MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 6 dicembre 2022 

Proroga del  termine  ultimo  per  la  rendicontazione  finale  degli
interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione  delle
indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di  edifici  pubblici
adibiti ad uso scolastico. (23A00281) 
(GU n.18 del 23-1-2023)

 
              IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca»,  e  in
particolare l'art. 10; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art.  1,  comma
160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale  predisposta
in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
104, convertito con modificazioni dalla legge  8  novembre  2013,  n.
128, rappresenta il piano del  fabbisogno  nazionale  in  materia  di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017; 
  Visto in particolare, l'art. 1, commi 177 e seguenti, della  citata
legge 13 luglio 2015, n. 107; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», e in  particolare  l'art.  1,
comma 140; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da
eventi sismici e misure per lo sviluppo», e in particolare l'art. 25,
commi 1 e 2-bis; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
luglio 2017, con il quale si e' proceduto alla ripartizione del fondo
relativo all'art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre  2016,
n. 232; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti,  23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono  stati  individuati  i
criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  del  citato  art.  10  del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e' stata approvata
la programmazione unica triennale nazionale 2015-2017 in  materia  di
edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7  agosto  2015,  n.  594,  con  il  quale  sono  stati
individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le  province
e le citta' metropolitane; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8  agosto  2017,  n.  607,  con  il  quale  sono  state
ripartite le risorse di  cui  all'art.  25,  commi  1  e  2-bis,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonche' sono state individuate  le
province e le citta' metropolitane beneficiarie; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 maggio 2018, n. 376, con il  quale  si  e'  proceduto
alla rettifica di alcuni interventi proposti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120, con il quale il  termine  per
l'aggiudicazione  dei  lavori  da  parte   di   province   e   citta'
metropolitane, inizialmente fissato  al  13  maggio  2019,  e'  stato
prorogato al 15 ottobre 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8  agosto  2019,  n.  734,  con  il  quale  sono  state
destinate le risorse complessive pari ad euro 55.900.000,00, per euro
40.000.000,00, al finanziamento di indagini diagnostiche per solai  e
controsoffitti e, per euro 25.900.000,00, a interventi che si rendono
necessari a seguito delle predette indagini; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8 novembre 2019, n. 1038, con il quale e' stato fissato
un nuovo ulteriore termine per l'aggiudicazione dei lavori  da  parte
di province e citta' metropolitane, individuato  nella  data  del  31
marzo 2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6,
che  individua  gli  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione; 
  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  maggio   2022,   n.   52,   recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in  materia
sanitaria»; 
  Considerato che le richieste di interventi di  messa  in  sicurezza
pervenute al  3  agosto  2021,  tramite  il  sistema  informativo  di
monitoraggio   e   rendicontazione    predisposto    dal    Ministero
dell'istruzione, per le predette indagini diagnostiche, superavano la
disponibilita' delle risorse destinate  con  il  citato  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  8  agosto
2019, n. 734; 
  Dato atto che, con decreto del direttore della  Direzione  generale
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e  la
scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228, sono state accertate economie,
con riferimento al finanziamento concesso con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 agosto  2017,  n.
607, pari a complessivi euro 67.548.422,82; 
  Considerato che, sulla base di quanto  e'  emerso  dalle  richieste
inoltrate per lavori e interventi di messa in sicurezza a seguito  di
indagini diagnostiche su solai e controsoffitti, di importo superiore
a euro 20.000,00, da parte di province  e  citta'  metropolitane  che
hanno gia' eseguito e rendicontato le indagini diagnostiche alla data
del  3  agosto  2021,  il  fabbisogno  complessivo  ammonta  a   euro
17.104.901,91; 
  Considerato che  tale  fabbisogno  pari  a  euro  17.104.901,91  ha
trovato copertura nelle economie accertate con decreto del  direttore
della Direzione generale per i fondi  strutturali  per  l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021,  n.  228  e
relative al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca 8 agosto 2017, n. 607; 
  Considerato pertanto, che, con decreto del Ministro dell'istruzione
6 agosto 2021, n. 254, sono state destinate  le  risorse  complessive
pari ad euro 43.004.901,91  al  finanziamento  di  interventi  resisi
necessari  a  seguito   dell'avvenuta   esecuzione   delle   indagini
diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad
uso scolastico; 
  Dato  atto  che  tali  risorse  sono  state  assegnate,  per   euro
17.104.901,91, in favore di province e citta'  metropolitane  di  cui
all'allegato B al decreto ministeriale 6 agosto  2021,  n.  254,  che
hanno presentato richieste di contributo per interventi di  messa  in
sicurezza  a  seguito   di   indagini   diagnostiche   su   solai   e
controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00; 
  Dato atto che la restante parte delle  medesime  risorse  e'  stata
assegnata, per euro 25.900.000,00,  in  favore  dei  comuni  e  delle
unioni di comuni di cui all'allegato  A  al  decreto  ministeriale  6
agosto 2021, n. 254, che hanno presentato richieste di contributo per
interventi di messa in sicurezza a seguito di  indagini  diagnostiche
su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00 e che
hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a
sistema la relativa rendicontazione; 
  Considerato che per alcuni enti locali non e' stata  completata  la
rendicontazione relativa all'esecuzione delle indagini diagnostiche; 
  Considerato che, in virtu' dell'assenza del caricamento  a  sistema
della rendicontazione relativa alle  indagini  diagnostiche,  non  e'
stata  ancora  erogata  l'anticipazione  della  somma  pari  al   30%
dell'importo di finanziamento agli enti  locali  beneficiari  di  cui
agli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2021,  n.  254,
come  previsto  dall'art.  2,   comma   1,   del   predetto   decreto
ministeriale; 
  Ritenuto possibile che, per le  ragioni  di  cui  sopra,  gli  enti
locali beneficiari del finanziamento di cui al decreto ministeriale 6
agosto 2021, n. 254, ad oggi, non abbiano ancora avviato le opportune
procedure  prodromiche  all'affidamento  dei  lavori  di   messa   in
sicurezza resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche; 
  Considerato che, invero, molti degli enti locali beneficiari di cui
agli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2021,  n.  254,
non hanno ancora  predisposto  le  progettazioni  dei  lavori  resisi
necessari a seguito delle indagini diagnostiche; 
  Considerato  che  le  suddette  progettazioni  si   pongono   quale
presupposto  necessario  ai  fini  del  corretto  espletamento  delle
procedure dirette all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza; 
  Ritenuto pertanto, che, in virtu' di quanto  sopra  considerato,  i
suddetti  enti  locali  beneficiari  riscontreranno  difficolta'   ad
affidare i relativi lavori di messa in  sicurezza  entro  un  termine
ragionevole, tale da garantire il rispetto dell'ulteriore termine  di
rendicontazione  finale  dei  suddetti  interventi,  fissato  al   31
dicembre  2022,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   3,   del   decreto
ministeriale 6 agosto 2021, n. 254; 
  Considerata altresi' l'urgenza, nonche' la oggettiva necessita'  di
consentire la realizzazione dei lavori di messa  in  sicurezza  degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico; 
  Ritenuta   quindi,   opportuna,   alla   luce   delle    criticita'
rappresentate, l'individuazione di due differenti termini - a seconda
dello stato di avanzamento dei lavori - per la rendicontazione finale
degli interventi di messa in sicurezza  resisi  necessari  a  seguito
delle  indagini  diagnostiche  finanziati  con  il  predetto  decreto
ministeriale 6 agosto 2021, n. 254; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Proroga del termine di conclusione dei lavori 
                    e di relativa rendicontazione 
 
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine  ultimo  per
la conclusione dei lavori e la relativa rendicontazione finale  degli
interventi di cui al finanziamento di cui al decreto  ministeriale  6
agosto 2021, n. 254, originariamente fissato al 31 dicembre 2022,  e'
prorogato al 30 giugno 2023, per gli interventi gia' conclusi,  e  al
31 dicembre 2023, per gli interventi non ancora avviati o in corso di
esecuzione. 
  2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma  1  comporta  la
decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi. 
  3. Nell'ipotesi in cui non siano rispettati i  termini  di  cui  al
comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 254, sono versate da parte
degli enti locali all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere
riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma  140,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232. 
  4. Oltre che nei casi previsti dal decreto  ministeriale  6  agosto
2021, n. 254, gli  enti  locali  beneficiari  che  ne  abbiano  fatto
richiesta  alla   Direzione   generale   competente   del   Ministero
dell'istruzione ricevono l'anticipazione della  somma,  pari  al  30%
dell'importo di finanziamento, a condizione che, in  occasione  delle
ricognizioni   espletate   dal    Ministero,    abbiano    dichiarato
l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza. 
  5. Per ogni ulteriore aspetto non  regolato  dal  presente  decreto
ministeriale, restano in vigore le disposizioni  di  cui  al  decreto
ministeriale 6 agosto 2021, n. 254. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 dicembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Valditara 

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 18