N. 224 SENTENZA 13 settembre - 7 novembre 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Pensioni  -  Pensioni  di  vecchiaia   -   Lavoratori   marittimi   -
  Prolungamento  contributivo  dei  singoli  periodi   di   effettiva
  navigazione mercantile al fine di maturare i requisiti  minimi  per
  la pensione di vecchiaia - Esclusione dal computo del prolungamento
  contributivo qualora porti  a  un  trattamento  pensionistico  piu'
  sfavorevole  per  l'interessato  (cosiddetta  neutralizzazione)   -
  Omessa previsione - Irragionevolezza, violazione del  diritto  alla
  retribuzione   proporzionata   ed   adeguata   e   della   garanzia
  previdenziale - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma  ottavo,  in  combinato
  disposto con l'art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413. 
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38, secondo comma. 
(GU n.45 del 9-11-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Giulio
  PROSPERETTI, Giovanni  AMOROSO,  Luca  ANTONINI,  Stefano  PETITTI,
  Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN  GIORGIO,
  Filippo PATRONI GRIFFI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  3,  ottavo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme  in  materia  pensionistica),  in  combinato
disposto  con  l'art.  24  della  legge  26  luglio  1984,   n.   413
(Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), promosso  dal
Tribunale ordinario di Cassino, in funzione di  giudice  del  lavoro,
nel procedimento vertente tra E. D.N. e  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 21 giugno 2021, iscritta
al n. 206 del registro ordinanze 2021  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 52,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2021. 
    Visto l'atto di costituzione dell'INPS; 
    udito nell'udienza pubblica del  13  settembre  2022  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    udito l'avvocato Antonella Patteri per l'INPS; 
    deliberato nella camera di consiglio del 13 settembre 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Cassino, in funzione di giudice del
lavoro, con ordinanza del 21 giugno 2021 (reg. ord. n. 206 del 2021),
ha sollevato questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
ottavo comma, della legge 29 maggio  1982,  n.  297  (Disciplina  del
trattamento di fine rapporto e norme in  materia  pensionistica),  in
combinato disposto con l'art. 24 della legge 26 luglio 1984,  n.  413
(Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi),  nella  parte
in cui tali  norme  non  consentono  che  la  pensione  di  vecchiaia
spettante ai lavoratori  marittimi  venga  calcolata  escludendo  dal
computo, ad ogni effetto,  il  prolungamento  previsto  dall'art.  24
citato,  qualora  l'assicurato  abbia  maturato   i   requisiti   per
l'erogazione del trattamento pensionistico e il calcolo porti  ad  un
risultato per lui piu' favorevole, ritenendo le  norme  in  contrasto
con gli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione. 
    2.- Il rimettente riferisce di dover decidere un ricorso  per  il
ricalcolo  di  una  pensione  di  vecchiaia   erogata   dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) di un lavoratore  marittimo
che lamenta l'attribuzione del cosiddetto prolungamento contributivo,
previsto dall'art. 24 della legge n. 413 del 1984,  e  corrispondente
ai giorni di  sabato,  domenica  e  festivi  e  ai  giorni  di  ferie
trascorsi  durante  l'imbarco,  per  l'incidenza  negativa  da   esso
prodotta sul calcolo della retribuzione pensionabile di cui  all'art.
3, ottavo comma, della legge n. 297  del  1982  e,  conseguentemente,
sulla  pensione,  diminuendo  l'importo  di  quella  che  spetterebbe
all'assicurato qualora non venisse applicato il prolungamento. 
    3.- In merito alla rilevanza, il giudice a quo rappresenta che  i
contributi maturati dal ricorrente  nell'assicurazione  obbligatoria,
sommati  a  quelli  effettivi  maturati  nella  previdenza  marinara,
superano il minimo previsto per il  conseguimento  del  diritto  alla
pensione di vecchiaia. Pertanto l'assicurato e' gia'  titolare  della
prestazione  previdenziale  e,   per   escludere   dal   computo   il
prolungamento di cui all'art. 24 della legge  n.  413  del  1984,  e'
necessario   ricorrere   alla    declaratoria    di    illegittimita'
costituzionale. 
    4.- In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice  a  quo
opera una ricognizione della giurisprudenza di questa  Corte  che  ha
gia'   dichiarato,    in    varie    fattispecie,    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3 della legge n.  297  del  1982  quando,  a
fronte di un maggior apporto contributivo, vi sia una riduzione della
pensione maturata. 
    Gli effetti negativi prodotti dal surplus di  contribuzione  sono
stati ritenuti irragionevoli e  in  contrasto  con  il  principio  di
proporzionalita' tra trattamento pensionistico e qualita' e quantita'
di lavoro prestato e con il principio di  adeguatezza,  di  cui  agli
artt. 36 e 38, secondo comma, Cost. Tuttavia, il  rimettente  osserva
che   nella   specie   non   sarebbe   possibile   un'interpretazione
costituzionalmente orientata, sia in  ragione  del  tenore  letterale
dell'art. 3 della legge  n.  297  del  1982,  sia  in  ragione  della
necessita', affermata da questa Corte con la sentenza n. 82 del 2017,
di un intervento puntuale sulla normativa applicabile quando  vengono
in  rilievo  i  rapporti  tra  contributi  versati   e   retribuzione
pensionabile. 
    5.- Per eliminare il contrasto  con  i  parametri  costituzionali
evocati, il giudice a quo chiede che sia dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982
e dell'art. 24 della legge n. 413 del 1984, nella parte  in  cui  non
consentono  di  calcolare  la  pensione  dell'assicurato,  che  abbia
maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia senza  applicazione
del prolungamento di cui al citato art. 24,  escludendo  dal  computo
tale prolungamento quando esso determini un effetto  sfavorevole  per
l'interessato. 
    6.- Nel giudizio si e' costituito l'INPS, rappresentando  che  la
fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo  sarebbe  estranea
all'applicazione dell'istituto della neutralizzazione delineato dalla
giurisprudenza di questa Corte, che riguarderebbe i soli casi in  cui
l'effetto riduttivo sulla pensione derivi da contribuzione aggiuntiva
accreditata sulla base  di  una  retribuzione  inferiore  rispetto  a
quella percepita per integrare il requisito contributivo minimo. 
    7.- L'art. 24 della legge n. 413  del  1984  oggetto  di  censura
interverrebbe, secondo l'INPS, in un settore  peculiare,  quello  del
lavoro   marittimo,   caratterizzato   dalla   discontinuita'   della
prestazione lavorativa, derivante dalla risoluzione del  rapporto  di
lavoro al momento dello sbarco, con conseguenti "buchi contributivi". 
    In questo contesto, la scelta del legislatore  di  prolungare  il
rapporto di lavoro ai fini previdenziali e assicurativi per i  giorni
di festivita' e ferie non  goduti  risponderebbe  ad  un'esigenza  di
tutela  del  lavoratore,  a  cui  spetta  la  fruizione  di  ferie  e
festivita',  ma  non  potrebbe  sortire   l'effetto   di   eliminare,
attraverso la neutralizzazione del  prolungamento,  alcune  settimane
lavorative, cosi' da  attribuire  la  retribuzione  percepita  ad  un
periodo di tempo piu' breve. 
    In ragione di  cio',  la  neutralizzazione  sarebbe  applicabile,
secondo  la  difesa  dell'Istituto,  solo  ai   periodi   di   minore
retribuzione e  non  consentirebbe  di  ricalcolare  la  retribuzione
lavorativa o pensionabile per  ripartirla  su  un  minore  numero  di
giorni affinche' diventi piu' alta. 
    Pertanto, per neutralizzare i  periodi  contributivi  oggetto  di
prolungamento, il giudice a quo avrebbe  dovuto  verificare  se,  nei
periodi di ingaggio succedutisi nel quinquennio, il lavoratore avesse
subito  una  diminuzione  retributiva  incidente  sulla  retribuzione
pensionabile e, in assenza di tale  verifica,  la  questione  sarebbe
inammissibile. 
    8.- Per gli stessi motivi l'INPS  ha  chiesto  il  rigetto  della
questione nel merito, sottolineando la diversita'  della  fattispecie
da quella di cui alla sentenza n. 427 del  1997,  che  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'applicazione  del  prolungamento
contributivo previsto dall'art.  25  della  legge  n.  413  del  1984
quando, in combinato disposto con l'art. 3, ottavo comma, della legge
n. 297 del 1982, i contributi aggiuntivi incidano negativamente sulla
pensione   spettante   all'assicurato    senza    applicazione    del
prolungamento. 
    In   particolare,   secondo   l'INPS,   i    due    prolungamenti
integrerebbero fattispecie diverse poiche' solo l'art. 24 della legge
n.  413  del  1984  disciplinerebbe  il  prolungamento   contributivo
correlato agli elementi del rapporto di lavoro marittimo,  avendo  ad
oggetto le festivita' non godute  e  le  ferie  maturate,  mentre  il
successivo art. 25 disciplinerebbe una fattispecie del  tutto  avulsa
dalle concrete modalita' di svolgimento della prestazione  lavorativa
accordando, in occasione  del  passaggio  dei  marittimi  al  sistema
dell'assicurazione   generale    obbligatoria,    un    prolungamento
contributivo fisso per tutti gli assicurati, pari  al  40  per  cento
della  durata   dei   periodi   di   effettiva   navigazione   svolti
anteriormente al 1° gennaio 1980. 
    La citata sentenza n.  427  del  1997,  secondo  l'INPS,  avrebbe
deciso l'applicabilita' della neutralizzazione  al  prolungamento  di
cui al citato art. 25 proprio in ragione della sua natura virtuale  e
autonoma rispetto al concreto svolgimento  di  attivita'  lavorativa,
che non ricorre nella fattispecie di cui all'art. 24 in questione. 
    9.- All'udienza le parti hanno insistito per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate negli scritti difensivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Cassino, in funzione di giudice del
lavoro, con ordinanza del 21 giugno 2021 (reg. ord. n. 206 del 2021),
ha sollevato questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in combinato disposto  con
l'art. 24 della legge n. 413 del 1984, in riferimento agli  artt.  3,
36 e 38, secondo comma, Cost., nella parte  in  cui  tali  norme  non
consentono di neutralizzare il prolungamento  contributivo,  previsto
per i lavoratori marittimi  che  abbiano  maturato  il  diritto  alla
pensione di vecchiaia, nel caso in cui questo viene a determinare  un
effetto paradossale, diminuendo l'importo della pensione. 
    2.- L'art. 24 della legge n. 413 del 1984 prevede,  al  comma  1,
per i lavoratori marittimi che al momento dello sbarco  risolvano  il
rapporto di lavoro, che i singoli periodi  di  effettiva  navigazione
mercantile, svolti  successivamente  al  31  dicembre  1979,  vengano
prolungati in successione temporale, ai  fini  dell'erogazione  delle
prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai
giorni  di  sabato,  domenica  e  quelli  festivi  trascorsi  durante
l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso. 
    Inoltre, e' previsto che la retribuzione pensionabile relativa ad
ogni  singolo  periodo  oggetto  del  prolungamento   sia   ripartita
sull'intero periodo comprensivo del prolungamento  stesso  (art.  24,
comma  4)  e  che,   per   la   determinazione   della   retribuzione
pensionabile, i prolungamenti dei  periodi  siano  neutralizzati,  ma
solo quando l'assicurato raggiunga il massimo  dei  servizi  utili  a
pensione (art. 24, comma 5). 
    3.- Il combinato disposto dell'art. 24 della  legge  n.  413  del
1984 e dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297  del  1982,  che
dispone  che  la  pensione  venga   calcolata   sulla   media   delle
retribuzioni  degli  ultimi  cinque  anni,  determina,  a  detta  del
rimettente, il lamentato effetto sfavorevole per il lavoratore. 
    In particolare, l'effetto sfavorevole si determinerebbe  perche',
mentre  il  prolungamento  contributivo  e'   utile   ai   fini   del
raggiungimento del periodo minimo  necessario  alla  maturazione  del
diritto a pensione, quando tale diritto e' maturato a prescindere dal
prolungamento, questo, nello spalmare la retribuzione percepita su un
periodo piu' lungo, causa una riduzione dell'importo mensile di  tale
retribuzione che, quando coincide  con  gli  ultimi  cinque  anni  di
lavoro, influisce, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della legge n.
297 del 1982, sull'importo della pensione. 
    Di qui la pretesa illegittimita' costituzionale di tale  disposto
normativo in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost. 
    4.- Si e'  costituito  in  giudizio  l'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS). 
    4.1.- La  difesa  dell'INPS  eccepisce  l'inammissibilita'  delle
questioni non avendo  il  giudice  a  quo  verificato  se  l'ingaggio
dell'assicurato,   dopo   la   maturazione   dei   requisiti   minimi
contributivi, sia stato retribuito in misura inferiore al precedente. 
    L'eccezione  muove  dal  presupposto  per  cui  l'istituto  della
neutralizzazione contributiva riguarderebbe solo il  caso  in  cui  i
contributi  aggiuntivi  derivino  da  un  periodo  di  lavoro  svolto
successivamente al perfezionamento del requisito contributivo  minimo
e retribuito in misura inferiore. Pertanto,  non  avendo  il  giudice
operato tale valutazione, l'inammissibilita' deriverebbe dal  difetto
di motivazione sulla rilevanza. 
    4.2.- Inoltre, l'INPS, nel merito, deduce che la fattispecie  del
successivo art. 25, commi primo e quarto,  della  legge  n.  413  del
1984, che prevede per i marittimi assicurati per i periodi  anteriori
al 1° gennaio 1980 una maggiorazione convenzionale  di  un  ulteriore
periodo del 40 per cento dei periodi stessi, e' del tutto diversa  da
quella di cui all'art.  24  della  legge  n.  413  del  1984  e  che,
pertanto, la decisione di cui alla sentenza n. 427 del 1997,  che  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, commi  primo
e quarto, sempre per l'ipotesi di un analogo effetto paradossale, non
verrebbe a costituire un precedente vincolante. 
    Pertanto, secondo la difesa dell'INPS, il riferimento all'art. 24
non puo' riguardare il  concetto  di  neutralizzazione,  giacche'  la
norma e' volta a coprire periodi di inattivita'  tra  un  ingaggio  e
l'altro del marittimo, evitando conseguenti "buchi contributivi". 
    4.3.- La difesa dell'INPS, nel concludere per la  non  fondatezza
delle  questioni,  deduce  che  non   si   dovranno   necessariamente
neutralizzare tutti i periodi di prolungamento, ma si  operera'  solo
su  quelli  afferenti  ad  imbarchi  remunerati  meno  favorevolmente
secondo una comparazione tra le retribuzioni succedutesi  nel  tempo,
nel senso che quella piu' recente viene messa a confronto con  quella
precedente. 
    Nella sostanza, la difesa  dell'INPS  ritiene  che  il  combinato
disposto in  questione  abbia  un  contenuto  meramente  definitorio,
stabilendo gli elementi costitutivi della  normale  retribuzione  dei
marittimi e non abbia, invece, quelle  caratteristiche  di  norme  di
miglior favore dedotte dall'ordinanza di rimessione. 
    5.- Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione  di  inammissibilita'
proposta dall'INPS. Il giudice a quo ha  compiutamente  descritto  la
fattispecie concreta e ha svolto un'argomentazione non implausibile a
sostegno della necessita' di applicare la disposizione  censurata  e,
conseguentemente, della rilevanza delle questioni sollevate. 
    Pertanto,  il  vaglio  della  prospettazione   dell'INPS   e   la
definizione dell'esatta portata del principio di  neutralizzazione  e
della sua riferibilita' ai soli periodi  lavorativi  successivi  alla
maturazione del requisito minimo contributivo e retribuiti in  misura
inferiore ai precedenti si  sostanzia  in  un  argomento  di  merito,
relativo alla pretesa non fondatezza delle questioni. 
    6.- Nel merito le questioni sono fondate. 
    7.- La giurisprudenza di questa Corte ha piu' volte esaminato  il
problema della neutralizzazione dei contributi in ipotesi nelle quali
determinati vantaggi previdenziali si  risolvevano  in  un  deteriore
trattamento pensionistico. 
    7.1.- La questione si e' posta in caso di  contributi  successivi
all'accredito di quelli minimi necessari al conseguimento del diritto
a pensione e con diverse pronunce questa Corte ha  precisato  che  la
contribuzione aggiuntiva  al  perfezionamento  del  requisito  minimo
contributivo  vale  ad  incrementare  il  livello  della  prestazione
pensionistica, ma non puo' compromettere  il  livello  gia'  maturato
(sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994). 
    7.2.- Pertanto, quando la contribuzione  aggiuntiva  comporta  un
depauperamento del  trattamento  pensionistico,  questa  deve  essere
esclusa dal computo della base pensionabile  indipendentemente  dalla
natura  dei  contributi,  siano   essi   obbligatori,   volontari   o
figurativi; in particolare, il principio di neutralizzazione e' stato
applicato in relazione all'art. 3, ottavo comma, della legge  n.  297
del 1982, che individua la retribuzione pensionabile  dei  lavoratori
dipendenti e che e' stato dichiarato  costituzionalmente  illegittimo
in riferimento  a  varie  fattispecie  di  contribuzione  aggiuntiva,
rispetto  al  requisito  contributivo  minimo,  quando   essa   abbia
determinato  un  peggioramento  della  pensione  rispetto  a   quella
virtualmente spettante a colui che abbia gia' maturato il diritto. 
    7.3.- La neutralizzazione e' stata riconosciuta operante in  caso
di contribuzione volontaria per il conseguimento  della  pensione  di
vecchiaia,   sottolineandosi   che   l'effetto   del   depauperamento
pensionistico  e'  tanto  piu'  paradossale  «ove  si  consideri   la
finalita' propria della contribuzione  volontaria  che,  per  ovviare
agli  effetti  negativi,  ai  fini   previdenziali,   della   mancata
prestazione  di  attivita'  lavorativa,  mira  a  far  raggiungere  i
requisiti minimi di anzianita' contributiva per il diritto a pensione
ed a "mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini
del pensionamento, il livello retributivo  attinto  in  tutto  l'arco
della sua attivita' lavorativa" (sent. n. 574 del 1987)» (sentenza n.
307 del 1989). 
    Con la sentenza n. 428 del 1992  lo  stesso  principio  e'  stato
esteso ai contributi volontari per il conseguimento della pensione di
anzianita'. 
    Il meccanismo di calcolo di cui all'art. 3, ottavo  comma,  della
legge n. 297 del  1982  e'  stato  vagliato  anche  in  relazione  ai
contributi  obbligatori  derivanti  da  attivita'   lavorativa   meno
retribuita; si tratta delle ipotesi in cui «il  lavoratore,  gia'  in
possesso del requisito della anzianita'  contributiva  minima,  abbia
subito, in coincidenza con il periodo di riferimento (le  ultime  260
settimane di contribuzione) o nel corso di esso, una riduzione  della
retribuzione contributiva di tale misura da non essere compensata dal
corrispondente incremento  dell'anzianita'  contributiva  e  tale  da
determinare, quindi,  una  riduzione  del  trattamento  pensionistico
complessivo rispetto a quello che sarebbe stato liquidato se, in quei
periodi di minor reddito lavorativo, egli non avesse ne' lavorato ne'
versato alcuna contribuzione» (sentenza n. 264 del 1994) e, anche  in
tal caso, questa  Corte  ha  ritenuto  irragionevole  e  ingiusta  la
riduzione della pensione a fronte di maggior apporto  contributivo  e
di maggior lavoro. 
    Parimenti  irragionevole  e  ingiusta  e'  stata  considerata  la
riduzione pensionistica quando derivi da  contributi  figurativi  del
lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale  (sentenza
n. 388 del 1995)  o  da  contributi  dovuti  per  il  trattamento  di
disoccupazione,  sottolineandosi,  quale  ratio  del   principio   di
neutralizzazione, che  «[s]arebbe  intrinsecamente  irragionevole  un
meccanismo  che,  per  la  fase  successiva  al  perfezionamento  del
requisito minimo contributivo, si tramutasse in un  decremento  della
prestazione previdenziale, in antitesi con la finalita' di favore che
la  norma  persegue,  nel   considerare   il   livello   retributivo,
tendenzialmente piu' elevato, degli ultimi anni di lavoro» tanto piu'
che «[l]'irragionevolezza riscontrata e' lesiva, in pari  tempo,  dei
diritti previdenziali del lavoratore, che, con  riguardo  alla  norma
censurata, questa Corte riconduce agli artt. 36, primo comma,  e  38,
secondo comma, Cost.» (sentenza n. 82 del 2017). 
    8.- La peculiarita' delle norme previdenziali non consente  pero'
l'applicazione del principio della neutralizzazione al  di  fuori  di
uno specifico  giudizio  di  legittimita'  costituzionale,  cosi'  da
richiedere un intervento  puntuale  sulla  normativa  applicabile  in
considerazione  della   specificita'   delle   situazioni   coinvolte
(sentenza n. 82 del 2017). 
    9.- La difesa dell'INPS contesta  che  nella  specie  si  sia  in
presenza di una applicazione dell'istituto della neutralizzazione che
ritiene riferibile al prolungamento contributivo  previsto  nell'art.
25 della  legge  n.  413  del  1984;  disposizione  questa  che,  nel
disciplinare il passaggio  all'INPS  della  Cassa  nazionale  per  la
previdenza  marinara,  al  fine  di   omogeneizzare   le   anzianita'
contributive dei marittimi al  sistema  generale  di  previdenza,  ha
previsto per i periodi di imbarco antecedenti al 1° gennaio  1980  un
prolungamento contributivo del 40 per cento della durata dei  periodi
stessi. 
    10.- Sull'art. 25,  richiamato  dalla  difesa  dell'INPS,  si  e'
invero pronunciata questa Corte con la sentenza n. 427 del 1997,  che
ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, nei commi  primo  e
quarto, sempre in combinato disposto  con  l'art.  3,  ottavo  comma,
della legge n. 297 del 1982,  nella  parte  in  cui  tali  norme  non
consentivano  che  la  pensione  di   vecchiaia   venisse   calcolata
escludendo dal computo, ad ogni effetto,  il  prolungamento  previsto
dal  medesimo  art.  25  della  legge  n.  413  del   1984,   qualora
l'assicurato avesse maturato i requisiti  per  detta  pensione  e  il
calcolo,  inclusivo  del  prolungamento,  portasse  ad  un  risultato
sfavorevole. 
    In questo diverso caso,  rimanendo  fermo  l'importo  complessivo
delle retribuzioni percepite, queste si redistribuiscono  su  periodi
del 40  per  cento  piu'  lunghi  rispetto  ai  giorni  di  effettiva
navigazione, con conseguente  diminuzione  della  base  pensionistica
costituita dalla media retributiva degli ultimi cinque anni. 
    Il meccanismo di funzionamento dell'art. 25 e' pertanto lo stesso
dell'art. 24 e riguarda quei marittimi che, superata la soglia minima
per il diritto a pensione,  non  abbiano  raggiunto  il  massimo  dei
periodi utili alla pensione  e  che  rimangono  comunque  penalizzati
dalla estensione dei periodi contributivi. 
    10.1.- Infatti, come si evince dagli atti  parlamentari  relativi
al  disegno  di  legge  governativo  (Atto  Senato  341),  la  misura
forfettaria dell'aumento del 40 per cento previsto dall'art. 25 della
legge n. 413 del 1984 per i periodi di navigazione  anteriori  al  1°
gennaio 1980 crea un effetto non dissimile per i  periodi  successivi
al 31 dicembre del 1979 a cui si riferisce  invece  il  prolungamento
contributivo della norma oggi  censurata,  in  quanto  la  differenza
consiste soltanto nell'essere tale beneficio non  piu'  forfettizzato
(nella misura del 40 per cento), ma computato  con  riferimento  alle
ferie e festivita' in concreto maturate da ciascun marittimo. 
    Dagli atti parlamentari risulta poi di tutta evidenza la volonta'
del legislatore di attribuire un beneficio ai marittimi con la  norma
censurata ed anche dal tenore della stessa, che  parla  espressamente
di prolungamento dei periodi contributivi, si evince come  l'art.  24
della legge n. 413 del 1984 non sia una norma  meramente  definitoria
della nozione di retribuzione dei  marittimi,  come  sostenuto  dalla
difesa dell'INPS. 
    10.2.- Del resto, anche la contrattazione collettiva prevede  che
i  sabati,  domeniche,  festivita'  e   ferie   siano   autonomamente
compensati ove non goduti ed inoltre il  quinto  comma  dell'art.  24
richiama  espressamente  l'istituto  della  neutralizzazione,  ma  lo
riferisce solo a  quanti  abbiano  superato  il  periodo  massimo  di
contribuzione utile; ne' rileva  ai  fini  della  presente  decisione
l'eccezione   di   inammissibilita'   dell'INPS   nell'ipotesi    che
l'interessato  abbia  potuto  ricevere   negli   ultimi   tempi   una
retribuzione inferiore. 
    11.- Pertanto, entrambe le disposizioni, gli artt. 24 e 25  della
legge n. 413 del 1984, sono ispirate alla medesima ratio  e,  quindi,
e' irragionevole ed e' in contrasto con l'art. 3 Cost. che  le  norme
censurate, benche' siano volte a  colmare  uno  svantaggio  (come  la
difficolta' di conseguire il minimo  contributivo  per  l'accesso  al
trattamento pensionistico), si traducano  in  un  danno  e  producano
l'effetto  di  depauperare  il  trattamento   pensionistico   a   cui
l'assicurato avrebbe virtualmente diritto. 
    12.- Il combinato disposto dell'art. 3, ottavo comma, della legge
n. 297 del 1982 e dell'art. 24 della legge n.  413  del  1984  viola,
altresi', gli artt. 36  e  38,  secondo  comma,  Cost.,  poiche'  non
rispetta la giusta proporzione  tra  attivita'  di  lavoro  prestato,
relativa   retribuzione,   e   quantificazione   della    prestazione
pensionistica. 
    13.-   Si    deve    dichiarare,    pertanto,    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,  della  legge  n.  297  del
1982, in combinato disposto con l'art. 24  della  legge  n.  413  del
1984,  nella  parte   in   cui   tali   norme   non   consentono   la
neutralizzazione del prolungamento previsto dall'art. 24 della  legge
n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in  favore
dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione,
quando il suddetto prolungamento determini un  risultato  sfavorevole
nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  ottavo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme  in  materia  pensionistica),  in  combinato
disposto  con  l'art.  24  della  legge  26  luglio  1984,   n.   413
(Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi),  nella  parte
in  cui  tali  norme   non   consentono   la   neutralizzazione   del
prolungamento previsto dall'art. 24 della medesima legge n.  413  del
1984 per il  calcolo  della  pensione  di  vecchiaia  in  favore  dei
lavoratori marittimi che abbiano  raggiunto  il  diritto  a  pensione
quando il suddetto prolungamento determini un  risultato  sfavorevole
nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 settembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA