N. 54 SENTENZA 11 gennaio - 4 marzo 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Stranieri - Politiche sociali - Assegno  di  natalita'  (c.d.  "Bonus
  bebe'")  -  Condizioni  -  Soggetti  ammessi  nello  Stato  a  fini
  lavorativi o a fini diversi dall'attivita' lavorativa, ai quali  e'
  consentito lavorare e che  sono  in  possesso  di  un  permesso  di
  soggiorno  -  Esclusione  -  Irragionevolezza   e   disparita'   di
  trattamento, violazione dei principi, anche europei, a tutela della
  maternita' e dell'infanzia - Illegittimita' costituzionale in parte
  qua. 
Stranieri - Politiche sociali -  Assegno  di  maternita'  -  Soggetti
  ammessi  nello  Stato  a  fini  lavorativi   o   a   fini   diversi
  dall'attivita' lavorativa, ai quali e' consentito  lavorare  e  che
  sono in possesso  di  un  permesso  di  soggiorno  -  Esclusione  -
  Irragionevolezza  e  disparita'  di  trattamento,  violazione   dei
  principi, anche europei, a tutela della maternita' e  dell'infanzia
  - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
Stranieri - Politiche sociali - Assegno  di  natalita'  (c.d.  "Bonus
  bebe'") - Condizioni - Proroga al 31 dicembre 2021 della necessaria
  titolarita' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo
  periodo - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale. 
- Legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  art.  1,  comma  125;  decreto
  legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 74. 
- Costituzione, artt. 3, 31 e 117, primo  comma;  Carta  dei  diritti
  fondamentali dell'Unione europea, artt. 20, 21, 24, 33 e 34. 
(GU n.10 del 9-3-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)», e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative  in  materia
di tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  a  norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000,  n.  53),  promossi  dalla
Corte di cassazione, sezione lavoro,  con  ordinanze  del  17  giugno
2019, iscritte, rispettivamente ai numeri 175, da 177 a 182 e da  188
a 190  del  registro  ordinanze  2019  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, numeri 44 e  45,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2019. 
    Visti gli atti di costituzione di O. D.,  di  R.I.  H.V.,  di  S.
E.A., di B. O., di F. G., di  M.F.K.  B.,  di  E.  S.,  di  P.  N.  e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonche'  gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  dell'11  gennaio  2022  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi gli avvocati Alberto Guariso per O. D.  e  altri,  Vittorio
Angiolini per P. N., in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1)
del decreto del Presidente della Corte  del  18  maggio  2021,  Mauro
Sferrazza per l'INPS e l'avvocato dello Stato Paolo  Gentili  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Corte di cassazione,  sezione  lavoro,  con  le  ordinanze
iscritte ai numeri 175, 178, 180,  181,  182,  188,  189  e  190  del
registro ordinanze 2019, ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3,
31 e 117, primo comma, della Costituzione, in  relazione  agli  artt.
20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali  dell'Unione
europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e  adattata  a
Strasburgo  il  12   dicembre   2007,   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», nella parte in
cui, per i soli cittadini di Paesi terzi, subordina il riconoscimento
dell'assegno di natalita' alla titolarita' del permesso di  soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo. 
    1.1.- L'erogazione dell'assegno di natalita' ai soli cittadini di
Paesi terzi che siano titolari del citato permesso sarebbe lesiva del
principio di eguaglianza (art. 3  Cost.),  in  quanto  penalizzerebbe
proprio chi, sprovvisto dei requisiti per conseguire il  permesso  in
esame (soggiorno in Italia per almeno cinque  anni,  reddito  minimo,
alloggio  idoneo,  conoscenza  della  lingua  italiana),   versa   in
condizioni di piu' grave bisogno. Non vi sarebbe alcuna  «ragionevole
correlazione» tra i presupposti per il riconoscimento del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  e  «i  requisiti  di
bisogno e di disagio della  persona»,  che  rappresentano  la  ragion
d'essere dell'assegno di natalita'. 
    1.2.- Il rimettente prospetta anche il contrasto  con  l'art.  31
Cost., in quanto la disposizione in esame negherebbe, «in  radice  ed
irrimediabilmente,  la  realizzazione  del  diritto   sancito   dalla
Costituzione, con  effetti  disgreganti  del  tessuto  sociale  della
nazione nel nucleo originario ed essenziale della famiglia». 
    1.3.- La disciplina  dell'assegno  di  natalita'  contrasterebbe,
infine, con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione  agli  artt.
20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE.  Sarebbero  violati,  in  particolare,  il
principio di eguaglianza e il divieto di discriminazioni, il  diritto
dei bambini «alla protezione e  alle  cure  necessarie  per  il  loro
benessere», la tutela giuridica,  economica  e  sociale  riconosciuta
alla famiglia e il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale. 
    2.- Si e' costituito in  tutti  i  giudizi  l'Istituto  nazionale
della previdenza sociale (INPS) e ha chiesto di respingere, in quanto
non fondate, le questioni  di  legittimita'  costituzionale  proposte
dalla Corte di cassazione. 
    La   disposizione   censurata   risponderebbe   all'esigenza   di
incrementare il tasso di natalita' e  introdurrebbe  una  provvidenza
che,  al  pari  di  analoghe  misure  disciplinate  da  alcune  leggi
regionali, non tutelerebbe bisogni primari della persona (si cita  la
sentenza di questa Corte n. 141 del 2014). 
    Non sarebbe, pertanto, ne' irragionevole ne' lesiva dell'art. 117
Cost. la previsione di  «un  requisito  temporale  di  residenza  nel
territorio» e di un legame tendenzialmente stabile con la  comunita'.
Spetterebbe  pur  sempre  alla   discrezionalita'   del   legislatore
l'individuazione  dei  presupposti  delle  prestazioni  sociali,   in
considerazione delle limitate risorse finanziarie disponibili. 
    Il beneficio in esame, introdotto allo scopo  di  incentivare  la
natalita' e non di alleviare gli oneri che derivano dal  mantenimento
dei figli, non rientrerebbe nel campo di applicazione del regolamento
(CE) n. 883/2004 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29
aprile 2004, relativo  al  coordinamento  dei  sistemi  di  sicurezza
sociale. Peraltro, lo stesso diritto dell'Unione europea  affiderebbe
agli Stati membri il compito di «organizzare i rispettivi  regimi  di
sicurezza sociale» nella maniera piu' appropriata. 
    Agli stranieri sarebbe comunque riconosciuta  la  tutela  sociale
della gravidanza e della maternita' a parita' di  trattamento  con  i
cittadini italiani (art. 35, comma  3,  del  decreto  legislativo  25
luglio  1998,  n.  286,  recante  «Testo  unico  delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero»). 
    3.- Si sono costituite davanti a  questa  Corte  anche  le  parti
resistenti nei giudizi di cui ai numeri 175, 178, 181, 182, 188 e 190
reg. ord. del 2019, per chiedere l'accoglimento  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale. 
    Il diniego dell'assegno di natalita' per chi non sia titolare del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo  periodo  sarebbe
manifestamente irragionevole.  Il  mancato  possesso  di  un  reddito
minimo o di un alloggio idoneo,  richiesti  per  ottenere  il  citato
permesso, non denoterebbe la mancanza di un radicamento  sufficiente,
ma - al contrario - una condizione di maggiore bisogno. 
    Al caso di specie,  riguardante  un  sostegno  alla  famiglia  in
occasione dell'evento della nascita, non si potrebbero  estendere  le
considerazioni svolte da questa Corte in merito all'assegno  sociale,
che rappresenterebbe il corrispettivo  del  contributo  al  progresso
materiale o spirituale della societa'. 
    4.- Si e' costituita in giudizio anche  la  parte  resistente  in
quello di cui al reg. ord. n. 189 del 2019 e ha chiesto di accogliere
le questioni di legittimita' costituzionale proposte dalla  Corte  di
cassazione. 
    5.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  e  ha  chiesto  di  dichiarare   inammissibili   o   comunque
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
sollevate dalla Corte di cassazione. 
    5.1.- L'interveniente, in linea preliminare,  ha  eccepito  sotto
svariati profili l'inammissibilita' delle questioni. 
    5.1.1.- In  primo  luogo,  la  Corte  rimettente,  nell'auspicare
l'introduzione del diverso requisito del permesso di soggiorno  e  di
lavoro per  almeno  un  anno,  non  indicherebbe  «l'unica  soluzione
legislativa costituzionalmente configurabile», in un ambito che resta
pur sempre riservato alla discrezionalita' del legislatore. 
    5.1.2.- Inoltre, sarebbe carente la motivazione sulla  rilevanza.
Il giudice a quo, infatti,  avrebbe  trascurato  di  approfondire  la
titolarita' dei  requisiti  di  reddito  previsti  per  la  fruizione
dell'assegno di natalita'. 
    5.1.3.- Infine, il rimettente non avrebbe analizzato  la  portata
dell'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 che,  con  riguardo
al permesso di soggiorno per motivi familiari, esclude l'accesso alle
prestazioni di assistenza sociale come l'assegno di natalita'. 
    5.2.-  Le  questioni,  nel   merito,   sarebbero   manifestamente
infondate. 
    L'assegno di natalita'  non  si  prefiggerebbe  di  soddisfare  i
«bisogni primari e vitali della persona», le  «condizioni  minime  di
vita  e  di  salute»,  ma  di  incentivare  la   natalita'.   Sarebbe
ragionevole, pertanto, il requisito di una presenza  regolare  e  non
episodica sul territorio dello Stato, cosi' come accade per l'assegno
sociale (si richiama, a tale riguardo, la sentenza di questa Corte n.
50 del 2019). 
    Ne' si ravviserebbe alcun contrasto  con  l'art.  31  Cost.,  che
indica «una finalita' di politica sociale», senza imporre,  tuttavia,
il riconoscimento della prestazione in esame. 
    Inoltre, la scelta di attribuire l'assegno di natalita'  ai  soli
cittadini di Paesi terzi titolari di permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo  sarebbe  compatibile  con  il  diritto
dell'Unione europea, che, solo  per  i  titolari  di  tale  permesso,
sancisce per l'accesso alle prestazioni  di  sicurezza  sociale  «una
equiparazione tendenzialmente piena del cittadino di paesi  terzi  al
cittadino dell'Unione». 
    Ne',  infine,  si  potrebbe  invocare,  in  senso  contrario,  la
direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
dicembre 2011, relativa a una  procedura  unica  di  domanda  per  il
rilascio di un permesso unico. Essa, difatti, mira solo  a  istituire
un permesso di lavoro allo scopo di consentire il primo  ingresso  di
un cittadino di  paese  terzo  in  uno  Stato  membro  dell'Unione  e
ammette, peraltro, la deroga al principio di parita' di trattamento. 
    6.- In vista dell'udienza del 7 luglio 2020, l'INPS ha depositato
memorie  illustrative  e  ha  insistito  per   l'accoglimento   delle
conclusioni gia' formulate. 
    La difesa dell'INPS ha ripreso gli argomenti illustrati nell'atto
di  costituzione  e  ha  affermato  la   legittimita'   del   diverso
trattamento riservato a chi non sia titolare del  permesso  di  lungo
soggiorno, anche alla luce del limite  delle  risorse  disponibili  e
della disciplina europea che impone agli  Stati  membri  la  rigorosa
osservanza dell'equilibrio di bilancio. 
    7.-  In  prossimita'  dell'udienza  del  7  luglio  2020,   hanno
depositato memorie illustrative le parti resistenti  nei  giudizi  di
cui ai numeri 175, 178, 181, 182, 188 e 190 reg. ord. del  2019,  per
confermare le conclusioni gia'  rassegnate  e  replicare  ai  rilievi
dell'INPS e del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    7.1.- Nel merito, le parti hanno ribadito che  il  requisito  del
radicamento non potrebbe escludere ogni rilievo delle  condizioni  di
bisogno, cosi' come avviene per effetto della disposizione  censurata
(si richiama la sentenza di questa Corte n. 44 del 2020). 
    Peraltro,  la  carenza  di  un  permesso  di  soggiorno  UE   per
soggiornanti di lungo periodo non sarebbe sintomatica di una presenza
episodica e irregolare. 
    Nel caso dell'assegno  di  natalita',  non  si  potrebbe  neppure
valorizzare il contributo pregresso alla vita collettiva  che  questa
Corte  ha  individuato  come   la   ratio   della   limitazione   del
riconoscimento dell'assegno sociale ai soli titolari di  un  permesso
di lungo soggiorno. 
    Il requisito della residenza in Italia «per l'intero  periodo  in
cui il beneficio viene corrisposto» varrebbe  poi  a  scongiurare  il
"turismo assistenziale" paventato dalla difesa dello Stato. 
    7.2.-  Le  parti  contestano,  altresi',  la   fondatezza   delle
eccezioni preliminari formulate nell'atto di intervento. 
    La  Corte  rimettente  si  sarebbe  limitata  a  prefigurare  una
soluzione conforme a un criterio generale gia' presente nel sistema e
avrebbe poi  motivato  in  maniera  adeguata  sulla  rilevanza  delle
questioni. 
    7.3.- Le parti, in conclusione, evidenziano che una pronuncia  di
accoglimento  avrebbe  «modestissima   incidenza   sulle   situazioni
pregresse», in  larga  parte  gia'  definite,  e  potrebbe  orientare
l'attivita' del Parlamento  e  del  Governo  nell'elaborazione  delle
misure a sostegno della famiglia. Nel  richiedere,  per  l'erogazione
dell'assegno di natalita'  ai  soli  stranieri,  il  possesso  di  un
reddito idoneo, la disposizione censurata si  porrebbe  in  contrasto
con la dichiarata finalita' «di offrire misure di sostegno  economico
alla famiglia». 
    8.- Ha depositato memoria illustrativa anche la parte  resistente
nel giudizio di cui al n. 189 reg. ord. del 2019, per  confermare  le
conclusioni gia' rassegnate. 
    Il requisito reddituale, previsto per i soli cittadini  di  Paesi
terzi, tradirebbe la funzione stessa dell'assegno di  natalita',  che
rappresenterebbe una misura di sostegno economico alla famiglia. 
    La disposizione censurata  sarebbe  irragionevole  anche  per  il
rilievo che attribuisce  al  pregresso  soggiorno  per  cinque  anni,
presupposto che non dimostrerebbe di per se' un effettivo radicamento
sul territorio nazionale. 
    La disciplina dell'assegno di natalita' sarebbe lesiva,  inoltre,
dell'art. 31 Cost.,  in  quanto  differenzierebbe  l'applicazione  di
misure di sostegno dei figli e delle famiglie numerose in rapporto  a
fattori di nazionalita' e di cittadinanza. L'introduzione di  criteri
selettivi «incongrui o irragionevoli» penalizzerebbe «i soli figli di
stranieri extracomunitari». 
    9.- Con ordinanze iscritte ai  numeri  177  e  179  del  registro
ordinanze 2019, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato,
in riferimento agli artt.  3,  31  e  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione agli artt.  20,  21,  24,  33  e  34  CDFUE,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 74 del decreto  legislativo  26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',  a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella  parte
in cui, per i cittadini  di  Paesi  terzi,  subordina  il  diritto  a
percepire l'assegno di maternita' alla titolarita'  del  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 
    9.1.- Tale previsione si porrebbe in contrasto con i principi  di
eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto  introdurrebbe
un criterio selettivo disancorato dallo  stato  di  bisogno  e  dalla
finalita' del beneficio, che mira a  soddisfare  «esigenze  primarie»
connesse alla nascita o all'adozione di un bambino, e  determinerebbe
cosi' arbitrarie disparita' di trattamento tra situazioni omogenee. 
    9.2.- Sarebbe violato, inoltre, l'art. 31  Cost.,  in  quanto  la
disposizione censurata pregiudicherebbe la  tutela  che  spetta  alla
maternita' proprio nelle situazioni di piu' grave disagio. 
    9.3.- Il rimettente evoca, infine, la violazione  dell'art.  117,
primo comma, Cost., in relazione agli artt.  20,  21,  24,  33  e  34
CDFUE, che sanciscono, rispettivamente, il principio di  eguaglianza,
il divieto di discriminazioni, il diritto dei bambini alla protezione
e alle cure necessarie per il loro  benessere,  la  protezione  della
famiglia sul piano giuridico, economico  e  sociale,  il  diritto  di
accesso alle prestazioni di sicurezza sociale. 
    10.- Nel giudizio di cui al n. 177 reg.  ord.  del  2019,  si  e'
costituita la parte ricorrente nel giudizio principale e  ha  chiesto
di accogliere le questioni di legittimita'  costituzionale  sollevate
dalla Corte di cassazione. 
    La parte evidenzia che l'assegno  di  maternita'  e'  concesso  a
donne «che non possono beneficiare  di  un  sostegno  economico  alla
maternita' derivante dai pregressi versamenti contributivi», che  non
lavorano e non hanno lavorato  nel  recente  passato  e  non  possono
lavorare in ragione dei divieti  concernenti  i  mesi  successivi  al
parto. 
    La prestazione in esame, peraltro, si prefiggerebbe  di  tutelare
non soltanto la madre, ma anche il minore. 
    Ne' per la madre, che e'  «una  donna  tendenzialmente  giovane»,
potrebbero valere le considerazioni sul contributo pregresso,  svolte
da questa Corte con riferimento all'assegno sociale nella sentenza n.
50 del 2019. 
    11.- Nei giudizi di cui al reg. ord. n. 177 e n. 179 del 2019, e'
intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  e  ha
chiesto  di  dichiarare  inammissibili  o  comunque  non  fondate  le
questioni di legittimita' costituzionale. 
    11.1.- In linea preliminare, la difesa dello  Stato  ha  eccepito
l'inammissibilita' delle questioni. 
    11.1.1.- In primo luogo, la Corte rimettente indica una soluzione
che non sarebbe l'unica «costituzionalmente configurabile». 
    11.1.2.- Sarebbe, inoltre, lacunosa la motivazione  in  punto  di
rilevanza. Il giudice a quo non avrebbe dato conto della  titolarita'
dei requisiti di reddito indispensabili per accedere  all'assegno  di
maternita'. 
    11.1.3.-  Infine,  la  ricostruzione  del  quadro  normativo  non
sarebbe esauriente. La Corte di cassazione non avrebbe  tenuto  conto
delle previsioni dell'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 286  del  1998,
in merito al permesso per motivi  familiari,  che  non  consentirebbe
l'accesso alle prestazioni come l'assegno di maternita'. 
    11.2.-  Nel  merito,  le   questioni   sarebbero   manifestamente
infondate. 
    L'assegno di maternita' incentiverebbe la natalita' declinante  e
non avrebbe alcuna attinenza con la «tutela delle  condizioni  minime
di vita e di salute della persona». 
    Pertanto,  sarebbe  ragionevole  e  compatibile  con  gli   altri
parametri  costituzionali  invocati  la  scelta  di  richiedere   «un
sufficiente  radicamento»  sul  territorio  nazionale,  anche   nella
prospettiva   di   «un   attento    contemperamento    dei    diritti
individuali/familiari   con   le    imprescindibili    esigenze    di
compatibilita' finanziaria della  relativa  spesa»  (si  richiama  la
sentenza di questa Corte n. 50 del 2019 in tema di assegno sociale). 
    Il  diritto  dell'Unione  europea  imporrebbe  soltanto   per   i
soggiornanti di  lungo  periodo  una  equiparazione  «tendenzialmente
piena del cittadino di paesi terzi». 
    Quanto alla  tutela  della  maternita',  sarebbe  demandata  alla
competenza degli Stati membri e non si potrebbero evocare,  pertanto,
le previsioni della Carta. 
    12.- In vista dell'udienza del 7 luglio 2020, ha  depositato  una
memoria illustrativa la parte costituita nel giudizio di  cui  al  n.
177 reg. ord. del 2019. 
    La   parte   ha   chiesto   il   rigetto   delle   eccezioni   di
inammissibilita' formulate dalla difesa dello Stato e ha ribadito  le
argomentazioni dell'atto di costituzione in merito  alla  carenza  di
una ragionevole correlazione tra il requisito del permesso  di  lungo
soggiorno e la ratio del beneficio. 
    13.- Con ordinanza n. 182 del 2020, questa  Corte  ha  deciso  di
sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione  europea  la  seguente
questione pregiudiziale:  «se  l'art.  34  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata  a  Nizza  il  7
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo  il  12  dicembre  2007,  debba
essere interpretato nel senso che  nel  suo  ambito  di  applicazione
rientrino l'assegno di natalita' e l'assegno di maternita',  in  base
all'art. 3, paragrafo 1, lettere b) e j),  del  regolamento  (CE)  n.
883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo  al  coordinamento  dei  sistemi   di   sicurezza   sociale,
richiamato dall'art. 12, paragrafo 1,  lettera  e),  della  direttiva
2011/98/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del  13  dicembre
2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un
permesso unico, e se, pertanto, il diritto dell'Unione  debba  essere
interpretato nel senso di non consentire una normativa nazionale  che
non estende agli stranieri titolari del permesso unico  di  cui  alla
medesima direttiva le provvidenze sopra citate,  gia'  concesse  agli
stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di
lungo periodo». 
    14.- La Corte di giustizia dell'Unione  europea,  grande  sezione
(sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-350/20, O. D. e altri),  ha
ritenuto ricevibili le questioni  pregiudiziali  proposte  da  questa
Corte e, nel merito, ha affermato che «[l]'articolo 12, paragrafo  1,
lettera e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una  procedura  unica  di
domanda per  il  rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio  di
uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di
paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno  Stato  membro,  deve
essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale
che esclude i  cittadini  di  paesi  terzi  di  cui  all'articolo  3,
paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva dal beneficio  di  un
assegno di natalita' e di un assegno di maternita' previsti da  detta
normativa». 
    15.- Le questioni sono tornate all'esame di questa Corte, che  ha
fissato, per la discussione, l'udienza dell'11 gennaio 2022 e, per il
giudizio di cui al n. 179 reg. ord. del 2019,  la  trattazione  nella
camera di consiglio del medesimo giorno. 
    15.1.- Nei giudizi di cui ai numeri 175, 177, 178, 181, 182,  188
e 190 reg. ord. del 2019, hanno depositato memoria le parti private e
hanno  chiesto  a  questa  Corte   di   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale delle  disposizioni  censurate,  nella  parte  in  cui
negano  ai  titolari  del  permesso  unico  di  lavoro  l'assegno  di
natalita' e l'assegno di maternita'. 
    Nel caso di specie, non verrebbe in rilievo lo  ius  superveniens
in tema di assegno unico universale e di accesso degli stranieri alle
prestazioni di assistenza sociale, poiche' le controversie dovrebbero
essere decise  in  base  alla  normativa  vigente  al  momento  della
presentazione della domanda. 
    Le parti pongono  in  risalto  «la  stretta  connessione»  tra  i
parametri costituzionali e le norme della CDFUE. 
    L'erogazione  dell'assegno  di  natalita',  prestazione   rivolta
essenzialmente «al nuovo nato», non potrebbe tollerare disparita'  di
trattamento  legate  al  radicamento  territoriale  o  al   pregresso
contributo alla vita collettiva. 
    Neppure per l'assegno di maternita' si potrebbe  riscontrare  una
ragionevole correlazione tra il requisito selettivo del  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  e  la  ratio  di  un
beneficio concesso a  chi  non  possa  godere  della  «indennita'  di
maternita' "ordinaria"» e dunque si trovi «in condizioni di  maggiore
bisogno». 
    15.2.- In prossimita' dell'udienza dell'11  gennaio  2022,  anche
nel giudizio di cui al n.  189  reg.  ord.  del  2019  ha  depositato
memoria  la  parte  privata,  per   chiedere   la   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge  n.
190 del 2014. 
    Nel discriminare i bambini in virtu' della cittadinanza dei  loro
genitori,  la  disposizione  censurata  riserverebbe  un  trattamento
deteriore ai figli di cittadini di paesi terzi,  in  assenza  di  una
«idonea giustificazione» e  in  antitesi  con  le  finalita'  di  una
prestazione finalizzata a far  fronte  alle  «situazioni  di  maggior
disagio economico».  Essa  contrasterebbe,  pertanto,  non  solo  con
l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in  relazione  alle   richiamate
previsioni della CDFUE, ma anche con gli artt. 3 e 31 Cost. 
    15.3.- In  tutti  i  giudizi,  ha  depositato  memoria  anche  il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    15.3.1.- Le questioni di  legittimita'  costituzionale  sarebbero
inammissibili per difetto di rilevanza. La Corte  di  cassazione  non
avrebbe dato conto, per tutti i  ricorrenti,  della  titolarita'  del
permesso unico di lavoro, che consentirebbe di invocare la parita' di
trattamento nella materia della sicurezza sociale. 
    Spetterebbe alla discrezionalita' degli Stati  membri  conformare
nella maniera piu' appropriata i sistemi di sicurezza sociale. L'art.
34 CDFUE non attribuirebbe alcun diritto e richiederebbe  pur  sempre
la mediazione del diritto derivato e della legislazione nazionale. 
    15.3.2.-  Le  questioni,  nel  merito,  non  sarebbero   comunque
fondate. 
    La Corte di giustizia dell'Unione europea  avrebbe  enucleato  un
onere procedurale, che si  sostanzia  nel  carattere  espresso  della
deroga  al  principio  di  parita'  di  trattamento.  La   disciplina
dell'assegno di natalita', racchiusa nell'art. 1,  comma  125,  della
legge n. 190 del 2014, rappresenterebbe la deroga espressa  richiesta
dalla Corte di Lussemburgo. 
    Sarebbe demandato al legislatore nazionale il compito di  dettare
la disciplina compiuta dell'assegno di natalita'  e  dell'assegno  di
maternita', nel rispetto del limite  delle  risorse  disponibili.  Al
necessario intervento legislativo non potrebbero  sopperire  ne'  una
pronuncia  di  questa  Corte,  che  condurrebbe   comunque   ad   una
«rideterminazione,    ovviamente    riduttiva,    dei     trattamenti
individuali»,  ne'  il  richiamo  al  «principio   europeo   di   non
discriminazione». 
    La difesa dello Stato ribadisce che la posizione del soggiornante
di lungo periodo non potrebbe essere assimilata a quella del titolare
del  permesso  unico  di  lavoro.   L'equiparazione   auspicata   dal
rimettente vanificherebbe la speciale disciplina  di  favore  che  il
legislatore dell'Unione europea ha dettato proprio per i soggiornanti
di lungo periodo. 
    In via subordinata, l'interveniente  chiede  il  differimento  ex
nunc dell'efficacia della sentenza di accoglimento  e  l'assegnazione
di «un congruo termine per il reperimento delle necessarie,  ingenti,
risorse finanziarie». 
    16.- All'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022,  le  parti  hanno
insistito per l'accoglimento  delle  conclusioni,  preliminari  e  di
merito, rassegnate nei rispettivi atti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con le ordinanze iscritte ai numeri 175, 178, 180, 181,  182,
188, 189 e 190 del registro ordinanze 2019, la Corte  di  cassazione,
sezione lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117,  primo
comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 20, 21, 24,  33  e
34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea  (CDFUE),
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo  il  12
dicembre 2007, della legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma
125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)», nella parte in cui, per  i  soli  cittadini  di
Paesi terzi, subordina il riconoscimento  dell'assegno  di  natalita'
alla titolarita' del permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di
lungo periodo. 
    1.1.- Il giudice a quo muove dal  presupposto  che  l'assegno  di
natalita' si configuri come una prestazione volta al  soddisfacimento
di «bisogni essenziali  del  nucleo  familiare»  in  condizioni  meno
agiate. 
    1.1.1.- La disposizione censurata confliggerebbe, anzitutto,  con
l'art. 3 Cost. 
    Il legislatore avrebbe individuato i beneficiari dell'assegno  di
natalita' in base a un  criterio,  la  titolarita'  del  permesso  di
soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo  periodo,  «privo  di  ogni
collegamento» con i  bisogni  «immediati  ed  indifferibili»  che  il
presente beneficio mira a fronteggiare. Nel  richiedere  «una  durata
pregressa della residenza almeno quinquennale,  un  reddito  comunque
almeno pari all'importo dell'assegno sociale, un alloggio idoneo e la
conoscenza  della  lingua  italiana»,   la   disposizione   censurata
escluderebbe proprio «chi si trova in situazione di maggior  bisogno»
e vanificherebbe la funzione della provvidenza, che non  e'  solo  di
«incentivo  all'innalzamento  demografico»,   ma   «soprattutto»   di
sostegno economico alle famiglie meno abbienti. 
    1.1.2.- Il rimettente denuncia, inoltre, il contrasto con  l'art.
31 Cost. 
    Sarebbero pregiudicate le famiglie che risiedono  sul  territorio
nazionale «in modo  non  episodico  o  temporaneo»  e  vivono  «nelle
medesime, se  non  peggiori,  condizioni  economiche»  rispetto  alle
famiglie in cui almeno uno dei genitori sia titolare del permesso per
soggiornanti  UE  di  lungo  periodo.   Ne   deriverebbero   «effetti
disgreganti del tessuto sociale della nazione nel  nucleo  originario
ed essenziale della famiglia». 
    1.1.3.-  Il  requisito  selettivo  individuato  dal  legislatore,
infine, costituirebbe una discriminazione a causa della  nazionalita'
e lederebbe il diritto alla parita' di trattamento che - nel  settore
della  sicurezza  sociale  e,  in  particolare,   delle   prestazioni
destinate ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli
- spetta ai cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso  unico  ai
sensi  della  direttiva  2011/98/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una  procedura  unica  di
domanda per  il  rilascio  di  un  permesso  unico  (si  richiama  la
giurisprudenza della Corte di giustizia  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, la sentenza 21 giugno 2017, nella causa C-449/16,  Kerly
Del Rosario Martinez Silva). 
    Sarebbe violato, dunque,  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE. Le citate  previsioni
della CDFUE sanciscono «il principio di eguaglianza ed il divieto  di
discriminazioni, anche per la cittadinanza,  riconoscono  il  diritto
dei bambini alla "protezione e  alle  cure  necessarie  per  il  loro
benessere", garantiscono "la  protezione  della  famiglia  sul  piano
giuridico, economico e sociale"» e tutelano «il  diritto  di  accesso
alle prestazioni di  sicurezza  sociale  e  ai  servizi  sociali  che
assicurano protezione». 
    1.2.- Le questioni  di  legittimita'  costituzionale  sono  state
sollevate  nei  giudizi  instaurati  dall'Istituto  nazionale   della
previdenza sociale (INPS) per ottenere la riforma delle pronunce  dei
giudici  di  secondo  grado,  che  hanno   affermato   il   carattere
discriminatorio del  diniego  dell'assegno  di  natalita'  a  chi  e'
sprovvisto del permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo. 
    Il rimettente sostiene che spetti a questa Corte il sindacato  di
«ragionevolezza della scelta  discrezionale  legislativa,  frutto  di
bilanciamento dei contrapposti interessi» e  che  sia  indispensabile
una pronuncia  dotata  di  effetti  erga  omnes,  che  individui  nel
possesso della carta o  del  permesso  di  soggiorno  di  durata  non
inferiore a un  anno  il  solo  «criterio  selettivo  giustificato  e
ragionevole». 
    La Corte  di  cassazione  ricorda  che  e'  consentito  sollevare
questioni  di  legittimita'  costituzionale  incentrate,  sia   sulla
violazione  dei  parametri  interni,  sia  sul   contrasto   con   le
corrispondenti norme della CDFUE. 
    1.3.- In punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
osserva che non vengono in rilievo le pronunce di questa  Corte  (fra
queste, la sentenza n. 141 del 2014) che hanno dichiarato non fondati
i dubbi di  legittimita'  costituzionale  riguardanti  la  disciplina
degli assegni di natalita' istituiti dalle Regioni e assoggettati  al
requisito della residenza biennale  sul  territorio  regionale.  Tali
prestazioni, al contrario di quella oggetto  dell'odierno  scrutinio,
sarebbero  erogate  «a  prescindere  da  limiti  reddituali»  e   non
assolverebbero la funzione di sostegno delle famiglie bisognose. 
    Ne' si potrebbe invocare, in senso contrario,  la  necessita'  di
tener conto, nella «erogazione di  prestazioni  di  natura  economica
eccedenti quelle essenziali», del limite delle risorse disponibili. I
beneficiari - argomenta la Corte di cassazione  -  dovrebbero  essere
pur sempre individuati nel rispetto del principio di ragionevolezza. 
    Non sarebbe pertinente neppure la pronuncia di  questa  Corte  in
tema di assegno sociale (sentenza n. 50 del 2019), che  ha  respinto,
in quanto non fondate, le censure  sul  requisito  del  «permesso  di
lungo   soggiorno».   L'assegno   sociale   si   atteggerebbe    come
corrispettivo solidaristico dell'apporto  al  progresso  materiale  o
spirituale della societa'.  Tale  caratteristica,  tuttavia,  non  si
riscontrerebbe  nell'odierna  misura  di  assistenza,   connessa   «a
specifiche esigenze di tutela sociale della persona che non tollerano
discriminazioni» 
    1.4.-  Il  rimettente,  pertanto,  chiede  a  questa   Corte   di
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  125,
della legge n. 190 del 2014, «nella parte in  cui  richiede  ai  soli
cittadini extracomunitari ai  fini  dell'erogazione  dell'assegno  di
natalita'»  la  titolarita'  del  permesso  di   soggiorno   UE   per
soggiornanti di lungo periodo, «anziche' la titolarita' del  permesso
di soggiorno e di lavoro per almeno un anno in applicazione dell'art.
41» del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero). 
    2.- Con le ordinanze iscritte ai numeri 177 e  179  del  registro
ordinanze 2019, la Corte di cassazione, sezione  lavoro,  dubita,  in
riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., in  relazione
agli  artt.  20,  21,  24,  33  e  34   CDFUE,   della   legittimita'
costituzionale l'art. 74 del decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di  tutela
e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53). 
    2.1.- Il giudice a quo annovera l'assegno di  maternita'  tra  le
misure volte «a soddisfare bisogni essenziali collegati alla  nascita
o all'adozione di  un  bambino,  in  un  contesto  caratterizzato  da
redditi bassi» e dalla «mancanza di altre prestazioni collegate  alla
maternita'». 
    2.1.1.- La previsione censurata determinerebbe «un'ingiustificata
e irragionevole disparita' di trattamento tra  cittadini  italiani  e
stranieri, legalmente  soggiornanti  in  Italia»,  in  contrasto  con
l'art. 3 Cost. Solo per i cittadini  dei  Paesi  terzi,  difatti,  il
legislatore   richiederebbe,   per   l'erogazione   dell'assegno   di
maternita', il permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo, che non soltanto sarebbe criterio privo di  una  ragionevole
correlazione con lo stato di bisogno, ma condurrebbe  a  discriminare
proprio «chi si trovi in situazione di maggior bisogno». 
    Il rimettente esclude che il requisito della residenza  protratta
nel tempo si correli alla  finalita'  di  una  misura  preordinata  a
soddisfare «bisogni immediati e  indifferibili»,  «esigenze  primarie
legate alla nascita di un bambino o alla sua adozione». 
    2.1.2.- La Corte di cassazione denuncia,  inoltre,  il  contrasto
con l'art. 31 Cost. 
    La scelta di condizionare l'erogazione dell'assegno di maternita'
alla titolarita' del permesso di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del
1998 vanificherebbe «di fatto e  irrimediabilmente  la  realizzazione
della garanzia costituzionale per quei figli e per quelle famiglie in
cui nessuno dei  genitori  e'  in  possesso  del  permesso  di  lungo
soggiorno, pur trovandosi le stesse famiglie in modo non episodico  o
temporaneo a  risiedere  in  territorio  nazionale  e  vivendo  nelle
medesime, se non peggiori, esigenze economiche». 
    2.1.3.-  Il  giudice  a  quo  prospetta,  infine,  la  violazione
dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli  artt.  20,  21,
24, 33 e 34 CDFUE. Sarebbero lesi il  principio  di  eguaglianza,  il
divieto di discriminazioni, il diritto  dei  bambini  di  beneficiare
delle cure necessarie per il loro  benessere,  la  tutela  giuridica,
economica e sociale  della  famiglia,  il  diritto  di  accesso  alle
prestazioni di sicurezza sociale. 
    2.2.- In punto di rilevanza, la Corte rimettente evidenzia che  -
dall'applicazione della disposizione censurata - consegue il  rigetto
della domanda  della  parte  ricorrente,  in  quanto  ricorrono  «gli
ulteriori presupposti richiesti dalla norma  per  l'erogazione  della
prestazione». 
    2.3.-  A  sostegno  della  non   manifesta   infondatezza   delle
questioni, la Corte di cassazione ricorda che il  criterio  selettivo
individuato dal legislatore si  discosta  dalle  previsioni  generali
dell'art. 41  del  d.lgs.  n.  286  del  1998,  che,  in  materia  di
assistenza  sociale,  riconoscono  parita'  di  trattamento   con   i
cittadini italiani ai cittadini extracomunitari titolari di  permesso
di soggiorno e di lavoro validi per almeno un anno. 
    La «diretta tutela  costituzionale»  sancita  per  la  maternita'
segnerebbe  il  discrimine  rispetto  alla  fattispecie  dell'assegno
sociale, scrutinata da questa Corte nella citata sentenza n.  50  del
2019 e inquadrata come  corrispettivo  del  contributo  prestato  dal
beneficiario al progresso della comunita' cui appartiene. 
    2.4.- Il giudice rimettente, pertanto, chiede a questa  Corte  di
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. n.
151 del 2001, nella parte in cui subordina l'erogazione  dell'assegno
di  maternita'  al  requisito  del  permesso  di  soggiorno  UE   per
soggiornanti  di  lungo  periodo,  anziche'  alla  «titolarita'   del
permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno». 
    3.- Con l'ordinanza n. 182 del 2020, questa Corte  ha  riunito  i
giudizi, in ragione dell'opportunita'  di  una  trattazione  unitaria
delle questioni formulate dai rimettenti (punti 1 e 2 del Considerato
in diritto), e ha interpellato  la  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea  circa  la  riconducibilita'  dell'assegno  di  natalita'   e
dell'assegno di maternita' alla tutela sancita dall'art. 34  CDFUE  e
al connesso principio di parita' di  trattamento  nel  settore  della
sicurezza sociale. 
    4.- La Corte di giustizia  dell'Unione  europea,  grande  sezione
(sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-350/2021, O. D.  e  altri),
ha risposto affermativamente ai quesiti  pregiudiziali  formulati  da
questa Corte e ha riconosciuto che entrambe le provvidenze  rientrano
nell'ambito di applicazione del diritto alla parita' di  trattamento,
in base all'art. 12  della  direttiva  2011/98  UE,  che  concretizza
l'art. 34 CDFUE, specificamente invocato come parametro dal giudice a
quo. 
    Nell'odierno giudizio  questa  Corte  e'  chiamata  a  trarre  le
necessarie conclusioni dalle  risposte  fornite  in  sede  di  rinvio
pregiudiziale e a scrutinare anche in tale piu' ampia prospettiva  la
conformita' a Costituzione del bilanciamento attuato dal legislatore. 
    5.- Si deve esaminare, in primo luogo,  l'evoluzione  del  quadro
normativo, per valutarne l'incidenza sulle  questioni  sottoposte  al
vaglio di questa Corte. 
    Dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia  dell'Unione
europea, la disciplina censurata ha registrato un profondo mutamento,
che si sviluppa in una duplice direzione, riguardante, per un  verso,
la normativa sulle provvidenze a favore dei figli e, per altro verso,
quella in  tema  di  accesso  degli  stranieri  alle  prestazioni  di
assistenza sociale. 
    5.1.- Sul primo versante, si  deve  segnalare  che  la  legge  1°
aprile 2021, n. 46 (Delega al Governo per riordinare, semplificare  e
potenziare le  misure  a  sostegno  dei  figli  a  carico  attraverso
l'assegno unico e universale), «[a]l fine di favorire la  natalita'»,
ha  delegato  il  Governo  all'adozione  di  «uno  o   piu'   decreti
legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare,  anche  in
via progressiva, le misure a sostegno dei figli a  carico  attraverso
l'assegno  unico  e   universale»,   improntato   a   un   «principio
universalistico» e modulato - secondo un criterio di progressivita' -
in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare (art. 1). 
    L'art. 3, comma 1, lettera a), numero 2), della legge n.  46  del
2021 prefigura il superamento o la graduale soppressione dell'assegno
di natalita', sottoposto all'odierno scrutinio. 
    La delega e' stata attuata con il decreto legislativo 29 dicembre
2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli
a carico, in attuazione della delega conferita al  Governo  ai  sensi
della legge 1° aprile 2021, n. 46), che, a  decorrere  dal  1°  marzo
2022, ha istituito «l'assegno  unico  e  universale  per  i  figli  a
carico, che costituisce un beneficio economico  attribuito,  su  base
mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio
dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione
economica del nucleo» (art. 1). 
    5.1.1.-  Le  novita'  in  tema  di  assegno   unico   universale,
prestazione erogata a decorrere dal 1° marzo 2022, non  incidono  sui
giudizi a quibus, concernenti fattispecie che  si  sono  perfezionate
nella vigenza della disciplina anteriore e che -  al  metro  di  tale
disciplina - devono essere valutate. 
    Non e' necessario, pertanto, che  questa  Corte  restituisca  gli
atti al rimettente,  allo  scopo  di  consentirgli  di  rinnovare  la
valutazione in punto di rilevanza. 
    5.2.- Per le medesime ragioni  tale  necessita'  non  si  ravvisa
neppure con riguardo alle modificazioni introdotte dall'art. 3  della
legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l'adempimento  degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -
Legge europea 2019-2020), che ha ridefinito le condizioni di  accesso
dei cittadini dei Paesi terzi alle  prestazioni  sociali  in  termini
generali  e  con  specifico  riguardo  all'assegno  di  natalita'   e
all'assegno di maternita'. 
    5.2.1.- Nella formulazione originaria,  considerata  anche  dalla
Corte rimettente, l'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, con  riguardo
all'accesso  alle  prestazioni,  anche  economiche,   di   assistenza
sociale, equiparava ai cittadini italiani «[g]li  stranieri  titolari
della carta di soggiorno o di permesso di  soggiorno  di  durata  non
inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella loro  carta  di
soggiorno o nel loro permesso di soggiorno». 
    In virtu' delle modificazioni introdotte dall'art.  3,  comma  1,
lettera a),  della  legge  n.  238  del  2021,  l'equiparazione  oggi
concerne «[g]li stranieri titolari di permesso di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno diversi da quelli  di  cui  ai  commi
1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari  di
uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31». 
    5.2.2.- Quanto al richiamato art. 41, comma 1-bis, del d.lgs.  n.
286 del 1998, inserito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della  legge
n.  238  del  2021,  esso  regola  la  «fruizione  delle  prestazioni
costituenti diritti alle quali si  applica  il  regolamento  (CE)  n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,
relativo al coordinamento dei sistemi di  sicurezza  sociale»  e,  in
tale ambito, equipara ai cittadini italiani «[g]li stranieri titolari
di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per
motivi di studio, che svolgono un'attivita' lavorativa o che  l'hanno
svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato  la
loro immediata disponibilita' allo svolgimento della stessa ai  sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,
nonche' gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di
ricerca». 
    5.2.3.- L'art. 41, comma 1-ter,  del  d.lgs.  n.  286  del  1998,
inserito dal gia' citato art. 3, comma 1, lettera b), della legge  n.
238 del 2021, reca una deroga  alla  previsione  generale  del  comma
precedente, con specifico riguardo alle «prestazioni familiari di cui
all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento  (CE)  n.  883/2004  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004». 
    Quanto a  tali  prestazioni,  beneficiano  dell'equiparazione  ai
cittadini italiani i soli «stranieri titolari di  permesso  unico  di
lavoro autorizzati a svolgere un'attivita' lavorativa per un  periodo
superiore a sei mesi, nonche' gli stranieri titolari di  permesso  di
soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare  in  Italia
per un periodo superiore a sei mesi». 
    5.2.4.- L'art. 3, comma 3, lettera a), della  legge  n.  238  del
2021 modifica le disposizioni in tema di assegno di maternita',  oggi
erogato «alle donne residenti, cittadine  italiane  o  comunitarie  o
familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e
17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  30,  o  titolari  di
permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai  sensi
dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari  di  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». 
    L'assegno di maternita' non e' piu' concesso, dunque,  alle  sole
madri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo
periodo, secondo la limitazione censurata nell'odierno  giudizio,  ma
anche alle madri titolari di permesso unico di lavoro  autorizzate  a
svolgere un'attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei  mesi
e a quelle titolari di permesso di soggiorno per  motivi  di  ricerca
autorizzate a soggiornare in Italia per un periodo  superiore  a  sei
mesi. 
    5.2.5.- La medesima estensione dei requisiti soggettivi  concerne
anche  l'assegno  di  natalita',  in  base  alle  novita'  introdotte
dall'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021. 
    5.3.- Le richieste di  assegno  di  natalita'  e  di  assegno  di
maternita' devono essere valutate alla luce della disciplina  vigente
al tempo della loro presentazione. Non viene in rilievo, pertanto, la
normativa sopravvenuta, che, secondo i  principi  generali  (art.  11
delle preleggi), dispone soltanto  per  l'avvenire,  in  mancanza  di
univoche indicazioni di segno contrario. 
    6.- Esclusa la necessita' di restituire gli  atti  ai  giudici  a
quibus, si devono vagliare le eccezioni di inammissibilita' formulate
dalla difesa dello Stato. 
    6.1.- Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in  tutti  i
giudizi,  imputa  alla  Corte  rimettente  di  aver  prefigurato  una
pronuncia   additiva,   che   esula,   tuttavia,   dalle    soluzioni
costituzionalmente  obbligate.  L'introduzione  del   requisito   del
permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, in sostituzione
del permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo,
rappresenterebbe il frutto di una  discrezionalita'  del  legislatore
non vincolata dalla Costituzione. 
    6.1.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    6.1.2.- Il giudice a quo richiama la norma di chiusura  dell'art.
41 del d.lgs. n. 286 del 1998 sulla equiparazione degli stranieri  ai
cittadini italiani, allo scopo di suffragare l'irragionevolezza della
deroga ai principi generali in tema di accesso  alle  prestazioni  di
assistenza sociale. 
    La  Corte   rimettente,   lungi   dall'indicare   una   soluzione
eccentrica, fa leva su una disposizione che costituisce il necessario
paradigma  del  sindacato  di   ragionevolezza   delle   scelte   del
legislatore  e  impone  una  «specifica,  trasparente  e   razionale»
giustificazione delle eventuali deroghe (sentenza n.  432  del  2005,
punto 5.2. del Considerato in diritto). 
    Anche l'evoluzione normativa conferma  la  rilevanza  sistematica
dell'art. 41 del d.lgs. n. 286  del  1998.  Il  legislatore,  con  la
citata legge n.  238  del  2021,  ha  scelto  di  ridefinire  in  una
prospettiva piu' ampia le condizioni di accesso degli stranieri  alle
prestazioni di assistenza sociale e, in armonia con tali  previsioni,
ha innovato anche la disciplina in tema di assegno di natalita' e  di
assegno di maternita'. 
    6.1.3.-  La  discrezionalita'  che  compete  al  legislatore  nel
definire le condizioni di accesso alle misure di  assistenza  sociale
non esime questa Corte dal  compito  di  vagliare  la  conformita'  a
Costituzione delle scelte di volta in volta compiute. 
    6.2.- In  secondo  luogo,  la  difesa  dello  Stato  ha  eccepito
l'inammissibilita' di tutte le questioni  proposte,  per  la  carente
motivazione in ordine al presupposto della rilevanza. 
    Il giudice a quo non avrebbe svolto alcuna indagine sui requisiti
di  reddito  che  le  disposizioni  censurate  prescrivono   per   la
concessione dell'assegno di natalita' e dell'assegno di maternita'. 
    6.2.1.- Neppure tale eccezione e' fondata. 
    La Corte di cassazione ha  offerto  una  motivazione  sufficiente
circa la necessita' di  applicare  le  disposizioni  censurate  e  ha
argomentato che esse precluderebbero l'accoglimento della domanda, in
virtu' del tenore letterale inequivocabile che le contraddistingue. 
    Il giudice a  quo  ha  osservato  che  sussistono  gli  ulteriori
presupposti richiesti  per  il  conseguimento  delle  provvidenze  in
esame. Ne', in difetto di specifici motivi di ricorso, spettava  alla
Corte di cassazione  rivalutare  nel  merito  tali  presupposti.  Con
argomentazione che  non  si  puo'  reputare  implausibile,  la  Corte
rimettente  soggiunge  che  soltanto  la  mancanza  del  permesso  di
soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo,  previsto  dalle
disposizioni impugnate, si frappone all'accoglimento delle richieste. 
    Trova cosi' conferma la rilevanza dei dubbi di costituzionalita'. 
    6.3.- Le questioni, infine, sarebbero inammissibili, in quanto il
rimettente non avrebbe tenuto conto dell'art. 30, comma 2, del d.lgs.
n. 286 del 1998,  che  esclude  chi  sia  titolare  del  permesso  di
soggiorno  per  motivi  familiari  dalle  prestazioni  di  assistenza
sociale, quale e' l'assegno di natalita'. 
    6.3.1.- Anche questa eccezione deve essere disattesa. 
    Le censure non si incentrano sulle peculiarita' del soggiorno per
motivi familiari,  ma  sul  diverso  profilo  della  titolarita'  del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo.  A  tale
riguardo, la Corte rimettente ha illustrato in maniera  esaustiva  il
quadro normativo di riferimento. Non  si  riscontrano,  pertanto,  le
lacune eccepite dall'interveniente. 
    6.3.2.- La Corte di cassazione ha ponderato il quadro  normativo,
anche alla luce delle implicazioni del diritto dell'Unione europea, e
ha  dedotto  il  contrasto  della  disciplina  nazionale  sia  con  i
parametri costituzionali sia con le previsioni della CDFUE. 
    7.- Spetta dunque a questa Corte  accertare  se  le  disposizioni
censurate infrangano, in pari tempo, i principi costituzionali  e  le
garanzie sancite dalla CDFUE, nel loro vicendevole integrarsi, in  un
arricchimento degli strumenti  di  tutela  dei  diritti  fondamentali
(ordinanza n. 182 del 2020, punto 3.1. del Considerato in diritto). 
    Le questioni, pertanto, sono ammissibili e devono essere a questo
punto scrutinate nel merito. 
    8.-  Alla  soluzione  dei  dubbi   di   costituzionalita'   giova
premettere    l'inquadramento    delle    caratteristiche    salienti
dell'assegno di natalita' e dell'assegno di maternita'. 
    8.1.- Introdotto  allo  scopo  di  «incentivare  la  natalita'  e
contribuire alle spese per il suo sostegno», l'assegno  di  natalita'
e' stato riconosciuto inizialmente «per ogni figlio nato  o  adottato
tra  il  1°  gennaio  2015  e  il  31  dicembre  2017»  ai   genitori
appartenenti a un nucleo familiare che si trovi  «in  una  condizione
economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) [...] non superiore a 25.000 euro annui»
(art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014). 
    L'importo, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita  o
adozione «fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del  terzo
anno di ingresso nel nucleo familiare a  seguito  dell'adozione»,  e'
pari a 960 euro annui, importo raddoppiato quando il nucleo familiare
del genitore che lo richieda si trovi  in  una  condizione  economica
corrispondente a un valore  dell'ISEE  non  superiore  a  7.000  euro
annui. 
    L'INPS  provvede  al   controllo   degli   oneri   che   derivano
dall'attuazione delle previsioni della legge n. 190 del 2014 (art. 1,
comma 127, della medesima legge). Ove si  verifichino  o  stiano  per
verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, un decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
salute, dovra' rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i  valori
dell'ISEE stabiliti per accedere alla provvidenza (il citato art.  1,
comma 127, della legge n. 190 del 2014). 
    8.1.1.- L'art. 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per  il  triennio  2018-2020)  ha  accordato  il
beneficio anche a «ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al
31 dicembre 2018», pur limitandone l'erogazione, dapprima  di  durata
triennale, fino al compimento del primo anno di eta' o del primo anno
di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. 
    8.1.2.- L'assegno di natalita' e' stato poi riconosciuto - sempre
fino al compimento del primo  anno  di  eta'  o  del  primo  anno  di
ingresso nella famiglia adottiva - a «ogni figlio nato o adottato dal
1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» (art. 23-quater,  comma  1,  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante «Disposizioni  urgenti
in materia fiscale e  finanziaria»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 17 dicembre 2018,  n.  136).  L'importo  dell'assegno  e'
aumentato del venti per cento per ogni figlio  successivo  al  primo,
nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. 
    8.1.3.- L'assegno di natalita' e'  stato  quindi  riconosciuto  a
beneficio di «ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020  al  31
dicembre 2020», sempre per il periodo di un anno  a  far  data  dalla
nascita o dall'ingresso nella famiglia di  adozione  (art.  1,  comma
340, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»). 
    La  prestazione,  ispirata  a   un   principio   universalistico,
corrisponde a un ammontare graduato in proporzione al  reddito  della
famiglia e accresciuto, secondo una previsione  gia'  introdotta  dal
d.l. n. 119 del 2018, per ogni figlio successivo al primo. 
    8.1.4.- La disciplina dettata dalla legge  n.  160  del  2019  e'
stata estesa, infine, a «ogni figlio nato o adottato dal  1°  gennaio
2021 al 31 dicembre 2021» (art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»). 
    8.1.5.- Le censure vertono  sulla  titolarita'  del  permesso  di
soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo  periodo,  rilasciato  allo
straniero che documenti il «possesso, da almeno cinque  anni,  di  un
permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validita',  che  dimostra  la
disponibilita'  di  un  reddito  non  inferiore   all'importo   annuo
dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai  familiari,
di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati  nell'articolo
29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo» (art.  9,  comma  1,
del d.lgs. n. 286 del 1998). E' richiesto, inoltre, il superamento di
una prova di conoscenza della lingua italiana (art. 9,  comma  2-bis,
del d.lgs. n. 286 del 1998). 
    8.2.-  Alla  titolarita'  del  permesso  di  soggiorno   UE   per
soggiornanti di lungo periodo e' condizionato anche il riconoscimento
dell'assegno di  maternita',  nella  formulazione  dell'art.  74  del
d.lgs. n. 151 del 2001 applicabile ratione temporis alla  fattispecie
controversa. 
    L'assegno  di  maternita'  spetta  alle  donne  che  non   godono
dell'indennita' di maternita' prevista per le lavoratrici  dipendenti
di amministrazioni pubbliche o di privati datori di  lavoro  o  socie
lavoratrici di cooperative (art. 22 del d.lgs. n. 151 del 2001),  per
le lavoratrici autonome e per le imprenditrici agricole (art. 66  del
d.lgs. n. 151 del 2001), oltre che per le libere professioniste (art.
70 del d.lgs. n. 151 del 2001). 
    La prestazione in esame, legata al reddito del  nucleo  familiare
di appartenenza della donna (art. 74, comma 4, del d.lgs. n. 151  del
2001), e' concessa dai Comuni e corrisposta dall'INPS (art. 74, comma
8, del d.lgs. n. 151 del 2001). 
    9.- Le questioni sollevate investono anche il tema della  parita'
di trattamento per  i  cittadini  dei  Paesi  terzi,  definita  dalla
richiamata direttiva 2011/98/UE, a sua  volta  strettamente  connessa
con l'art. 34 CDFUE. 
    Sui profili rilevanti per la soluzione dei dubbi di  legittimita'
costituzionale, questa Corte ha interpellato la  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea, in uno spirito di leale collaborazione, volto  a
salvaguardare  «una  tutela  giurisdizionale  effettiva  nei  settori
disciplinati  dal  diritto  dell'Unione»  (art.   19   del   Trattato
sull'Unione  europea,  nella  versione  consolidata   successiva   al
Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, entrato  in  vigore
il 1° dicembre 2009). 
    Nell'interpretare l'effettivita' della tutela giurisdizionale  in
uno spirito di cooperazione, la Corte di Lussemburgo ha puntualizzato
che le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione
europea «godono di una presunzione di rilevanza» (citata  sentenza  2
settembre 2021, causa C-350/20, O. D. e altri, punto  39).  Una  tale
presunzione si rafforza quando «il  giudice  del  rinvio  non  e'  il
giudice  chiamato  a  pronunciarsi  direttamente  sulle  controversie
principali, bensi' un giudice costituzionale a cui e'  stata  rimessa
una questione di puro diritto». 
    E  questa  Corte,  nell'affrontare  le  questioni  che  le   sono
sottoposte valutando sia le norme di diritto nazionale sia  le  norme
del  diritto  dell'Unione,  nel  caso  di  specie  connesse  con   le
disposizioni della CDFUE, deve  poi  «fornire  non  solo  al  proprio
giudice del rinvio, ma anche all'insieme dei  giudici  italiani,  una
pronuncia dotata di effetti erga omnes, vincolante  tali  giudici  in
ogni controversia pertinente di cui potranno essere investiti» (punto
40). 
    9.1.-  Nella  ricostruzione  del  quadro  normativo,  la   citata
direttiva  2011/98/UE  riveste  un  ruolo  cruciale.  Essa   persegue
l'obiettivo di «garantire l'equo trattamento dei cittadini dei  paesi
terzi  che  soggiornano  regolarmente  nel  territorio  degli   Stati
membri», nella prospettiva di  «una  politica  di  integrazione  piu'
incisiva» (considerando n. 2), e di «ridurre la disparita' di diritti
tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano
regolarmente in uno Stato membro» (considerando n. 19). 
    Ai cittadini di Paesi terzi che gia' «contribuiscono all'economia
dell'Unione con il loro  lavoro  e  i  loro  versamenti  di  imposte»
(considerando  n.  19),  la  direttiva  attribuisce  «un  insieme  di
diritti»   e   impone   agli   Stati   membri   di    salvaguardarli,
nell'organizzare  i   rispettivi   sistemi   di   sicurezza   sociale
(considerando n. 26) nella maniera che essi reputano piu' appropriata
(Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 25  novembre  2020,
nella causa C-302/19, punto 23). 
    9.2.- In coerenza con tali finalita' si  devono  interpretare  le
prescrizioni che l'art. 12 della direttiva detta per «i cittadini  di
paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi
dall'attivita'  lavorativa  a  norma  del   diritto   dell'Unione   o
nazionale, ai quali e' consentito lavorare e che sono in possesso  di
un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n.  1030/2002»
(art. 3, paragrafo 1, lettera b) e per «i cittadini  di  paesi  terzi
che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a  norma
del diritto dell'Unione o nazionale» (art. 3,  paragrafo  1,  lettera
c). 
    A questi lavoratori l'art. 12, paragrafo  1,  lettera  e),  della
direttiva riconosce «lo stesso  trattamento  riservato  ai  cittadini
dello Stato membro in cui  soggiornano»  per  quel  che  concerne  «i
settori della sicurezza sociale  definiti  nel  regolamento  (CE)  n.
883/2004». 
    La parita' di trattamento non e' dunque circoscritta ai  titolari
di un permesso unico di lavoro, ma e' riconosciuta  anche  in  favore
dei  titolari  di  un  permesso  di  soggiorno   per   fini   diversi
dall'attivita' lavorativa che  siano  autorizzati  a  lavorare  nello
Stato membro  ospitante  (Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,
grande sezione, sentenza 2  settembre  2021,  nella  causa  C-350/20,
punto 49). 
    Il diritto  alla  parita'  di  trattamento  e'  riconosciuto  nei
settori disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004. Tale fonte  si
applica - per quel che in questa sede rileva - alle  «prestazioni  di
maternita' e di paternita' assimilate» (art. 3, paragrafo 1,  lettera
b) e alle «prestazioni familiari» (art. 3, paragrafo 1,  lettera  j),
che l'art. 1, lettera z), identifica  in  «tutte  le  prestazioni  in
natura o in denaro destinate a compensare  i  carichi  familiari,  ad
esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari  e  degli  assegni
speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I». 
    9.3.- Alla luce di  tali  premesse,  la  Corte  di  giustizia  ha
esaminato l'assegno di  natalita'  e  l'assegno  di  maternita',  per
accertare se rientrino nell'ambito applicativo del  regolamento  (CE)
n. 883/2004 e del diritto alla parita' di trattamento. 
    9.3.1.-  Con  riferimento  all'assegno  di  natalita',  essa   ha
osservato,  in  primo  luogo,   che   rappresenta   una   prestazione
previdenziale. La provvidenza in esame,  difatti,  e'  attribuita  in
base a criteri obiettivi, attinenti al reddito  e  alla  composizione
del nucleo familiare e svincolati da una  valutazione  individuale  e
discrezionale  delle  esigenze  personali  dei  beneficiari   (citata
sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-350/20, punti 54, 55 e 56). 
    L'assegno di natalita', inoltre,  deve  essere  qualificato  come
prestazione familiare, nei termini tratteggiati dal regolamento  (CE)
n. 883/2004. Pur nelle diverse  configurazioni  che  ha  assunto  nel
volgere degli anni, la prestazione si  atteggia  come  un  contributo
pubblico al bilancio familiare, preordinato ad  alleviare  gli  oneri
derivanti dal mantenimento dei figli appena nati o adottati (punti 57
e 58), e non rientra  nelle  tassative  esclusioni  menzionate  nella
parte II dell'allegato I al regolamento (CE) n. 883/2004, riguardanti
gli assegni speciali di nascita e di adozione (punto 59). 
    Ne' tali  caratteristiche  sono  contraddette  dalla  concorrente
natura premiale di incentivo alla natalita' (punto 60). 
    9.3.2.- Anche l'assegno di maternita', concesso  alle  madri  che
soddisfino taluni criteri definiti ex lege,  a  prescindere  da  ogni
valutazione    individuale    e    discrezionale    delle    esigenze
dell'interessata, costituisce una prestazione previdenziale e attiene
al  settore  della  sicurezza  sociale  e,   in   particolare,   alle
prestazioni di maternita' di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento (CE) n. 883/2004. 
    9.4.-  L'art.  12,  paragrafo  2,  lettera  b),  della  direttiva
2011/98/UE consente agli Stati  membri  di  limitare  la  parita'  di
trattamento nei settori della sicurezza sociale,  salvo  che  «per  i
lavoratori di paesi terzi che svolgono o  hanno  svolto  un'attivita'
lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono  registrati  come
disoccupati». 
    Quanto ai sussidi familiari, gli Stati membri possono  negare  la
parita' di trattamento ai «cittadini di paesi terzi  che  sono  stati
autorizzati a lavorare nel territorio di  uno  Stato  membro  per  un
periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini  di  paesi  terzi  che
sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini  di  paesi  terzi
cui e' consentito lavorare in forza di un visto». 
    9.4.1.- Nel sistema  delineato  dalla  direttiva  2011/98/UE,  il
diritto alla parita' di trattamento rappresenta la  regola  generale,
cui gli Stati membri possono  apportare  deroghe  solo  entro  limiti
rigorosi. All'interpretazione restrittiva delle possibili deroghe  fa
riscontro la necessita' che gli  Stati  membri  manifestino  in  modo
inequivocabile la volonta' di limitare l'applicazione  della  parita'
di trattamento (Corte di giustizia dell'Unione europea,  sentenze  25
novembre  2020,  nella  causa  C-302/19,  Istituto  nazionale   della
previdenza sociale, punto 27, e 21 giugno 2017, nella causa C-449/16,
Kerly Del Rosario Martinez Silva, punto 29). 
    L'onere di dichiarazione espressa di eventuali deroghe, nel corso
dell'attivita'  di  trasposizione,  emerge  dal  sistema   normativo,
considerato nel suo insieme e nelle finalita' che lo  ispirano.  Esso
si correla non soltanto alla salvaguardia  dell'effetto  utile  della
direttiva,  ma  anche  a  una  fruttuosa  e   trasparente   fase   di
recepimento, che lo  stesso  legislatore  dell'Unione  europea  vuole
contraddistinta  dall'impegno  degli  Stati  membri  a  una  costante
interlocuzione con la Commissione e alla «notifica delle loro  misure
di recepimento con uno o piu' documenti intesi a chiarire il rapporto
tra gli elementi di una direttiva e  le  parti  corrispondenti  degli
strumenti  nazionali  di  recepimento»  (considerando  n.  32   della
direttiva 2011/98/UE). 
    La Corte di  giustizia  dell'Unione  europea,  nella  piu'  volte
richiamata sentenza  del  2  settembre  2021,  ha  ricordato  che  la
Repubblica italiana non si e' avvalsa in alcun modo della facolta' di
limitare la parita' di trattamento (punto 64). 
    10.- Questo e', nelle sue coordinate  nazionali  ed  europee,  il
quadro  normativo  in  cui  si  collocano  le  questioni  poste   dal
rimettente. 
    Esse  devono  essere  scrutinate  alla  luce  della  «connessione
inscindibile tra i principi e i diritti costituzionali evocati  dalla
Corte di cassazione e quelli riconosciuti dalla CDFUE, arricchiti dal
diritto secondario, tra loro complementari e armonici» (ordinanza  n.
182 del 2020, punto 3.2. del Considerato in diritto). 
    Fra il divieto di discriminazioni arbitrarie e  la  tutela  della
maternita' e dell'infanzia (artt. 3 e 31 Cost.), da  un  lato,  e  le
indicazioni vincolanti del diritto dell'Unione europea in merito alla
parita' di trattamento dei cittadini  dei  Paesi  terzi,  dall'altro,
intercorre  «un  rapporto  di  mutua  implicazione   e   di   feconda
integrazione» (ordinanza n. 182 del 2020, punto 3.2. del  Considerato
in diritto). 
    Tale rapporto emerge in maniera  nitida  dagli  stessi  parametri
richiamati dalla Corte rimettente. 
    Nell'enunciare  il  diritto  di  accesso  alle   prestazioni   di
sicurezza  sociale,  l'art.  34  CDFUE  fa  espresso  richiamo   alle
«legislazioni e prassi nazionali»; in questa  prospettiva,  non  puo'
non tenere anche conto delle  garanzie  sancite  dalle  Costituzioni.
D'altro canto, al «costante evolvere dei precetti costituzionali» che
si ricavano dagli artt. 3 e 31 Cost., il diritto dell'Unione  europea
offre un apporto che non puo' essere trascurato (ordinanza n. 182 del
2020, il citato punto 3.2. del Considerato in diritto), allo scopo di
inverare - in contesti mutevoli e spesso inediti -  il  principio  di
eguaglianza e la piu' ampia tutela della maternita' e dell'infanzia. 
    In un quadro che vede interagire molteplici fonti, e' affidato  a
questa Corte il compito di assicurare una  tutela  sistemica,  e  non
frazionata, dei  diritti  presidiati  dalla  Costituzione,  anche  in
sinergia con la Carta  di  Nizza,  e  di  valutare  il  bilanciamento
attuato dal legislatore, in una  prospettiva  di  massima  espansione
delle garanzie. 
    11.- Le  questioni  sollevate  dalla  Corte  di  cassazione  sono
fondate, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 34 CDFUE, cosi' come concretizzato
dal diritto europeo secondario. 
    12.- La sentenza della grande sezione del  2  settembre  2021  ha
accertato che non e' compatibile con il diritto  dell'Unione  europea
e, in  particolare,  con  il  diritto  alla  parita'  di  trattamento
enunciato dall'art. 12, paragrafo  1,  lettera  e),  della  direttiva
2011/98/UE,  una  normativa  nazionale  che  conceda   l'assegno   di
natalita' e l'assegno di maternita' ai soli titolari del permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo.  Con  riguardo  alla
fruizione delle prestazioni citate, il  diritto  dell'Unione  europea
impone di riconoscere la parita' di trattamento ai cittadini di Paesi
terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi  a
norma del diritto dell'Unione o nazionale e  ai  cittadini  di  Paesi
terzi che sono stati ammessi in  uno  Stato  membro  a  fini  diversi
dall'attivita'  lavorativa  a  norma  del   diritto   dell'Unione   o
nazionale, ai quali e' consentito lavorare e che sono in possesso  di
un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE)  n.  1030/2002
del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. 
    12.1.- La restrizione dei benefici  prevista  dalle  disposizioni
censurate contrasta dunque con l'art. 117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione al diritto europeo secondario e all'art. 34 CDFUE. 
    Tale ultima previsione, nel  sancire  il  diritto  all'assistenza
sociale e all'assistenza abitativa, mira  a  «garantire  un'esistenza
dignitosa a tutti coloro che non dispongono di  risorse  sufficienti»
(Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza  24
aprile 2012, nella causa C-571/10, Kamberaj). 
    Secondo l'art. 34,  paragrafo  1,  CDFUE,  l'Unione  riconosce  e
rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza  sociale
e ai servizi sociali che  assicurano  protezione  in  casi  quali  la
maternita', la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la
vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro,  secondo
le modalita' stabilite dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e
dalle prassi nazionali. 
    L'art. 34, paragrafo  2,  CDFUE  riconosce  a  ogni  persona  che
risieda o si sposti legalmente  all'interno  dell'Unione  il  diritto
alle prestazioni di sicurezza  sociale  e  ai  benefici  sociali,  in
conformita' al diritto dell'Unione e alle legislazioni e alle  prassi
nazionali. 
    La Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  ha  esaminato  sia
l'assegno di natalita' sia l'assegno di maternita' in una prospettiva
unitaria, per ricondurli  entrambi  dentro  la  sfera  di  protezione
assicurata dall'art. 34 CDFUE. 
    Essa ha affermato che il diritto alla parita' di trattamento  nel
settore  della  sicurezza  sociale,  definito  nei   suoi   contenuti
essenziali dalla direttiva 2011/98/UE, «da' espressione  concreta  al
diritto di accesso alle  prestazioni  di  sicurezza  sociale  di  cui
all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta»  (Corte  di  giustizia
dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 2 settembre 2021, punto
46). 
    13.- Il principio di parita' di  trattamento  nel  settore  della
sicurezza sociale, nei termini delineati dalla CDFUE  e  dal  diritto
derivato e poi ribaditi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea,
si raccorda ai principi consacrati dagli artt. 3  e  31  Cost.  e  ne
avvalora  e  illumina  il  contenuto  assiologico,  allo   scopo   di
promuovere una piu' ampia ed efficace integrazione dei cittadini  dei
Paesi terzi. 
    13.1.-  La  tutela  dei  valori  primari   della   maternita'   e
dell'infanzia, tra loro inscindibilmente connessi  (art.  31  Cost.),
non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli. 
    Questa  Corte  e'  costante  nell'affermare   che   spetta   alla
discrezionalita'  del  legislatore  il  compito  di   individuare   i
beneficiari delle prestazioni sociali, tenendo conto del limite delle
risorse disponibili. Tale individuazione, nondimeno, e' vincolata  al
rispetto  del  canone  di  ragionevolezza.   E'   dunque   consentita
l'introduzione di requisiti selettivi, a patto che obbediscano a  una
causa normativa adeguata e  siano  sorretti  da  una  giustificazione
razionale e trasparente (sentenza  n.  222  del  2013,  punto  7  del
Considerato in diritto). 
    Questa giustificazione  deve  essere  indagata  alla  luce  delle
caratteristiche della singola provvidenza e delle  finalita'  che  ne
condizionano il riconoscimento e ne delimitano la ratio (sentenza  n.
172 del 2013, punto 3 del Considerato in diritto; di recente, in tema
di edilizia residenziale pubblica, sentenza n. 112 del 2021, punto  6
del Considerato in diritto). 
    13.2.-  L'assegno  di  natalita'  e   l'assegno   di   maternita'
sovvengono a una peculiare situazione di bisogno, che  si  riconnette
alla nascita di  un  bambino  o  al  suo  ingresso  in  una  famiglia
adottiva. 
    La prima prestazione, originariamente concessa alle famiglie meno
abbienti, e' graduata e varia notevolmente in proporzione al  reddito
familiare anche nella modulazione universale introdotta  dalla  legge
n. 160 del 2019 e confermata dalla legge n. 178 del 2020. 
    Quanto all'assegno di maternita',  esso  rappresenta  una  tutela
residuale, che opera nei soli casi in cui il nucleo  familiare  versi
in condizioni economiche precarie e  la  madre  non  possa  reclamare
l'indennita' di maternita' in forza  di  uno  specifico  rapporto  di
lavoro. 
    Entrambe le provvidenze si prefiggono di concorrere  a  rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della  persona  umana  (art.  3,  secondo  comma,   Cost.),   e,   in
particolare, rappresentano attuazione dell'art. 31 Cost., che impegna
la Repubblica ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze
la formazione della famiglia e l'adempimento  dei  compiti  relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose, e  a  proteggere  la
maternita',  l'infanzia  e  la  gioventu',  favorendo  gli   istituti
necessari a tale scopo. Le prestazioni citate assicurano un nucleo di
garanzie e non possono essere equiparate alle provvidenze  aggiuntive
che  occasionalmente  -  e  con  diversi  presupposti  -  sono  state
attribuite dalla legislazione regionale  gia'  scrutinata  da  questa
Corte (sentenza n. 141 del 2014). 
    Si deve inoltre rimarcare che le odierne misure  di  sostegno  al
nucleo familiare  e  alla  madre,  indirizzate  anche  alla  famiglia
adottiva, assolvono una finalita' preminente di  tutela  del  minore,
che si affianca alla tutela della madre, in armonia  con  il  disegno
costituzionale  che  colloca  in  un  orizzonte  comune  di  speciale
adeguata protezione, sia la madre, sia il bambino  (sentenza  n.  205
del 2015, punto 4 del Considerato in diritto). 
    13.3.-  Nel  condizionare  il  riconoscimento   dell'assegno   di
natalita'  e  dell'assegno  di  maternita'  alla  titolarita'  di  un
permesso di soggiorno in corso di validita' da almeno cinque anni, al
possesso di un reddito non inferiore all'importo  annuo  dell'assegno
sociale e alla disponibilita' di un alloggio idoneo,  il  legislatore
ha fissato requisiti privi di ogni attinenza con lo stato di  bisogno
che le prestazioni in esame si prefiggono di fronteggiare. 
    Nell'introdurre  presupposti   reddituali   stringenti   per   il
riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie piu' bisognose, le
disposizioni censurate istituiscono per i  soli  cittadini  di  Paesi
terzi un sistema irragionevolmente piu' gravoso, che travalica la pur
legittima finalita' di accordare i benefici  dello  stato  sociale  a
coloro  che  vantino  un  soggiorno  regolare  e  non  episodico  sul
territorio della nazione. 
    Un siffatto criterio selettivo nega adeguata tutela a coloro  che
siano  legittimamente  presenti  sul  territorio  nazionale  e  siano
tuttavia sprovvisti  dei  requisiti  di  reddito  prescritti  per  il
rilascio del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo. Un sistema cosi' congegnato pregiudica proprio i  lavoratori
che versano in condizioni di bisogno piu' pressante. 
    13.4.- Ne' sono proponibili nel caso di specie le  considerazioni
svolte da questa Corte nella sentenza n. 50  del  2019  con  riguardo
all'assegno sociale, peraltro  escluso  dall'ambito  di  applicazione
della direttiva 2011/98/UE e del correlato principio della parita' di
trattamento. L'assegno sociale si colloca all'epilogo della  carriera
lavorativa e rappresenta il corrispettivo per il  contributo  offerto
al progresso della comunita'. 
    Tale  caratteristica  non  si  ravvisa  nelle  provvidenze   oggi
all'esame di questa Corte.  Esse  presuppongono  l'insorgere  di  una
situazione di bisogno, in una stagione  della  vita  -  quella  della
nascita di un bambino o della sua accoglienza nella famiglia adottiva
- che prescinde dal contributo fornito al progresso della comunita'. 
    13.5.- Gli  elementi  indicati  confermano  che  un  criterio  di
attribuzione  incentrato   sulla   titolarita'   del   permesso   per
soggiornanti UE di lungo periodo discrimina  arbitrariamente  sia  le
madri sia i nuovi nati e non presenta alcuna ragionevole correlazione
con la finalita' che permea le prestazioni in oggetto. 
    14.- Alla luce delle considerazioni svolte,  si  deve  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 125,  della  legge
n. 190 del 2014, nella formulazione  antecedente  alle  modificazioni
introdotte dall'art. 3, comma 4, della  legge  n.  238  del  2021,  e
dell'art. 74 del d.lgs.  n.  151  del  2001,  nel  testo  antecedente
all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, lettera a),  della  legge
n. 238 del 2021, nella parte in cui  escludono  dalla  concessione  -
rispettivamente  -  dell'assegno  di  natalita'  e  dell'assegno   di
maternita' i cittadini di Paesi terzi che sono  stati  ammessi  nello
Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e
i cittadini di Paesi terzi che sono  stati  ammessi  a  fini  diversi
dall'attivita'  lavorativa  a  norma  del   diritto   dell'Unione   o
nazionale, ai quali e' consentito lavorare e che sono in possesso  di
un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. 
    15.- Restano assorbite le ulteriori censure formulate dalla Corte
rimettente, in riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione ad altre norme della CDFUE (artt. 20, 21, 24 e 33). 
    16.- Lo scrutinio di questa Corte -  come  si  e'  gia'  rilevato
nell'ordinanza  n.  182  del  2020  -  verte  anche  sulle   proroghe
dell'assegno di natalita', da ultimo disposte  fino  al  31  dicembre
2021. 
    Difatti, anche le  previsioni  sopravvenute,  pur  nella  diversa
modulazione  del  beneficio,  lo  subordinano  alla  titolarita'  del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo,  che  e'
all'origine delle censure prospettate dalla Corte rimettente. 
    In applicazione dell'art. 27 della legge 11  marzo  1953,  n.  87
(Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale), si deve dichiarare l'illegittimita'  costituzionale,
in via consequenziale, delle previsioni che hanno prorogato  fino  al
31 dicembre 2021 l'assegno di natalita', condizionandone l'erogazione
al censurato requisito della titolarita' del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo. 
    Tale  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale   in   via
consequenziale investe, in particolare, l'art. 1,  comma  248,  della
legge n. 205 del 2017, l'art. 23-quater, comma 1, del d.l. n. 119 del
2018, come convertito, l'art. 1, comma 340, della legge  n.  160  del
2019 e, infine, l'art. 1, comma 362, della legge  n.  178  del  2020,
nella formulazione antecedente all'entrata  in  vigore  dell'art.  3,
comma 4, della legge n. 238 del 2021. 
    17.- Non  e'  fondata  la  richiesta  che,  in  via  gradata,  ha
formulato la difesa statale, allo scopo di limitare  pro  futuro  gli
effetti    temporali    della    declaratoria    di    illegittimita'
costituzionale. 
    L'interveniente  ha  allegato  in  modo  generico  il   paventato
pregiudizio agli equilibri  di  bilancio  e  non  ha  contestato  gli
argomenti delle parti private in merito alla limitata incidenza della
pronuncia di accoglimento, che concerne una  normativa  superata  dal
richiamato ius superveniens e un contenzioso in larga parte  esaurito
con l'immediato riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale
agli stranieri. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)», nella formulazione antecedente  all'entrata  in
vigore dell'art. 3, comma 4, della legge 23  dicembre  2021,  n.  238
(Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2019-2020), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno
di natalita' i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi  nello
Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e
i cittadini di Paesi terzi che sono  stati  ammessi  a  fini  diversi
dall'attivita'  lavorativa  a  norma  del   diritto   dell'Unione   o
nazionale, ai quali e' consentito lavorare e che sono in possesso  di
un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE)  n.  1030/2002
del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi; 
    2) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  74  del
decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53),  nel  testo  antecedente  all'entrata  in  vigore
dell'art. 3, comma 3, lettera a), della legge n. 238 del 2021,  nella
parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di  maternita'  i
cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello  Stato  a  fini
lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i  cittadini
di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini  diversi  dall'attivita'
lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai  quali  e'
consentito lavorare  e  che  sono  in  possesso  di  un  permesso  di
soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; 
    3)   dichiara    l'illegittimita'    costituzionale,    in    via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), dell'art. 1, comma  248,  della  legge  27  dicembre
2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020),
dell'art. 23-quater, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.
119  (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale   e   finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n.  136,
dell'art. 1,  comma  340,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), e dell'art. 1, comma
362, della legge 30 dicembre 2020, n.  178  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023), nella formulazione  antecedente  all'entrata  in
vigore dell'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, nella parte
in cui  escludono  dalla  concessione  dell'assegno  di  natalita'  i
cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello  Stato  a  fini
lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i  cittadini
di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini  diversi  dall'attivita'
lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai  quali  e'
consentito lavorare  e  che  sono  in  possesso  di  un  permesso  di
soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA