N. 31 SENTENZA 11 gennaio - 3 febbraio 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ordinamento giudiziario -  Emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  -
  Misure, adottate con deliberazioni del Consiglio dei ministri e con
  ordinanza del Capo dipartimento della protezione  civile,  connesse
  alla   dichiarazione   dello   stato   di    emergenza    incidenti
  sull'esercizio della funzione giurisdizionale  civile  e  penale  e
  sull'organizzazione  e  l'attivita'  degli  uffici   giudiziari   -
  Denunciata violazione dei principi  sull'esercizio  della  funzione
  legislativa, del riparto di competenze  in  materia  sanitaria  tra
  Stato  e  Regioni  e   dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
  comunitario e dagli obblighi internazionali, del buon  andamento  e
  dell'imparzialita'    dell'amministrazione    pubblica,     nonche'
  dell'esercizio  della  funzione  giurisdizionale  e  dei   principi
  dell'indipendenza del giudice e del  giusto  processo  -  Manifesta
  inammissibilita' delle questioni. 
Ordinamento  giudiziario  -  Riforma  organica   della   magistratura
  onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace - Misure connesse
  all'emergenza epidemiologica da COVID-9 - Misure di sostegno per  i
  magistrati onorari in servizio -  Estensione  ai  giudici  di  pace
  delle misure per il  superamento  del  precariato  nelle  pubbliche
  amministrazioni - Omessa previsione  -  Denunciata  violazione  del
  principio di uguaglianza, dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
  comunitario e dagli obblighi internazionali, del diritto al lavoro,
  a una retribuzione proporzionata e dignitosa, dei principi del buon
  andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione, dell'autonomia
  e dell'indipendenza della  magistratura,  della  riserva  di  legge
  sull'ordinamento giudiziario e la magistratura, del  principio  del
  giusto   processo,   del   contraddittorio,   della   terzieta'   e
  dell'imparzialita' del giudice - Manifesta  inammissibilita'  delle
  questioni. 
Ordinamento  giudiziario  -  Misure,  adottate   con   decreto-legge,
  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione dei
  termini processuali e proroga dei termini previsti per la  scadenza
  di  stati  di   emergenza   e   contabilita'   speciali   incidenti
  sull'esercizio della funzione giurisdizionale  civile  e  penale  e
  sull'organizzazione  e  l'attivita'  degli  uffici   giudiziari   -
  Denunciata carenza dei presupposti  di  necessita'  e  di  urgenza,
  violazione dei principi del  buon  andamento  e  dell'imparzialita'
  dell'amministrazione  pubblica,  e  di  quelli,  anche  comunitari,
  dell'indipendenza   del   giudice   e   del   giusto   processo   -
  Inammissibilita' delle questioni. 
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con  modificazioni,
  nella legge 24 aprile 2020, n. 27, artt. 42, comma 2, 83, 87, 119 e
  122;  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n.  35,  artt.  1  e  4;
  decreto-legge 30 aprile 2020,  n.  28,  art.  3;  decreto-legge  19
  maggio 2020, n. 34, artt. 14, comma 4, e 263;  decreto  legislativo
  13 luglio 2017, n. 116, artt. da 1 a 33; legge 28 aprile  2016,  n.
  57, art. 5; legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 11,  comma  4-ter;
  decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, art.  20;  delibera  del
  Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020;  ordinanza  del  Capo
  dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. 
- Costituzione, artt. 3, 4, primo comma, 32, 36, primo comma, 38, 76,
  77, 97, commi secondo e  terzo,  101,  secondo  comma,  102,  primo
  comma, 104, primo comma, 106, primo e  secondo  comma,  107,  primo
  comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, 117,  primo  e
  terzo comma, e 120;  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
  europea,  artt.  15,  20,  21,  30,  31,  34  e  47;  Trattato  sul
  funzionamento dell'Unione europea, art. 168, in combinato  disposto
  con art. 12, paragrafo) 1, lettera a), della decisione 1183/2013/UE
  e con gli artt. 12 e 43 del  Regolamento  Sanitario  Internazionale
  (2005),  adottato  dalla  58°  Assemblea  mondiale  della  sanita';
  direttiva 1999/70/CE; Carta sociale europea, artt. 1, 2, 4, 12,  24
  ed E. 
(GU n.6 del 9-2-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  11,  comma
4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del  giudice
di pace), dell'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n.  57  (Delega  al
Governo per la riforma organica della magistratura onoraria  e  altre
disposizioni  sui  giudici  di  pace),  dell'art.  20   del   decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e  integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche», degli artt. 42, comma 2, 83,  87,  119  e
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure  di  potenziamento
del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico   per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella  legge  24  aprile
2020, n. 27, degli artt. 1 e 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
(Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020,
n. 35, dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2020,  n.  28  (Misure
urgenti per  la  funzionalita'  dei  sistemi  di  intercettazioni  di
conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di
ordinamento penitenziario,  nonche'  disposizioni  integrative  e  di
coordinamento  in  materia  di  giustizia  civile,  amministrativa  e
contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di  allerta
Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020,
n. 70, degli artt. 14, commi 1 e 4, e 263 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro
e all'economia, nonche' di politiche sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 17 luglio 2020, n. 77, degli  artt.  da  1  a  33  del  decreto
legislativo  13  luglio  2017,  n.  116   (Riforma   organica   della
magistratura onoraria e  altre  disposizioni  sui  giudici  di  pace,
nonche' disciplina transitoria  relativa  ai  magistrati  onorari  in
servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), della  delibera
del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato
di  emergenza  in  conseguenza   del   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili)
e dell'ordinanza del Capo  dipartimento  della  Protezione  civile  3
febbraio 2020, n. 630 (Primi interventi urgenti di protezione  civile
in relazione all'emergenza relativa  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili),  promosso  dal  Giudice  di  pace  di  Lanciano   nel
procedimento vertente  tra  A.  C.  e  altro  e  l'Azienda  nazionale
autonoma delle strade (ANAS spa) e altro, con ordinanza del 28 maggio
2020, iscritta al n. 184 del registro  ordinanze  2020  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  53,  prima   serie
speciale, dell'anno 2020. 
    Visti l'atto di costituzione di V.E. D.M., nonche'  gli  atti  di
intervento di M. C. e  altri  e  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  dell'11  gennaio  2022  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    uditi gli avvocati Francesco Visco e Vincenzo Enrico  De  Michele
per V.E. D.M., entrambi in collegamento da remoto, ai sensi del punto
1) del decreto del Presidente  della  Corte  del  18  maggio  2021  e
l'avvocato dello Stato Angelo Vitale per il Presidente del  Consiglio
dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza in data 28 maggio 2020, il Giudice di  pace  di
Lanciano ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale: 
    a) della delibera del Consiglio dei  ministri  31  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  26  del  10  febbraio  2020,
dell'ordinanza  del  Capo  dipartimento  della  Protezione  civile  3
febbraio 2020, n. 630 (Primi interventi urgenti di protezione  civile
in relazione all'emergenza relativa  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili), pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale  n.  32  dell'8
febbraio 2020, dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  l8
(Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,    con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020,  n.  27  e  dell'art.  14,
commi l e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure  urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nella parte in cui mediante tali disposizioni,  nel  periodo  dal  1°
febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, il Governo  si  sarebbe  sostituito
alle Regioni e al Ministero della salute nella gestione del  Servizio
sanitario nazionale e al Ministero  della  giustizia  nella  gestione
dell'attivita'  giudiziaria,  "creando",  ad   avviso   del   giudice
rimettente, una situazione di emergenza sanitaria nazionale  di  tipo
pandemico, con sospensione  dell'attivita'  giurisdizionale  in  sede
civile  e  penale  al  di  fuori  di  ogni   ambito   di   competenza
costituzionale e istituzionale e degli  stessi  presupposti  fattuali
per l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi,  cosi'  violando,  secondo
quanto prospettato, gli artt. 32, 76, 77, 97, secondo e terzo  comma,
101, secondo comma, 102, primo comma, 111,  primo  e  secondo  comma,
117, terzo comma, e  120  nonche'  l'art.  117,  primo  comma,  della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 47 della  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a  Nizza
il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, «e/o»
all'art. 168  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di  Lisbona  del  13
dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2  agosto  2008,  n.  130,  in
combinato disposto con l'art. 12,  paragrafo  1,  lettera  a),  della
decisione 1182/20137UE [recte: 1183/2013/UE] del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi  minacce  per
la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la  decisione  n.
2119/98/CE, e con  gli  artt.  12  e  43  del  Regolamento  sanitario
internazionale, adottato dalla  cinquantottesima  Assemblea  mondiale
della sanita' del 23 maggio 2005 ed entrato in vigore  il  15  giugno
2007; 
    b) degli artt. 42, comma 2, 83 e 87 del d.l. n. 18 del 2020, come
convertito, nonche' degli artt. 1 e  4  del  decreto-legge  25  marzo
2020,  n.   19   (Misure   urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'art. 3 del decreto-legge 30  aprile
2020, n. 28 (Misure urgenti  per  la  funzionalita'  dei  sistemi  di
intercettazioni di conversazioni e  comunicazioni,  ulteriori  misure
urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni
integrative e  di  coordinamento  in  materia  di  giustizia  civile,
amministrativa e contabile e misure urgenti  per  l'introduzione  del
sistema di allerta Covid-19), convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell'art. 263 del d.l. n. 34 del 2020,
come convertito, nella parte in cui tali disposizioni, "paralizzando"
la giustizia civile e penale dal 9 marzo 2020  al  31  gennaio  2021,
avrebbero leso i principi del "giusto processo" e dell'"indipendenza"
del giudice sotto il profilo oggettivo, cosi' violando gli artt.  77,
97, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 108,
primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE; 
    c) degli artt. da 1 a 33 del decreto legislativo 13 luglio  2017,
n.  l16  (Riforma  organica  della  magistratura  onoraria  e   altre
disposizioni sui giudici  di  pace,  nonche'  disciplina  transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma  della  legge  28
aprile 2016, n. 57), nella parte in cui tali disposizioni sono estese
ai giudici di pace gia' in servizio alla data di  entrata  in  vigore
del decreto; dell'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al
Governo per la riforma organica della magistratura onoraria  e  altre
disposizioni sui giudici di pace), laddove  affida  il  coordinamento
dell'ufficio  del  Giudice  di  pace  al  presidente  del  tribunale;
dell'art. 11, comma 4-ter, della  legge  21  novembre  1991,  n.  374
(Istituzione del giudice di pace), nella parte in cui stabilisce  che
l'importo di euro 72.000 lordi annui costituisca il tetto  massimo  e
non la retribuzione lorda annuale comunque spettante  al  giudice  di
pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del
2017; dell'art. 119 del d.l. n. 18 del 2020, come  convertito,  nella
parte in cui riconosce ai magistrati onorari un contributo  economico
inadeguato per il periodo di sospensione  dell'attivita'  giudiziaria
nei mesi di marzo-maggio 2020; dell'art. 20 del  decreto  legislativo
25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16,  commi
1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma  1,  lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche», laddove non estende anche ai  giudici  di
pace la procedura di stabilizzazione e di superamento del  precariato
prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni  in  regime
di rapporto di lavoro pubblico  contrattualizzato;  degli  artt.  42,
comma 2, e 83 del d.l. n. 18 del 2020, dell'art. 3 del d.l. n. 28 del
2020,  dell'art.  14,  comma  4,  del  d.l.  n.  34  del  2020,  come
convertiti,  in  combinato  disposto,  nella  parte  in  cui   «hanno
paralizzato  e  paralizzano  l'attivita'  giurisdizionale  di  questo
giudice di pace» nel periodo dal 9 marzo 2020  al  31  gennaio  2021,
privandolo di ogni fonte di reddito e ledendone l'indipendenza  sotto
il profilo soggettivo e quindi il "giusto processo", senza assicurare
neanche  la  tutela  previdenziale  ed  assicurativa,  in   caso   di
disoccupazione, prevista per  gli  altri  lavoratori  dipendenti  del
Ministero  della  giustizia,  in  quanto   il   complesso   di   tali
disposizioni normative sarebbe suscettibile di violare gli  artt.  3,
4, primo comma, 36, primo comma, 38, 97, secondo e quarto comma, 101,
secondo comma, 104, primo comma, 106, primo  e  secondo  comma,  107,
primo comma, 108, primo comma, 111, primo e  secondo  comma,  e  117,
primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20,  21,
30, 31, 34 e 47 CDFUE, alle clausole 1, 4  e  5  dell'accordo  quadro
CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, sul lavoro a tempo  determinato,
recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999,
nonche' in relazione agli artt. 1, 2, 4, 12,  24  ed  E  della  Carta
sociale europea, riveduta, con  annesso,  fatta  a  Strasburgo  il  3
maggio 1996, ratificata e resa esecutiva  con  la  legge  9  febbraio
1999, n. 30. 
    1.1.- Il giudice rimettente premette, in  punto  di  fatto  e  di
rilevanza, che  e'  incardinata  dinanzi  a  se'  una  causa  per  il
risarcimento dei danni correlati ad un sinistro stradale promossa  da
A. C. nei confronti  dell'Azienda  nazionale  autonoma  delle  strade
(ANAS spa)  e  della  Provincia  di  Chieti  e  che,  sussistendo  un
contrasto tra le parti sulla ricostruzione  dei  fatti,  erano  state
ammesse prove testimoniali che dovevano  essere  assunte  all'udienza
del 4 maggio 2020, poi rinviata a quella del 1° giugno 2020. 
    Prosegue   quindi   l'ordinanza   di   rimessione   ripercorrendo
diffusamente, innanzi tutto, le vicende che  hanno  dato  luogo  alla
dichiarazione dello stato di emergenza per il dilagare della pandemia
da COVID-19 e all'assunzione di una serie di provvedimenti  normativi
da  parte  del  Governo  che  hanno  reso   impossibile   l'esercizio
dell'attivita' giurisdizionale, anche dopo  la  data  del  12  maggio
2020, almeno negli uffici che, come il Giudice di pace  di  Lanciano,
non dispongono degli strumenti necessari per svolgere  le  udienze  a
distanza, con conseguente pregiudizio per  la  ritardata  definizione
del giudizio per «[l]e parti di questo  processo  e  tutte  le  parti
delle cause civili e penali pendenti davanti a questo giudice». 
    Nell'ordinanza di rimessione, per altro verso, il giudice  a  quo
censura, ancora piu'  diffusamente,  le  norme  che  disciplinano  lo
status  e  l'attivita'  dei  giudici  di  pace  nel  nostro   sistema
processuale, ponendo  in  evidenza  l'aggravamento  della  situazione
della categoria, che riceve un  compenso  in  base  al  numero  delle
udienze  svolte  e  dei  provvedimenti  adottati,  a   fronte   della
generalizzata  sospensione  dell'attivita'  giurisdizionale   durante
l'emergenza pandemica. 
    Di qui il Giudice di pace di Lanciano  assume  la  violazione  da
parte delle norme  censurate  di  plurimi  parametri  costituzionali,
anche in relazione al diritto dell'Unione europea. 
    A quest'ultimo  riguardo,  il  giudice  a  quo  precisa  di  aver
pressoche'  contestualmente  proposto,  in  relazione   allo   stesso
giudizio e rispetto alle medesime questioni, con ordinanza in data 18
maggio 2020 - in virtu' dei principi  espressi  dalla  giurisprudenza
costituzionale a partire dalla sentenza n. 269  del  2017  -  ricorso
alla  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  avente  ad  oggetto
l'interpretazione di alcune delle disposizioni censurate, ritenendole
suscettibili di violare il diritto dell'Unione europea. 
    Il giudice a quo da' atto, infine, dell'intervento ad  adiuvandum
ex art. 105, secondo  comma,  del  codice  di  procedura  civile  nel
giudizio risarcitorio, svolto da V.E. D.M. 
    2.- Con atto depositato il 19 gennaio  2021,  e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,   evidenziando,   in
premessa,  la  manifesta  inammissibilita'  di  tutte  le   questioni
sollevate dal giudice rimettente, chiamato a decidere su una  domanda
avente ad oggetto i danni derivanti  da  un  sinistro  stradale,  per
evidente insussistenza di un nesso tra le  predette  questioni  e  la
risoluzione di quelle controverse in causa. 
    Inoltre, secondo l'Avvocatura, la motivazione  dell'ordinanza  di
rimessione e' carente e complessivamente insufficiente. 
    Nel merito, il Presidente del Consiglio dei  ministri  deduce  la
non fondatezza di tutte le questioni sollevate. 
    Quanto   al   primo   gruppo   di   questioni,   si    sottolinea
l'inammissibilita' delle censure  di  atti  normativi  di  rango  non
primario (quali la delibera del Consiglio dei ministri del 30 gennaio
2020 e l'ordinanza del Capo dipartimento della protezione  civile  n.
630 del 2020). Nel resto ne rileva la non fondatezza atteso,  per  un
verso, che la declaratoria di uno stato di emergenza  e'  rimessa  al
legislatore nazionale che soltanto puo' ponderare come,  rispetto  al
caso di quella epidemiologica da COVID-19, la tutela del diritto alla
salute possa rendere recessiva quella della  salvaguardia  di  alcune
liberta', in un'attivita' di bilanciamento che, come  chiarito  dalla
stessa giurisprudenza costituzionale (viene citata l'ordinanza  n.  4
del 2021), rientra nella competenza esclusiva dello  Stato  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera q), Cost. e, per un altro,  che
tutte le determinazioni, anche con delibere di rango secondario, sono
state assunte dal Governo previo parere dei Ministri competenti. 
    Con riferimento al secondo gruppo di questioni, il Presidente del
Consiglio dei ministri ne rileva in  primo  luogo  l'inammissibilita'
per la lacunosa ricostruzione del quadro  normativo  di  riferimento,
rispetto al complesso  delle  prescrizioni  dettate  dal  legislatore
"emergenziale" per lo svolgimento delle attivita'  giurisdizionali  a
partire dall'art. 83,  comma  7,  del  d.l.  n.  18  del  2020,  come
convertito. Deduce inoltre che il giudice rimettente non  motiva,  se
non in modo  generico,  sulla  rilevanza,  in  quanto  non  chiarisce
perche'  non  avrebbe  potuto  nel   caso   specifico   trattare   la
controversia pendente con  gli  strumenti  previsti  per  il  periodo
considerato (maggio  2020),  come  la  stessa  udienza  in  presenza,
attraverso lo  scambio  di  note  scritte  o  da  remoto,  ovvero  in
videoconferenza. 
    Inoltre, le questioni sarebbero, secondo  la  prospettazione  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  comunque  non  fondate,  in
quanto la  normativa  emergenziale  sullo  svolgimento  dei  processi
civili e  penali  si  e'  caratterizzata  per  aver  compiuto,  anche
mediante le successive ponderazioni  con  l'evolversi  dell'emergenza
pandemica, un costante e ragionevole bilanciamento tra  i  valori  in
gioco. 
    Con riguardo al terzo gruppo di  censure,  l'Avvocatura  generale
dello Stato ne deduce, in primo luogo, la manifesta  inammissibilita'
per  difetto  di  rilevanza,  sottolineando   la   mancanza   di   un
collegamento con  la  risoluzione  della  controversia  pendente  nel
giudizio a quo, riguardante una  domanda  risarcitoria  per  i  danni
subiti in un sinistro stradale. 
    Nel merito, il Presidente del Consiglio dei  ministri  assume  la
manifesta infondatezza  delle  questioni  poiche',  se  puo'  esservi
un'assimilazione funzionale tra l'attivita' del  giudice  di  pace  e
quella del giudice togato, tuttavia sul piano strutturale  si  tratta
di funzioni non  equiparabili,  in  quanto  solo  il  secondo  svolge
un'attivita' lavorativa in via esclusiva per lo Stato a  seguito  del
superamento di un pubblico concorso, in virtu' della regola  generale
sancita   dall'art.   106,   primo   comma,   Cost.,    a    presidio
dell'indipendenza della magistratura. 
    3.- Con atto del 19 gennaio 2021, si e'  costituito  in  giudizio
l'interventore volontario  nel  giudizio  principale,  aderendo  alle
prospettazioni dell'ordinanza di rimessione. 
    4.- Con memoria del 19 gennaio 2021, sono intervenuti in giudizio
i giudici di pace M. C., M.F. D.G., A.G. P., A. P.,  R.  T.,  R.  O.,
nonche' - anche ai sensi dell'art. 4-ter delle Norme integrative  per
i  giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale,   vigente   ratione
temporis, quali amici curiae - l'Unione  nazionale  giudici  di  pace
(UNAGIPA), l'Associazione nazionale  dei  giudici  di  pace  (ANGdP),
l'Unione  nazionale  italiana  magistrati  onorari   (UNIMO)   e   la
Federazione magistrati onorari di tribunale (FederMOT), aderendo alle
prospettazioni dell'ordinanza di rimessione e richiamando, a supporto
delle stesse, le precisazioni compiute, in ordine allo status e  alla
natura  del  rapporto  di  lavoro,  dalla  sentenza  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea, 16 luglio 2020, in causa C-658/18, UX,
nonche' dalla sentenza n. 267 del 2020  di  questa  Corte  in  ordine
all'assimilabilita', almeno sul piano funzionale, dell'attivita'  dei
giudici di pace a quella dei giudici togati. 
    5.- Con decreto presidenziale  del  7  dicembre  2021,  e'  stata
disposta   l'ammissione   delle   opinioni,   quali   amici   curiae,
dell'UNAGIPA, dell'ANGdP, dell'UNIMO e della FederMOT. 
    6.- Con memoria del 20 dicembre 2021,  a  fronte  dell'ammissione
delle predette opinioni, gli intervenienti di cui al  punto  4  hanno
rinunciato al proprio atto di intervento. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 28 maggio 2020  indicata  in  epigrafe,  il
Giudice di pace di Lanciano ha sollevato  le  seguenti  questioni  di
legittimita' costituzionale: 
    a) della delibera del Consiglio dei  Ministri  31  gennaio  2020,
pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  10  febbraio  2020,
dell'ordinanza  del  Capo  dipartimento  della  Protezione  civile  3
febbraio 2020, n. 630 (Primi interventi urgenti di protezione  civile
in relazione all'emergenza relativa  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili),  pubblicata  in  Gazzetta  ufficiale  n.  32   dell'8
febbraio 2020, dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18
(Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,    con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020,  n.  27  e  dell'art.  14,
commi l e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure  urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, nella legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nella parte in cui, mediante tali disposizioni, nel  periodo  dal  1°
febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, il Governo  si  sarebbe  sostituito
alle Regioni e al Ministero della salute nella gestione del  servizio
sanitario nazionale e al Ministero  della  giustizia  nella  gestione
dell'attivita' giudiziaria, "creando", ad avviso del rimettente,  una
situazione di emergenza sanitaria nazionale di  tipo  pandemico,  con
sospensione dell'attivita' giurisdizionale in sede civile  e  penale,
al  di  fuori  di  ogni  ambito  di   competenza   costituzionale   e
istituzionale e degli stessi presupposti fattuali per l'esercizio dei
poteri sostitutivi, cosi' violando, secondo quanto  prospettato,  gli
artt. 32, 76, 77, 97, secondo e terzo comma, 101, secondo comma, 102,
primo comma, 111, primo  e  secondo  comma,  117,  terzo  comma,  120
nonche' l'art. 117, comma primo, della Costituzione, quest'ultimo  in
relazione  all'art.  47  della   Carta   dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000  e
adattata a Strasburgo il 12 dicembre  2007  «e/o»  all'art.  168  del
Trattato  per  il  funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE),  come
modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e
ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, in  combinato  disposto
con  l'art.  12,  paragrafo  1,  lettera  a),  della   decisione   n.
1182/2013/UE [recte:  1183/2013/UE]  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi  minacce  per  la
salute a carattere transfrontaliero e  che  abroga  la  decisione  n.
2119/98/CE, e con  gli  artt.  l2  e  43  del  Regolamento  sanitario
internazionale  (RSI),  adottato  dalla  cinquantottesima   Assemblea
mondiale della sanita' del 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il  15
giugno 2007; 
    b) degli artt. 42, comma 2, 83 e 87 del d.l. n. 18 del 2020, come
convertito, nonche' degli artt. 1 e  4  del  decreto-legge  25  marzo
2020,  n.   19   (Misure   urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'art. 3 del decreto-legge 30  aprile
2020, n. 28 (Misure urgenti  per  la  funzionalita'  dei  sistemi  di
intercettazioni di conversazioni e  comunicazioni,  ulteriori  misure
urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni
integrative e  di  coordinamento  in  materia  di  giustizia  civile,
amministrativa e contabile e misure urgenti  per  l'introduzione  del
sistema di allerta Covid-19), convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell'art. 263 del d.l. n. 34 del 2020,
come convertito, nella parte in cui tali disposizioni  "paralizzando"
la giustizia civile e penale dal 9 marzo  2020  al  31  gennaio  2021
avrebbero leso i principi del giusto processo e dell'indipendenza del
giudice sotto il profilo oggettivo, cosi' violando gli artt. 77,  97,
secondo e terzo comma, 101, secondo comma,  104,  primo  comma,  108,
primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 47 CDFUE; 
    c) degli artt. da 1 a 33 del decreto legislativo 13 luglio  2017,
n.  l16  (Riforma  organica  della  magistratura  onoraria  e   altre
disposizioni sui giudici  di  pace,  nonche'  disciplina  transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma  della  legge  28
aprile 2016, n. 57), nella parte in cui tali disposizioni sono estese
ai giudici di pace gia' in servizio alla data di  entrata  in  vigore
del decreto; dell'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al
Governo per la riforma organica della magistratura onoraria  e  altre
disposizioni sui giudici di pace), laddove  affida  il  coordinamento
dell'ufficio  del  Giudice  di  pace  al  presidente  del  Tribunale;
dell'art. 11, comma 4-ter, della  legge  21  novembre  1991,  n.  374
(Istituzione del giudice di pace), nella parte in cui stabilisce  che
l'importo di euro 72.000 lordi annui costituisca il tetto  massimo  e
non la retribuzione lorda annuale comunque spettante  al  giudice  di
pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del
2017; dell'art. 119 del d.l. n. 18 del 2020, come  convertito,  nella
parte in cui riconosce ai magistrati onorari un contributo  economico
inadeguato per il periodo di sospensione  dell'attivita'  giudiziaria
nei mesi di marzo-maggio 2020; dell'art. 20 del  decreto  legislativo
25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16,  commi
1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma  1,  lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche», laddove non estende anche ai  Giudici  di
pace la procedura di stabilizzazione e di superamento del  precariato
prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni  in  regime
di rapporto di lavoro pubblico  contrattualizzato;  degli  artt.  42,
comma 2, e 83 del d.l. n. 18 del 2020, dell'art. 3 del d.l. n. 28 del
2020,  dell'art.  14,  comma  4,  del  d.l.  n.  34  del  2020,  come
convertiti,  in  combinato  disposto,  nella  parte  in  cui   «hanno
paralizzato  e  paralizzano  l'attivita'  giurisdizionale  di  questo
giudice di pace» nel periodo dal 9 marzo 2020  al  31  gennaio  2021,
privandolo di ogni fonte di reddito e ledendo la sua  indipendenza  e
quindi  il  giusto  processo,  senza  assicurare  neanche  la  tutela
previdenziale ed assicurativa in caso di disoccupazione prevista  per
gli altri lavoratori dipendenti del  Ministero  della  giustizia,  in
quanto  il  complesso  di   tali   disposizioni   normative   sarebbe
suscettibile di violare gli artt. 3, 4, primo comma, 36, primo comma,
38, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma,
106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma,  111,
primo e secondo comma, e 117, primo  comma,  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE, alle clausole
1, 4 e 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, sul
lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva  1999/70/CE  del
Consiglio del 28 giugno 1999, nonche' in relazione agli artt.  1,  2,
4, 12, 24 ed E della Carta sociale europea,  riveduta,  con  annesso,
fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva  con
la legge 9 febbraio 1999, n. 30. 
    1.1.- In punto di fatto e di  rilevanza,  il  giudice  a  quo  si
limita ad indicare che e' incardinata dinanzi a se' una causa  avente
ad oggetto  il  risarcimento  dei  danni  correlati  ad  un  sinistro
stradale, causa nella quale all'udienza del 1° giugno 2020  avrebbero
dovuto essere assunte le prove testimoniali. 
    Cio' posto, l'ordinanza di rimessione ripercorre diffusamente  le
vicende che hanno  dato  luogo  alla  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza a fronte della pandemia da COVID-19 e all'emanazione di una
serie  di  provvedimenti  da  parte  del  Governo  che   hanno   reso
impossibile l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale, anche dopo il
12 maggio 2020,  negli  uffici  che,  come  il  Giudice  di  pace  di
Lanciano, non dispongono degli strumenti necessari  per  svolgere  le
udienze a distanza,  con  conseguente  pregiudizio,  in  danno  delle
parti, per la ritardata definizione della controversia. 
    Nell'ordinanza di rimessione il giudice  a  quo  censura,  ancora
piu' diffusamente, le norme che disciplinano lo status e  l'attivita'
dei giudici di  pace  nel  nostro  sistema  processuale,  ponendo  in
evidenza l'aggravarsi della situazione della categoria, che riceve un
compenso parametrato al numero delle udienze e dei  provvedimenti,  a
fronte della generalizzata sospensione dell'attivita' giurisdizionale
durante l'udienza pandemica. 
    In conseguenza di cio', il Giudice di pace di Lanciano assume  la
violazione da parte delle  norme  censurate  dei  (sopra  richiamati)
numerosi parametri costituzionali, anche in  riferimento  al  diritto
dell'Unione europea (pure indicati), precisando di aver proposto - in
virtu' dei principi  espressi  sul  cosiddetto  doppio  rinvio  dalla
giurisprudenza costituzionale a partire dalla  sentenza  n.  269  del
2017 - ricorso  alla  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,  in
relazione allo stesso giudizio e rispetto alle medesime questioni. 
    2.- In via preliminare deve essere dichiarata  l'inammissibilita'
degli interventi dei giudici di pace M. C., M.F. D.G.,  A.G.  P.,  A.
P., R. T., R. O.,  nonche'  dell'Unione  nazionale  giudici  di  pace
(UNAGIPA), dell'Associazione nazionale dei giudici di  pace  (ANGdP),
dell'Unione nazionale italiana magistrati  onorari  (UNIMO)  e  della
Federazione magistrati onorari di tribunale (FederMOT). 
    Infatti, l'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale vigente ratione temporis stabilisce
che «[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i  titolari
di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato  al
rapporto  dedotto  in  giudizio».  Tale  disposizione  recepisce   la
costante giurisprudenza  di  questa  Corte  (ex  plurimis,  ordinanze
allegate alle sentenze n. 239 del 2021, n. 158 del 2020, n.  221  del
2019, n. 16 del 2017, n. 82 del 2013, n. 272 del  2012,  n.  349  del
2007,  n.  279  del  2006  e  n.  291  del  2001),  secondo  cui   la
partecipazione al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale
e' circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo;  in  questo
ambito, e' ammesso l'intervento soltanto di soggetti terzi che  siano
titolari di un  interesse  qualificato,  immediatamente  inerente  al
rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio  e   non   semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura.  
    Nella specie, e' di tutta  evidenza  che  gli  intervenienti  non
vantano alcun interesse qualificato che consenta il  loro  intervento
nel giudizio incidentale davanti a questa Corte, non essendo  neppure
dedotta una posizione giuridica suscettibile di  essere  pregiudicata
immediatamente   e   irrimediabilmente   dall'esito   del    giudizio
incidentale. 
    La sopravvenuta rinuncia all'intervento da  parte  di  tutti  gli
intervenienti  non   fa   venir   meno   la   rilevata   ragione   di
inammissibilita' dello stesso. 
    3.- Ancora in via preliminare,  si  ha  che  comune  a  tutte  le
sollevate questioni di legittimita' costituzionale e' la  circostanza
che il giudice rimettente ha proposto, contestualmente  all'incidente
di   legittimita'   costituzionale,   anche   rinvio    pregiudiziale
interpretativo, definito in data 10 dicembre 2020  con  ordinanza  di
manifesta  irricevibilita'  della  decima  sezione  della  Corte   di
giustizia dell'Unione europea. 
    Ma, in disparte ogni  possibile  valutazione  sull'ammissibilita'
delle questioni di legittimita' costituzionale  sollevate,  anche  in
riferimento ai parametri interposti del diritto dell'Unione  europea,
contestualmente  al  rinvio  pregiudiziale  interpretativo,  vi  sono
ragioni assorbenti di inammissibilita', anche manifesta, di  ciascuna
delle questioni stesse. 
    Puo', infatti, in generale, prendersi in considerazione per prima
una questione, preliminare o di merito, sulla base del criterio della
"ragione  piu'  liquida",  che  comporti  l'assorbimento   di   altre
questioni (sentenze n. 120 del 2019 e n. 188 del 2018). 
    4.- Il primo gruppo di questioni sollevate dal Giudice di pace di
Lanciano e' manifestamente inammissibile. 
    Innanzitutto, con essa vengono censurate dal  giudice  rimettente
anche disposizioni di rango normativo non primario, ossia la delibera
del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei ministri e  l'ordinanza  del  3
febbraio 2020, n. 630, del Capo dipartimento della Protezione civile.
Come noto, ai sensi dell'art. 134 Cost., il sindacato di questa Corte
puo' riguardare esclusivamente leggi e atti aventi forza di  legge  e
non gia' la normativa di rango non primario. 
    Per il resto, quanto  alle  censurate  plurime  disposizioni  con
forza  di  legge,  le  questioni   sono   del   pari   manifestamente
inammissibili per difetto di rilevanza. 
    Il processo pendente innanzi al  giudice  a  quo  ha  infatti  ad
oggetto la richiesta  di  risarcimento  dei  danni  derivanti  da  un
sinistro stradale. A fronte di cio', il giudice rimettente  interroga
questa Corte sulla possibilita' per il legislatore statale e  per  il
Presidente del Consiglio dei  ministri  di  dichiarare  lo  stato  di
emergenza sanitaria. 
    Le questioni sollevate sono, all'evidenza, prive di  qualsivoglia
collegamento con la decisione della controversia demandata al giudice
a quo, il quale, peraltro, neppure argomenta in proposito. 
    Per  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  essenziale   a
conferire rilevanza alla questione  prospettata  e'  che  il  giudice
debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimita'
costituzionale dubita nel procedimento  pendente  avanti  a  se'  (ex
plurimis, sentenze n. 202 e n. 15 del 2021, n. 253 del 2019 e  n.  20
del 2018), con conseguente manifesta  inammissibilita'  di  questioni
che attengono a norme che non devono essere applicate nel giudizio  a
quo (sentenza n. 217 del 2019; ordinanza n. 259 del 2016). 
    5.- Il terzo gruppo di questioni sollevate dal Giudice di pace di
Lanciano e' manifestamente inammissibile. 
    Il giudice rimettente censura plurime disposizioni  sullo  status
dei giudici di pace nel nostro ordinamento,  anche  alla  luce  della
riforma  della  magistratura  onoraria,  nonche'   della   disciplina
speciale  dettata  per  il  superamento  del  precariato  nel  lavoro
pubblico; disposizioni le quali  tutte  non  hanno  collegamento  con
l'oggetto  del  giudizio  principale,  costituito  da   una   pretesa
risarcitoria di un danno da  circolazione  stradale.  Ne'  lo  stesso
giudice rimettente ne indica alcuno. 
    Le questioni  difettano,  all'evidenza,  di  rilevanza  e  quindi
anch'esse vanno dichiarate manifestamente inammissibili. 
    6.- Il secondo gruppo di questioni sollevate dal Giudice di  pace
di Lanciano riguarda la legittimita' costituzionale della  disciplina
limitativa dello svolgimento delle udienze, anche nel settore civile,
dettata dal legislatore a seguito della diffusione della pandemia  da
COVID-19, onde contenere i gravi rischi  per  la  salute,  a  partire
dall'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, come convertito. 
    Le questioni sono rilevanti nella misura in cui  l'impossibilita'
di svolgere  le  udienze  da  remoto,  stante  l'inadeguatezza  degli
strumenti a disposizione, avrebbe impedito al rimettente di celebrare
l'udienza istruttoria gia' fissata nel  giudizio  principale  per  la
data del 1° giugno 2020, in quanto la stessa avrebbe dovuto svolgersi
"in presenza", con i rischi sanitari a cio' correlati. Di tal che' il
giudice  a  quo,  applicando  la  censurata  disciplina   processuale
emergenziale, dovrebbe rinviare tale udienza istruttoria. 
    Tuttavia,  la   motivazione   dell'ordinanza   in   ordine   alla
ricostruzione del quadro  normativo  di  riferimento  e'  lacunosa  e
frammentaria, nonche' confusa e contraddittoria, sicche' le sollevate
questioni di legittimita' costituzionale sono comunque inammissibili. 
    Il Giudice di pace di Lanciano, infatti,  non  da'  adeguatamente
conto  dell'evoluzione  della  disciplina  dello  svolgimento   delle
udienze civili tra la "prima"  e  la  "seconda"  fase  dell'emergenza
pandemica, limitandosi a riferire in maniera generica, nonostante gli
articolati provvedimenti organizzativi del presidente del  Tribunale,
l'impossibilita'  di  svolgere  l'udienza  istruttoria  nel  giudizio
principale per la sola ragione della mancanza di  appositi  strumenti
informatici nell'ufficio. 
    6.1.- Va considerato che, per affrontare  sul  piano  giudiziario
l'emergenza epidemiologica da COVID-19,  il  Governo,  con  i  citati
decreti-legge, ha, in un primo momento, disposto la sospensione dal 9
marzo e fino all'11 maggio  2020  di  udienze,  attivita'  e  termini
processuali  (la  cosiddetta  prima  fase);  cessato  il  periodo  di
sospensione generalizzata, e' stato  attribuito  ai  dirigenti  degli
uffici  giudiziari  il  compito  di  adottare  misure   organizzative
ritenute necessarie in considerazione delle emergenze epidemiologiche
certificate nel territorio  di  riferimento  (la  cosiddetta  seconda
fase). 
    La disciplina  degli  istituti  processuali  speciali  che  hanno
trovato applicazione durante le  prime  due  fasi,  sia  nei  giudizi
civili, sia in quelli penali, e' stata dettata dal censurato art.  83
del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, poi modificato dal d.l.  n.
28 del 2020, come convertito. 
    Durante la cosiddetta  prima  fase,  la  piu'  importante  misura
adottata dal legislatore per evitare  la  presenza  di  piu'  persone
nello stesso luogo fisico e' stata il rinvio  generalizzato  -  salvo
per alcune controversie individuate nel  comma  3  -  delle  udienze,
dapprima nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (art. 83, comma 1,
del d.l. n. 18 del 2020) e, quindi, sino all'11 maggio 2020 (ex  art.
36, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante  «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali», convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 5 giugno 220, n. 40). 
    Per il periodo successivo  -  che  e'  quello  in  cui  e'  stata
pronunciata l'ordinanza  di  rimessione  -  ricompreso  tra  le  date
dell'11 maggio e del 30 giugno 2020, e' stato invece affidato ai capi
degli uffici giudiziari il compito di adottare una  serie  di  misure
organizzative,  anche  relative   alla   trattazione   degli   affari
giudiziari, ritenute piu' idonee ad affrontare i rischi derivanti dal
contagio  epidemiologico  in  atto.   In   particolare,   le   misure
organizzative che potevano essere assunte per la  celebrazione  delle
udienze  consentivano  differenti  e   variegate   possibilita':   la
celebrazione delle udienze a porte chiuse; la trattazione  da  remoto
delle udienze civili, quando  non  fosse  richiesta  la  presenza  di
soggetti diversi dai difensori, dalle parti  e  dagli  ausiliari  del
giudice; il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 delle  udienze
dei procedimenti civili e penali, con esclusione di  quelle  relative
ai procedimenti di cui al comma 3 dell'art. 83 del  d.l.  n.  18  del
2020; la celebrazione delle udienze che non richiedevano la  presenza
di soggetti diversi  dai  difensori  delle  parti,  mediante  scambio
documentale e deposito del provvedimento  fuori  udienza  (cosiddetta
udienza cartolare). 
    6.2.-  In  tale  contesto  normativo,   rispetto   a   un'udienza
istruttoria, come quella che avrebbe dovuto svolgersi  il  1°  giugno
2020 nel giudizio a quo, il Giudice di pace di Lanciano ha finito per
focalizzare  le  proprie  argomentazioni  sulla   impossibilita'   di
svolgere  udienze  da  remoto  in  mancanza  di  adeguati   strumenti
telematici nel proprio ufficio, senza tener conto del piu' articolato
quadro normativo della disciplina emergenziale del processo civile  e
delle possibili opzioni. 
    Il rimettente, in definitiva, si limita ad assumere la necessita'
di rinviare l'udienza istruttoria per i rischi  alla  salute  che  ne
sarebbero conseguiti ove fosse stata celebrata "in  presenza",  senza
dare atto ne' della mancanza  di  misure  organizzative  adeguate  ad
evitare il concretarsi di tali rischi, ne' - soprattutto  -  chiarire
per quale motivo una causa per il risarcimento dei danni derivanti da
un sinistro stradale, avente un valore  rientrante  nella  competenza
del giudice di pace, non avrebbe potuto essere rinviata  a  una  data
successiva, pur non rientrando evidentemente  la  stessa  nell'ambito
delle controversie in senso lato  "urgenti",  indicate  dal  predetto
art. 83, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito. 
    La carente e contraddittoria descrizione del quadro normativo  di
riferimento   determina   l'inammissibilita'   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 114  del  2021;
ordinanze n. 40 del 2020, n. 59 del 2019, n. 136 del 2018, n. 88  del
2017 e n. 92 del 2015). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara inammissibili gli interventi dei giudici di  pace  M.
C., M.F. D.G., A.G. P., A. P., R.  T.,  R.  O.,  nonche'  dell'Unione
nazionale giudici di pace (UNAGIPA), dell'Associazione nazionale  dei
giudici di pace (ANGdP), dell'Unione  nazionale  italiana  magistrati
onorari (UNIMO) e della Federazione magistrati onorari  di  tribunale
(FederMOT); 
    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale della delibera del Consiglio dei Ministri
31  gennaio  2020  (Dichiarazione  dello  stato   di   emergenza   in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie derivanti da agenti virali  trasmissibili),  pubblicata  in
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10 febbraio 2020, e  dell'ordinanza  del
Capo dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,  n.  630
(Primi  interventi  urgenti  di  protezione   civile   in   relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, nonche' dell'art.  122
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di  potenziamento  del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno  economico  per  famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020,
n. 27, e dell'art. 14, commi 1 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (Misure urgenti in materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevata, in riferimento agli artt. 32,
76, 77, 97, secondo e terzo comma, 101,  secondo  comma,  102,  primo
comma, 111, primo e secondo comma,  117,  terzo  comma,  120  nonche'
all'art. 117, primo  comma,  della  Costituzione  -  quest'ultimo  in
relazione  all'art.  47  della   Carta   dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000  e
adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007,  «e/o»  all'art.  168  del
Trattato per il funzionamento dell'Unione  europea,  come  modificato
dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato
dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, in combinato disposto  con  l'art.
12,  paragrafo  1,  lettera  a),  della  decisione  l183/2013/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 relativa alle
gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga
la decisione n. 2119/98/CE, e con gli artt. 12 e 43  del  Regolamento
sanitario internazionale, adottato dalla  cinquantottesima  Assemblea
mondiale della sanita' del 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il  15
giugno 2007 - dal Giudice di pace  di  Lanciano  con  l'ordinanza  in
epigrafe; 
    3) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale  degli  artt.  da  1  a  33  del  decreto
legislativo  13  luglio  2017,  n.  116   (Riforma   organica   della
magistratura onoraria e  altre  disposizioni  sui  giudici  di  pace,
nonche' disciplina transitoria  relativa  ai  magistrati  onorari  in
servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,  n.  57),  dell'art.  5
della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per  la  riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici
di pace), dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n.
374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 119 del d.l.  n.  18
del 2020, come convertito, dell'art. 20 del  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, recante  «Modifiche  e  integrazioni  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16,  commi
1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma  1,  lettere
a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; degli artt. 42, comma 2, e 83 del d.l. n.
18 del 2020, dell'art. 3 del decreto-legge  30  aprile  2020,  n.  28
(Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi  di  intercettazioni
di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia
di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative  e  di
coordinamento  in  materia  di  giustizia  civile,  amministrativa  e
contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di  allerta
Covid-19), dell'art. 14, comma 4, del  d.l.  n.  34  del  2020,  come
convertiti, sollevate, con riferimento agli artt. 3, 4, primo  comma,
36, primo comma, 38, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo  comma,
104, primo comma, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma,  108,
primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost.  -
quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21,  30,  31,  34  e  47
CDFUE, alle clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro CES, UNICE  e  CEEP
del 18 marzo 1999, sul lavoro a  tempo  determinato,  recepito  dalla
direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28  giugno  1999,  nonche'  in
relazione agli artt. 1, 2,  4,  12,  24  ed  E  della  Carta  sociale
europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio  1996,
ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30 - dal
Giudice di pace di Lanciano, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    4)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 42, comma 2, 83 e 87 del d.l.  n.  18  del
2020, come convertito, nonche' degli artt. 1 e 4 del  d.l.  25  marzo
2020,  n.   19   (Misure   urgenti   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'art. 3 del d.l.  n.  28  del  2020,
come convertito, e dell'art. 263  del  d.l.  n.  34  del  2020,  come
convertito, sollevate, con riferimento agli artt. 77, 97,  secondo  e
terzo comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 108, primo  comma,
111, primo e secondo comma, e 117, primo comma,  Cost.,  quest'ultimo
in relazione all'art. 47 CDFUE, dal Giudice di pace di  Lanciano  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA