N. 263 SENTENZA 8 novembre - 22 dicembre 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Banche e  istituti  di  credito  -  Credito  al  consumo  -  Rimborso
  anticipato  del  credito  -  Riduzione   dei   costi,   in   misura
  proporzionale alla vita residua del contratto -  Ripetibilita'  pro
  rata temporis dei costi finalizzati alla  concessione  del  credito
  (up-front), come disposto dalla sentenza della Corte  di  giustizia
  dell'Unione europea nella causa Lexitor -  Possibilita'  introdotta
  con novella del t.u. bancario, limitata ai  contratti  sottoscritti
  successivamente alla sua entrata  in  vigore  (25  luglio  2021)  -
  Perdurante  applicazione,  per  quelli  precedenti,   delle   norme
  secondarie  della  Banca  d'Italia  vigenti  a  quella   data   che
  consentono la ripetibilita' dei soli costi di durata del  contratto
  (recurring) - Violazione dell'efficacia vincolante  delle  pronunce
  della Corte di giustizia - Illegittimita' costituzionale parziale. 
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
  nella legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 11-octies, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3, 11 e 117, primo comma; direttiva 2008/48/CE,
  art. 16, paragrafo 1, come interpretato dalla  Corte  di  giustizia
  dell'Unione europea. 
(GU n.52 del 28-12-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  11-octies,
comma 2, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73  (Misure  urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per  le  imprese,  il  lavoro,  i
giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali),  convertito,  con
modificazioni, nella legge  23  luglio  2021,  n.  106  promosso  dal
Tribunale ordinario di Torino, sezione prima civile, nel procedimento
vertente fra G. M. e V. spa,  con  ordinanza  del  5  novembre  2021,
iscritta al n. 8 del  registro  ordinanze  2022  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  7,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2022. 
    Visti l'atto di costituzione di  V.  spa,  nonche'  gli  atti  di
intervento di B. B. spa e del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udita nell'udienza  pubblica  dell'8  novembre  2022  la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    uditi gli  avvocati  Massimo  Luciani,  Gian  Michele  Roberti  e
Valerio Tavormina per V. spa e l'avvocato dello Stato  Paolo  Gentili
per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 2 novembre  2021,  iscritta  al  n.  8  del
registro ordinanze dell'anno 2022, il Tribunale ordinario di  Torino,
sezione prima civile, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3,  11
e 117, primo comma, della Costituzione,  in  relazione  all'art.  16,
paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti  di  credito  ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio,  come
interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione  europea,  sentenza
11 settembre 2019, in  causa  C-383/18,  Lexitor  Sp.  z.o.o.  (d'ora
innanzi:  Lexitor)  -  questioni   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
(Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  le  imprese,
il  lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i   servizi   territoriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio  2021,  n.  106,
«nelle parti in cui: - prevede che  alle  estinzioni  anticipate  dei
contratti sottoscritti prima della data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 125-sexies  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme  secondarie  contenute
nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia
vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; [e] - limita ai
contratti sottoscritti successivamente all'entrata  in  vigore  della
legge il principio, espresso nell'art.  16  par.  1  della  direttiva
2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel
novellato art.  125-sexies  comma  1  TUB  che  "il  consumatore  che
rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte,  l'importo  dovuto  al
finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale  alla
vita residua del contratto,  degli  interessi  e  di  tutti  i  costi
compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"». 
    2.- Il rimettente riferisce che G. M., dopo aver sottoscritto con
T. spa (oggi V.  spa)  un  contratto  di  prestito  personale  contro
cessione del quinto dello stipendio, con decorrenza dal dicembre 2014
e con  scadenza  nel  novembre  2024,  rimborsava  anticipatamente  e
integralmente il debito residuo, dopo  il  pagamento  della  rata  di
maggio 2019. 
    2.1.- L'ordinanza riporta che, nel conteggio  delle  restituzioni
spettanti  al  consumatore  all'esito   dell'estinzione   anticipata,
l'intermediario  non   aveva   calcolato   la   riduzione,   in   via
proporzionale, degli oneri sostenuti al momento della conclusione del
contratto di mutuo. Pertanto, in data 18 ottobre 2019, il consumatore
aveva proposto reclamo, contestando che il  calcolo  della  riduzione
non rispettasse «il criterio pro rata temporis applicato dall'Arbitro
Bancario Finanziario»  e  chiedendo,  in  ogni  caso,  che  si  desse
applicazione alla sentenza Lexitor. 
    A seguito del riscontro negativo al reclamo,  il  consumatore  ha
presentato  ricorso  al  Collegio  di  Milano  dell'Arbitro  Bancario
Finanziario (ABF) che,  con  decisione  del  5  giugno  2020,  lo  ha
parzialmente accolto, attenendosi ai criteri dettati  dalla  sentenza
Lexitor. 
    2.2.- All'esito del rifiuto da parte dell'intermediario  di  dare
volontaria esecuzione alla  decisione  dell'ABF,  il  consumatore  ha
proposto ricorso ex art. 702-bis  del  codice  di  procedura  civile,
chiedendo la liquidazione delle maggiori somme dovute in forza  della
citata sentenza della Corte di giustizia. 
    Nel corso del giudizio, e' entrato in  vigore  l'art.  11-octies,
introdotto con la legge n. 106 del 2021 in sede  di  conversione  del
d.l. n. 73 del 2021, che ha  sostituito,  al  comma  1,  lettera  c),
l'art. 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385
(Testo unico delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia)  e  ha
altresi' introdotto una previsione al comma 2, che e' l'oggetto della
censura del rimettente. 
    3.- Il Tribunale  di  Torino  ricostruisce  il  quadro  normativo
rammentando che l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario aveva  dato
attuazione all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 23  aprile  2008
n. 2008/48/CE e che, prima dell'intervento della Corte  di  giustizia
con la sentenza Lexitor, tale disposizione era stata interpretata nel
nostro ordinamento nel senso che il consumatore  potesse  ripetere  i
soli costi dipendenti dalla durata del contratto (i cosiddetti  costi
recurring) non maturati al momento del rimborso del  capitale  e  che
tale ricostruzione era stata  condivisa  dalla  normativa  secondaria
della Banca d'Italia. 
    Per converso -  sottolinea  sempre  il  rimettente  -  la  citata
sentenza della Corte di giustizia ha poi interpretato l'art. 16 della
direttiva 2008/48/CE in senso «piu' favorevole  al  consumatore»,  in
quanto considera la durata residua del contratto  solo  ai  fini  del
calcolo della misura della riduzione, che deve riguardare  «il  costo
totale del credito» e non solo i costi recurring. 
    L'ordinanza espone di seguito  che,  dopo  la  sentenza  Lexitor,
«parte significativa  della  giurisprudenza»,  nonche'  la  decisione
dell'ABF, collegio di coordinamento, 11 dicembre 2019, n. 26525 hanno
interpretato l'art. 125-sexies, comma  1,  t.u.  bancario,  in  senso
conforme alla pronuncia della Corte  di  giustizia,  aderendo  a  una
ricostruzione ritenuta dal rimettente  «non  soltanto  possibile,  ma
addirittura doverosa, nell'ottica della "leale collaborazione"». 
    Sennonche' - prosegue il rimettente - il legislatore avrebbe,  di
seguito, «reagito» alla sentenza della Corte  di  giustizia  «con  un
emendamento contenuto nella legge di conversione  [...]  del  decreto
legge Sostegni-bis», che ha  recepito  il  principio  espresso  dalla
sentenza Lexitor, ma ne ha limitato «l'efficacia nel  tempo  ai  soli
contratti successivi all'entrata in vigore  della  legge  (25  luglio
2021) e mantenendo al contempo fermo lo status quo ante - e quindi la
ripetibilita' dei  soli  costi  [recurring]  non  maturati  -  per  i
contratti anteriori al 25 luglio 2021». 
    4.- A fronte di tale quadro  normativo  e  giurisprudenziale,  il
Tribunale di Torino ritiene che la  citata  disciplina  avrebbe  reso
impossibile, per i contratti conclusi prima  dell'entrata  in  vigore
della legge di conversione  n.  106  del  2021,  una  interpretazione
conforme al diritto dell'Unione europea dell'art.  125-sexies,  comma
1, t.u. bancario nella sua originaria formulazione. 
    Infatti, l'art. 11-octies del d.l. n.  73  del  2021,  introdotto
dalla legge n. 106 del 2021, dopo aver riformulato, con il  comma  1,
lettera c), l'art. 125-sexies,  comma  1,  t.u.  bancario,  in  senso
strettamente  fedele  all'interpretazione  fornita   dalla   sentenza
Lexitor, e dopo aver altresi' introdotto nuove disposizioni  in  tale
articolo, ha poi previsto, nel comma 2,  l'applicazione  della  nuova
formulazione dell'art. 125-sexies ai  soli  contratti  conclusi  dopo
l'entrata in vigore della legge di conversione. Al  contempo,  per  i
contratti  conclusi  prima  di  tale   momento   ha   stabilito   che
continuassero, invece, «ad applicarsi le  disposizioni  dell'articolo
125-sexies del testo unico bancario di cui al decreto legislativo  n.
385 del 1993 e le norme secondarie contenute  nelle  disposizioni  di
trasparenza e di vigilanza della Banca  d'Italia  vigenti  alla  data
della sottoscrizione dei contratti». 
    In tale formulazione del «secondo periodo del comma  2  dell'art.
11-octies» il rimettente ravvisa «un elemento testuale, che segna una
forte  discontinuita'  tra  passato  e  presente»,   costituito   dal
riferimento alle «norme secondarie contenute  nelle  disposizioni  di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data  di
sottoscrizione  dei  contratti».  Tale  previsione  non  avrebbe   il
carattere  del  «rinvio  formale  [a  quando  previsto  dalla]  Banca
d'Italia come fonte secondaria del diritto»,  ma  sarebbe  un  rinvio
recettizio a norme «gia' emanate [...], delle quali il  contenuto  e'
noto  e  viene  integrato  per  relationem  all'interno  della  norma
primaria, proprio perche' ben conosciuto». 
    Il riferimento - precisa il rimettente  -  e'  alle  disposizioni
relative alla «Trasparenza delle operazioni e dei servizi  bancari  e
finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti»,
approvate dalla Banca d'Italia il 29  luglio  2009  e  riviste  il  9
febbraio 2011. Queste - riporta sempre l'ordinanza  -  prevedono  che
«nei contratti di credito con cessione del quinto dello  stipendio  o
della pensione  e  nelle  fattispecie  assimilate,  le  modalita'  di
calcolo della riduzione  del  costo  totale  del  credito  a  cui  il
consumatore ha diritto in caso  di  estinzione  anticipata  includono
l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto  e  che
devono quindi essere  restituiti  per  la  parte  non  maturata,  dal
finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha  corrisposti
anticipatamente al finanziatore (Sezione VII, Credito ai consumatori,
§ 5.2.1, in nota)». Una limitazione analoga si  leggerebbe  -  sempre
secondo l'ordinanza - nella «Sezione XI, Requisiti organizzativi, § 2
in nota. "L'indicazione  degli  oneri  che  maturano  nel  corso  del
rapporto e che devono quindi  essere  restituiti  per  la  parte  non
maturata"  [implicherebbe]   evidentemente   l'esistenza   di   oneri
irripetibili,  perche'   relativi   ad   attivita'   anteriori   alla
sottoscrizione del contratto, e di oneri astrattamente ripetibili, ma
di cui non sussistono le condizioni  per  lo  sgravio,  perche'  gia'
maturati alla data del rimborso anticipato». 
    Ad avviso del rimettente, tale rinvio  a  norme  secondarie,  che
univocamente escludevano la ripetibilita', da parte del  consumatore,
dei costi sostenuti  al  momento  della  conclusione  del  contratto,
renderebbe evidente la ratio dell'intervento legislativo  finalizzato
a  «salvaguardare  il  legittimo   affidamento   degli   intermediari
finanziari  e  dei  professionisti  operanti  nel  settore   (agenti,
mediatori creditizi)». 
    Al  contempo,  tale  inserzione   andrebbe   a   «precludere   la
possibilita' di un'interpretazione conforme ai principi  espressi  da
Lexitor» dell'art. 125-sexies  t.u.  bancario  nella  sua  originaria
formulazione che, prima, sarebbe stato  invece  «permeabile»  a  tali
principi, essendo  la  disposizione  nazionale  «"schiacciata"  sulla
corrispondente previsione della Direttiva». 
    5.-  Di  conseguenza,  il  Tribunale  di   Torino,   esclusa   la
possibilita' di fare ricorso all'istituto della non applicazione, non
sussistendo l'efficacia diretta  dell'art.  16,  paragrafo  1,  della
direttiva 2008/48/CE, ravvisa nell'art. 11-octies, comma 2, del  d.l.
n. 73 del 2021, come convertito, plurimi  profili  di  illegittimita'
costituzionale. 
    5.1.- Innanzitutto, il rimettente ritiene che  l'art.  11-octies,
comma 2, violi gli artt. 11 e 117,  primo  comma,  Cost.,  in  quanto
contrasterebbe con  il  principio  dell'efficacia  retroattiva  delle
sentenze interpretative della Corte di giustizia. 
    In particolare,  l'ordinanza  rammenta  che  «non  rientra  nella
discrezionalita'   del   singolo   stato   membro   la    limitazione
dell'efficacia nel tempo di una direttiva o, in termini  equivalenti,
della sentenza della Corte di giustizia che determina i limiti in cui
le norme della direttiva hanno efficacia e devono  essere  applicate,
nemmeno se la scelta dello Stato viene giustificata sotto il  profilo
del  rispetto   della   certezza   del   diritto   e   della   tutela
dell'affidamento  legittimo,  poiche'  una  tale  scelta  unilaterale
contraddice "l'esigenza  fondamentale  dell'applicazione  uniforme  e
generale del diritto comunitario", la quale implica che sia,  invece,
riservato alla Corte di "decidere  sulle  limitazioni  nel  tempo  da
apportare all'interpretazione che essa fornisce"». Precisa,  inoltre,
che solo la Corte di giustizia, e nella stessa sentenza che statuisce
sull'interpretazione richiesta, potrebbe  prevedere  una  limitazione
dell'efficacia temporale di tali pronunce. 
    5.2.- Infine, il rimettente ravvisa nell'art. 11-octies, comma 2,
un contrasto anche con l'art. 3  Cost.,  in  quanto  la  disposizione
censurata realizzerebbe una irragionevole disparita' di  trattamento,
non  giustificata  dalle  fonti  europee,  fra   contratti   conclusi
anteriormente e successivamente al 25 luglio 2021. 
    6.- Motivata  nei  termini  sopra  richiamati  la  non  manifesta
infondatezza   delle   questioni   di   legittimita'   costituzionale
prospettate, il rimettente precisa, in punto di rilevanza, che  dalla
decisione  di  tali  questioni  dipenderebbe   la   soluzione   della
controversia sottoposta al suo esame, «poiche' il  contratto  oggetto
di causa e' stato concluso nella vigenza della direttiva  2008/48/Ce,
ma  anteriormente  al  25  luglio   2021,   ed   e'   stato   estinto
anticipatamente dal consumatore con rimborso integrale del capitale».
Dall'accoglimento delle questioni  dipenderebbe  «quindi  l'esistenza
del diritto alla ripetibilita' pro rata temporis degli oneri upfront,
che e' lo specifico oggetto della domanda». 
    7.- In data 8 marzo 2022 si e' costituita  in  giudizio  V.  spa,
parte del giudizio principale, la quale ha chiesto che  le  questioni
di   legittimita'   costituzionale   sollevate    siano    dichiarate
inammissibili e, in ogni caso, manifestamente infondate. 
    7.1.- Le eccezioni  di  inammissibilita'  riguardano  i  seguenti
profili. 
    7.1.1.- In primo luogo,  il  ricorso  sarebbe  carente  sotto  il
profilo della descrizione della fattispecie oggetto di  giudizio,  il
che ridonderebbe in un difetto di  motivazione  sulla  rilevanza.  In
particolare, il rimettente avrebbe omesso di indicare  il  giorno  in
cui  si  sarebbe  verificata  l'estinzione   anticipata   del   mutuo
sottoscritto dal consumatore, parte del giudizio a quo, limitandosi a
riferire che esso sarebbe avvenuto «dopo il pagamento della  rata  di
maggio 2019». 
    7.1.2.- In secondo luogo,  la  difesa  della  parte  ritiene  che
l'eventuale  declaratoria  di   illegittimita'   costituzionale   non
consentirebbe in ogni caso al Tribunale di Torino  di  accogliere  la
domanda del consumatore, il che paleserebbe un ulteriore  difetto  di
rilevanza. 
    Secondo la parte, dal momento che la  disposizione  censurata  e'
solo il comma 2 dell'art. 11-octies e posto  che  il  senso  di  tale
norma  sarebbe  quello  di  esplicitare  una   regola   generale   di
irretroattivita'  del  nuovo  art.  125-sexies  t.u.   bancario,   il
Tribunale di Torino non potrebbe, anche la' dove la norma di  diritto
intertemporale  fosse  dichiarata   costituzionalmente   illegittima,
applicare al caso sottoposto al suo esame il nuovo  art.  125-sexies,
in quanto tornerebbe ad operare la disciplina generale. 
    Al contempo, in caso di accoglimento delle questioni, il  giudice
a quo non  potrebbe  pretendere  di  applicare  il  testo  precedente
dell'art. 125-sexies t.u. bancario reinterpretato, in quanto - sempre
secondo la difesa di V. spa - sarebbe stato lo stesso giudice a quo a
sostenere che la riformulazione della disposizione  si  sarebbe  resa
necessaria, poiche' non sarebbe  stato  possibile  interpretare  quel
testo in conformita' a quanto statuito dalla sentenza Lexitor. 
    7.1.3.- Ancora, un terzo profilo di inammissibilita' viene  fatto
valere con riferimento alla censura di violazione dell'art. 3 Cost. 
    Secondo la difesa della  parte,  l'ordinanza  di  rimessione  non
avrebbe assolto l'onere di motivazione in ordine alla  non  manifesta
infondatezza del dubbio  di  legittimita'  costituzionale,  essendosi
limitata a lamentare una diversita' di trattamento, non  giustificata
dalle  fonti  europee,  fra  contratti   conclusi   anteriormente   e
successivamente al 25 luglio 2021, senza tuttavia spiegare le ragioni
che  renderebbero  tale  differenza  contrastante  con  il  parametro
costituzionale evocato. 
    7.1.4.-  Infine,  sempre  la  parte  ha  sollevato   un'ulteriore
eccezione d'inammissibilita'. 
    La difesa di V. spa sottolinea come uno dei costi  addebitati  al
consumatore, nel caso da cui e'  sorta  la  controversia  davanti  al
Tribunale di Torino,  sarebbe  stato  quello  per  «commissione  rete
esterna», che risulterebbe  -  a  detta  della  parte  costituita  in
giudizio  -  pacificamente  al  di  fuori  del  perimetro  dei  costi
ripetibili, anche in base alla sentenza Lexitor. 
    Secondo la difesa della  parte,  poiche'  il  rimettente  non  si
sarebbe soffermato su tale circostanza, cio' renderebbe «la questione
- una volta di piu' - anche inammissibile, stavolta  per  difetto  di
motivazione,  oltre  che  della  rilevanza,   della   non   manifesta
infondatezza». 
    7.2.- Nel merito, la difesa di V. spa osserva, anzitutto, che  la
sentenza Lexitor origina da un contesto normativo diverso  da  quello
italiano e si occupa «soltanto dei costi unilateralmente manipolabili
dal finanziatore». Resterebbero pertanto fuori  dal  perimetro  della
ripetibilita' i  costi  che,  nel  caso  di  specie,  il  cliente  ha
sostenuto a titolo di «commissione rete esterna» e di cui  chiede  la
restituzione, in quanto gli  stessi  non  sarebbero  per  definizione
manipolabili unilateralmente. 
    Inoltre,  la  difesa  della  parte  sostiene  che,  in  nome  del
principio  della  chiarezza,  precisione   e   prevedibilita'   delle
disposizioni dell'Unione, ribadito da numerosi precedenti della Corte
di giustizia, «la portata vincolante della sentenza  Lexitor  risulta
oggettivamente limitata al tempo successivo alla sua pubblicazione». 
    Ove la Corte «dovesse  ritenere  che  Lexitor  abbia  magicamente
attribuito  chiarezza  e  precisione  anche  per  il  passato  a  una
disposizione che secondo la stessa  corte  di  Lussemburgo  chiara  e
precisa certamente non era, altro insormontabile ostacolo impedirebbe
di attribuirle rilevanza nel diritto interno, ostacolo  rappresentato
dal principio di  tutela  del  legittimo  affidamento,  nonche'  (con
risultato equivalente) dal diritto al pacifico godimento  dei  propri
beni ex art. 1 del Primo Protocollo addizionale  alla  CEDU,  la  cui
applicazione e' presidiata dall'art. 117, comma 1, Cost.». 
    Si realizzerebbe sul punto una piena consonanza  fra  i  principi
ripetutamente affermati dalla Corte EDU, in merito alla necessita' di
tutelare il legittimo  affidamento,  e  gli  orientamenti  di  questa
Corte, circa il necessario rispetto del canone  di  ragionevolezza  e
proporzionalita'. 
    Infine, la difesa di V. spa osserva che, anche a  voler  ritenere
che la norma della direttiva sia sufficientemente chiara  e  che  sia
stata mal recepita dal legislatore italiano,  essa  sarebbe  comunque
priva di efficacia diretta nei rapporti fra privati  e,  dunque,  non
potrebbe creare obblighi a carico dei singoli. 
    In via ulteriormente subordinata,  V.  spa  richiede  che  questa
Corte  tenga  conto  dell'impatto  che  la   propria   pronuncia   di
accoglimento  determinerebbe  su  altri  principi  costituzionali  e,
facendo uso della facolta' che questa stessa Corte si e' riconosciuta
con la sentenza n. 10 del  2015,  provveda  a  graduare  gli  effetti
temporali della decisione sui rapporti pendenti,  consentendo  che  i
principi affermati dalla sentenza Lexitor investano «i soli contratti
stipulati dopo un ragionevole  lasso  di  tempo  (indispensabile  per
l'adeguamento  della   condotta   di   ogni   non   piccola   realta'
imprenditoriale) dalla pubblicazione della sentenza Lexitor ovvero, a
tutto concedere, quelli la cui estinzione  sia  intervenuta  dopo  il
predetto ragionevole lasso di tempo». 
    8.-  In  data  8  marzo  2022,  e'  intervenuto  in  giudizio  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  dello   Stato,   il   quale   ha   sostenuto   tanto
l'inammissibilita' delle questioni  sollevate,  quanto  la  loro  non
fondatezza. 
    8.1.- Sotto il primo profilo, vengono sollevate eccezioni di rito
per  insufficiente  motivazione  e,  comunque,  per  erroneita'   dei
presupposti interpretativi. 
    L'Avvocatura  dello  Stato  osserva  che   il   rimettente,   pur
considerando possibile un'interpretazione dell'art.  125-sexies  t.u.
bancario, nella sua originaria formulazione,  in  senso  conforme  al
diritto  dell'Unione  europea,  come  interpretato  dalla  Corte   di
giustizia nella sentenza Lexitor, ravviserebbe  un  ostacolo  a  tale
adeguamento   ermeneutico   nell'introduzione   nella    disposizione
censurata del  riferimento  alla  normativa  secondaria  della  Banca
d'Italia. 
    Il rimettente, tuttavia, non spiegherebbe - secondo  l'Avvocatura
- le ragioni  per  cui  tale  richiamo  alla  normativa  della  Banca
d'Italia   sarebbe   ostativo   all'interpretazione   conforme,   ne'
preciserebbe  in  che   termini   sarebbe   avvenuta   una   presunta
«legificazione» della normativa sulla trasparenza. 
    In  aggiunta,  la  difesa  dello  Stato  contesta  al  rimettente
l'omessa considerazione delle linee orientative  emesse  dalla  Banca
d'Italia il 4 dicembre 2019,  all'indomani  della  sentenza  Lexitor,
nelle quali si sarebbe tenuto conto di tale sentenza e sarebbe  stata
caldeggiata proprio l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione
europea dell'art. 125-sexies t.u. bancario. 
    8.2.- Nel merito, l'Avvocatura sostiene la non  fondatezza  delle
questioni, poiche' il legislatore si sarebbe  indotto  a  intervenire
per tutelare l'affidamento riposto dagli intermediari nella pregressa
interpretazione dell'indicato art. 125-sexies. 
    La sentenza Lexitor avrebbe  determinato  uno  stravolgimento  di
tale precedente lettura e avrebbe esposto le societa'  finanziarie  e
gli istituti creditizi a crediti restitutori di enorme  entita',  del
tutto imprevisti. 
    La  scelta  della  non  retroattivita'  determinerebbe,   secondo
l'Avvocatura, un equilibrato contemperamento di tutti i  contrapposti
interessi, chiarendo per il futuro l'estensione del costo totale  del
credito, ma facendo salvi gli affidamenti precedenti. 
    9.- Sempre in data 8 marzo 2022, ha spiegato atto d'intervento B.
B. spa. 
    L'interveniente, dopo aver premesso di essere  una  societa'  che
«eroga finanziamenti  ai  consumatori  attraverso  lo  strumento  dei
contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del  quinto
dello  stipendio  o  della  pensione  o  delegazione  di  pagamento»,
sostiene di  avere  interesse  alla  partecipazione  al  giudizio  di
legittimita' costituzionale,  in  quanto  le  vicende  connesse  alla
sentenza Lexitor e all'entrata in vigore dell'art. 11-octies del d.l.
n.  73  del  2021,  come  convertito,  hanno  generato   un   ingente
contenzioso, nel quale anch'essa e' stata coinvolta. 
    In particolare, B. B. spa afferma di essere parte di un  processo
in corso davanti al Giudice di pace di Catania, nel quale deve  farsi
applicazione della  stessa  disposizione,  che  forma  oggetto  delle
questioni sottoposte al vaglio  di  legittimita'  costituzionale  dal
Tribunale di Torino, e che il  giudice  ha  sospeso  il  giudizio  in
attesa della decisione di questa Corte. 
    10.- Infine, hanno depositato opinioni  scritte  in  qualita'  di
amici curiae, ai sensi dell'art. 6  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  quattro  associazioni
private:   il   4   marzo   2022,   il   «Centro   studi    Giuridici
ExparteCreditoris.it», l'8 marzo 2022, la «Associazione Italiana  del
Credito  al  Consumo  e  Immobiliare  -  ASSOFIN»,   la   «PRI.BANKS,
Associazione Banche  Private  Italiane»  e  la  «Associazione  Unione
Finanziarie Italiane - UFI». 
    Con  decreto  presidenziale  del  29  settembre  2022,  tutte  le
opinioni sono state ammesse, poiche' le associazioni, alla  luce  del
loro statuto e di quanto esposto, appaiono astrattamente in grado  di
offrire elementi utili a una migliore conoscenza  e  valutazione  del
caso. 
    11.- All'udienza pubblica dell'8 novembre 2022, l'avvocato di  B.
B. spa ha dichiarato di non voler intervenire in udienza. 
    Sono stati, dunque, uditi gli avvocati di  V.  spa  e  l'avvocato
generale dello Stato per la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
che hanno insistito per  le  conclusioni  rassegnate  nei  rispettivi
scritti difensivi.  In  aggiunta  a  quanto  sostenuto  nell'atto  di
costituzione in giudizio e nella memoria, la  difesa  di  V.  spa  ha
eccepito in rito l'inammissibilita' delle questioni  per  carenza  di
motivazione in merito alle ricadute della norma transitoria,  di  cui
all'art. 30 della direttiva 2008/48/Ce, in  ragione  della  quale  la
stessa disciplina della direttiva  non  troverebbe  applicazione  «ai
contratti di credito in corso alla data di entrata  in  vigore  delle
misure nazionali di attuazione». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 2 novembre  2021,  iscritta  al  n.  8  del
registro ordinanze dell'anno 2022, il Tribunale ordinario di  Torino,
sezione prima civile, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3,  11
e 117, primo comma, Cost. in  relazione  all'art.  16,  paragrafo  1,
della  direttiva  2008/48/CE,  come  interpretato  dalla   Corte   di
giustizia dell'Unione europea, nella sentenza Lexitor - questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n.
73 del 2021, come convertito, «nelle parti in cui: - prevede che alle
estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le  norme
secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza
della Banca d'Italia  vigenti  alla  data  della  sottoscrizione  dei
contratti; [e] - limita  ai  contratti  sottoscritti  successivamente
all'entrata in vigore della legge il principio, espresso nell'art. 16
par. 1 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata  dalla  sentenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea  in  data  11  settembre
2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies  comma  1  TUB
che "il consumatore che  rimborsa  anticipatamente,  in  tutto  o  in
parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in
misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi
e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse  le
imposte"». 
    2.- In punto di rilevanza, il rimettente osserva che le questioni
di legittimita' costituzionale condizionano la decisione «poiche'  il
contratto oggetto di causa e'  stato  concluso  nella  vigenza  della
direttiva 2008/48/Ce, ma anteriormente al 25 luglio 2021, ed  estinto
anticipatamente dal consumatore con rimborso integrale del capitale».
Di   conseguenza,   dall'accoglimento   delle   censure   prospettate
dipenderebbe «l'esistenza del diritto  alla  ripetibilita'  pro  rata
temporis degli oneri upfront,  che  e'  lo  specifico  oggetto  della
domanda». 
    Sotto il profilo della non  manifesta  infondatezza,  l'ordinanza
rileva che, in contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma,  Cost.,
la disposizione censurata integrerebbe un inadempimento  post  factum
della direttiva 2008/48/CE e violerebbe il  principio  dell'efficacia
retroattiva delle sentenze interpretative della Corte  di  giustizia,
in ragione  del  quale  la  norma,  come  interpretata,  deve  essere
applicata dal giudice anche a rapporti giuridici  sorti  prima  della
sentenza interpretativa. 
    In aggiunta, il rimettente lamenta un vulnus all'art. 3 Cost., in
quanto la disposizione censurata realizzerebbe, in contrasto  con  le
norme  europee,  una  irragionevole  disparita'  di  trattamento  fra
contratti conclusi anteriormente e successivamente al 25 luglio 2021. 
    3.- In data 8 marzo 2022 si e' costituita  in  giudizio  V.  spa,
parte del processo  principale,  la  quale  ha  sollevato  molteplici
eccezioni di inammissibilita' e ha, comunque,  dedotto  il  carattere
manifestamente infondato delle questioni sollevate. 
    Nella medesima data e' intervenuto in giudizio il Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   il   quale   ha   parimenti    eccepito
l'inammissibilita'  e,  in  ogni  caso,  la  non   fondatezza   delle
questioni. 
    4.- Sempre in data 8 marzo 2022, ha depositato atto  d'intervento
B. B. spa, che ha sostenuto di avere interesse alla partecipazione al
giudizio di  legittimita'  costituzionale,  in  quanto  parte  di  un
processo in corso dinanzi al Giudice di pace  di  Catania,  avente  a
oggetto analoga fattispecie cui deve  essere  applicata  la  medesima
disposizione censurata nel presente giudizio. 
    4.1.- L'intervento va dichiarato inammissibile. 
    Secondo il disposto dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, solo «i titolari  di
un interesse qualificato, inerente in modo diretto  e  immediato»  al
rapporto dedotto nel processo  principale,  possono  intervenire  nei
giudizi promossi in via incidentale. 
    Pertanto, oltre alle parti del processo a quo, al Presidente  del
Consiglio dei ministri, e, qualora la questione  riguardi  una  legge
regionale, al Presidente  della  Giunta  regionale,  l'intervento  e'
consentito esclusivamente a terzi titolari di una posizione giuridica
suscettibile    di    essere    pregiudicata     immediatamente     e
irrimediabilmente dall'esito del giudizio  incidentale  (sentenza  n.
159 del 2019; ex multis, ordinanze n. 14 del 2022, n. 225, n.  191  e
n. 24 del 2021, n. 202 e n. 111 del 2020), non potendosi, per contro,
considerare sufficiente l'essere titolare  di  interessi  analoghi  a
quelli dedotti nel giudizio a quo o l'essere  parte  in  un  processo
similare, ma distinto da quello principale. 
    4.2.- Tanto appare sufficiente a escludere la sussistenza  di  un
interesse qualificato in capo a B.  B.  spa,  la  quale,  come  sopra
rilevato, e' parte di  un  giudizio  diverso  da  quello  principale,
ancorche' vertente su analoga tematica e chiamato a dare applicazione
alla medesima disposizione censurata nel presente giudizio. 
    5.- Passando ora all'esame dei  profili  di  rito  inerenti  alle
questioni di legittimita' costituzionale sollevate,  deve  ritenersi,
innanzitutto,  fondata  l'eccezione,  formulata  dalla  difesa  della
parte,  di  inammissibilita'  per  carente  motivazione   sulla   non
manifesta  infondatezza  della  censura  concernente  la   violazione
dell'art. 3 Cost. 
    Il rimettente  si  e',  in  effetti,  limitato  a  lamentare  una
differenza di trattamento, non giustificata dalle fonti europee,  fra
contratti conclusi anteriormente e successivamente al 25 luglio 2021,
senza  spiegare  le  ragioni   che   renderebbero   tale   differenza
contrastante con il parametro costituzionale. 
    La censura si rivela, dunque, carente di una autonoma e  adeguata
illustrazione delle ragioni per le quali l'art. 11-octies,  comma  2,
del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, integrerebbe una violazione
dell'art. 3 Cost., il che determina l'inammissibilita' della relativa
questione di legittimita' costituzionale (ex multis, sentenze n.  128
del 2022, n. 114, n. 87 e n. 39 del 2021). 
    6.- Devono essere, invece, respinte  le  ulteriori  eccezioni  di
rito sollevate sempre dalla difesa della parte. 
    6.1.- Non e'  fondata,  innanzitutto,  l'eccezione  che  ravvisa,
nell'omessa indicazione, da parte del rimettente, del giorno  in  cui
si sarebbe verificata l'estinzione anticipata del mutuo  sottoscritto
dal consumatore,  una  insufficiente  descrizione  della  fattispecie
oggetto del giudizio, che ridonderebbe in un difetto  di  motivazione
sulla rilevanza. 
    6.1.1.- Secondo la difesa di V. spa, si tratterebbe  di  un  dato
decisivo,  poiche',  per  i  contratti  gia'  in  essere  al  momento
dell'entrata  in  vigore  della  norma  censurata,  proprio  il  dies
dell'estinzione anticipata sarebbe «dirimente al  fine  di  ragionare
sull'an e sul quando dell'applicabilita' dei principi  sanciti  nella
sentenza Lexitor, pubblicata in data 11 settembre 2019».  L'ordinanza
si  sarebbe,  viceversa,  limitata  a   riferire   che   l'estinzione
anticipata sarebbe avvenuta «dopo il pagamento della rata  di  maggio
2019». 
    6.1.2.- L'eccezione non puo' essere accolta, in  quanto  radicata
su assunti che non trovano alcun riscontro ne' nella sentenza Lexitor
ne' nella disposizione censurata. 
    La  citata  sentenza  della  Corte  di  giustizia  prospetta  una
interpretazione  dell'art.   16,   paragrafo   1,   della   direttiva
2008/48/CE, che trova applicazione a tutti i contratti conclusi  dopo
l'attuazione della direttiva (art. 30  della  direttiva)  e  che  non
limita la vincolativita' della sua ricostruzione solo pro futuro, ne'
la circoscrive alle mere estinzioni anticipate  intervenute  dopo  la
pubblicazione della medesima pronuncia. 
    Al contempo, l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del  2021,
introdotto in sede di conversione in legge - della  cui  legittimita'
costituzionale dubita il rimettente - da'  rilievo,  nel  segnare  il
discrimine  fra  la  vecchia  e  la  nuova   formulazione   dell'art.
125-sexies t.u. bancario, al momento in cui e' stato sottoscritto  il
contratto e non al momento in cui  e'  stata  richiesta  l'estinzione
anticipata del mutuo. 
    Di  conseguenza,  ai  fini   della   rilevanza,   e'   certamente
sufficiente che l'ordinanza di rimessione abbia indicato la  data  di
perfezionamento del contratto (vale a  dire,  il  16  ottobre  2014),
salvo,  peraltro,  aver  ulteriormente  precisato  che   l'estinzione
anticipata e' avvenuta dopo il pagamento della rata di maggio 2019. 
    6.2.-  Anche  l'ulteriore  eccezione  di   inammissibilita'   per
irrilevanza sollevata dalla parte risulta non fondata. 
    6.2.1.- Essa prende le mosse dalla considerazione  in  base  alla
quale  la  disposizione  censurata  espliciterebbe  solo  una  regola
generale di irretroattivita' del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario,
sicche' il Tribunale di Torino, anche la' dove la  norma  di  diritto
intertemporale fosse dichiarata costituzionalmente  illegittima,  non
potrebbe applicare al contratto oggetto del giudizio a quo  il  nuovo
art. 125-sexies. In virtu' del generale principio tempus regit actum,
tale disposizione sarebbe,  infatti,  riferibile  ai  soli  contratti
conclusi dopo la sua entrata in vigore, con esclusione, di  riflesso,
del contratto di cui si controverte nel processo a quo. 
    Al  contempo,  in  caso  di  accoglimento  delle  questioni,   il
rimettente non potrebbe far  valere  il  testo  precedente  dell'art.
125-sexies t.u. bancario, reinterpretato  alla  luce  della  sentenza
Lexitor, in quanto - secondo quel che sostiene la difesa di V. spa  -
lo stesso giudice a quo avrebbe reputata necessaria la riformulazione
del comma 1 dell'art. 125-sexies t.u. bancario,  poiche'  quel  testo
avrebbe detto l'opposto di  quanto  statuito  dalla  pronuncia  della
Corte di giustizia. 
    Inoltre,  il  rimettente  non  avrebbe  spiegato   come   sarebbe
possibile  applicare  il  vecchio  art.  125-sexies  t.u.   bancario,
ancorche' reinterpretato, a una fattispecie il cui  fatto  generatore
(sottoscrizione  del   contratto   e   sua   estinzione   anticipata)
risalirebbe non solo a un periodo precedente la riformulazione  della
disposizione in parola, ma addirittura a  un'epoca  antecedente  alla
stessa sentenza Lexitor. 
    6.2.2.- Nemmeno questa  eccezione  puo'  essere  accolta  poiche'
anch'essa basata su asserzioni che non trovano conferma. 
    Il primo  rilievo  non  tiene  in  debito  conto  che,  la'  dove
l'ordinanza lamenta che  il  primo  periodo  del  comma  2  dell'art.
11-octies del d.l. n. 73 del 2021, come convertito,  ha  limitato  al
futuro l'efficacia della norma con  cui  l'ordinamento  nazionale  si
sarebbe adeguato alla sentenza della Corte di giustizia, il  medesimo
atto di promovimento ha inteso proprio prospettare la  retroattivita'
della disposizione. 
    In ogni caso, risulta smentita anche l'asserzione che esclude  la
possibilita' di interpretare  la  precedente  formulazione  dell'art.
125-sexies,  comma  1,  t.u.  bancario,  in   senso   conforme   alla
ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia, poiche' tale  assunto
e' confutato da quanto afferma  la  medesima  ordinanza.  Secondo  il
rimettente, prima  dell'intervento  legislativo  del  2021,  era  ben
possibile, e anzi doverosa, la sostituzione della «chiave di  lettura
della   norma   -   dall'intangibilita'   dei    diritti    acquisiti
dall'intermediario (e dagli  altri  professionisti)  all'effettivita'
dei diritti del consumatore - senza arrecare  apparenti  traumi  alla
coerenza e logicita' dell'enunciato normativo e  senza  incorrere  in
una manifesta contrarieta' a legge, che costituisce  l'estremo  punto
di resistenza dell'ordinamento interno all'obbligo di interpretazione
"in conformita'"». Cio'  che,  invece,  -  secondo  il  rimettente  -
avrebbe   precluso,   dopo   l'intervento   legislativo   del   2021,
l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor  e'  il  riferimento
nel  censurato  art.  11-octies,  comma  2,  alle  norme  secondarie,
riferimento ricompreso fra le parti  della  disposizione  di  cui  il
rimettente chiede la rimozione. 
    Infine, l'ordinanza ha ben spiegato, proprio sulla  scorta  della
naturale retroattivita' delle pronunce interpretative della Corte  di
giustizia, come, in assenza del citato rimando alle norme secondarie,
sarebbe percorribile l'applicazione del precedente  art.  125-sexies,
comma 1, t.u. bancario,  reinterpretato  alla  luce  della  pronuncia
della Corte di giustizia,  anche  a  una  fattispecie  il  cui  fatto
generatore (sottoscrizione del contratto e sua estinzione anticipata)
risalga a un'epoca antecedente alla medesima sentenza. 
    6.3.- Ancora, non  puo'  ritenersi  fondata  neppure  l'ulteriore
eccezione d'inammissibilita' sollevata negli scritti difensivi  dalla
parte, in base alla quale il rimettente non avrebbe considerato - con
conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, oltre  che  sulla
non manifesta  infondatezza  delle  questioni  -  che  il  costo  per
«commissione rete esterna», addebitato al consumatore  nella  vicenda
oggetto del giudizio a quo,  sarebbe  sicuramente  al  di  fuori  del
perimetro dei costi ripetibili. 
    Ebbene, innanzitutto, e' dalla stessa difesa della parte che puo'
desumersi che il costo addebitato al cliente a titolo di «commissione
rete esterna» e' solo uno dei costi di  cui  e'  stata  richiesta  la
ripetizione nel giudizio a quo. 
    D'altro canto, l'ordinanza si  sofferma  in  plurimi  passaggi  a
precisare che il consumatore ha fatto valere nel giudizio  principale
la restituzione di costi qualificabili  come  up-front,  rimborsabili
alla luce della sentenza Lexitor, la quale valorizza l'ampia  nozione
di «costo totale del credito». 
    Di conseguenza, proprio  in  ragione  della  latitudine  di  tale
nozione, il rimettente non era tenuto a illustrare analiticamente  le
caratteristiche dei singoli crediti vantati dall'attore nel  giudizio
a quo, salvo  dover  precisare  che  essi  fossero  ascrivibili  alla
categoria up-front. E questo - come si e' appena  precisato  -  trova
ampio riscontro nell'atto introduttivo. 
    6.4.- Infine, anche  l'eccezione  di  carente  ricostruzione  del
quadro  normativo  sollevata  dalla  difesa  della  parte  nel  corso
dell'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 non e' fondata. 
    6.4.1.- In base a tale eccezione  il  rimettente  avrebbe  dovuto
argomentare in merito alla norma  transitoria,  di  cui  all'art.  30
della  direttiva  2008/48/CE,  che  esclude  l'applicabilita'   della
direttiva ai contratti in corso al  momento  dell'entrata  in  vigore
della disciplina nazionale attuativa della stessa direttiva. 
    6.4.2.-   Sennonche'   tale   eccezione   muove   da   un'ipotesi
ricostruttiva -  quella  secondo  cui  l'attuazione  della  direttiva
2008/48/CE, almeno relativamente all'art. 16, si sarebbe  avuta  solo
con la legge di conversione n. 106 del 2021 - ben diversa  da  quella
sulla quale si fonda l'argomentazione del rimettente. 
    L'ordinanza,  infatti,  argomenta  nel  senso  che  la  direttiva
avrebbe trovato attuazione con il decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, recante «Attuazione della direttiva  2008/48/CE  relativa  ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo  VI
del testo unico bancario (decreto legislativo n.  385  del  1993)  in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario,
degli agenti in attivita' finanziaria  e  dei  mediatori  creditizi»,
decreto che e' entrato in vigore il 19 settembre 2010,  vale  a  dire
ben quattro anni  prima  della  data  di  conclusione  del  contratto
oggetto del giudizio a quo. 
    Non a caso, il rimettente ravvisa nella disciplina  censurata  un
inadempimento solo post factum e  concernente  non  l'an,  bensi'  il
quomodo dell'attuazione dell'art. 16 della  direttiva  da  parte  del
censurato art. 11-octies, comma 2, il quale ha, infatti, continuato a
prevedere l'applicazione per il  passato  dell'art.  125-sexies  t.u.
bancario, come introdotto dal d.lgs. n. 141 del  2010  in  attuazione
della direttiva. 
    Di conseguenza, una volta che il rimettente ha chiarito  la  data
di  perfezionamento  del  contratto  sul  quale  si  controverte  nel
processo a quo, vale a dire il 16  ottobre  2014,  e  una  volta  che
l'atto introduttivo del giudizio ha fatto  preciso  riferimento  alla
disciplina attuativa della direttiva, evocando il  citato  d.lgs.  n.
141  del  2010,   sarebbe   del   tutto   ultroneo   pretendere   una
esplicitazione di cio' che pare di tutta evidenza: vale a dire che un
contratto concluso dopo quattro anni  dall'entrata  in  vigore  della
disciplina attuativa della direttiva fosse soggetto a tale normativa. 
    7.-  Da  ultimo,  non  sono  fondate  neanche  le  eccezioni   di
inammissibilita' sollevate dall'Avvocatura dello Stato. 
    7.1.-  In  particolare,   la   difesa   dello   Stato   contesta,
innanzitutto, il mancato esperimento del tentativo di interpretazione
conforme al diritto dell'Unione europea della disposizione censurata. 
    Sennonche', il rimettente si e'  ampiamente  confrontato  con  le
possibili soluzioni ermeneutiche adeguatrici al  diritto  dell'Unione
europea e le ha consapevolmente e motivatamente escluse. 
    In primo  luogo,  assumendo  una  posizione  condivisa  da  altri
interpreti, il rimettente ha mostrato di avere ampia conoscenza della
tesi, avanzata nella giurisprudenza di  merito,  secondo  cui  l'art.
11-octies, comma 2,  del  d.l.  n.  73  del  2021,  come  convertito,
consentirebbe  tuttora  un'interpretazione  conforme  a  Lexitor  del
precedente  art.  125-sexies  t.u.  bancario,  ma   l'ha   disattesa,
reputando impossibile svalutare la  portata  del  rinvio  che  l'art.
11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come  convertito,  opera
alla  normativa  secondaria.  A  tal  riguardo,  il   rimettente   ha
adeguatamente  motivato  lo  stretto   collegamento   creato,   dalla
disposizione censurata,  fra  la  precedente  formulazione  dell'art.
125-sexies t.u. bancario e specifiche norme  secondarie  della  Banca
d'Italia. 
    In secondo luogo, il rimettente ha ritenuto  non  praticabile  la
via  di  una  interpretazione  adeguatrice   del   complessivo   art.
11-octies, comma 2, ai contenuti della sentenza Lexitor, che  sarebbe
preclusa dalla chiarezza  della  disposizione,  non  suscettibile  di
essere interpretata in  modo  compatibile  con  i  vincoli  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e,  in  particolare,
con la citata pronuncia della Corte di giustizia. 
    Peraltro, il rimettente ha  anche  escluso  la  non  applicazione
dell'art. 11-octies, comma 2,  sostenendo  che  la  disposizione  del
diritto dell'Unione europea, contrastante con la norma censurata,  e'
priva di efficacia  diretta  «regolando  un  rapporto  esclusivamente
inter-privato». 
    7.2.- Infine, l'ultima obiezione in  rito  dell'Avvocatura  dello
Stato e' nel senso che il rimettente  abbia  erroneamente  omesso  di
considerare le «linee orientative» del 4 dicembre 2019, con le  quali
la Banca  d'Italia,  all'indomani  della  sentenza  Lexitor,  avrebbe
supportato  una  interpretazione  conforme  al  diritto   dell'Unione
europea dell'art. 125-sexies t.u. bancario. 
    Anche questa eccezione non e' fondata, in  quanto  il  rimettente
correttamente non ha richiamato tali linee guida, poiche' esse - come
si  precisera'  meglio  in  seguito  (punto  12.1.)  -  da  un  lato,
contengono disposizioni non suscettibili di recepire il rinvio di cui
all'art. 11-octies, comma 2, e, da un altro lato, non consentirebbero
comunque di preservare la disposizione censurata  dall'illegittimita'
costituzionale. 
    8.- Nel merito, le questioni sono fondate nei termini di  seguito
precisati. 
    9.- Preliminarmente, occorre ricostruire il  quadro  normativo  e
giurisprudenziale, che ha condotto  all'adozione  della  disposizione
censurata, ossia dell'art. 11-octies, comma 2, del  d.l.  n.  73  del
2021, introdotto in sede di conversione nella legge n. 106 del 2021. 
    9.1.-  Il  23  aprile  2008  e'  stata  approvata  la   direttiva
2008/48/CE, che disciplina i contratti di credito  ai  consumatori  e
che abroga la direttiva 87/102/CEE del  Consiglio,  del  22  dicembre
1986, relativa  al  ravvicinamento  delle  disposizioni  legislative,
regolamentari e amministrative  degli  Stati  membri  in  materia  di
credito al consumo. 
    La nuova normativa, diversamente  dalla  precedente,  adotta  una
tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire «a  tutti  i
consumatori della Comunita'  di  fruire  di  un  livello  elevato  ed
equivalente dei loro interessi e che crei un  vero  mercato  interno»
(considerando n. 9). A tal fine, l'art. 22, paragrafo 1, dispone  che
«[n]ella misura in cui la presente  direttiva  contiene  disposizioni
armonizzate, gli Stati membri non possono  mantenere  ne'  introdurre
nel proprio  ordinamento  disposizioni  diverse  da  quelle  in  essa
stabilite». 
    Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16,  paragrafo
1, secondo cui: «[i]l consumatore  ha  il  diritto  di  adempiere  in
qualsiasi momento, in  tutto  o  in  parte,  agli  obblighi  che  gli
derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli  ha  diritto  ad
una riduzione  del  costo  totale  del  credito,  che  comprende  gli
interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto». 
    Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al  paradigma
del «costo totale  del  credito».  Questo  e'  definito  all'art.  3,
paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi  gli
interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese  che  il
consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui
il creditore e' a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi
anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il  contratto
di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta,  la
conclusione  di  un  contratto  avente  ad  oggetto  un  servizio  e'
obbligatoria per  ottenere  il  credito  oppure  per  ottenerlo  alle
condizioni contrattuali offerte». 
    A fronte di tale disciplina, posta a tutela  del  consumatore,  i
successivi paragrafi dell'art. 16  prevedono,  a  favore  di  chi  ha
concesso  il  credito,  il  «diritto  ad  un   indennizzo   equo   ed
oggettivamente  giustificato   per   eventuali   costi   direttamente
collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il  rimborso
anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il  tasso  debitore
e' fisso». Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 -  per
tale indennizzo, il paragrafo 4,  lettera  b),  consente  agli  Stati
membri di  derogare  alla  disciplina  uniforme,  disponendo  che  il
creditore possa «eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se
e' in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del  rimborso
anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2». 
    9.2.- Nell'ordinamento italiano, la direttiva 2008/48/CE e' stata
attuata con il d.lgs. n. 141 del 2010, il cui art. 1  ha  interamente
sostituito il Capo II del Titolo VI del t.u. bancario. 
    In particolare, la disciplina del rimborso  anticipato  e'  stata
recepita nell'art. 125-sexies t.u. bancario, il cui  comma  1,  prima
delle recenti modifiche, recitava: «[i]l consumatore puo'  rimborsare
anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,  l'importo
dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a  una
riduzione del  costo  totale  del  credito,  pari  all'importo  degli
interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». 
    Quanto alla nozione di costo totale del credito,  essa  e'  stata
riprodotta nell'art. 121, comma 1, lettera e), t.u. bancario, secondo
cui il «"costo totale del credito" indica gli interessi e  tutti  gli
altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre  spese,  a
eccezione di quelle notarili,  che  il  consumatore  deve  pagare  in
relazione al contratto di credito e  di  cui  il  finanziatore  e'  a
conoscenza». Il comma 2 sempre dell'art. 121  precisa,  inoltre,  che
«[n]el costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a
servizi accessori connessi con il contratto di  credito,  compresi  i
premi assicurativi, se la  conclusione  di  un  contratto  avente  ad
oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito,  o  per
ottenerlo alle condizioni offerte». 
    9.3.- Nei primi anni di applicazione dell'art. 125-sexies,  comma
1, t.u. bancario, l'interpretazione della disposizione, accolta dalla
giurisprudenza di merito e dall'ABF, ha  visto  riferire  il  diritto
alla riduzione dei costi, conseguente al  rimborso  anticipato,  alle
sole  voci  soggette  a  maturazione  nel  tempo  (costi   cosiddetti
recurring),  con  esclusione  di  quelle  relative   alle   attivita'
finalizzate alla concessione  del  prestito,  integralmente  esaurite
prima  della  eventuale  estinzione  anticipata   (costi   cosiddetti
up-front). Sullo sfondo di tale prassi applicativa si rinviene  anche
l'argomentazione che collega il dato testuale della disposizione alla
teoria della giustificazione causale delle attribuzioni,  sicche'  si
ritengono  recuperabili  i   costi   riferiti   a   prestazioni   che
conferiscono utilita' collegate con la durata del  contratto  e,  per
converso,  irripetibili  costi  relativi  a   prestazioni,   la   cui
giustificazione causale abbia gia' trovato compimento. 
    A fronte della distinzione fra costi up-front, non ripetibili,  e
costi recurring, suscettibili di riduzione, nella realta' sono emerse
condotte abusive nella qualificazione e nella imputazione dei  costi;
a esse l'ABF ha reagito - nelle sue decisioni  -  prevedendo  che,  a
fronte di condotte poco trasparenti, in sede di predisposizione delle
condizioni contrattuali, si sarebbero  dovuti  ritenere  rimborsabili
tutti i costi le cui ragioni fossero state opacamente manifestate. 
    La  Banca  d'Italia,  a  sua  volta,  e'   intervenuta   con   il
provvedimento  del  9  febbraio  2011,  recante  «Trasparenza   delle
operazioni e dei servizi bancari e  finanziari  -  Correttezza  delle
relazioni tra intermediari e clienti -  Recepimento  della  Direttiva
sul credito ai consumatori» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
16 febbraio 2011, serie generale, n. 38 -  supplemento  ordinario  n.
40), che ha emendato il precedente provvedimento del 29 luglio 2009. 
    Nella Sezione VII di tali disposizioni (Credito  ai  consumatori,
paragrafo 5.2.1, lettera q, nota 3) si legge che «[n]ei contratti  di
credito con cessione del quinto dello stipendio o  della  pensione  e
nelle fattispecie assimilate, le modalita' di calcolo della riduzione
del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in  caso
di estinzione anticipata  includono  l'indicazione  degli  oneri  che
maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti
per  la  parte  non  maturata,  dal  finanziatore  o  da  terzi,   al
consumatore,  se  questi  li  ha   corrisposti   anticipatamente   al
finanziatore». In successive Sezioni si precisa poi che le  procedure
interne dell'intermediario devono quantificare  «in  maniera  chiara,
dettagliata e  inequivoca  gli  oneri  che  maturano  nel  corso  del
rapporto e che, in caso di estinzione anticipata, sono restituiti per
la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi,  al  consumatore,
se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore» (Sezione
VII-bis, «Cessione di quote dello  stipendio,  del  salario  o  della
pensione», e Sezione  XI,  «Requisiti  organizzativi»,  paragrafo  2,
comma 1, terzo alinea, nota 1). 
    In definitiva, le norme secondarie avallano l'interpretazione  in
base alla quale i  costi  soggetti  a  riduzione  sarebbero  i  costi
recurring e valorizzano, correlativamente, i doveri di trasparenza. 
    9.4.- Mentre il contesto nazionale si assestava nei termini sopra
delineati, e' intervenuta, su sollecitazione di un tribunale polacco,
la  gia'  citata  sentenza  Lexitor  della  Corte  di  giustizia,  11
settembre 2019, in causa C-383/18, che  ha  interpretato  l'art.  16,
paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nel senso  «che  il  diritto
del consumatore alla riduzione del costo totale del credito  in  caso
di rimborso anticipato del credito include  tutti  i  costi  posti  a
carico del consumatore» (punto 36). 
    La Corte di giustizia ha  preso  atto  che  il  riferimento  alla
riduzione dei costi nella citata disposizione  si  prestava  -  nelle
varie versioni linguistiche - a essere riferito tanto ai  soli  costi
«che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto», quanto  al
metodo di calcolo della riduzione del costo totale del  credito,  che
deve operare «in  proporzione  alla  durata  residua  del  contratto»
(sentenza Lexitor, punto 24). 
    A fronte di tale incertezza ermeneutica, la Corte di giustizia ha
ritenuto  di  valorizzare,  sempre  nel  testo  della   disposizione,
l'espressione «riduzione  del  costo  totale  del  credito»,  che  ha
sostituito il precedente richiamo alla  «nozione  generica  di  "equa
riduzione"» presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza
Lexitor,  punto  28).  Tale  dato  testuale,  che  rimanda   in   via
sistematica all'art. 3, paragrafo  1,  lettera  g),  della  direttiva
2008/48/CE, ove si definisce il costo totale del credito, ha attratto
- nella ricostruzione della Corte -  il  canone  dell'interpretazione
teleologica ispirato all'esigenza di garantire «un'elevata protezione
del consumatore» (sentenza Lexitor, punto 29). 
    In particolare, la Corte di giustizia ha rilevato  che  «limitare
la possibilita' di riduzione del costo totale  del  credito  ai  soli
costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe
il  rischio  che  il  consumatore  si  veda  imporre  pagamenti   non
ricorrenti piu' elevati al momento della conclusione del contratto di
credito, poiche' il soggetto concedente il  credito  potrebbe  essere
tentato di ridurre al minimo i  costi  dipendenti  dalla  durata  del
contratto» (sentenza Lexitor, punto 32). 
    Al contempo, la Corte ha precisato che l'interpretazione  offerta
non va a  penalizzare  in  maniera  sproporzionata  i  concedenti  il
credito, ai quali la direttiva ha  riconosciuto  «il  diritto  ad  un
indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso
anticipato del credito», lasciando oltretutto liberi, in questo caso,
gli Stati membri «di provvedere affinche' l'indennizzo  sia  adeguato
alle condizioni del credito e del mercato al  fine  di  tutelare  gli
interessi del mutuante» (sentenza Lexitor, punto 34). 
    Infine, un ulteriore vantaggio per il creditore, segnalato  dalla
Corte di giustizia,  consiste  proprio  nell'acquisizione  anticipata
della somma prestata, cio' che gli  consentirebbe  di  concludere  un
nuovo contratto di credito con ulteriori guadagni e benefici  per  il
mercato (sentenza Lexitor, punto 35). 
    In definitiva, la Corte di giustizia ha interpretato  l'art.  16,
paragrafo  1,  della  direttiva  2008/48/CE,  partendo  da  un   dato
sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione  del  costo
totale del credito, per addivenire a un'interpretazione  orientata  a
una elevata tutela del consumatore  -  che  previene  il  rischio  di
abusi,  a  beneficio  anche  della  concorrenza  -,  in  presenza  di
contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. 
    9.5.- La citata sentenza  Lexitor  ha  ispirato,  in  Italia,  un
numero cospicuo  di  pronunce  dell'ABF  e  della  giurisprudenza  di
merito, le quali hanno applicato l'art.  125-sexies,  comma  1,  t.u.
bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. 
    In  particolare,  si  e'  ritenuto  che,  pur   sussistendo   una
differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma  1,  t.u.  bancario,  a
tale  differenza  non  potesse  «ragionevolmente  attribuirsi   alcun
significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione  n.
26525 del 2019). 
    Si e', dunque, escluso che l'interpretazione  in  senso  conforme
alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma  1,  t.u.  bancario
potesse  tradursi  in   una   interpretazione   contra   legem,   non
ravvisandosi una violazione del dato testuale. 
    La  conclusione  e'   stata,   pertanto,   nel   senso   di   una
interpretazione conforme alla ricostruzione offerta  dalla  Corte  di
giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza  che  a
cio' potesse ostare neppure l'esigenza di  adattare  il  criterio  di
calcolo della riduzione alla peculiarita' dei costi up-front,  avendo
la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche
il profilo sopra richiamato. 
    10.- All'esito di tale complessa vicenda, il legislatore, in sede
di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella legge n. 106  del  2021,
ha introdotto l'art. 11-octies, il  cui  comma  2  e'  censurato  nel
presente giudizio. 
    In particolare, il comma 1, lettera c), del  citato  articolo  ha
sostituito l'art. 125-sexies t.u. bancario, introducendo le  seguenti
modifiche. 
    E' stata  riformulata  la  seconda  parte  del  comma  1  con  la
previsione che il consumatore, in caso di  rimborso  anticipato,  «ha
diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del
contratto, degli interessi e di tutti  i  costi  compresi  nel  costo
totale del credito, escluse le imposte». 
    Sono stati poi aggiunti un nuovo comma 2, che regola i criteri di
riduzione degli interessi e dei  costi,  e  un  nuovo  comma  3,  che
disciplina il diritto di regresso, derogabile in  via  convenzionale,
del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito. 
    E' rimasta, invece, immutata la disciplina  relativa  al  diritto
all'equo indennizzo a favore del finanziatore, in  caso  di  rimborso
anticipato del credito, che e' stata semplicemente traslata nei nuovi
commi 4 e 5 dell'art. 125-sexies t.u. bancario. 
    Inoltre, con il comma 2 dell'art. 11-octies, e' stata  introdotta
la disciplina censurata  nel  presente  giudizio,  secondo  la  quale
«[l']articolo 125-sexies del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c),  del  presente
articolo, si applica ai contratti sottoscritti  successivamente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti  prima
della data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente   decreto   continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni
dell'articolo  125-sexies  del  testo  unico  di   cui   al   decreto
legislativo n. 385 del 1993 e le  norme  secondarie  contenute  nelle
disposizioni di trasparenza  e  di  vigilanza  della  Banca  d'Italia
vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». 
    11.- Per poter, a questo punto, valutare  se  il  censurato  art.
11-octies, comma 2, appena richiamato, violi  gli  artt.  11  e  117,
primo comma, Cost., occorre soffermarsi sul significato  che  riveste
il rispetto dell'interpretazione fornita dalla sentenza  della  Corte
di   giustizia   Lexitor,   nel   quadro   dei   vincoli    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 
    11.1.- Il dovere  di  attenersi  a  tali  vincoli  ricomprende  -
secondo la giurisprudenza costante di questa Corte - le sentenze rese
dalla Corte di giustizia in sede interpretativa,  in  conformita'  al
ruolo che l'art. 19, paragrafo 1, del  Trattato  sull'Unione  europea
assegna alla Corte di  giustizia  dell'Unione  europea  (di  recente,
sentenze n. 67 e n. 54 del 2022; ex multis sentenze n. 227 del  2010,
n. 285 del 1993, n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985, nonche' ordinanze
n. 255 del 1999 e n. 132 del 1990; e cio' vale anche per le  sentenze
della Corte di giustizia che  dichiarano  l'invalidita'  di  un  atto
dell'Unione: sul punto la sentenza n. 232 del 1989). 
    Se, dunque, le sentenze adottate in via pregiudiziale  compongono
il quadro dei parametri  sovranazionali  che,  attraverso  il  filtro
degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., consentono a  questa  Corte
di esercitare il vaglio di costituzionalita', e' la stessa  Corte  di
giustizia, nel  suo  ruolo  di  interprete  qualificato  del  diritto
dell'Unione europea, a chiarire che  la  «sentenza  pregiudiziale  ha
valore  non  costitutivo  bensi'  puramente  dichiarativo,   con   la
conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla
data di  entrata  in  vigore  della  norma  interpretata»  (Corte  di
giustizia dell'Unione europea, sentenza 16  gennaio  2014,  in  causa
C-429/12, Pohl, punto 30  e  le  sentenze  ivi  citate,  nonche',  di
seguito, ex multis, 10 marzo 2022,  in  causa  C-177/20,  Grossmania,
punto 41; 20 dicembre 2017, in causa  C-516/16,  Erzeugerorganisation
Tiefkuhlgemuse eGen (da ora: ETG), punto  88;  28  gennaio  2015,  in
causa C-417/13, Starjakob, punto 63). 
    Ne deriva che «[s]olo in via  del  tutto  eccezionale  la  Corte,
applicando  il  principio  generale  della   certezza   del   diritto
intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, puo' essere indotta
a limitare la possibilita' per gli  interessati  di  far  valere  una
disposizione da  essa  interpretata  onde  rimettere  in  discussione
rapporti giuridici costituiti in  buona  fede»  (Corte  di  giustizia
dell'Unione europea, sentenze 20 dicembre 2017,  in  causa  C-516/16,
ETG, punto 89, 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes  Jordi
Besora SL, punto 41; 12 ottobre 2000, in causa C-372/98,  The  Queen,
punto 42; nello stesso senso sentenze  17  dicembre  2015,  in  causa
C-25/14, Union des syndicats de  l'immobilier  (UNIS),  punto  50;  8
aprile 1976, in causa 43/75, Defrenne, punti 71-75). 
    In ogni caso, «spetta solo alla Corte,  alla  luce  dell'esigenza
fondamentale  dell'applicazione  uniforme  e  generale  del   diritto
dell'Unione,  decidere  sulle  limitazioni  nel  tempo  da  apportare
all'interpretazione  che   essa   fornisce»   (Corte   di   giustizia
dell'Unione europea, sentenza 21  dicembre  2016,  in  cause  riunite
C154/15, C307/15 e C308/15, Gutierrez  Naranjo  e  altri,  punto  70;
nello stesso  senso,  sentenze  6  marzo  2007,  in  causa  C-292/04,
Meilicke e altri, punto 37; 28  settembre  1994,  in  causa  C-57/93,
Vroege, punto 31; 2 febbraio 1988, in causa 309/85,  Barra  e  altri,
punto 13; 27  marzo  1980,  in  causa  61/79,  Amministrazione  delle
finanze dello Stato, punto 18). E la Corte di  giustizia  puo'  farlo
esclusivamente    «nella    sentenza     stessa     che     statuisce
sull'interpretazione  richiesta»,  a  garanzia  della   «parita'   di
trattamento   degli   Stati   membri   e   degli    altri    soggetti
dell'ordinamento nei confronti di tale diritto», nonche' nel rispetto
degli «obblighi derivanti dal principio della certezza  del  diritto»
(Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 6  marzo  2007,  in
causa C-292/04, Meilicke e altri, punto 37). 
    In  definitiva,  secondo  la  giurisprudenza   della   Corte   di
giustizia, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che
decide su un rinvio pregiudiziale puo' essere disposta esclusivamente
dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia. 
    11.2.- Poiche', dunque, la Corte  di  giustizia  ritiene  di  non
poter limitare a posteriori  l'efficacia  temporale  di  una  propria
pregressa interpretazione,  a  fortiori,  sempre  secondo  la  citata
Corte, non e' consentita una modulazione temporale dei  suoi  effetti
da parte dei singoli Stati membri, tanto  piu'  in  presenza  di  una
direttiva che da' luogo, salvo espresse deroghe, a una armonizzazione
piena. 
    Gli  Stati  membri,  dunque,  da  un  lato,  possono,  nel   dare
attuazione a una direttiva, stabilire termini di  prescrizione  o  di
decadenza  per  l'esercizio  dei  diritti  riconosciuti  dall'Unione,
purche' siano rispettati i principi di effettivita' e di  equivalenza
(Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 12  dicembre  2013,
in causa C-362/12, Test Claimants, punti 30-33  e  44-45;  6  ottobre
2009, in causa C-40/08, Asturcom  Telecomunicaciones,  punto  41;  11
luglio 2002, in causa C-62/00, Marks & Spencer, punti  35  e  36;  17
aprile 1998, in causa C-228/96, Aprile, punti 19 e 20). 
    Da un altro lato, in presenza  di  un  rinvio  pregiudiziale  che
sollecita  la  Corte  di   giustizia   a   fornire   un   chiarimento
interpretativo, gli Stati membri possono  far  valere  le  ragioni  a
sostegno di una modulazione temporale degli effetti della pronuncia -
ossia «la buona fede degli ambienti interessati»  e  il  «rischio  di
gravi ripercussioni economiche» (Corte giustizia dell'Unione europea,
sentenza 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punti 89 e  91)  -
con lo stesso rinvio  pregiudiziale  o  producendo  osservazioni  nel
corso del relativo giudizio. 
    12.- Chiarita la portata dei  vincoli  derivanti  dalla  sentenza
Lexitor, che e' stata pronunciata dalla Corte di giustizia in sede di
rinvio pregiudiziale, senza che  fosse  disposta  alcuna  modulazione
temporale dei suoi effetti, si puo'  ora  procedere  all'esame  della
norma censurata. 
    Il legislatore - come anticipato  -  ha  sostituito,  con  l'art.
11-octies, comma 1, lettera  c),  del  d.l.  n.  73  del  2021,  come
convertito nella legge n. 106 del 2021, il precedente art. 125-sexies
t.u., bancario, riformulando  il  comma  1  in  termini  strettamente
fedeli alla sentenza Lexitor. Di seguito, con il comma 2, ha limitato
l'applicazione della nuova disposizione ai  contratti  conclusi  dopo
l'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021,  mentre  per  quelli
conclusi precedentemente ha stabilito che «continuano  ad  applicarsi
le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme  secondarie  contenute
nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia
vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». 
    12.1.- Fra gli indici ermeneutici che evidenziano  l'intento  del
legislatore  e  il  senso  della   disposizione   censurata,   quello
maggiormente rivelatore e' costituito dalla scelta di associare, alla
disciplina  antecedente  sui  rimborsi  anticipati,  che  continua  a
operare per i contratti conclusi prima dell'entrata in  vigore  della
nuova legge, il richiamo alle norme secondarie vigenti alla  data  di
sottoscrizione dei contratti, richiamo che non e',  invece,  previsto
in relazione alla nuova formulazione della disposizione, la quale  ha
inteso rendere esplicita la conformita' alla sentenza Lexitor. 
    Ebbene, il contesto oggettivo del rimando alle norme  secondarie,
che opera  solo  in  rapporto  al  precedente  art.  125-sexies  t.u.
bancario, e la sua delimitazione temporale, circoscritta  alle  norme
secondarie vigenti al  momento  della  conclusione  dei  contratti  -
quelli per i  quali  resta  in  vigore  la  formulazione  antecedente
dell'art.  125-sexies  -  guidano  con  precisione  verso  le   norme
secondarie che il legislatore del 2021 ha inteso richiamare. 
    Il riferimento e' alle norme regolamentari di  trasparenza  e  di
vigilanza operanti fra l'entrata in vigore  del  d.lgs.  n.  141  del
2010, che ha introdotto il pregresso art. 125-sexies t.u. bancario, e
l'entrata in vigore della legge n. 106  del  2021,  vale  a  dire  le
disposizioni che il 9 febbraio 2011 hanno emendato  quelle  approvate
il 29 luglio 2009 (punto 9.3.). 
    All'interno  di  esse,  si  rinvengono,  quali  norme  pertinenti
rispetto all'art. 125-sexies, tali  cioe'  da  giustificare  un  loro
richiamo nello specifico contesto, quelle che si occupano del profilo
della riduzione del costo  totale  del  credito  in  conseguenza  del
rimborso anticipato. Si tratta, dunque, da un lato, delle  norme  che
esplicitano che il diritto  alla  riduzione  si  riferisce  ai  costi
recurring (Sezione VII) e, da un  altro  lato,  delle  norme  che  si
soffermano sull'esigenza che siano quantificati «in  maniera  chiara,
dettagliata e  inequivoca  gli  oneri  che  maturano  nel  corso  del
rapporto», precisandosi che debbano essere restituiti al consumatore,
in caso di estinzione anticipata, solo quelli non  maturati,  il  che
costringe a fare riferimento alla mera ipotesi in cui il  consumatore
abbia corrisposto anticipatamente costi non maturati (Sezioni VII-bis
e XI). 
    Ne' vale rilevare - come sostiene l'Avvocatura dello Stato -  che
la stessa Banca  d'Italia,  dopo  la  sentenza  Lexitor,  si  sarebbe
conformata alle indicazioni della Corte di giustizia  con  le  «linee
orientative» del 4 dicembre 2019. 
    In primo luogo, si tratta di un atto della Banca d'Italia che non
contiene disposizioni precettive  in  materia  di  trasparenza  e  di
vigilanza, suscettibili di essere evocate dall'art. 11-octies,  comma
2, in quanto le sue previsioni  non  hanno  integrato  o  emendato  i
precedenti provvedimenti pubblicati  in  Gazzetta  Ufficiale.  Lo  ha
chiarito, del resto, la  stessa  Banca  d'Italia  con  la  successiva
comunicazione del 1° dicembre 2021,  dove  precisa  «che  le  proprie
"linee orientative" del 4 dicembre 2019 siano da considerare superate
dal disposto della nuova previsione di legge (che  non  richiama,  in
alcun modo, le menzionate "linee orientative")». 
    In secondo luogo, anche supponendo che  tali  linee  guida  siano
implicitamente richiamate, questo non salverebbe la  correttezza  del
rinvio, in quanto quelle stesse linee guida  fanno  riferimento  solo
«ai nuovi contratti di credito ai consumatori»,  mentre  la  sentenza
Lexitor impone un adeguamento interpretativo anche  per  i  contratti
conclusi prima del 2019. 
    In sostanza, le norme secondarie della Banca d'Italia  richiamate
dall'art.  11-octies,  comma  2,   avallano   l'interpretazione   del
precedente art. 125-sexies, comma 1,  riferito  unicamente  ai  costi
recurring, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, volti
a  segnalare  i  soli  costi  rimborsabili.  E  questo,  a   dispetto
dell'interpretazione fornita dalla Corte di  giustizia,  che  non  ha
voluto lasciare alla mera  trasparenza  la  tutela  dei  consumatori,
ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale  da  richiedere
una protezione sostanziale  ed  effettiva,  attraverso  la  riduzione
proporzionale di tutti i costi del credito,  strumento  che  opera  a
prescindere dal rispetto dei citati doveri. 
    In definitiva, attraverso il rinvio a precise norme regolamentari
contenute nelle disposizioni di  trasparenza  e  di  vigilanza  della
Banca d'Italia, rinvio che si specifica in  relazione  a  un  duplice
parametro, temporale  e  oggettivo,  risulta  univoco  l'intento  del
legislatore di fissare  per  il  passato  un  contenuto  della  norma
circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e
che si discosta dai contenuti della citata pronuncia. 
    Tale risultato e' conseguito con una tecnica che questa  Corte  -
sia pure al diverso fine di ammettere la sindacabilita'  delle  norme
subprimarie - ha qualificato in termini di completamento prescrittivo
della norma primaria (sentenze n. 3 del 2019, n. 200 del 2018, n. 178
del 2015 e n. 1104 del 1988). 
    Gia'  in  passato  questa  Corte  ha,  infatti,  esaminato  norme
costituite dal combinato disposto della norma primaria  e  di  quella
subprimaria, nei  casi  in  cui  la  prima  risultasse  «in  concreto
applicabile  attraverso  le  specificazioni  formulate  nella   fonte
secondaria» (sentenza n. 1104 del 1988; nello stesso  senso  sentenze
n. 200 del 2018 e n. 178 del 2015). 
    La norma oggetto dell'odierna censura si colloca, dunque,  dentro
questa cornice, con la particolarita' che, nel caso in esame, e'  una
disposizione primaria successiva a integrare il  contenuto  normativo
di una disposizione primaria precedente mediante il rinvio a norme di
rango secondario. Posto, infatti, che  queste  ultime  -  in  ragione
della loro delimitazione temporale e oggettiva -  cristallizzano  una
determinata interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma  1,
t.u. bancario,  il  dovere  di  applicare,  al  contempo,  il  citato
articolo e tali norme secondarie equivale  ad  attribuire  per  legge
alla precedente formulazione dell'art. 125-sexies, rimasta in  vigore
in virtu' dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come
convertito, il solo significato compatibile  con  il  rispetto  delle
norme secondarie. Cosi' facendo, la previsione censurata  impone  per
legge un contenuto normativo riferibile alla disposizione di  cui  al
pregresso art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, difforme da quanto
statuito nella sentenza Lexitor. 
    12.2.- La conclusione, cui  si  e'  ora  pervenuti,  conferma  la
correttezza  di  quanto  assunto  dal   rimettente,   vale   a   dire
l'impossibilita' -  dopo  l'intervento  legislativo  del  2021  -  di
accedere a una interpretazione conforme al diritto dell'Unione,  come
interpretato nella sentenza Lexitor, del precedente art.  125-sexies,
comma 1, t.u. bancario, che resta in vigore per i contratti  conclusi
prima del 25 luglio 2021, in ragione dell'art.  11-octies,  comma  2,
del d.l. n. 73 del 2021, come convertito. 
    Parimenti deve condividersi la tesi del rimettente,  secondo  cui
sarebbe impossibile interpretare l'intero art. 11-octies, comma 2, in
senso conforme alla pronuncia della Corte di giustizia, - come invece
hanno tentato di fare  pochi  tribunali  di  merito  -  riferendo  la
irretroattivita' prevista dalla disposizione censurata ai soli  nuovi
commi 2 e 3 del riformato art. 125-sexies t.u. bancario. Se, infatti,
puo' sostenersi -  come  si  dira'  (punti  12.3.3.  e  14.2.)  -  la
divergenza formale ma non sostanziale fra il vecchio e il nuovo  art.
125-sexies, comma 1, non si puo' ignorare che il  comma  2  dell'art.
11-octies, con il suo peculiare riferimento  alle  norme  secondarie,
circoscrive il contenuto del precedente  art.  125-sexies,  comma  1,
t.u. bancario a un significato incompatibile con la sentenza  Lexitor
(punto 12.1.). 
    12.3.- Si delinea,  a  questo  punto,  il  senso  dell'intervento
operato dal legislatore in sede di conversione del  d.l.  n.  73  del
2021. 
    12.3.1.- Il legislatore ha voluto proteggere l'affidamento che ha
ritenuto  ingenerato,  nei   finanziatori   e   negli   intermediari,
dall'interpretazione, che era stata data prima della sentenza Lexitor
alla precedente formulazione  dell'art.  125-sexies,  comma  1,  t.u.
bancario e che era stata avallata  dalle  norme  secondarie  adottate
dalla Banca d'Italia.  Peraltro,  ha  inteso  tutelare  finanche  chi
avesse concluso il contratto dopo  la  pubblicazione  della  sentenza
Lexitor. 
    Non sembra, viceversa, che il legislatore abbia ritenuto  che  un
affidamento fosse stato  ingenerato  solo  dal  dato  testuale  della
precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario. 
    Se cosi' fosse stato, se cioe' tale disposizione avesse avuto  un
contenuto univoco, nel senso della possibile riduzione dei soli costi
recurring, il legislatore non avrebbe dovuto  precisare  che  per  il
passato continuava a operare la disposizione antecedente la  novella,
unitamente al contestuale doveroso rispetto delle  norme  secondarie,
che cristallizzavano il riferimento alla  riduzione  dei  soli  costi
recurring. 
    12.3.2.- In ogni caso, si deve confutare  la  tesi  che  vorrebbe
affermare la netta divergenza del  dato  testuale  del  vecchio  art.
125-sexies da quello  dell'art.  16,  paragrafo  1,  della  direttiva
2008/48/CE, deducendone l'impossibilita'  di  recepire  il  contenuto
prospettato dalla sentenza Lexitor. 
    Innanzitutto, la distinzione fra il testo dell'art. 16, paragrafo
1, della direttiva e quello del precedente art. 125-sexies, comma  1,
t.u. bancario, pur essendo non del tutto marginale, non  era  (e  non
e') tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza. 
    Se e' vero, infatti, che l'espressione riduzione  «che  comprende
gli interessi e i costi» e' piu' lata rispetto alla formula che parla
di una riduzione «pari agli interessi e ai costi», tuttavia, il perno
dell'interpretazione della disposizione risiede,  a  ben  vedere,  in
altri indici testuali. 
    Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma  cui  e'
riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito»,  e,
da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la  durata  residua
del contratto». 
    In particolare, la preposizione «per»  puo'  riferirsi  tanto  ai
costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti
recurring, quanto ai costi dovuti  «in  funzione  della»  durata  del
contratto, il che evoca la misura della  riduzione.  Questo  secondo,
possibile significato della preposizione collima, del resto,  con  il
paradigma cui si riferisce la riduzione, che e' dato dal costo totale
del credito, poiche' in tanto si giustifica tale richiamo, in  quanto
tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione  della
durata residua del contratto, che diviene la misura  della  riduzione
proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale  del
credito ha rivestito un ruolo decisivo  nell'interpretazione  fornita
dalla sentenza Lexitor. 
    12.4.- Si  deve  allora  concludere  che,  prima  dell'intervento
legislativo  del  2021,  l'interpretazione  conforme  alla   sentenza
Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla  giurisprudenza  di  merito,  non
fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto  a
quanto deciso dalla Corte di giustizia. 
    Quest'ultima, se riconosce quali limiti  all'adeguamento  in  via
ermeneutica al diritto dell'Unione europea, oltre all'interpretazione
contra legem, il rispetto  dei  principi  generali  del  diritto  (di
recente, sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20,  Thelen,  punto
28, e 7 agosto 2018, in causa C-122/17,  David  Smith,  punto  40,  e
sentenze ivi richiamate), in pari tempo,  chiarisce  che  il  giudice
nazionale non puo' sottrarsi al  citato  obbligo  di  interpretazione
conforme «per il solo fatto di aver costantemente interpretato  [una]
disposizione in  un  senso  che  e'  incompatibile»  con  il  diritto
dell'Unione europea, come  interpretato  dalla  Corte  di  giustizia»
(sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14,  Dansk  Industri,  punto
34). Di conseguenza, non  possono  «i  principi  della  certezza  del
diritto e della tutela del legittimo affidamento [...]  rimettere  in
discussione  tale  obbligo»  (sentenza  19  aprile  2016,  in   causa
C-441/14, Dansk Industri, punto 43), ne' puo' il giudice operare  una
limitazione nel tempo degli effetti  della  pronuncia  interpretativa
(come precisa la sentenza 21 dicembre 2016, in cause riunite C154/15,
C307/15 e C308/15, Gutierrez Naranjo e altri, punto 70, che ivi  cita
sentenza 2 febbraio 1988, in causa 309/85, Barra e altri, punto 13). 
    Ne  discende  che  il  legislatore  del  2021,   prevedendo   una
disposizione  (l'art.  11-octies,  comma  2)  che   cristallizza   il
contenuto   normativo    dell'originaria    formulazione    dell'art.
125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in  senso  difforme  rispetto  al
contenuto della sentenza Lexitor,  cosi'  inibendo  l'interpretazione
conforme  al   diritto   dell'Unione   europea,   ha   integrato   un
inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento  comunitario»
(art. 117, primo comma, Cost.). 
    13.- Acclarato il parziale inadempimento sopravvenuto in  cui  e'
incorso il legislatore statale, non vale obiettare -  come  si  legge
nelle difese di V. spa - che il solo rimedio per  tale  inadempimento
sia costituito dalla  responsabilita'  civile  dello  Stato  (secondo
l'insegnamento della Corte di giustizia a partire  dalla  sentenza  5
marzo 1996, nelle cause  riunite  C-46/93  e  C-48/93,  Brasserie  du
pêcheur e Factortame,  punti  46  e  47;  ribadito  poi  da  numerose
sentenze, da ultimo, 25 gennaio 2022,  in  causa  C-181/20,  Vysočina
Wind a.s., punto  69;  8  luglio  2021,  in  causa  C-120/20,  Koleje
Mazowieckie - KM sp. z o.o., punto 61; 19  dicembre  2019,  in  causa
C-752/18, Deutsche Umwelthilfe eV, punto 54). 
    Vero e' che, rispetto alla disposizione censurata, introdotta nel
2021, va escluso il ricorso, oltre che all'interpretazione  conforme,
anche al  rimedio  della  non  applicazione,  in  quanto  l'art.  16,
paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE non  ha  effetto  diretto  in
controversie  orizzontali,  il  che  impedisce  al  giudice  di   non
applicare la disposizione di diritto interno da  esso  divergente.  E
non puo' negarsi che, se  l'antinomia  fra  ordinamento  nazionale  e
direttiva  non   puo'   essere   ricomposta   mediante   il   ricorso
all'interpretazione conforme, ne' ricorrendo  alla  non  applicazione
della norma nazionale - trattandosi di una  controversia  orizzontale
-,  i  soggetti  privati  lesi  non  potranno  che  avvalersi   della
responsabilita' civile  dello  Stato  per  inadempimento  commissivo,
ossia per inesatta attuazione della direttiva. 
    Nondimeno,  si  colloca  su  tutt'altro  piano  l'iniziativa  del
giudice che sollevi dinanzi a questa Corte questioni di  legittimita'
costituzionale, lamentando, proprio in presenza  di  norme  prive  di
efficacia   diretta   e   stante   l'impossibilita'   di    procedere
all'interpretazione  conforme,   la   violazione   dell'obbligo   del
legislatore  di  rispettare  i  vincoli  derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea. 
    In virtu' degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questa  Corte
e', infatti, garante del rispetto di tali vincoli e,  pertanto,  deve
dichiarare l'illegittimita' costituzionale di una norma che contrasta
con il contenuto di una direttiva, come interpretata dalla  Corte  di
giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, con una sentenza dotata di
efficacia  retroattiva.  «[I]n  caso  di  contrasto  con  una   norma
comunitaria priva di efficacia diretta [...] e nell'impossibilita' di
risolvere il contrasto in via interpretativa» - si legge in  una  fra
le tante analoghe pronunce di questa Corte - «il giudice comune  deve
sollevare la questione di legittimita' costituzionale, spettando  poi
a questa Corte valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via
interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con
il diritto comunitario (nello stesso senso sentenze n. 284 del  2007,
n. 28 e n. 227 del 2010 e n. 75 del  2012)»  (ordinanza  n.  207  del
2013; negli stessi termini sentenza n. 269 del 2017). 
    Questa Corte deve, dunque, assicurare il rispetto  degli  impegni
assunti dallo Stato italiano  nei  confronti  dell'Unione  europea  e
deve, di  conseguenza,  tutelare  gli  interessi  che  la  disciplina
europea ha inteso proteggere:  in  questo  caso,  gli  interessi  del
consumatore. 
    Ne' la pretesa tutela dell'affidamento dei finanziatori  e  degli
intermediari   nella   versione   italiana   della   direttiva   puo'
giustificare la violazione degli obblighi  assunti  dallo  Stato  nei
riguardi dell'Unione. 
    Si e' gia' sopra chiarito (punto 11.2.) che gli effetti temporali
di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo
dalla stessa Corte,  nella  sentenza  che  si  pronuncia  sul  rinvio
pregiudiziale,  eventualmente  su  sollecitazione  del  giudice   che
solleva il rinvio o degli Stati membri che ritengono  di  intervenire
nel procedimento presentando  osservazioni.  E  -  come  si  e'  gia'
anticipato - la Corte di giustizia non ha  disposto  una  modulazione
temporale e ha svolto una interpretazione che ha preso le mosse da un
dato testuale contenuto  in  tutte  le  traduzioni  del  paragrafo  1
dell'art. 16, vale a dire il riferimento  alla  riduzione  del  costo
totale del credito. 
    Se, invece, -  come  si  e'  sopra  ritenuto  (punto  12.3.1.)  -
l'affidamento che il legislatore ha inteso proteggere e' stato quello
ingenerato dalla formulazione della norma di attuazione e, in specie,
dalla sua interpretazione a livello nazionale, questo certamente  non
giustifica la violazione degli obblighi che lo Stato ha assunto verso
l'Unione europea. Un intervento del legislatore a tutela dei titolari
di tale affidamento  non  poteva  (e  non  potrebbe)  incidere  sugli
impegni assunti con l'Unione europea, ne', di riflesso,  pregiudicare
gli interessi dei consumatori. In ogni caso, vanno anche rammentati i
rilievi della Corte di giustizia, secondo la quale  i  concedenti  il
credito,  da  un  lato,  trovano  una  tutela  nel  diritto  all'equo
indennizzo per  l'estinzione  anticipata  del  credito,  in  base  ai
successivi paragrafi dell'art. 16 della direttiva (recepiti dal  t.u.
bancario all'art. 125-sexies commi 2 e 3, poi divenuti 4 e 5)  e,  da
un altro lato, con l'incasso anticipato della somma  erogata  possono
concludere un nuovo contratto di finanziamento. 
    14.-  Vanno  a  questo  punto  precisati   gli   esatti   termini
dell'accoglimento  delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate sull'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come
convertito, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. 
    14.1.- Il rimettente - come anticipato -  prospetta  in  generale
l'illegittimita' costituzionale  della  citata  disposizione,  «nelle
parti in cui: - prevede che alle estinzioni anticipate dei  contratti
sottoscritti prima della data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  continuano  ad   applicarsi   le
disposizioni dell'articolo 125-sexies  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme  secondarie  contenute
nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia
vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; [e] - limita ai
contratti sottoscritti successivamente all'entrata  in  vigore  della
legge il principio, espresso nell'art.  16  par.  1  della  direttiva
2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel
novellato art.  125-sexies  comma  1  TUB  che  "il  consumatore  che
rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte,  l'importo  dovuto  al
finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale  alla
vita residua del contratto,  degli  interessi  e  di  tutti  i  costi
compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"». 
    L'ampia prospettazione delle questioni  sollevate  rispetto  alla
disposizione censurata deve essere, a questo punto, letta  alla  luce
delle motivazioni esposte nell'ordinanza che, a ben vedere,  incentra
le censure su un preciso «elemento testuale», presente  nel  «secondo
periodo del comma 2 dell'art. 11-octies, dove e'  previsto  che  alle
estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25  luglio
2021  "continuano  ad  applicarsi"  non  soltanto   la   disposizione
previgente,  ma  anche   "le   norme   secondarie   contenute   nelle
disposizioni di trasparenza  e  di  vigilanza  della  Banca  d'Italia
vigenti alla  data  della  sottoscrizione  dei  contratti"».  Secondo
l'ordinanza,  sarebbe  proprio  il  collegamento  creato  fra  l'art.
125-sexies t.u. bancario e  le  norme  secondarie  individuate  dalla
disposizione  censurata  a  segnare  «una  forte  discontinuita'  tra
passato e presente», impedendo di  interpretare  il  precedente  art.
125-sexies, comma 1, in conformita' con  la  sentenza  Lexitor  e  in
continuita' con la giurisprudenza che, dopo  la  pubblicazione  della
pronuncia   della   Corte   di    giustizia,    si    era    adeguata
all'interpretazione da questa prospettata. 
    Non a caso, il giudice a quo ritiene che  «con  l'art.  11-octies
co. 2, lo Stato italiano [si sia] reso  post  factum  deliberatamente
inadempiente  alla  Direttiva,  creando  un  caso-limite,  nel  quale
l'autorita'   giudiziaria,   usando   gli   strumenti   ordinari   di
interpretazione,   riconosciuti   dall'ordinamento,   non   e'   piu'
ragionevolmente in grado di interpretare l'art.  125-sexies  TUB  (ex
d.lgs. 141/2010), come integrato dall'art. 11-octies  co.  2  del  dl
73/2021,  in  conformita'  alla   corrispondente   previsione   della
Direttiva, come interpretata dalla Corte di Giustizia». 
    Ma  allora,  posto  che  la  precedente  formulazione   dell'art.
125-sexies, comma  1,  t.u.  bancario,  tuttora  vigente,  in  virtu'
dell'art.  11-sexies,  comma  2,  per  i  contratti  conclusi   prima
dell'entrata in vigore della legge n. 106  del  2021,  e'  -  secondo
questa Corte (punto 12.3.3.) - compatibile sul  piano  letterale  con
una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'e'  che  era
stata gia' oggetto di tale adeguamento interpretativo, e  posto  che,
sempre secondo questa Corte (punto  12.1.),  il  vulnus  ai  principi
costituzionali  censurati  risiede  proprio  nel  raccordo   con   le
specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2,  le
questioni di legittimita' costituzionale possono  essere  accolte  in
linea con la prospettazione del giudice rimettente. 
    14.2.-  La  disposizione  censurata   deve,   dunque,   ritenersi
costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le  norme
secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza
della Banca d'Italia»,  sicche'  l'art.  125-sexies,  comma  1,  t.u.
bancario,  che  resta  vigente  per  i   contratti   conclusi   prima
dell'entrata in vigore  della  legge  n.  106  del  2021,  in  virtu'
dell'art. 11-sexies, comma 2,  puo'  nuovamente  accogliere  il  solo
contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor. 
    L'eliminazione  della  citata  parte  di  disposizione   rimuove,
pertanto, l'attrito con i vincoli imposti  dall'adesione  dell'Italia
all'Unione europea. 
    Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma  1,  t.u.
bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre
a valere per il  futuro,  contribuisce  a  consolidare  il  contenuto
normativo della precedente formulazione dell'art.  125-sexies,  comma
1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. 
    Benche', dunque, le due disposizioni  non  si  sovrappongano  sul
piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. 
    Come i commi 4 e  5  del  nuovo  art.  125-sexies  t.u.  bancario
presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti  con
i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i
contratti conclusi prima dell'entrata in  vigore  della  nuova  legge
dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1  del  nuovo  art.
125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione  testuale,
ma un contenuto normativo corrispondente al comma  1  del  precedente
art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. 
    Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e  3  dell'art.
125-sexies riformulato nel  2021,  esse  non  trovano  riscontro  nel
precedente  testo  e,  dunque,  risultano  vigenti  per  il   futuro,
spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito  di  risolvere,
per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. 
    Infine,  resteranno  chiaramente  applicabili  tutte   le   norme
secondarie richiamate dai numerosi rinvii  operati  dal  testo  unico
bancario,  con   esclusione   di   quelle   riferite   alla   vecchia
interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1. 
    15.- In conclusione, l'art. 11-octies, comma 2, del  d.l.  n.  73
del  2021,  come  convertito,   e'   costituzionalmente   illegittimo
limitatamente alle parole «e  le  norme  secondarie  contenute  nelle
disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  11-octies,
comma 2, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73  (Misure  urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per  le  imprese,  il  lavoro,  i
giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle
parole  «e  le  norme  secondarie  contenute  nelle  disposizioni  di
trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»; 
    2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da B. B. spa; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021,
come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 3,  primo  comma,
della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione  prima
civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA