 
    1.1.- Il giudice a quo riferisce di dover provvedere sull'istanza
di ammissione urgente alla detenzione domiciliare  speciale  avanzata
da un condannato con  pena  residua  superiore  ai  quattro  anni  di
reclusione, padre di una figlia minore di anni dieci, all'accudimento
della quale la madre sarebbe impossibilitata per ragioni di salute. 
    Da qui discenderebbe la rilevanza  delle  questioni,  poiche'  la
denunciata lacuna normativa - non colmabile per via interpretativa  -
impedirebbe all'organo monocratico  di  esaminare  la  richiesta  del
genitore e di apprezzarne la conformita' all'interesse della bambina. 
    2.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  intervenuto  in
giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha contestato  la
rilevanza  delle  questioni,  eccependone  l'inammissibilita',  prima
ancora che la non fondatezza. 
    La difesa statale  lamenta  l'assenza  di  un'indagine  effettiva
circa lo stato  di  salute  della  madre  della  minore  e  la  reale
indispensabilita' del ruolo vicario del padre. 
    2.1.- L'eccezione e' priva di fondamento. 
    Le questioni in esame riguardano la sussistenza in  astratto  del
potere cautelare del magistrato di sorveglianza, collocandosi  quindi
in una fase logicamente anteriore a  quella  dell'esercizio  concreto
del potere medesimo e degli accertamenti di fatto ad esso funzionali. 
    Per costante giurisprudenza di questa Corte, la  rilevanza  della
questione incidentale si configura come necessita'  di  applicare  la
disposizione censurata, senza  identificarsi  nell'utilita'  concreta
per la parte del giudizio principale (ex plurimis, sentenze  n.  236,
n. 172 e n. 59 del 2021, n. 254 del 2020 e n. 174 del 2019). 
    3.-  Lo   scrutinio   di   merito   delle   questioni   sollevate
dall'ordinanza  di  rimessione  non   e'   impedito   neppure   dalle
circostanze sopravvenute riferite  nell'atto  di  costituzione  della
parte, cioe' che la minore abbia nel frattempo superato i dieci  anni
d'eta' e che l'istanza di applicazione della misura  alternativa  sia
stata infine  respinta  dal  competente  tribunale  di  sorveglianza;
circostanze, queste, valorizzate dalla  difesa  statale  in  sede  di
discussione  in  pubblica  udienza,  quali   ulteriori   ragioni   di
inammissibilita'  delle  questioni  per  difetto  di  rilevanza   nel
giudizio a quo. 
    3.1.-  Per  l'autonomia  che   lo   caratterizza,   il   giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale non risente delle  vicende
di fatto successive all'ordinanza di rimessione, sicche' la rilevanza
delle questioni deve essere vagliata  ex  ante,  con  riferimento  al
tempo della prospettazione (da ultimo, sentenze n.  22  e  n.  7  del
2022, n. 127 del 2021, n. 270, n. 244 e n. 85 del 2020). 
    L'avvenuta decisione, da parte del tribunale di sorveglianza,  di
reiezione dell'istanza presentata  dal  condannato,  non  puo'  avere
dunque alcun effetto sulle  questioni  sollevate  dal  magistrato  di
sorveglianza, giacche', come chiarito,  esse  concernono  la  mancata
previsione del potere  di  quest'ultimo  di  disporre  la  detenzione
domiciliare  speciale  allorquando  sussistano  ragioni  che,   nella
ricorrenza dei presupposti stabiliti  dalla  disposizione  censurata,
rendano  necessaria  la  valutazione  del  preminente  interesse  del
minore. La decisione del tribunale di sorveglianza non  incide  sulla
rilevanza  delle   questioni,   cristallizzata   al   momento   della
rimessione, come non vi incide la sorte che quella  stessa  decisione
avra' in sede di impugnazione. 
    Con specifico riferimento alla prima circostanza,  non  puo'  non
rilevarsi che,  a  norma  dell'art.  47-quinquies,  comma  8,  ordin.
penit., al  compimento  del  decimo  anno  di  eta'  del  figlio,  il
«soggetto gia' ammesso alla  detenzione  domiciliare  speciale»  puo'
chiedere - a determinate condizioni -  la  proroga  del  beneficio  o
l'ammissione all'assistenza esterna, sicche' il compimento  da  parte
del minore dell'eta' prevista come  soglia  non  comporta  ex  se  un
difetto di interesse  del  genitore  condannato;  in  tal  senso,  la
giurisprudenza di legittimita' afferma che, qualora tra  l'istanza  e
la decisione il minore raggiunga il decimo anno di eta', l'istanza di
detenzione domiciliare speciale non perde efficacia, ma  deve  essere
valutata sia nei presupposti originari, sia come domanda  di  proroga
(Corte di cassazione, sezione  prima  penale,  sentenza  27  febbraio
2015, n. 8860). 
    4.- Occorre  preliminarmente  delimitare  le  questioni,  che  il
giudice a quo riferisce all'art. 47-quinquies ordin. penit.  nel  suo
complesso, ma che in realta', considerato  l'oggetto  delle  censure,
attingono  in  particolare  i   commi   1,   3   e   7,   concernenti
rispettivamente i requisiti di ammissione della madre alla detenzione
domiciliare speciale, le competenze del tribunale e del magistrato di
sorveglianza nell'applicazione e attuazione della misura e infine  la
concessione della stessa al padre in funzione sostitutiva della madre
impossibilitata. 
    Il petitum formulato  dal  giudice  a  quo  puo'  essere  infatti
circoscritto alla luce dei contenuti dell'ordinanza di rimessione  in
correlazione con la fattispecie dedotta nel processo  principale  (ex
plurimis, sentenze n. 128 e n. 35 del 2021,  n.  270  e  n.  267  del
2020). 
    5.- Cosi' delimitata,  e'  fondata  la  questione  sollevata  con
riferimento all'art. 31 Cost. 
    5.1.- Si confrontano,  da  un  lato,  la  detenzione  domiciliare
ordinaria, gia' prevista dall'art.  47-ter  ordin.  penit.,  inserito
dall'art. 13, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche
alla legge sull'ordinamento penitenziario e  sulla  esecuzione  delle
misure privative e limitative  della  liberta'),  misura  alternativa
alla detenzione applicabile per  varie  ragioni  umanitarie,  tra  le
quali la preservazione del rapporto genitoriale con minori in  tenera
eta';  dall'altro,  la  detenzione   domiciliare   speciale,   misura
concernente  solo  il  rapporto  genitoriale,  contemplata  dall'art.
47-quinquies ordin. penit., inserito  dall'art.  3,  comma  1,  della
legge 8 marzo 2001, n.  40  (Misure  alternative  alla  detenzione  a
tutela del rapporto tra detenute e figli minori). 
    Come da questa Corte evidenziato nella sentenza n. 239 del  2014,
la  detenzione  domiciliare  speciale  ha  natura   "sussidiaria"   e
"complementare" rispetto  alla  detenzione  domiciliare  ordinaria  -
segnatamente a quella nell'interesse  del  minore,  di  cui  all'art.
47-ter, comma 1, lettere a) e b), ordin.  penit.  -  in  quanto,  pur
condividendo con tale misura la finalita' di  tutela  del  figlio  in
tenera eta' di persona condannata  a  pena  detentiva,  puo'  trovare
applicazione anche nell'ipotesi  in  cui  la  pena  da  scontare  dal
genitore superi il limite dei quattro anni di  reclusione,  viceversa
ostativo alla concessione della misura ordinaria. 
    Infatti, mentre l'art. 47-ter, comma 1,  ordin.  penit.  consente
che la madre di prole di eta' inferiore a dieci anni (lettera  a),  o
in sua vece il padre (lettera b), acceda  all'espiazione  domiciliare
della pena della reclusione non superiore a quattro  anni  (anche  se
parte residua di maggior pena), l'art. 47-quinquies, comma 1,  ordin.
penit. ammette  la  detenzione  domiciliare  speciale  «[q]uando  non
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter»  -  quindi  anche
per l'espiazione di una pena superiore ai quattro anni di  reclusione
-, purche' non sussista  «un  concreto  pericolo  di  commissione  di
ulteriori delitti» e vi  sia  «la  possibilita'  di  ripristinare  la
convivenza con i figli», cio' al dichiarato fine «di provvedere  alla
cura e alla assistenza dei figli», e comunque «dopo  l'espiazione  di
almeno un  terzo  della  pena  ovvero  dopo  l'espiazione  di  almeno
quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo». 
    5.2.-  Nonostante  la  diversita'  delle  fattispecie   regolate,
connessa alla differente entita' della pena da espiare, le due misure
alternative perseguono la stessa finalita', cioe' quella di  evitare,
fin dove possibile, che l'interesse del bambino sia compromesso dalla
perdita delle cure parentali, determinata dalla permanenza in carcere
del   genitore,   danno   riflesso   noto    come    "carcerizzazione
dell'infante". 
    L'identita'  finalistica   delle   due   specie   di   detenzione
domiciliare e' stata ripetutamente sottolineata da questa Corte,  che
ne  ha  quindi  assimilato  le  discipline,  laddove  il   preminente
interesse del minore non  ammetteva  che  esse  restassero  distinte:
cosi',  per   il   margine   di   tolleranza   degli   allontanamenti
ingiustificati del genitore accudente (sentenze n. 211 del 2018 e  n.
177 del 2009); cosi', per l'eliminazione della preclusione  triennale
della  misura  a  causa  dell'avvenuta  revoca  di  altro   beneficio
(sentenza n. 187 del 2019); cosi', ancora,  per  l'affrancamento  dal
carattere ostativo dei titoli di reato  di  "prima  fascia"  ex  art.
4-bis ordin penit. (sentenza n. 239 del 2014). 
    Entrambe le specie di detenzione domiciliare sono state estese  a
protezione del figlio ultradecenne gravemente invalido  (sentenze  n.
18 del 2020 e n. 350 del 2003). 
    In disparte l'estensione a beneficio del figlio inabile, relativa
ad uno stato di bisogno slegato dalla  minore  eta',  la  progressiva
assimilazione delle due misure e' stata sorretta dall'identita' dello
scopo di tutelare l'interesse dei minori  in  tenera  eta'  nel  loro
essenziale rapporto con i genitori (sentenze n. 211 del 2018 e n. 177
del 2009), interesse del quale si e' evidenziata la centralita'  alla
luce  dell'art.  31  Cost.,  arricchita   dalla   qualificazione   di
"preminenza" di cui alle fonti sovranazionali (sentenze  n.  187  del
2019 e n. 239 del 2014). 
    5.3.-  Alla  base  della  giurisprudenza   costituzionale   sulla
detenzione domiciliare nell'interesse del minore e' il principio  per
cui tale interesse puo' recedere di fronte alle  esigenze  di  difesa
sociale solo quando la sussistenza e la consistenza delle stesse  sia
verificata in concreto, non gia' quando sia collegata a  indici  solo
presuntivi, che impediscono  al  giudice  di  apprezzare  le  singole
situazioni (ancora sentenze n. 187 del 2019 e n. 239 del 2014). 
    La necessita' imposta dall'art. 31  Cost.  di  garantire  che  la
detenzione domiciliare nell'interesse del  minore  sia  valutata  con
«bilanciamenti caso per caso, refrattari a  qualsiasi  preclusione  e
automatismo», e' stata in ultimo ribadita dalla sentenza n.  173  del
2021, in tema di preclusione triennale da revoca di altra misura, per
giustificare la differente sorte di questa  preclusione  ove  -  come
nell'affidamento in prova al servizio sociale - non sia  direttamente
coinvolto l'interesse del bambino alla cura genitoriale. 
    5.4.- Introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 27
maggio 1998,  n.  165  (Modifiche  all'articolo  656  del  codice  di
procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354,  e  successive
modificazioni), quindi sostituito dall'art. 2, comma 1,  lettera  b),
numero 3), del decreto-legge 1°  luglio  2013,  n.  78  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  esecuzione  della  pena),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 94,  il  comma  1-quater
dell'art. 47-ter ordin. penit. stabilisce che, «[n]ei casi in cui  vi
sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello  stato  di
detenzione»,  l'istanza  di  detenzione  domiciliare  -  anziche'  al
tribunale di sorveglianza - «e' rivolta al magistrato di sorveglianza
che puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura». 
    Questa disposizione non e' ripetuta,  ne'  richiamata,  dall'art.
47-quinquies  ordin.  penit.,  sicche',  ammessa  per  la  detenzione
domiciliare ordinaria - segnatamente per  quella  nell'interesse  del
minore ex art. 47-ter, comma 1, lettere a) e  b),  ordin.  penit.  -,
l'applicazione provvisoria della misura alternativa non e' consentita
per la detenzione domiciliare speciale, che pure dell'altra condivide
la ratio di tutela del fanciullo. 
    5.5.- Ad avviso  della  difesa  statale,  la  mancata  previsione
dell'applicazione provvisoria della detenzione  domiciliare  speciale
troverebbe giustificazione nell'assenza di un  massimo  di  pena  per
l'accesso alla misura, giacche' concedibile anche quando la  pena  da
espiare superi i quattro anni di reclusione, sicche'  ragionevolmente
il  legislatore  avrebbe  qui  escluso  la  cognizione   sommaria   e
monocratica del magistrato di sorveglianza, esigendo quella  piena  e
collegiale del tribunale di sorveglianza. 
    Inoltre, posto che la misura extramuraria della cui anticipazione
si tratta richiede l'avvenuta espiazione di un terzo della  pena,  il
minore potrebbe gia' aver trascorso lungo tempo lontano dal genitore,
cio' che renderebbe meno urgente l'applicazione della misura stessa. 
    5.5.1.- Gli assunti non possono essere condivisi. 
    La   "quota   di   espiazione   preliminare",   che   rappresenta
l'essenziale aspetto distintivo della detenzione domiciliare speciale
rispetto a quella ordinaria, ha proprio la funzione di bilanciare  il
superamento del "tetto"  dei  quattro  anni  di  reclusione,  poiche'
l'espiazione intramuraria di almeno un terzo della pena  (o  quindici
anni nel caso di ergastolo) consegna agli uffici  di  sorveglianza  i
risultati di una consistente esperienza trattamentale. 
    Queste  evidenze  ben  possono  ritenersi  idonee  a  guidare  le
determinazioni cautelari del magistrato di sorveglianza,  che  quindi
decide sulla base di un quadro ben  definito,  che  gli  consente  di
valutare se l'interesse del minore - "stella polare" del suo giudizio
- imponga l'anticipazione  della  misura  o  receda  di  fronte  alle
esigenze di difesa sociale o richieda esso stesso di non adottarla. 
    5.6.- Non e' qui in discussione,  in  rapporto  alla  fattispecie
oggetto del giudizio principale, l'eventualita' che  sia  espiata  in
ambiente domiciliare anche la "quota  preliminare",  come  consentito
dal  comma  1-bis  dell'art.  47-quinquies  ordin.  penit.,  inserito
dall'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 21 aprile 2011,  n.  62
(Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri
e figli minori). 
    Occorre tuttavia considerare che tale eventualita' e' subordinata
dal legislatore al  concorrere  di  determinati  requisiti,  cioe'  -
eliminata la preclusione da ostativita' dei titoli di reato  ex  art.
4-bis ordin. penit. (sentenza n. 76 del 2017) - che  «non  sussist[a]
un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di  fuga»,
requisiti  il  cui   apprezzamento   appartiene   al   tribunale   di
sorveglianza, nello svolgimento della  competenza  generale  ad  esso
attribuita dall'art. 70, comma 1, ordin. penit. 
    Pertanto, il sistema  e'  congegnato  in  modo  che  l'intervento
cautelare   del   giudice   monocratico   non    possa    prescindere
dall'espiazione intramuraria  della  quota  preliminare,  sicche'  la
fisiologica sommarieta' della sua valutazione e' bilanciata dai  dati
oggettivi di un periodo di espiazione "osservata". 
    L'esclusione  dell'anticipazione  della  detenzione   domiciliare
speciale non trova, quindi, una  valida  ragione  giustificativa  nel
carattere sommario della decisione monocratica, e tuttavia  sacrifica
in  termini   astratti   l'interesse   del   minore   all'accudimento
genitoriale, impedendo al magistrato di sorveglianza di  valutare  le
particolarita'  del  caso  concreto,  cio'  che  si  risolve  in  una
violazione del favor minorile assicurato dall'art. 31 Cost. 
    5.7.- Imposto dall'identita' della ratio di tutela del figlio  in
tenera eta', l'allineamento dell'art. 47-quinquies ordin.  penit.  al
comma 1-quater dell'art. 47-ter ordin. penit. riguarda anche il terzo
periodo del comma medesimo, a tenore del quale  «[s]i  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4»,
quindi le disposizioni sull'applicazione provvisoria dell'affidamento
in prova al servizio sociale. 
    Ne discende che il magistrato di sorveglianza puo'  applicare  in
via provvisoria  la  detenzione  domiciliare  speciale  «quando  sono
offerte  concrete  indicazioni  in  ordine   alla   sussistenza   dei
presupposti per l'ammissione» e «al grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello  stato  di  detenzione»,  a  cio'  provvedendo  con
ordinanza tipicamente interinale, la quale «conserva  efficacia  fino
alla decisione del  tribunale  di  sorveglianza,  cui  il  magistrato
trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni». 
    L'allineamento dell'art. 47-quinquies ordin. penit. al  combinato
disposto degli artt. 47, comma 4, e 47-ter,  comma  1-quater,  ordin.
penit.   determina   il   riconoscimento   della   natura   cautelare
dell'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare  speciale,
che viene disposta dal magistrato di sorveglianza  con  apprezzamento
dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora,  mediante
provvedimento di carattere interinale, cui deve seguire quello finale
del collegio entro sessanta giorni, termine  idoneo  a  garantire  la
relativa brevita' dell'anticipazione della misura. 
    5.8.-  Evidenziata  da  questa  Corte  riguardo  all'applicazione
provvisoria della detenzione domiciliare "in surroga" di cui all'art.
47-ter, comma 1-ter, ordin. penit. (sentenza n.  245  del  2020),  la
natura cautelare del provvedimento comporta anche per  la  detenzione
domiciliare speciale la possibilita' della revoca anticipata da parte
dello stesso organo  monocratico,  qualora  sopravvenienze  di  fatto
contraddicano  la  prognosi  favorevole   da   lui   posta   a   base
dell'ordinanza, secondo una  prospettiva  che  la  giurisprudenza  di
legittimita' ha gia' indicato per  l'applicazione  provvisoria  della
detenzione domiciliare ordinaria (Corte di cassazione, sezione  prima
penale, sentenza 19 dicembre 2018, n. 57540). 
    Il   provvedimento   cautelare   avvia   quindi   un    continuum
procedimentale  sottoposto  alla   vigilanza   costante   dell'organo
monocratico, fino al giudizio del  tribunale  di  sorveglianza,  che,
lungi dall'avere ad  oggetto  la  mera  convalida  del  provvedimento
stesso, verifica l'attuale sussistenza delle condizioni della  misura
richiesta dal detenuto (Corte di cassazione,  sezione  prima  penale,
sentenza 22 febbraio 2021, n. 6761). 
    Inoltre,  anche  nell'applicazione   urgente   della   detenzione
domiciliare speciale, e nel corso della sua esecuzione, il magistrato
di sorveglianza  puo'  disporre  procedure  di  controllo  con  mezzi
elettronici, in base al potere attribuitogli dall'art.  58-quinquies,
comma 1, ordin. penit., inserito dall'art. 3, comma  1,  lettera  h),
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di
tutela  dei  diritti  fondamentali  dei  detenuti  e   di   riduzione
controllata   della   popolazione   carceraria),   convertito,    con
modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10. 
    5.9.- Seppure da prospettive differenti, sia il  giudice  a  quo,
sia la difesa statale, sia la parte, richiamano la sentenza n. 74 del
2020, con la quale  questa  Corte  ha  dichiarato  costituzionalmente
illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art.  50,  comma  6,
ordin. penit., nella parte in  cui  non  consente  al  magistrato  di
sorveglianza  di  applicare  in  via  provvisoria   la   semiliberta'
"surrogatoria" dell'affidamento in prova. 
    Per quanto la fattispecie allora in scrutinio  fosse  differente,
anche perche' interessata dal principio di "gradualita'" dei benefici
penitenziari, che oggi viceversa non rileva, quel precedente  segnala
tuttavia   la   negativa   incidenza   dell'«attesa   dei   tempi   -
fisiologicamente  piu'  lunghi  -  richiesti  per  la  decisione  del
tribunale di sorveglianza», incidenza la  cui  gravita',  venendo  in
rilievo il preminente interesse del bambino alle cure  del  genitore,
assume qui «una pregnanza particolare» (sentenze n. 187 del 2019,  n.
76 del 2017 e n. 239 del 2014). 
    5.10.-  La  mancata  previsione  di   una   delibazione   urgente
nell'interesse del minore, ai fini dell'anticipazione cautelare della
detenzione   domiciliare   speciale,   impedisce   il    vaglio    di
quell'interesse in comparazione con le esigenze di difesa sociale, ed
e' suscettibile di determinare l'ingresso del bambino in istituti per
minori nella non breve attesa della decisione collegiale,  esito  che
viceversa  puo'  essere  evitato  quando  lo  consenta  una  prognosi
favorevole riveniente dal buon pregresso carcerario del genitore. 
    L'astrattezza del diniego normativo, rapportata alla sola entita'
della pena in espiazione,  vulnera  il  favor  per  gli  istituti  di
protezione del  figlio  in  tenera  eta',  assicurato  dall'art.  31,
secondo comma, Cost., «da leggersi anche alla luce delle disposizioni
internazionali e sovranazionali che ne arricchiscono e completano  il
significato» (sentenza n. 187 del 2019). 
    6.- L'art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge n.  354  del
1975 deve essere quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo per
violazione dell'art. 31 Cost., nella parte in cui  non  prevede  che,
ove vi sia  un  grave  pregiudizio  per  il  minore  derivante  dalla
protrazione dello stato di  detenzione  del  genitore,  l'istanza  di
detenzione  domiciliare  puo'  essere  proposta  al   magistrato   di
sorveglianza, che  puo'  disporre  l'applicazione  provvisoria  della
misura, nel  qual  caso  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge. 
    Restano assorbite le questioni riferite agli altri parametri. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  47-quinquies,
commi  1,  3  e  7,  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative  della  liberta'),  nella  parte  in  cui  non
prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore  derivante
dalla protrazione dello stato di detenzione del  genitore,  l'istanza
di detenzione domiciliare  puo'  essere  proposta  al  magistrato  di
sorveglianza, che  puo'  disporre  l'applicazione  provvisoria  della
misura, nel  qual  caso  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA