MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 dicembre 2022 

Modifica  del  decreto  13  gennaio  2011,  recante:  «Contaminazioni
accidentali e tecnicamente inevitabili di  prodotti  fitosanitari  in
agricoltura biologica». (22A07378) 
(GU n.305 del 31-12-2022)

 
                    IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005,  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e  (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive  modifiche,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (UE) n.  2021/279  della  Commissione  del  22
febbraio 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento  (UE)
n. 2018/848  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
concerne  i  controlli  e  le  altre  misure  che   garantiscono   la
tracciabilita'  e  la  conformita'  nella  produzione   biologica   e
l'etichettatura dei prodotti biologici; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1165  della  Commissione  del  15
luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni  prodotti  e  sostanze
nella  produzione  biologica  e  stabilisce  i  relativi  elenchi,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1807  della  Commissione  del  13
ottobre 2021 che modifica gli allegati II, III e IV  del  regolamento
(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto
riguarda  i  livelli  massimi  di  residui  di  acibenzolar-s-metile,
estratto  acquoso  dei  semi  germinati  di  Lupinus   albus   dolce,
azossistrobina,  clopiralid,  ciflufenamid,  fludioxonil,  fluopyram,
fosetil, metazaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide e tiabendazolo  in
o su determinati prodotti; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   13   gennaio   2011,   n.   309
«Contaminazioni accidentali e tecnicamente  inevitabili  di  prodotti
fitosanitari in agricoltura  biologica»  cosi'  come  modificato  dal
decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  dicembre   2013,   n.   15692
«Disposizioni per  l'adozione  di  un  elenco  di  "non  conformita'"
riguardanti  la  qualificazione   biologica   dei   prodotti   e   le
corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare
agli operatori ai sensi del regolamento (CE) n.  889/2008  modificato
da ultimo dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  392/2013  della
Commissione del 29 aprile 2013»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592  «Disposizioni
per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei
campioni prelevati durante i controlli in  agricoltura  biologica  ai
sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile  2004  e
successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20  «Disposizioni
di armonizzazione e razionalizzazione della normativa  sui  controlli
in  materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare   biologica,
predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28
luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2  della  legge  12  agosto
2016, n. 170»; 
  Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264  di  modifica
del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali  13  gennaio  2011,   n.   309,   recante   «Contaminazioni
accidentali e tecnicamente inevitabili di  prodotti  fitosanitari  in
agricoltura biologica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022, con cui l'On.  Francesco
Lollobrigida e' stato nominato  Ministro  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  31  ottobre
2022,  con  il  quale  il  sig.  Luigi  D'Eramo  e'  stato   nominato
Sottosegretario  di  Stato  alle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali»   assuma   la
denominazione  di  «Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste»; 
  Ritenuto opportuno posticipare  ulteriormente  il  termine  di  cui
all'allegato 2, punto 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 2011,  n.
309, gia' oggetto di proroga con il decreto  ministeriale  10  luglio
2020, n. 7264, in  attesa  dei  risultati  del  progetto  di  ricerca
«Sistemia del fosfito  nelle  colture  biologiche  da  contaminazioni
accidentali o volontarie - BIOFOSF-CUBE» finalizzato allo studio  dei
fenomeni di degradazione dell'acido fosfonico all'interno dei tessuti
vegetali  e  di  altri  aspetti  collegati  alla  problematica  della
contaminazione da fosfiti dei prodotti  biologici  e  finanziato  dal
Mipaaf in data 29 aprile 2022; 
  Sentito il Tavolo tecnico in agricoltura biologica, nel corso della
riunione del 29 settembre 2022; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 14 dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato 2 del decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, cosi' come modificato
dal decreto 10 luglio 2020, n. 7264, e' modificato come segue: 
    a) nei punti 2 e 3 la data del «31 dicembre 2022»  e'  sostituita
da: «31 dicembre 2025»; 
    b) nell'ultima frase la data del «31 dicembre 2022» e' sostituita
da: «31 dicembre 2025». 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 dicembre 2022 
 
                                                  p. delega           
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                   D'Eramo