MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 dicembre 2021 

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine  al  rilascio  di  autorizzazioni  per  nuovi
impianti viticoli. Annualita' 2022. (22A03077) 
(GU n.122 del 26-5-2022)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
        delle politiche internazionali e dell'Unione europea 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, gli articoli da 61 a
72; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 che modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  punto  11)  lettera  b)   del
regolamento (UE)  n.  2021/2117  che  ha  modificato  l'art.  63  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 prevedendo  la  possibilita',  per  gli
Stati membri, di mettere a disposizione ogni anno autorizzazioni  per
nuovi impianti equivalenti all'1% della superficie  vitata  effettiva
riferita al 31 luglio 2015  integrata  dalla  superficie  coperta  da
diritti di impianto concessi ai produttori  sul  loro  territorio  in
conformita' dell'art.  85-nonies,  dell'art.  85-decies  o  dell'art.
85-duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007  che  potevano  essere
convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4, riguardante  la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,   n.   104   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1,
comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4 dicembre 2020,  n.  9361300,  recante  individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  definizione   delle
attribuzioni e relativi compiti; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  dicembre  2015,  n.  12272  e
successive modificazioni ed integrazioni relativo  alle  disposizioni
nazionali   relative   all'organizzazione    comune    del    mercato
vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli; 
  Visto in particolare  l'art.  6,  comma  2,  del  suddetto  decreto
ministeriale che prevede di  rendere  nota  la  superficie  che  puo'
essere oggetto di autorizzazioni per nuovi  impianti  nell'annualita'
2022; 
  Ritenuto di dare attuazione all'art. 63  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 come modificato dall'art.  1,  punto  11)  lettera  b)  del
regolamento  (UE)  n.  2021,  tenuto  conto  dell'elevato  numero  di
richieste di nuove autorizzazioni che si sono registrate  negli  anni
precedenti; 
  Considerate le rinunce alle autorizzazioni concesse  per  superfici
di nuovi impianti viticoli nell'annualita' 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 63 del regolamento (CE)  n.  1308/2013,  come
modificato dall'art. 1, punto 11) lettera b) del regolamento (UE)  n.
2021/2117, ai fini del rilascio di autorizzazioni per nuovi  impianti
viticoli, per l'annualita' 2022, e'  disponibile  una  superficie  di
6.964 ettari, pari all'1% della superficie vitata nazionale  riferita
alla  data  del   31   luglio   2015,   integrata   dalle   superfici
corrispondenti ai diritti di impianto, di reimpianto e da riserva che
potevano essere convertiti  in  autorizzazioni  al  1°  gennaio  2016
nonche' delle superfici autorizzate  di  nuovi  impianti  oggetto  di
rinuncia nella annualita' 2021. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2021 
 
                                       Il direttore generale: Polizzi