N. 87 SENTENZA 9 marzo - 4 aprile 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Esecuzione  forzata  -  Procedure  esecutive  per   il   pignoramento
  immobiliare aventi ad oggetto l'abitazione principale del  debitore
  - Inefficacia di quelle  effettuate  dal  25  ottobre  2020  al  25
  dicembre 2020, per  effetto  delle  misure  connesse  all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19  -  Irragionevolezza  e  violazione  del
  principio di tutela giurisdizionale - Illegittimita' costituzionale
  parziale. 
- Decreto-legge  28   ottobre   2020,   n.   137,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 4. 
- Costituzione, artt. 3 e 24. 
(GU n.14 del 6-4-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,
  Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria
  SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori  misure  urgenti  in
materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18  dicembre
2020,  n.  176,  promosso  dal  Giudice  dell'esecuzione  presso   il
Tribunale ordinario di  Treviso  nel  procedimento  vertente  tra  il
Condominio A. P. A. e  L.  B.,  con  ordinanza  del  18  marzo  2021,
iscritta al n. 90 del registro  ordinanze  2021  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  25,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2021. 
    Udito nella camera di consiglio  del  9  marzo  2022  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza in data 18 marzo 2021, iscritta  al  numero  90
del relativo registro  dell'anno  2021,  il  Giudice  dell'esecuzione
presso il Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e  24  della  Costituzione,  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,    con
modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella  parte  in
cui prevede che  «E'  inefficace  ogni  procedura  esecutiva  per  il
pignoramento immobiliare, di  cui  all'articolo  555  del  codice  di
procedura civile, che abbia ad oggetto  l'abitazione  principale  del
debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto», ossia al  25
dicembre 2020. 
    In punto di fatto e di rilevanza, il giudice rimettente riferisce
che, a fronte del deposito  dell'istanza  di  vendita  da  parte  del
creditore  procedente,  rilevato  che  il  pignoramento   era   stato
notificato in  data  4  novembre  2020  e  ricevuto  dagli  esecutati
all'indirizzo corrispondente a  quello  dell'immobile  oggetto  dello
stesso, in applicazione della norma  censurata,  aveva  assegnato  al
creditore un termine per depositare  istanza  di  prosecuzione  della
procedura esecutiva (ipotesi nella quale sarebbe  stato  nominato  il
custode anche ai fini della verifica  dell'occupazione  del  bene  da
parte dei debitori), istanza in difetto  della  quale  sarebbe  stata
dichiarata  l'inefficacia  del  pignoramento  e  l'estinzione   della
procedura stessa. 
    Riferisce il giudice a quo  che  il  creditore  procedente  aveva
depositato, a fronte di tale richiesta, istanza  per  la  discussione
sulla questione della portata da  attribuirsi  al  predetto  art.  4,
comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 137 del 2020, come  convertito,
assumendo che un'interpretazione costituzionalmente  orientata,  alla
luce dell'art. 24 Cost., avrebbe consentito di intendere la norma non
come volta a impedire, nel periodo indicato, il compimento  dell'atto
di pignoramento, cosi' rischiando di pregiudicare irreparabilmente  i
diritti dei creditori chirografari, bensi' solo l'effettuazione degli
atti processuali successivi, anche  se  diversi  da  quelli  volti  a
privare il debitore della disponibilita' della propria abitazione. 
    Il Giudice  dell'esecuzione  presso  il  Tribunale  ordinario  di
Treviso, ritenendo non  percorribile  la  soluzione  prospettata  dal
creditore procedente, ha evidenziato che, poiche'  nella  fattispecie
concreta l'immobile era effettivamente abitato dagli esecutati  e  il
pignoramento era stato compiuto  nell'intervallo  di  tempo  previsto
dalla disposizione censurata, in applicazione  di  tale  disposizione
avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia del pignoramento. 
    Il giudice rimettente dubita della compatibilita' di una siffatta
disciplina con gli artt. 3 e 24 Cost. 
    In  punto  di   non   manifesta   infondatezza,   evidenzia,   in
particolare,  che  la  norma  censurata  determina   un'irragionevole
disparita' di trattamento tra i creditori  che  hanno  notificato  il
pignoramento sugli immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  del
debitore tra il 25 ottobre e il 24 dicembre 2020, che subirebbero  la
«sanzione» dell'inefficacia dell'atto, e quelli che hanno  notificato
lo stesso in una data precedente o successiva a quelle indicate. 
    Assume, inoltre,  il  giudice  a  quo  una  possibile  violazione
dell'art. 24 Cost., in quanto l'impossibilita', nel predetto periodo,
di  pignorare  l'abitazione  del   debitore   potrebbe   pregiudicare
irreparabilmente  la  garanzia   del   credito   e   la   conseguente
possibilita' di agire in sede  esecutiva,  atteso  che  non  potrebbe
cosi'  prodursi  l'effetto  di  indisponibilita'  nei  confronti  del
creditore procedente correlato al pignoramento. 
    Il  Giudice  dell'esecuzione  presso  il  Tribunale  di   Treviso
sottolinea,  inoltre,  che,  anche  ove  si  volesse   intendere   la
disposizione censurata nel senso che non  precluderebbe  la  notifica
del pignoramento, ma solo il compimento degli atti  successivi  nelle
procedure esecutive  sulla  casa  di  abitazione  dell'esecutato,  la
stessa sarebbe comunque irragionevole - cosi' ponendosi in  contrasto
con l'art. 3 Cost. - in  quanto  nel  medesimo  periodo  la  relativa
tutela  era  gia'  adeguatamente  assicurata  dall'art.  54-ter   del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18  (Misure  di  potenziamento  del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno  economico  per  famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020,
n. 27 e successivamente prorogato dallo stesso art. 4 del d.l. n. 137
del 2020, come convertito. 
    2.- Nel giudizio incidentale di legittimita'  costituzionale  non
e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Con  ordinanza  in  data   18   marzo   2021,   il   Giudice
dell'esecuzione  presso  il  Tribunale  ordinario   di   Treviso   ha
sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione,
questioni   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   4    del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori  misure  urgenti  in
materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18  dicembre
2020, n. 176, nella parte in cui  prevede  che  «E'  inefficace  ogni
procedura  esecutiva  per  il   pignoramento   immobiliare   di   cui
all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto
l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre  2020
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto», ossia al 25 dicembre 2020. 
    Il giudice  rimettente  rileva,  in  particolare,  che  la  norma
censurata  determina  un'irragionevole  disparita'   di   trattamento
(dunque in violazione dell'art. 3 della Costituzione) tra i creditori
che hanno  notificato  il  pignoramento  sugli  immobili  adibiti  ad
abitazione principale del debitore tra il 25 ottobre e il 25 dicembre
2020, che subirebbero la «sanzione» dell'inefficacia dell'atto, ed  i
creditori che hanno notificato lo stesso in  una  data  precedente  o
successiva a quelle indicate. 
    Assume, inoltre, il giudice a  quo  la  violazione  dell'art.  24
Cost., in quanto l'impossibilita', nel predetto periodo, di pignorare
l'abitazione del debitore pregiudica la garanzia del credito,  atteso
che non si produrrebbe l'inefficacia,  nei  confronti  del  creditore
procedente e dei creditori intervenuti, degli atti di alienazione dei
beni sottoposti a pignoramento  quale  prevista  dall'art.  2913  del
codice civile. 
    Il rimettente sottolinea,  inoltre,  che  anche  ove  si  volesse
intendere la disposizione censurata nel senso che  non  precluderebbe
la notifica del  pignoramento,  ma  solo  il  compimento  degli  atti
successivi  nelle  procedure  esecutive  sulla  casa  di   abitazione
dell'esecutato, la stessa  sarebbe  comunque  irragionevole  -  cosi'
ponendosi in contrasto con l'art. 3 Cost. - in  quanto  nel  medesimo
periodo  la  relativa  tutela  era  gia'   adeguatamente   assicurata
dall'art. 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18  (Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente prorogato dallo stesso
art. 4 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito. 
    2.- Le sollevate questioni di  legittimita'  costituzionale  sono
ammissibili sussistendo, all'evidenza, la loro rilevanza - essendo in
discussione, nel giudizio principale, l'efficacia di un  pignoramento
notificato in data 4 novembre 2020, compresa nell'intervallo di tempo
previsto dalla disposizione censurata - nonche' la loro non manifesta
infondatezza, sufficientemente argomentata dal giudice rimettente. 
    Del resto - non essendo il Presidente del Consiglio dei  ministri
intervenuto nel giudizio incidentale di legittimita'  costituzionale,
ne' essendosi costituite le parti del giudizio principale  -  neppure
risulta alcuna eccezione di inammissibilita'. 
    3.- Giova premettere all'esame nel  merito  delle  questioni  una
sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel quale
si colloca la disposizione censurata. 
    3.1.- Con il diffondersi dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il
Governo, com'e' noto, ha varato una serie di misure volte a contenere
la propagazione del virus, relative anche ai processi civili. 
    Questa disciplina  speciale  si  e'  articolata,  nel  tempo,  in
diverse fasi: dalla sospensione radicale  dei  giudizi  ritenuti  non
urgenti dal legislatore, nel periodo  sino  all'11  maggio  2020  (la
cosiddetta "prima fase"), alla successiva attribuzione  ai  dirigenti
degli uffici  giudiziari  del  compito  e  della  responsabilita'  di
adottare  le  misure  organizzative  necessarie  sulla  scorta  delle
emergenze epidemiologiche certificate nel territorio  di  riferimento
(la cosiddetta "seconda fase"),  sino  a  un  graduale  ritorno  alla
normalita', pur temperato dalla possibilita' di celebrare le  udienze
da remoto o mediante trattazione scritta. 
    Il  legislatore  dell'emergenza   ha   inoltre   dettato   alcune
specifiche disposizioni per le procedure espropriative immobiliari  e
l'esecuzione per rilascio aventi il comune obiettivo di  contenere  i
possibili rischi per la salute individuale e collettiva e di evitare,
in particolare, la perdita dell'abitazione principale  da  parte  del
debitore esecutato e degli immobili condotti in locazione,  anche  in
caso di morosita' nel pagamento del canone. 
    Per  quel  che  interessa  maggiormente  ai  fini  del   presente
giudizio, rileva  l'art.  54-ter  del  d.l.  n.  18  del  2020,  come
convertito,  che,  sotto  la  rubrica  «Sospensione  delle  procedure
esecutive sulla prima  casa»,  aveva  stabilito  che  «[a]l  fine  di
contenere  gli  effetti  negativi  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, in tutto il territorio nazionale e' sospesa, per la  durata
di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per  il
pignoramento immobiliare, di  cui  all'articolo  555  del  codice  di
procedura civile, che abbia ad oggetto  l'abitazione  principale  del
debitore». 
    Tale  disposizione,  introdotta  in  sede  di   conversione   del
decreto-legge, e' entrata in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della pubblicazione della stessa legge in Gazzetta  Ufficiale,  ossia
il 30 aprile 2020. La sua vigenza era inizialmente prevista  per  sei
mesi, con scadenza, quindi, al 31 ottobre 2020. 
    Proprio la disposizione oggetto delle odierne questioni  (art.  4
del d.l. n. 137 del 2020) - ma in  questa  parte  non  censurata  dal
giudice rimettente -  ha  previsto  una  prima  proroga  fino  al  31
dicembre 2020. 
    Una successiva proroga e' stata disposta dall'art. 13, comma  14,
del decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  recante  «Disposizioni
urgenti in  materia  di  termini  legislativi,  di  realizzazione  di
collegamenti digitali, di esecuzione della  decisione  (UE,  EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia  di
recesso  del  Regno  Unito  dall'Unione  europea»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, per  il  semestre
successivo. Ma questa Corte, con la sentenza  n.  128  del  2021,  ha
dichiarato  costituzionalmente  illegittima  tale  ulteriore  proroga
sicche' il regime, speciale e  temporaneo,  della  sospensione  delle
procedure esecutive, aventi ad oggetto  l'abitazione  principale  del
debitore, e' rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2020. 
    3.2.- Parallelamente l'art. 103, comma 6,  del  d.l.  n.  18  del
2020, come convertito, ha previsto la sospensione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo,
fino al 1° settembre 2020. 
    L'art. 17-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  (Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020,
n. 77, ha poi prorogato la suddetta sospensione sino alla data del 31
dicembre 2020. 
    In seguito, l'art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del  2020,  come
convertito, ha ulteriormente prorogato  tale  sospensione  sino  alla
data del 30 giugno 2021. 
    Infine l'art. 40-quater del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41
(Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da  COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 21 maggio 2021, n. 69, ha limitato l'ambito  di  applicabilita'
di  tale  sospensione  graduandola,   nel   concorso   di   specifici
presupposti, fino al  30  settembre  2021,  per  i  provvedimenti  di
rilascio adottati dal 28 febbraio al 30 settembre 2020, e fino al  31
dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal l° ottobre
2020 al 30 giugno 2021. 
    Le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  di  tale  ultima
disciplina sono state dichiarate in parte inammissibili  e  in  parte
non fondate da questa Corte con sentenza n. 213 del 2021. 
    4.- In questo contesto normativo, che quindi gia'  prevedeva  due
fattispecie parallele di sospensione, sia delle  procedure  esecutive
aventi ad oggetto l'abitazione principale  del  debitore,  sia  degli
ordini  di  rilascio  degli  immobili,  si  colloca  la  disposizione
censurata nel presente giudizio - l'art. 4 del d.l. n. 137 del  2020,
come convertito - che esprime due distinte norme. 
    La prima (non censurata dal giudice rimettente) e' volta  -  come
si e' gia' detto - a prorogare il termine  finale  della  sospensione
delle procedure esecutive aventi ad oggetto  l'abitazione  principale
del debitore, prevista dal richiamato art. 54-ter del d.l. n. 18  del
2020, come convertito, sino alla data del 31 dicembre 2020. 
    La  seconda  -  sulla  quale  si  appuntano   le   questioni   di
legittimita' costituzionale  -  sancisce,  invece,  l'inefficacia  di
«ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare» che  abbia
ad oggetto l'abitazione principale del debitore, se  «effettuata  dal
25 ottobre 2020 alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto», ossia fino al 25 dicembre 2020. 
    Questa disposizione, entrata in vigore il 29 ottobre 2020  (ossia
il giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  decreto-legge  sulla
Gazzetta  Ufficiale),  opera  peraltro  retroattivamente  per  alcuni
giorni,  comportando  la  declaratoria  di  inefficacia  anche  delle
procedure esecutive per i pignoramenti immobiliari effettuati dal  25
al 28 ottobre 2020. 
    Pertanto, per due distinti periodi di due mesi, peraltro sfalsati
uno rispetto all'altro di alcuni giorni - il primo dal 25 ottobre  al
25 dicembre 2020, il secondo dal 1° novembre al 31  dicembre  2020  -
alla  sospensione  delle  procedure  esecutive  aventi   ad   oggetto
l'abitazione principale del debitore si e'  affiancata  l'inefficacia
di ogni procedura esecutiva avente lo stesso oggetto. 
    5.-  Va   subito   precisato   che   e'   senz'altro   plausibile
l'interpretazione della disposizione censurata, quale prospettata dal
giudice  rimettente,  secondo  cui  e',  innanzi  tutto,  lo   stesso
pignoramento, quando abbia ad  oggetto  l'abitazione  principale  del
debitore,  ad  essere   colpito   dall'inefficacia   prevista   dalla
disposizione  stessa.  La   procedura   esecutiva   inizia   con   il
pignoramento (art. 491 del codice di procedura civile)  e  quindi  la
disposizione censurata, laddove prevede  che  «[e']  inefficace  ogni
procedura  esecutiva»,  non  puo'  che  riferirsi  innanzi  tutto  al
pignoramento e anzi essa fa espressamente riferimento al pignoramento
immobiliare, eseguito ai sensi dell'art. 555 cod. proc. civ. 
    La lettura riduttiva secondo cui l'inefficacia riguarderebbe solo
gli atti successivi al pignoramento, che invece conserverebbe la  sua
efficacia, e' stata giustamente esclusa dal  giudice  rimettente  sia
perche' contraria alla lettera della disposizione, che - come  appena
rilevato - richiama il «pignoramento immobiliare, di cui all'articolo
555 del codice di procedura civile», sia perche' incoerente sul piano
sistematico. Stante la contestuale proroga del regime di  sospensione
delle procedure esecutive aventi ad oggetto  l'abitazione  principale
del  debitore,   una   siffatta   interpretazione   riduttiva   della
disposizione censurata renderebbe la stessa priva di ogni significato
pratico, giacche' sanzionerebbe, con l'inefficacia,  gli  atti  della
procedura esecutiva che in realta' non possono proprio  essere  posti
in essere in  ragione  della  sospensione  ex  lege  della  procedura
stessa, secondo quanto previsto dall'art. 54-ter del d.l. n.  18  del
2020, come convertito. 
    Quindi non implausibilmente - anzi  correttamente  -  il  giudice
rimettente ritiene  che  l'inefficacia  prevista  dalla  disposizione
censurata riguardi innanzi tutto il pignoramento e, pertanto, che non
operi a garanzia del creditore procedente e di quelli  intervenienti,
l'effetto di non opponibilita' a  loro  degli  atti  di  disposizione
compiuti dal debitore esecutato (art. 2913 cod. civ.). 
    6.-  Deve  infatti  considerarsi,  piu'  in  generale,   che   il
pignoramento - il quale consiste  in  un'ingiunzione  notificata  dal
creditore al debitore (che ne deve necessariamente avere  conoscenza:
sentenza n. 68 del 1994) per il tramite dell'ufficiale giudiziario ad
astenersi dal compiere atti di disposizione del bene  -  modifica  la
situazione di responsabilita' patrimoniale  del  debitore  in  quanto
l'assoggettabilita' generica dei beni alla garanzia dei creditori, ai
sensi dell'art. 2740 cod. civ., diventa assoggettamento specifico  di
un bene determinato,  destinato  ad  essere  oggetto  dell'esecuzione
forzata. 
    Particolarmente rilevanti sono - per l'esame delle  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate dal giudice  rimettente  -  gli
effetti sostanziali del pignoramento  previsti  dall'art.  2913  cod.
civ., che sanziona con l'inefficacia, ove avvenuti in pregiudizio del
creditore  pignorante   e   degli   altri   creditori   eventualmente
intervenuti,  gli  atti  di  alienazione  dei   beni   sottoposti   a
pignoramento, pur se quest'ultimo non determina alcuna  modificazione
nella capacita'  d'agire  o  nel  potere  di  disporre  del  debitore
esecutato. 
    In ogni caso, il pignoramento, pur non incidendo sul  diritto  di
proprieta' del debitore sul  bene  pignorato,  imprime  al  bene  una
destinazione  che  il  debitore  esecutato  non   puo'   alterare   o
pregiudicare con una propria condotta, almeno rispetto  ai  creditori
che partecipano alla procedura esecutiva. 
    La «inefficacia» del pignoramento,  prevista  dalla  disposizione
censurata,  significa  allora,  nella  sostanza,  un  eccezionale   e
temporaneo (per soli due mesi) regime di impignorabilita' della  casa
di abitazione della quale il debitore sia proprietario  (o  abbia  un
diritto reale di godimento); regime che il legislatore  non  ha  piu'
confermato nel successivo periodo di proroga e che comunque e' venuto
meno a partire dal 26 dicembre 2020. 
    In definitiva, nell'arco temporale - che avrebbe dovuto essere di
quattordici mesi  (poi  ridotti  ad  otto  per  effetto  della  sopra
menzionata  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale)  -  di
sospensione  delle   esecuzioni   immobiliari   aventi   ad   oggetto
l'abitazione principale del debitore esecutato, vi e' la singolarita'
di un intervallo di due mesi in cui al regime  della  sospensione  si
aggiunge l'inefficacia  degli  atti  della  procedura  la  quale,  in
ragione di tale sovrapposizione,  significa  soprattutto  inefficacia
del pignoramento. 
    7.- Cio' premesso, le questioni  di  legittimita'  costituzionale
sono fondate in riferimento a entrambi i parametri evocati. 
    8.- Con riguardo alla  denunciata  violazione  del  diritto  alla
tutela giurisdizionale, occorre innanzi tutto ribadire che il diritto
del creditore a soddisfarsi in sede esecutiva costituisce  componente
essenziale del diritto di accesso al giudice,  sancito  dall'art.  24
Cost. (ex multis, sentenza n. 225 del 2018). L'azione  esecutiva  e',
invero, fattore complementare e  necessario  dell'effettivita'  della
tutela giurisdizionale perche' consente al creditore di soddisfare la
propria pretesa anche in mancanza di adempimento spontaneo  da  parte
del debitore (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2010, n. 335 del 2004,
n. 522 del 2002, n. 333 del 2001 e n. 321 del 1998). 
    In linea generale, quindi, la fase di  esecuzione  forzata  delle
decisioni giudiziarie, in quanto intrinseco ed  essenziale  connotato
della  funzione  giurisdizionale,  e'  costituzionalmente  necessaria
(sentenze n. 213 e n. 128  del  2021),  mentre  eccezionali  sono  le
deroghe al principio, espresso dall'art. 2740 cod. civ., per  cui  il
debitore risponde dell'adempimento delle  obbligazioni  con  tutti  i
suoi beni presenti e futuri (ex multis, sentenza n. 506 del 2002). 
    Come ribadito di recente da questa Corte in riferimento ad  altre
disposizioni dettate nel contesto della legislazione emergenziale  da
COVID-19, sono ammissibili limitazioni al diritto  del  creditore  di
agire in sede esecutiva solo se fondate su circostanze eccezionali  e
se circoscritte nel tempo (sentenze n. 236,  n.  213  e  n.  128  del
2021). Di contro, una  previsione  come  quella  censurata,  sia  pur
limitatamente al breve periodo di due  mesi,  limita  oltre  modo  il
diritto del creditore  finanche  a  cautelarsi  con  il  pignoramento
dell'immobile a fronte del rischio di possibili atti di  disposizione
da parte del debitore. 
    Inizialmente, il regime della sospensione dell'esecuzione, di cui
all'art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, come convertito,  comportava
che comunque il pignoramento era possibile, ma  l'esecuzione,  appena
iniziata con il pignoramento, era destinata ad essere subito sospesa.
In tal modo il legislatore  ha  realizzato  un  bilanciamento,  nella
eccezionale  situazione  di  emergenza  sanitaria  conseguente   alla
pandemia  da  COVID-19,  tra  l'interesse  del   debitore   a   veder
temporaneamente arrestata l'esecuzione forzata dopo  il  pignoramento
dell'immobile destinato a sua  abitazione  principale  e  quello  del
creditore procedente a conservare il regime di inopponibilita'  degli
eventuali atti di disposizione dell'immobile gia' pignorato. Inoltre,
contestualmente  il  debitore  si  giovava  altresi'  -  quanto  alle
procedure esecutive  prossime  a  conclusione,  nelle  quali  avrebbe
potuto essere emesso dal giudice il decreto di trasferimento del bene
espropriato e l'ingiunzione di rilasciare l'immobile (art. 586, comma
secondo,   cod.   proc.   civ.)   -   della   generale    sospensione
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili  di  cui
all'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito. 
    In questo contesto di protezione gia' ampia del debitore,  mirata
ad evitare  che  egli  potesse  in  alcun  caso  essere  costretto  a
rilasciare  l'immobile  in  cui  aveva  fissato  la  sua   abitazione
principale,  l'ulteriore  tutela  della  radicale  inefficacia  della
procedura esecutiva, estesa quindi al pignoramento dell'immobile,  ha
fatto venir  meno  la  possibilita'  per  il  creditore  di  iniziare
l'esecuzione forzata, pur destinata ad essere  sospesa  ex  lege,  al
fine di assicurare quanto meno l'inopponibilita' degli eventuali atti
di disposizione dell'immobile, oggetto dell'abitazione principale del
debitore, e in ipotesi pregiudizievoli  della  garanzia  patrimoniale
del  credito.  Cio'  ha  compromesso  la  tutela  giurisdizionale  in
executivis del creditore, con conseguente vulnus all'art. 24 Cost. 
    La   disposizione    censurata,    contemplando    la    sanzione
dell'inefficacia per i pignoramenti  immobiliari  aventi  ad  oggetto
l'abitazione  principale  del  debitore  se  eseguiti   nel   periodo
ricompreso tra il 25 ottobre e il 25 dicembre 2020, ha compromesso in
via definitiva il diritto al soddisfacimento in  sede  esecutiva  dei
creditori chirografari, in quanto, a seguito  della  declaratoria  di
inefficacia, non si sono prodotti gli effetti di cui agli artt.  2913
e  seguenti  cod.  civ.,  con  conseguente  opponibilita'  anche   al
creditore procedente (nonche' ai creditori eventualmente intervenuti)
degli atti di disposizione del bene posti in essere dal debitore dopo
il pignoramento. Opponibilita' non rimediabile altrimenti, perche' la
produzione  degli  effetti  di  cui  all'art.  2913  cod.   civ.   e'
condizionata non solo al compimento del pignoramento, ma anche al suo
permanere, sicche', se per qualunque ragione  il  pignoramento  viene
meno (ed e' cio' che si verifica a causa della «inefficacia»  sancita
dalla disposizione censurata), cessa  automaticamente  ogni  ostacolo
all'opponibilita'  dell'atto  di  disposizione  al   creditore;   ne'
quest'ultimo potrebbe ricostituire la propria posizione con un  nuovo
pignoramento  che  sarebbe  posteriore  all'atto  e  troverebbe   una
situazione patrimoniale ormai definitivamente modificata. 
    9.- Del resto,  questa  Corte  ha  ravvisato  la  violazione  del
diritto alla tutela giurisdizionale in  una  fattispecie  in  cui  la
disposizione  censurata  prevedeva  «la  estinzione  delle  procedure
esecutive  iniziate  e  la   contestuale   cessazione   del   vincolo
pignoratizio gravante sui beni  bloccati  ad  istanza  dei  creditori
delle  aziende  sanitarie  ubicate   nelle   Regioni   commissariate»
(sentenza n. 186 del 2013). 
    Altresi' e' proprio tenendo conto di tale meccanismo, che  questa
Corte ha ritenuto espressiva  di  un  adeguato  bilanciamento  tra  i
contrapposti  diritti  delle  parti,  nell'ambito  dei   giudizi   di
opposizione a decreto ingiuntivo, una disposizione  come  l'art.  649
cod. proc. civ., che consente  al  giudice  solo  di  sospendere,  in
presenza di gravi motivi, l'esecuzione provvisoria del  provvedimento
monitorio,  e  non  anche  di  revocare  la  stessa   con   efficacia
retroattiva  idonea  a  travolgere   il   pignoramento   nelle   more
eventualmente eseguito (nonche' l'ipoteca  giudiziale  iscritta),  in
quanto cio' rischierebbe di pregiudicare definitivamente il creditore
prima della decisione con  sentenza  sulla  sussistenza  del  diritto
dello stesso all'esito del giudizio di opposizione (sentenza  n.  200
del 1996; ordinanza n. 546 del 2000). 
    10.- La norma censurata viola, inoltre, l'art. 3 Cost.,  poiche',
allo  scopo  di  tutelare  il  diritto  di  abitazione  del  debitore
esecutato, contempla una conseguenza  eccessivamente  pregiudizievole
per il creditore, che non si  pone  in  necessaria  correlazione  con
siffatta finalita' di tutela. Infatti il predetto diritto, certamente
meritevole di  speciale  protezione,  costituendo  esso  un  «diritto
sociale» incluso nel catalogo dei diritti  inviolabili  (sentenza  n.
128 del 2021), per un verso non viene meno  per  effetto  della  sola
apposizione del vincolo del pignoramento e,  per  l'altro,  era  gia'
adeguatamente tutelato, nello stesso  periodo,  dalla  proroga  della
sospensione delle relative procedure  esecutive,  prevista  dall'art.
54-ter del d.l. n. 18 del 2020,  come  convertito,  oltre  che  dalla
sospensione dell'esecuzione dell'ordine  di  rilascio  dell'immobile,
contemplata dall'art. 103, comma 6, dello stesso decreto-legge. 
    Il bilanciamento tra i diritti coinvolti e' stato  cosi'  operato
dal  legislatore,  che  pure  gode  in  questa   materia   di   ampia
discrezionalita', in maniera  manifestamente  irragionevole,  con  la
previsione, in danno  del  creditore,  di  una  sanzione  processuale
(l'inefficacia di  «ogni  procedura  esecutiva  per  il  pignoramento
immobiliare») che, rispetto alla finalita'  perseguita,  comprime  il
diritto del creditore procedente in misura eccessiva (art.  3,  primo
comma, Cost.), oltre che - come si e' gia' rilevato  -  incompatibile
con la  garanzia  costituzionale  della  tutela  giurisdizionale  (ex
multis, sentenze n. 253 del 2020, n. 71 del 2015, n. 17 del 2011,  n.
229 e n. 50 del 2010 e n. 221 del 2008; ordinanza n. 141 del 2011). 
    Il difetto di  ragionevolezza  della  disposizione  censurata  e'
ancor piu' marcato se si  considera  la  sua  (pur  limitata,  quanto
inspiegabile) portata retroattiva relativamente a pignoramenti,  gia'
efficaci secondo la disciplina  previgente,  divenuti  inefficaci  ex
post  per  effetto  della  disposizione  censurata  (si  tratta   dei
pignoramenti eseguiti tra il 25 e il 28  ottobre  2020,  ossia  prima
dell'entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2020, come convertito). 
    11.-   Deve    quindi    essere    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito,
nella  parte  in  cui  prevede  che  «E'  inefficace  ogni  procedura
esecutiva per il pignoramento immobiliare, di  cui  all'articolo  555
del codice di procedura civile, che  abbia  ad  oggetto  l'abitazione
principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». 
    Rimane fermo, in questo stesso periodo, il regime di  sospensione
delle procedure esecutive aventi ad oggetto  l'abitazione  principale
del debitore di cui all'art. 54-ter del d.l. n.  18  del  2020,  come
convertito e successivamente prorogato nella sua vigenza. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'   costituzionale   dell'art.   4   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori  misure  urgenti  in
materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18  dicembre
2020, n. 176, nella parte in cui  prevede  che  «E'  inefficace  ogni
procedura  esecutiva  per  il  pignoramento   immobiliare,   di   cui
all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto
l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre  2020
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA