N. 160 SENTENZA 8 - 28 giugno 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Siciliana - Divieto  di
  biocidi diversi da quelli consentiti  in  agricoltura  biologica  -
  Sanzione amministrativa in caso di inosservanza - Violazione  della
  normativa unionale in materia di uso dei biocidi -  Non  fondatezza
  della questione. 
Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione  Siciliana  -  Prodotti
  agricoli di importazione da Paesi extraeuropei di I, II, III, IV  e
  V gamma  -  Condizioni  per  la  commercializzazione,  lavorazione,
  trasformazione o vendita nel territorio  regionale  -  Rilascio  di
  particolare  certificazione   obbligatoria   -   Violazione   della
  normativa unionale in materia di libera circolazione delle merci  -
  Illegittimita' costituzionale. 
Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Siciliana - Funzioni di
  controllo attribuite al Nucleo operativo regionale per la sicurezza
  agroalimentare (NORAS) del  Corpo  Forestale  della  Regione  e  al
  servizio fitosanitario  del  dipartimento  regionale  competente  -
  Istituzione di un  apposito  capitolo  di  bilancio  regionale  ove
  confluiscono i proventi delle relative  sanzioni  amministrative  -
  Ambito di intervento  -  Materie  di  competenza  fitosanitaria  ed
  agroforestale - Ricorso del  Governo  -  Lamentata  violazione  del
  principio europeo di libera circolazione delle merci,  inosservanza
  dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario  ed  eccedenza
  dalle competenze statutarie - Non fondatezza delle questioni. 
Demanio e patrimonio dello  Stato  e  delle  Regioni  -  Norme  della
  Regione Siciliana - Concessioni demaniali marittime - Accesso  alla
  definizione agevolata del contenzioso relativo alle concessioni per
  finalita' turistico-ricreative - Proroga dei termini fissati per la
  presentazione della domanda e per il versamento dell'importo dovuto
  - Violazione della competenza esclusiva dello stato in  materia  di
  giurisdizione e norme processuali - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 21, artt. 3, commi
  1 e 2, 4, 6, e 18. 
- Costituzione, artt. 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo;
  statuto della Regione Siciliana, art. 17, lettera b); Trattato  sul
  funzionamento dell'Unione europea, artt. da 28  a  36;  regolamento
  (UE)  n.  848/2018,  art.  24;  regolamento   (UE)   n.   625/2017;
  regolamento (UE) n. 528/2012, artt. 1, comma 2, lettera d), 65,  81
  e 88; regolamento di esecuzione (UE) n.  601/2020;  regolamento  di
  esecuzione (UE) n. 585/2020. 
(GU n.26 del 29-6-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  commi
1 e 2, 4, 6 e 18 della legge della Regione Siciliana 29 luglio  2021,
n. 21 (Disposizioni in  materia  di  agroecologia,  di  tutela  della
biodiversita' e dei prodotti  agricoli  siciliani  e  di  innovazione
tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali
marittime), promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 4 ottobre 2021, depositato in cancelleria il 12
ottobre  2021,  iscritto  al  n.  60  del  registro  ricorsi  2021  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  45,  prima
serie speciale, dell'anno 2021. 
    Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore
Francesco Vigano'; 
    udito l'avvocato dello Stato Emanuele Feola per il Presidente del
Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 4 ottobre 2021 e depositato  il  12
ottobre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 3,
commi 1 e 2, nonche' gli artt. 4, 6 e 18 della  legge  della  Regione
Siciliana  29  luglio  2021,  n.  21  (Disposizioni  in  materia   di
agroecologia, di tutela della biodiversita' e dei  prodotti  agricoli
siciliani e di  innovazione  tecnologica  in  agricoltura.  Norme  in
materia di concessioni demaniali marittime). 
    2.- Viene in primo luogo censurato l'art. 3, commi 1 e  2,  della
legge regionale citata, per contrasto: 
    - con l'art. 117, primo comma, della Costituzione,  in  relazione
a) all'art. 24  del  regolamento  (UE)  n.  2018/848  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga  il
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, e b) agli artt. 81  e  88
del regolamento  (UE)  n.  528/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi; nonche': 
    - con l'art. 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.
455, convertito in  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2
(Approvazione dello statuto della Regione  siciliana),  in  relazione
all'art. 15 della legge  6  agosto  2013,  n.  97  (Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013), «in applicazione  dell'art.
117, comma 3 Cost.». 
    2.1.- La disposizione impugnata vieta - in una  serie  di  ambiti
territoriali  dalla  stessa  individuati  -  «l'utilizzo  di  biocidi
diversi da quelli consentiti in agricoltura biologica, sulla base del
regolamento (CE) 30 maggio 2018, n. 2018/848/UE e dall'allegato 2 del
decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793» (comma 1), determinando
la conseguente sanzione amministrativa  in  caso  di  sua  violazione
(comma 2). 
    L'Avvocatura generale dello Stato osserva anzitutto che i biocidi
non sono in nessun caso consentiti in agricoltura,  essendo  ammessi,
per il trattamento delle avversita' delle piante e  per  il  diserbo,
unicamente i prodotti fitosanitari autorizzati  dal  Ministero  della
salute ai sensi del regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione
sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le  direttive  del
Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. 
    Il regolamento (UE) n. 2018/848, in particolare il suo  art.  24,
cosi' come l'Allegato 2 del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari, forestali e del  turismo  18  luglio  2018,  n.
6793, recante «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE)  n.
834/2007 e n. 889/2008 e loro successive  modifiche  e  integrazioni,
relativi alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto  n.  18354  del  27
novembre 2009», disciplinerebbero invece ambiti che presentano  pochi
e marginali punti di contatto con la materia  dei  biocidi,  «con  la
conseguenza che devono ritenersi inesistenti o estremamente sporadici
i biocidi consentiti in agricoltura  biologica  sulla  base  di  tali
fonti normative». 
    Pertanto, l'art. 3, vietando «in una serie di ambiti territoriali
che di fatto  ricomprendono  il  complesso  del  territorio  pubblico
siciliano» l'utilizzo di biocidi  diversi  da  quelli  consentiti  in
agricoltura biologica, finirebbe per vietare  «l'utilizzo  pressoche'
totale dei biocidi negli spazi pubblici», ponendosi in  tal  modo  in
contrasto con la normativa  comunitaria,  e  in  particolare  con  il
regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a  disposizione  sul
mercato e all'uso di biocidi. 
    L'art. 88  di  tale  regolamento  consente  invero  all'autorita'
competente di ciascuno Stato membro designata ai sensi dell'art. 81 -
che sulla base di nuove prove «abbia validi motivi per  ritenere  che
un   biocida,   seppure   autorizzato   conformemente   al   presente
regolamento, costituisca un grave  rischio,  immediato  o  nel  lungo
periodo,  per  la  salute  dell'uomo,  in  particolare   dei   gruppi
vulnerabili,  o  degli  animali  o  per  l'ambiente»  -  di  adottare
«adeguate misure provvisorie», da comunicare alla Commissione, che le
puo' autorizzare per un periodo  di  tempo  determinato  oppure  puo'
chiederne la  revoca.  Secondo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,
tuttavia, «dalla legge regionale de qua non  si  evince  nessuno  dei
presupposti previsti dall'articolo 88, ne' il rispetto delle relative
procedure di adozione delle misure», che spetterebbero in  ogni  caso
esclusivamente  allo  Stato  e  non  alle  Regioni,  con  conseguente
violazione di tale disposizione. 
    Di qui l'allegato contrasto con l'art. 117, primo  comma,  Cost.,
in relazione tanto all'art. 24  del  regolamento  (UE)  n.  848/2018,
quanto agli artt. 81 e 88 del regolamento (UE) n. 528/2012. 
    2.2.- La disposizione impugnata contrasterebbe inoltre con l'art.
17 dello statuto della Regione Siciliana, in  relazione  all'art.  15
della legge n. 97 del 2013 «in applicazione dell'art.  117,  comma  3
Cost.». 
    Rileva l'Avvocatura  generale  dello  Stato  che,  in  attuazione
dell'art. 81 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'art. 15 della  legge
n. 97 del 2013 ha individuato nel Ministero della salute l'«autorita'
competente» per gli  adempimenti  previsti  dal  regolamento  stesso,
nonche' per  le  procedure  di  controllo  sui  biocidi  immessi  sul
mercato. Pertanto,  le  disposizioni  impugnate,  nel  prevedere  una
competenza  regionale  in  materia,   avrebbero   «esorbitato   dalla
competenza  delineata  dallo   Statuto   speciale,   come   meramente
concorrente in materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica,  in  quanto
contrastant[i] sul punto con la  specifica  normativa  statale  (resa
anche in applicazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.)». 
    3.- E' poi impugnato l'art. 6 della legge reg.  Siciliana  n.  21
del 2021, per violazione: 
    - dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione: a) agli  artt.
da 28 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
b) al regolamento (UE) n.  2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai «controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari»; c) al regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 2020/585 della Commissione, del 27 aprile 2020, relativo a un
programma coordinato di  controllo  pluriennale  dell'Unione  per  il
2021, il 2022 e il  2023,  destinato  a  garantire  il  rispetto  dei
livelli  massimi  di  residui  di  antiparassitari   e   a   valutare
l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui
prodotti alimentari di origine vegetale e animale; d) al  regolamento
di esecuzione (UE) n. 2021/601 della Commissione, del 13 aprile 2021,
relativo  a  un  programma  coordinato   di   controllo   pluriennale
dell'Unione per il 2022, il 2023 e il 2024, destinato a garantire  il
rispetto dei livelli  massimi  di  residui  di  antiparassitari  e  a
valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di  antiparassitari
nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale; 
    -  dell'art.  17  dello  statuto  reg.  Siciliana,  in  relazione
all'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021,  n.  24,  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento  (UE)  n.  2017/625  in  materia  di  controlli  sanitari
ufficiali sugli animali e  sulle  merci  che  entrano  nell'Unione  e
istituzione dei posti di controllo frontalieri  del  Ministero  della
salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12,  comma
3, lettere h)  e  i)  della  legge  4  ottobre  2019,  n.  117»,  «in
applicazione dell'art. 117, comma 3 Cost.». 
    3.1.- La disposizione impugnata, nei primi sei commi,  disciplina
la commercializzazione, lavorazione,  trasformazione  o  vendita  nel
territorio regionale dei «prodotti agricoli di importazione da  Paesi
extraeuropei di I, II, III,  IV  e  V  gamma,  inclusi  gli  alimenti
destinati al consumo umano o animale», subordinandole al rilascio  di
una speciale certificazione. 
    Secondo il ricorrente, tale  disposizione  sarebbe  incompatibile
con la disciplina fissata dal regolamento  (UE)  n.  2017/625  e  dai
regolamenti attuativi richiamati dallo stesso art.  6,  i  quali  non
contemplerebbero  la  certificazione  in  parola,  nonche'   con   il
principio di  libera  circolazione  delle  merci  riconosciuto  dagli
articoli da 28 a 36 TFUE,  ponendo  «vincoli  alla  circolazione  dei
prodotti  agricoli»  ed  «inserendo  limiti  non  contemplati   dalla
normativa europea (cui pure dichiara di far riferimento)». 
    3.2.- Inoltre, la disposizione contrasterebbe con l'art. 17 dello
statuto reg. Siciliana, in relazione all'art. 1 del d.lgs. n. 24  del
2021, «in applicazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.». 
    Osserva il ricorrente che l'art. 1 del d.lgs. n. 24 del  2021  ha
attribuito al Ministero della salute, in attuazione  del  regolamento
(UE) n.  2017/625,  i  controlli  sull'importazione  degli  alimenti.
Conseguentemente  la  disposizione  censurata,  prevedendo  controlli
differenti, avrebbe «esorbitato dalle competenze statutarie e  invaso
competenze statali in materia di tutela della salute». 
    4.-  Viene  altresi'  impugnato  l'art.  4  della  stessa   legge
regionale, per violazione: 
    - dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione  agli  articoli
da 28 a 36 TFUE, nonche' agli artt. 65 e 81 del regolamento  (UE)  n.
528/2012; 
    -  dell'art.  17  dello  statuto  reg.  Siciliana,  in  relazione
all'art. 15 della legge n. 97 del 2013,  «in  applicazione  dell'art.
117, comma 3 Cost.». 
    4.1.- La disposizione impugnata  attribuisce,  al  comma  1,  «al
NORAS del Corpo Forestale  della  Regione  siciliana  e  al  servizio
fitosanitario  del  dipartimento  regionale  dell'agricoltura,  dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea» le funzioni di  controllo
«per le materie di competenza fitosanitaria ed agroforestale previste
dagli articoli 6 e 9», istituendo, al comma 2, un  apposito  capitolo
nel bilancio della Regione ove far  confluire  i  proventi  derivanti
dalle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge. 
    Secondo  il  ricorrente,  tale  disposizione,  disciplinando   la
funzione di  vigilanza  con  riferimento  ai  vincoli  stabiliti  dal
successivo   art.   6,   sconterebbe   la   medesima   illegittimita'
costituzionale   prospettata   con   riferimento   a   tale    ultima
disposizione, ponendosi anch'essa in contrasto con  il  principio  di
libera circolazione delle merci. 
    Inoltre,  delineando  una  competenza  regionale  in  materia  di
vigilanza sull'utilizzo dei biocidi, la disposizione si  porrebbe  in
contrasto con gli artt. 65 e 81 del regolamento (UE) n. 528/2012, che
assegnano tali compiti agli Stati membri. 
    4.2.- La disposizione sarebbe in contrasto anche  con  l'art.  17
dello statuto reg. Siciliana, in relazione all'art. 15,  della  legge
n. 97 del 2013, «in applicazione dell'art. 117 terzo comma Cost.». 
    Secondo il ricorrente, come  gia'  ricordato,  la  legge  statale
affida al Ministero della salute il compito di stabilire con  proprio
decreto le modalita'  di  effettuazione  dei  controlli  sui  biocidi
immessi sul mercato, cio' che determinerebbe l'illegittima  invasione
di competenze statali da parte dell'art. 6. 
    Tale violazione non verrebbe meno anche allorche' si considerasse
la funzione di vigilanza  prevista  dall'art.  4  come  riferita  non
all'utilizzo  dei  biocidi  (come  lascerebbe  intendere  la  rubrica
dell'articolo:  «Vigilanza  sull'utilizzo  di   biocidi   tossici   e
sanzioni») bensi' ai «controlli nelle importazioni  e  produzioni  di
alimenti e prodotti agricoli, ed  alle  misure  volte  a  contrastare
l'introduzione di specie esotiche nel territorio regionale»  (cui  si
riferiscono gli artt. 6 e 9, ai quali l'art. 4 rinvia). Anche in tale
ipotesi, la disposizione «sconterebbe (in via evidentemente  connessa
e/o derivata) i medesimi profili di illegittimita'  individuati»  con
riferimento all'art. 6. 
    5.- E' infine impugnato l'art. 18 della legge reg.  Siciliana  n.
21 del 2021, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., in relazione all'art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104 (Misure urgenti per il sostegno  e  il  rilancio  dell'economia),
convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
    5.1.-  La   disposizione   impugnata   prevedeva,   anteriormente
all'avvenuta abrogazione da parte dell'art. 12, comma 3, della  legge
della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 2 (Disposizioni in  materia
di edilizia), che i termini di cui all'art. 100, comma 8, del d.l. n.
104 del 2020, per la presentazione della domanda  per  accedere  alla
definizione agevolata dei procedimenti concernenti il  pagamento  dei
canoni relativi alle concessioni demaniali  marittime  per  finalita'
turistico-ricreative, e per il versamento dell'importo dovuto,  «sono
fissati rispettivamente alla data del 31 agosto 2021 e del 31 ottobre
2021». 
    Rammenta il ricorrente che il citato art. 100 del d.l. n. 104 del
2020,  come  convertito,  ha  introdotto  un  meccanismo  ad  hoc  di
risoluzione delle  controversie  in  materia  di  determinazione  dei
canoni  per  le  concessioni  demaniali   marittime   per   finalita'
turistico-ricreative  e  per  la  realizzazione  e  la  gestione   di
strutture dedicate alla nautica da diporto, che si attua mediante  il
pagamento  da  parte  del  concessionario  di  una  somma  di  denaro
corrispondente al 30 per cento dell'importo richiesto (se versato  in
un'unica soluzione), o del 60 per  cento  (se  corrisposto  in  forma
rateizzata nel corso di massimo sei anni). Al pagamento integrale  di
tali  importi  consegue  la  definizione  dei  relativi  procedimenti
amministrativi o giudiziari, mentre la  presentazione  della  domanda
per ottenere la definizione delle liti  determina,  come  effetto  ex
lege, la sospensione,  oltre  che  dei  procedimenti  amministrativi,
anche dei processi pendenti. 
    Ad avviso del ricorrente, la norma regionale in esame, differendo
la data entro la quale deve  essere  presentata  la  domanda  dal  15
dicembre 2020 al  31  agosto  2021  e  parallelamente  prorogando  il
termine ultimo per il versamento dell'intero importo  o  della  prima
rata dal 30 settembre 2021  al  31  ottobre  2021,  «va  ad  incidere
automaticamente  anche  sull'ambito  temporale  di  operativita'  del
periodo di sospensione dei  procedimenti  giudiziari  previsto  dalla
legge statale, di fatto prorogandolo». Un simile effetto  processuale
determinerebbe   «una   chiara   interferenza   con    la    funzione
giurisdizionale, la cui materia  e'  incontrovertibilmente  riservata
alla esclusiva competenza dello Stato, in contrasto con  l'art.  117,
secondo comma, lett. l) della Costituzione». 
    6.- La Regione Siciliana non si e' costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 4 ottobre 2021 e depositato  il  12
ottobre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 3,
commi 1 e 2, nonche' gli artt. 4, 6 e 18 della  legge  della  Regione
Siciliana  29  luglio  2021,  n.  21  (Disposizioni  in  materia   di
agroecologia, di tutela della biodiversita' e dei  prodotti  agricoli
siciliani e di  innovazione  tecnologica  in  agricoltura.  Norme  in
materia di concessioni demaniali marittime). 
    2.- Viene in primo luogo censurato l'art. 3, commi 1 e  2,  della
legge regionale citata, per contrasto: 
    - con l'art. 117, primo comma, della Costituzione,  in  relazione
all'art. 24 del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio, e agli artt. 81 e 88 del  regolamento
(UE) n. 528/2012 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  22
maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso
dei biocidi; nonche': 
    - con l'art. 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.
455, convertito in  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2
(Approvazione dello statuto della Regione  siciliana),  in  relazione
all'art. 15 della legge  6  agosto  2013,  n.  97  (Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013), «in applicazione  dell'art.
117, comma 3 Cost.». 
    2.1.- La disposizione impugnata, al comma 1, vieta «l'utilizzo di
biocidi diversi da quelli consentiti in agricoltura biologica,  sulla
base  del  regolamento  (CE)  30  maggio  2018,  n.   2018/848/UE   e
dall'allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793», in
una serie di  ambiti  territoriali  dalla  stessa  individuati.  Essi
comprendono i parchi e le riserve naturali, i parchi archeologici,  i
geositi, i geoparchi, e i monumenti naturali, per i quali il  divieto
operera' a partire dal 10 gennaio 2023, nonche'  i  siti  della  Rete
Natura 2000, per i quali esso entrera' in vigore il 1° gennaio  2023.
Il medesimo divieto si  applica  inoltre,  senza  specificazione  del
termine di decorrenza, «lungo i bordi di tutte le strade pubbliche  e
lungo i percorsi ferroviari» e «in qualsiasi altro luogo pubblico non
destinato ad attivita' agricola». 
    Ai sensi del comma 2, la trasgressione di tali  divieti  comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. 
    2.2.-  Secondo   il   ricorrente,   le   disposizioni   impugnate
finirebbero per  vietare  in  maniera  pressoche'  totale  l'uso  dei
biocidi nel complesso del territorio pubblico siciliano. In tal modo,
esse si porrebbero in contrasto con il regolamento (UE)  n.  528/2012
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo  alla  messa  a
disposizione sul mercato e all'uso di biocidi, e in  particolare  con
il suo art. 88, che prevede una specifica procedura  della  quale  lo
Stato membro puo' avvalersi allorche', avendo  validi  motivi,  sulla
base di nuove prove, per ritenere che un biocida autorizzato ai sensi
del medesimo regolamento «costituisca un grave rischio,  immediato  o
nel lungo periodo, per la salute dell'uomo, in particolare dei gruppi
vulnerabili, o degli animali  o  per  l'ambiente»,  intenda  adottare
misure provvisorie per  limitarne  l'uso  o  la  commercializzazione,
comunicando tali misure alla Commissione, che le puo' autorizzare per
un periodo di tempo determinato oppure puo' chiederne la revoca. 
    D'altra parte, il ricorrente osserva che l'art. 15 della legge n.
97 del 2013 ha individuato nel  Ministero  della  salute  l'autorita'
competente per gli adempimenti previsti dallo stesso regolamento (UE)
n.  528/2012.  Sotto  questo  profilo,  la   disposizione   impugnata
eccederebbe,  pertanto,  la  competenza  legislativa  concorrente  in
materia di «igiene e sanita' pubblica» di cui  all'art.  17,  lettera
b), dello statuto della Regione Siciliana, ponendosi in contrasto con
il menzionato art. 15 della legge  n.  97  del  2013,  assunto  quale
principio fondamentale della materia. 
    2.3.- La censura formulata in  riferimento  all'art.  117,  primo
comma, Cost., in relazione alla disciplina del  regolamento  (UE)  n.
528/2012, e' fondata. 
    La disposizione impugnata prevede, come recita  la  rubrica,  una
serie di «[d]ivieti di uso di biocidi» nell'ambito di spazi  pubblici
regionali, e in  particolare  di  quei  biocidi  «diversi  da  quelli
consentiti in agricoltura biologica» sulla base delle norme  unionali
e nazionali di recepimento puntualmente richiamate dal comma 1. 
    In realta', come a ragione osserva  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, in agricoltura biologica non sono utilizzati, se non in minima
parte, biocidi. La nozione  di  «biocida»  e'  fornita  dall'art.  3,
paragrafo 1, lettera  a),  del  regolamento  (UE)  n.  528/2012,  che
definisce tale, alternativamente: 
    «- qualsiasi sostanza o miscela nella forma  in  cui  e'  fornita
all'utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare  uno
o piu' principi  attivi,  allo  scopo  di  distruggere,  eliminare  e
rendere innocuo, impedire l'azione  o  esercitare  altro  effetto  di
controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo  diverso
dalla mera azione fisica o meccanica», ovvero 
    «- qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze  o  miscele
che non rientrano in quanto tali nel primo trattino,  utilizzata  con
l'intento  di  distruggere,  eliminare,  rendere  innocuo,   impedire
l'azione  o  esercitare  altro  effetto  di  controllo  su  qualsiasi
organismo nocivo, con  qualsiasi  mezzo  diverso  dalla  mera  azione
fisica o meccanica». 
    L'espressione «biocida» costituisce, dunque, un  termine  tecnico
(in questo senso, ordinanza n. 270 del  1997),  che  si  riferisce  a
prodotti non destinati all'uso su piante, il cui scopo essenziale  e'
quello di debellare organismi nocivi, e  che  comprende  tra  l'altro
disinfettanti, preservanti, rodenticidi, avicidi, molluschicidi. 
    Tali prodotti non sono tipicamente utilizzati per il  trattamento
delle piante (e tanto meno in agricoltura biologica), laddove si pone
piuttosto  la   questione   del   possibile   impiego   di   prodotti
fitosanitari,  quali  erbicidi,  fungicidi,  insetticidi,  acaricidi,
utilizzati principalmente allo scopo di mantenere in buona salute  le
colture, proteggendole da malattie e infestazioni;  prodotti,  questi
ultimi, che sono disciplinati essenzialmente dal regolamento (CE)  n.
1107/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  ottobre
2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e
che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE. 
    In effetti, dai lavori preparatori della legge reg. Siciliana  n.
21 del 2021 si evince come uno degli scopi perseguiti dal legislatore
regionale fosse quello di limitare l'uso sulle piante di pesticidi  e
insetticidi inquinanti, in un'ottica di protezione della salute umana
e dell'ambiente; e che, in questa prospettiva, il divieto di  uso  di
prodotti diversi da quelli consentiti  in  agricoltura  biologica  ai
sensi del richiamato regolamento (UE) n. 2018/848 e dal  decreto  del
Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del
turismo  18  luglio  2018,  n.  6793,   recante   «Disposizioni   per
l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.  889/2008  e  loro
successive  modifiche  e  integrazioni,  relativi   alla   produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.  Abrogazione  e
sostituzione del decreto  n.  18354  del  27  novembre  2009»,  fosse
funzionale  a  imporre,   negli   spazi   pubblici   indicati   dalla
disposizione impugnata, il rispetto dei medesimi elevati standard  di
tutela  della  salute  e  dell'ambiente  gia'   vigenti   nell'ambito
dell'agricoltura biologica ai sensi della normativa europea. 
    Tuttavia, l'uso di un termine tecnico come «biocidi» fa si'  che,
indipendentemente dalla reale  volonta'  del  legislatore  siciliano,
l'effetto pratico della disciplina impugnata sia quello  di  limitare
drasticamente l'uso di queste sostanze -  e  non  gia'  dei  prodotti
fitosanitari - in vasti spazi del territorio regionale, al  di  fuori
delle condizioni stabilite dalla pertinente normativa unionale, e  in
particolare dal regolamento (UE) n. 528/2012, che stabilisce all'art.
88 un'articolata procedura da  seguire  allorche'  uno  Stato  membro
intenda adottare «misure provvisorie in presenza di validi motivi per
ritenere  che  un  biocida,  seppure  autorizzato  conformemente   al
regolamento, costituisca un grave rischio per la salute dell'uomo,  o
degli animali o per l'ambiente». Tale procedura comporta  un  obbligo
di segnalazione alla Commissione delle misure  provvisorie  da  parte
dell'autorita'  competente  dello  Stato  membro;  autorita'  che  la
disciplina nazionale di recepimento, costituita  dall'art.  15  della
legge n. 97 del 2013, identifica nel Ministero della salute. 
    L'apposizione di limiti all'uso di biocidi al di fuori del quadro
normativo stabilito dalla disciplina di cui al  regolamento  (UE)  n.
528/2012 comporta dunque una violazione dell'art. 117,  primo  comma,
Cost., con conseguente  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
comma 1, della legge regionale in questione. 
    Tale  illegittimita'  costituzionale  deve  altresi'   estendersi
all'art. 3, comma 2,  parimenti  impugnato,  che  fissa  le  sanzioni
applicabili in caso di violazione del divieto di cui al comma 1. 
    Restano assorbite le restanti censure. 
    3.- E' poi impugnato l'art. 6 della legge reg.  Siciliana  n.  21
del 2021, per violazione: 
    - dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in  relazione  a)  agli
articoli da 28  a  36  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea (TFUE); b) al regolamento (UE)  n.  2017/625  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,  relativo  ai  «controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati  per  garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle
piante nonche' sui  prodotti  fitosanitari»;  c)  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2020/585 della Commissione, del  27  aprile  2020,
relativo  a  un  programma  coordinato   di   controllo   pluriennale
dell'Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire  il
rispetto dei livelli  massimi  di  residui  di  antiparassitari  e  a
valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di  antiparassitari
nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e  animale;  d)  al
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/601 della Commissione, del  13
aprile  2021,  relativo  a  un  programma  coordinato  di   controllo
pluriennale dell'Unione per il 2022, il 2023 e il 2024,  destinato  a
garantire  il  rispetto   dei   livelli   massimi   di   residui   di
antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui
di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine  vegetale
e animale; 
    -  dell'art.  17  dello  statuto  reg.  Siciliana,  in  relazione
all'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio  2021,  n.  2,  recante
«Adeguamento  della  normativa  nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento  (UE)  n.  2017/625  in  materia  di  controlli  sanitari
ufficiali sugli animali e  sulle  merci  che  entrano  nell'Unione  e
istituzione dei posti di controllo frontalieri  del  Ministero  della
salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12,  comma
3, lettere h)  e  i)  della  legge  4  ottobre  2019,  n.  117»,  «in
applicazione dell'art. 117, comma 3 Cost.». 
    3.1.- La disposizione impugnata stabilisce  al  comma  1  che  «i
prodotti agricoli di importazione da Paesi  extraeuropei  di  I,  II,
III, IV e V gamma, inclusi gli alimenti destinati al consumo umano  o
animale, possono essere  commercializzati,  lavorati,  trasformati  o
venduti nel territorio regionale se dotati di certificato di  analisi
agrarie e multiresiduali», il quale attesti «la presenza di  prodotti
chimici di sintesi e micotossine nei limiti stabiliti dal regolamento
di esecuzione (UE) n. 2020/585 della Commissione del 27 aprile 2020 e
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/601 della Commissione  del
l3 aprile 2021». 
    Ai sensi del successivo comma 2, tale certificato «e'  rilasciato
da un laboratorio ufficiale designato ai sensi dell'articolo  37  del
regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 15 marzo 2017». 
    3.2.- Secondo il ricorrente,  la  previsione  di  un  certificato
obbligatorio non previsto dal regolamento (UE)  n.  625/2017  ne'  da
alcuna altra norma di diritto dell'Unione violerebbe il principio  di
libera circolazione delle  merci,  nonche'  la  specifica  disciplina
dettata dalle fonti unionali richiamate. 
    D'altra parte, la disposizione regionale impugnata eccederebbe  i
limiti della competenza statutaria in materia di  igiene  e  sanita',
sovrapponendosi indebitamente alle previsioni dell'art. 1 del  d.lgs.
n. 24 del 2021, che affida al  Ministero  della  salute  i  controlli
previsti dalla normativa unionale in materia. 
    3.3.- Va anzitutto rilevato che, sebbene  il  ricorrente  impugni
l'intero art. 6 della legge regionale n. 21 del 2021, le sue  censure
si   dirigono   in   realta'   unicamente   alla   disciplina   della
certificazione di cui  ai  commi  1  e  2,  e  conseguentemente  alla
disciplina  relativa  alle   sanzioni   in   caso   di   assenza   di
certificazione (commi 3 e 4)  nonche'  alle  attivita'  di  controllo
relative (commi 5 e 6). 
    Nulla deduce invece il ricorrente con riguardo  alla  disciplina,
affatto eterogenea, contenuta nel comma 7,  che  concerne  misure  di
protezione  contro  gli  organismi  nocivi  delle  piante  ai   sensi
dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2016. 
    Le questioni vanno pertanto circoscritte ai soli commi da 1  a  6
dell'art.  6,  nonostante  che  tale  articolo  appaia  integralmente
impugnato nel ricorso. 
    3.4.-  Cosi'  precisati   il   thema   decidendum   e   l'oggetto
dell'impugnazione, le questioni sono fondate in riferimento  all'art.
117,  primo  comma,  Cost.,  in  relazione  all'art.  34  TFUE  e  al
regolamento (UE) n. 2017/625. 
    La   costante   giurisprudenza   di    questa    Corte    ritiene
costituzionalmente illegittime, per  violazione  dell'art.  34  TFUE,
leggi che impongano limiti alla libera circolazione delle merci al di
fuori di quanto consentito dal diritto dell'Unione europea  (sentenze
n. 23 del 2021, n. 66 del 2013 e n. 191 del 2012). L'importazione  di
merci destinate al consumo umano o animale da Paesi terzi,  destinate
poi  a  circolare  liberamente  all'interno  del  mercato  unico,  e'
disciplinata in modo uniforme dal regolamento (UE) n. 2017/625, e  in
particolare dal suo Capo V, ove si prevedono controlli documentali  e
fisici a campione sulle merci importate, ma  non  una  certificazione
obbligatoria su ogni singolo  prodotto  come  quella  prevista  dalla
disposizione impugnata. 
    Tale certificazione - che peraltro si sovrappone indebitamente ai
controlli che l'art. 1 del d.lgs.  n.  24  del  2021,  attuativo  del
menzionato regolamento (UE) n. 2017/625 a livello nazionale, affida a
posti di controllo  frontaliero  del  Ministero  della  salute  -  si
configura quale condizione ulteriore rispetto a quanto  previsto  dal
diritto  dell'Unione   per   la   commercializzazione,   lavorazione,
trasformazione  o  vendita  delle  merci  importate,  e  si  risolve,
pertanto, in una «misura di effetto equivalente»  a  una  restrizione
quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 34 TFUE. 
    Restano assorbite le ulteriori censure. 
    4.- E' impugnato altresi' l'art. 4 della legge reg. Siciliana  n.
21 del 2021, per violazione: 
    - dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione  agli  articoli
da 28 a 36 TFUE, nonche' agli artt. 65 e 81 del regolamento  (UE)  n.
528/2012; 
    -  dell'art.  17  dello  statuto  reg.  Siciliana,  in  relazione
all'art. 15 della legge n. 97 del 2013,  «in  applicazione  dell'art.
117, comma 3 Cost.». 
    4.1.- La disposizione in esame attribuisce, al comma 1, «al NORAS
del  Corpo  Forestale  della  Regione   siciliana   e   al   servizio
fitosanitario  del  dipartimento  regionale  dell'agricoltura,  dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea» le funzioni di  controllo
«per le materie di competenza fitosanitaria ed agroforestale previste
dagli articoli 6 e 9», istituendo, al comma 2, un  apposito  capitolo
nel bilancio della Regione ove far  confluire  i  proventi  derivanti
dalle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge. 
    4.2.-  Secondo   il   ricorrente,   la   disposizione   impugnata
disciplinerebbe l'attivita' di  vigilanza  regionale  in  materia  di
biocidi (cui si riferisce l'art. 3, commi 1 e  2)  e  in  materia  di
controlli sulle importazioni di prodotti agricoli (cui fa riferimento
l'art. 6). Sicche' l'art. 4 sarebbe costituzionalmente illegittimo in
relazione  agli  stessi  profili  gia'  evidenziati   in   relazione,
rispettivamente, all'art. 3, commi 1 e 2, e all'art. 6, commi da 1  a
6. 
    4.3.- Le censure non sono fondate. 
    Pur se la  rubrica  dell'art.  4  si  riferisce  alla  «Vigilanza
sull'utilizzo  di  biocidi  tossici  e  sanzioni»,  dal  testo  della
disposizione non si evince alcuna competenza degli  organi  regionali
ivi individuati  a  esercitare  vigilanza  e  controllo  in  materia,
appunto, di biocidi, dal momento  che  l'art.  4  richiama  non  gia'
l'art. 3, bensi' gli artt. 6 e 9 della  legge  oggetto  del  presente
giudizio. Pertanto, i gia' rilevati vizi  che  affliggono  l'art.  3,
commi 1 e 2, non possono estendersi alla disposizione ora all'esame. 
    Per quanto poi l'art. 4, comma 1, richiami  integralmente  l'art.
6, le funzioni di controllo affidate «al NORAS  del  Corpo  Forestale
della Regione siciliana e al servizio fitosanitario del  dipartimento
regionale dell'agricoltura,  dello  sviluppo  rurale  e  della  pesca
mediterranea» appaiono ragionevolmente da intendersi come limitate  a
quelle relative alle  «misure  di  protezione  contro  gli  organismi
nocivi delle piante» disciplinate dal comma 7 dell'art.  6,  rispetto
al quale - come si e' poc'anzi osservato (supra,  punto  3.3.)  -  la
difesa statale non ha articolato alcuna censura, e che  pertanto  non
e' interessato dalla presente pronuncia. 
    Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorso statale,  non  puo'
invece ritenersi che le funzioni di vigilanza disciplinate  dall'art.
4 debbano riferirsi all'attivita' di certificazione di cui ai commi 1
e 2 dell'art. 6, gia' ritenuti costituzionalmente illegittimi (supra,
punto  3.4.).  Tali  funzioni  di  controllo,  infatti,   sono   gia'
disciplinate dall'art. 6, comma 5, ai sensi  del  quale  «le  aziende
sanitarie provinciali territorialmente competenti dispongono piani di
controllo per assicurare il rispetto delle  prescrizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2». 
    Quanto, infine, alle funzioni di controllo sulle materie  di  cui
all'art. 9, parimenti richiamato dall'art. 4, esse si sottraggono con
altrettanta evidenza  a  ogni  censura,  dal  momento  che  l'art.  9
(concernente l'attivita'  di  prevenzione  e  gestione  delle  specie
esotiche  invasive)  non  e'  stato  impugnato  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri. 
    Cosi' individuata la  portata  normativa  della  disposizione  in
esame, essa non risulta in contrasto con alcuno dei parametri evocati
dal ricorrente. 
    5.- E' impugnato infine l'art. 18 della legge reg.  Siciliana  n.
21 del 2021, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., in relazione all'art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104 (Misure urgenti per il sostegno  e  il  rilancio  dell'economia),
convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
    5.1.- La disposizione prevede, nel suo  secondo  periodo,  che  i
termini di cui all'art. 100, comma 8, del d.l. n. 104 del  2020,  per
la  presentazione  della  domanda  per  accedere   alla   definizione
agevolata  dei  procedimenti  concernenti  il  pagamento  dei  canoni
relativi  alle  concessioni   demaniali   marittime   per   finalita'
turistico-ricreative, e per il versamento dell'importo dovuto,  «sono
fissati rispettivamente alla data del 31 agosto 2021 e del 31 ottobre
2021». 
    5.2.- Secondo il ricorrente, tale  previsione  si  sovrapporrebbe
indebitamente alla disciplina statale fissata dallo stesso art.  100,
comma 8, del d.l. n. 104 del 2020,  come  convertito,  prorogando  il
termine ultimo entro il quale deve essere presentata la  domanda  dal
15 dicembre 2020 al 31  agosto  2021,  e  quello  per  il  versamento
dell'intero importo o della prima rata dal 30 settembre  2021  al  31
ottobre  2021,  andando  cosi'  a  incidere   automaticamente   anche
sull'ambito temporale di operativita' del periodo di sospensione  dei
procedimenti giudiziari previsto dalla legge statale. 
    Un simile effetto processuale determinerebbe una interferenza con
la funzione giurisdizionale, la cui disciplina sarebbe riservata alla
legislazione statale in forza dell'art. 117, secondo  comma,  lettera
l), Cost. 
    5.3.-  Preliminarmente  all'esame  del  merito  della  questione,
occorre rilevare che la disposizione impugnata e' stata nel frattempo
abrogata ad opera dell'art. 12, comma 3, della  legge  della  Regione
Siciliana 18 marzo 2022, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia). 
    Tuttavia, non essendovi  prova  della  sua  mancata  applicazione
medio tempore - ed essendo anzi l'abrogazione intervenuta allorche' i
termini ivi  previsti  erano  ormai  scaduti  -  deve  ritenersi  che
permanga, come osservato dalla stessa Avvocatura generale dello Stato
in udienza, l'interesse del ricorrente a una pronuncia sul merito. 
    5.4.- La questione e' fondata. 
    Posticipando i termini per  la  presentazione  della  domanda  di
definizione agevolata (la quale determina la sospensione ex lege  dei
procedimenti giudiziari e amministrativi concernenti il pagamento del
canone) e per il versamento  della  somma  dovuta  (che  comporta  la
definizione dei medesimi  procedimenti),  la  disposizione  impugnata
interferisce  con   l'esercizio   della   funzione   giurisdizionale,
estendendo potenzialmente l'insieme dei procedimenti  giurisdizionali
che restano sospesi o vengono definiti  a  seguito,  rispettivamente,
della presentazione della domanda o del pagamento dell'importo.  Cio'
si traduce in una invasione della competenza  esclusiva  dello  Stato
riconosciuta dall'art. 117, secondo comma, lettera l), in materia  di
giurisdizione e norme processuali (sentenza n. 110 del 2018). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi  1
e 2, della legge della  Regione  Siciliana  29  luglio  2021,  n.  21
(Disposizioni  in  materia   di   agroecologia,   di   tutela   della
biodiversita' e dei prodotti  agricoli  siciliani  e  di  innovazione
tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali
marittime); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6, della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  18  della
legge reg. Siciliana n. 21 del 2021; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021,
promosse,  in  riferimento   all'art.   117,   primo   comma,   della
Costituzione - in relazione agli articoli da 28 a 36 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e agli artt.  65  e  81  del
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato  e
all'uso  dei  biocidi  -  nonche'  all'art.  17  del  regio   decreto
legislativo  15  maggio   1946,   n.   455,   convertito   in   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2  (Approvazione  dello  statuto
della Regione siciliana) - in relazione all'art.  15  della  legge  6
agosto 2013, n. 97 (Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  Legge
europea 2013) -, dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA