MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 marzo 2022 

Istituzione  dei  diritti  di  segreteria   per   la   procedura   di
composizione  negoziata  per  la  soluzione  della  crisi  d'impresa.
(22A03230) 
(GU n.127 del 1-6-2022)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto l'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993,  n.  580  e
successive modificazioni, secondo il quale le voci e gli importi  dei
diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio sono stabiliti,
modificati ed aggiornati con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenendo conto dei costi standard  di  gestione  e  di  fornitura  dei
relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo  economico  ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
secondo  criteri  di  efficienza  da  conseguire   anche   attraverso
l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo
svolgimento delle funzioni in forma associata; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 28 agosto 2021,  n.  118,  convertito  dalla
legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante «Misure urgenti in materia  di
crisi e di risanamento aziendale», che differisce l'entrata in vigore
del Codice della crisi d'impresa  ed  introduce,  con  decorrenza  15
novembre 2021, la composizione negoziata per la soluzione della crisi
d'impresa; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  8-bis,  del   predetto
decreto-legge 28 agosto 2021, n. 118, secondo il quale alla copertura
dei  costi  che  gravano  sulle  camere  di   commercio,   industria,
artigianato e  agricoltura  per  consentire  il  funzionamento  della
procedura di composizione negoziata  per  la  soluzione  della  crisi
d'impresa si provvede mediante il versamento, a  carico  dell'impresa
che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai  sensi
del predetto art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
  Considerato che occorre definire i costi standard di gestione e  di
fornitura del servizio al fine della determinazione  del  diritto  di
segreteria da  corrispondere  alle  camere  di  commercio  e  che  la
gestione dell'istanza di composizione negoziata  e'  un  servizio  di
nuova istituzione, per il quale non sono disponibili  dati  contabili
effettivi su cui effettuare valutazioni dirette sui costi; 
  Vista la nota di Unioncamere n. 25671/U del 15 novembre  2021,  con
la quale vengono forniti i parametri e le valutazioni da  assumere  a
fondamento della determinazione del  diritto  di  segreteria  per  la
procedura di composizione negoziata  per  la  soluzione  della  crisi
d'impresa; 
  Considerato che la composizione negoziata della  crisi  di  impresa
prevede la presentazione dell'istanza con  relativa  pre-istruttoria,
la nomina dell'esperto e l'accompagnamento nella  composizione  della
crisi, con i conseguenti  possibili  esiti,  dall'archiviazione  fino
alla liquidazione del compenso dell'esperto; 
  Tenuto conto che le attivita' delle camere di commercio  necessarie
a garantire  l'erogazione  del  servizio  di  composizione  negoziata
saranno fortemente concentrate nella prima fase di pre-istruttoria  e
pertanto i fattori produttivi da  considerare  sono,  principalmente,
l'utilizzo  delle  risorse  umane   e   gli   adempimenti   di   tipo
organizzativo, che vanno quantificati in costo del personale e  costi
generali di funzionamento, con una stima di massima parametrabile  in
circa  euro  42.000  per  ciascuna  camera  di  commercio,  la  quasi
totalita' derivanti da costi di personale; 
  Ritenuto di prendere a riferimento il numero di sessanta camere  di
commercio, che rappresentano il  punto  di  arrivo  dei  processi  di
fusione e accorpamento attualmente in  corso,  ai  sensi  e  per  gli
effetti del decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.  219,  e  che,
inoltre, l'impatto stimato non sara' lo stesso su tutte le camere  di
commercio, in quanto molte attivita' riguarderanno esclusivamente  le
camere capoluogo di regione e delle Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Considerato altresi' che  basandosi  sulla  definizione  del  costo
annuo standard e parametrando  questo  valore  alla  stima  di  circa
diecimila istanze annuali che si presume  giungeranno  alle  sessanta
Camere di commercio a regime, si arriva a valutare il costo  standard
unitario per domanda pari ad euro 252, importo finale da  considerare
per una corretta stima del diritto di segreteria; 
  Considerato che il predetto costo standard  unitario  non  comporta
ulteriori oneri oltre a quelli gia'  previsti  dal  decreto-legge  24
agosto 2021, n. 118, convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il diritto  di  segreteria  per  la  procedura  di  composizione
negoziata per la soluzione della crisi d'impresa  e'  individuato  in
euro 252 per singola pratica. 
 
    Roma, 10 marzo 2022 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                    Giorgetti         
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
        Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 508