MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2022 

Proroga delle modalita' semplificate previste dal  decreto  2  aprile
2020,  da  osservare  per  ottenere  il  permesso  di   esportazione,
importazione  e  transito  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope.
(22A02186) 
(GU n.77 del 1-4-2022)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b), 50,  51,  56  e  58  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e
successive modificazioni, recante il  «Testo  unico  delle  leggi  in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope  e  di
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»; 
  Visto  l'art.  31  della  Convenzione  unica  sugli   stupefacenti,
adottata a New York il 30 marzo 1961, come  emendata  con  protocollo
adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, ratificata con  legge  5  giugno
1974, n. 412; 
  Visto  l'art.  12  della  Convenzione  sulle  sostanze  psicotrope,
adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia  ha  aderito  con
legge 25 maggio 1981, n. 385; 
  Visto il  decreto  11  febbraio  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 27 marzo 1997, n. 7, recante modalita' di  importazione  di
specialita' medicinali registrate all'estero; 
  Visto  il  decreto  11  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale 30 maggio 2001, n. 124, recante la definizione di procedure
da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialita' medicinali
nel mercato nazionale; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  27  maggio  2015,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  18  giugno  2015,
recante «Nuove modalita' da osservare per  ottenere  il  permesso  di
esportazione, importazione e  transito  di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante   codice   dell'amministrazione
digitale; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile  2020,  recante
«Modalita' semplificate da  osservare  per  ottenere  i  permessi  di
importazione, esportazione e  transito  di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope», le cui disposizioni trovano applicazione sino al termine
dello stato di emergenza, indicato nella delibera del  Consiglio  dei
ministri adottata in  data  31  gennaio  2020,  relativo  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19; 
  Considerato che l'adozione delle modalita' semplificate, di cui  al
citato decreto, ha garantito  il  regolare  approvvigionamento  e  le
movimentazioni di  medicinali  a  base  di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope tra l'Italia e gli altri paesi assicurando adeguate misure
di controllo; 
  Tenuto conto  delle  raccomandazioni  dell'International  Narcotics
Control Board (INCB)  delle  Nazioni  Unite  che,  per  rendere  piu'
efficace il sistema di controllo  delle  movimentazioni  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope, mette a disposizione delle  autorita'  dei
singoli  paesi,  una  piattaforma  on-line  denominata  International
Import and Export Authorization System  (I2ES)  sviluppata  dall'INCB
che consente il rilascio di permessi import ed  export  in  modalita'
elettronica con possibilita' di comunicazioni rapide tra  i  paesi  e
l'eliminazione delle  spedizioni  postali  dei  permessi  in  formato
cartaceo; 
  Visto il sistema informativo  in  uso  presso  il  Ministero  della
salute per l'inserimento dei dati  on-line  da  parte  delle  aziende
nazionali  autorizzate,  nelle   more   dell'adozione   del   sistema
denominato National Drug Control System (NDS), sviluppato dall'United
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC); 
  Atteso che, con il supporto dei servizi di gestione e sviluppo  del
Sistema  informativo  sanitario  nazionale  per  il  Ministero  della
salute, e' in corso la transizione della  gestione  dei  permessi  di
esportazione, importazione e  transito  di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope  verso  i  sistemi  informatici  descritti   e   messi   a
disposizione dall'International Narcotics Control Board (INCB)  delle
Nazioni Unite  e  dall'United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime
(UNODC); 
  Ritenuto di mantenere in vigore le procedure  semplificate  per  il
rilascio dei permessi di esportazione,  importazione  e  transito  di
sostanze stupefacenti e psicotrope adottate  nel  periodo  pandemico,
anche in previsione dell'adozione dei nuovi sistemi informatici sopra
indicati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Fino all'adozione dei sistemi elettronici messi  a  disposizione
dall'International Narcotics Control Board (INCB) delle Nazioni Unite
e dall'United Nations Office  on  Drugs  and  Crime  (UNODC)  per  il
rilascio di permessi di importazione  ed  esportazione  in  modalita'
elettronica  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope   e   relativa
rendicontazione,  sono  prorogate  le  semplificazioni  previste  dal
decreto del Ministro della salute 2 aprile 2020,  recante  «Modalita'
semplificate da osservare per ottenere il permesso  di  esportazione,
importazione e  transito  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  91  del  6
aprile 2020. 
  2. Le richieste di autorizzazione all'importazione, esportazione  e
transito di cui al comma 1, possono essere  presentate  dai  soggetti
previamente autorizzati ai sensi degli articoli 17, 19, 32, 36, 37  e
49 del testo unico e dalle farmacie ospedaliere,  per  l'importazione
di medicinali carenti o non autorizzati all'immissione  in  commercio
in Italia per singoli pazienti o cumulative,  utilizzando  i  modelli
per  le  richieste  di  rilascio  dei   permessi   di   esportazione,
importazione e transito di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  in
forma elettronica, pubblicate sul sito del Ministero della salute. 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno   della   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 marzo 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza