CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (22A06192) 
(GU n.251 del 26-10-2022)

 
 
    Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione, in data 25 ottobre 2022, ha raccolto  a  verbale  e  dato
atto della dichiarazione resa da 11 cittadini  italiani,  muniti  dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere la raccolta di  almeno  500.000  firme  di  elettori
prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75
della Costituzione: 
      «Volete Voi che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, n. 157,
"Norme per la protezione della fauna  selvatica  e  per  il  prelievo
venatorio", limitatamente a: 
        Art. 1 - Fauna selvatica, 
          comma 1-bis,  limitatamente  alle  parole  "o  adeguare"  e
limitatamente  alle  parole  ",  fatte  salve  le  finalita'  di  cui
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a)  primo  e  secondo  trattino,
della stessa direttiva,"; 
          comma 2, abrogato; 
          comma 3, limitatamente alle parole "Le province attuano  la
disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera  f),
della legge 8 giugno 1990, n. 142"; 
          comma 7, limitatamente alle parole "e sentiti  il  Comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8"; 
        Art. 2 - Oggetto della tutela, comma 2, abrogato; 
        Art. 4 - Cattura temporanea e inanellamento, 
          comma 3, limitatamente alle parole "e per  la  cessione  ai
fini di richiamo"; 
          comma 4, limitatamente  alle  parole  "La  cattura  per  la
cessione  a  fini  di  richiamo  e'  consentita  solo  per  esemplari
appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo  sassello;
tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio." e "appartenenti ad
altre specie"; 
          comma 5, limitatamente alle parole "abbatte, cattura o"; 
        Art. 5 - Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami
vivi, 
          comma 1, abrogato; 
          comma 2, abrogato; 
          comma 3, abrogato; 
          comma 3-bis, abrogato; 
          comma 3-ter, abrogato; 
          comma 4, abrogato; 
          comma 5, abrogato; 
          comma 6, abrogato; 
          comma  7,  limitatamente  alle  parole   "che   non   siano
identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme
regionali che disciplinano anche la procedura in materia"; 
          comma 8, abrogato; 
        Art 6 - Tassidermia, 
          comma 1, limitatamente alle parole "e trofei"; 
          comma  2,  limitatamente  alle  parole  "o   comunque   non
cacciabili  ovvero  le  richieste  relative  a  spoglie   di   specie
cacciabili  avanzate  in  periodi  diversi  da  quelli  previsti  nel
calendario venatorio per la caccia della specie in questione"; 
          comma 3, limitatamente  alle  parole  "o  per  chi  cattura
esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati  nel  calendario
venatorio"; 
        Art. 8 -  Comitato  tecnico  faunistico-venatorio  nazionale,
abrogato; 
        Art. 9 - Funzioni amministrative, abrogato; 
        Art. 10, limitatamente alle parole nel titolo "-venatori", 
          comma 1, limitatamente alle parole  "-venatoria"  e  "e  la
regolamentazione del prelievo venatorio"; 
          comma 3, limitatamente alle parole  "In  dette  percentuali
sono compresi  i  territori  ove  sia  comunque  vietata  l'attivita'
venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni."; 
          comma 5, abrogato; 
          comma 6, limitatamente alle parole "della caccia,"; 
          comma  7,  limitatamente  alle  parole  "-venatori."  e  "e
sentite  le  organizzazioni  professionali  agricole   presenti   nel
Comitato  tecnico  faunistico-venatorio  nazionale  tramite  le  loro
strutture regionali"; 
          comma 8, limitatamente alle parole "-venatori"; 
          comma 8, lettera d), abrogato; 
          comma 8, lettera e), abrogato; 
          comma 8, lettera h), abrogato; 
          comma 10, limitatamente alle parole "-venatoria"; 
          comma 11, limitatamente alle parole "-venatoria"; 
          comma 12, abrogato; 
          comma 17, abrogato; 
        Art. 11 - Zona faunistica delle Alpi, comma 2,  limitatamente
alle parole "e disciplinare l'attivita' venatoria, tenute presenti le
consuetudini e le tradizioni locali"; 
        Art 12 - Esercizio dell'attivita' venatoria, 
          comma 1, abrogato; 
          comma 2, limitatamente  alle  parole  "o  alla  cattura"  e
"mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13"; 
          comma 4, limitatamente alle parole "altro"; 
          comma 5, abrogato; 
          comma 6, abrogato; 
          comma 7, abrogato; 
          comma 8, abrogato; 
          comma 9, abrogato; 
          comma 10, abrogato; 
          comma 11, abrogato; 
          comma 12, abrogato; 
          comma 12-bis, abrogato; 
        Art. 13 - Mezzi  per  l'esercizio  dell'attivita'  venatoria,
abrogato; 
        Art. 14, limitatamente alle parole nel titolo "della caccia", 
          comma 1, abrogato; 
          comma 2, abrogato; 
          comma 3, abrogato; 
          comma 4, abrogato; 
          comma 5, abrogato; 
          comma 6, abrogato; 
          comma 7, abrogato; 
          comma 8, abrogato; 
          comma 9, limitatamente alle parole  ",  dei  cacciatori"  e
"-venatorie" e "compresi negli ambiti territoriali di  caccia  e  nei
comprensori  alpini  ed,  inoltre,   sentiti   i   relativi   organi,
definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili  e  ne
regolamentano l'accesso"; 
          comma  10,  limitatamente   alle   parole   "degli   ambiti
territoriali di caccia" e "in misura pari complessivamente al 60  per
cento dei componenti,"  e  "delle  associazioni  venatorie  nazionali
riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20
per cento dei componenti e' costituito" e "il 20 per cento"; 
          comma  11,  limitatamente   alle   parole   "Negli   ambiti
territoriali di caccia"; 
          comma 12, abrogato; 
          comma 13, abrogato; 
          comma 14,  limitatamente  alle  parole  "di  caccia"  e  "e
dall'esercizio dell'attivita' venatoria"; 
          comma 16, abrogato; 
          comma  17,  limitatamente  alle  parole  "-venatoria,  alla
suddivisione  territoriale,  alla   determinazione   della   densita'
venatoria, nonche' alla regolamentazione per  l'esercizio  di  caccia
nel territorio di competenza"; 
        Art. 15, limitatamente alle parole nel titolo  "Utilizzazione
dei fondi ai fini della" e "programmata", 
          comma 1, abrogato; 
          comma 2, abrogato; 
          comma 3, abrogato; 
          comma 4, abrogato; 
          comma 5, abrogato; 
          comma 6, limitatamente alle  parole  "fino  al  venir  meno
delle ragioni del divieto"; 
          comma 7, abrogato; 
          comma 8, limitatamente alle parole  "nei  fondi  chiusi  da
muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non
inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni  il  cui
letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50  e  la  larghezza  di
almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  della   presente   legge   e   quelli   che   si   intendera'
successivamente istituire  devono  essere  notificati  ai  competenti
uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi  di  cui  al
presente  comma  provvedono  ad  apporre  a  loro   carico   adeguate
tabellazioni esenti da tasse"; 
          comma 9, abrogato; 
          comma 10, abrogato; 
          comma 11, abrogato; 
        Art.   16   -   Aziende   faunistico-venatorie   e    aziende
agri-turistico-venatorie, abrogato; 
        Art. 17 - Allevamenti, 
          comma 1,  limitatamente  alle  parole  "alimentare,"  e  ",
ornamentale"; 
          comma 2, abrogato; 
          comma 4, abrogato; 
        Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria,
abrogato; 
        Art. 19 - Controllo della fauna selvatica, 
          comma 1, abrogato; 
          comma  2,  limitatamente  alle  parole  "anche  nelle  zone
vietate alla caccia" e "di norma"  e  "Qualora  l'Istituto  verifichi
l'inefficacia dei predetti metodi,  le  regioni  possono  autorizzare
piani di abbattimento." e  "dalle  guardie  venatorie  dipendenti"  e
"Queste  ultime  potranno  altresi'  avvalersi  dei   proprietari   o
conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani  medesimi,  purche'
muniti di licenza per l'esercizio venatorio,  nonche'  delle  guardie
forestali e delle guardie comunali munite di licenza per  l'esercizio
venatorio."; 
          comma 3, limitatamente alle parole  ",  purche'  munite  di
licenza per l'esercizio venatorio"; 
        Art. 19-bis - Esercizio delle deroghe previste  dall'articolo
9 della direttiva 2009/147/CE, abrogato; 
        Art. 21 - Divieti, 
          comma 1a, limitatamente  alle  parole  "nei  giardini,  nei
parchi pubblici e privati, nei parchi storici e  archeologici  e  nei
terreni adibiti ad attivita' sportive"; 
          comma 1b, limitatamente alle parole  "Nei  parchi  naturali
regionali costituiti anteriormente alla data  di  entrata  in  vigore
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano  la  propria
legislazione al disposto dell'articolo 22, comma  6,  della  predetta
legge  entro  il  31  gennaio   1997,   provvedendo   nel   frattempo
all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai
fini  dell'applicazione  dell'articolo  32,  comma  3,  della   legge
medesima;"; 
          comma 1c, limitatamente alle parole "ad eccezione di quelle
che,  secondo  le   disposizioni   regionali,   sentito   il   parere
dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica,  non  presentino
condizioni favorevoli alla riproduzione ed  alla  sosta  della  fauna
selvatica"; 
          comma 1d, limitatamente alle parole ", purche'  dette  zone
siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto"; 
          comma 1e, limitatamente alle parole  "nelle  zone  comprese
nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e  stabili  adibiti
ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a  cinquanta
metri da vie di comunicazione ferroviaria e da  strade  carrozzabili,
eccettuate le strade poderali ed interpoderali;"; 
          comma 1f, abrogato; 
          comma 1g, abrogato; 
          comma 1h, limitatamente alle parole "a rastrello in piu' di
tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio,  scafandri  o  tute
impermeabili da sommozzatore"; 
          comma 1l, abrogato; 
          comma 1m, abrogato; 
          comma 1n, limitatamente  alle  parole  "in  tutto  o  nella
maggior parte"; 
          comma 1p, limitatamente alle parole ", al di fuori dei casi
previsti dall'articolo 5"; 
          comma 1q, abrogato; 
          comma 1r, abrogato; 
          comma 1s, abrogato; 
          comma 1t, limitatamente alle  parole  "non  proveniente  da
allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico"; 
          comma  1u,  limitatamente  alle  parole  "usare   munizione
spezzata nella" e "usare armi  da  sparo  munite  di  silenziatore  o
impostate  con  scatto  provocato  dalla  preda;  fare   impiego   di
balestre;"; 
          comma 1aa, limitatamente alle  parole  "a  partire  dal  10
gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma  8,
lettera e)"; 
          comma 1bb, limitatamente alle parole ", ad eccezione  delle
seguenti:  germano  reale   (anas   platyrhynchos);   pernice   rossa
(alectoris rufa); pernice di  Sardegna  (alectoris  barbara);  starna
(perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio  (columba
palumbus)"; 
          comma 1cc, limitatamente alle parole ", non provenienti  da
allevamenti,"; 
          comma 1ee, limitatamente alle parole ",  ad  eccezione  dei
capi utilizzati come  richiami  vivi  nel  rispetto  delle  modalita'
previste dalla presente legge e  della  fauna  selvatica  lecitamente
abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni  anche
con le norme sulla tassidermia"; 
          comma 1ff, abrogato; 
          comma 2, abrogato; 
          comma 3, limitatamente alle parole "interessati dalle rotte
di migrazione dell'avifauna, per una distanza di  mille  metri  dagli
stessi"; 
        Art. 22 - Licenza di porto di fucile  per  uso  di  caccia  e
abilitazione all'esercizio venatorio, abrogato; 
        Art. 23 - Tasse di concessione regionale, 
          comma 1, limitatamente  alle  parole  ",  per  il  rilascio
dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22"; 
          comma 2, abrogato; 
          comma 3, abrogato; 
          comma  5,  limitatamente  alle  parole  "Gli   appostamenti
fissi," e "-venatorie" e "-venatorie"; 
        Art. 24 - Fondo presso il Ministero del tesoro, 
          comma 2a, abrogato; 
          comma 2b, limitatamente alle parole "1  per  cento  per  il
pagamento della quota di adesione dello Stato italiano  al  Consiglio
internazionale della caccia e della"; 
          comma 2c, abrogato; 
          comma 3, abrogato; 
          comma 4, abrogato; 
        Art.  26,   limitatamente   alle   parole   nel   titolo   "e
dall'attivita' venatoria", 
          comma 1,  limitatamente  alle  parole  "in  particolare  da
quella protetta, e dall'attivita' venatoria,"; 
          comma 2, limitatamente alle parole "e rappresentanti  delle
associazioni   venatorie    nazionali    riconosciute    maggiormente
rappresentative"; 
        Art. 27, limitatamente alle parole nel titolo "venatoria", 
          comma 1a, limitatamente alle parole "le armi da  caccia  di
cui all'articolo 13 nonche'", e "Le armi di cui sopra sono portate  e
detenute in conformita' al regolamento di cui all'articolo  5,  comma
5, della legge 7 marzo 1986, n. 65"; 
          comma  1b,  limitatamente  alle   parole   "venatorie,"   e
"presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale"; 
          comma 4, limitatamente alle parole "venatorie,"; 
          comma  5,  limitatamente  alle  parole   "nell'ambito   del
territorio in cui esercitano  le  funzioni.  Alle  guardie  venatorie
volontarie e' vietato l'esercizio venatorio"; 
          comma  6,   limitatamente   alle   parole   "sull'esercizio
venatorio"; 
          comma 7, limitatamente alle parole ",venatorie"; 
          comma 9, abrogato; 
        Art. 28, limitatamente alle parole nel titolo "venatoria", 
          comma 1, abrogato; 
          comma 2,  limitatamente  alle  parole  "con  esclusione"  e
"autorizzati"; 
          comma  3,  limitatamente  alle  parole   "alla   disciplina
dell'attivita' venatoria" e "tenendo la somma ricavata a disposizione
della  persona  cui  e'  contestata  l'infrazione  ove   si   accerti
successivamente  che  l'illecito  non  sussiste;  se,  al  contrario,
l'illecito sussiste"; 
          comma 4, limitatamente alle parole "consegna o della"; 
          comma 6, abrogato; 
        Art. 29 - Agenti  dipendenti  degli  enti  locali,  comma  1,
limitatamente alle parole "venatoria"; 
        Art. 30 - Sanzioni penali, abrogato; 
        Art. 31 - Sanzioni amministrative, abrogato; 
        Art. 32 - Sospensione, revoca e  divieto  di  rilascio  della
licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o  sospensione
dell'esercizio, abrogato; 
        Art. 33 - Rapporti  sull'attivita'  di  vigilanza,  comma  1,
limitatamente alle parole "di cui all'articolo 9"; 
        Art. 34 - Associazioni venatorie, abrogato; 
        Art.  35,  comma  1,  limitatamente  alle  parole  "venatoria
1994-1995"; 
        Art. 36, 
          comma 1, abrogato; 
          comma 2, abrogato; 
          comma 3, limitatamente alle parole "appartenenti  a  specie
non consentite  ovvero,  se  appartenenti  a  specie  consentite,  ne
detengano un numero  superiore  a  quello  stabilito  dalla  presente
legge"; 
          comma 4, abrogato; 
          comma  5,  limitatamente  alle   parole   "nella   stagione
venatoria 1994-1995"; 
        Art. 37 - Disposizioni finali, comma  3,  limitatamente  alle
parole "e  delle  leggi  regionali  in  materia  di  caccia  a  norma
dell'articolo 27, comma 1, lettera b)"?». 
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