COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 14 aprile 2022 

Fondo sviluppo e coesione  2021-2027  -  Anticipazioni  al  Ministero
dello sviluppo economico per i contratti di  sviluppo.  (Delibera  n.
7/2022). (22A03624) 
(GU n.143 del 21-6-2022)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in  particolare,  l'art.  7,  commi  26  e  27,  che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di  politiche  di  coesione  di  cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  30  luglio
1999, n.  300,  ivi  inclusa  la  gestione  del  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre  2002,  n.
289, e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge
5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale  dispone
che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato  Fondo
per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e  sia  finalizzato  a
dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli  interventi
aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale   rivolti   al   riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge  n.  101
del 2013; 
  Visto  il  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, l'art.  43,  relativo  alla
semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di
sviluppo d'impresa; 
  Visto il citato art. 43 del decreto-legge  n.  112  del  2008,  che
affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a.  -  Invitalia  le  funzioni  relative  alla
gestione  dell'intervento,  ivi   comprese   quelle   relative   alla
ricezione, alla valutazione  ed  all'approvazione  della  domanda  di
agevolazione, alla stipula  del  relativo  contratto  di  ammissione,
all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione; 
  Visto il decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  concernente  il
rifinanziamento  dei   contratti   di   sviluppo,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e,  in  particolare,
l'art. 3, che prevede che il Ministro dello sviluppo  economico,  con
proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i  criteri  per
la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi
di cui all'art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, anche al
fine  di  accelerare  le   procedure   per   la   concessione   delle
agevolazioni, di  favorire  la  rapida  realizzazione  dei  programmi
d'investimento e di prevedere  specifiche  priorita'  in  favore  dei
programmi che ricadono nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  lo  sviluppo  e  la
riconversione di aree interessate dalla crisi di  specifici  comparti
produttivi o di rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014 e successive modificazioni, concernente l'attuazione del  citato
art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69  del  2013,  in  materia  di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, concernente l'adeguamento alle nuove norme in materia di  aiuti
di Stato previste dal regolamento (UE) n.  651/2014  dello  strumento
dei contratti di sviluppo e successive modificazioni ed  integrazioni
e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma  2,  il  quale  prevede   che
l'istruttoria delle domande di agevolazioni relative ai contratti  di
sviluppo presentate  all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo di impresa -  Invitalia,  in  qualita'  di
soggetto  gestore,  venga   espletata,   nel   rispetto   dell'ordine
cronologico di presentazione delle  istanze,  previa  verifica  della
disponibilita' di risorse finanziarie; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120  e,  in
particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art.  11,  commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
(CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti  amministrativi  anche
di  natura  regolamentare  adottati  dalle  amministrazioni  di   cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione
di progetti di investimento  pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei
corrispondenti codici di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento
essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione
dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art.  41,  comma  1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art.  1,
comma 177, il quale  dispone  una  prima  assegnazione  di  dotazione
aggiuntiva  a  favore  del  FSC  per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1,  comma
178,  concernente  il  vincolo  di  destinazione   territoriale   del
complesso delle risorse FSC, secondo la  chiave  di  riparto  80  per
cento nelle aree del Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
Centro-Nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni  di
euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029  e
6.000 milioni di euro per l'anno 2030; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del
2020, cosi' come modificato dal decreto-legge  6  novembre  2021,  n.
152,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, il quale prevede le seguenti disposizioni: 
    lettera a), che la dotazione finanziaria del  FSC  sia  impiegata
per  obiettivi  strategici  relativi  ad  aree   tematiche   per   la
convergenza e la coesione economica, sociale  e  territoriale,  sulla
base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» nonche' in coerenza
con gli obiettivi e  le  strategie  definiti  per  la  programmazione
2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, e  con  le
politiche settoriali, di investimento e di riforma previste nel Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo principi  di
complementarita' e addizionalita' delle risorse; 
    lettera  b),  che  il  Ministro  per  il  sud   e   la   coesione
territoriale, in collaborazione con le  amministrazioni  interessate,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  individui  le
aree tematiche e gli obiettivi strategici  per  ciascuna  area  e  li
comunichi alle competenti Commissioni parlamentari, e che il Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile, con propria deliberazione, su proposta del Ministro  per
il sud e la coesione territoriale, ripartisca  tra  le  diverse  aree
tematiche la dotazione finanziaria del  FSC  iscritta  nel  bilancio,
nonche' provveda ad eventuali  variazioni  della  ripartizione  della
citata dotazione, su proposta della Cabina di regia; 
    lettera c), che gli interventi del FSC  2021-2027  siano  attuati
nell'ambito  di  «Piani  di  sviluppo  e  coesione»  attribuiti  alla
titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali,  delle  citta'
metropolitane e di altre amministrazioni  pubbliche  individuate  con
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile su proposta del Ministro  per  il
sud e la coesione territoriale; 
    lettera d), che  «nelle  more  della  definizione  dei  Piani  di
sviluppo e coesione per il periodo di  programmazione  2021-2027,  il
Ministro per il  sud  e  la  coesione  territoriale  puo'  sottoporre
all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per  lo
sviluppo  e  la  coesione  per  la  realizzazione  di  interventi  di
immediato avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso,
cosi' come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento  della
Ragioneria generale  dello  Stato,  fermi  restando  i  requisiti  di
addizionalita' e di ammissibilita' della spesa  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2021, nel limite degli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio.
Tali interventi confluiscono nei piani di  sviluppo  e  coesione,  in
coerenza con le aree tematiche cui afferiscono»; 
    alla lettera f), che  il  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale coordini l'attuazione dei piani di sviluppo  e  coesione
di cui alle lettere c) e d) e individui i casi  nei  quali,  per  gli
interventi infrastrutturali di notevole complessita' o per interventi
di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali,  si
debba procedere alla sottoscrizione del  Contratto  istituzionale  di
sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 1,  2  e
3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  e  all'art.  9-bis
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Considerato che, nel caso di regimi di aiuto, quale e'  quello  dei
contratti di sviluppo, il concetto di «immediato avvio  dei  lavori»,
di cui al citato art. 1,  comma  178,  lettera  d),  della  legge  di
bilancio 2021, non puo' che essere associato  a  domande  presentate,
ancorche' non soddisfatte per mancanza di copertura finanziaria; 
  Visto che le norme relative ai  contratti  di  sviluppo  prevedono,
infatti, che, in assenza di copertura  finanziaria,  le  domande  non
possano essere istruite, ferma restando,  tuttavia,  la  possibilita'
per le imprese di avviare comunque gli investimenti a  seguito  della
presentazione  della  domanda,  ai  sensi  della  previsione  di  cui
all'art. 6 del citato regolamento (UE) n. 651/2014; 
  Considerato che le risorse finanziarie assegnate  di  recente  allo
strumento dei contratti  di  sviluppo  provengono  da  diverse  fonti
finanziarie, quali in particolare: 
    assegnazioni di bilancio per le annualita' dal 2022 al  2036,  di
cui 500 milioni di euro  sull'annualita'  2022  e  i  restanti  2.500
milioni  di   euro   progressivamente   allocati   sulle   annualita'
successive; 
    assegnazione di risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) per complessivi 2.050  milioni  di  euro  derivanti
dagli investimenti  relativi  a  competitivita'  e  resilienza  delle
filiere produttive (750 milioni di euro), bus elettrici (300  milioni
di euro) e rinnovabili e batterie (1 milione di euro); 
  Considerato che  ulteriori  possibili  incrementi  nella  dotazione
complessiva dello strumento  dei  contratti  di  sviluppo,  derivanti
dall'assegnazione di risorse  dei  fondi  strutturali  relativi  alla
programmazione 2021-2027 nell'ambito del nuovo Programma nazionale  a
gestione MISE, troverebbero significative limitazioni  negli  importi
effettivamente  appostabili  in  ragione  dei  vincoli  di   utilizzo
derivanti dalla  regolamentazione  europea  rispetto  a  investimenti
produttivi realizzabili dalle grandi imprese; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale, tra l'altro,  l'onorevole  Maria  Rosaria  Carfagna  e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio,  onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud  e  la
coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato
segretario  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  e  gli  e'  stata
assegnata,  tra  le  altre,  la  delega  ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e   programmazione   degli
investimenti pubblici di interesse nazionale; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  sud  e  la
coesione territoriale, prot. n. 1881-A del 1°  aprile  2022,  con  la
quale viene proposta in favore del Ministero dello sviluppo economico
l'assegnazione di risorse per un importo complessivo di 2.000 milioni
di euro, nell'ambito  delle  disponibilita'  FSC  2021-2027,  per  il
finanziamento dello strumento dei contratti di sviluppo,  secondo  il
seguente profilo temporale: 
    200 mln euro per l'anno 2022; 
    300 mln euro per l'anno 2023; 
    500 mln euro per l'anno 2024; 
    500 mln euro per l'anno 2025; 
    300 mln euro per l'anno 2026; 
    200 mln euro per l'anno 2027; 
  Considerato,  inoltre,  che  il  finanziamento  dei  contratti   di
sviluppo rientra tra gli obiettivi  strategici  della  Programmazione
FSC  2021-2027  relativamente  all'area  tematica  «Competitivita'  e
imprese»,  che  comprende  «Interventi  a  sostegno   di   strutture,
investimenti e servizi per la competitivita' delle imprese in tutti i
settori, ivi inclusi i settori dell'agricoltura, del turismo e  delle
imprese culturali e creative»; 
  Considerate, altresi', le piu' recenti evoluzioni  della  normativa
in materia di aiuti  di  stato,  sia  nella  declinazione  temporanea
assunta con la comunicazione  della  Commissione  europea  «Temporary
framework for State aid  measures  to  support  the  economy  in  the
current  COVID-19  outbreak»  (COM  2020/C  91  I/01)  e   successive
modificazioni ed integrazioni, sia nella  declinazione  ordinaria  in
relazione  agli  aiuti  a  finalita'  regionale,  che  rendono   piu'
favorevoli ed efficaci le  possibilita'  di  finanziamento  a  favore
delle imprese; 
  Tenuto conto che la richiesta di assegnazione in questione  mira  a
finanziare una parte del fabbisogno agevolativo espresso  da  domande
presentate  che  risultano,  allo  stato,  sospese  per  mancanza  di
adeguate risorse finanziarie, pari a  211  istanze  di  programmi  di
sviluppo  (corrispondenti  a  636  singoli  progetti)  ampiamente   e
variamente articolati  per  area  geografica/regione  e  per  settore
economico, rispetto a un ammontare di agevolazioni richieste  pari  a
circa 3.600 milioni di euro, ripartito tra le forme di  finanziamento
agevolato (900 milioni di euro) e di  contributo  in  conto  impianti
richiesti (2.700 milioni di euro), di cui oltre 2.000 milioni di euro
assegnabili a iniziative localizzabili nel Mezzogiorno; 
  Considerato che, con riguardo alle suddette istanze, per  le  quali
l'iter istruttorio non e' ancora stato avviato, la mancanza dell'atto
di concessione del finanziamento - idoneo a  generare  l'obbligazione
giuridicamente vincolante - determina l'impossibilita' di  richiedere
il CUP; 
  Tenuto conto che il suddetto  CUP  verra'  generato,  per  ciascuna
istanza  presentata,  solo  all'esito  della   positiva   conclusione
dell'iter   valutativo   contestualmente   alla   concessione   delle
agevolazioni e che il Ministero dello sviluppo economico e' impegnato
alla comunicazione del c.d. codice «PRATT» associato  alla  procedura
di attivazione conseguente l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027 ai
contratti di sviluppo; 
  Tenuto conto che in  data  12  aprile  2022  la  Cabina  di  regia,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del
FSC 2021-2027 previste dalla citata legge n. 178 del  2020,  all'art.
1, comma 178, lettera d), si e' espressa favorevolmente; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie, Maria  Stella  Gelmini,  risulta
essere, tra i presenti, il Ministro componente piu'  anziano  e  che,
dunque, svolge le funzioni  di  Presidente  del  Comitato,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
  Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
  1.  Assegnazione  di  risorse  FSC  2021-2027  al  Ministero  dello
sviluppo economico ai sensi della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
art. 1, comma 178, lettere d) 
  1.1 Per  le  finalita'  indicate  in  premessa  e  in  applicazione
dell'art. 1, comma 178, lettera d), della citata  legge  n.  178  del
2020, e' disposta l'assegnazione dell'importo  complessivo  di  2.000
milioni euro  in  favore  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
nell'ambito delle disponibilita' FSC 2021-2027. 
  1.2 L'assegnazione e' disposta a valere  sulle  disponibilita'  FSC
2021-2027, secondo il seguente profilo temporale: 
 
+---------+---------+---------+------+------+------+------+---------+
|   Anno  |   2022  |   2023  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totale  |
+---------+---------+---------+------+------+------+------+---------+
| Mln euro|   200   |   300   | 500  | 500  | 300  | 200  |  2.000  |
+---------+---------+---------+------+------+------+------+---------+
 
  Tale profilo finanziario costituisce limite annuale compatibilmente
con le disponibilita' di cassa per i trasferimenti dal Fondo sviluppo
e coesione 2021-2027 al Ministero dello sviluppo economico. 
  1.3 Dell'assegnazione disposta dalla  presente  delibera  si  tiene
conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo  di
riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno  e  del  20  per
cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del  FSC
2021-2027. 
  1.4 All'attribuzione delle risorse in questione deve  corrispondere
l'assunzione di obbligazioni giuridicamente  vincolanti  nel  termine
di dodici mesi decorrenti dal giorno  successivo  alla  pubblicazione
della presente delibera in relazione alla stipula  di  un  numero  di
contratti di sviluppo tale da determinare l'impiego delle risorse FSC
assegnate con la presente delibera per un importo pari ad un miliardo
di euro. In caso contrario, verra' disposta la revoca della quota non
utilizzata nonche' dell'ulteriore quota residua pari ad  un  miliardo
di euro. 
  Qualora non si verifichi il presupposto del provvedimento di revoca
nei termini sopra indicati, la restante quota di un miliardo di  euro
dovra' essere impiegata  nel  termine  di  sei  mesi  decorrenti  dal
termine di cui al primo periodo, a pena della  revoca  delle  risorse
non utilizzate. 
  2. Attuazione e monitoraggio degli interventi 
  2.1. Il Ministero dello sviluppo economico provvedera': 
    ad assicurare il rispetto del criterio di addizionalita'  per  le
regioni  del  Mezzogiorno  delle  risorse  assegnate  dalla  presente
delibera, per cui le  risorse  FSC  devono  finanziare  contratti  di
sviluppo con il vincolo dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per
cento al  Centro  Nord,  fermo  restando  che  le  risorse  ordinarie
stanziate per  gli  scopi  per  lo  stesso  periodo  2022-2027  siano
destinate per il 34 per cento alle regioni del Mezzogiorno, in misura
proporzionale   alla   quota   percentuale   della   popolazione   di
riferimento; 
    a garantire la completa copertura  finanziaria,  a  valere  sulle
risorse ordinarie stanziate per tali scopi, dei contratti di sviluppo
da  sottoscrivere,  ove  questi  presentino  spese  effettuate  dalle
imprese beneficiarie antecedenti al 1° gennaio 2021 non  finanziabili
con le risorse FSC assegnate ai sensi della presente delibera; 
    a garantire l'assenza di potenziali contenziosi in relazione alla
modalita' seguita nello svolgimento delle  istruttorie  da  parte  di
Invitalia, tenuto conto delle diverse fonti di finanziamento e  della
loro diversa destinazione territoriale; 
    a fornire annualmente a questo Comitato una relazione da  cui  si
evinca il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti. 
  3. Norme finali 
  3.1 Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo  e  coesione
2021-2027 e della relativa disciplina, alle risorse 2021-27 assegnate
si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020. 
    Roma, 14 aprile 2022 
 
                                 Il Ministro degli affari regionali   
                               e autonomie con funzioni di Presidente 
                                              Gelmini                 
Il Segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1017