DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2022 

Delibera  sostitutiva  dell'intesa  della  Conferenza  Stato-regioni,
relativa  allo  schema  di  decreto  del   Ministro   della   salute,
concernente  il  regolamento  recante  «Modelli  e  standard  per  lo
sviluppo  dell'assistenza   territoriale   nel   Servizio   sanitario
nazionale». (22A02656) 
(GU n.102 del 3-5-2022)

 
                      IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 21 aprile 2022 
 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  ed  in
particolare l'art. 3 dello stesso, che  reca  la  disciplina  per  il
perfezionamento delle intese da sancire nella  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale dispone che con regolamento adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono fissati gli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di
esito, e quantitativi di cui ai  livelli  essenziali  di  assistenza,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 134 del  2006,  che
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  169
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui prevede  che
il regolamento del Ministro della salute  ivi  contemplato,  con  cui
sono  fissati  gli  standard  e  sono  individuate  le  tipologie  di
assistenza  e  i  servizi,  sia  adottato  «sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di  Trento  e  Bolzano»,  anziche'  «previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  1997,
sui requisiti strutturali, tecnologici ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e private; 
  Visto il decreto del 2 aprile  2015,  n.  70,  del  Ministro  della
salute di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
concernente  il  «Regolamento  recante  definizione  degli   standard
qualitativi,  strutturali,  tecnologici   e   quantitativi   relativi
all'assistenza ospedaliera»; 
  Tenuto conto che il sopracitato decreto del 2 aprile 2015,  n.  70,
che ha definito standard per disciplina basati su «bacini di utenza»,
ha  richiesto  l'adozione  di   provvedimenti   di   riorganizzazione
dell'offerta  ospedaliera  al  fine  di  renderla  piu'  efficace   e
tempestiva nell'erogazione delle cure, programmando anche la chiusura
dei presidi ospedalieri caratterizzati da rischi maggiori in  termini
di volumi ed esiti finali delle cure e di localizzazione  sovente  in
aree periferiche e che tale riforma, tuttora in corso,  necessita  di
essere accompagnata dal potenziamento  dei  servizi  territoriali  in
modo uniforme sul territorio nazionale  mediante  la  definizione  di
appositi standard; 
  Vista l'intesa adottata il 18 dicembre  2019  tra  il  Governo,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente  il
«Patto per la salute per gli anni 2019-2021» (rep. atti n. 209/CSR); 
  Visto il rapporto della Corte dei  conti  sul  coordinamento  della
finanza pubblica, anno 2020, in cui viene ribadito  che:  «nonostante
l'aumento di attivita' degli anni  piu'  recenti  sembra  confermarsi
ancora, non solo nelle aree piu' deboli del  Paese,  una  sostanziale
debolezza e limitazione della rete territoriale per  riuscire  a  far
fronte  alle  necessita'  della  popolazione  in  condizioni  di  non
autosufficienza e di quella per la quale la gravita' delle condizioni
o la cronicizzazione delle malattie richiederebbero una assistenza al
di fuori delle strutture di ricovero.  Debolezza  che  ha  fortemente
pesato sulla gestione dell'emergenza sanitaria; 
  Tenuto conto che la  Corte  dei  conti  nel  predetto  rapporto  ha
inoltre evidenziato: «la necessita' e l'urgenza, superata  la  crisi,
di accompagnare un piu' corretto utilizzo delle strutture di ricovero
con il potenziamento di quelle  strutture  territoriali  (Case  della
salute, ...) che  possono  essere  in  grado  di  dare  una  risposta
continua a quei bisogni sanitari non cosi' gravi e intensi da trovare
collocazione in ospedale mantenendo tuttavia un forte legame  con  le
strutture di ricovero. Riorganizzazione delle attivita' dei medici di
medicina generale, reti specialistiche multidisciplinari,  oltre  che
il  potenziamento  ulteriore  di  ADI  e   assistenza   residenziale,
rappresentano una scelta obbligata verso la quale si e'  mosso  anche
con  Piano  nazionale  della  cronicita',  proponendo  nuovi  modelli
organizzativi  centrati  sulle  cure  territoriali   e   domiciliari,
integrate e delegando all'assistenza ospedaliera la gestione dei casi
acuti/complessi non gestibili dagli  operatori  sanitari  delle  cure
primarie.»; 
  Preso atto, pertanto, che la tutela della salute e' una materia  di
legislazione concorrente nell'ambito della  quale  la  determinazione
dei principi fondamentali spetta  allo  Stato  e  in  particolare  la
determinazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'art. 117, comma 2, lettera m), nonche' l'eventuale esercizio  del
potere sostitutivo (art. 120, comma 2); 
  Ritenuto necessario, per le finalita' sopra individuate,  anche  al
fine di garantire la tutela della salute, di cui  all'art.  32  della
Costituzione,  procedere  alla  definizione,  in  modo  uniforme  per
l'intero   territorio   nazionale,   degli   standard    qualitativi,
strutturali, tecnologici e  quantitativi  delle  strutture  sanitarie
dedicate all'assistenza territoriale e al sistema di  prevenzione  in
ambito sanitario, ambientale e climatico; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
dal Consiglio dell'Unione europea il 6  luglio  2021  (10160/21),  in
particolare la missione 6 salute, componente 1: reti di  prossimita',
strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale; 
  Vista  la  riforma  sulle  reti   di   prossimita',   strutture   e
telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale
della salute, ambiente e clima nell'ambito del PNRR (M6C1-1  «Riforma
1: Definizione di  un  nuovo  modello  organizzativo  della  rete  di
assistenza sanitaria territoriale)  che  prevede  la  definizione  di
standard  strutturali,  organizzativi  e  tecnologici  omogenei   per
l'assistenza territoriale e il sistema di prevenzione salute ambiente
e clima e l'identificazione delle strutture  ad  essa  deputate,  che
intende perseguire una nuova  strategia  sanitaria,  sostenuta  dalla
definizione di un adeguato assetto  istituzionale  ed  organizzativo,
che consenta al Paese di  conseguire  standard  qualitativi  di  cura
adeguati, in linea con i migliori  Paesi  europei  e  che  consideri,
sempre piu', il SSN come parte di un piu' ampio  sistema  di  welfare
comunitario secondo  un  approccio  one  health  e  con  una  visione
olistica («Planetary health»); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021  con  cui  sono  state  individuate  per  ciascuno  degli
investimenti del Piano nazionale per gli  investimenti  complementari
(PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le  schede
di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali,  nonche'  le
relative modalita' di monitoraggio; 
  Vista la nota del 23 febbraio 2022, con la quale il Ministero della
salute, e il Ministero dell'economia e delle finanze, ha inviato alla
segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano lo schema di
decreto ministeriale concernente il regolamento recante:  «Modelli  e
standard per lo sviluppo dell'assistenza  territoriale  del  Servizio
sanitario nazionale»; 
  Vista la  nota  del  2  marzo  2022,  con  la  quale  l'ufficio  di
segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  ha  inviato
lo schema di decreto alle regioni ed alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, con contestuale fissazione di una riunione tecnica  per
il  7  marzo  2022,  successivamente  annullata  su   richiesta   del
coordinamento tecnico della Commissione salute; 
  Tenuto conto che il 14  marzo  2022  la  Commissione  salute  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome  ha  trasmesso  al
Ministero della salute e al Ministero dell'economia e  delle  finanze
una versione aggiornata dell'allegato tecnico:  «Modelli  e  standard
per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel  Servizio  sanitario
nazionale» evidenziando che erano  ancora  in  corso  di  valutazione
alcune proposte di modifica pervenute dalle regioni e che il 15 marzo
2022 si e' svolta la riunione della citata Commissione salute che  ha
discusso  tale  provvedimento  provvedendo  successivamente  con   la
trasmissione di  un  nuovo  testo  aggiornato  con  gli  esiti  della
riunione; 
  Rilevato che il 16  marzo  2022  lo  schema  di  decreto  e'  stato
inserito  all'ordine  del  giorno  della   Conferenza   Stato-regioni
convocata in seduta ordinaria e nello stesso giorno e' stato diramato
dalle  regioni  un  nuovo  testo  aggiornato  dopo  la  riunione  dei
presidenti di regione; 
  Rilevato, altresi', che il Ministero dell'economia e delle finanze,
durante la seduta della Conferenza Stato-regioni del 16 marzo 2022 ha
chiesto il rinvio; 
  Tenuto  conto  che  il  Ministero  della  salute  e  il   Ministero
dell'economia e delle finanze, il 29 marzo 2022 hanno trasmesso  alla
Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  una  nuova
versione dell'allegato tecnico, diramato alle regioni con nota del 30
marzo 2022; 
  Preso atto che, nella seduta del 30 marzo 2022, e'  stata  espressa
la mancata intesa da parte della predetta Conferenza permanente (rep.
atti n. 42/CSR) sullo schema  di  decreto  presentato  dal  Ministero
della salute di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, «viste  le  criticita'  sollevate  da  parte  della  Regione
Campania che, allo stato, non  ha  ritenuto  di  esprimere  l'intesa,
nonostante  sia  stato  riscontrato  dalle  regioni   stesse,   oltre
all'impegno del Governo a reperire le risorse, che  l'ultima  stesura
diramata, risulta migliorativa rispetto alla precedente»; 
  Vista la nota del 6 aprile 2022 con la  quale  il  Ministero  della
salute, nel  rispetto  del  principio  di  leale  collaborazione,  ha
proposto di valutare l'attivazione di ogni  possibile  iniziativa  di
composizione, nelle forme di riunioni tecniche o incontri mirati  per
l'ulteriore  discussione  del  provvedimento   con   l'obiettivo   di
raggiungere l'unanime intesa in sede di Conferenza; 
  Considerato   che,   come   riportato   dalla   stessa   Conferenza
Stato-regioni nel citato provvedimento di mancata  intesa,  il  testo
del decreto sottoposto all'esame della Conferenza e' stato aggiornato
e riformulato a seguito delle interlocuzioni con le regioni; 
  Tenuto conto che le risorse finanziarie sono garantite dal  decreto
del Ministro della salute 20 gennaio  2022  recante  la  ripartizione
delle risorse alle regioni e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza  e
del Piano per gli investimenti complementari, dall'art.  1,  comma  4
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante  «Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID-19»
e dall'art. 1, comma 274,  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Considerato che  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni  e'  stata
raggiunta  l'unanime  posizione   in   merito   alla   progressivita'
nell'implementazione degli standard e dei  modelli  organizzativi  in
relazione alla disponibilita' delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente; 
  Considerato che i Ministeri della salute e  dell'economia  e  delle
finanze  hanno  assicurato   un   confronto   costante,   anche   con
l'istituzione di uno specifico tavolo di lavoro composto da tutti gli
attori   istituzionali   per   valutare   le    eventuali    esigenze
organizzative, normative ed i fabbisogni di personale; 
  Considerato il Governo si  e'  altresi'  impegnato,  all'esito  dei
lavori del suddetto tavolo, a reperire gradualmente e compatibilmente
con  i  vincoli  di  finanza  pubblica,  le   risorse   eventualmente
necessarie a consentire la completa attuazione del decreto; 
  Considerato, altresi', che in data 21 aprile 2022, il tentativo  di
raggiungere un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in seduta straordinaria, ha avuto esito negativo; 
  Tenuto conto che l'entrata in  vigore  del  predetto  provvedimento
costituisce una  tappa  necessaria,  secondo  quanto  previsto  dalla
programmazione comunitaria, da raggiungere entro il 30 giugno 2022; 
  Ritenuta l'urgenza di consentire l'adozione, dall'entrata in vigore
del predetto decreto per le finalita' in precedenza richiamate; 
  Preso atto che e' decorso il termine dei trenta giorni dalla  prima
seduta della Conferenza  Stato-regioni  in  cui  l'oggetto  e'  posto
all'ordine del giorno, previsti dall'art. 3,  comma  3,  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, oltre il quale il  Consiglio  dei
ministri puo' provvedere con deliberazione motivata; 
  Vista la nota acquisita con prot. DICA n. 11447 del 19 aprile 2022,
con  la  quale  il  Ministro   della   salute   e   dell'economia   e
delle finanze, hanno chiesto, per le motivazioni sopra  espresse,  di
poter procedere all'adozione del predetto  decreto,  trasmettendo  la
relativa documentazione; 
  Vista la nota del 21 aprile 2022, con la quale  il  Ministro  della
salute e dell'economia e delle finanze hanno ribadito  l'esigenza  di
rinviare la questione al Consiglio dei ministri, ai  sensi  dell'art.
3, comma 3, del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Ritenuto, pertanto, di  esprimere  il  proprio  assenso,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle  finanze  concernente  l'adozione  del
regolamento   recante   «Modelli   e   standard   per   lo   sviluppo
dell'assistenza territoriale nel Servizio  sanitario  nazionale»,  ai
sensi della predetta normativa; 
  Su proposta del Ministro della salute e del Ministro  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Delibera: 
 
  Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e' autorizzata  l'adozione  del  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, recante «Modelli e standard per lo sviluppo  dell'assistenza
territoriale nel Servizio sanitario nazionale», ai sensi dell'art. 1,
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  secondo  lo  schema
allegato che costituisce parte integrante della presente delibera. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Draghi