N. 197 SENTENZA 23 giugno - 26 luglio 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Tributi - Soggetti  colpiti  dagli  eventi  sismici  del  1990  nelle
  Province di Catania, Ragusa e Siracusa che hanno versato le imposte
  per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10  per  cento  di
  quanto  dovuto  -  Diritto  al  rimborso  di  quanto  indebitamente
  corrisposto - Stanziamento, a tal fine, di centosessanta milioni di
  euro - Limitazione al cinquanta per cento del dovuto se l'ammontare
  delle istanze eccede l'impegno finanziario autorizzato -  Omissione
  del  rimborso  in  caso  di  esaurimento  dei  fondi  -  Denunciata
  disparita' di trattamento e violazione della riserva  di  legge  in
  materia tributaria - Inammissibilita' delle questioni. 
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, come  modificato
  dall'art. 16-octies  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
  convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2017, n. 123  e
  dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,
  convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 23. 
(GU n.30 del 27-7-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giuliano AMATO; 
Giudici :Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di  stabilita'  2015)»,  come  modificato  dall'art.  16-octies   del
decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91  (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita  economica  nel   Mezzogiorno),   inserito,   in   sede   di
conversione, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e dall'art. 29, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162  (Disposizioni  urgenti
in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche  amministrazioni,  nonche'  di  innovazione   tecnologica),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
promossi dalla Commissione tributaria  provinciale  di  Siracusa,  in
composizione monocratica, con  tre  ordinanze  del  9  ottobre  2020,
iscritte, rispettivamente, ai numeri 103,  104  e  105  del  registro
ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 23  giugno  2022  il  Giudice
relatore Maria Rosaria San Giorgio; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con tre ordinanze di identico  tenore  del  9  ottobre  2020,
iscritte, rispettivamente, ai numeri 103,  104  e  105  del  registro
ordinanze 2021, la Commissione tributaria provinciale di Siracusa, in
composizione monocratica, in funzione di  giudice  dell'ottemperanza,
ha sollevato questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma  665,  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)»,  come  modificato  dall'art.
16-octies del decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91  (Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), inserito, in sede
di conversione, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  e  dall'art.  29,
comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.  162  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di   proroga   di   termini   legislativi,   di
organizzazione   delle   pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di
innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella  legge
28 febbraio 2020, n. 8, nella parte in cui «limita il rimborso  delle
imposte ivi previste alla  meta'  del  dovuto  e  al  contempo  rende
incerto - sino all'esclusione - il soddisfacimento dell'altra meta'»,
denunziandone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, e  23  della
Costituzione. 
    1.1.- Il giudice a quo riferisce che i  giudizi  principali  sono
stati promossi da  tre  diversi  contribuenti  al  fine  di  ottenere
l'ottemperanza dell'Agenzia delle  entrate  ad  altrettante  sentenze
definitive, con le quali la stessa Commissione tributaria di Siracusa
aveva riconosciuto loro il diritto al rimborso del novanta per  cento
delle  somme  versate  a  titolo  di  imposte  relative  al  triennio
1990-1992. A fondamento della domanda giudiziale,  le  parti  attrici
hanno dedotto che l'amministrazione finanziaria,  pur  costituita  in
mora, era rimasta inerte o aveva corrisposto soltanto per  meta'  gli
importi dovuti. 
    Espone  il  Giudice  rimettente  che  l'Agenzia  delle   entrate,
costituendosi  nei  giudizi  a  quibus,  ha  dedotto  di  aver   dato
attuazione  alle  pronunce  della  CTP  versando  ai  ricorrenti   il
cinquanta per  cento  delle  somme  loro  riconosciute,  in  ossequio
all'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014. 
    L'amministrazione finanziaria - soggiunge il giudice a quo  -  ha
anche sottolineato che le somme versate  possono  essere  considerate
come acconti, posto che,  come  chiarito  dal  provvedimento  del  26
settembre 2017, adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate  in
attuazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014,  come
modificato  dall'art.  16-octies  del  d.l.  n.  91  del  2017,  come
convertito,  ove  i  fondi  autorizzati  superino  l'ammontare  delle
istanze restitutorie,  le  somme  residue  possono  essere  assegnate
proporzionalmente al valore degli importi liquidati. 
    Dalle ordinanze  di  rimessione  si  apprende,  ancora,  che  nei
giudizi  principali  l'Agenzia  delle  entrate  ha  sottolineato  che
l'indicato dimezzamento, pur non incidendo  sul  titolo  del  credito
restitutorio, deve trovare applicazione in sede di ottemperanza, e ha
concluso  chiedendo  dichiararsi  la  cessazione  della  materia  del
contendere per  avere  l'Ufficio  interamente  eseguito  i  giudicati
attraverso  la  convalida  dei  rimborsi,  ovvero  mediante   l'unico
adempimento rientrante nella propria sfera di competenza. 
    1.2.-  Con  identico  percorso  argomentativo,  le  ordinanze  di
rimessione rappresentano che, in conseguenza del sisma che  nel  1990
ha interessato  le  Province  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa,  gli
obblighi tributari sono stati sospesi fino a quando l'art.  9,  comma
17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003)», ha disposto che i  soggetti  colpiti  dall'evento
calamitoso avrebbero potuto definire la  propria  posizione  relativa
agli anni 1990, 1991 e 1992 pagando, entro il 16 marzo 2003, l'intero
ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale,  al  netto
dei versamenti gia' eseguiti a titolo di  capitale  e  di  interessi,
diminuito al dieci per cento. 
    Ricorda, ancora, il rimettente che molti contribuenti che avevano
assolto le imposte relative al triennio in questione,  lamentando  la
disparita' di trattamento, hanno avanzato istanza di  rimborso  nella
misura del novanta per cento, e che la Corte di  cassazione,  sezione
quinta civile,  con  la  sentenza  1°  ottobre  2007,  n.  20641,  ha
riconosciuto  la  fondatezza  di   tali   pretese   sulla   base   di
un'interpretazione consolidatasi nel tempo in diritto vivente. 
    Sennonche', con l'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del  2014
il legislatore ha limitato  il  diritto  al  rimborso,  fissando  uno
stanziamento  di  euro  30.000,00  (recte:  euro  30.000.000,00)  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. 
    La disposizione anzidetta e' stata nuovamente modificata dal d.l.
n. 91 del 2017, come convertito, il  quale,  all'art.  16-octies,  ha
apportato una  duplice  innovazione  alla  disciplina  in  questione,
introducendo, al contempo, una  riduzione  del  rimborso  alla  meta'
della somma dovuta e il diniego del residuo in  caso  di  esaurimento
dello stanziamento gia' fissato dalla legge n. 190 del 2014. 
    Rileva, ancora, il giudice a quo che, mediante l'art. 29 del d.l.
n. 162 del 2019,  come  convertito,  il  legislatore  e'  intervenuto
nuovamente sulla materia, confermando, per un verso,  la  limitazione
del rimborso al cinquanta per cento, e innalzando,  per  l'altro,  lo
stanziamento a cio' destinato dall'importo di  euro  90.000.000,00  a
quello  di  euro  160.000.000,00,  senza,  tuttavia,   disporne   una
ripartizione annuale, ma ascrivendolo agli ordinari capitoli di spesa
utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e  dei  relativi
interessi. 
    Il rimettente rammenta altresi'  che,  secondo  l'interpretazione
consolidata della giurisprudenza di legittimita', il citato  art.  1,
comma 665, della legge n. 190 del 2014 non riguarda il  titolo  della
ripetizione, ma esclusivamente la sua esecuzione, con la  conseguenza
che, qualunque sia il titolo del rimborso, la disciplina in questione
si applica nella fase realizzativa del credito, a  prescindere  dalla
natura, giudiziale o meno, del titolo della pretesa restitutoria. 
    1.3.-  Lamenta  il  giudice  a  quo  che,  alla   stregua   della
formulazione della normativa in esame, e' dubbio se il  contribuente,
che abbia ottenuto  la  meta'  dell'importo  dovutogli  a  titolo  di
rimborso, possa agire immediatamente in ottemperanza  per  conseguire
l'altra meta', oppure se possa pretendere la parte restante  soltanto
ove si avveri la «condizione sospensiva [...] del  superamento  della
soglia che [...] rileva oggi nella misura di € 160.000.000,00». 
    Deduce,  ancora,  la  CTP  che,  non  essendo  prevista  un'actio
interrogatoria,    l'inerzia     dell'amministrazione     finanziaria
nell'indicare il numero e l'ammontare delle istanze  di  restituzione
espone il diritto al rimborso «all'incertezza per il  soddisfacimento
della quota [...] per  un  tempo  imprevedibile»  e  tale  situazione
«conculca all'evidenza il diritto in esame riguardo l'art. 23 Cost.». 
    L'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato
dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, come convertito, sarebbe
dunque costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non  prevede
un termine entro il quale l'Agenzia delle entrate debba provvedere al
resoconto sulle istanze di rimborso in vista della liquidazione della
meta'  o  della  ulteriore  riduzione  del  dovuto,  «sino  -  lo  ha
evidenziato la Corte di Cassazione - alla sua vanificazione». 
    A tale lacuna - opina il rimettente - la Corte costituzionale non
potrebbe, peraltro, porre rimedio mediante una pronuncia additiva. 
    Alla  segnalata  carenza  non   potrebbe   ovviare   nemmeno   il
commissario ad acta designato nel giudizio di ottemperanza. 
    Ad avviso del giudice a  quo,  quanto  premesso  attesterebbe  la
rilevanza delle questioni sollevate. 
    1.4.- Con riferimento alla non  manifesta  infondatezza,  la  CTP
prospetta una disparita' di trattamento tra i contribuenti che  hanno
fruito  delle  sospensioni  accordate  in  conseguenza  degli  eventi
sismici del 1990, i quali hanno conservato  la  disponibilita'  delle
somme, per poi adempiere nella limitata misura del dieci per cento, e
coloro che, invece, hanno assolto le imposte dovute per  il  triennio
1990-1992, ai quali la legge ha riconosciuto soltanto  la  meta'  del
rimborso, rendendo incerto il recupero della restante parte. 
    I medesimi contribuenti, conclude il  rimettente,  hanno  subito,
per la meta' del credito loro riconosciuta, «il pregiudizio collegato
agli interessi», avendo potuto avanzare istanza di  ripetizione  solo
dopo la citata sentenza della Corte di cassazione n. 20641 del  2007,
la quale, peraltro, avrebbe superato  la  disparita'  di  trattamento
determinata dalla norma in questione «espropriando di fatto i  poteri
del  Giudice  delle  leggi,  e  cioe'  violando  il   riparto   della
giurisdizione». 
    A  cio'  si  aggiungerebbe  il  vulnus,  per  le   ragioni   gia'
evidenziate, all'art. 23 Cost. 
    2.- Nei giudizi innanzi alla Corte e' intervenuto  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,   concludendo   per   la   dichiarazione   di
inammissibilita' e comunque di non fondatezza delle questioni. 
    2.1.- Ad avviso  della  difesa  statale,  il  giudice  rimettente
avrebbe omesso di verificare se la norma censurata sia effettivamente
applicabile nel processo principale, avuto riguardo alla data in  cui
sono divenute definitive le sentenze poste  a  base  dei  giudizi  di
ottemperanza; all'individuazione  dello  stanziamento  effettivamente
applicabile  nel  caso  di   specie;   all'assolvimento,   da   parte
dell'amministrazione finanziaria, dell'onere di provare  l'incapienza
delle risorse stanziate. 
    2.1.1.- L'interveniente osserva altresi' come il  rimettente  non
abbia fatto menzione di  un'eventuale  richiesta  dei  ricorrenti  in
ottemperanza di disapplicazione del provvedimento  del  26  settembre
2017, con il quale il direttore dell'Agenzia delle  entrate  ha  dato
attuazione all'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, ne' si
sia interrogato sulla legittimita' di tale atto. 
    2.1.2.- Sotto altro profilo, la CTP non  chiarirebbe  la  ragione
per la quale la prescrizione di un termine per il resoconto, da parte
dell'amministrazione finanziaria, sulle istanze di  rimborso  sarebbe
necessaria ad assicurare il rispetto della riserva di legge  espressa
dall'art. 23 Cost. 
    2.2.-  Con   riferimento   alla   non   manifesta   infondatezza,
l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che il  predetto  parametro
costituzionale sia stato evocato in modo  inconferente,  dal  momento
che  la  riserva  di  legge  ivi  contenuta  sarebbe,  nella  specie,
soddisfatta,  rinvenendo  la  falcidia  in   questione   il   proprio
fondamento in una fonte di rango primario. 
    Aggiunge l'interveniente che l'individuazione delle  modalita'  e
delle procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei  limiti  di
spesa stabiliti dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del  2014,
come modificato, e' stata affidata a un provvedimento amministrativo,
perche' riguarda un profilo che attiene alla diversa questione  della
concreta  applicabilita'  della  norma  primaria   che   dispone   la
riduzione. 
    2.2.1.-  Ancora,  la  difesa  statale  argomenta  che  la   norma
censurata non avrebbe dimidiato i rimborsi, ma, al fine di rispettare
il limite delle somme stanziate, ne avrebbe autorizzato la  riduzione
nell'ipotesi in cui le istanze restitutorie avessero superato i fondi
stanziati, precisando  che,  esaurite  le  risorse,  non  si  sarebbe
proceduto ad alcun ulteriore pagamento. 
    2.2.2.- Sottolinea, altresi', l'interveniente che il  superamento
della  spesa  autorizzata  e'  stato   tempestivamente   rilevato   e
rappresentato nel  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate del 26 settembre 2017, il quale, al punto 2.1., dispone  che,
tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dall'art. 1, comma  665,
della legge n. 190 del 2014,  nonche'  dell'importo  riferibile  alle
istanze  di  rimborso   presentate,   l'amministrazione   finanziaria
effettua i rimborsi delle somme  oggetto  delle  istanze  validamente
liquidate, applicando la riduzione del cinquanta per cento. 
    In definitiva, tale provvedimento disciplinerebbe le modalita' di
erogazione delle restituzioni, nel rispetto della riserva di legge di
cui all'art. 23 Cost., all'esito della  verifica  dell'ammontare  dei
rimborsi richiesti. 
    2.3.- Quanto alla mancata previsione di un obbligo  di  resoconto
sulle istanze di rimborso, l'Avvocatura generale  dello  Stato  opina
che, nel caso in cui, con tale doglianza, il giudice rimettente abbia
inteso riferirsi alla ricognizione iniziale, l'omessa  deduzione,  da
parte dell'amministrazione finanziaria, dell'incapienza dei fondi  ai
fini del rimborso  integrale  si  riverbera  sul  piano  della  prova
processuale,  senza  che  sia  ravvisabile   una   lacuna   normativa
contrastante con il principio  della  riserva  di  legge  in  materia
tributaria. 
    Ove, invece,  il  giudice  a  quo  abbia  inteso  riferirsi  alla
ricognizione successiva che avrebbe dovuto indicare  se  l'erogazione
del cinquanta per cento agli aventi diritto fosse stata ultimata e se
fossero residuate somme da  redistribuire,  potrebbe  replicarsi  che
tale attivita' rientra negli ordinari poteri degli  organi  esecutivi
designati nel giudizio di ottemperanza. 
    2.4.- Ad avviso della difesa statale, anche  la  censura  con  la
quale e' prospettata la lesione del principio di eguaglianza  sarebbe
destituita di fondamento. 
    L'art.  1,  comma  665,  della  legge  n.  190   del   2014   non
comporterebbe  alcuna  disparita'  di  trattamento,  in   quanto   le
posizioni dei contribuenti che hanno fruito dell'agevolazione fiscale
versando il dieci per cento delle imposte dovute  e  di  coloro  che,
invece, avendole assolte  per  intero,  chiedono  all'amministrazione
finanziaria  il  rimborso  del  novanta  per  cento,  non   sarebbero
sovrapponibili. 
    Infatti, nel secondo caso si pone l'esigenza, munita anch'essa di
specifico rilievo costituzionale, di  assicurare  l'equilibrio  delle
entrate  rispetto  alle  uscite,  che  giustifica  la  diversita'  di
trattamento e quindi la restituzione non del  novanta  per  cento  di
quanto corrisposto al fisco, ma eventualmente  solo  della  meta'  di
tale ammontare. 
    La  norma  censurata,  all'esito  di  un  bilanciamento  tra  gli
interessi   in   gioco,   accorderebbe    preferenza    all'interesse
all'equilibrio di bilancio, nella prospettiva che  la  materia  della
imposizione tributaria rientri nel  cosiddetto  «nucleo  duro»  delle
prerogative della potesta' pubblica. 
    2.5.- La difesa statale ha poi sottolineato che,  come  affermato
dalla giurisprudenza costituzionale, non contrasta, di per  se',  con
il principio di eguaglianza un  trattamento  differenziato  applicato
alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi, poiche' il fluire del
tempo puo' costituire un valido elemento  di  diversificazione  delle
situazioni giuridiche. 
    Spetta,  infatti,  alla  discrezionalita'  del  legislatore,  nel
rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera  temporale
di applicazione delle norme. 
    Sottolinea  l'interveniente   come   la   stessa   giurisprudenza
costituzionale, con riferimento alla introduzione di un tetto massimo
di erogazione dei crediti d'imposta, abbia evidenziato che il  valore
del legittimo affidamento, il quale  trova  copertura  costituzionale
nell'art. 3 Cost., non esclude che il  legislatore  possa  introdurre
normative che modifichino in senso sfavorevole  agli  interessati  la
disciplina di rapporti giuridici, sia pure aventi ad oggetto  diritti
soggettivi perfetti, ma esige che cio' avvenga  alla  condizione  che
tali disposizioni  non  trasmodino  in  un  regolamento  irrazionale,
frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi
precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. In
tale prospettiva - prosegue la  difesa  statale  -  il  principio  di
equilibrio  di  bilancio  sancito  dall'art.  81  Cost.   costituisce
indubbiamente una causa normativa adeguata (viene citata la  sentenza
n. 149 del 2017). 
    2.6.- In ultimo, l'Avvocatura generale dello Stato  rimarca  come
l'introduzione   di   disposizioni   agevolative   come   quella   in
considerazione    sia    espressione    di    una    discrezionalita'
particolarmente ampia, avuto  riguardo  al  carattere  eccezionale  e
derogatorio di tali norme, sicche', soltanto un uso distorto di  tale
potere, tale da rivelare un contrasto  manifesto  con  il  canone  di
ragionevolezza, potrebbe essere oggetto di sindacato di  legittimita'
costituzionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  La  Commissione  tributaria  provinciale  di   Siracusa   in
composizione monocratica,  con  tre  ordinanze  di  identico  tenore,
dubita della legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  665,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita'  2015)»,   come   modificato   dall'art.   16-octies   del
decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91  (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita  economica  nel   Mezzogiorno),   inserito,   in   sede   di
conversione, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e dall'art. 29, comma
1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162  (Disposizioni  urgenti
in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche  amministrazioni,  nonche'  di  innovazione   tecnologica),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
    1.1.- La disposizione censurata stabilisce che i soggetti colpiti
dal sisma che il 13 e 16 dicembre 1990 ha interessato le Province  di
Catania,  Ragusa  e  Siracusa,  individuati  ai  sensi  dell'art.   3
dell'ordinanza del Ministro per  il  coordinamento  della  protezione
civile 21 dicembre 1990 (Sospensione di taluni termini a  favore  dei
cittadini colpiti dal  sisma  del  13  dicembre  1990  nella  Sicilia
orientale), i quali hanno versato imposte per il  triennio  1990-1992
per un importo superiore al dieci per  cento  previsto  dall'art.  9,
comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2003)», compresi i titolari di redditi  di  lavoro
dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e  assimilati  a
quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,  hanno
diritto al rimborso di quanto indebitamente corrisposto. 
    La norma dispone, altresi', che ai rimborsi si provvede  mediante
le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati  per
il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi  interessi,  nei
limiti di centosessanta milioni di euro, e che,  qualora  l'ammontare
delle   istanze   ecceda   l'impegno   finanziario   complessivamente
autorizzato, la restituzione  e'  eseguita  applicando  la  riduzione
percentuale del cinquanta per cento sulle  somme  dovute,  mentre,  a
seguito dell'esaurimento dei fondi, non si procede  all'effettuazione
di ulteriori rimborsi. 
    1.2.- Ad avviso del rimettente,  tale  previsione  contrasterebbe
con  l'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto  determinerebbe  una
disparita' di trattamento tra i contribuenti  che,  usufruendo  delle
sospensioni dei termini per il versamento  dei  tributi  relativi  al
triennio 1990-1992, accordate dopo i  citati  eventi  sismici,  hanno
conservato la disponibilita' delle somme a cio'  destinate,  per  poi
versare, beneficiando dell'agevolazione concessa dall'art.  9,  comma
17, della legge n. 289 del 2002, soltanto  il  dieci  per  cento  del
dovuto, e i contribuenti che, avendo assolto per  intero  le  imposte
relative al periodo anzidetto, ne  hanno  richiesto  la  restituzione
nella misura del novanta per cento prevista dalla legge, posto che la
disposizione in scrutinio ha limitato il rimborso alla meta'  e  reso
incerto il recupero della restante parte. 
    1.2.1.- La norma denunciata recherebbe, inoltre, vulnus  all'art.
23 Cost., in  quanto  renderebbe  incerta,  fino  ad  escluderla,  la
soddisfazione dell'altra meta' del credito, prevedendo che,  in  caso
di eccedenza delle somme richieste  a  titolo  di  rimborso  rispetto
all'impegno  di  spesa  autorizzato,  la  restituzione  sia  eseguita
applicando  la  riduzione  percentuale  del   cinquanta   per   cento
sull'importo dovuto e che, a seguito dell'esaurimento  delle  risorse
stanziate, non si proceda all'effettuazione di ulteriori rimborsi,  e
non prescrivendo un termine entro il quale  l'Agenzia  delle  entrate
debba provvedere al resoconto sulle istanze di ripetizione, in  vista
della liquidazione della meta' oppure della ulteriore  riduzione  del
dovuto. 
    2.- Attesa la identita'  delle  questioni  sollevate,  le  stesse
vanno decise congiuntamente, previa riunione dei relativi giudizi. 
    3.-   Vanno   preliminarmente   esaminate   le    eccezioni    di
inammissibilita' sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. 
    3.1.-  La  difesa  statale  eccepisce  l'omessa  o  insufficiente
motivazione sulla rilevanza, per avere il  rimettente  trascurato  di
verificare se la norma censurata sia effettivamente applicabile  alle
controversie a quibus, avuto riguardo al momento in cui  le  sentenze
poste a base dei giudizi di ottemperanza  sono  divenute  definitive;
all'individuazione dello stanziamento effettivamente disponibile  nel
caso  di  specie;  all'assolvimento  da  parte   dell'amministrazione
finanziaria  dell'onere  di  provare   l'incapienza   delle   risorse
stanziate. 
    L'Avvocatura generale dello  Stato  imputa  dunque  anzitutto  al
rimettente  la  mancata  verifica,  ridondante  in  un   difetto   di
motivazione sulla rilevanza, dell'applicabilita',  ratione  temporis,
dei limiti quantitativi fissati dalla  novella  introdotta  dall'art.
16-octies del d.l. n. 91 del 2017, come convertito, alle  pretese  di
rimborso azionate nei giudizi principali. 
    3.1.1.- L'eccezione sottende, tuttavia, una  ricostruzione  della
normativa censurata  che  non  si  confronta  con  l'interpretazione,
accolta dalla giurisprudenza di legittimita',  secondo  la  quale  la
disciplina dei limiti quantitativi introdotta dall'art. 16-octies del
d.l. n. 91 del 2017, come convertito, «non incide  sul  titolo  della
ripetizione,   ma   unicamente   sull'esecuzione    dello    stesso»,
delineandosi come un posterius rispetto  al  giudizio  di  cognizione
(Corte di cassazione, sezione sesta  civile,  ordinanze  21  febbraio
2020, n. 4570, 14 marzo 2018, n. 6213, 12 gennaio 2018, n. 709; nello
stesso senso, sezione quinta civile,  sentenza  19  maggio  2022,  n.
16289). Pertanto, qualunque sia  il  titolo  del  rimborso,  compreso
quello  giudiziale  (Corte  di  cassazione,  sezione  quinta  civile,
sentenza 15 marzo 2019, n. 7368), tale disciplina si applica a  tutti
i processi esecutivi instaurati dopo la sua entrata in vigore  (Corte
di cassazione, sezione quinta civile, sentenze  10  giugno  2022,  n.
18716, 7 giugno 2022, n. 18358, 23 maggio 2022, n. 16659,  19  maggio
2022, n. 16289; sezione sesta civile, ordinanza 14 ottobre  2021,  n.
28108). 
    Da tali enunciazioni si ricava che l'applicabilita'  della  norma
censurata  alle  fattispecie  in   scrutinio   non   trova   ostacolo
nell'anteriorita', rispetto alla sua entrata in vigore, del passaggio
in giudicato delle sentenze poste in esecuzione nei giudizi a quibus,
cosi' che deve escludersi che l'omessa considerazione, da  parte  del
rimettente, di siffatto profilo temporale si traduca in un difetto di
motivazione sulla rilevanza. 
    3.2.- Ad un diverso esito conduce, per le ragioni che saranno  di
seguito precisate,  l'esame  dell'ulteriore  eccezione  della  difesa
erariale, concernente l'omessa verifica, da parte del giudice a  quo,
dei presupposti di applicabilita'  della  disciplina  censurata,  con
specifico   riferimento   «all'individuazione   dello    stanziamento
effettivamente  applicabile  nella   fattispecie»   e   «all'avvenuto
assolvimento o meno, da  parte  dell'Amministrazione,  dell'onere  di
provare l'incapienza delle risorse stanziate». 
    3.2.1.- L'eccezione e' fondata. 
    L'ordinanza di rimessione non  ha  adeguatamente  esplicitato  le
ragioni per le quali le somme stanziate  dalla  normativa  denunziata
sarebbero incapienti in rapporto alle istanze di rimborso  presentate
o integrate dagli interessati nei termini previsti dalla legge. 
    Tale apprezzamento assume, invero, priorita' logica rispetto alle
odierne questioni di legittimita' costituzionale, posto che i  limiti
alla integrale soddisfazione delle pretese di  rimborso,  mediante  i
fondi a cio' specificamente destinati dall'art. 1, comma  665,  della
legge n. 190 del 2014, operano solo in caso di appurata insufficienza
di tali risorse finanziarie. 
    La preliminare disamina sulla rilevanza avrebbe dunque  richiesto
una valutazione, supportata  da  una  motivazione  non  implausibile,
circa la ricorrenza del presupposto in questione. 
    3.2.2.- Ne' l'argomento impiegato dal rimettente per escludere la
praticabilita', in seno al giudizio di ottemperanza, di una  verifica
sulla capienza della  spesa  autorizzata  dalla  norma  in  scrutinio
supera il  controllo  "esterno"  sulla  motivazione  della  rilevanza
demandato a questa Corte. 
    Il giudice a quo muove, invero, dalla premessa  che,  in  assenza
della specifica previsione di un termine perentorio  entro  il  quale
l'amministrazione finanziaria sia tenuta al resoconto sulle richieste
di rimborso pervenute e sulla loro  entita'  rispetto  ai  limiti  di
spesa autorizzati dalla legge, un controllo sulla capienza dei  fondi
stanziati sarebbe precluso al giudice dell'ottemperanza e, quindi, al
commissario  ad  acta,  «il  cui  intervento  confliggerebbe  con  la
disposizione in esame, e cioe' con la norma  che  ha  subordinato  il
soddisfacimento del residuo (meta') del rimborso alla ricapitolazione
(per numero e importi) di tutte le istanze e al loro  soddisfacimento
per l'altra meta' in misura proporzionale (o in nessuna misura)». 
    Tale motivazione, peraltro  formulata  in  modo  apodittico,  non
risulta in linea  con  le  indicazioni  della  Corte  di  cassazione,
secondo le quali la verifica del  rispetto  dei  limiti  quantitativi
stabiliti dalla disciplina in questione  trova  collocazione  proprio
nel giudizio di ottemperanza. 
    Le piu' recenti pronunce di legittimita' hanno  precisato  che  i
margini quantitativi fissati  dalla  previsione  censurata  integrano
modalita' attuative e procedimentali del credito restitutorio dettate
direttamente dalla legge, con la  conseguenza  che  la  verifica  dei
relativi presupposti  di  operativita'  attiene  al  procedimento  di
esecuzione del comando giudiziale e non  e'  soggetta  alla  rigorosa
applicazione degli oneri di allegazione e prova  rimessi  alle  parti
(ex aliis, Corte di cassazione, sezione quinta  civile,  sentenze  n.
18716 del 2022, 9 giugno 2022, n. 18683, 7 giugno 2022, n. 18358 e 19
maggio 2022, n. 16289). 
    Al giudice dell'ottemperanza compete il potere-dovere di compiere
tutti gli  accertamenti  indispensabili  per  delimitare  l'effettiva
portata precettiva  della  decisione  da  attuare  e,  quindi,  nella
fattispecie in esame, la verifica di tutti i presupposti e  di  tutte
le  condizioni  che  determinano   il   rimborso   da   erogare,   in
considerazione  delle  risorse  disponibili  (ex  aliis,   Corte   di
cassazione, sezione quinta civile, sentenze n. 16289 e n.  16659  del
2022). 
    3.3.- Se, dunque, la  verifica  della  disponibilita'  dei  fondi
stanziati dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, qui in
scrutinio, «trova la sua sede naturale nell'ambito dell'attuazione  e
quindi nel giudizio d'ottemperanza»  (Corte  di  cassazione,  sezione
quinta civile, sentenza n. 18716 del 2022), la Commissione tributaria
rimettente,  avendo  omesso,  senza  addurre  una   motivazione   non
implausibile, qualsivoglia accertamento al riguardo,  e'  incorsa  in
una   carente   illustrazione   delle   «ragioni   che   giustificano
l'applicazione  della  disposizione  censurata   e   determinano   la
pregiudizialita' della questione sollevata rispetto alla  definizione
del processo principale» (sentenza n. 160 del 2019 e ordinanza n. 156
del 2022; nello stesso senso, sentenza n. 105 del 2018). 
    4.-  L'indicato  difetto   argomentativo   si   riverbera   sulla
motivazione in punto di rilevanza, connotandola come  implausibile  e
carente, e determina, pertanto,  l'inammissibilita'  delle  questioni
sollevate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2015)»,   come
modificato dall'art. 16-octies del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.
91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel  Mezzogiorno),
inserito, in sede di conversione, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,
e dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella  legge
28 febbraio 2020, n. 8, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo
comma,  e  23  della  Costituzione,  dalla   Commissione   tributaria
provinciale di Siracusa, in composizione monocratica, con l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022. 
 
                                F.to: 
                     Giuliano AMATO, Presidente 
                Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA